Truffa: legittima in udienza predibattimentale la contestazione dell’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio

Corte suprema di cassazione · Seconda Sezione penale · Commento giurisprudenziale
La Cassazione esamina i poteri del Pubblico Ministero nell’udienza predibattimentale e distingue la contestazione suppletiva dell’aggravante dal diverso caso del reato divenuto procedibile a querela per effetto di una modifica legislativa.

La Seconda Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 15122/2026, depositata il 27 aprile 2026, ha esaminato la legittimità della contestazione suppletiva dell’aggravante della minorata difesa nell’udienza predibattimentale, intervenuta dopo che la difesa aveva eccepito il difetto di rituale querela. La Corte ha ritenuto legittima la modifica dell’imputazione e ha escluso che, nella fattispecie esaminata, essa costituisse abuso del processo. La pronuncia delimita espressamente tale conclusione rispetto al diverso caso in cui il regime di procedibilità del reato sia mutato per effetto di una modifica legislativa.

Corte di cassazione, Seconda Sezione penale
Sentenza n. 15122/2026
Decisione: 8 aprile 2026
Deposito: 27 aprile 2026
R.G.N. 33451/2025

Il caso

Il procedimento riguardava, tra gli altri addebiti, un’ipotesi di truffa. Nell’udienza predibattimentale la difesa aveva chiesto una pronuncia di non luogo a procedere per difetto di rituale querela, sul rilievo che questa era stata presentata, dopo la morte della persona offesa, dai suoi eredi e quindi, secondo la ricostruzione recepita nel provvedimento, da soggetti non legittimati.

La decisione sull’eccezione era stata rinviata a una successiva udienza. In quella sede il Pubblico Ministero aveva modificato l’imputazione contestando, in via suppletiva, l’aggravante della minorata difesa prevista dall’art. 61, n. 5, c.p. Il Tribunale aveva successivamente escluso l’aggravante e dichiarato non doversi procedere per difetto di querela, ritenendo che la contestazione aggiuntiva, finalizzata a superare la mancanza della condizione di procedibilità, costituisse abuso del processo.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro ha proposto ricorso per cassazione, censurando, tra l’altro, la ritenuta illegittimità della contestazione suppletiva e la compressione del potere del Pubblico Ministero di modificare l’imputazione nell’udienza predibattimentale.

La questione giuridica

La questione riguarda il rapporto tra il difetto della condizione di procedibilità e il potere di modifica dell’imputazione attribuito al Pubblico Ministero nell’udienza predibattimentale dall’art. 554-bis, comma 6, c.p.p.

In particolare, la Corte doveva stabilire se fosse legittima la contestazione, in quella fase, dell’aggravante della minorata difesa, con conseguente incidenza sulla procedibilità del reato, oppure se tale iniziativa dovesse essere considerata un uso distorto del potere di modifica dell’imputazione perché intervenuta dopo l’eccezione relativa alla querela.

La decisione

La Cassazione accoglie il primo motivo nei termini precisati in motivazione. La Corte non condivide, anzitutto, una parte della prospettazione del Pubblico Ministero: il fatto che la persona offesa dimorasse in una struttura per anziani non era sufficiente, da solo, a ritenere già contestata in fatto la minorata difesa. La sentenza precisa che tale circostanza aggravante non è “auto-evidente”, perché comprende componenti valutative.

La Corte ritiene invece fondata la censura relativa alla legittimità della successiva contestazione suppletiva. L’udienza predibattimentale viene individuata come la sede nella quale l’imputazione deve essere definita in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti. L’art. 554-bis, comma 6, c.p.p. consente al Pubblico Ministero di modificare l’imputazione e prevede anche che il giudice possa invitarlo ad apportare le modifiche necessarie, con restituzione degli atti qualora il Pubblico Ministero non vi provveda.

Su questa base, la Cassazione esclude che la contestazione dell’aggravante della minorata difesa fosse preclusa o costituisse, nel caso esaminato, abuso del processo. La pubblica accusa, secondo la motivazione, aveva esercitato un potere proprio della fase predibattimentale diretto alla cristallizzazione dell’imputazione.

La conseguenza processuale è espressamente indicata dalla sentenza: con la legittima modifica dell’imputazione il thema decidendi, cioè l’oggetto sul quale il giudice era chiamato a pronunciarsi, si era esteso alla circostanza aggravante, eliminando l’ostacolo al prosieguo dell’azione penale. Il giudice non poteva quindi pronunciarsi sulla procedibilità ricostruendo la situazione “ora per allora”, ma doveva considerare quella esistente nel momento della decisione.

La Corte annulla pertanto senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Nuoro, in diversa persona fisica, per il giudizio.

Il commento

La portata della decisione richiede una delimitazione precisa. La Cassazione non formula una regola secondo cui il Pubblico Ministero potrebbe sempre contestare un’aggravante al solo scopo di recuperare la procedibilità d’ufficio di un reato privo di valida querela. Il passaggio centrale della motivazione è strettamente collegato alla disciplina dell’udienza predibattimentale e alla funzione che l’art. 554-bis, comma 6, c.p.p. attribuisce a quella fase nella definizione dell’imputazione.

È altrettanto rilevante ciò che la Corte esclude. La semplice indicazione, nell’originaria imputazione, che la persona offesa dimorasse presso una struttura per anziani non consentiva di considerare già contestata in fatto l’aggravante della minorata difesa. La Cassazione separa quindi due problemi: da un lato, nega che l’aggravante fosse già implicitamente compresa nell’addebito; dall’altro, riconosce la legittimità della sua successiva contestazione nella sede processuale prevista per l’adeguamento dell’imputazione.

La distinzione assume rilievo anche rispetto al precedente richiamato dal Tribunale. La sentenza considera non pertinente Sez. 4, n. 44157 del 31 ottobre 2023, relativo alla diversa situazione di un reato divenuto procedibile a querela in conseguenza della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, senza che fosse intervenuta tempestivamente la richiesta privata di punizione.

In quella diversa fattispecie, precisa la stessa Cassazione, non è consentito al Pubblico Ministero modificare l’imputazione ai sensi dell’art. 517 c.p.p. mediante la contestazione di un’aggravante che renda il reato procedibile d’ufficio. La decisione in commento considera quel principio non trasferibile al caso sottoposto al suo esame, perché qui il regime di procedibilità del reato non era mutato per effetto di una sopravvenienza legislativa.

Il dato processuale che emerge dalla pronuncia è quindi più circoscritto: quando la modifica dell’imputazione è legittimamente effettuata nell’udienza predibattimentale secondo il meccanismo previsto dall’art. 554-bis, comma 6, c.p.p., il giudice deve tenerne conto nella decisione successiva. Non può espungere l’aggravante sulla sola premessa che la contestazione sia intervenuta dopo l’emersione del problema relativo alla querela, né può valutare la procedibilità ignorando la situazione processuale sopravvenuta.

La sentenza, pertanto, non elimina il tema dei limiti alla contestazione suppletiva. Chiarisce, nel perimetro della fattispecie esaminata, che il suo esercizio nella sede prevista dalla legge non può essere qualificato come abuso del processo soltanto perché produce anche l’effetto di rimuovere un ostacolo alla prosecuzione dell’azione penale.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione

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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
Corte di cassazione, Seconda Sezione penale
Sentenza n. 15122/2026
Decisione: 8 aprile 2026
Deposito: 27 aprile 2026
R.G.N. 33451/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:Piero Messini D’Agostini – Presidente –
Marco Maria Alma
Mariapaola Borio – Relatore –
Sandra Recchione
Alessandro Leopizzi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro

avverso la sentenza in data 01/07/2025 del Tribunale di Nuoro nei confronti di

[OMISSIS]
[OMISSIS]
[OMISSIS]

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;

udita la relazione del Consigliere Mariapaola Borio;

letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Marco Paternello, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio;

lette le conclusioni scritte depositate dagli avv.ti [OMISSIS], difensori degli imputati che hanno chiesto declaratoria di inammissibilità o comunque di rigetto del ricorso.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 15122/2026
Roma, lì, 27/04/2026

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Nuoro dichiarava, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti di [OMISSIS] per difetto di querela in ordine al reato di truffa a loro ascritto al capo 3), previa esclusione della aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. contestata in via supplettiva in sede di udienza predibattimentale.

Il Tribunale dava conto che, a seguito di citazione diretta a giudizio degli imputati anche per il delitto di truffa contestato al capo 3), nel corso della celebrata udienza predibattimentale il difensore aveva chiesto pronuncia di non luogo a procedere per difetto di rituale querela in quanto sporta non dalla persona offesa dal reato ma dai suoi eredi dopo la morte della stessa e, quindi, da soggetti non legittimati; che la decisione sul punto era stata riservata per la successiva udienza nel corso della quale il Pubblico ministero aveva proceduto alla modifica dell’imputazione elevata al capo 3) contestando l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., ciò al dichiarato fine di rendere tale addebito procedibile d’ufficio.

Tanto premesso, il Tribunale affermava che la contestazione aggiuntiva di una aggravante al solo fine superare il venir meno o la mancanza di una condizione di procedibilità era espressione di “abuso del processo”, come affermato dal consolidato orientamento di legittimità (da ultimo Sez. 4, n. 44157 del 03/11/2023) in quanto esercizio di una prerogativa per fini diversi e distorti rispetto a quelli in ragione dei quali il legislatore ha previsto l’istituto della modifica dell’imputazione; perveniva pertanto, previa espunzione della aggravante contestata in via suppletiva, a declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela che “non poteva essere sanato da un successivo intervento unilaterale del Pubblico Ministero”.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Nuoro articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 129, 517 e 554 bis cod. proc. pen. per avere il Giudice ritenuto illegittima la contestazione suppletiva dell’aggravante della minorata difesa (peraltro già descritta in fatto nell’imputazione elevata a carico degli imputati) e, comunque, per avere illegittimamente compresso il potere-dovere del Pubblico Ministero di procedere alla modifica dell’imputazione.

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto “abusiva” la condotta del rappresentante della pubblica accusa che ha, invece, semplicemente esercitato una facoltà consentita espressamente dall’art. 554 bis cod. proc. pen. nella fase dell’udienza predibattimentale e che era finalizzata non a superare strumentalmente l’ostacolo della procedibilità ma ad adeguare l’imputazione al fatto emergente dagli atti.

Il Giudice ha richiamato la sentenza di legittimità Sez. 4, n. 44157 del 03/11/2023 (peraltro, espressione di un orientamento non consolidato essendovi pronunce in senso esattamente contrario) che è, tuttavia, inconferente in quanto relativa ad una fattispecie totalmente diversa e cioè quella della contestazione di un reato successivamente divenuto procedibile a querela, a seguito della novella legislativa introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022.

Il caso in esame non riguarda affatto un illecito per il quale è mutato il regime di procedibilità, ma attiene alla diversa ipotesi di una querela non valida perché presentata da soggetti non legittimati.

Per di più, si ribadisce, nella vicenda in esame l’aggravante della minorata difesa era già contestata in fatto nell’imputazione laddove indicava la commissione di una truffa in danno di un soggetto collocato presso una struttura alloggiativa per anziani; l’illecito era, quindi, sin dall’origine procedibile d’ufficio e non a querela di parte. Il Pubblico ministero si è quindi limitato ad adeguare l’imputazione, aggiungendo in rubrica il riferimento normativo della aggravante della condizione di minorata difesa della vittima, già espressamente descritta.

È pertanto erronea l’affermazione del Tribunale secondo cui le condizioni per una pronuncia ai sensi dell’art. 129 codice di rito erano maturate già prima della contestazione suppletiva.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha omesso di indicare le ragioni della espunzione della circostanza aggravante oggetto di contestazione suppletiva che era stata ammessa con prosecuzione del giudizio dibattimentale in relazione al reato di truffa aggravata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono, con conseguente assorbimento del secondo.

2. Dall’esame del fascicolo processuale, consentito a questa Corte in ragione della questione in rito dedotta, emerge la seguente sequenza processuale:

– nei confronti degli imputati era stato emesso in data 22/04/2024 decreto di citazione diretta a giudizio anche per il delitto di truffa di cui al capo 3 di imputazione;

– all’udienza predibattimentale celebrata il 31/01/2025 il difensore degli imputati aveva chiesto pronuncia di non luogo a procedere per difetto di rituale querela in quanto presentata non dalla persona offesa dal reato ma dai suoi eredi dopo la morte della stessa e, quindi, da soggetti non legittimati;

– la decisione sul punto era stata riservata alla successiva udienza del 13/03/2025 nel corso della quale il Pubblico ministero aveva proceduto alla modifica dell’imputazione elevata al capo 3) contestando l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., con conseguente notifica del verbale agli imputati assenti e rinvio all’udienza del 15/05/2025;

– in tale udienza era stata disposta la prosecuzione del giudizio per l’addebito di truffa aggravata con rinvio al giorno 01/07/2025 per la celebrazione del rito dibattimentale avanti un Giudice diverso da quello che aveva emesso sentenza di improcedibilità per difetto di querela.

Tanto premesso, non può che rilevarsi, alla luce della motivazione posta a fondamento di tale pronuncia, come il giudice abbia “espunto” dall’imputazione l’aggravante contestata in via suppletiva all’udienza predibattimentale e come tale operazione sia del tutto erronea.

Pur non potendosi condividere l’assunto del ricorrente secondo cui la circostanza della minorata difesa (che non è auto-evidente, ma include componenti valutative) fosse già contestata in fatto nell’addebito elevato in sede di citazione a giudizio ove era semplicemente indicato che la truffa era stata consumata in danno di un soggetto dimorante in una struttura per anziani, sono tuttavia corrette le doglianze prospettate nella parte in cui viene dedotto che la contestazione suppletiva dell’aggravante è stata legittimamente operata e non costituisce affatto esercizio di una prerogativa per fini diversi e distorti rispetto a quelli per i quali tale strumento è stato previsto dal legislatore.

Posto che il pubblico ministero ha non la mera facoltà bensì il potere-dovere di esercitare e proseguire l’azione penale per il fatto-reato correttamente contestato, la sede naturale e tipica nella quale deve essere cristallizzata l’imputazione è proprio l’udienza predibattimentale ove, appunto, nella specie la pubblica accusa ha contestato in via suppletiva l’aggravante della minorata difesa.

L’art. 554 bis, comma 6, cod. proc. pen. indica, infatti, tale fase come quella deputata a che “il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondente a quanto emerge dagli atti” e prevede espressamente la facoltà per il pubblico ministero di modificare l’imputazione procedendo alla relativa contestazione che è inserita nel verbale di udienza con notifica dello stesso all’imputato, se non presente in aula.

Ma vi è di più, la norma citata, proprio al fine di consentire una contestazione del fatto in termini più possibile aderente agli atti rispetto alla quale l’imputato possa compiutamente difendersi, prevede, nell’udienza predibattimentale, la possibilità per il giudice, anche d’ufficio, di invitare il pubblico ministero “ad apportare le necessarie modifiche” e, ove questi non vi provveda, di disporre la restituzione degli atti.

È pertanto palesemente erronea l’affermazione del Tribunale secondo cui la contestazione suppletiva dell’aggravante della minorata difesa da parte del pubblico ministero in sede di udienza predibattimentale era preclusa e costituiva “abuso del processo” in quanto solo strumentale a superare un difetto di querela.

Così operando, il rappresentante della pubblica accusa ha semplicemente attivato i poteri che gli sono propri e che sono precipuamente esercitabili in tale fase processuale per cristallizzare l’imputazione.

Con tale legittima modifica, il thema decidendi si era esteso alla circostanza aggravante eliminando l’ostacolo processuale al prosieguo dell’azione penale, sicché non era consentita una sentenza di improcedibilità “ora per allora” avendo rilievo il fatto sopravvenuto e la decisione del Giudice doveva essere parametrata alla situazione esistente nel momento in cui è stata resa.

Valga solo aggiungere che effettivamente non pertinente – come evidenziato nel ricorso – è il riferimento, operato nella sentenza impugnata, alla pronuncia di questa Corte Sez. 4, n. 44157 del 31/10/2023, PMT/Rampon, Rv. 285647 che riguarda il caso in cui all’imputato venga contestato un reato, poi divenuto procedibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e rispetto al quale non sia intervenuta, nel termine previsto dall’art. 85 d.lgs., la relativa richiesta privata di punizione, ipotesi nella quale il giudice è, invece, tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell’imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un’aggravante che renda il reato procedibile d’ufficio (si veda in proposito anche la recente pronuncia a S.U. del 26 marzo 2026 in proc. PG c/ Zummo ed altri di cui è disponibile l’informazione provvisoria).

Si tratta di un decisum evidentemente non “esportabile” nella fattispecie oggetto del presente giudizio che attiene, invece, alla diversa ipotesi di reato il cui regime di procedibilità non era mutato e rispetto al quale mancava una valida querela perché presentata da soggetti non legittimati.

3. Alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata (non appellabile) va annullata con trasmissione degli atti per il giudizio al Tribunale di Nuoro in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Nuoro in diversa persona fisica per il giudizio.

Così deciso il 08/04/2026

Il Consigliere estensore
Mariapaola Borio

Il Presidente
Piero Messini D’Agostini