Riconoscimento della continuazione: necessaria verifica approfondita degli indici e programmazione unitaria sin dal primo reato

Riconoscimento della continuazione: necessaria verifica approfondita degli indici e programmazione unitaria sin dal primo reato

Abstract. La decisione (Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 24389/2025, 02/07/2025) affronta i presupposti per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, richiedendo un vaglio concreto e puntuale degli indici sintomatici. È ribadito che il giudizio ex art. 671 cod. proc. pen. utilizza gli stessi parametri del giudizio di cognizione. L’accertamento deve fondarsi su indicatori plurimi: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità esecutive, sistematicità e abitudini programmate di vita. Il punto dirimente consiste nella verifica che i reati successivi siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo illecito, evitando automatismi fondati su un singolo indice. È ammesso, nel medesimo contesto, il controllo sul vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. L’errata proiezione di valutazioni generali sui contesti associativi, senza riferimento alla posizione del condannato, non soddisfa lo standard richiesto. La presenza di condotte in latitanza o di finalità agevolative non supplisce alla mancanza di programmazione unitaria. L’annullamento interviene per carenze e illogicità della motivazione, con rinvio per nuovo esame nel rispetto dei criteri indicati.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
Massima. Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica approfondita e cumulativa degli indici sintomatici (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità, sistematicità e abitudini programmate di vita) e l’accertamento che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali; non basta la presenza isolata di taluno degli indici quando i reati ulteriori risultino frutto di determinazioni estemporanee. (Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 24389/2025, 02/07/2025).
La vicenda trae origine da un’ordinanza del giudice dell’esecuzione che ha riconosciuto la continuazione tra delitti oggetto di quattro distinte sentenze, riconducendo a un unico disegno criminoso condotte riferite a differenti territori e contesti associativi. Il provvedimento ha ritenuto esistente un legame unitario tra l’associazione dedita al traffico di stupefacenti oggetto del primo giudizio, l’associazione di tipo mafioso e i reati-fine oggetto del secondo giudizio, nonché ulteriori delitti accertati in successivi procedimenti, valorizzando la condizione di latitanza e l’asserita permanenza di scopi agevolativi. Il pubblico ministero ha proposto ricorso, deducendo violazioni del parametro legale dell’art. 671 cod. proc. pen. e vizi motivazionali, contestando sia l’equiparazione tra contesti associativi diversi sia la mancata prova di una programmazione unitaria sin dall’originaria condotta. La Corte di cassazione, quanto al primo motivo, ha reputato scrutinabile in legittimità l’ordinanza anche per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., escludendo che il sindacato sia confinato alla mera violazione di legge nel giudizio relativo alla continuazione. Il Collegio ha richiamato il criterio secondo cui il riconoscimento della continuazione postula una verifica approfondita e concreta degli indici sintomatici, comune alla fase esecutiva e a quella di cognizione, ribadendo che rilevano omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali e modalità esecutive, sistematicità e abitudini programmate di vita, unitamente alla dimostrazione che i successivi reati fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo. È stato censurato l’omesso confronto con le statuizioni irrevocabili dei giudici di cognizione che avevano escluso un’unica associazione o l’appartenenza del condannato, limite insuperabile in sede esecutiva. È stato altresì rilevato che l’ordinanza ha fondato l’unicità del disegno su una genericamente affermata continuità dei contesti, senza riferire l’analisi alla concreta posizione del condannato e senza dimostrare contiguità effettiva tra fatti eterogenei distanti nel tempo e nello spazio. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto carente la motivazione sul collegamento con ulteriori condotte accertate in procedimenti diversi, osservando che la sussistenza di finalità agevolative o la commissione in latitanza non valgono, di per sé, a provare la programmazione unitaria richiesta; occorre verificare se, sin dal primo illecito, i successivi fossero stati prefigurati almeno nelle linee generali. È stata rimarcata la necessità, anche rispetto a reati collegati a vincoli associativi, di un’indagine specifica sulla natura dei sodalizi, sulla loro operatività e sulla continuità, per accertare l’unicità del momento deliberativo, escludendo automatismi fondati sulla tipologia del reato. In esito a tali rilievi, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell’esecuzione per nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi enunciati.
L’assetto argomentativo impone un metodo di controllo strutturato, ancorato a indici plurimi e alla verifica del momento genetico della deliberazione, con divieto di inferenze automatiche. La vincolatività del giudicato di cognizione limita il potere del giudice dell’esecuzione, che non può riconsiderare valutazioni già cristallizzate quando esse incidano sugli indici della continuazione. L’analisi deve essere individualizzata, riferita alla concreta condotta del condannato e non alla mera persistenza di un contesto associativo. La riconduzione a un disegno unitario richiede la prova di una programmazione almeno generica ma originaria, distinta dalla semplice persistenza criminosa o dalla reiterazione occasionale. La latitanza e l’eventuale finalità di agevolazione non colmano, da sole, il deficit di programmazione unitaria. L’insieme dei criteri indicati qualifica lo standard motivazionale necessario per la decisione in sede esecutiva.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
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