Indagata per ricettazione: il G.I.P., su richiesta del P.M., archivia dopo la memoria difensiva
Il procedimento riguardava un’ipotesi di ricettazione di monili. Dopo il deposito della memoria difensiva ex art. 415-bis c.p.p., il Pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione e il G.I.P. presso il Tribunale di Catania l’ha disposta.
La notizia
Il G.I.P. presso il Tribunale di Catania ha disposto l’archiviazione di un procedimento penale instaurato nei confronti di una persona indagata, difesa dall’Avvocato Davide Tutino, per il reato di ricettazione ex art. 648 c.p.
La vicenda traeva origine dalla denuncia relativa alla presunta sottrazione di alcuni monili. Secondo l’ipotesi iniziale, la persona sottoposta a indagini avrebbe acquistato, ricevuto o comunque detenuto beni ritenuti di provenienza delittuosa.
Dopo l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, la difesa ha depositato memoria ex art. 415-bis c.p.p., chiedendo l’archiviazione del procedimento e il dissequestro dei beni sottoposti a vincolo. Successivamente, il Pubblico Ministero ha formulato richiesta di archiviazione, rilevando che gli elementi raccolti non consentivano di sostenere una ragionevole previsione di condanna. Il G.I.P. ha accolto la richiesta e ha disposto l’archiviazione.
Il procedimento
Il procedimento nasceva da una denuncia concernente la sottrazione di oggetti preziosi presso un’abitazione privata. La persona indagata era stata coinvolta perché, in un periodo precedente, aveva svolto attività di assistenza domestica in favore della persona offesa.
Nel corso delle indagini veniva eseguita una perquisizione, con successivo sequestro di alcuni beni. La difesa evidenziava, tuttavia, che gli oggetti sequestrati non erano stati riconosciuti come propri dalla persona offesa e non presentavano caratteristiche individualizzanti tali da consentire un collegamento certo con i beni denunciati come sottratti.
La memoria difensiva depositata dopo l’avviso ex art. 415-bis c.p.p. si concentrava su tre profili: l’assenza di prova della provenienza delittuosa dei monili; la mancanza di elementi oggettivi idonei a identificarli come beni della persona offesa; l’assenza di elementi dimostrativi della consapevolezza, in capo all’indagata, dell’eventuale origine illecita degli oggetti.
Il profilo giuridico: la ricettazione
La ricettazione, prevista dall’art. 648 c.p., punisce chi, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da delitto, ovvero si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
La fattispecie richiede, anzitutto, la prova della provenienza delittuosa del bene. Non è sufficiente la mera disponibilità materiale di un oggetto, né basta una compatibilità generica tra il bene detenuto e quello denunciato. Occorrono elementi concreti, verificabili e individualizzanti, idonei a collegare quel bene a un precedente fatto delittuoso.
È inoltre necessario l’elemento soggettivo. Chi riceve, acquista o detiene il bene deve essere consapevole della sua origine illecita, quantomeno nei termini richiesti dalla fattispecie. Anche sotto questo profilo, la sola detenzione del bene non consente automaticamente di configurare la ricettazione, se manca un quadro indiziario capace di dimostrare la conoscenza della provenienza delittuosa.
Nel caso trattato, il nodo centrale riguardava proprio questi due profili: il collegamento tra i monili sequestrati e quelli denunciati come sottratti; la possibilità di sostenere che l’indagata fosse consapevole di una provenienza delittuosa.
Il dato processuale significativo
Il dato processuale più rilevante è costituito dalla sequenza: memoria difensiva, richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, decreto di archiviazione del G.I.P.
La difesa aveva evidenziato che il riconoscimento dei monili non risultava sorretto da elementi identificativi univoci, quali marchi, punzonature, numeri di serie, ricevute di acquisto o fotografie anteriori al fatto. Inoltre, veniva sottolineato che i beni sottoposti a vincolo non erano stati riconosciuti dalla persona offesa come propri.
Tali profili incidevano direttamente sulla sostenibilità dell’accusa, perché la ricettazione non può fondarsi su una mera supposizione di provenienza illecita. La fattispecie richiede un accertamento concreto sia sull’origine delittuosa del bene, sia sulla consapevolezza soggettiva di chi lo riceve o lo detiene.
In assenza di tali elementi, il procedimento non superava la soglia della ragionevole previsione di condanna.
Il provvedimento
Il Pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione, osservando che gli elementi acquisiti non consentivano di formulare una ragionevole previsione di condanna nei confronti della persona indagata.
Il G.I.P. presso il Tribunale di Catania ha disposto l’archiviazione del procedimento.
Il provvedimento non costituisce una sentenza di assoluzione, ma chiude la fase delle indagini preliminari per mancanza di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
Considerazioni finali
Il caso mostra l’importanza della memoria difensiva depositata dopo l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, soprattutto nei procedimenti per ricettazione.
Quando l’accusa riguarda beni mobili, gioielli o monili, il tema non è soltanto la loro disponibilità materiale, ma la prova della loro provenienza delittuosa, della loro riferibilità alla persona offesa e della consapevolezza dell’indagato circa l’origine illecita.
In difetto di questi elementi, la ricettazione non può essere desunta in via automatica dalla mera detenzione del bene. La valutazione deve restare ancorata a dati concreti, individualizzanti e processualmente utilizzabili.
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Studio Legale Avv. Davide Tutino — Catania
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A cura dell’Avv. Davide Tutino
Avvocato penalista del Foro di Catania
Patrocinante in Cassazione
























































































