Continuazione, la Cassazione annulla: la pena supera il cumulo materiale

Corte suprema di cassazione · Prima sezione penale · Commento giurisprudenziale
La sentenza n. 33892/2026 annulla l’ordinanza limitatamente al trattamento sanzionatorio. Nel nuovo calcolo occorre scorporare i reati già unificati e conservare la riduzione per il rito.

La continuazione era stata riconosciuta, ma la pena risultava superiore alla somma di quelle inflitte con le due condanne. Con la sentenza n. 33892, decisa l’8 luglio e depositata il 18 settembre 2026, la Prima sezione penale della Cassazione ha annullato il trattamento sanzionatorio determinato in tre anni e sei mesi di reclusione. La Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, dovrà rideterminare la pena; il riconoscimento della continuazione resta fuori dall’annullamento.

Estremi: Cass. pen., Sez. I, sent. n. 33892/2026; decisione dell’08/07/2026, deposito del 18/09/2026; Provvedimento impugnato: ordinanza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 12/02/2026, pronunciata quale giudice dell’esecuzione.

Il caso

La Corte d’appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, aveva accolto l’istanza difensiva di applicazione della continuazione ai sensi dell’art. 671 c.p.p. tra i reati oggetto di due distinte condanne. La pena complessiva era stata rideterminata in tre anni e sei mesi di reclusione.

Il condannato aveva impugnato l’ordinanza con un unico motivo articolato, deducendo violazione degli artt. 81, secondo comma, 132 e 133 c.p., oltre a vizi di motivazione. Secondo quanto riportato nel ricorso, le pene risultanti dalle due condanne erano, rispettivamente, di due anni, un mese e dieci giorni e di un anno di reclusione: la loro somma era quindi pari a tre anni, un mese e dieci giorni, inferiore alla pena determinata in sede esecutiva.

La difesa contestava anche il mancato scorporo dei reati già riuniti in continuazione, l’omessa applicazione della diminuzione prevista dall’art. 89 c.p. e della riduzione per il rito abbreviato, nonché aumenti per la continuazione superiori a quelli stabiliti in sede di cognizione. Il Procuratore generale aveva concluso per l’annullamento con rinvio.

La questione giuridica

Il primo problema riguarda il limite della pena complessiva: una volta riconosciuta la continuazione tra reati giudicati separatamente, il giudice dell’esecuzione può determinare una pena superiore alla somma di quelle già inflitte?

Il secondo concerne il metodo di calcolo quando una precedente condanna comprende più reati già unificati in continuazione: occorre distinguere la pena del reato più grave dagli aumenti applicati per gli altri reati, anziché assumere il trattamento complessivo come un dato unitario.

Il terzo attiene alla riduzione per il rito speciale: come deve essere conservata nel nuovo computo, a seconda che il reato giudicato con quel rito sia individuato come più grave oppure come reato satellite, cioè uno degli altri reati per i quali si applica un aumento?

La decisione

Il limite del cumulo materiale

La Cassazione riporta il calcolo seguito nell’ordinanza: tre anni di reclusione per il reato individuato come più grave, aumentati di sei mesi per il reato oggetto dell’altra condanna. La Corte accerta che la pena così determinata supera il cumulo materiale e ravvisa un contrasto con l’art. 81, terzo comma, c.p..

Il vizio, dunque, non consiste soltanto in una valutazione discutibile della gravità dei fatti. È stato superato un limite legale: il risultato del cumulo giuridico non può essere più gravoso di quello ottenibile applicando il cumulo materiale delle pene.

Lo scorporo della continuazione interna

Richiamando la propria sentenza n. 17948 del 31 gennaio 2024, la Prima sezione indica le operazioni da compiere quando le condanne comprendono reati già unificati in continuazione. Il giudice dell’esecuzione deve scorporare i reati già riuniti, individuare quello più grave e applicare, sulla pena inflitta per quest’ultimo, aumenti autonomi per ciascun reato satellite.

L’operazione comprende anche i reati già riuniti in continuazione con quello posto a base del nuovo computo. Nel caso esaminato, la Corte rileva espressamente che una delle condanne riguardava una pluralità di reati in continuazione e che l’ordinanza non aveva rispettato tale criterio.

La riduzione per il rito speciale

La sentenza richiama poi il criterio elaborato per la continuazione tra un reato giudicato con rito ordinario e un reato definito con patteggiamento, precisando che esso vale anche per il giudizio abbreviato.

Se il reato giudicato con il rito speciale è quello più grave, a base del calcolo deve essere posta la relativa pena ridotta. Se invece è un reato satellite, l’aumento deve essere commisurato alla pena determinata in cognizione, comprensiva della riduzione per il rito. Il nuovo cumulo non consente, pertanto, di eliminare la riduzione già riconosciuta. A sostegno di questo passaggio sono richiamate le sentenze n. 30119 del 7 aprile 2021 e n. 21808 del 7 luglio 2020.

L’annullamento e il giudizio di rinvio

Il dispositivo annulla l’ordinanza relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione. Non viene annullato il riconoscimento della continuazione e la Cassazione non determina direttamente la nuova pena.

Il commento

La pronuncia distingue due passaggi che non devono essere sovrapposti: il riconoscimento del vincolo della continuazione e la determinazione della pena che ne consegue. Il primo era già stato accolto; gli errori accertati riguardano il secondo. L’annullamento impone quindi di rifare il computo secondo i criteri indicati, non di riaprire indistintamente l’intera decisione.

Sul piano sistematico, il cumulo giuridico sostituisce alla somma delle pene il trattamento costruito sulla violazione più grave e sugli aumenti per gli altri reati. In sede esecutiva, l’art. 671, comma 2, c.p.p. stabilisce espressamente che la pena non può superare la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto. È il riferimento processuale del limite che la motivazione della decisione in commento riconduce all’art. 81, terzo comma, c.p.

Lo scorporo serve a rendere riconoscibili le singole componenti del nuovo trattamento: pena per il reato più grave, aumenti per ciascun reato satellite e incidenza delle riduzioni per il rito. Una pena complessiva già comprensiva della continuazione interna non può essere trattata, senza questa distinzione, come la pena del solo reato più grave.

Il limite del cumulo materiale non coincide, però, con la pena finale automaticamente dovuta. Esso indica la soglia da non superare; la concreta determinazione della pena resta affidata al giudice di rinvio. La sentenza non fornisce tutti gli elementi necessari per sostituire a quel giudizio un calcolo definitivo.

Occorre infine tenere separate le censure difensive dalle risposte effettivamente sviluppate dalla Corte. La motivazione non dedica un’autonoma trattazione alla doglianza sulla diminuzione ex art. 89 c.p. né a quella sul superamento dei singoli aumenti già stabiliti in cognizione. Su questi profili non è quindi possibile attribuire alla pronuncia un distinto principio di diritto che essa non enuncia.

Per gli approfondimenti collegati, si vedano il contributo sui presupposti del riconoscimento della continuazione, questione distinta da quella qui decisa, e quello sulla riduzione per il rito abbreviato negli aumenti per i reati satellite.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione
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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali

Riferimenti del provvedimento: Corte suprema di cassazione, Sezione prima penale, sentenza n. 33892; decisione dell’8 luglio 2026; deposito del 18 settembre 2026.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. DE MARZO Giuseppe – Presidente

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio Augusto – Consigliere

Dott. GAVONI Anna Maria – Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco – Consigliere

Dott. GRIECO Teresa – Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS];

avverso l’ordinanza del 12/02/2026 della Corte d’Appello di Reggio Calabria;

udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciando quale Giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza formulata nell’interesse di [OMISSIS] volta ad ottenere il riconoscimento della disciplina della continuazione, ai sensi dell’ art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto delle sentenze di condanna n. 1783 del 2024 e n. 130 del 2024, rideterminando la pena finale in anni tre e mesi sei reclusione.

2. Avverso l’ordinanza, propone ricorso per cassazione [OMISSIS], per il tramite del difensore, avv. [OMISSIS], deducendo con un unico articolato motivo la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 81, secondo comma, 132, 133, cod. pen., nonché vizi motivazionali avendo il Giudice dell’esecuzione applicato una pena finale maggiore della somma delle pene inflitte con le due sentenze.

Deduce, infatti, la difesa che con la sentenza della Corte di appello n. 2760 del 2024 è stata confermata la pena di anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione e che con la sentenza della Corte d’Appello n. 384 del 2024 (v. infra nel Considerato in diritto per una puntuale indicazione degli estremi delle sentenze) è stata applicata la pena di anni 1 di reclusione; consegue da ciò che, all’esito del riconoscimento della continuazione, il Giudice dell’esecuzione non poteva applicare la pena complessiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione, lì dove il cumulo materiale delle pene inflitte con le due sentenze avrebbe comportato addirittura una pena complessiva inferiore, pari ad anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione.

Si deduce poi che la pena per il reato più grave di cui alla sentenza n. 1783 del 2024 è stata applicata nella misura di anni 2, mesi 1 e giorni 10, senza procedere dapprima allo scorporo dei reati per la continuazione cd. Interna.

Rileva ancora la difesa che nella determinazione della pena base comminata per il reato più grave di cui al capo a) oggetto della sentenza n. 1783 del 2024, il Giudice dell’esecuzione non ha applicato la diminuzione per la circostanza attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. e la riduzione di un terzo per il rito abbreviato.

Infine la difesa del ricorrente eccepisce che il Giudice dell’esecuzione ha applicato gli aumenti per la continuazione in misura superiore a quelli fissati dal Giudice della cognizione.

2. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, ha concluso per l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Il Giudice dell’esecuzione, nel dare applicazione alla riconosciuta continuazione tra i reati oggetto dell’istanza difensiva, ha rideterminato la pena come segue: ” anni tre di reclusione inflitta per il reato più grave di cui al capo A) della sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria n. 1783/24 (confermata dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria con sentenza n. 2760/24, definitiva il 18.12.2024); aumentata per il reato giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria n. 130 del 2024 (parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria con sentenza n. 384 del 2024, definitiva il 10.11.2025) in misura di mesi sei di reclusione, sino alla pena finale di anni tre e mesi sei reclusione.

Con tale mera indicazione il Giudice dell’esecuzione non si è attenuto ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di rideterminazione in sede esecutiva della pena in caso di riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di distinte condanne.

3. In primo luogo, va rilevato che il giudice dell’esecuzione ha applicato una pena superiore al cumulo materiale delle pene irrogate in palese contrasto con il disposto di cui all’art. 81, terzo comma, cod. pen. a tenore del quale “nei casi preveduti da quest’ articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti”.

Inoltre, dal provvedimento impugnato emerge che la Corte di appello non si è attenuta al principio affermato da questa Corte secondo il quale, in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’ art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, [OMISSIS], Rv. 286261 – 01).

A tale principio il provvedimento impugnato non si è conformato pur venendo in rilievo, con riferimento alla sentenza n. 2760 del 2024, una pluralità di reati uniti in continuazione.

Va, inoltre, aggiunto, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento (ma lo stesso principio vale anche in caso di reato giudicato in sede di giudizio abbreviato), il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l’aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito (Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, [OMISSIS], Rv. 281679 – 01; Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020, [OMISSIS], Rv. 280643 – 01),

4. Alla luce delle esposte considerazioni si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria affinché ridetermini la pena in conformità ai principi indicati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

Così è deciso in Roma, l’8 luglio 2026.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2026.