Omicidio colposo: G.I.P. dispone l’archiviazione del procedimento
Procedimento iscritto per i reati di cui agli artt. 589 e 590-sexies c.p., definito con archiviazione perché il fatto non sussiste.
Inquadramento del procedimento
Con decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone è stata disposta l’archiviazione di un procedimento penale iscritto per l’ipotesi di omicidio colposo, con contestazione altresì della fattispecie di cui all’art. 590-sexies c.p., in relazione a un fatto verificatosi nel luglio 2024.
Il procedimento era iscritto nei confronti di un medico indagato, difeso dall’Avv. Davide Tutino, del Foro di Catania, in qualità di difensore di fiducia.
Oggetto dell’iscrizione e perimetro dell’accertamento
L’iscrizione nel registro delle notizie di reato riguardava ipotesi di responsabilità colposa, con riferimento alla riconducibilità causale dell’evento e alla sussistenza di eventuali violazioni di regole cautelari penalmente rilevanti.
L’accertamento demandato all’autorità giudiziaria si è concentrato sulla verifica della sussistenza degli elementi oggettivi della fattispecie di omicidio colposo, alla luce degli atti di indagine, delle risultanze medico-legali e delle verifiche tecniche espletate nel corso del procedimento.
Le attività di indagine e gli accertamenti tecnici
Nel corso delle indagini preliminari sono stati disposti approfonditi accertamenti tecnici, comprendenti esami autoptici, analisi medico-legali e verifiche specialistiche sul decorso clinico e sull’evento finale.
Gli accertamenti hanno ricostruito il quadro clinico complessivo del paziente, il percorso terapeutico seguito, la procedura cui era stato sottoposto e le circostanze dell’evento letale, consentendo una valutazione analitica delle possibili ipotesi eziologiche.
Il contributo difensivo e il contraddittorio tecnico
Nel corso del procedimento, la difesa ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 121 c.p.p., nella quale sono stati analizzati e valutati in modo puntuale gli esiti degli accertamenti tecnici, con particolare riferimento alla ricostruzione causale dell’evento e alla conformità delle condotte alle buone pratiche clinico-assistenziali.
La memoria ha preso in esame i profili anamnestici, il decorso clinico, la procedura eseguita, la gestione post-operatoria e gli esiti dell’esame autoptico, evidenziando l’assenza di elementi idonei a sostenere un giudizio di responsabilità penale in capo all’indagato.
La richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero
All’esito delle indagini preliminari, anche alla luce delle risultanze tecniche e del contraddittorio sviluppatosi nel corso del procedimento, il Pubblico Ministero ha formulato richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e ss. c.p.p., ritenendo insussistenti gli elementi oggettivi del reato ipotizzato.
La richiesta muoveva dalla valutazione complessiva degli atti investigativi, ritenuti non idonei a sostenere l’esercizio dell’azione penale, in assenza di una condotta penalmente rilevante riconducibile all’indagato.
La decisione del G.I.P.
Il Giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero, dichiarando di condividerne pienamente le ragioni e di intenderle integralmente richiamate nel provvedimento.
Il decreto evidenzia come, alla luce degli atti, difettassero gli elementi oggettivi necessari per la configurabilità della fattispecie di omicidio colposo contestata.
La formula di archiviazione: “perché il fatto non sussiste”
Il procedimento è stato definito con la formula “perché il fatto non sussiste”, che esprime una valutazione di insussistenza oggettiva del reato e non una mera insufficienza del quadro probatorio.
Tale formula presuppone che il fatto oggetto di indagine, così come ricostruito sulla base degli atti, non integri gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice ipotizzata.
Effetti del provvedimento
In conseguenza dell’archiviazione, il Giudice ha disposto la restituzione dei beni sottoposti a sequestro, ritenendo venute meno le esigenze che avevano giustificato l’adozione delle misure reali.
È stata altresì autorizzata la possibilità di rilascio di copie o certificazioni agli aventi diritto, secondo quanto previsto dal codice di rito.
Osservazioni conclusive
Il provvedimento in esame conferma come, nei procedimenti per omicidio colposo, l’accertamento penale debba fondarsi su una rigorosa verifica della sussistenza degli elementi oggettivi della fattispecie, non potendo risolversi in ricostruzioni ipotetiche o meramente congetturali dell’evento.























































































