La Corte di cassazione, Sesta Sezione penale, con sentenza n. 34421 deliberata il 9 settembre 2026 e depositata il 24 settembre 2026, ha annullato senza rinvio l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Cagliari aveva dichiarato inammissibile un appello per tardività. La sentenza di primo grado era stata depositata entro il termine fissato, ma la cancelleria aveva inviato un avviso che la Corte giudica erroneo. Il provvedimento valorizza l’affidamento del difensore nell’atto dell’ufficio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello per l’ulteriore corso.
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Il Tribunale di Cagliari aveva emesso l’11 luglio 2025 una sentenza dibattimentale nei confronti di un imputato per il delitto di cui all’art. 572 c.p. La motivazione fu depositata telematicamente il 9 ottobre 2025 alle 20:34, entro i 90 giorni indicati nel dispositivo.
La Corte d’appello di Cagliari, con ordinanza del 27 marzo 2026, dichiarò inammissibile per tardività l’appello depositato l’8 dicembre 2025. Il difensore ricorse per cassazione sostenendo che, per il deposito avvenuto dopo l’orario di apertura dell’ufficio, il termine dovesse decorrere dall’avviso comunicato dalla cancelleria il giorno successivo. Il Procuratore generale chiese l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza.
La questione giuridica
La prima questione riguarda il deposito telematico della sentenza del giudice entro il termine fissato, ma oltre l’orario di chiusura dell’ufficio: sorge, in tale situazione, l’obbligo di dare l’avviso previsto dall’art. 548, comma 2, c.p.p.?
La seconda riguarda le conseguenze dell’avviso che la cancelleria ha comunque inviato: può incidere sulla valutazione della tardività dell’appello quando il difensore afferma di essersi regolato in base a quell’atto formale?
La decisione
La Cassazione risponde negativamente alla prima domanda. Richiamando l’art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p., individua in 45 giorni il termine d’impugnazione applicabile all’imputato presente nel caso esaminato. Ritiene che il deposito telematico della sentenza entro i 90 giorni stabiliti resti tempestivo anche se compiuto alle 20:34: i limiti orari richiamati dall’art. 172, commi 6, 6-bis e 6-ter, c.p.p. non riguardano, secondo il precedente citato dalla Corte, i provvedimenti del giudice. L’avviso di deposito, pertanto, non era dovuto.
Sulla seconda questione, la sentenza distingue la decorrenza del termine, che l’avviso erroneo non può modificare, dalla rimproverabilità della condotta di chi si sia conformato a un atto dell’ufficio. La Corte ritiene che l’avviso abbia generato un affidamento tutelabile nel difensore e che il deposito tardivo dell’appello non gli sia imputabile. Su tale base annulla senza rinvio l’ordinanza di inammissibilità.
Il dispositivo dispone anche la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Cagliari per l’ulteriore corso. La motivazione parla di trasmissione «per il giudizio»; la Cassazione non decide il merito dell’imputazione per maltrattamenti.
Il commento
Il passaggio centrale è la separazione fra regola sul termine e tutela dell’affidamento. La comunicazione non trasforma un deposito tempestivo in uno tardivo e non fa sorgere, per questo solo fatto, un nuovo termine legale. La Corte reputa tuttavia rilevante l’errore dell’ufficio nel valutare se il ritardo possa essere addebitato al difensore. L’annullamento riguarda l’ordinanza che aveva impedito l’esame dell’appello; la sentenza non dispone una restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 c.p.p.
La portata della pronuncia dipende dalla concreta incidenza dell’avviso sulla scelta difensiva. La motivazione richiama infatti un nesso causale diretto tra l’errore della cancelleria e il deposito tardivo dell’impugnazione. Non ne deriva una regola per cui ogni avviso non dovuto renda ammissibile qualsiasi appello successivo.
Un punto del testo impone però cautela. La decisione riferisce che la cancelleria inviò l’avviso il giorno successivo al deposito del 9 ottobre 2025, dunque il 10 ottobre; indica il termine di 45 giorni e colloca il deposito dell’appello all’8 dicembre 2025. Calcolati dal 10 ottobre, i 45 giorni terminano il 24 novembre. Con le date riportate, quindi, l’appello non risulta entro il termine che decorrerebbe neppure dall’avviso. La motivazione afferma il contrario, senza chiarire la differenza. Non è possibile stabilire dalla sola copia disponibile se uno dei dati sia errato o se manchi una circostanza processuale: restano verificabili il dispositivo e le ragioni dichiarate dalla Corte, mentre il calcolo posto a base del nesso causale richiede gli atti originali.
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.
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Sentenza integrale in forma omissata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta da:
Dott. APRILE Ercole – Presidente
Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere
Dott. RICCIO Stefania – Consigliere
Dott. DI NICOLA TRAVAGLINI Paola – Relatrice
Dott. DI GIOVINE Ombretta – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
[OMISSIS], nato il [OMISSIS] a [OMISSIS].
avverso l’ordinanza del 27/03/2026 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata
Svolgimento del processo
1. Con l’ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato [OMISSIS], presente, avverso la sentenza dibattimentale emessa l’11 luglio 2025 nei suoi confronti per il delitto di cui all’art. 572 cod. pen., dal Tribunale di Cagliari, con tempestivo deposito della motivazione entro il termine di 90 giorni indicato nel dispositivo, avvenuto il 9 ottobre 2025 alle ore 20:34, come attestato dal sistema digitale utilizzato dal giudice, non necessitante di alcun avviso di deposito alle parti così da rendere l’appello tardivo perché depositato l’8 dicembre 2025, cioè oltre il termine di 45 giorni.
2. Con i motivi di ricorso il difensore dell’imputato ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, per inosservanza della legge processuale in materia di deposito telematico e per violazione del diritto di difesa dell’imputato in quanto si è erroneamente ritenuto, ai fini del calcolo del termine per l’atto di appello, che questo decorra dalla motivazione depositata dal magistrato, con atto interno, per via telematica il 9 ottobre 2025 alle ore 20:34, anziché dall’avviso di deposito notificato al difensore e all’imputato dalla Cancelleria il giorno successivo, nell’orario di apertura dell’ufficio, unico momento dal quale è stata resa conoscibile la sentenza.
3. Il procedimento è stato rinviato all’udienza del 14 luglio 2026 in ragione dell’impedimento della Consigliera relatrice e trattato in forma scritta in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2.L’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce che il termine di impugnazione è di 45 giorni ove l’imputato sia presente, come nella specie, e la motivazione redatta dal giudice di primo grado sia tempestivamente depositata nel termine fissato superiore a 15 giorni.
Come risulta dal provvedimento impugnato la sentenza contro la quale il ricorrente ha proposto l’appello, poi dichiarato inammissibile per tardività, è stata depositata per via telematica entro il termine di 90 giorni, indicato nel dispositivo, cosicché di detto deposito non doveva essere dato avviso alle parti.
Secondo un recente orientamento di questa Corte i termini di cui all’ art. 172, commi 6, 6-bis e 6-ter, cod. proc. pen., relativi ai limiti orari di deposito, riguardano solo gli atti di parte o di soggetti esterni all’ufficio giudiziario, e non anche i provvedimenti del giudice, sicché, nel caso in cui il deposito della sentenza, in forma telematica, avvenga oltre l’orario di chiusura degli uffici, ma entro il termine indicato nel dispositivo, la parte non ha diritto all’avviso di cui all’art. 548, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. I, n. 13496 del 24/03/2026, Riccardi, Rv. 289749).
Ciononostante, come emerge dalla stessa ordinanza impugnata, la Cancelleria ha erroneamente comunicato l’avviso di deposito come se la sentenza fosse intervenuta dopo il 90 giorno, alterando così la tempestività dell’atto e facendo decorrere il termine lungo rispetto al quale l’appello risultava ritualmente depositato.
3. Occorre stabilire se la tardività dell’appello, causata dall’errore della Cancelleria, sia addebitabile al difensore.
3.1. Questa Corte ha affermato che, in caso di tempestivo deposito, l’avviso erroneamente spedito dalla Cancelleria non può modificare il termine per l’impugnazione, la cui decorrenza è fissata per legge (Sez. 4, n. 40722 del 17/10/2024, Latella, Rv. 285606). Tale principio, tuttavia, riguarda la natura legale e inderogabile del termine processuale, non la diversa questione della rimproverabilità della condotta del difensore che abbia regolato il proprio comportamento processuale conformandosi a un atto formale dell’ufficio giudiziario.
3.2. Il principio di affidamento, pur non espressamente codificato nel processo penale, è un principio generale dell’ordinamento.
3.2.1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 364 del 1988, ha stabilito che il dovere del cittadino di conoscere la legge si arresta quando l’amministrazione, con propri atti o comportamenti, lo abbia indotto a ritenere corretto il proprio operato.
Il principio è stato successivamente declinato in ogni settore dell’ordinamento: nell’ art. 10 della legge n. 212 del 2000, che esclude sanzioni a carico del contribuente il cui comportamento sia conseguente a errori dell’amministrazione; nell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge n. 120 del 2020, che impone il rispetto della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione; negli artt. 1175 e 1375 cod. civ., dai quali la giurisprudenza ha ricavato il divieto del nemo venire contra factum proprium (Cass. civ., n. 9924 del 2009).
3.2.2. Le Sezioni Unite civili di questa Corte hanno riconosciuto che l’affidamento incolpevole del privato nei confronti della pubblica amministrazione costituisce situazione giuridica autonoma, meritevole di tutela in sé, quale espressione di obblighi di buona fede, protezione e informazione gravanti sull’amministrazione ai sensi degli artt. 1175, 1176 e 1337 cod. civ. (Sez. U. civ., n. 26080 del 25/09/2025).
3.2.3. In termini convergenti, il Consiglio di Stato ha precisato che il principio del legittimo affidamento, figura pretoria di matrice comunitaria, ha la funzione di consentire un’eccezione all’applicazione di una regola di diritto positivo cui
permette di derogarvi senza contestarne la validità (Cons. Stato, Sez. V, n. 1305 del 18/02/2025).
3.2.4. In tale ottica la Corte di Giustizia ha affermato che la tutela del legittimo affidamento è il “corollario del principio della certezza del diritto ad ogni singolo che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione ha fatto sorgere in lui fondate aspettative. Costituiscono un esempio dì assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che gli abbia fornito l’amministrazione” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 3 giugno 2021, in causa C-39/20).
3.3. Nell’ambito penale, questa stessa Corte ha riconosciuto l’operatività del principio di affidamento quale limite alla rimproverabilità della condotta (Sez. 6, n. 28594 del 26/03/2024, Boenzi, Rv. 286770).
Se il principio opera a tutela di chi si sia conformato a un orientamento giurisprudenziale consolidato, a maggior ragione esso deve operare a tutela di chi si sia conformato a un atto formale dell’ufficio giudiziario.
4. Nel caso in esame, l’errore della Cancelleria – che ha notificato l’avviso di deposito come se la sentenza fosse stata depositata fuori termine, facendo così decorrere il termine lungo – presenta i caratteri dell’evidenza e della semplice rilevabilità dal solo raffronto degli atti, tanto da essere menzionato dallo stesso provvedimento impugnato.
Il difensore, conformandosi all’avviso ricevuto, ha depositato l’appello entro il termine che da quell’avviso risultava applicabile. Sussiste pertanto un nesso causale diretto tra l’errore dell’ufficio pubblico e il tardivo deposito dell’atto di appello, non imputabile al difensore.
La declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività, in presenza di tali condizioni, si pone in contrasto con il principio di affidamento, quale principio generale dell’ordinamento, con il diritto dì difesa garantito dall’art. 24 Cost. e con il principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.
4. Dagli argomenti che precedono consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Cagliari per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata è dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Cagliari per l’ulteriore corso.
Così deciso il 9 settembre 2026
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2026

















































































