Rapina e videosorveglianza: l’errore sull’ora legale impone un nuovo giudizio

Corte suprema di cassazione · Sezione II penale · Commento giurisprudenziale
Cassazione n. 38071/2026: censurata la sequenza ricavata da due telecamere e riesaminata la destrezza nel furto di uno scooter.

Due telecamere registrano orari diversi e la condanna li rende compatibili correggendo l’ora nel verso sbagliato. Con la sentenza n. 38071 del 2026, la Seconda sezione penale della Cassazione annulla con rinvio, rilevando un vizio nella ricostruzione della seconda rapina e un distinto errore sull’aggravante della destrezza nel furto. Il punto riguarda il controllo del passaggio dal dato probatorio alla conclusione.

Estremi: Corte di cassazione, Sezione II penale, sentenza n. 38071/2026; udienza 2 ottobre 2026; deposito 30 ottobre 2026.

Due orologi, una sequenza da dimostrare

Il procedimento riguardava due rapine di autovetture e il furto di un ciclomotore. La Corte di appello aveva confermato la condanna, attribuendo all’imputato anche il passaggio dall’auto della prima persona offesa a quella della seconda. Per collegare le immagini di due telecamere, i giudici avevano corretto l’orario registrato da uno degli impianti, assumendo che fosse rimasto impostato sull’ora solare.

La correzione, però, procedeva nel verso opposto a quello richiesto dalla premessa: alle 20:39 indicate da un dispositivo rimasto sull’ora solare doveva corrispondere, in periodo di ora legale, l’orario delle 21:39; la sentenza aveva invece retrocesso l’evento alle 19:39, così rendendolo anteriore a una ripresa delle 19:53. La Cassazione individua in questo passaggio un errore capace di compromettere la ricostruzione della seconda rapina. Rileva inoltre l’incertezza della motivazione circa la presenza, nell’auto sottratta nel secondo episodio, di oggetti appartenenti alla vittima del primo.1

Il problema riguarda la giustificazione dell’inferenza temporale. Una registrazione può ritrarre effettivamente un veicolo e restare insufficiente a provare che il suo conducente sia giunto prima di un altro evento. Occorre distinguere ciò che l’immagine mostra, l’ora sovrimpressa, l’impostazione del singolo apparato e la trasformazione con cui si pretende di ricondurre registrazioni diverse a una medesima scala cronologica. Qui la premessa adottata dai giudici, applicata correttamente, non sosteneva la sequenza valorizzata per condannare.

Il controllo sulla motivazione e la diversa lettura dei fatti

La stessa pronuncia delimita il controllo di legittimità senza sottrarre la prova digitale a una verifica razionale. Le doglianze sull’identificazione dell’autore del furto non si confrontavano con la spiegazione già offerta dalla Corte di appello: le differenti distanze indicate da un testimone riguardavano momenti diversi dell’osservazione. Per quella parte, la censura non scalfiva il ragionamento giudiziale. Per la seconda rapina, invece, la difesa indicava un passaggio determinato, la correzione dell’orario, e mostrava l’incompatibilità tra premessa e risultato.

La distinzione si colloca nell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.: la censura deve investire il percorso giustificativo nei termini consentiti da quella disposizione. Chiedere di preferire un diverso riconoscimento è cosa differente dal dimostrare che il medesimo dato, assunto dalla sentenza, è stato trasformato mediante un’operazione temporalmente errata.2 Da ciò non deriva che i filmati siano falsi o inutilizzabili. La decisione censura la loro lettura coordinata e la spiegazione del collegamento fra gli episodi.

Il furto durante una distrazione e l’aggravante della destrezza

Un autonomo motivo investiva l’art. 625, primo comma, n. 4, c.p. La persona offesa aveva momentaneamente abbandonato lo scooter per raccogliere il cellulare caduto. L’imputato aveva approfittato di quella circostanza, senza averla provocata. La Cassazione ritiene fondata anche questa censura: l’approfittamento di una distrazione spontanea non dimostra, da solo, le particolari abilità, l’astuzia o l’avvedutezza necessarie a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene.

La soluzione applica la distinzione espressa dalle Sezioni Unite n. 34090 del 2017, il cui principio è documentato dalla rassegna dell’Ufficio del Massimario: la maggiore pena deve corrispondere a una modalità qualificata di aggressione al patrimonio, ulteriormente caratterizzata rispetto alla sottrazione ordinaria.3 Il dato decisivo non coincide quindi con la brevità del gesto. La rapidità può accompagnare una condotta abile, ma può anche limitarsi a descrivere l’immediato sfruttamento di una possibilità già aperta dalla distrazione della vittima.

Questa distinzione conserva utilità anche davanti all’obiezione secondo cui scegliere proprio quell’istante dimostrerebbe avvedutezza. Se la semplice capacità di cogliere un’occasione favorevole bastasse, l’aggravante finirebbe per sovrapporsi a una larga parte dei furti ordinari. Nel caso giudicato mancava il passaggio ulteriore: una modalità dell’azione idonea a incidere sulla sorveglianza, anziché il solo suo temporaneo difetto. Il commentario all’art. 625 ricostruisce proprio in questi termini il rapporto fra abilità della condotta e distrazione non provocata.4

Il passaggio dal dato alla condotta da provare è approfondito anche nella decisione sul telefono rinvenuto in carcere. Per un diverso problema di qualificazione dell’aggravante del furto, si confronti la pronuncia sulla destinazione dell’energia a pubblico servizio.

Le altre censure e la portata del rinvio

La Corte respinge la doglianza sulla notificazione nel giudizio immediato, richiamando la distinzione fra decreto destinato all’imputato e avviso della data di giudizio destinato al difensore; nel caso esaminato, al difensore era stata comunicata la data effettiva dell’udienza dopo un rinvio d’ufficio. Ritiene inoltre infondato il motivo sull’aggravante dell’arma nella rapina, richiamando il criterio della riconoscibilità, da parte della vittima, della natura di giocattolo del dispositivo. Queste risposte impediscono di presentare l’esito come accoglimento indistinto di tutte le tesi difensive.

Il dispositivo dispone l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. La motivazione individua i punti censurati nella ricostruzione della seconda rapina e nell’aggravante della destrezza relativa al furto; considera invece corretta la motivazione sulla prima rapina e sull’attribuzione del furto. Il nuovo giudizio dovrà rispettare questo percorso, senza che la sentenza di legittimità equivalga a un’assoluzione.

La nota comune ai due accoglimenti è il controllo sul significato aggiuntivo attribuito a un dato: un orario non prova una sequenza se la conversione è errata; una sottrazione compiuta durante una distrazione non prova la destrezza senza una modalità qualificata dell’azione. In entrambi i casi la motivazione deve rendere verificabile il passaggio dal fatto assunto alla conseguenza giuridica.

Note e riferimenti

  1. Cass. pen., sez. II, sent. 2 ottobre 2026, dep. 30 ottobre 2026, n. 38071, motivi della decisione, § 1.2. ↩

  2. Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; formulazione introdotta dall’art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46. ↩

  3. Ufficio del Massimario, Rassegna della giurisprudenza di legittimità, 2017, penale, vol. I, capitolo «Furto con destrezza: la sentenza delle Sezioni Unite e le pronunce successive», §§ 2–2.2, sul principio di Cass. pen., sez. un., 27 aprile 2017, n. 34090, Rv. 270088. ↩

  4. V. Garino, aggiornamento di M. Lombardo, commento all’art. 625 c.p., in M. Ronco e B. Romano (a cura di), Codice penale commentato, Wolters Kluwer, commento online, § 4, «La destrezza e lo strappo», consultato il 4 novembre 2026. ↩

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania

Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con anonimizzazione dei dati personali e degli elementi identificativi.
Riferimenti del provvedimento: Corte di cassazione, Sezione II penale, sentenza n. 38071/2026; udienza 2 ottobre 2026; deposito 30 ottobre 2026.

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta da:

Dott. MESSINI D'AGOSTINI Piero – Presidente

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Relatore

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere

Dott. CARDAMONE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[OMISSIS] [OMISSIS]

avverso la sentenza del 05/02/2026 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OMISSIS], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 5 febbraio 2026, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OMISSIS] era stato condannato per due rapine aggravate ed un furto aggravato; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OMISSIS], eccependo:

1.1 violazione degli artt .456 comma 5 e 178 cod. proc. pen. per omessa notifica al difensore del decreto di giudizio immediato o dell'avviso della data fissata per il giudizio e conseguente compromissione del diritto di difesa: dall'esame degli atti del procedimento non emergeva alcuna prova della notifica al difensore del decreto di giudizio immediato e dell'avviso di fissazione dell'udienza di cui all'art. 456 comma 5 cod. proc. pen., mentre vi era soltanto la notifica al difensore del diverso decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Bologna del 15.4.2024, avente ad oggetto il differimento della prima udienza originariamente fissata per il 15 maggio 2024 e rinviata al 18 giugno 2024, atto non idoneo a surrogare la funzione tipica degli atti previsti dall'art. 456 cod. proc. pen.; l'omissione aveva impedito all'imputato di beneficiare di una tempestiva interlocuzione con il proprio difensore, determinando pertanto una definitiva perdita di facoltà processuali direttamente riconducibili al diritto di difesa; né poteva ritenersi che la successiva comparizione del difensore avesse sanato la nullità, visto che al momento della comparizione in udienza risultava inutilmente decorso il termine per la richiesta di riti alternativi;

1.2 mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato per tutti i reati a lui ascritti; quanto al reato di furto, la Corte di appello aveva valorizzato il riconoscimento effettuato dal teste [OMISSIS], malgrado l'autore del furto si trovasse di spalle e quindi non fosse possibile vederne il volto ; inoltre, il teste [OMISSIS], nel l'effettuare il riconoscimento fotografico, si era espresso in termini di mera somiglianza ed il sistema targa System aveva restituito una immagine sfocata e priva di sufficiente nitidezza; quanto al primo capo di imputazione, la sentenza parlava di un mancato riconoscimento certo dell'imputato da parte della persona offesa [OMISSIS], superandola con un illogico sillogismo ("poiché l'uomo visto da [OMISSIS], per quanto sopra detto, deve individuarsi in [OMISSIS], anche l'uomo che ha rapinato [OMISSIS] deve individuarsi in [OMISSIS]") valorizzando la testimonianza di [OMISSIS], che però si era espresso in termini di somiglianza; nell'ipotesi accusatoria il soggetto che aveva abbandonato il veicolo sottratto alla [OMISSIS] nel parcheggio di fronte all'attività "[OMISSIS]" di [OMISSIS] era lo stesso che successivamente avrebbe raggiunto a piedi il parcheggio dell'esercizio "[OMISSIS]" di [OMISSIS] e commesso la rapina ai danni di [OMISSIS], ma nell'atto di appello si era evidenziato che nell'annotazione di polizia giudiziaria l'arrivo dell'autovettura Fiat Punto dello stesso modello di quella rapinata alla [OMISSIS] veniva notato dalla telecamera dell'attività "[OMISSIS]" alle ore 20.39.45, mentre dalla telecamera dell'attività "[OMISSIS]" risultava che il soggetto che indossava la maglia bianca veniva notato giungere ove si trovava parcheggiata la vettura con a bordo [OMISSIS] alle ore 19.53.23, con una evidente discrasia temporale che dimostrava come era impossibile che lo stesso soggetto avesse commesso le due rapine; la discrasia temporale era stata superata ritenendo che l'orario delle 20.39 non era stato adeguato all'ora legale, e quindi il vero orario era delle 19.39 con un evidente errore, perché se l'orologio non era stato adeguato all'ora legale, l'orario reale sarebbe stato delle 21.39; errata era anche l'argomentazione della compatibilità dello scenario crepuscolare riscontrato dalle due telecamere per sostenere la contestualità temporale delle riprese, e mancava la motivazione sulla censura sollevata in appello relativa al fatto che il verbale di sequestro non faceva riferimento ad oggetti di proprietà della [OMISSIS] rinvenuti e sequestrati all'interno dell'auto della [OMISSIS];

1.3 inosservanza e/o erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. in riferimento ai capi di imputazione n.1 e 2 e mancanza di motivazione sul punto: la sentenza di appello non si confrontava con le argomentazioni difensive tese a sostenere la non configurabilità dell'aggravante dell'arma in caso di utilizzo di una pistola giocattolo o a salve;

1.4 inosservanza e/o erronea applicazione dell'aggravante di cui all' art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen. in relazione al capo di imputazione n. 3), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: la motivazione della Corte di appello era in insanabile contrasto con la ricostruzione fattuale operata in primo grado, da cui risultava che l'azione furtiva non era stata certamente fulminea e manifestazione di una particolare abilità del suo autore, avendo costui semplicemente approfittato di una distrazione del proprietario del motoveicolo dal medesimo non causata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre.

1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "il decreto di giudizio immediato è legittimamente notificato al solo imputato e non anche al difensore, dovendo solo il primo essere posto a conoscenza dell'imputazione e della facoltà di richiedere riti alternativi ed essendo prevista, per il secondo, unicamente la notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio" (Sez. 3, n. 24257 del 27/05/2010, Rv. 247701), rilevando come al difensore di ufficio era stata data comunicazione che la prima udienza si sarebbe tenuta il 18 giugno 2024, posto che nella data del 15 maggio 2024, fissata originariamente, l'udienza non si era tenuta perché rinviata d'ufficio.

1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, quanto al furto il motivo di ricorso non si confronta affatto con la sentenza di appello, che ha spiegato che la distanza di 50 metri riferita da [OMISSIS] si riferiva a quando aveva visto il soggetto che si appropriava del suo ciclomotore, mentre quella di 5-8 metri era quella di quando aveva visto l'uomo dirigersi verso di lui, che quindi aveva potuto vederlo bene in viso; la Corte di appello ha poi abbondantemente motivato sul perché il soggetto visto da [OMISSIS] il giorno delle rapine coincideva con l'autore del furto del ciclomotore sottratto due giorni prima (pag.10 sentenza impugnata).

Fondato è, invece, il motivo di ricorso relativo alle rapine: per una migliore comprensione della vicenda, appare opportuno riportare l'ipotesi accusatoria, in base alla quale [OMISSIS] avrebbe dapprima sottratto con minaccia l'autovettura Fiat Grande Punto di [OMISSIS], ed il giorno successivo avrebbe poi abbandonato la vettura e sottratto con minaccia l'autovettura Hyundai di proprietà di [OMISSIS]; la difesa aveva eccepito che la telecamera che aveva ripreso [OMISSIS] mentre arrivava nel parcheggio di [OMISSIS] con l'autovettura sottratta alla [OMISSIS] segnava le 20.39 e che il soggetto che si avvicinava alla Hyundai della [OMISSIS], che si trovava vicino al parcheggio, era stato immortalato da una telecamera che segnava le 19.53, per cui non poteva trattarsi di [OMISSIS]; sul punto i giudici di merito hanno ritenuto che la prima telecamera riportasse ancora l'ora solare e che quindi [OMISSIS] fosse effettivamente arrivato alle 19.38 per compiere la rapina ai danni della [OMISSIS] alle 19.53.

Come però osservato dalla difesa, il ragionamento è errato: se la prima telecamera riportava ancora l'ora solare (i fatti sono avvenuti a settembre, quando è in vigore l'ora legale) erano le 21.39 e non le 19.39, posto che con l'ora legale l'orario deve essere spostato in avanti; il ragionamento sarebbe stato corretto se si fosse rilevato che era la seconda telecamera che riportava ancora l'ora solare, per cui l'orario reale era delle 20.53.

Inoltre, la sentenza impugnata afferma che "gli oggetti appartenenti alla [OMISSIS]…" sono stati ritrovati "nell'auto Hyundai sottratti alla [OMISSIS] il giorno dopo" (rectius alla [OMISSIS]) e che a fronte della eccezione difensiva secondo cui nella Hyundai non si faceva menzione degli oggetti della [OMISSIS] "il rilievo non ha pregio posto che gli oggetti descritti sono stati trovati nell'auto oggetto della seconda rapina e solo successivamente individuati come appartenenti a [OMISSIS] e ad essa restituiti", non comprendendosi quindi se nella Hyundai ci fossero o meno oggetti appartenenti alla [OMISSIS]; pertanto, mentre deve ritenersi corretta la motivazione della Coerte di appello sul furto ai danni di [OMISSIS] (capo 3) e sulla rapina ai danni di [OMISSIS], non altrettanto lo è con riferimento alla rapina commessa ai danni di [OMISSIS], per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.

1.3 Infondato è il motivo relativo all'aggravante dell'arma, posto che "in tema di rapina, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell'uso delle armi è sufficiente il ricorso ad un'arma giocattolo qualora questa non sia immediatamente riconoscibile come tale a causa della mancanza dei segni dell'arma da gioco (tappo rosso e similari) o dell'assenza di visibilità o riconoscibilità di tali segni da parte della vittima" (Sez.2, n. 39253 del 22/06/2021, Rv. 282203); pertanto, il possesso della pistola a salve ritrovata nell'autovettura della [OMISSIS] e descritta sia dalla [OMISSIS] che dalla [OMISSIS] integra l'aggravante contestata.

1.4 Fondato è il motivo sulla aggravante della destrezza: sul punto si deve ribadire che "in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo" (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020 Rv. 277952); ciò è quanto accaduto nel caso in esame, in cui l'imputato ha approfittato del fatto che la persona offesa avesse momentaneamente abbandonato lo scooter poi oggetto di furto per recuperare il cellulare che gli era caduto; anche su tale punto la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Conclusione

Così deciso in Roma il 2 ottobre 2026.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2026.