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Il Tribunale di Sciacca aveva condannato due imputati per percosse, minaccia aggravata e violazione di domicilio. La Corte di appello di Palermo aveva confermato la decisione, rigettando le impugnazioni proposte dagli imputati.
I ricorsi per cassazione investivano diversi profili: la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, la configurabilità delle percosse, l’idoneità intimidatoria delle minacce, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, la sospensione condizionale della pena, la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, per uno dei ricorrenti, la determinazione dell’aumento per la continuazione tra pene eterogenee.
Proprio quest’ultima censura richiamava la competenza del giudice di pace per il reato di percosse. La Corte di cassazione ha tuttavia affrontato la questione in via preliminare e d’ufficio, estendendone gli effetti alla posizione di entrambi i ricorrenti.
La questione giuridica
Il problema riguardava l’individuazione del giudice competente quando il reato di percosse, attribuito dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 alla cognizione del giudice di pace, sia contestato nello stesso procedimento insieme a reati appartenenti alla competenza del Tribunale.
L’art. 6 del d.lgs. n. 274 del 2000 detta una disciplina speciale: tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti attribuiti a un altro giudice, la connessione opera soltanto quando la stessa persona sia imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione. Solo in questa ipotesi, corrispondente al concorso formale, la competenza per tutti i reati passa al giudice superiore.
Occorreva pertanto stabilire se la sostanziale unità del contesto spazio-temporale fosse sufficiente a configurare il concorso formale oppure se la successione di azioni autonome imponesse di riconoscere un concorso materiale, con permanenza della competenza del giudice di pace sulle percosse.
La decisione
La Cassazione ha ravvisato un concorso materiale. Le condotte si erano svolte nel medesimo contesto, ma risultavano distinte sul piano fenomenico e materiale. Secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, uno degli imputati aveva dapprima minacciato la persona offesa e successivamente l’aveva colpita al volto; l’altro, dopo essere entrato nell’abitazione, l’aveva colpita e minacciata.
Le lievi sfasature cronologiche e l’eterogeneità delle condotte hanno escluso che i diversi reati fossero stati commessi con una sola azione od omissione. La Corte ha quindi applicato la disciplina speciale dell’art. 6 del d.lgs. n. 274 del 2000, escludendo l’operatività degli ulteriori casi di connessione previsti in via generale dall’art. 12 c.p.p.
Poiché l’incompetenza per materia è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, le sentenze di primo e secondo grado sono state annullate senza rinvio, nei confronti di entrambi i ricorrenti, limitatamente alle percosse. La Corte ha eliminato gli aumenti di pena applicati per tale reato e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca per l’ulteriore corso.
Il motivo relativo all’illegalità dell’aumento di pena per le percosse è rimasto assorbito dalla pronuncia sull’incompetenza. Per il resto, i ricorsi sono stati rigettati: la Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le censure riguardanti l’attendibilità della persona offesa, la capacità intimidatoria delle minacce, la particolare tenuità del fatto, la sospensione condizionale e la rifusione delle spese processuali.
Il commento
Il passaggio centrale della decisione consiste nella distinzione tra unità del contesto e unicità dell’azione. Il fatto che più reati siano commessi nel medesimo luogo, nello stesso arco temporale e all’interno di un’unica vicenda non consente, da solo, di ricondurli al concorso formale. L’art. 6 del d.lgs. n. 274 del 2000 richiede che i reati derivino da una sola azione od omissione, non semplicemente da azioni ravvicinate o inserite nello stesso episodio.
La verifica della competenza deve quindi riguardare la struttura materiale delle condotte. Nel caso esaminato, la successione descritta nelle imputazioni — prima la minaccia e poi le percosse, oppure l’ingresso nell’abitazione seguito dalle condotte violente e minacciose — ha rivelato una pluralità di azioni. La continuità narrativa dell’accaduto non ha eliminato la loro autonomia materiale.
La pronuncia non afferma che le percosse restino sempre di competenza del giudice di pace quando siano contestate insieme a reati di competenza del Tribunale. Se i diversi reati sono commessi con un’unica azione od omissione, la connessione prevista dalla disciplina speciale determina la competenza del giudice superiore. La separazione opera quando, come nel caso deciso, sia configurabile un concorso materiale.
L’annullamento non equivale inoltre a un proscioglimento dal reato di percosse. La Cassazione non ha escluso la sussistenza del fatto né la responsabilità degli imputati, ma ha rilevato che quel reato era stato giudicato da un’autorità priva di competenza per materia. La trasmissione degli atti alla Procura consente la prosecuzione del procedimento secondo le regole proprie della competenza del giudice di pace.
Sul piano operativo, la decisione richiede di verificare non soltanto le qualificazioni giuridiche contenute nell’imputazione, ma anche la descrizione concreta e la successione delle azioni. La questione può incidere direttamente sulla validità delle decisioni di merito e sul trattamento sanzionatorio, ed è rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità.
Un distinto profilo riguarda il patrocinio a spese dello Stato. La Corte ha aderito all’orientamento definito largamente maggioritario, secondo il quale l’imputato ammesso al beneficio, se condannato al risarcimento in favore della parte civile anch’essa ammessa, deve rifondere all’Erario le spese processuali sostenute da quest’ultima. Il beneficio assicura le spese necessarie alla difesa del non abbiente, ma non lo esonera dalle conseguenze economiche della soccombenza previste dall’art. 541, comma 1, c.p.p. La Cassazione ha escluso la rimessione alle Sezioni Unite, non ravvisando un contrasto sufficientemente consolidato.
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.
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Sentenza integrale in forma omissata
Composta da
Dott. CATENA Rossella – Presidente
Dott. SCARLINI Enrico Vittorio Stanislao – Consigliere
Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
Dott. NERUCCI Riccardo – Relatore
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da
[OMISSIS]
[OMISSIS]
avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte d’Appello di Palermo
Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci; lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l’impugnazione proposta contro la sentenza con cui il Tribunale di Sciacca aveva condannato [OMISSIS] ed [OMISSIS] per i reati di percosse, minaccia aggravata e violazione di domicilio.
2. [OMISSIS] ed [OMISSIS], tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso contro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1 Con il primo motivo [OMISSIS] denuncia vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lettera e) cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa [OMISSIS]. Quest’ultimo ha infatti dichiarato, come già eccepito con l’atto di appello, che la minaccia era stata pronunciata in assenza di altre persone e poi, contraddicendosi, ha dichiarato che era stata invece pronunciata anche di fronte ai Carabinieri; ma su quest’ultimo punto il teste Maresciallo [OMISSIS] ha negato di aver percepito frasi minacciose. Altra incongruenza si coglie rispetto alle dichiarazioni della teste [OMISSIS], la quale ha detto di aver assistito all’alterco e che a questo era presente anche [OMISSIS], negando di aver udito espressioni minacciose.
3.2 Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge ex art. 606, comma 1 lettera c) cod. proc. pen. con riguardo alla sussistenza del reato di percosse, in quanto la sentenza impugnata afferma che è sufficiente la mera idoneità a determinare una sensazione di dolore trascurando però che questa non è emersa, che non sono residuati segni visibili sul corpo della persona offesa e che a quest’ultima è stata diagnosticata una mera, verosimile crisi ansiosa reattiva.
3.3 Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lettere b) ed e) cod. proc. pen. con riguardo all’effettiva capacità intimidatoria della frase minacciosa.
3.4 Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lettera e) cod. proc. pen. con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La Corte d’Appello ha parlato di rilevante gravità dei fatti e spiccata aggressività, trascurando che si è trattato di episodio sporadico, che non sono state arrecate lesioni e che la pena è stata di appena 400 Euro di multa. Tali elementi avrebbero dovuto orientare verso un giudizio di minima offensività del fatto.
3.5 Con il quinto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lettere b) ed e) cod. proc. pen. con riguardo al rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale riconosciuta dalla sentenza di primo grado. La Corte d’Appello non ha tenuto conto del principio, sancito più volte dalla giurisprudenza, in base al quale, quando si tratta di pena pecuniaria di modesta entità, il giudice è tenuto a motivare in merito ad un eventuale interesse dell’imputato a non fruirne. Questi può in effetti privilegiare la scelta di pagare immediatamente evitando così che la pena sospesa si estingua solo a seguito del decorso dei cinque anni previsti dalla legge. La Corte d’Appello ha inoltre confermato la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, pur in assenza di motivazione in merito alla effettiva capacità della ricorrente di pagare entro il termine stabilito dal giudice.
3.6 Con il sesto motivo si deduce violazione di legge ex art. art. 606 lettera b) cod. proc. pen., con riferimento alla distrazione in favore dell’Erario delle spese di assistenza e rappresentanza di parte civile alla cui rifusione la ricorrente è stata condannata. La Corte d’Appello non ha infatti considerato che anche la ricorrente era ammessa al gratuito patrocinio e che quindi, ex art. 110, comma 3 D.P.R. 30/5/2002 n. 115, non poteva essere disposto il pagamento in favore dello Stato. Né peraltro la ricorrente, in quanto ammessa al gratuito patrocinio, poteva essere condannata alla rifusione delle spese in favore della parte civile in quanto queste sono destinate a rimanere a carico dell’Erario, come più volta stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte.
4.1 Con il primo motivo di ricorso [OMISSIS] denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione dell’aumento per la continuazione in caso di pene eterogenee. Con l’atto di appello la difesa aveva censurato la decisione del giudice di primo grado di procedere ad un unico aumento per la continuazione, pari a un mese di reclusione, senza specificare in che misura dovesse essere imputato a ciascuno dei due reati-satellite; la Corte d’Appello ha dal canto suo reputato congruo l’aumento complessivo suddividendolo in pari misura fra i due reati-satellite ma trascurando che quello di percosse è di competenza del Giudice di Pace e, dunque, punibile solo con la multa; in tal caso, poi, il ragguaglio ex art. 135 cod. pen. porta ad un aumento per la continuazione superiore al massimo edittale previsto dall’art. 52 D.Lgs. 274/2000 e, dunque, ad una pena illegale.
4.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ex art. art. 606 lettera b) cod. proc. pen., con riferimento alla distrazione in favore dell’Erario delle spese di assistenza e rappresentanza di parte civile alla cui rifusione il ricorrente è stato condannato. La Corte d’Appello non ha infatti considerato che anche [OMISSIS] era ammesso al gratuito patrocinio e che quindi, ex art. 110, comma 3 D.P.R. 30/5/2002 n. 115, non poteva essere disposto il pagamento in favore dello Stato. Né peraltro il ricorrente, in quanto ammesso al gratuito patrocinio, poteva prima ancora essere condannato alla rifusione delle spese in favore della parte civile in quanto queste sono destinate a rimanere a carico dell’Erario, come più volta stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte.
5. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da [OMISSIS] e l’accoglimento, relativamente al trattamento sanzionatorio, del ricorso di [OMISSIS].
6. I difensori dei ricorrenti hanno depositato memorie di replica insistendo per l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso.
7. Il difensore di parte civile ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto dei ricorsi.
1. Preliminarmente, si deve rilevare l’incompetenza per materia del Tribunale in relazione al reato di percosse contestato a [OMISSIS] ed [OMISSIS] rispettivamente sub A) e C) dell’imputazione.
Dei reati contestati, quello di percosse è l’unico che appartenga alla competenza del Giudice di Pace, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1 D.Lgs. n. 274 del 28 agosto 2000; gli altri, ossia quelli di minaccia grave e violazione di domicilio, sono invece, pacificamente, di competenza del Tribunale. Vi è dunque, nel presente processo, la compresenza di reati attribuiti alla cognizione di diversi giudici. Ora, l’art. 6, 1 e 2 comma D.Lgs. 274/2000 prevede che, in presenza di procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, “si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione”; ed è solo in tale ipotesi, secondo la stessa disposizione, che la competenza per tutti i reati spetta al giudice superiore (vedi. anche, sul punto, Sez. 5, n. 17954 del 01/04/2019, Rv. 275911–01, secondo la quale la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l’attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l’operatività degli altri casi di connessione previsti dall’art. 12 cod. proc. pen., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale).
Nel caso di specie, tuttavia, è configurabile non già un concorso formale ma un concorso materiale di reati. Per quanto risulta dal tenore delle contestazioni e dalla coerente motivazione delle sentenze di merito, infatti, le percosse risultano accomunate ai concorrenti reati di minaccia grave e violazione di domicilio da una sostanziale unità del contesto spazio-temporale; al tempo, stesso, però, si tratta di condotte chiaramente distinte sul piano fenomenico e materiale. La descrizione dei fatti contenuta nelle imputazioni restituisce a ben vedere un quadro di evidente eterogeneità delle condotte, che riflette del resto la differenza sancita, già sul piano astratto, dagli artt. 581, 612 e 614 cod. pen.. Si consideri inoltre che alle pagine 3 e 4 della sentenza di primo grado, la cui ricostruzione è implicitamente recepita dalla Corte di appello, si pone espressamente in evidenza tale distinzione delle condotte sul piano materiale e se ne tratteggiano le, pur lievi, sfasature cronologiche (laddove, in particolare, si specifica da un lato che [OMISSIS] dapprima ha minacciato [OMISSIS] e “poi lo colpiva al volto” e, dall’altro, che [OMISSIS], dopo essere entrato nell’abitazione, “lo colpiva e lo minacciava”).
Si deve dunque ritenere che, limitatamente al reato di percosse, la competenza per materia appartenga al Giudice di Pace. Si tratta peraltro di questione rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. Un., n. 38809 del 31/3/2022, Rv 283689 – 01). Di conseguenza, le sentenze di primo e secondo grado devono essere annullate, con eliminazione delle pene inflitte per il suddetto reato e trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca.
2. Salvo quanto si è supra specificato in merito alla competenza del Giudice di Pace per il reato di percosse, si rileva che il ricorso proposto nell’interesse di [OMISSIS] è infondato ai limiti dell’inammissibilità.
3.1 I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la reciproca interconnessione, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.
Occorre premettere, a questo proposito, che per consolidata giurisprudenza di questa Corte le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste, da sole, a fondamento del giudizio di responsabilità penale purché vengano sottoposte ad un vaglio di attendibilità particolarmente rigoroso e approfondito; di conseguenza, nel nostro sistema processuale il valore probatorio della testimonianza della persona offesa non richiede l’intervento di riscontri esterni, che in ogni caso, ove presenti e idonei a corroborarla, non necessariamente devono investirne l’intero contenuto (si vedano, ex multis, di questa Sezione n. 1666 dell’8/7/2014, RV 261730-01; n. 21135 del 26/3/2019, RV 275312-01).
Calando tali principi nel caso di specie, si osserva che i giudici di merito hanno coerentemente e puntualmente motivato sull’attendibilità intrinseca della testimonianza della persona offesa, evidenziando che questa risulta inoltre corroborata dalla presenza della ricorrente sul posto, dall’intervento dei Carabinieri e dal forte, incontroverso clima di tensione fra le parti. Tali argomenti, logici, puntuali e convergenti, non sono oggetto di contestazione nel ricorso, che, con riguardo alla valutazione della testimonianza della persona offesa, si concentra in particolare sul fatto che le dichiarazioni di [OMISSIS] la riscontrano solo parzialmente. Alla luce della giurisprudenza prima citata, però, si deve osservare che la mera parzialità del riscontro non incide di per sé sull’attendibilità della testimonianza della persona offesa; tale aspetto è correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, che si sofferma su un dato probatorio non oggetto di contestazione e ne sottolinea l’importanza decisiva ai fini della valutazione della credibilità della persona offesa, ossia il fatto che [OMISSIS] abbia confermato di aver visto la ricorrente percuotere [OMISSIS]; nel contempo, la sentenza impugnata evidenzia che, in tale contesto, l’assenza di riscontro sulla pronuncia di frasi minacciose, e dunque solo su un “frammento della condotta”, non incide sul complessivo giudizio di attendibilità di [OMISSIS]. Anche tali punti risultano convenientemente e logicamente argomentati e, peraltro, su di essi non vi è alcuna specifica doglianza della ricorrente.
Si coglie inoltre nella sentenza impugnata un’argomentazione che, nella sua logicità e incisività, appare idonea ad attestare la lacunosità e la manifesta infondatezza del ricorso, che al riguardo comunque non prende posizione la Corte di appello evidenzia infatti che il certificato medico, nel riferire uno stato ansioso, descrive un malessere che come tale dà conto della concreta capacità minatoria delle frasi indirizzate alla persona offesa; riguardo all’idoneità intimidatoria di tali frasi, inoltre, in sentenza non solo si evidenzia che si tratta di minacce di morte ma si tratteggia in modo specifico il contesto fortemente aggressivo in cui esse si calano, caratterizzato dal contemporaneo compimento di violenza fisica e di un episodio di violazione di domicilio. Si tratta dunque, anche in questo caso, di motivazione circostanziata, logica e come tale non sindacabile in sede di legittimità, anche tenuto conto, si ribadisce, del silenzio sul punto del ricorso.
3.2 Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è anche il quarto motivo.
La motivazione sull’insussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. fa leva sulle concrete caratteristiche della condotta, con particolare riferimento alla sua connotazione aggressiva, alla gravità intrinseca delle minacce, al fatto che si trattasse di azione congiunta e alla diretta incidenza di essa su un bene giuridico primario e cioè il diritto all’abitazione.
Con la pluralità, la coerenza e la precisione di tali argomenti il ricorso di fatto non si confronta, limitandosi ad evidenziare del tutto genericamente il carattere isolato del fatto, l’assenza di lesioni personali e la limitata entità della pena, trascurando qualunque esame diretto e specifico della motivazione e lamentando (del tutto non condivisibilmente) il carattere stereotipato di quest’ultima.
3.3 Il quinto motivo di ricorso è infondato.
Il primo profilo concerne il rigetto della richiesta, avanzata in sede di appello, di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Sul punto la sentenza impugnata fa rinvio, correttamente, ad una serie di argomenti e dati processuali che non appaiono in contestazione, vale a dire la richiesta di concessione del beneficio avanzata dalla difesa in primo grado, la natura discrezionale del potere del giudice in proposito e l’avvenuto riconoscimento della sospensione condizionale, da parte del Tribunale, sulla base dell’esiguità della pena inflitta e dell’assenza di precedenti penali. A fronte di tale motivazione, logica e lineare, la ricorrente si limita a contrapporre considerazioni puramente ipotetiche che, come tali, non colpiscono la legittimità in sé della sentenza e l’adeguatezza del suo apparato argomentativo nel ricorso si fa infatti riferimento alla mera e teorica possibilità di un immediato pagamento della somma corrispondente alla pena pecuniaria, non già alla concreta intenzione di provvedervi (e tale, a ben vedere, era anche la prospettazione contenuta nell’atto di appello). A fronte della genericità della prospettazione, dunque, appare adeguata la risposta della Corte di appello, che ha fatto rinvio, in proposito, al corretto esercizio del potere discrezionale da parte del giudice di primo grado e alla non contestata conformità, in concreto, del riconoscimento del beneficio alla normativa vigente.
Quanto al secondo profilo del motivo di ricorso, attinente alla subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno, la ricorrente lamenta che tale statuizione non sia stata preceduta da una valutazione delle sue condizioni economiche. Ancora una volta, però, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, che ha espressamente (e correttamente) preso posizione sul punto evidenziando, da una parte, l’assenza di una precisa prospettazione difensiva sulla capacità economica di [OMISSIS] e, dall’altro, la limitata entità della somma (euro 300) stabilita a titolo di risarcimento del danno. Anche in questo caso vale la pena sottolineare, a conferma ulteriore dell’adeguatezza della risposta della Corte di appello, che la prospettazione contenuta nell’atto di appello era quanto mai evanescente la ricorrente si era limitata infatti a parlare, senz’altra specificazione, di una sua “potenziale difficoltà ad adempiere alle minime statuizioni civili”. Palese, quindi, che mancava ab origine una precisa indicazione in merito alla capacità economica e che questo non poteva non incidere sul livello dell’obbligo di motivazione, che comunque, si ripete, risulta assolto in modo adeguato.
3.4 Il sesto motivo è infondato.
Questa Corte ritiene di aderire all’orientamento, largamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’imputato ammesso al gratuito patrocinio, nel caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile ammessa allo stesso beneficio, deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell’Erario, delle spese processuali da quest’ultima sostenute, non potendo queste restare a carico dello Stato (si vedano al riguardo, fra le altre Sez. 3, n. 33630 del 31/5/2022, Rv. 283521 – 02; 6, n. 33136 del 10/9/2025, Rv. 288709; 2, n. 18187 del 4/3/2025, Rv. 288033 – 01; 2, n. 4211 del 13/1/2026, Rv. 289334). Lo Stato è infatti tenuto a sostenere solamente le spese necessarie alla difesa dell’imputato (o dell’altra parte ammessa al beneficio), visto che si sostituisce a costoro, alla luce della loro condizione di soggetti non abbienti, al fine di garantire il diritto di difesa sancito, inderogabilmente, dall’art. 24 Cost.; ne deriva che l’obbligo dello Stato non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispetto a quelli che sono appunto collegati alla difesa dell’imputato, il quale, dunque, non può esigere di essere tenuto indenne dalle spese che conseguono alla sua soccombenza. Tale interpretazione è corroborata dal tenore testuale dell’art. 74, comma 1 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, secondo cui, in ossequio, appunto, all’art. 24 Cost., è assicurato il patrocinio “per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria”. È indubbio, infatti, che la norma limiti letteralmente l’obbligo dello Stato di sostenere l’onere delle spese legali a quelle che siano attinenti alla difesa del soggetto ammesso al beneficio.
La stessa interpretazione, secondo cui lo Stato non può essere chiamato a sostenere, in luogo dell’imputato, le spese che sono conseguenza della sua soccombenza, in quanto l’obbligo dell’Erario non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla sua difesa, si deve riconoscere sia nel caso in cui la parte civile non sia stata anch’essa ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia nel caso, che qui ricorre, in cui la parte civile sia stata anch’essa ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso contrario, infatti, l’imputato ammesso al gratuito patrocinio beneficerebbe dell’esenzione da una spesa ulteriore e diversa rispetto a quelle connesse alla sua difesa; in particolare, egli finirebbe per essere esentato dalla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, cui è invece tenuto sulla base del generale principio di soccombenza ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen.
Non si ritiene pertanto di aderire alla minoritaria tesi di segno contrario, fatta propria dal ricorrente, secondo cui, ove l’imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio, il primo, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento in favore dell’Erario delle spese processuali sostenute da quest’ultima.
Va infine precisato che, siccome questa Corte si conforma ad un orientamento ampiamente maggioritario, non è ravvisabile un contrasto sufficientemente consolidato e di conseguenza non vi sono i presupposti per rimettere la questione alle Sezioni Unite, come richiesto dai difensori dei ricorrenti (si veda sul punto Sez. 4, n. 39766 del 23/5/2019, Rv. 277559 – 02).
4. In merito al ricorso proposto nell’interesse di [OMISSIS] si deve osservare quanto segue.
4.1 Il motivo sull’erroneità del trattamento sanzionatorio, e in particolare sull’illegalità della pena per il reato di percosse, deve ritenersi assorbito dalla statuizione sull’incompetenza per materia del Tribunale.
4.2 Il secondo motivo è infondato per le stesse ragioni indicati nell’esaminare il sesto motivo proposto nell’interesse di [OMISSIS] sul punto si può quindi integralmente rinviare a quanto esposto nel paragrafo 3.4.
5. In conclusione, la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate limitatamente al reato di percosse ascritto a ciascun ricorrente; contestualmente, gli atti devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca per l’ulteriore corso e devono essere eliminate le pene rispettivamente inflitte a titolo di aumento per la continuazione (euro 100,00 di multa per [OMISSIS] e giorni quindici di reclusione per [OMISSIS]). Per il resto, i ricorsi devono essere rigettati.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, nei confronti di entrambi i ricorrenti, limitatamente al reato di percosse a ciascuno ascritto, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca per l’ulteriore corso, ed elimina la relativa pena inflitta a titolo di aumento per la continuazione, nella misura di Euro 100,00 di multa, quanto ad [OMISSIS], e nella misura di giorni quindici di reclusione quanto ad [OMISSIS]. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2026.

















































































