La Terza Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 31773 depositata il 24 agosto 2026, ha esaminato l’applicazione dell’art. 609-quater, comma 3, c.p. agli atti sessuali con una persona minore che abbia compiuto quattordici anni. Ritenendo fondate le censure dell’imputato sull’affermazione di responsabilità, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata perché non spiegava in cosa fosse consistito l’abuso della fiducia né quale rapporto avesse avuto con gli atti sessuali. Il nuovo giudizio dovrà verificare anche la coscienza e volontà di abusare della fiducia riscossa presso la persona minore o dell’influenza esercitata su di essa.
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Il giudice di primo grado aveva condannato l’imputato per violenza sessuale commessa mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa, figlia minorenne della compagna convivente. La Corte di appello di Torino, dopo avere disposto una perizia psichiatrica e rinnovato l’istruttoria dibattimentale, aveva escluso la condizione di inferiorità e riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 609-quater, comma 3, c.p., rideterminando la pena in due anni e sette mesi di reclusione.
La decisione di appello, per come ricostruita dalla Cassazione, aveva fondato la nuova qualificazione sull’approfittamento della fiducia e dell’influenza derivanti dalla posizione dell’imputato, compagno convivente della madre e figura maschile di riferimento. La stessa motivazione aveva però valorizzato anche la volontà manifestata dalla persona offesa di instaurare e proseguire la relazione, la sua iniziativa e quanto da lei riferito circa la libertà di accettare i rapporti sessuali.
Nel ricorso l’imputato aveva contestato, con i primi due motivi, l’esistenza di una condotta abusante e dell’elemento soggettivo. Con il terzo motivo aveva censurato il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento dell’attenuante della minore gravità. Il Procuratore generale aveva chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.
La questione giuridica
La questione consisteva nello stabilire se l’esistenza di un rapporto fiduciario, di una posizione para-parentale e di un’influenza sulla persona minore fosse sufficiente a integrare l’abuso richiesto dall’art. 609-quater, comma 3, c.p., oppure se fosse necessario accertare la concreta strumentalizzazione di quella relazione e il suo collegamento con il compimento degli atti sessuali.
Il problema riguardava anche l’elemento soggettivo: occorreva verificare se la motivazione avesse spiegato la coscienza e volontà dell’imputato di abusare della fiducia riscossa presso la persona minore o dell’influenza esercitata su di essa. Sullo sfondo restava la distinzione dalla fattispecie dell’art. 609-bis c.p., nella quale rientrano la costrizione e l’induzione mediante abuso di una condizione di inferiorità fisica o psichica.
La decisione
La Cassazione qualifica l’art. 609-quater, comma 3, c.p., aggiunto dall’art. 20 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, come norma residuale. La disposizione riguarda, fuori dai casi previsti dai commi precedenti, gli atti sessuali compiuti con una persona minore che abbia compiuto quattordici anni mediante abuso della fiducia, dell’autorità o dell’influenza connessa alla qualità dell’agente, all’ufficio ricoperto o alle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità.
Quanto al rapporto con l’art. 609-bis c.p., la sentenza richiama il principio espresso da Cass., Sez. IV, n. 46261 del 30 ottobre 2024: il criterio distintivo deve essere ricercato nel grado di coazione esercitato sulla volontà della persona offesa. La costrizione e l’induzione mediante abuso di una condizione di inferiorità fisica o psichica restano fuori dal comma 3 dell’art. 609-quater e ricadono nella più grave fattispecie di violenza sessuale.
Secondo la sentenza, la fiducia consiste in un affidamento qualificato riposto in una figura di riferimento, tale da indurre la persona minore ad attenuare i normali controlli e a orientare la propria condotta sulla base di aspettative di correttezza e lealtà. L’influenza designa invece un’interferenza motivazionale più incisiva, capace di orientare la volontà o il comportamento senza giungere alla coartazione.
L’accertamento non può quindi arrestarsi alla posizione rivestita dall’agente o alla constatazione della fiducia esistente. Occorrono indici e parametri fattuali, sostenuti da appropriate massime di esperienza, che consentano di ricostruire l’effetto prodotto dalla condotta sul processo decisionale della persona minore e il nesso di strumentalità con gli atti sessuali.
Nel caso esaminato, la Corte territoriale non aveva chiarito in cosa si fosse concretato l’approfittamento. Aveva richiamato la posizione paterna, la confidenza instaurata e il sostegno prestato dall’imputato, ma non aveva spiegato come tali elementi avessero condizionato la decisione della persona offesa, anche alla luce dei dati valorizzati nella stessa sentenza circa l’iniziativa e la persistente volontà della ragazza di coltivare la relazione.
La Cassazione ha pertanto ravvisato una mancanza di motivazione sui profili dedotti con i primi due motivi di ricorso e ha annullato la sentenza impugnata, rinviando per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Le ulteriori censure sul trattamento sanzionatorio e sull’attenuante della minore gravità non sono state esaminate.
Il commento
La portata della decisione risiede nella separazione tra il dato relazionale e la condotta abusante. La fiducia, l’influenza o la posizione di riferimento descrivono il contesto nel quale il reato può realizzarsi, ma non dimostrano automaticamente che quel contesto sia stato utilizzato per orientare la persona minore verso il compimento degli atti sessuali.
La motivazione deve individuare il passaggio che collega la relazione qualificata all’evento: quali condotte abbiano espresso l’approfittamento o l’interferenza motivazionale, quali elementi ne dimostrino l’incidenza sul processo decisionale e perché gli atti sessuali possano essere ricondotti proprio a quel condizionamento. Deve inoltre essere accertata la consapevolezza e volontà dell’agente di servirsi della fiducia o dell’influenza.
La volontà manifestata dalla persona minore non esclude, da sola, l’applicazione dell’art. 609-quater, comma 3, c.p. La fattispecie, secondo la ricostruzione della sentenza, riguarda infatti un consenso non coartato né indotto mediante abuso di inferiorità, ma condizionato da particolari legami. Quando però dagli atti emergano iniziativa, autonomia decisionale o persistenza della relazione, il giudice deve confrontarsi specificamente con tali elementi e spiegare perché non escludano il concreto abuso contestato.
La decisione non afferma che il rapporto familiare o para-parentale sia irrilevante. Esclude, più precisamente, che quel rapporto possa sostituire l’accertamento della sua strumentalizzazione. La posizione dell’agente può costituire il presupposto dell’influenza, ma resta necessario dimostrare l’effetto motivazionale e il collegamento con gli atti sessuali.
L’annullamento con rinvio non equivale a un’assoluzione e non stabilisce che il reato sia insussistente. Impone alla Corte territoriale un nuovo giudizio sui profili rimasti privi di adeguata spiegazione. Neppure può ricavarsi dalla sentenza una valutazione favorevole sulle questioni relative alla pena o all’attenuante della minore gravità, rimaste assorbite dall’esito rescindente.
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

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Sentenza integrale in forma omissata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta da
Dott. ACETO Aldo – Presidente
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. GIORGIANNI Giovanni – Consigliere
Dott. BADAS Silvia – Consigliere
Dott. MAGRO Maria Beatrice – Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: [OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso la sentenza del 16/12/2025 della Corte d’Appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 16/12/2025, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado nei confronti di [OMISSIS], ha riqualificato il reato ascritto nella violazione dell’art. 609 quater, comma 3, cod. pen., originariamente contestato e sussunto nell’ambito della fattispecie di cui agli artt. 609 bis, comma 2 n. 1, e 609 ter n. 5, cod. pen., in relazione all’abuso delle condizioni di inferiorità psichica e fisica di [OMISSIS], minorenne, affetta da [OMISSIS], figlia della sua compagna, e alla conseguente induzione a compiere e subire ripetuti atti sessuali. La Corte di appello ha, previa riqualificazione del fatto, pertanto, rideterminato la pena in anni due mesi sette di reclusione, ridotto la durata della pena accessoria ed eliminato la pena accessoria dell’interdizione legale durante la pena.
2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l’imputato [OMISSIS], affidando il ricorso a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 609-quater cod. pen., in ragione dell’assenza di condotta abusante, in quanto al ricorrente si contesta di non aver difeso la persona offesa, giovane diciassettenne, dalla propria fragilità, di aver accettato di instaurare una relazione sentimentale, prima ancora che sessuale, su iniziativa della stessa, e comunque di non averla guidata a comprendere i propri sentimenti e a riflettere sulla natura del sentimento che nutriva verso il compagno della madre, rispetto al quale ella avrebbe dovuto porsi come figura paterna. Si contesta, in sostanza, al ricorrente una condotta meramente omissiva, atteso che l’imputato, in ragione della fiducia e dell’influenza di cui godeva agli occhi della ragazza, avrebbe dovuto guidarla nell’elaborazione dei sentimenti che la stessa gli dichiarava.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’elemento soggettivo del reato, evidenziando che, avendo il giudice d’appello riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 609 quater, comma terzo, cod. pen., le condizioni di “inferiorità psichica” di [OMISSIS] non assumono più alcuna rilevanza, posto che la norma in questione punisce la condotta di approfittamento della fiducia e della relazione di influenza. Né può ritenersi che la conoscenza delle fragilità esistenziale ed emotiva della diciassettenne, che si era confidata con l’imputato, rilevando le sue difficoltà di giovane adolescente e ricevendo in cambio consigli e sostegno, possa essere ritenuta equivalente ad una condizione di inferiorità psichica, da cui possa inferirsi la consapevolezza e la volontà di abusare della fiducia che la minore aveva in lui riposto.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e in ordine alla mancata applicazione della attenuante della minore gravità, evidenziando, sotto il primo profilo, l’errore di calcolo in cui è incorsa la Corte di appello, che ha assunto erroneamente la cornice edittale prevista per il reato di cui all’art. 609 quater cod. pen. “da tre a sei anni di reclusione”, in luogo di quella realmente prevista “fino a quattro anni”. Sotto altro profilo, si duole in ordine al diniego del riconoscimento dell’attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma dell’art. 609 quater cod. pen., in ragione della natura sentimentale del rapporto tra l’imputato e la persona offesa, all’epoca diciassettenne, dell’assenza di costrizione nella vittima, della piena autonomia decisionale della persona offesa nel rifiutare, accettare o provocare i rapporti sessuali, nell’atteggiamento affettuoso manifestato e nella ristretta durata dei rapporti sessuali, protratti per un solo mese.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore dell’imputato ha depositato una memoria in replica alla requisitoria del Procuratore generale.
Motivi della decisione
1. Sono fondate la censure formulate con il primo e il secondo motivo di ricorso, inerenti all’affermazione della responsabilità.
Si premette che il giudice di primo grado aveva condannato il ricorrente alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 609 bis, comma secondo, n. 1 e 609 ter n. 5, cod. pen., per aver indotto la persona offesa, figlia della compagna convivente, a compiere e subire atti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della minore (nata il [OMISSIS]), affetta da [OMISSIS].
I giudici di appello, alla luce dei numerosi motivi di appello proposti avverso la sentenza di primo grado, hanno ritenuto assolutamente necessario ai fini della decisione procedersi a perizia psichiatrica al fine di valutare la sussistenza di una condizione di inferiorità psichica nella persona offesa e disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. E infatti, dall’esame degli atti era emerso che la consulente dottoressa [OMISSIS], aveva predisposto su incarico del Pubblico Ministero una brevissima relazione di una sola pagina dopo aver assistito all’audizione protetta della minore da parte della polizia giudiziaria, in quanto la stessa dottoressa aveva già conosciuto la persona offesa in ragione di un altro incarico ricevuto in relazione a un diverso procedimento penale instaurato dalla procura, che vedeva [OMISSIS] e suo fratello [OMISSIS] come persone offese. La consulente non aveva quindi effettuato specifici accertamenti rispetto ai fatti oggetto dell’odierno procedimento rispetto a quelli precedenti, antecedenti di tre anni, lasso di tempo molto rilevante durante l’età evolutiva, tanto da riportare nel profilo descrittivo della persona offesa un quoziente intellettivo di [OMISSIS], mentre dalla relazione neuropsicologica redatta dalla dottoressa [OMISSIS] della scuola di psicologia clinica dell’asl del [OMISSIS], si evince che la ragazza, sottoposta a test cognitivi, aveva superato la soglia della normalità raggiungendo il quoziente intellettivo di [OMISSIS]. Inoltre, malgrado [OMISSIS] presentasse delle difficoltà relazionali in ordine all’inserimento scolastico e scarsa fiducia in sé stessa, tuttavia, l’evoluzione psicologica della ragazza appariva positiva, in quanto dai test emergeva un approccio alla realtà sufficientemente adeguato, anche se era ancora presente una non completa gestione dell’affettività ed emotività. Il giudice a quo ha anche evidenziato che la persona offesa, a specifica domanda del CTP, aveva risposto affermando di essersi sempre sentita libera di accettare i rapporti sessuali, anche quando era l’uomo a proporli e di aver instaurato una relazione che non era fondata sul sesso, ma che aveva una sua progettualità, tanto da aver concluso rapporti sentimentali con altre persone. La ragazza aveva quindi ribadito e manifestato la ferma volontà di intraprendere e portare avanti una relazione sentimentale con l’imputato. Inoltre, era emerso dall’istruttoria che la giovane aveva annunciato il suo rapporto con [OMISSIS] anche alle sue amiche e rivelato l’esistenza della relazione mediante la pubblicazione di un post su Instagram, consistente in un video che ritraeva la coppia, accompagnata dalla scritta: [OMISSIS]
Pertanto, il giudice a quo, all’esito dell’istruttoria, è approdato alla conclusione secondo cui occorre espungere dall’orizzonte valutativo inerente al caso in esame ogni riferimento ad un deficit cognitivo o intellettivo della persona offesa e in generale a qualunque condizione di inferiorità psichica o fisica, rilevando esclusivamente l’approfittamento da parte dell’imputato, compagno convivente della madre e figura maschile di riferimento, della fiducia riscossa dalla minore e dell’influenza esercitata su quest’ultima: ciò che ha comportato l’inquadramento della fattispecie concreta in disamina nel paradigma delineato dall’art. 609 quater, comma 3, cod. pen., essendovi stato un approfittamento da parte dell’imputato, della fiducia che la ragazza aveva in lui riposto.
Infatti, la Corte di appello ha valorizzato la chiara ed evidente volontà della ragazza di trasformare il rapporto para-parentale in una relazione sessuale e sentimentale. Ne è seguita l’esclusione, dallo spettro della condotta contestata, di qualunque approfittamento della condizione di inferiorità fisica e psichica e l’inquadramento della condotta contestata nell’ambito della fattispecie di nuovo conio di cui all’art. 609 quater, comma 3, cod. pen.
2. Tanto premesso, giova ricordare che il delitto di atti sessuali con minore, di cui all’art. 609-quater, comma terzo, cod. pen., aggiunto dall’art. 20 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, punisce con la reclusione fino a quattro anni chi, fuori dai casi previsti dai commi precedenti, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 14, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari domestiche lavorative di coabitazione ospitalità.
Si tratta di una norma a carattere residuale, che punisce colui che compie atti sessuali con minore che abbia compiuto gli anni 14 (e non ancora gli anni 18), attraverso “l’abuso”, ovvero l’approfittamento e la strumentalizzazione, della fiducia, dell’autorità e della influenza.
In coerenza con l’individuazione del bene giuridico offeso dalla norma incriminatrice, da individuarsi nel corretto sviluppo della sessualità del minore, e non già nella sua libertà e autodeterminazione, il legislatore ha inteso punire, con una pena di molto inferiore a quella prevista per il delitto di violenza sessuale e di atti sessuali con minore, il compimento di atti sessuali con minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni, il cui consenso non è né coartato, né indotto, ma solo, in qualche misura, condizionato da particolari legami che creano, nella prospettiva della vittima, affidamento e, nella prospettiva del soggetto agente, una posizione di preminenza di una parte nei confronti dell’altra.
Restano fuori del perimetro della norma incriminatrice le condotte di “costrizione” e quella di “induzione con abuso della condizione di inferiorità fisica o psichica” che sono punite, invece, dalla più grave fattispecie di cui all’art. 609 bis cod. pen.
Si è pertanto affermato, in giurisprudenza, quanto ai rapporti tra reato di violenza sessuale mediante abuso della condizione di inferiorità psichica o fisica del minore, e reato di atti sessuali con minore commessi con abuso dell’autorità o dell’influenza esercitata e di strumentalizzazione o approfittamento del rapporto fiduciario, correlati alla qualità o all’ufficio ricoperto dal soggetto agente ovvero alle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità con la vittima, che il discrimen debba essere ricercato nel grado di coazione esercitato sulla volontà della vittima, esorbitando dal perimetro dell’art. 609 quater comma 3 cod. pen., le condotte di costrizione e quelle di induzione con abuso della condizione di inferiorità fisica o psichica del minore, punite ai sensi del disposto dell’art. 609-bis cod. pen. (Sez. 4 n. 46261 del 30/10/2024, Rv. 287464 – 01).
Volendo analizzare gli elementi costitutivi della fattispecie in esame, deve precisarsi che il legislatore non ha fornito una definizione normativa dei concetti di fiducia e influenza, concetti che sono stati entrambi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, soprattutto con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione (traffico di influenze illecite, corruzione, millantato credito), ai reati contro il patrimonio (circonvenzione di incapace, istigazione o aiuto al suicidio, truffa, appropriazione indebita) e con riferimento ai reati associativi.
Con riferimento alla fattispecie in analisi, il concetto di fiducia deve essere riferito alla condotta di approfittamento e deve essere intesa come una sorta di “affidamento” del minore a una figura di riferimento, ossia come quella situazione relazionale nella quale un soggetto ripone nell’altro un affidamento qualificato circa la correttezza, la lealtà, la competenza o la capacità di perseguire un determinato interesse, inducendolo ad attenuare i normali controlli e ad orientare conseguentemente la propria condotta, in ragione di aspettative di correttezza e lealtà.
Il concetto penalistico di influenza, invece, descrive la condotta di interferenza motivazionale più incisiva, tale da incidere concretamente, direttamente o indirettamente, sul processo decisionale di un altro soggetto, orientandone la volontà ovvero il comportamento. L’influenza, dunque, consiste in una condotta idonea ad orientare le decisioni altrui in modo più incisivo, ma sempre senza coartare la volontà.
Nell’ambito della fattispecie in esame, il concetto di influenza è delimitato dal riferimento alla qualità o all’ufficio ricoperto dall’agente o alle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, in virtù delle quali l’influenza può essere esercitata, sicché il suo contenuto si correla proprio alla “posizione” che il soggetto agente riveste nei confronti della vittima, prescindendo dalle nozioni di abuso di poteri o di abuso di autorità.
Le condotte di approfittamento della fiducia o della influenza si inseriscono, dunque, nel novero delle condotte che ricalcano uno schema tipico in cui una condotta di valore comunicativo produce un determinato risultato che si colloca, in prima battuta, a livello psichico, quale evento intermedio, mentre la condotta assunta dalla vittima assume rilevanza come evento di secondo grado, ovvero delle fattispecie in cui la condotta di un soggetto genera, non direttamente, ma indirettamente, un preciso fenomeno psichico, che costituisce l’evento della condotta di condizionamento psicologico e sulla base del quale questi abbia posto in essere la condotta causativa dell’evento. La struttura logica di questo collegamento è assai complessa, non solo per la presenza di sotto eventi o eventi intermedi, ma anche a causa della inutilizzabilità dei normali e comuni parametri di accertamenti del nesso causale, trattandosi di eventi di natura psichica. Ne segue che, poiché il meccanismo di derivazione dell’evento finale “passa” attraverso la psiche di un altro soggetto mediante un influsso o interferenza psichica, l’accertamento di tale condotta richiede il ricorso a generalizzazioni o massime di esperienza, ovvero l’adozione di paradigmi prognostici ed ex ante di ricognizione, fondati sotto il profilo empirico, che consentano di formulare un giudizio logico-valutativo, individuando indici e parametri fattuali che funzionino da indicatori, interni ed esterni, dell’effetto dell’influenza motivazionale sortita dalla condotta con valenza comunicativa sul comportamento delle vittime.
3. Nel caso in esame, il giudice a quo ha escluso che vi sia stato un abuso di autorità, non essendo emerso che [OMISSIS] abbia approfittato di un contesto di soggezione tra autore e vittima. Il giudice a quo ha ritenuto che l’imputato si sia piuttosto giovato di una situazione di fiducia riposta dalla persona offesa nei suoi confronti, derivante sia dalla sua posizione paterna sia dalla confidenza che si era creata tra di loro, tanto più che [OMISSIS] godeva di una notevole influenza sulla ragazza che era stata da lui supportata, mediante una serie di consigli e di incoraggiamenti che l’avevano aiutata a sentirsi meglio. Il giudice a quo ha anche evidenziato che [OMISSIS], sopraffatto dallo slancio della ragazza, che gli aveva dato per la prima volta un bacio e gli aveva manifestato i suoi sentimenti, si era lasciato andare e non aveva attivato i propri freni inibitori, senza mostrare alcuna esitazione nel raccogliere la sollecitazione, proveniente dalla ragazza, di trasformare il loro rapporto.
Tuttavia, il giudice a quo non ha chiarito in cosa si sia concretato questo approfittamento della fiducia, essendo emersa una persistente volontà di [OMISSIS] di coltivare una relazione con [OMISSIS] pur a distanza di oltre tre anni dai fatti, come riferito dalla ragazza al perito. D’altronde, se è vero che la ragazza versava in una condizione di isolamento sociale e aveva un vissuto di abbandono, contrassegnato anche da esperienze di bullismo subite, è anche vero, per converso, che l’imputato si era limitato a raccogliere la sollecitazione proveniente dalla stessa [OMISSIS] a trasformare il loro rapporto passando rapidamente dal bacio datogli dalla ragazza a instaurare con lei una relazione intensamente sessuale. Sarebbe stato, dunque, necessario da parte del giudice a quo spiegare sotto quale profilo egli avrebbe approfittato della asserita incapacità della minore di avvertire la problematicità del contesto in cui avveniva la relazione, considerato anche che di fatto nei messaggi whattsapp inviati alle amiche [OMISSIS] ha evidenziato come problematico il solo dato della differenza di età tra lei e [OMISSIS] come se il fatto che egli fosse il compagno della madre e dunque una figura paterna, non la turbasse. E infatti ella aveva scritto all’amica [OMISSIS] che non pareva che la madre e l’imputato stessero più insieme e ciò in piena sintonia con i sentimenti amorosi sviluppati da [OMISSIS] per l’imputato, che l’aveva accolta ed ascoltata, secondo quanto evidenziato dalla Corte di appello.
Dunque, alla luce di questo contesto, altamente fluido e nebuloso, il giudice a quo dovrà scandagliare più approfonditamente l’ambito della relazionalità tra i due, anche al fine di lumeggiare il profilo inerente alla ravvisabilità o meno dell’elemento psicologico, consistente nella coscienza e volontà di abusare della fiducia riscossa presso la minore o dell’influenza esercitata su quest’ultima, alla luce di appropriate massime di esperienza idonee a supportare con un adeguato sostrato nomologico l’asserto relativo alla sussistenza di un nesso di strumentalità tra la fiducia indubbiamente nutrita da [OMISSIS] verso l’imputato e l’influenza esercitata dall’imputato su quest’ultima e il compimento degli atti sessuali con la minore.
In conclusione, non si evince quale sia stato l’iter logico-giuridico esperito dai giudici di merito al riguardo, benché fosse stato formulato un esplicito motivo di appello. Onde ricorre il vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo allorquando quest’ultima venga completamente omessa ma anche qualora l’apparato argomentativo sia privo di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27-6-2011; Sez. 6, n. 35918 del 17-6-2009, Rv. 244763).
3. Si impone pertanto un pronunciamento rescindente sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
4. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026.
Depositata in Cancelleria il 24 agosto 2026.

















































































