La mancata esplicitazione delle ragioni per cui l’arrestato viene condotto in carcere anziché presso un’abitazione non rende, di per sé, inefficace l’arresto. Su questa distinzione si fonda la sentenza della Cassazione penale, Sezione VI, n. 34552, decisa il 16 settembre 2026 e depositata il 25 settembre 2026. Accogliendo il ricorso del pubblico ministero, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Foggia che aveva negato la convalida, riconoscendo che l’arresto era stato legittimamente eseguito.
Estremi: Corte di cassazione, Sezione VI penale, sentenza n. 34552/2026. Udienza e decisione: 16 settembre 2026. Deposito: 25 settembre 2026. Provvedimento impugnato: ordinanza del Tribunale di Foggia di diniego della convalida dell’arresto. Esito: annullamento senza rinvio.
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ToggleIl caso
Il pubblico ministero aveva chiesto la convalida dell’arresto in flagranza eseguito per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, presentando l’imputato per la convalida e per il giudizio direttissimo. Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, aveva rigettato la richiesta.
Il diniego si fondava sulla ritenuta violazione dell’art. 558, comma 4-bis, c.p.p. Secondo il Tribunale, mancava una motivazione specifica del pubblico ministero sulle ragioni che impedivano di condurre l’arrestato presso un’abitazione, anziché nella casa circondariale. Il giudice aveva ritenuto che tale omissione si riflettesse sul rispetto del termine previsto dall’art. 386, comma 3, c.p.p., determinando l’inefficacia dell’arresto ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.p.
Il pubblico ministero aveva proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo denunciava la violazione degli artt. 386 e 558 c.p.p.: l’omessa motivazione sulla destinazione dell’arrestato non poteva essere equiparata al mancato rispetto del termine per porlo a disposizione del pubblico ministero, né incidere sulla legittimità dell’arresto in presenza dei presupposti richiesti.
Con il secondo motivo deduceva un vizio di motivazione. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il decreto del pubblico ministero e gli atti richiamati consentivano di ricostruire le ragioni della custodia in carcere: l’indisponibilità delle camere di sicurezza del circondario e la pericolosità dell’arrestato, desumibile dalle modalità del fatto e dalla sua personalità.
La questione giuridica
La prima questione riguarda l’effetto dell’omessa motivazione sul luogo di custodia: questa carenza può rendere inefficace l’arresto, facendo leva sul richiamo che l’art. 391, comma 4, c.p.p. opera all’art. 386, comma 3, c.p.p.?
La seconda questione attiene alla lettura degli atti del caso concreto: le ragioni della scelta della casa circondariale erano realmente assenti oppure risultavano dal complesso dell’attività documentata e dal decreto del pubblico ministero?
Le due domande devono rimanere distinte. La prima concerne una conseguenza processuale dell’omissione; la seconda verifica se, nella vicenda esaminata, quella omissione sussistesse nei termini affermati dal Tribunale.
La decisione
Il termine riguarda la messa a disposizione del pubblico ministero
La Cassazione ritiene fondato il ricorso. Quanto alla censura di violazione di legge, richiama il precedente della stessa Sesta Sezione n. 45711 del 12 ottobre 2016, Rv. 268295-01: il rinvio dell’art. 391, comma 4, c.p.p. all’art. 386, comma 3, c.p.p. riguarda il rispetto delle ventiquattro ore entro cui la polizia giudiziaria deve porre l’arrestato a disposizione del pubblico ministero, non il luogo materiale in cui, nel frattempo, lo mantiene in custodia.
Il passaggio decisivo è dunque l’esclusione del collegamento automatico istituito dal Tribunale tra la motivazione sulla destinazione dell’arrestato e l’osservanza del termine. L’assenza della prima non dimostra, per ciò solo, la violazione del secondo.
La Corte aggiunge che, nel caso esaminato, i presupposti richiamati dall’art. 381, comma 4, c.p.p. erano puntualmente indicati sia nel verbale di arresto sia nel provvedimento del pubblico ministero di presentazione dell’imputato. L’omessa esplicitazione delle ragioni della scelta del luogo di custodia non era, inoltre, sanzionata da nullità. A questo proposito, la sentenza richiama il contenuto del verbale previsto dall’art. 386, comma 3, c.p.p., comprendente la data e il luogo dell’arresto, i motivi dell’arresto, l’eventuale nomina del difensore e la menzione della comunicazione dei diritti.
Le ragioni della custodia emergevano comunque dagli atti
In relazione al secondo motivo, la Cassazione rileva che la scelta della casa circondariale trovava comunque spiegazione nel complessivo contesto documentale. L’indisponibilità delle camere di sicurezza del circondario era espressamente attestata. La pericolosità dell’arrestato emergeva, invece, dalle circostanze descritte negli atti: una fuga in automobile con rischio per l’incolumità pubblica e per gli operatori di polizia giudiziaria impegnati nell’inseguimento, nonché precedenti penali anche in materia di armi.
Si tratta di un argomento ulteriore. La Corte precisa che tali ragioni non rilevano ai fini della convalida dell’arresto: il loro esame conferma l’erroneità della lettura degli atti compiuta dal Tribunale, ma non sostituisce la ragione giuridica già individuata per escludere l’inefficacia.
L’annullamento è senza rinvio
Il dispositivo annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata «perché l’arresto è stato legittimamente eseguito». La motivazione spiega che il ricorso riguarda una fase ormai formalmente esaurita e che deve essere riconosciuta la piena legittimità dell’iniziativa della polizia giudiziaria. Non viene disposto un nuovo giudizio di convalida.
Il commento
La pronuncia delimita il rapporto tra la legittimità dell’arresto e le modalità della custodia che lo segue. Il vizio prospettato dal Tribunale riguardava la motivazione della scelta del luogo in cui trattenere la persona; la conseguenza applicata riguardava, invece, l’efficacia dell’arresto. La Cassazione esclude che il passaggio dall’uno all’altra possa avvenire senza una corrispondente previsione normativa.
L’assenza di una sanzione di nullità o di inefficacia non equivale all’eliminazione delle regole sulla custodia. Dalla decisione non si può ricavare che il pubblico ministero sia libero di scegliere qualsiasi luogo, né che motivare tale scelta sia sempre superfluo. Il punto deciso è più circoscritto: la carenza motivazionale considerata non può essere trasformata in una violazione del termine per la messa a disposizione del pubblico ministero e non impedisce, da sola, la convalida.
È significativo, sotto questo profilo, il diverso oggetto delle indicazioni richiamate dall’art. 386, comma 3, c.p.p. Il luogo dell’arresto, da riportare nel verbale, non coincide necessariamente con il luogo della successiva custodia. Allo stesso modo, i motivi che giustificano l’arresto non vanno confusi con le ragioni per cui la persona viene poi condotta in carcere anziché altrove. La sentenza non autorizza a omettere i primi sulla base dell’irrilevanza, ai fini qui esaminati, dell’omessa esplicitazione delle seconde.
Anche il precedente del 2016 va letto nel suo preciso ambito. In quella vicenda l’arrestato, già posto a disposizione del pubblico ministero, era stato trasferito dalla camera di sicurezza al carcere oltre le ventiquattro ore. Nel caso del 2026, invece, era contestata la motivazione della scelta iniziale della casa circondariale. Il punto comune, valorizzato dalla Corte, è che la tempestiva messa a disposizione del pubblico ministero non coincide con la materiale collocazione in una determinata struttura.
La distinzione tra i due argomenti della sentenza ha una ricaduta interpretativa concreta. Non è la pericolosità dell’arrestato a rendere irrilevante la carenza motivazionale: l’esclusione dell’inefficacia discende dall’interpretazione delle disposizioni processuali. La presenza, negli atti, delle ragioni della custodia costituisce una conferma ulteriore riferita al caso concreto. Confondere questi due piani farebbe dipendere il principio affermato dalla Corte da circostanze che essa esamina espressamente come aggiuntive.
Resta fermo il limite dell’esito. Il riconoscimento della legittima esecuzione dell’arresto non costituisce un accertamento di responsabilità per i reati contestati e il dispositivo non applica una misura cautelare. La decisione rimuove il diniego di convalida per le ragioni esaminate, senza pronunciarsi sul merito dell’imputazione.
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.
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Sentenza integrale in forma omissata
Trascrizione integrale del provvedimento con anonimizzazione dei dati personali.
Riferimenti del provvedimento: Corte suprema di cassazione, Sezione VI penale, sentenza n. 34552/2026; udienza e decisione del 16 settembre 2026.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta da:
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente
Dott. BENEDETTI Maria Grazia – Consigliere
Dott. RICCIO Stefania – Consigliere
Dott. DI NICOLA TRAVAGLINI Paola – Relatrice
Dott. BIONDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia
nel procedimento a carico di:
[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso l’ordinanza del 29(04(2026 del Tribunale di Foggia;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini,
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocata generale, Giuseppina Casella, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Svolgimento del processo
1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza sopra indicata con la quale il Tribunale, in composizione monocratica ha rigettato la richiesta di convalida dell’arresto in flagranza di [OMISSIS] per resistenza al pubblico ufficiale e lesioni aggravate, in ragione del mancato rispetto dell’art. 558 comma 4-bis cod. proc. pen. e, in particolare, l’assenza di un provvedimento motivato del pubblico ministero in ordine alle ragioni che escludevano che l’arrestato potesse essere condotto presso un’abitazione anziché, come avvenuto, nella casa circondariale di Foggia, tanto da riverberarsi sul rispetto del termine fissato dall’art. 386, comma 3, cod. proc. pen. tanto da rendere inefficace l’arresto ex art. 391, comma 4, cod. proc. pen.
2. Il ricorrente ha dedotto due motivi.
2.1. Con il primo ha censurato la violazione di legge, con riferimento agli artt. 386 e 558 cod. proc. pen., in quanto la mancanza di motivazione specifica del pubblico ministero in ordine al luogo in cui condurre l’arrestato (domicilio o camera di sicurezza), proprio perché avviene in base ad esigenze concrete e alla condizione di urgenza, non incide sulla legittimità dell’arresto da valutarsi sulla ricorrenza dei soli presupposti di cui art. 381, comma 4, cod. proc. pen. tutti contenuti nel provvedimento di presentazione dell’imputato al dibattimento per la convalida dell’arresto e per il giudizio direttissimo.
Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, la sanzione di inefficacia dell’arresto si riferisce esclusivamente al rispetto del termine delle 24 ore per la messa a disposizione del pubblico ministero e non anche al luogo materiale (casa circondariale o struttura nella disponibilità della polizia giudiziaria) in cui l’arrestato viene nel frattempo condotto. Ne consegue che l’omessa indicazione nel verbale delle ragioni che hanno determinato l’esecuzione della misura pre-cautelare non dà luogo ad alcuna nullità non solo perché non prevista dall’art. 178 cod. proc. pen. visto che gli unici requisiti obbligatori sono la data, il luogo dell’arresto, i motivi e l’eventuale nomina del difensore (art. 386, comma 3, cod. proc. pen.), ma anche perché è sufficiente che le menzionate ragioni possano ricavarsi dall’integrale contesto descrittivo dell’attività compiuta.
2.2. Con il secondo motivo ha censurato vizio di motivazione in quanto nel decreto del pubblico ministero, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, risulta il riferimento esplicito alla mancanza indisponibilità di camere di sicurezza del circondario, oltreché la pericolosità della persona arrestata ed evincibile dalle modalità del fatto e dalla sua personalità.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Foggia non ha convalidato l’arresto eseguito nei confronti di [OMISSIS] per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.
2.1. Il Tribunale di Foggia ha ritenuto che l’assenza, nel verbale di arresto, di una motivazione specifica del pubblico ministero in ordine alle ragioni che escludevano la conduzione dell’arrestato presso un’abitazione, anziché nella casa circondariale come avvenuto, si riverberasse sul rispetto del termine di cui all’art. 386, comma 3, cod. proc. pen., rendendo per ciò solo inefficace l’arresto ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. pen.
2.2. Con detti argomenti, come sostenuto anche dalla requisitoria dell’Avvocata generale, è stato disatteso del tutto il costante orientamento di questa Corte, pur richiamato dal provvedimento impugnato, secondo il quale “In tema di convalida dell’arresto, il richiamo operato dall’art. 391, comma quarto, cod. proc. pen., alla previsione di cui all’art. 386, comma terzo, cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente al rispetto del termine delle ventiquattro ore, entro cui la polizia giudiziaria deve porre l’arrestato a disposizione del pubblico ministero e non anche al luogo materiale, ove nel frattempo mantenerlo in custodia. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento con cui il Gip non aveva convalidato l’arresto, in ragione del fatto che l’arrestato, rinchiuso in camera di sicurezza, pur essendo posto a disposizione del pubblico ministero, fosse stato condotto in carcere oltre il suindicato termine di legge).” (Sez. 6, n. 45711 del 12/10/2016, [OMISSIS], Rv. 268295 -01).
2.3. L’argomento adottato dal Tribunale non ha alcun fondamento normativo.
Infatti, la legittimità dell’arresto va valutato sulla base della sola ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 381, comma 4, cod. proc. pen. – tutti puntualmente indicati nel verbale di arresto e nel provvedimento del pubblico ministero di presentazione dell’imputato per la convalida e per il giudizio direttissimo -, e l’omessa esplicitazione delle ragioni di scelta del luogo di custodia non è sanzionato da alcuna nullità, atteso che gli unici requisiti doverosamente richiesti sono quelli indicati dall’art. 386, comma 3, cod. proc. pen. (data, luogo dell’arresto, motivi di questo, eventuale nomina del difensore, menzione dell’avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis).
2.4. Peraltro, pur non rilevando ai fini della convalida dell’arresto, le ragioni della scelta operata dal pubblico ministero di condurre [OMISSIS] nella casa circondariale di Foggia anziché presso la propria abitazione emergevano dal complessivo contesto descrittivo dell’attività di polizia giudiziaria e dal decreto del pubblico ministero, che davano espressamente atto, ai sensi dell’art. 558, comma 4-bis, cod. proc. pen., dell’indisponibilità delle camere di sicurezza del circondario e, implicitamente, della pericolosità dell’arrestato, desumibile sia dalla gravità della condotta – essendosi [OMISSIS] dato alla fuga in auto con rischio per l’incolumità pubblica e della stessa polizia giudiziaria che si era posta all’inseguimento – sia dalla sua personalità, gravata da precedenti penali anche in materia di armi.
3. In forza di detti argomenti, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il ricorso attiene ad una fase oramai formalmente esauritasi e per un’iniziativa della polizia giudiziaria della quale va comunque riconosciuta la piena legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2026.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2026.

















































































