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Nel pieno della fase più critica dell’emergenza pandemica, un rapporto di lavoro in via di definizione fra un imprenditore e un giovane collaboratore addetto alla panificazione sfocia in una controversia economica di modesta entità (un saldo pari a 120 euro). Il contrasto, dapprima circoscritto a una promessa di pagamento rinviata per le difficoltà connesse al passaggio di gestione di un reparto panetteria, degenera in due distinti episodi di violenza verificatisi a distanza di tre giorni l’uno dall’altro.
Il primo episodio: 27 aprile 2020
Nel tardo pomeriggio, dopo un acceso colloquio telefonico, il collaboratore – accompagnato dal padre – raggiunge l’abitazione del datore di lavoro. Il confronto verbale, inizialmente finalizzato a un chiarimento, si trasforma in colluttazione: il giovane, secondo la ricostruzione accusatoria, estrae una forbice da potatura di circa ventuno centimetri e, nel corso della lite, infligge fendenti al volto e alla spalla dell’imprenditore. Il referto del Pronto Soccorso documenta frattura sottocapitata del quinto metacarpo, ferite lacero-contuse al naso, al mento e alla regione frontale, nonché escoriazioni multiple a collo e torace con prognosi complessiva di trenta giorni.
Il padre del giovane, presente sul posto, sempre secondo la ricostruzione accusatoria, incita il figlio con frasi minacciose. L’azione si interrompe solo grazie all’intervento di un vicino che placa gli animi. La compagna del panettiere assiste alla scena dal balcone e conferma integralmente la dinamica ai Carabinieri, i quali ricevono formale denuncia‐querela la notte stessa.
Il secondo episodio: 30 aprile 2020
Secondo la ricostruzione accusatoria, nel pomeriggio, tre persone – il panettiere e due conoscenti rimasti inizialmente non identificati – si presentano presso l’abitazione del padre dell’aggressore. Con il pretesto di un colloquio, i visitatori entrano nel giardino: ne nasce una violenta aggressione a calci e pugni ai danni del padrone di casa, cui si aggiungono contusioni al figlio e alla moglie intervenuti in difesa. Gli aggressori si allontanano a bordo di una utilitaria grigia la cui targa, annotata da un testimone, viene immediatamente diramata alle pattuglie.
I capi di imputazione
All’esito delle indagini preliminari la Procura della Repubblica di Catania formula:
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Lesioni personali aggravate dall’uso di arma impropria e dal concorso di persone (artt. 110, 582, 585 c.p.) nei confronti del giovane collaboratore e del padre, per l’episodio del 27 aprile;
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Lesioni personali semplici (art. 582 c.p.) a carico dell’imprenditore per i traumi riportati dal giovane;
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Ulteriori lesioni aggravate e violazione di domicilio (artt. 110, 582, 585, 614 c.p.) contestate all’imprenditore e a due sodali per l’incursione del 30 aprile;
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Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) imputato al detentore abituale del veicolo, accusato di dichiarazioni fuorvianti circa l’effettiva disponibilità dell’auto.
Uno degli imputati affida la difesa all’Avv. Davide Tutino del Foro di Catania.
Mediazione e remissione delle querele
Nel corso dell’anno successivo, con la ripresa progressiva delle attività produttive, le parti avviano un percorso conciliativo.
Ne derivano atti di remissione di querela per tutti i reati a iniziativa privata depositati prima dell’apertura del dibattimento.
Udienza e decisione
Esaminata la richiesta dell’Avv. Tutino e di tutte le altre difese di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) sui reati perseguibili d’ufficio residui.
Il Pubblico Ministero, esprime parere favorevole. Il Tribunale, ritenendo integrati i presupposti di legge (offensività ridotta, modalità esecutive non abituali, danno definitivamente riparato, condotta post-delictum collaborativa), dichiara non punibili tutti gli imputati per particolare tenuità del fatto.


















































































