Bancarotta impropria da operazioni dolose: l’omesso versamento di imposte e contributi può integrare il reato
Operazioni dolose
Debiti fiscali e contributivi
Dissesto societario
Il fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17 settembre 2025, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma del 23 ottobre 2024, ha assolto l’imputato dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, rideterminando la pena in anni tre e mesi due di reclusione e confermando nel resto la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e per bancarotta da operazioni dolose in relazione al fallimento della società [OMISSIS] s.r.l., dichiarata fallita il 27 ottobre 2017.
Il ricorso per cassazione ha articolato cinque motivi. Per quanto qui rileva, la difesa ha contestato la configurabilità della bancarotta impropria di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, R.D. n. 267/1942, sostenendo, in sintesi, che non fosse provata né la sistematicità dell’omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali né la conoscenza della reale esposizione debitoria, anche per la mancata produzione delle singole cartelle e delle relative notifiche.
La sentenza affronta anche ulteriori profili, concernenti la regolarità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la responsabilità per le condotte distrattive, il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. Il ricorso è stato deciso in forma cartolare ai sensi dell’art. 611 c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, in assenza di richiesta di trattazione orale.
La decisione della Cassazione
Il nucleo centrale della decisione riguarda il terzo motivo, ritenuto infondato. La Corte osserva, anzitutto, che una parte della censura era nuova nei termini in cui era stata formulata in cassazione: la difesa sosteneva che, per dimostrare la sistematicità dell’inadempimento, sarebbe stato necessario provare l’intero ammontare del dovuto e non soltanto la parte rimasta insoluta. La risposta della Cassazione è netta: anche il mancato pagamento di una parte del debito può determinare il dissesto o aggravarlo, e la sistematicità, nel caso concreto, emergeva già dall’elenco di cartelle e avvisi riferiti a una pluralità di annualità.
Il secondo passaggio motivazionale decisivo concerne la conoscenza della debitoria. La difesa aveva insistito sulla mancata produzione delle singole cartelle con le relative notifiche, assumendo che, in difetto di tale documentazione, non fosse possibile affermare la consapevolezza dell’imputato circa la posizione fiscale e previdenziale della società. La Corte, però, valorizza un criterio diverso: l’obbligazione tributaria consegue al realizzarsi del presupposto d’imposta e non all’accertamento dell’autorità fiscale del suo mancato adempimento; perciò, se l’imputato era l’amministratore tenuto a provvedere ai versamenti e non vi aveva provveduto, la conoscenza dell’inadempimento era logicamente desumibile dalla stessa omissione.
Su questo punto la sentenza delimita con chiarezza il perimetro del giudizio penale: l’eventuale irregolarità del titolo esecutivo o della notifica delle cartelle rileva, se del caso, nella sede competente, ma non esclude, di per sé, la possibilità di affermare che l’amministratore fosse consapevole dei mancati pagamenti da lui stesso posti in essere. La motivazione, dunque, non fonda la responsabilità sulla mera esistenza di cartelle notificate, ma sulla consapevole omissione protratta degli obblighi fiscali e contributivi durante il periodo di gestione.
La Corte affronta poi il tema del dissesto e del suo aggravamento. La difesa richiamava la riduzione di parte della debitoria tra il 2012 e il 2013; la sentenza, tuttavia, rileva che la situazione complessiva non risultava ridotta nei termini allegati e, soprattutto, che la contrazione di alcune voci non basta, da sola, a escludere l’aggravamento del dissesto. La pronuncia distingue correttamente il piano economico del dissesto dal fatto storico del fallimento e richiama il principio, già presente nei precedenti citati nel testo, secondo cui il nesso causale non è interrotto né dalla preesistenza di una situazione critica né dalla circostanza che la condotta abbia aggravato, anziché originato ex novo, una crisi già in atto.
Il risultato finale è la conferma di un indirizzo interpretativo preciso: le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali quando esso sia frutto di una consapevole scelta gestoria. La Corte richiama espressamente i precedenti già menzionati nella sentenza e ribadisce che non è richiesto il dolo specifico di causare il fallimento, essendo sufficiente il dolo generico, vale a dire la coscienza e volontà delle singole omissioni e la prevedibilità del dissesto quale loro conseguenza.
Perché questa sentenza è importante
La decisione è importante, anzitutto, perché chiarisce un punto difensivamente sensibile: quando l’imputazione riguarda omissioni fiscali e previdenziali compiute dall’amministratore nel corso della sua gestione, la linea fondata esclusivamente sulla mancata prova della notifica delle cartelle non è, da sola, idonea a neutralizzare l’addebito penale. La sentenza sposta il baricentro dalla formale conoscenza degli atti esattoriali alla sostanziale riferibilità dei mancati pagamenti al soggetto obbligato.
Sul piano sistematico, la pronuncia ribadisce che la bancarotta impropria da operazioni dolose non richiede che il dissesto sia stato causato esclusivamente dalle omissioni tributarie o previdenziali. È sufficiente che tali condotte abbiano contribuito a cagionarlo o ad aggravarlo, secondo il criterio del concorso causale espressamente valorizzato nel testo. Ne deriva una lettura rigorosa della responsabilità gestoria, specie quando l’inadempimento si prolunghi per più annualità e comporti interessi, sanzioni e progressivo incremento dell’esposizione verso l’Erario e gli enti previdenziali.
Per il lettore professionale, il principio operativo che emerge è chiaro: nei procedimenti per bancarotta da operazioni dolose occorre distinguere con precisione tra contestazioni sul titolo o sulla riscossione, da un lato, e verifica della condotta gestoria, della sua reiterazione e della prevedibilità del dissesto, dall’altro. La sentenza, pur trattando anche notifiche, distrazione, attenuanti e pena, consegna il proprio baricentro interpretativo proprio a questa distinzione.
SENTENZA INTEGRALE Corte suprema di cassazione, Quinta Sezione penale, sentenza n. 11570/2026, depositata il 26/03/2026
SENTENZA: Corte suprema di cassazione, Quinta Sezione penale, sentenza n. 11570/2026, depositata il 26/03/2026
Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE. sentenza n.11570/2026
depositata il 26/03/2026, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 11570/2026
Roma, lì, 26/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
LUCA PISTORELLI – Presidente
MARIA TERESA BELMONTE
RENATA SESSA – Relatore
MARIA ELENA MELE
PAOLA BORRELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d’appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore, LUCA SCIARRETTA, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
letta la memoria di replica dell’avv. [OMISSIS], difensore di fiducia
dell’imputato, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 17.9.2025, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Roma emessa il 23.10.2024 nei confronti di [OMISSIS], che l’aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta
documentale e patrimoniale (capo A) e di bancarotta per operazioni dolose (capo
B), in relazione alla società [OMISSIS] s.r.l., dichiarata fallita il 27.10.2017, ha assolto
l’imputato dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, rideterminato la pena
al predetto inflitta in anni tre e mesi due di reclusione, confermando nel resto la
decisione del primo giudice.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il
difensore di fiducia, deducendo cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui
all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 lett. c)
c.p.p., con riferimento al rigetto dell’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di
fissazione dell’udienza preliminare, poiché effettuata ai sensi dell’art. 170 c.p.p.
presso il domicilio dichiarato dall’imputato, e ritenuta ritualmente perfezionata col
successivo deposito alla Casa Comunale e per compiuta giacenza, laddove, stante la
rilevata assenza dell’imputato presso il domicilio dichiarato, avrebbe dovuto farsi
seguito alla notifica presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p.
2.2.Col secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett.
e) c.p.p., con riferimento alla ritenuta sussistenza della responsabilità concorsuale
dell’imputato per le condotte distrattive ipotizzate nel capo di imputazione di cui alla
lettera A), in particolare per quella afferenti le immobilizzazioni immateriali iscritte
a bilancio al 31.12.2013 per euro 5.112,00.
Quanto non rinvenuto dal curatore in sede fallimentare non è imputabile al
[OMISSIS] dal momento che, come emerge dagli atti e come precisato dal medesimo in
sede di spontanee dichiarazioni, era intervenuta, da parte del [OMISSIS], la cessione
delle quote e della carica di amministratore fin dal 2016 e l’attività sociale era
proseguita anche con il nuovo amministratore, [OMISSIS], come riferito dal
curatore. A fronte di ciò il Tribunale avrebbe dovuto chiarire quale fosse la
responsabilità concorsuale del [OMISSIS] atteso che l’amministratore e il socio della
società era un soggetto diverso all’atto del fallimento, in particolare quale fosse
stato il ruolo e quali le attività poste in essere dal [OMISSIS] ai fini della commissione
delle condotte in contestazione. Si era in particolare evidenziato che il [OMISSIS], tra
l’altro, come risulta dalla nota di consegna, aveva consegnato tutta la
documentazione contabile in suo possesso al nuovo amministratore unico e socio
[OMISSIS], che l’aveva ricevuta senza contestare alcunché, sia in ordine alla
documentazione ricevuta che a quanto in essa riportato (così in particolare in
relazione alle immobilizzazioni materiali, alle rimanenze e alle disponibilità liquide),
con ciò confermando che quanto consegnato dal [OMISSIS] nello stato di fatto era
conforme a quanto risultava dalla documentazione societaria e pertanto nulla
mancava all’atto del passaggio delle consegne.
Per altro verso, il ricorrente lamenta che contraddittoriamente il giudice di
secondo grado avrebbe limitato la responsabilità per la bancarotta documentale
all’ultimo amministratore, confermando invece la responsabilità concorsuale per
l’ipotesi di bancarotta patrimoniale.
La stessa Corte di appello ha rilevato, nell’assolvere il [OMISSIS] dalla bancarotta
documentale, che egli non era amministratore della società al momento del
fallimento e che non era emerso l’esercizio di funzioni di amministratore di fatto da
parte dello stesso durante la gestione del [OMISSIS].
2.3.Col terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi
dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., con riferimento alla ritenuta sussistenza della
responsabilità dell’imputato per la condotta di bancarotta impropria prevista
dall’art. 223 comma 2 n. 2) del R.D. n. 267/1942 ipotizzata nel capo di imputazione
di cui alla lettera B).
Si era, in particolare, lamentato con l’atto di appello che per affermare
l’omesso sistematico pagamento del debito tributario e previdenziale, si sarebbe
dovuto provare l’intero ammontare del dovuto, così da dimostrare che l’omissione
era stata sistematica, laddove nel caso di specie è stata acquisita la sola situazione
debitoria mancante e non quanto a monte dovuto dalla società, che, pertanto, ben
poteva avere pagato parte del suo debito.
Si era altresì lamentato che la documentazione acquisita riguardava una lista
di cartelle/avvisi che risulterebbero non pagati e non la singola cartella con relativa
notifica e neppure il verbale di accertamento/contestazione con relativa notifica,
che costituisce il titolo (legittimamente formato), con la conseguenza che in difetto
di tale documentazione non era stato possibile chiarire né la corretta formazione del
titolo, quindi la sua esistenza, né, in assenza di notifica, la conoscenza in capo
all’amministratore della reale posizione debitoria.
In ogni caso il fallimento nel caso di specie non è stato conseguenza
dell’esposizione tributaria e previdenziale bensì dei crediti non recuperati e
dell’istanza presentata da cinque creditori, di cui quattro ex dipendenti della
società.
La posizione debitoria, come risulta dagli ultimi due bilanci, era andata poi a
diminuire, con ciò escludendo la previsione che la condotta posta in essere
dall’amministratore portasse al dissesto.
La Corte di appello ha rigettato le doglianze innanzi ad essa formulate
adducendo argomenti non convincenti, incorrendo in svariati travisamenti probatori.
In particolare, il ricorrente lamenta travisamenti della prova in ordine alle
circostanze dell’omesso sistematico pagamento del debito tributario e previdenziale,
della conoscenza da parte dell’imputato della posizione debitoria, della diminuzione
della posizione debitoria e dell’assenza di aggravamento di una situazione di
dissesto.
2.4.Col quarto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e)
c.p.p., con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche di cui all’art. 62-bis c.p., pur avendo l’imputato fornito un contributo per
l’accertamento dei fatti provando la consegna della documentazione al [OMISSIS]
2.5.Col quinto motivo deduce vizio di motivazione per omissione e
travisamento della prova in ordine all’aumento di pena di mesi quattro di reclusione
applicato per l’aggravante dei più fatti di bancarotta, a seguito dell’assoluzione dal
reato di bancarotta fraudolenta documentale.
- Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato – ai sensi
dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive
integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l’intervento delle
parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, pur presentando tratti di
inammissibilità.
- Il primo motivo è infondato.
Occorre innanzitutto premettere che dagli atti – ai quali questa Corte può
accedere trattandosi di valutare una questione processuale e peraltro correttamente
allegati al ricorso – emerge che l’imputato, non trovato dall’addetto al servizio
postale nel luogo ove aveva dichiarato domicilio, in quanto temporaneamente
assente, ha poi successivamente ricevuto la seconda raccomandata c.d.
informativa, sempre presso il domicilio dichiarato, che alla stregua di quanto
attestato sulla cartolina in atti risulta immessa nella relativa cassetta postale del
destinatario.
Sicché, nel caso di specie, alla mera spedizione della raccomandata con la
comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale – che secondo
l’oramai prevalente orientamento di questa Corte, ribadito di recente da Sez. 4, n.
20959 del 30/04/2025, [OMISSIS], Rv. 288267 – 01, non è sufficiente, per provare il
perfezionamento della procedura notificatoria a mezzo posta, nel caso in cui l’atto
notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo, per la
sua temporanea assenza o per l’assenza o l’inidoneità di altre persone legittimate a
riceverlo, essendo necessario che l’organo notificante dia dimostrazione
dell’avvenuta ricezione della raccomandata da parte del destinatario, garantendo
solo tale adempimento l’effettiva conoscenza dell’atto processuale e l’esercizio dei
diritti di difesa – si accompagna la prova della ricezione della stessa, stante la sua
avvenuta immissione nella cassetta postale, come attestata dal notificatore e non
oggetto di contestazione.
La notificazione si è quindi perfezionata con la cd. compiuta giacenza per non
essere stato ritirato il plico depositato presso l’ufficio postale, nonostante la
ricezione della raccomandata che informava dell’avvenuto deposito (cfr. altresì
riguardo, Sez. 5, Sentenza n. 21492 del 08/03/2022, Rv. 283429 – 01, secondo cui
in tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica dell’atto rifiutato dal destinatario o
non consegnato per la sua temporanea assenza o per l’assenza o l’inidoneità di
altre persone legittimate a riceverlo, non si perfeziona con la spedizione della
raccomandata contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso
l’ufficio postale, ma solo con la sua ricezione da parte del destinatario).
Tali circostanze, attestate dal notificatore, non sono mai state oggetto di
contestazione da parte della difesa o dell’imputato che ad un certo punto, anzi,
comparve in giudizio per rendere spontanee dichiarazioni. Né tanto meno la difesa,
e lo stesso imputato, hanno mai contestato l’effettiva conoscenza del processo o
della citazione per l’udienza preliminare.
La difesa, sin dalla prima eccezione sollevata dinanzi al giudice dell’udienza
preliminare, si è sempre limitata – a fronte del chiaro tenore delle suindicate
attestazioni, che in verità non lasciano granché spazio a rilievi di sorta – ad eccepire
la violazione dell’iter di notificazione seguito in conseguenza della rilevata assenza –
temporanea – dell’imputato presso il domicilio dichiarato, segnatamente la erronea
applicazione degli art. 170 e 161, comma 4, cod. proc. pen. Lamentando, in
particolare, la difesa, unicamente che la notificazione fosse avvenuta mediante
deposito dell’atto presso la Casa comunale – laddove, come verificabile dagli atti, e
dalle stesse cartoline allegate dalla difesa, il deposito è avvenuto presso l’Ufficio
postale in conseguenza della rilevata temporanea assenza dell’imputato nel
domicilio dichiarato – invece che ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., che in tesi
difensiva avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie pur non vertendosi
nell’ipotesi dell’irreperibilità.
Tanto premesso, si deve, innanzitutto, ricordare che proprio la sentenza Sez.
U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 14/04/2022, [OMISSIS], Rv. 282848 – 02, citata in
ricorso, ha affermato che la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del
destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata
dall’addetto al servizio postale, comporta, a norma dell’art. 170 cod. proc. pen.,
senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell’atto al difensore ex
art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza
maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo
dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e
159 cod. proc. pen., in tal modo chiarendo che l’applicazione del comma 4 dell’art.
161 che contempla la consegna dell’atto al difensore deve trovare applicazione
anche nel caso di notifica a mezzo posta nell’ipotesi, ben precisa, in cui l’addetto del
servizio postale non abbia potuto procedere alla notifica per irreperibilità del
destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge.
Le Sezioni Unite, [OMISSIS] – Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Rv.
271772 – 01 – richiamate nella sentenza delle Sezioni Unite Rv. 282848 – 02,
hanno a loro volta precisato, in motivazione, che, in caso di domicilio dichiarato o
eletto, prevale l’esigenza di notificare l’atto presso il domicilio dichiarato o eletto, e,
solo in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione, o di assenza, non
meramente temporanea, dell’imputato, la notifica può essere eseguita presso il
difensore, anche se nominato d’ufficio, ma ai sensi del comma 4 dell’art. 161.
Nel caso di specie non si era invece verificata una causa di impossibilità della
notifica presso il domicilio dichiarato, risultando accertata unicamente la mera
temporanea assenza dell’imputato presso il domicilio dichiarato, con la conseguenza
che correttamente il notificatore ha proceduto al deposito dell’atto presso l’Ufficio
postale – e non presso la Casa comunale come assume la difesa – e ha spedito la
cd. raccomandata informativa rispetto alla quale vi è regolare attestazione di
immissione nella cassetta postale del destinatario.
In mancanza di elementi che depongano per la mancata conoscenza dell’atto
da parte dell’imputato, non dedotti neppure da parte del difensore – o dello stesso
imputato comunque comparso in giudizio – a fronte della regolarità del
procedimento notificatorio seguito, si deve concludere per la infondatezza
dell’eccezione difensiva che si è risolta nell’enucleazione di una doglianza
meramente formale e per di più priva di effettiva portata lesiva del diritto di difesa.
- Il secondo motivo, che deduce vizio di motivazione con riferimento alla
ritenuta sussistenza della responsabilità dell’imputato per le condotte distrattive di
cui alla lettera A) del capo d’imputazione, è inammissibile.
Ed invero, come emerge dall’atto di impugnazione allegato al ricorso, in realtà
il ricorrente, con l’appello, non aveva sollevato questione specifica in ordine alle
condotte distrattive ascrittegli, ma si era concentrato sul passaggio di consegne
documentali intervenuto con il nuovo amministratore [OMISSIS], passaggio che
nell’ottica difensiva avrebbe esonerato l’imputato da responsabilità per non avere il
nuovo amministratore mosso alcuna contestazione sulla completezza della
documentazione consegnata e su quanto riportato nelle scritture contabili e nel
bilancio, relativamente a immobilizzazioni materiali, rimanenze e disponibilità
liquide.
La Corte di appello, riguardo alle condotte distrattive, ha quindi affermato che
il relativo motivo di appello era generico, limitandosi esso ad osservare che
l’imputato aveva avuto problemi di salute che lo avevano costretto a cedere la
società, nel 2016, al [OMISSIS] e che quest’ultimo nel ricevere la contabilità societaria
non aveva mosso alcun rilievo su quanto riportato nelle scritture contabili.
Ha osservato, innanzitutto, la Corte territoriale, che trattasi di
immobilizzazioni, rimanenze e disponibilità liquida tratte dall’ultimo bilancio
depositato relativo all’esercizio 2013, epoca in cui amministratore societario era,
pacificamente, il [OMISSIS] (rimasto in carica fino al 12.10.2016 – cioè fino a circa un
anno prima del fallimento dichiarato il 27.10.2017, anno in cui, secondo quanto
riporta la sentenza impugnata, a differenza di quanto assume il ricorso, non
sarebbe proseguita l’attività d’impresa operante fino al 2016, risultando ritenute per
i dipendenti solo fino a tale periodo). A fronte, quindi, del dato, non contestato,
dell’esistenza dei beni non rinvenuti dal curatore, la Corte di merito ha ritenuto che
l’argomentazione concernente il precario stato di salute non assumesse rilievo dal
momento che le condotte contestate riguardano annualità precedenti e considerato
che i bilanci per gli anni 2014 e 2015, del cui deposito era comunque onerato
l’imputato, non erano stati depositati, osservando che peraltro la documentazione
inerente alla patologia dell’imputato non consentisse di ritenere che questi fosse del
tutto incapace di onorare i propri impegni lavorativi, escluso ovviamente il periodo
del suo ricovero in ospedale. Né risulta rilevante ai fini della valutazione della
sussistenza della bancarotta per distrazione – prosegue la Corte di appello –
l’argomentazione concernente l’avvenuta consegna dei libri contabili al [OMISSIS] non
potendo attribuirsi alcuna valenza probatoria, ai fini che riguardano le distrazioni,
all’assenza di osservazioni da parte di quest’ultimo sulla precedente tenuta della
contabilità e sul bilancio.
E tale conclusione, a differenza di quanto assume il ricorso, non risulta
affatto in contrasto con l’assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta
documentale dal momento che, come la Corte di appello tiene a precisare, le
distrazioni devono ritenersi sussistenti in capo al ricorrente perché per i beni
oggetto di imputazione distrattiva – risultanti nella disponibilità della società da
epoca risalente ed antecedente alla dismissione della carica da parte del [OMISSIS] – , a
differenza che per le scritture contabili, non risulta alcun passaggio di consegne in
favore del successivo amministratore, e la stessa difesa assume di poter trarre
elementi in tal senso unicamente mediante il generico riferimento alla mancanza di
contestazioni da parte del nuovo amministratore; né, tanto meno, il ricorrente ha
mai indicato la sorte effettiva di tali beni, limitandosi, anche col ricorso in scrutinio
ad imputare, tra le righe, al nuovo amministratore – in realtà formalmente
subentrato quando oramai l’attività era cessata e la società era fortemente
indebitata soprattutto per i debiti tributari accumulati nel tempo, e quindi destinata
al fallimento, per poi rendersi irreperibile all’atto del fallimento – la responsabilità
anche per tale reato.
Il processo di merito ha, invero, accertato che la società [OMISSIS] s.r.l.,
costituita il 23.4.2001, è sempre stata amministrata dall’imputato [OMISSIS], titolare
dell’80% del capitale sociale, sino a quando, il 12.10.2016,solo un anno prima del
fallimento dichiarato il 27.10.2017, è diventato socio unico e amministratore [OMISSIS].
Il curatore fallimentare ha riferito che la società ha operato sino all’anno
2016, ossia sino a quando era stato socio e amministratore il [OMISSIS].
All’epoca della formale uscita di scena del [OMISSIS], in sostanza, la società era
inoperativa, decotta e irrimediabilmente avviata al fallimento.
Inoltre, il consapevole e volontario coinvolgimento del [OMISSIS] nelle condotte
distrattive è stato desunto anche dalla vicenda relativa alla variazione della sede
legale della società fallita, comunicata dal [OMISSIS] nella stessa assemblea ordinaria del
12.10.2016 in cui si dimetteva dalla carica di amministratore, ma rivelatasi un
espediente finalizzato a far perdere ogni traccia della società, posto che dalla
relazione dell’ufficiale giudiziario chiamato ad effettuare la notifica dell’udienza
prefallimentare, emerge che presso il nuovo indirizzo la società era del tutto
sconosciuta, essendosi rinvenuto soltanto un appezzamento di terreno incolto di
proprietà del Vicariato.
Alla stregua dei plurimi elementi sopra evidenziati, appare, pertanto, corretta
l’argomentazione del giudice di secondo grado in ordine alla irrilevanza, quanto al
reato di bancarotta patrimoniale, dell’avvenuta consegna al nuovo amministratore
di parte delle scritture contabili della società fallita.
- Il terzo motivo di ricorso, relativo alla bancarotta prevista dall’art. 223
comma 2 n. 2) del R.D. n. 267/1942, di cui al capo B), che lamenta travisamenti
della prova in ordine alle circostanze dell’assunto omesso sistematico pagamento
del debito tributario e previdenziale, alla conoscenza da parte dell’imputato della
posizione debitoria, alla diminuzione della posizione debitoria e all’assenza di
aggravamento di una situazione di dissesto, è infondato.
Innanzitutto, occorre rilevare che con il motivo di appello riguardante la
fattispecie in argomento, alcuna deduzione specifica, a differenza di quanto si
riporta in ricorso, si era effettuata circa il fatto, dedotto solo in ricorso, che per
affermare la sistematicità dell’omesso sistematico pagamento del debito tributario e
previdenziale si sarebbe dovuto provare l’intero ammontare del dovuto, così da
dimostrare che l’omissione era stata sistematica, laddove nel caso di specie sarebbe
stata acquisita la sola situazione debitoria mancante e non quanto a monte dovuto
dalla società, che, pertanto, ben poteva avere pagato parte del suo debito.
Trattasi di censura che nei termini in cui è stata qui formulata è inedita. Essa è
comunque non fondata dal momento che anche il mancato pagamento di una parte
del debito può determinare il dissesto o aggravarlo. E quanto alla sistematicità del
mancato assolvimento degli obblighi tributari essa nel caso di specie emerge con
evidenza dalla ricostruzione dei giudici di merito e dallo stesso elenco citato e
allegato dalla difesa che riporta cartelle ed avvisi di pagamento riguardanti le
molteplici annualità interessate.
4.1.Col motivo di appello il ricorrente si era limitato a rappresentare – come
d’altronde reitera col motivo in scrutinio – che allegata in atti è unicamente una lista
di cartelle/avvisi di omesso pagamento di imposte e non la singola cartella con
relativa notifica né il verbale di accertamento con relativa notifica, che costituisce il
titolo legittimamente formato. E sulla base di tale rilievo aveva dedotto
l’impossibilità di chiarire sia la corretta formazione del titolo sia la conoscenza da
parte dell’imputato-amministratore della reale posizione debitoria.
Per altro verso si era rappresentato che tale operazione non aveva
determinato il dissesto non essendo stato il fallimento una conseguenza di esso
bensì del mancato recupero dei crediti e dell’istanza presentata da cinque creditori
di cui quattro ex dipendenti.
Più che la esistenza dei debiti tributari era contestata la conoscenza da parte
dell’amministratore che all’epoca degli inadempimenti si indentificava nel [OMISSIS].
Sicché, a nulla potendo rilevare nella presente sede penale l’eventuale
irregolarità del titolo esecutivo, da far valere nella competente sede, correttamente
la Corte di appello si era limitata ad osservare che essendo l’omesso adempimento
– sistematico – dell’obbligazione tributaria – che è il caso di rammentare consegue
alla realizzazione del presupposto dell’imposta e non all’accertamento da parte
dell’autorità fiscale del suo mancato adempimento – imputabile all’amministratore
dell’epoca, che era appunto il [OMISSIS], questi ovviamente era al corrente dei mancati
pagamenti a lui stesso riferibili (dal momento che avrebbe dovuto lui provvedervi e
non vi aveva provveduto).
Con la conseguenza che a nulla potesse rilevare il difetto di prova
dell’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali (che peraltro lo stesso elenco citato
dalla difesa in realtà indica come avvenuta, con relativa data, per ciascun avviso o
cartella. La stessa Corte di merito evidenzia che dalla documentazione in atti
emerge che un rilevante numero di cartelle inevase sarebbe stato notificato alla
fallita prima dell’ottobre 2016, data in cui il [OMISSIS] era cessato dalla carica).
Quindi, conclude la Corte di appello che essendo stato proprio il [OMISSIS] a non
ottemperare agli obblighi contributivi e fiscali negli anni della sua gestione
societaria non era necessaria la prova della notifica delle cartelle affinché si potesse
affermare che l’imputato era a conoscenza dell’esistenza della debitoria e potesse
prevedere che il sistematico inadempimento dei debiti erariali, a lui riconducibile
quale amministratore tenuto al relativo adempimento, avrebbe comportato il
lievitare dell’esposizione debitoria della società e il successivo dissesto (o il suo
aggravamento).
Ed invero, come evidenzia anche il Procuratore generale nella requisitoria
scritta, trattandosi di omessi pagamenti avvenuti per consapevole volontà
dell’imputato e nel periodo in cui egli era amministratore di diritto della società, il
provvedimento impugnato ha, in maniera logicamente ineccepibile, concluso per la
irrilevanza del dato relativo alla notifica delle cartelle, in quanto è di tutta evidenza
come al [OMISSIS] fosse chiaro che il sistematico inadempimento dei debiti erariali
avrebbe comportato l’accrescimento dell’esposizione debitoria della società e il
successivo dissesto.
4.2. La Corte di appello, inoltre, riguardo all’osservazione difensiva circa la
riduzione della debitoria nell’anno 2013, ha precisato che, avuto riguardo a quanto
dichiarato dal curatore in dibattimento, la situazione debitoria era rimasta
pressoché invariata e comunque non si era ridotta nei termini indicati dalla difesa
(in quanto a fronte della riduzione dei debiti complessivi passati da 600.000 a
511.000 dal 2012 al 2013, si era registrato un aumenta per TFR di 10.000 €).
Difesa che peraltro genericamente aveva addotto una riduzione della debitoria nel
2013 di circa 90.000 euro senza fornire indicazioni in ordine ai debiti diminuiti e alle
ragioni della riduzione, ed aveva apoditticamente affermato che tale contrazione
comportasse di per sé l’esclusione della previsione che la condotta omissiva
portasse al dissesto (pure a fronte di una debitoria comunque residuata per importo
consistente già nel 2013, che si assestava poi in circa 370.000 euro quanto alla
parte afferente l’Erario) .
Sicché è vero che la pronuncia di questa Corte, indicata nell’atto di appello,
Sez. 5, Sentenza n. 19806 del 28/03/2003, Rv. 224947 – 01, ha affermato che
l’aggravamento del dissesto deve essere considerato globalmente e non già con
riferimento a singole situazioni debitorie, sicché quando l’entità complessiva del
medesimo sia comunque rimasta invariata o sia stata persino ridotta, la circostanza
che la condotta abusiva abbia incrementato determinate voci di passivo non
giustifica, di per sé, un’affermazione di responsabilità ai sensi della disposizione in
questione, è tuttavia altrettanto vero che la medesima sentenza ha precisato che
tale profilo diviene irrilevante ove si accerti che la diminuzione del passivo, con
riguardo ad altre voci, sia stata causata da fattori autonomi ed indipendenti. In
questo caso, infatti, è possibile affermare che, essendo per tali fattori migliorata la
situazione, la condotta del soggetto, in sé considerata, ha comunque comportato un
peggioramento.
La genericità del motivo al riguardo non consente di spingersi oltre. Ci si limita
quindi a rilevare che la stessa difesa, non a caso, fa leva sulla intervenuta riduzione
della debitoria per sostenere l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato e
non per escludere – per il solo fatto di una contrazione della debitoria rispetto ad
un’annualità – la configurabilità della fattispecie criminosa sotto il profilo oggettivo,
essendo innegabile che nel caso di specie vi sia stato un aggravamento del dissesto
a causa degli inadempimenti reiterati del debito tributario rispetto ai quali il ricorso
non contesta la prosecuzione oltre il 2013.
Tutto ciò senza considerare che l’inadempimento degli obblighi tributari,
com’è noto, comporta la produzione di interessi e di sanzioni che finiscono con
l’aggravare ulteriormente la debitoria.
Ed invero, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, le operazioni
dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel
sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una
consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui
consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti
dell’erario e degli enti previdenziali con ogni conseguenza ipotizzabile in termini di
dissesto dell’impresa a seguito delle iniziative del creditore pubblico tese alla
riscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni (cfr. ex multis,
Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, [OMISSIS], Rv. 276996 – 01; Sez. 5, n. 24752 del
19/02/2018, [OMISSIS] e altri, Rv. 273337 – 01).
Più di recente, Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, [OMISSIS], Rv. 286349 – 01, ha
inoltre precisato che ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da
operazioni dolose non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla
causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà
delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della
condotta antidoverosa (nella specie, sistematico e protratto inadempimento delle
obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale).
Deve per altro verso ricordarsi che è pacifico che ai fini della configurabilità
del reato di bancarotta impropria prevista dall’art. 223, secondo comma, n. 2, R.D.
16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione
dolosa e l’evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla
condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso
causale di cui all’art. 41 cod. pen., né il fatto che l’operazione dolosa in questione
abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la
nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben
distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno
in sé reversibile (Sez. 5, Sentenza n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189 – 01; Sez.
5, Sentenza n. 8413 del 16/10/2013, dep. 21/02/2014, Rv. 259051 – 01).
La Corte di appello ha quindi concluso, coerentemente ai principi affermati da
questa Corte, che – come evidenzia anche il P.G. nella requisitoria scritta – deve
ritenersi provato, nel caso di specie, che l’imputato nella sua qualità di
amministratore della fallita fino al 2016 abbia sistematicamente omesso di
adempiere agli obblighi tributari e previdenziali sin dall’anno 2009 ponendo in
essere atti intrinsecamente pericolosi per l’andamento finanziario della [OMISSIS] che
hanno creato un’esposizione debitoria della stessa che ha certamente contribuito a
cagionare il dissesto.
In definitiva, la consapevole scelta gestionale del [OMISSIS] di non adempiere
sistematicamente alle obbligazioni fiscali e previdenziali è stata dai giudici di merito
correttamente desunta e ritenuta pienamente integrativa delle fattispecie
contestata, alla luce delle coordinate interpretative di questa Corte.
- Il quarto motivo che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche è manifestamente infondato.
I giudici di merito hanno motivato la loro decisione evidenziando l’assenza di
elementi positivi di valutazione ai fini della concessione delle invocate attenuanti,
precisando come le dichiarazioni spontanee e la produzione documentale
dell’imputato, ovviamente legittime nell’ottica della sua strategia difensiva, non
abbiano tuttavia offerto alcun reale elemento di chiarezza alla ricostruzione dei fatti.
Si tratta di motivazione non affetta da illogicità e pienamente in linea con gli
insegnamenti di codesta Corte di legittimità, la quale anche di recente ha ribadito,
per un verso, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o
circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,
disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24
luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della
diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato, per
altro verso, che il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa
ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli
elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio
(Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [OMISSIS], Rv. 283489).
6.Il quinto motivo che si duole dell’entità dell’aumento applicato per
l’aggravante dei più fatti di cui all’art. 219 legge fall. è aspecifico, non considerando
che tale aumento per la bancarotta per operazioni dolose – residuata a seguito
dell’assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, è stato contenuto
in soli due mesi di reclusione – a fronte dei quattro determinati dal Tribunale – e
che esso risulta adeguatamente supportato dalle ragioni dicate dalla Corte di merito
che ha inteso fare riferimento “alle modalità del fatto e alla rilevante esposizione
debitoria verso l’Erario cagionata dalla condotta dell’imputato” (che il motivo in
scrutinio ritiene nuovamente di rimettere in discussione anche sotto il profilo qui
esaminato).
- Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per
legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/02/2026.
Il Consigliere estensore
RENATA SESSA
Il Presidente
LUCA PISTORELLI























































































