L’importanza della tutela della vittima di reati che si consumano nell’ambito familiare emerge nella vicenda processuale qui considerata, definita dapprima dal Tribunale di Catania, poi dalla Corte di Appello di Catania, fino alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dall’imputato.
La persona offesa, costituitasi parte civile con il patrocinio dell’Avvocato Davide Tutino del Foro di Catania, ha lamentato una serie di condotte violente e intimidatorie poste in essere dal coniuge (qui imputato), riconducibili alla fattispecie del delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p., nonché alla fattispecie di lesioni personali ex artt. 582 e 585 c.p., aggravate secondo le previsioni dell’art. 576 n. 5 e dell’art. 577 u.c. c.p. In sintesi, il nucleo delle accuse ha riguardato una lunga sequenza di episodi caratterizzati da violenze fisiche e verbali, in cui l’uso di epiteti volgari e minacce di vario genere – rivolte anche nei confronti di eventuali figli minori – avrebbe generato nella vittima un continuo stato di ansia e di timore per la propria incolumità.
Il Tribunale di Catania ha riconosciuto provato il carattere abituale di tali condotte e, pertanto, ha ritenuto configurato il reato di maltrattamenti, unito a quello di lesioni, riunendo i fatti nel vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. e condannando l’imputato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione oltre al risarcimento del danno a favore della parte civile. Nel corso del dibattimento di primo grado, il giudice ha ampiamente valorizzato la testimonianza della persona offesa, sottolineandone l’assenza di astio preconcetto e la sostanziale credibilità intrinseca, corroborata – secondo la motivazione – da riscontri oggettivi quali i certificati medici relativi alle lesioni riscontrate presso il pronto soccorso e la deposizione di un teste che si era trovato ad assistere a uno degli episodi aggressivi più gravi.
La giurisprudenza della Suprema Corte, difatti, ammette che le dichiarazioni della persona offesa possano fondare da sole il giudizio di responsabilità, ove sottoposte a un vaglio rigoroso di attendibilità e, se del caso, corroborate da elementi esterni di riscontro anche meramente indiziario. Nel caso in esame, i referti sanitari, la coerenza dei racconti e la parziale ammissione dell’imputato in merito ad almeno uno degli episodi violenti costituivano, ad avviso del primo giudice, un insieme probatorio idoneo a sorreggere la decisione di condanna. L’elemento abituale del reato di cui all’art. 572 c.p. è stato ravvisato nella reiterazione sistematica di aggressioni, minacce e offese, tali da rendere particolarmente sofferente e inquietante l’ambiente domestico. In materia di maltrattamenti, come ribadito in più pronunce di legittimità, non occorre che i comportamenti aggressivi si ripetano quotidianamente in senso stretto, né che la vittima subisca lesioni fisiche in ogni singolo episodio: ciò che rileva è l’insieme dei fatti, distribuiti nel tempo, idonei a imporre un regime di vessazioni fisiche o psicologiche, tale da costringere il familiare a vivere in uno stato di sopraffazione costante. Ebbene, le minacce di danneggiare fisicamente la parte civile e addirittura di nuocere ai figli, unitamente ad alcuni reali episodi di percosse, costituiscono tipici indice di quell’atteggiamento prevaricatorio che la norma penale intende reprimere.
La condotta contestata, culminata in uno specifico evento lesivo per il quale si è ravvisata la violazione degli artt. 582 e 585 c.p., è stata dunque considerata parte di un ben più ampio quadro di maltrattamenti. Quanto alla pena inflitta, il giudice di primo grado ha ritenuto equilibrato partire dalla misura edittale minima riferibile al delitto di maltrattamenti (anni due di reclusione, nel regime sanzionatorio all’epoca vigente), operando una riduzione per la concessione delle attenuanti generiche e poi applicando l’aumento di un paio di mesi per la continuazione con il reato di lesioni, per un totale di anni uno e mesi sei di reclusione.
La parte civile, contestualmente, ha ottenuto il riconoscimento del danno morale, con rimessione della precisa quantificazione al giudizio civile e con la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di difesa, da versare all’Erario essendo la persona offesa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il difensore dell’imputato, ritenendo errata la qualificazione giuridica dei fatti e reclamando la concessione di ulteriori benefici, ha proposto appello. La difesa sosteneva principalmente l’asserita mancanza dell’abitualità del comportamento lesivo, rappresentandolo come il frutto di litigi sporadici e ordinari in ambito familiare, nonché contestando la valutazione delle prove testimoniali, ritenute dal primo giudice sufficienti a formare un quadro di penale responsabilità. Inoltre, veniva invocata la sospensione condizionale della pena, sulla base di un nuovo profilo di resipiscenza addebitato all’imputato. La Corte di Appello, tuttavia, ha condiviso la valutazione del giudice di prime cure, ritenendo che il dedotto carattere episodico delle aggressioni fosse smentito dalle numerose dichiarazioni rese dalla vittima e confermate da un testimone oculare, risultate coerenti con le visite ospedaliere effettuate in occasione dell’episodio maggiormente cruento. I giudici di secondo grado hanno anche sottolineato che l’imputato, pur avendo formalmente riconosciuto alcuni eccessi, non avesse fornito elementi concreti per evidenziare un deciso cambiamento delle proprie condotte, persino dopo la separazione legale. A sostegno della conferma della condanna, la Corte di Appello ha posto in risalto come il reato di maltrattamenti, secondo costante orientamento, non presupponga azioni delittuose quotidiane, ma ricorra ogniqualvolta sia dimostrata una reiterazione di atti offensivi, umilianti o intimidatori, tali da provocare un disagio psichico e un vulnus alla dignità della vittima, costretta a rinunciare a frequentazioni esterne o ad adottare particolari cautele anche all’interno delle mura domestiche. Siffatte condotte, se protratte nel tempo, integrano il delitto di cui all’art. 572 c.p., senza che risulti necessaria la presenza di una violenza fisica in ogni occasione. Conseguentemente, la Corte ha reputato infondata la richiesta di derubricazione in semplici lesioni, constatando che la dimensione psicologica del sopruso e la ripetitività degli agiti violenti fossero ben delineate dagli atti. In riferimento, poi, alla doglianza sulla mancata concessione della sospensione condizionale, i giudici di appello hanno rilevato come, a fronte di un quadro penale non rassicurante (in cui figuravano anche precedenti condanne, fra le quali una di una certa gravità), l’imputato non avesse fornito alcun convincente segnale di ravvedimento sostanziale. Pertanto, la Corte ha integralmente confermato la pronuncia di condanna, compresi gli oneri risarcitori e di rifusione delle spese legali per la parte civile.
L’iter processuale, giunto innanzi alla Suprema Corte, si è concluso con un’ordinanza di inammissibilità del ricorso.
Nei giudizi di legittimità, infatti, la Cassazione non può rivalutare nel merito la portata degli elementi probatori se non nei limiti consentiti dalle ipotesi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Allorché l’impugnazione si risolva in una riproposizione delle medesime censure, già esaminate e disattese in sede di appello, e non indichi specifici vizi logico-giuridici della sentenza impugnata, il giudice di legittimità non può che dichiarare il ricorso inammissibile. Nel provvedimento depositato in data (..omissis) 2025, la Corte Suprema ha sottolineato come i motivi fossero generici e tesi a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove, profili che rientrano nell’ambito del libero convincimento del giudice di merito. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616 c.p.p., restando così confermato in via definitiva l’impianto accusatorio e la responsabilità penale dell’imputato.
di Davide Tutino, Avvocato penalista


















































































