La Corte di Appello di Catania, con la sentenza n. 2578/2024, ribadendo un principio già condiviso dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ha chiarito che deve essere revocato l’ordine di demolizione delle opere abusive, se il reato è prescritto. La sentenza è intervenuta in tema di reati edilizi, i cui imputati D.S.M. e D.S. sono stati difesi rispettivamente dagli avvocati Fabio Cantarella e Davide Tutino del Foro di Catania.
D.S.M. e D.S. erano stati condannati in primo grado per vari reati edilizi, tra cui:
- Art. 110 c.p. e art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001, art. 36 L. Reg. Sic. 71/78 e I.R. 37/85: realizzazione di una veranda in alluminio anodizzato e vetri di circa 7 mq senza permesso di costruire in zona vincolata.
- Artt. 81 cpv., 110 c.p., 71 e 64 T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001): assenza di progetto esecutivo redatto e direzione di un tecnico abilitato.
- Artt. 81 cpv., 110 c.p. e 72 T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001): omissione della denuncia all’ufficio del Genio Civile.
- Artt. 81 cpv., 110 c.p. e 93, 94, 95 D.P.R. 380/2001: realizzazione di opere in zona sismica senza autorizzazione.
- Artt. 81 cpv., 110 c.p. e 181 D.Lgs. 42/2004: realizzazione di opere su bene vincolato senza autorizzazione.
Le opere erano state accertate il 4 maggio 2015 a (…). Il Tribunale aveva condannato gli imputati a quattro mesi di arresto e 40.000 euro di ammenda ciascuno, con sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere.
Gli avvocati Cantarella e Tutino hanno presentato appello, sollevando diverse questioni:
- Cantarella: ha contestato l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) e l’eccessività della pena.
- Tutino: ha chiesto l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e la riduzione della pena.
Decisione della Corte di Appello
La Corte di Appello ha rilevato che dalla data di consumazione dei reati (4 maggio 2015) erano ormai decorsi i termini massimi di prescrizione di cinque anni. Pertanto, la Corte ha dichiarato i reati estinti per prescrizione, annullando l’ordine di demolizione e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Ordine di Demolizione e Prescrizione
La questione centrale della sentenza riguarda l’ordine di demolizione delle opere abusive. In primo grado, il Tribunale di Catania aveva subordinato la sospensione condizionale della pena all’immediata demolizione delle opere realizzate senza permesso, in violazione delle norme edilizie e paesaggistiche. Tuttavia, la Corte di Appello ha revocato questo ordine, basandosi sul principio che la prescrizione del reato estingue non solo la punibilità, ma anche le sanzioni accessorie come l’ordine di demolizione.
La Corte ha motivato che, non essendo evidente l’innocenza degli imputati, non era possibile pronunciare un’assoluzione nel merito. Tuttavia, l’estinzione del reato per prescrizione prevale su ogni altra considerazione, compresa la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., in quanto la prescrizione estingue il reato in modo più favorevole per l’imputato.
Decisione della Corte di Appello
La Corte, visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., ha dichiarato D.S.M. e D.S. colpevoli dei reati loro ascritti, ma ha rilevato la prescrizione degli stessi, revocando l’ordine di demolizione e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.


















































































