Intercettazioni con impianti esterni alla Procura: la Cassazione annulla la sentenza d’appello per omessa motivazione dei decreti esecutivi del PM

Corte suprema di cassazione • Sezione penale • Commento a sentenza

Intercettazioni con impianti esterni alla Procura: la Cassazione annulla la sentenza d’appello per omessa motivazione dei decreti esecutivi del PM

La Corte annulla la sentenza impugnata perché i decreti esecutivi delle intercettazioni non giustificavano l’uso di postazioni esterne alla Procura e impone un nuovo giudizio sulla responsabilità al netto delle captazioni inutilizzabili.
Corte di cassazione, Sezione Seconda penale, sentenza n. 15369/2026, depositata il 28 aprile 2026.
Intercettazioni
Art. 268 c.p.p.
Impianti esterni
Inutilizzabilità

Focus
La sentenza affronta il rapporto tra decreto esecutivo del pubblico ministero, uso di impianti esterni alla Procura e inutilizzabilità delle intercettazioni. La Corte non si limita a censurare un difetto formale: afferma che, quando le captazioni siano state eseguite mediante postazioni della polizia giudiziaria senza una motivazione idonea sulle ragioni dell’uso esterno, il giudice deve rivalutare la responsabilità sul solo compendio probatorio utilizzabile, espungendo i contenuti intercettivi acquisiti in violazione degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, cod. proc. pen.

Il fatto

Il procedimento riguardava una precedente condanna per associazione a delinquere e traffico di sostanze stupefacenti. La Sesta sezione della Corte di cassazione aveva già annullato la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, rilevando la carenza di motivazione dei decreti esecutivi delle intercettazioni, con specifico riferimento alla necessità di giustificare l’utilizzo di impianti diversi da quelli disponibili presso la Procura.

In sede di rinvio, la Corte d’appello aveva ritenuto adeguata la motivazione dei decreti, valorizzando il contesto investigativo: indagini finalizzate al contrasto del traffico organizzato di stupefacenti, aderenze con ambienti della criminalità calabrese e necessità di monitorare in tempo reale le interlocuzioni tra i sodali, anche per predisporre servizi di osservazione, pedinamento e controllo.

Il ricorrente ha dedotto che la condanna era fondata anche su decreti emessi in via ordinaria, non soltanto su decreti adottati in via d’urgenza, e che i decreti esecutivi RIT PM 450/00, RIT PM 15/01 e RIT PM 29/01 non giustificavano l’impiego di postazioni di ascolto esterne alla Procura. Ha inoltre richiamato la decisività delle conversazioni captate mediante quei decreti rispetto alla conferma della responsabilità.


La decisione della Cassazione

La Cassazione accoglie il ricorso e riafferma il principio secondo cui la motivazione per relationem del decreto del pubblico ministero è legittima soltanto se il provvedimento richiamato contiene una giustificazione idonea delle eccezionali ragioni di urgenza oppure dell’insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso l’ufficio di Procura. Il rinvio ad altro atto non ha valore sanante se l’atto richiamato non esplicita le ragioni che rendono necessario l’uso di impianti esterni.

Il decreto esecutivo del pubblico ministero non può limitarsi a riprodurre la formula normativa dell’“insufficienza o inidoneità” degli impianti della Procura. Deve indicare, anche senza formule sacramentali, le ragioni concrete per cui gli apparati dell’ufficio risultano inadeguati rispetto al reato per cui si procede e al tipo di indagine da svolgere. La motivazione deve dunque assolvere una funzione di controllo effettivo sulla deroga al regime ordinario di esecuzione delle captazioni.

Nel caso esaminato, i decreti esecutivi relativi ai RIT PM 450/00, 15/01 e 29/01 riguardavano intercettazioni disposte in via ordinaria, non in via d’urgenza, e non giustificavano il ricorso a postazioni di ascolto esterne alla Procura. La Corte esclude anche che le ragioni di urgenza potessero essere ricavate per relationem, poiché i decreti autorizzativi richiamavano soltanto la sussistenza di sufficienti indizi di un delitto di criminalità organizzata.

La sentenza valorizza anche il tema della prova di resistenza. Chi deduce in cassazione l’inutilizzabilità di una prova deve normalmente indicare l’incidenza della sua eliminazione sul complessivo compendio probatorio, salvo che la decisività emerga ictu oculi. Nel caso concreto, il ricorrente aveva richiamato la decisività delle conversazioni captate con i decreti illegittimi, rinviando alla memoria già depositata nel giudizio di merito e alle parti della sentenza di primo grado fondate su quelle conversazioni.

La Corte rileva, infine, che la sentenza impugnata non aveva motivato sulle ragioni della conferma della responsabilità, essendosi limitata a valutare l’utilizzabilità delle intercettazioni. Da qui l’annullamento con rinvio, affinché il giudice verifichi la responsabilità del ricorrente sulla base del compendio probatorio utilizzabile, cioè al netto delle captazioni eseguite in violazione del combinato disposto degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, cod. proc. pen.


Perché questa sentenza è importante

La decisione conferma che l’uso di impianti esterni alla Procura non è un profilo meramente organizzativo dell’attività captativa. La motivazione del decreto esecutivo del PM costituisce il presidio che consente di verificare la legittimità della deroga e, quando manca, il problema si trasferisce sulla utilizzabilità dei risultati investigativi.

Sul piano difensivo, la sentenza indica un metodo preciso: non basta denunciare l’invalidità del decreto esecutivo, ma occorre mostrare l’incidenza delle captazioni contestate sulla struttura argomentativa della condanna. La prova di resistenza diventa decisiva quando le intercettazioni abbiano contribuito in modo concreto alla conferma della responsabilità.

Sul piano del giudizio di rinvio, l’annullamento non equivale a una decisione assolutoria. La Corte impone una nuova verifica della responsabilità, depurata dai contenuti intercettivi inutilizzabili. Il punto operativo è netto: il giudice deve stabilire se le prove residue, da sole, siano idonee a sostenere l’affermazione di responsabilità.

Avv. Davide Tutino

A cura dell’Avv. Davide Tutino
Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione
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Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e di commento giurisprudenziale.


Sentenza integrale: Corte di cassazione, Sezione Seconda penale, sentenza n. 15369/2026, depositata il 28 aprile 2026.

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
CORTE DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALEComposta da
PIERO MESSINI D’AGOSTINI – Presidente
MARCO MARIA ALMA
MARIAPAOLA BORIO
SANDRA RECCHIONE – Relatore
ALESSANDRO LEOPIZZI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

sul ricorso proposto da:

[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. [OMISSIS] del foro di [OMISSIS], che si è riportato ai motivi chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Sesta sezione della Corte di cassazione annullava la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la condanna di [OMISSIS] per i reati di associazione a delinquere e traffico di sostanze stupefacenti, rilevando la carenza di motivazione nei decreti esecutivi delle intercettazioni con specifico riguardo alla necessità di giustificare l’utilizzo di impianti diversi da quelli a disposizione della Procura.

La Corte di appello, decidendo in sede di rinvio, rilevava che nel caso in esame le investigazioni erano finalizzate al contrasto del traffico organizzato di stupefacenti con aderenze agli ambienti della criminalità calabrese, il che imponeva di monitorare senza soluzione di continuità ed in tempo reale le incessanti interlocuzioni tra i sodali anche per predisporre immediatamente servizi di osservazione pedinamento e controllo; pertanto riteneva che la motivazione dei decreti fosse adeguata e non apparente in quanto le espressioni alle quali aveva fatto ricorso il pubblico ministero evocavano queste esigenze investigative.

2. Avverso tale sentenza ricorreva il difensore di [OMISSIS] che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 268, comma 3 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la condanna sarebbe basata non solo su decreti emessi “in via d’urgenza” ma anche su decreti emessi “in via ordinaria”; ciononostante la Corte di appello si sarebbe limitata ad affrontare solamente il contenuto motivazionale dei decreti adottati “in via d’urgenza” omettendo la verifica della sussistenza dei requisiti di legalità dell’esecuzione dei decreti emessi in via ordinaria; si deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, i decreti esecutivi fossero totalmente privi di motivazione in merito all’uso degli impianti installati presso la sala d’ascolto della Polizia giudiziaria ed anche carenti di eventuali indicazione circa la sussistenza di eventuali ragioni di urgenza; nel dettaglio si indicavano come illegittimi i decreti RIT PM 45/00, 15/01 e 29/01; si allegava inoltre che, nella memoria depositata nel corso del giudizio di merito il ricorrente aveva dedotto la decisività dell’apporto probatorio fornito dalle conversazioni captate in esecuzione di tali decreti indicando specificamente le parti della sentenza di primo grado che avevano fatto riferimento alle stesse (e segnatamente a quelle intercettate in esecuzione dei decreti 450/00 e 29/01); si deduceva, infine, che la Corte di appello si sarebbe limitata ad esaminare la legittimità dei decreti esecutivi delle intercettazione, senza dare alcuna giustificazione della conferma della responsabilità;

2.2. violazione di legge (art. 268, comma 3, cod. proc. pen) e vizio di motivazione: nei decreti contestati, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, non vi sarebbe alcun richiamo ai requisiti di urgenza, né alle esigenze investigative che, in ipotesi, avrebbero giustificato il ricorso ad impianti esterni agli uffici di Procura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

1.1. Il Collegio riafferma che in tema di intercettazione di comunicazioni tra presenti, è legittima la motivazione per relationem del decreto del pubblico ministero che disponga lo svolgimento delle operazioni di captazione mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, allorché: 1)- il provvedimento a tal fine richiamato (nella specie il decreto autorizzativo del ricorso al mezzo di ricerca della prova emesso dal giudice per le indagini preliminari) contenga idonea giustificazione della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza e dell’insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso l’ufficio di procura; 2)- abbia natura di atto del medesimo procedimento; 3)- sia, se non allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, conosciuto dall’interessato ovvero a lui ostensibile quanto meno al momento – giudizio di riesame – in cui si rende attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame, con conseguente controllo dell’organo dell’impugnazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [OMISSIS], Rv. 220095 – 01; Sez. U, n. 919 del 26/11/2003, dep. 2004, [OMISSIS], Rv. 226486 – 01).

Si ribadisce altresì che l’obbligo di motivazione del decreto del pubblico ministero che dispone l’utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione all’ufficio di Procura non è assolto col semplice riferimento alla “insufficienza o inidoneità” degli impianti stessi (che ripete il conclusivo giudizio racchiuso nella formula di legge), ma richiede la specificazione delle ragioni di tale carenza che in concreto depongono per la ritenuta “insufficienza o inidoneità”. La Corte ha precisato che l’adempimento dell’obbligo di motivazione implica, per il caso di inidoneità funzionale degli impianti della Procura, che sia data contezza, seppure senza particolari locuzioni o approfondimenti, delle ragioni che li rendono concretamente inadeguati al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procede ed al tipo di indagini necessarie (Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, [OMISSIS], Rv. 236754 – 01;).

E’ stato anche affermato che la motivazione sulle ragioni di eccezionale urgenza per l’uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, a norma dell’art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., è assorbente rispetto ai profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della Procura della Repubblica, sicché, in tal caso, l’omessa indicazione specifica dei precisati aspetti tecnici non è causa di nullità o inutilizzabilità del decreto di intercettazione (Sez. 6, n. 39216 del 09/04/2013, [OMISSIS], Rv. 256590 – 01; Sez. 5, n. 49040 del 23/06/2017, [OMISSIS], Rv. 271852 – 01; Sez. 1, n. 7275 del 21/11/2024, dep. 2025, [OMISSIS], Rv. 287521 – 01, contra Sez. 1, n. 36307 del 30/03/2016, [OMISSIS], Rv. 268112 – 01).

1.2. Nel caso in esame i decreti esecutivi delle intercettazioni riferibili al RIT. PM 450/00, al RIT PM 15/01 ed al RIT PM 29/01 relativi ad intercettazioni disposte in via “ordinaria” e non di “urgenza” non giustificano il ricorso a postazioni di ascolto esterne alla Procura.

Le ipotetiche ragioni di urgenza non possono dedursi neanche per relationem, dato che le stesse non emergono dai decreti autorizzativi che si limitano a rilevare la sussistenza di sufficienti indizi di un delitto di criminalità organizzata.

1.2. Quanto alla decisività delle captazioni delle quali si eccepisce l’inutilizzabilità il Collegio riafferma che nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si deduca l’inutilizzabilità della prova il motivo di impugnazione, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, deve illustrare l’incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta “prova di resistenza (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, [OMISSIS], Rv. 279829 – 01; Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, [OMISSIS], Rv. 285533 – 01; Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, [OMISSIS], Rv. 287024 – 02) salvo che la sua decisività non emerga ictu oculi (Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, [OMISSIS], Rv. 285883 – 04).

Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto che le conversazioni captate con i decreti illegittimi sarebbero “decisive” per la conferma della responsabilità, come già allegato con la memoria depositata all’udienza del 16 ottobre 2017, sul punto richiamata dal ricorso.

A ciò si aggiunge che la sentenza impugnata non ha offerto nessuna motivazione sulle ragioni della conferma della responsabilità, essendosi limitata a valutare l’utilizzabilità delle intercettazioni.

1.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria al fine di verificare la sussistenza della responsabilità del ricorrente sulla base del compendio probatorio utilizzabile, ovvero al netto dei contenuti delle intercettazioni disposte in violazione del combinato disposto degli artt. 268, comma 3 e 271, comma 1 cod. proc. pen.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina.

Così deciso, il giorno 8 aprile 2026.

Il Consigliere estensore
Sandra Recchione

Il Presidente
Piero Messini D’Agostini