Diffamazione, provocazione esclusa se manca l’effettiva contiguità temporale

Corte suprema di cassazione · Quinta Sezione penale · Commento giurisprudenziale
La Quinta Sezione penale esamina i limiti della provocazione nella diffamazione e il rapporto temporale e causale tra fatto ingiusto, stato d’ira e reazione offensiva.

La Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 15126/2026, depositata il 27 aprile 2026, ha esaminato un ricorso relativo all’applicazione della causa di non punibilità della provocazione prevista dall’art. 599 c.p. a una condotta di diffamazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché giudicato generico e meramente reiterativo delle censure già esaminate nei precedenti gradi di giudizio. La motivazione affronta, tuttavia, anche il requisito della contiguità temporale tra il fatto ritenuto ingiusto, lo stato d’ira e la successiva reazione diffamatoria.

Corte: Corte suprema di cassazione
Sezione: Quinta Sezione penale
Numero: 15126/2026
Numero di sezione: 706/2026
R.G.N.: 4219/2026
Data della decisione: 1 aprile 2026
Data del deposito: 27 aprile 2026

Il caso

La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l’imputato era stato riconosciuto colpevole del reato previsto dall’art. 595, comma 3, c.p. e condannato alla pena di 200 euro di multa.

Con l’unico motivo di ricorso era stata dedotta la violazione dell’art. 599 c.p., contestando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della provocazione sotto il duplice profilo dell’esistenza del fatto ingiusto e dello stato d’ira.

Dal percorso motivazionale richiamato dalla Cassazione emerge che il messaggio oggetto dell’imputazione era stato pubblicato come post autonomo sulla bacheca personale dell’imputato. I giudici di merito avevano rilevato che la pubblicazione era intervenuta a distanza di tempo dal fatto indicato come provocatorio, appreso indirettamente attraverso un terzo, e in assenza di interlocuzione diretta con la persona offesa.

Il Tribunale aveva inoltre escluso sia l’ingiustizia del fattore prospettato come scatenante sia lo stato d’ira, valorizzando, tra gli altri elementi, la presenza di emoticon definite nella sentenza di «fortissima ilarità» nel messaggio incriminato.

La questione giuridica

La questione riguarda i limiti temporali della provocazione prevista dall’art. 599 c.p. in materia di diffamazione. In particolare, occorreva verificare se potesse assumere rilievo una reazione offensiva maturata a distanza dal fatto ritenuto ingiusto e se successivi accadimenti potessero conservare o rinnovare il collegamento tra quel fatto e lo stato d’ira.

L’art. 599 c.p. richiede che l’offesa costituisca reazione a un fatto ingiusto altrui e sia determinata dallo stato d’ira provocato da quel fatto. Nel provvedimento esaminato assume quindi rilievo non la mera successione cronologica degli eventi, ma la permanenza di un rapporto causale effettivo tra fatto ingiusto, stato emotivo e condotta diffamatoria.

La decisione

La Cassazione dichiara innanzitutto il ricorso inammissibile per genericità. Secondo la motivazione, l’unico motivo si risolveva nella «pedissequa reiterazione» di quanto già dedotto in appello e non svolgeva la necessaria funzione di critica argomentata nei confronti della sentenza impugnata, in presenza di una doppia pronuncia conforme nei due gradi di merito.

Nel ripercorrere le ragioni delle decisioni di merito, la Quinta Sezione richiama la valutazione secondo cui la reazione non era stata immediata, ma era maturata dopo un intervallo temporale rispetto agli episodi indicati come provocatori. La Corte d’appello aveva ritenuto tale sequenza incompatibile con il requisito temporale richiesto dall’art. 599 c.p.

La Cassazione affronta poi il precedente n. 20392 del 1° aprile 2025 richiamato nel ricorso. Quel precedente ammetteva che accadimenti oggettivi successivi potessero rinnovare nell’autore il sentimento di rabbia collegato a un fatto ingiusto precedente. La sentenza n. 15126/2026 osserva, tuttavia, che lo stesso orientamento mantiene fermo il requisito secondo cui la provocazione deve operare come reazione al fatto ingiusto e non può prescindere dal nesso eziologico tra quel fatto e lo stato d’ira.

La motivazione richiama, in particolare, la necessità che tra l’insorgere della reazione e il fatto ingiusto sussista un’«effettiva contiguità temporale». L’elasticità con la quale il requisito temporale può essere valutato nella singola fattispecie non consente, secondo il percorso argomentativo seguito dalla Corte, di ricondurre automaticamente all’art. 599 c.p. reazioni tardive o dilazionate derivanti da tensioni progressivamente accumulate.

Il commento

La portata della decisione richiede di distinguere due profili. Il primo è processuale. La declaratoria conclusiva dipende dalla genericità del ricorso, che la Corte considera sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già esaminate in appello. La sentenza richiama quindi, anche sul piano dell’impugnazione, la necessità che il ricorso per cassazione si confronti specificamente con il percorso argomentativo della decisione impugnata.

Il secondo profilo riguarda l’art. 599 c.p. La motivazione non sembra ridurre il requisito temporale a una rigida coincidenza cronologica. Al contrario, richiama espressamente l’elasticità della valutazione in rapporto alle peculiarità della singola fattispecie. Ciò che la Corte non considera superabile è il collegamento causale tra il fatto ingiusto e lo stato d’ira e, conseguentemente, l’esistenza di una contiguità temporale effettiva tra quel fatto e la reazione.

Ne deriva che il semplice decorso del tempo non può essere valutato isolatamente, ma neppure può diventare irrilevante. Occorre verificare se la condotta offensiva costituisca ancora una reazione causalmente riconducibile al fatto ingiusto oppure rappresenti l’esito di una maturazione successiva, alimentata da sedimentazioni emotive e tensioni progressivamente accumulate. È questo il discrimine che la motivazione utilizza per ritenere non decisivo il precedente del 2025 invocato dal ricorrente.

Un ulteriore profilo richiede cautela. Nel riportare la motivazione della Corte d’appello, la Cassazione richiama anche l’assenza di un «contatto diretto e contestuale» con il fatto ingiusto e la circostanza che l’episodio fosse stato appreso attraverso un terzo. Dal testo della sentenza non emerge, tuttavia, la formulazione autonoma di un principio generale secondo cui la provocazione richiederebbe sempre una interlocuzione diretta o la presenza della persona offesa. Il passaggio più chiaramente espresso dalla motivazione di legittimità riguarda il nesso eziologico e l’effettiva contiguità temporale.

Sul piano applicativo, la decisione suggerisce quindi che la verifica dell’art. 599 c.p. debba essere costruita sulla concreta sequenza degli eventi: individuazione del fatto ingiusto, insorgenza dello stato d’ira, eventuali accadimenti capaci di riattivarlo e momento della condotta offensiva. Una distanza temporale apprezzabile non comporta, da sola, una conclusione automatica, ma rende necessario dimostrare in modo specifico la persistenza del rapporto causale richiesto dalla norma.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione

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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
Corte: Corte suprema di cassazione
Sezione: Quinta Sezione penale
Numero: 15126/2026
Numero di sezione: 706/2026
R.G.N.: 4219/2026
Data della decisione: 1 aprile 2026
Data del deposito: 27 aprile 2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta daENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI – Presidente –
RENATA SESSA – Relatore –
ALESSANDRINA TUDINO
RICCARDO NERUCCI
MICHELE CUOCO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[OMISSIS]

avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d’appello di Palermo

Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI BATTISTA BERTOLINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Letta la memoria dell’avv. [OMISSIS], difensore di fiducia della parte civile, pervenuta il 18.3.2026.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29.9.2025, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OMISSIS], che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen. condannandolo alla pena di euro 200 di multa.

2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la violazione dell’art. 599 c.p. per il disconoscimento della causa di non punibilità della provocazione sotto il profilo della insussistenza sia del fatto ingiusto che dello stato d’ira.

3. Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l’intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Pecca di genericità, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello ed oggetto di puntuale valutazione da parte della Corte di merito, in ipotesi di c.d. doppia conforme.

L’unico motivo dedotto nel reiterare la questione della sussistenza della causa di non punibilità della provocazione, già motivatamente esclusa in primo e secondo grado, omette di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza cui pertiene.

In particolare, la sentenza del Tribunale, espressamente richiamata dalla Corte d’appello, aveva escluso sia il carattere dell’ingiustizia del prospettato fattore scatenante la reazione diffamatoria, sia lo stato d’ira, smentito tra l’altro da emoticon di fortissima ilarità che accompagnava il messaggio incriminato.

La Corte di appello ha, a sua volta, evidenziato come il post in argomento si è concretizzato in un post autonomo pubblicato sulla bacheca personale dell’imputato in assenza di interlocuzione diretta e con contenuto oggettivamente lesivo della reputazione. Difatti, dalla stessa narrazione resa dall’imputato in sede dibattimentale – osserva la Corte di merito – emerge chiaramente come “la frase oggetto di contestazione sia stata pubblicata a distanza di tempo rispetto al fatto ritenuto provocatorio, peraltro appreso indirettamente tramite un terzo – tale [OMISSIS] – il quale avrebbe riferito che la persona offesa era disposta a ritirare la querela in cambio di una somma di denaro”. A tale episodio si sarebbe poi aggiunta una seconda circostanza relativa alla gestione di una donazione alimentare presso l’associazione [OMISSIS] che avrebbe ulteriormente esasperato l’imputato.

Tuttavia – si osserva nella sentenza impugnata – è lo stesso imputato che, dopo avere ammesso di aver scritto il post incriminato in un momento di forte irritazione, dichiarandosi completamente innervosito, ad aver confermato che tale reazione non era stata affatto immediata bensì maturata a distanza di tempo rispetto all’episodio riferito da [OMISSIS] e, soprattutto, in assenza di qualsiasi contatto diretto con la persona offesa.

Indi la Corte di appello rimanda alla trascrizione dell’esame dibattimentale in cui l’imputato introduce il momento della pubblicazione del post con l’espressione “dopo tutto questo discorso”, formula che rivela chiaramente, secondo la valutazione del collegio di merito, una sequenza narrativa articolata e temporalmente dilatata incompatibile con il requisito dell’immediatezza richiesto dall’art. 599 cod. pen.

Tanto premesso, la Corte di merito conclude che “è evidente che nel caso di specie non solo manchi la reazione immediata richiesta dalla disposizione normativa indicata ma difetti anche quel contatto diretto e contestuale con il fatto ingiusto altrui che costituisce presupposto indefettibile dell’esimente. La condotta dell’imputato, maturata a seguito di una comunicazione mediata e non in presenza della persona offesa, si colloca al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 599 cod. pen.”. Essa esclude, per altro verso, che nel caso di specie possa riconoscersi l’esimente in parola sulla base di una reazione maturata nel tempo, frutto di sedimentazioni emotive e di tensioni progressivamente accumulate, dal momento che vanno comunque escluse dal raggio di tale esimente le reazioni tardive o dilazionate che si innestano a distanza di tempo dall’ultimo fattore scatenante.

Sicché appare privo di decisività, per la soluzione del caso concreto, il richiamo a Sez. 5, n. 20392, del 01/04/2025, n.m., secondo cui “ai fini dell’operare della causa di non punibilità della provocazione di cui all’art. 599 cod. pen., la contiguità temporale tra il fatto ingiusto e il conseguente stato d’ira può operare anche ove determinati accadimenti, di carattere oggettivo, rinnovino nell’autore della condotta il sentimento di rabbia correlato al fatto ingiusto avvenuto precedentemente”. Tale pronuncia non ha invero mancato di precisare in premessa che è altrettanto vero che la provocazione opera, tuttavia, quale esimente della condotta diffamatoria solo se si realizza “subito dopo” al fatto ingiusto quale reazione rispetto a questo, sicché, pur nella elasticità con cui dev’essere interpretata in relazione a ciascuna fattispecie, non può trascurarsi il nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d’ira (Sez. 5, n. 29384 del 06/06/2006, [OMISSIS], Rv. 235005), dovendo sussistere, tra l’insorgere della reazione ed il fatto ingiusto altrui, un’effettiva contiguità temporale (Sez. 5, n. 30502 del 16/05/2013, [OMISSIS], Rv. 257700).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

Nulla per le spese di parte civile non oggetto di richiesta da parte del difensore con la memoria pervenuta – peraltro tardivamente – in atti.

In ogni caso non risultano esplicitate le ragioni poste a sostegno della richiesta conclusiva rassegnata genericamente nella memoria in atti (cfr. Sez. U del 14.7.2022, [OMISSIS], dep. il 12.1.2023, n. 877/2023, che in motivazione ha affermato che in relazione al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile e risarcitoria fornendo un utile contributo alla decisione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.

Così deciso il 01/04/2026.

Il Consigliere estensore
RENATA SESSA

Il Presidente
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI