Nel sequestro finalizzato alla confisca, il profitto non può essere ripartito automaticamente tra i concorrenti: occorre spiegare quale vantaggio economico sia concretamente riferibile al singolo partecipe. La Cassazione annulla l’ordinanza del riesame

Corte suprema di cassazione • Sezione penale • Commento a sentenza

Nel sequestro finalizzato alla confisca, il profitto non può essere ripartito automaticamente tra i concorrenti: occorre spiegare quale vantaggio economico sia concretamente riferibile al singolo partecipe. La Cassazione annulla l’ordinanza del riesame

La Corte annulla con rinvio l’ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo, rilevando che il Tribunale non aveva reso coerenti le proprie affermazioni sul profitto rinvenuto presso le società beneficiarie e sulla quota riferibile alla concorrente persona fisica.
Corte suprema di cassazione, Seconda Sezione penale, sentenza n. 15357/2026, depositata il 28 aprile 2026.
Sequestro preventivo
Confisca del profitto
Reati associativi
Riesame cautelare reale

Focus
Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto, la presenza di più concorrenti non consente di distribuire automaticamente il vantaggio economico tra tutti i partecipi. La Cassazione richiede che il provvedimento cautelare reale indichi, con motivazione coerente, quale profitto sia concretamente riferibile al singolo concorrente o, almeno, perché sia legittimo ricorrere a un criterio di ripartizione pro quota. L’annullamento dell’ordinanza di riesame deriva dalla contraddizione tra il profitto rinvenuto presso società beneficiarie e la conferma del sequestro nei confronti della persona fisica.

Il fatto

Il procedimento trae origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce il 29 maggio 2025. Il Tribunale di Lecce, investito del riesame ex art. 324 c.p.p., con ordinanza dell’8 agosto 2025 confermava il provvedimento impugnato e condannava la ricorrente al pagamento della procedura.

La difesa articolava quattro motivi di ricorso. I primi tre riguardavano, rispettivamente, l’utilizzabilità degli atti di indagine, l’autonoma valutazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora nel decreto di sequestro, nonché il rapporto tra misura cautelare personale e misura cautelare reale. La Corte li ritiene aspecifici o manifestamente infondati nei termini esposti in motivazione.

Il quarto motivo investiva il tema decisivo: la difesa contestava il sequestro nei confronti della concorrente persona fisica, sostenendo che le somme indicate nei capi di imputazione fossero state incamerate da società beneficiarie delle frodi contestate. La questione, per la Corte, imponeva di verificare se il Tribunale avesse spiegato in modo coerente il profitto concretamente riferibile alla ricorrente.


La decisione della Cassazione

La Cassazione accoglie il ricorso limitatamente al quarto motivo. Il punto centrale non è la mera esistenza del sequestro preventivo, ma la tenuta della motivazione con cui il Tribunale del riesame ha confermato il vincolo reale nei confronti della persona fisica, dopo avere dato atto di elementi che collegavano il profitto del reato alle società beneficiarie.

La Corte richiama il principio secondo cui, in caso di pluralità di concorrenti, la confisca diretta o per equivalente avente a oggetto denaro costituente prezzo o profitto del reato, e il sequestro a essa prodromico, non possono fondarsi su forme di solidarietà passiva tra correi, né su automatismi probatori. Il profitto attribuito al singolo partecipe deve essere oggetto di accertamento in concreto.

La ripartizione in parti uguali del vantaggio può operare solo come criterio di chiusura: presuppone che sia provato il conseguimento, da parte del singolo concorrente, di una quota di profitto o di prezzo, e che non sia possibile determinarne l’esatto ammontare. La regola non autorizza a presumere il profitto individuale in assenza di una verifica sul ruolo, sui rapporti tra i correi, sull’accordo, sulle aspettative e sulla condotta del partecipe.

Nel caso esaminato, il Tribunale aveva affermato che non risultava dimostrata la concreta percezione di specifiche somme da parte dei coindagati persone fisiche, compresa la ricorrente; nondimeno aveva fatto ricorso al criterio della ripartizione in parti uguali. Nello stesso provvedimento, tuttavia, aveva rilevato il rintraccio del profitto in denaro presso una società beneficiaria e, per altro capo, il rinvenimento del profitto nella disponibilità di altra società, escludendo per quei profili la prosecuzione del sequestro nei confronti della persona fisica.

Da questa sequenza motivazionale la Cassazione desume una frattura logica: non risulta comprensibile perché, a fronte del profitto rinvenuto presso le società e dell’esclusione della sequestrabilità pro quota per alcuni capi, il sequestro sia stato integralmente confermato in sede di riesame. Per tale ragione l’ordinanza viene annullata con rinvio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, c.p.p.


Perché questa sentenza è importante

La decisione incide sul metodo di controllo del sequestro preventivo nei reati concorsuali a contenuto patrimoniale. La cautela reale non può essere giustificata con il solo richiamo alla partecipazione al reato: quando il profitto risulta localizzato presso altri soggetti, il giudice deve spiegare perché e in quale misura esso sia riferibile anche al concorrente persona fisica.

Sul piano difensivo, la sentenza conferma la centralità della contestazione analitica del profitto: non basta opporsi genericamente al sequestro, ma occorre mettere in discussione il nesso tra la persona colpita dalla misura, le somme sequestrate, il ruolo svolto e l’effettivo vantaggio economico ricavato o attribuito.

La pronuncia offre un criterio operativo preciso: la motivazione del riesame deve rendere verificabile il passaggio dal profitto complessivo del reato alla quota imputabile al singolo concorrente. Quando tale passaggio resta contraddittorio o non spiegato, l’ordinanza non supera il controllo di legittimità.

Avv. Davide Tutino

A cura dell’Avv. Davide Tutino
Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione
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Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e di commento giurisprudenziale.


Sentenza integrale: Cass. II Pen., Sentenza n. 15357/2026, depositata il 28/04/2026

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
LUCIANO IMPERIALI – Presidente –
LUIGI AGOSTINACCHIO
MARCO MARIA ALMA
ANTONIO SARACO
FRANCESCA SBRANA – Relatore
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
[OMISSIS], nata a [OMISSIS] [OMISSIS];
SENTENZAavverso la ordinanza del 08/08/2025 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata il 02/03/2026 dall’avv. [OMISSIS], difensore di [OMISSIS], per la quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa l’08/08/2025, il Tribunale di Lecce, decidendo in sede di riesame, proposto ex art. 324 cod. proc. pen. nell’interesse di [OMISSIS] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 29/05/2025, confermava il provvedimento impugnato e condannava la ricorrente al pagamento della procedura.

2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Lecce propone ricorso l’avv. [OMISSIS], difensore di fiducia di [OMISSIS], articolando quattro motivi.

2.1. Con primo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge, sotto il profilo della erronea applicazione degli artt. 325, 335, commi 1 e 2, e 407, comma 3, cod. proc. pen.

Al riguardo, rileva la ricorrente come il Tribunale, a fronte della deduzione difensiva, pur dando atto della assenza di provvedimenti di proroga delle indagini preliminari in relazione alle iscrizioni nel registro di notizie di reato di data 23 agosto 2019 e 24 settembre 2019, sia poi erroneamente giunto a ritenere la utilizzabilità degli atti assunti dopo la scadenza del termine delle indagini.

In ricorso si rileva vieppiù come, pur individuandosi il termine semestrale della seconda iscrizione al 26 maggio 2020, e pur tenendo conto della sospensione dei termini di 64 giorni in ragione della normativa Covid, l’informativa di p.g. del 17 settembre 2020 – non meramente riepilogativa della attività svolta – evidenzasse atti ed intercettazioni compiuti anche nei mesi successivi, di giugno, luglio, agosto e settembre 2020.

Il Tribunale avrebbe poi errato nel valorizzare la successiva iscrizione nel registro a carico di altri indagati, atteso che il termine di indagine deve ritenersi decorrere, per ciascun indagato, dalla data di iscrizione del suo nome nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.

Lamenta poi come il Tribunale, nel dare rilievo, ai fini della utilizzabilità dei successivi atti di indagini, alla iscrizione del 6 ottobre 2020, avrebbe fatto non corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (richiamata in ricorso, a pag. 5), secondo cui, solo in ipotesi di reato ulteriore e diverso rispetto a quello già iscritto, potrà procedersi a nuova iscrizione, altrimenti dovendosi procedere a mero aggiornamento della notizia di reato già iscritta, dalla cui data di iscrizione dovrà dunque, pur sempre, essere computato il termine di indagine.

Nella specie, trattandosi di illegittima duplicazione della iscrizione della medesima notitia criminis, avendo omesso il Tribunale di verificare l’effettiva ‘novità’ dei fatti oggetto di iscrizione del 6 ottobre 2020 (rispetto a quelli del 23 agosto 2019 e del 24 settembre 2019), sarebbero dunque inutilizzabili gli atti di indagine compiuti oltre la scadenza dell’originario termine, da computarsi con riferimento alla prima iscrizione.

2.2. Con secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, sotto il profilo della erronea applicazione degli artt. 325, 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen.

Al riguardo, deduce nullità del decreto di sequestro per difetto di autonoma valutazione in relazione al fumus commissi delicti ed al periculum in mora e conseguente illegittima integrazione della stessa ad opera del Tribunale del riesame.

In particolare, rileva la ricorrente di avere dedotto specificamente, in sede di istanza di riesame, la motivazione essere meramente apparente, in quanto ripetitiva e riproduttiva della richiesta avanzata dalla Procura, senza alcuna valutazione autonoma; evidenzia, quindi, come le parti di motivazione del provvedimento di sequestro, ritenute dal Tribunale indicative di una rielaborazione del primo giudice, siano un ‘sostanziale copia-incolla della richiesta cautelare’, per come verificabile attraverso un mero confronto degli atti.

Il Tribunale avrebbe dunque dovuto dichiarare la nullità del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari.

2.3. Con terzo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge, sotto il profilo della erronea applicazione degli artt. 325 cod. proc. pen. e 110, 640-bis cod. pen.

In particolare, la ricorrente censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto che la mancata attivazione di mezzi di impugnazione avverso la ordinanza di applicazione della diversa misura cautelare personale potesse esplicare effetti sulla misura cautelare reale e sui suoi presupposti.

Al riguardo, richiamando giurisprudenza di legittimità, la ricorrente rileva come la preclusione del giudicato cautelare sia destinata a spiegare limitati effetti solo nel singolo procedimento incidentale.

Inoltre, deduce che proprio l’ampiezza della motivazione dedicata dal Tribunale alla sussistenza del fumus e del periculum, nonché l’inserimento di valutazioni – prima inesistenti –, in punto di personalità e propensione a delinquere della [OMISSIS], testimonino la ‘creazione’ di tali elementi solo in sede di riesame.

2.4. Con quarto motivo, la ricorrente deduce violazione di legge, sotto il profilo della erronea applicazione degli artt. 325, 322-ter cod. proc. pen. e 640-quater cod. pen.

Al riguardo, deduce erronea applicazione dei principi di diritto affermati da Sez. Unite [OMISSIS].

In particolare, rileva come dalla lettura dei capi di imputazione (capi 4, 18 e 25) emerga che beneficiarie delle contestate frodi erano la [OMISSIS] s.r.l., la [OMISSIS] s.r.l. e la [OMISSIS] s.r.l. e come, anche nei confronti delle predette, fosse stato disposto il sequestro delle somme indicate nei relativi capi di imputazione, a riprova dell’effettivo incameramento delle stesse. Nessuna somma avrebbe, dunque, potuto essere sequestrata alla [OMISSIS], atteso che costei non aveva conseguito alcun arricchimento.

Insta pertanto per l’annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve trovare accoglimento limitatamente al quarto motivo.

1.1. Il primo motivo di ricorso è aspecifico.

Invero, secondo giurisprudenza costante di questa Corte deve ritenersi affetto da aspecificità il motivo con cui si eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. “prova di resistenza” ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, [OMISSIS], Rv. 287024 – 02; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OMISSIS], Rv. 270303 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OMISSIS] e altro, Rv. 269218 – 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, [OMISSIS], Rv. 262011 – 01), in quanto gli elementi di prova in ipotesi acquisiti illegittimamente sono destinati a diventare irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.

Nella specie, non risulta in alcun modo allegata, men che meno illustrata, l’incidenza della eventuale eliminazione degli atti di cui si assume la inutilizzabilità sul ragionamento operato in punto di fumus: a ben vedere, poi, prima ancora che ogni deduzione di decisività degli elementi, manca finanche, nella formulazione del motivo, la individuazione degli atti che si assumono inutilizzabili.

1.2. Il motivo risulta, poi, vieppiù aspecifico ed eccentrico rispetto al provvedimento impugnato, laddove non si confronta con la ricostruzione effettuata dal Tribunale, in cui si è data evidenza del fatto che, nel tempo, si è proceduto ad aggiornamenti e nuove iscrizioni di notizie di reato, così come delle tempistiche delle nuove iscrizioni e delle successive proroghe (vds. pagg. 11-14 del provvedimento impugnato).

2. Il secondo motivo é aspecifico e manifestamente infondato.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari abbia effettuato un’autonoma valutazione del fumus e del periculum, rilevando come la tecnica motivazionale adottata (il richiamo mediante incorporazione di ampi passaggi della richiesta di misura cautelare) fosse giustificata dalla complessità ed ampiezza delle indagini.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in termini generali, che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, [OMISSIS], Rv. 216664 – 01; Sez. 3, n. 30591 del 07/04/2025, [OMISSIS], non mass.; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, [OMISSIS], Rv. 274252 – 01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, [OMISSIS], Rv. 261839 – 01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, [OMISSIS], Rv. 261248 – 01).

Nell’ambito di queste coordinate ermeneutiche, si è ulteriormente chiarito, con specifico riferimento alla tecnica redazionale del “copia-incolla”, e con riguardo al tema delle ordinanze cautelari personali (ma i medesimi principi sono validi anche per le cautele reali, attesa la ratio sottesa al ragionamento), che la necessità di un’autonoma valutazione da parte del giudice deve ritenersi assolta quando l’ordinanza, benché redatta con la tecnica del cd. copia-incolla, esponga elementi indicativi della valutazione critica della richiesta cautelare (Sez. 4, n. 31646 del 27/03/2018, [OMISSIS], Rv. 273429 – 01; Sez. 2, n. 25750 del 04/05/2017, [OMISSIS], Rv. 270662 – 01; Sez. 6, n. 51936 del 17/11/2016, [OMISSIS], Rv. 268523 – 01).

In particolare, è stato chiarito che valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, ben potendo quindi farsi ricorso alla incorporazione, più o meno estesa, di altro atto o provvedimento, con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, essendo sufficiente che emerga la conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio giurisdizionale (Sez. 4, n. 70 del 24/09/2018, [OMISSIS], Rv. 274403 – 01).

2.2. Nella specie, il Tribunale dà atto che il giudice per le indagini preliminari, pur incorporando lo schema argomentativo della richiesta cautelare, ha rielaborato in piena autonomia le conclusioni del Pubblico ministero, «valorizzando soprattutto la presenza delle intercettazioni» (vds. pagg. 17-18 del provvedimento impugnato e pagg. 124-131 del decreto) ed ha tratto le sue personali conclusioni, qualificando per ciascun indagato il tenore del relativo apporto nella fattispecie di truffa aggravata, indicando, quanto alla [OMISSIS], che ella era ‘fidata segretaria’ ed ‘esecutrice’ dei compiti del [OMISSIS] (vds. pag. 18 del provvedimento impugnato).

Alla luce delle superiori considerazioni in fatto e in diritto, dunque, la questione posta dalla ricorrente non può essere risolta in termini quantitativi, confrontando cioè il numero di pagine dedicate alla “incorporazione”, nella misura cautelare, degli atti di indagine o della richiesta del Pubblico ministero, con il numero di righe dedicate dal giudice alla propria valutazione dei fatti, tanto più quando, come nel caso di specie, la “incorporazione” è stata funzionale ad una ricostruzione della vicenda che non viene nemmeno contestata nella sua dimensione fattuale.

Come visto, invero, l’adesione del giudice alle risultanze investigative non richiede formule particolarmente articolate, essendo piuttosto vero il contrario, ossia che, quando il giudice ritiene i fatti autoevidenti, ben può utilizzare, a fini ricostruttivi del fatto, il metodo della incorporazione o la tecnica redazionale del copia-incolla.

D’altro canto, la deduzione della mancanza di autonoma valutazione del giudice impone anche, alla parte che se ne lamenta, di specificare le ragioni per le quali i fatti in tal modo ricostruiti richiedevano un particolare vaglio critico che sarebbe, in tesi, mancato. In altre parole, quando il giudice ritiene che non vi sono elementi per contrastare la ricostruzione dei fatti emergente dalle informative di polizia giudiziaria o che comunque tale ricostruzione non si presta a critiche di sorta, la sua adesione può essere censurata solo se il ricorrente indica o allega criticità specifiche, emergenti da quegli stessi atti, in tesi totalmente neglette e che provano che le formule adesive sono state utilizzate per eludere il dovere di valutare tali criticità (Sez. 3, n. 34481 del 16/09/2025 [OMISSIS], Rv. 288779 – 01; Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022 [OMISSIS], Rv. 282539 – 01).

Per quanto sopra argomentato, la ricorrente risulta essersi sottratta anche a tale onere ed il motivo sul punto formulato risulta, anche sotto tale profilo, privo della necessaria specificità.

3. Il terzo motivo è in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato.

In particolare, il motivo risulta privo di specificità nella parte in cui, estrapolando dalla motivazione della ordinanza impugnata la frase con cui il Tribunale dà atto della mancata impugnazione della misura cautelare personale per sostenere la erronea applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza in tema di efficacia del giudicato cautelare, non si confronta con la rilevanza di tale dato nella trama argomentativa del provvedimento e non effettua la cd. prova di resistenza.

Il motivo risulta vieppiù manifestamente infondato nella misura in cui lamenta la illegittima integrazione della motivazione da parte del Tribunale, finendo così per reiterare la censura di cui al secondo motivo, per il quale si rinvia alle considerazioni svolte al punto 2.

4. Risulta invece fondato il quarto motivo.

4.1. Le Sezioni Unite [OMISSIS] hanno ritenuto illegittimo, in caso di pluralità di concorrenti, il ricorso, ai fini della confisca diretta o per equivalente avente ad oggetto denaro costituente prezzo o profitto del reato (ma il principio vale, per come esplicitato nella stessa pronuncia, anche per il sequestro prodromico), ad ogni forma di solidarietà passiva fra i correi e ad automatismi e semplificazioni probatorie da essa derivanti.

In particolare, nel ribadire che la confisca è misura sottoposta al controllo di proporzione a prescindere dalla sua formale “etichetta”, soffermandosi sulle indicazioni della Corte costituzionale circa la connotazione ‘punitiva’ delle confische che infliggono all’autore dell’illecito una limitazione al diritto di proprietà di portata superiore all’ingiusto vantaggio economico ricavato dall’illecito, le Sezioni Unite, con la sentenza citata, hanno rilevato la diversa incidenza del principio di proporzione in relazione all’oggetto ed alla funzione dell’ablazione. In tal senso è stato quindi precisato che, se l’ablazione non è diretta ad un mero ripristino, ma assume connotati punitivi, il controllo di proporzionalità ha una valenza retrospettiva, con particolare riguardo alla proporzione della sanzione complessivamente irrogata rispetto alla gravità del singolo fatto, mentre, se l’ablazione è diretta al ripristino della situazione anteriore all’illecito, il controllo di proporzionalità ha una valenza prospettica ed è volto a verificare la congruità del mezzo – cioè della misura- rispetto al fine.

Inoltre, dopo aver affermato che il tema della quantificazione del prezzo o del profitto conseguito da ciascun compartecipe nel reato è un tema del processo, e, in particolare, un tema oggetto di prova, le Sezioni Unite hanno rilevato come si tratti di accertamento che deve essere compiuto caso per caso, in concreto, e rispetto al quale è possibile individuare una massima di esperienza – e cioè che chi partecipa alla commissione di un reato generatore di lucro lo fa per conseguire personalmente un vantaggio che, nella maggiore parte dei casi, ha una sua consistenza economica – la cui affidabilità tuttavia deve essere verificata attraverso «indici di verifica», che le stesse Sezioni Unite individuano a titolo esemplificativo, quali la situazione concreta, i rapporti tra i correi, il senso, il tempo, le condizioni e il contenuto dell’accordo di compartecipazione, il ruolo, le aspettative e la condotta in concreto compiuta del singolo rispetto al piano organizzativo del reato.

Viene così giustificata, in esito a tale verifica, una regola di chiusura, che consente di ripartire il vantaggio derivante dal singolo reato in parti uguali tra i correi nel solo caso in cui sia stato “provato” il conseguimento, da parte del singolo partecipe, di una quota di profitto o di prezzo del reato, ma, al tempo stesso, nessuna delle parti sia stata in grado di quantificare in concreto il vantaggio tratto da ciascuno.

4.2. Orbene, nella specie, sul punto la motivazione risulta priva dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, integrando il denunciato vizio di violazione di legge (ex plurimis, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [OMISSIS], Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, [OMISSIS] e altro, Rv. 269656- 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, [OMISSIS], Rv. 254893 -01).

Invero, il Tribunale ha ritenuto non essere stata raggiunta, in questa fase, la dimostrazione «della concreta percezione di questa o di quella somma da parte dei coindagati persone fisiche, tra cui la [OMISSIS]», motivo per cui ha fatto ricorso alla applicazione del criterio di ripartizione in parti uguali (vds. pag. 59 della ordinanza).

Nel prosieguo del provvedimento, tuttavia, il Tribunale ha rilevato l’avvenuto «rintraccio del profitto, in denaro, rispetto alla società [OMISSIS]», tanto da ritenere, in relazione al capo 25), che «il sequestro non va[da] ulteriormente proseguito nei riguardi della [OMISSIS]» (pag. 59 della ordinanza).

Inoltre, ha esposto che il profitto del reato di cui al capo 4) è stato rinvenuto nella disponibilità della società [OMISSIS] e che, pertanto, anche in questo caso, «deve ritenersi di escludere la sequestrabilità del corrispettivo valore pro quota […] nei confronti della [OMISSIS]» (pag. 60 della ordinanza).

Nelle considerazioni svolte risulta, dunque, una frattura logica che rende non comprensibile il ragionamento operato e non intelligibili le ragioni del mantenimento del sequestro (che invero ha trovato integrale conferma in esito al procedimento di riesame).

La ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, c.p.p.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.

Così è deciso, 12/03/2026

Il Consigliere estensore
FRANCESCA SBRANA

Il Presidente
LUCIANO IMPERIALI