Archiviazione per deposito incontrollato di rifiuti: il GIP applica la particolare tenuità del fatto. Indagato difeso dall’Avvocato Davide Tutino, penalista del Foro di Catania

Archiviazione per deposito incontrollato di rifiuti: il GIP applica l’art. 131-bis c.p.

Abstract. Con decreto del 3 aprile 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha disposto l’archiviazione di un procedimento instaurato per deposito incontrollato di rifiuti ex art. 256, commi 1-lett. b e 2, D.Lgs 152/2006, riconoscendo la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. La difesa, affidata all’Avv. Davide Tutino, ha dimostrato l’occasionalità della condotta, l’esiguità dell’offesa e la tempestiva bonifica del sito, orientando tanto la Pubblica Accusa quanto il GIP verso la soluzione più favorevole per l’indagato.

1. Il quadro fattuale e l’imputazione

Il procedimento trae origine da un sopralluogo dei Carabinieri di Viagrande, effettuato il 6 novembre 2024, all’interno di un immobile di proprietà privata nel Comune di Aci Bonaccorsi. Gli operanti rinvenivano numerosi materiali riconducibili a una pregressa attività di elettrauto: batterie esauste, ricambi di carrozzeria, contenitori recanti residui di oli lubrificanti e pneumatici deteriorati. Tali circostanze inducevano la Procura della Repubblica a iscrivere il nominativo dell’odierno indagato per la violazione dell’art. 256, commi 1-lett. b e 2, Testo Unico Ambientale, norma che incrimina la gestione non autorizzata e il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi.

2. Il profilo normativo: art. 256 TUA e art. 131-bis c.p.

L’art. 256 TUA punisce, qualora si tratti di rifiuti pericolosi, con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro chiunque effettui un’attività di gestione in difetto di titolo abilitativo. La giurisprudenza distingue, a tal riguardo, tra la mera detenzione statica di materiali e la vera e propria attività organizzata o reiterata di deposito: solo quest’ultima soddisfa il requisito dell’“actus gestionis” cui si correla la risposta penale.

Con il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, il legislatore ha introdotto l’art. 131-bis c.p., destinato a fungere da valvola deflattiva per fatti di minima offensività. La causa di non punibilità diviene applicabile quando il reato contestato:

  • preveda una pena edittale non superiore, nel massimo, a cinque anni di reclusione;
  • presenti modalità esecutive e conseguenze lesive di particolare tenuità;
  • non assuma carattere di abitualità, alla luce dei parametri di cui all’art. 133 c.p.

La dottrina, largamente maggioritaria, qualifica tale disciplina come espressione del principio di proporzione, idonea a scongiurare sanzioni eccessive dove l’offesa sia meramente episodica.

3. La linea difensiva dell’Avvocato Davide Tutino

Sin dalla ricezione dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., l’Avv. Davide Tutino ha impostato una strategia fondata su tre argomenti cardine:

a) Occasionalità della condotta. È stato evidenziato, attraverso visura catastale e dichiarazioni spontanee dell’indagato, che l’immobile non ospitava un’officina in esercizio. Il materiale proveniva da un’attività cessata del padre e da terzi, privo di qualsiasi finalità lucrativa.

b) Entità minima dell’offesa. I rifiuti, quantunque eterogenei, erano confinati in ambiente chiuso, in quantità non idonea a determinare un pericolo concreto per l’ecosistema. La Suprema Corte, con sentenza n. 27278/2019, ha chiarito che la particolare tenuità può essere riconosciuta nei reati ambientali quando manchi la struttura organizzata della gestione.

c) Condotta riparatoria. Su sollecitazione della Procura, la difesa ha ottenuto un dissequestro mirato dei locali, consentendo l’intervento di una ditta specializzata che ha rimosso integralmente i materiali a spese dell’indagato. Il verbale dei Carabinieri del 15 marzo 2025 ha attestato l’avvenuta bonifica.

4. La valutazione del Pubblico Ministero e la decisione del GIP

A seguito della produzione documentale difensiva e della bonifica, il Pubblico Ministero, ha ritenuto integrati i presupposti dell’art. 131-bis c.p. Ha quindi richiesto l’archiviazione, ravvisando la scarsa gravità della condotta, la non abitualità e l’assenza di scopi di profitto.

«…l’offesa risulta di particolare tenuità alla luce delle modalità esecutive, dell’esiguità del pericolo e della condotta susseguente di bonifica; pertanto l’indagato non è punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p.» (estratto dalla richiesta di archiviazione)

Il GIP, ha integralmente recepito l’impostazione del Pubblico Ministero, disponendo l’archiviazione e ordinando l’annotazione dell’esito nel casellario con la formula di legge.

5. Osservazioni sistematiche

Il provvedimento in commento conferma il crescente favor con cui la giurisprudenza di merito applica la causa di non punibilità anche in materia ambientale, purché il contributo offensivo risulti circoscritto. L’esito evidenzia, altresì, l’importanza di un ravvedimento dell’indagato per i fatti commessi nonchè un percorso condiviso con l’Autorità giudiziaria: la tempestiva bonifica, unitamente alla meticolosa ricostruzione fattuale, ha trasformato un’ipotesi di reato meritevole, in astratto, di risposta sanzionatoria, in un caso di irrilevanza penale sostanziale. Si tratta di un esempio di come talune soluzioni di giustizia riparativa, possano garantire una risposta sanzionatoria adeguata.

6. Scarica richiesta e decreto di archiviazione

Per scaricare la richiesta ed il decreto di archiviazione della vicenda in commento, fai click qui.