L’annullamento di una confisca su una determinata somma non riapre necessariamente ogni accertamento sulla sua provenienza. Per individuare ciò che il giudice deve riesaminare occorre leggere insieme dispositivo e ragioni dell’annullamento. La Seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 37800 del 14 ottobre 2026, depositata il 28 ottobre, ha rigettato un ricorso in materia di prevenzione patrimoniale: il precedente rinvio riguardava una specifica provvista derivante da polizze assicurative, senza consentire di rimettere in discussione le altre valutazioni già precluse.
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La Corte di appello di Brescia, pronunciandosi in sede di rinvio, aveva disposto la confisca di prevenzione di 201.037,44 euro riconducibili al proposto e versati in una società, ordinando la restituzione delle somme e dei beni di valore eccedente. Il decreto seguiva un precedente annullamento della Cassazione relativo a una posta di 275.000 euro. Su questa indicazione del dispositivo si concentrava la nuova impugnazione: secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto riesaminare l’origine dell’intero importo, anziché limitare l’indagine ai 114.000 euro provenienti dallo svincolo di polizze assicurative.
La difesa proponeva anche una seconda censura. Sosteneva che, perfino su quella provvista più circoscritta, la motivazione fosse soltanto apparente, perché non aveva dato risposta a deduzioni specifiche sulla ricostruzione dei flussi finanziari. I due motivi ponevano quindi problemi diversi: prima l’estensione dell’accertamento ancora consentito dopo l’annullamento; poi l’effettiva consistenza della giustificazione offerta dal decreto entro tale ambito.
La questione giuridica
Il dispositivo della precedente sentenza menzionava l’intera somma di 275.000 euro. La motivazione, però, individuava il difetto da correggere in un elemento preciso: una parte della provvista, pari a 114.000 euro, sembrava avere origine lecita, perché derivante dalla liquidazione di polizze delle quali non erano stati chiariti periodo di acquisto e risorse impiegate. Il rapporto fra quei due importi era il centro della controversia. La somma sulla quale interveniva l’annullamento identificava il punto del decreto interessato; la ragione dell’annullamento indicava quale accertamento, al suo interno, fosse rimasto privo di una giustificazione adeguata.
Gli artt. 624 e 627 c.p.p., richiamati nella decisione, impongono di coordinare le preclusioni derivanti dall’annullamento parziale con i poteri del giudice del rinvio. Quest’ultimo conserva i poteri di valutazione propri del giudice di merito sull’oggetto che deve nuovamente decidere e si conforma alle questioni di diritto risolte dalla Cassazione. Un nuovo esame del materiale probatorio non coincide, tuttavia, con la possibilità di riesaminare indistintamente tutto ciò che il provvedimento originario aveva accertato. Nel caso concreto erano già preclusi, fra l’altro, il giudizio di pericolosità e quello sulla fittizietà delle intestazioni.
La seconda questione riguardava il tipo di controllo esercitabile in cassazione. Nel procedimento di prevenzione, gli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 ammettono il ricorso per violazione di legge. La motivazione inesistente o meramente apparente può rientrare in questa categoria, perché viene meno l’adempimento effettivo del dovere di giustificare la decisione. La critica alla maggiore o minore persuasività di un ragionamento esistente si colloca invece su un piano diverso. Definire «apparente» una motivazione non basta a rendere consentita una censura che, nel suo contenuto, chiede una diversa lettura dei dati contabili.
La decisione
La Cassazione conferma l’interpretazione adottata dalla Corte di appello. Il precedente annullamento aveva localizzato la lacuna soltanto nella provvista ricavata dalle polizze; il richiamo complessivo ai 275.000 euro nel dispositivo non imponeva una nuova verifica delle altre somme. Per questa ragione il primo motivo viene giudicato manifestamente infondato. La lettura congiunta delle due parti della sentenza non riduce l’annullamento: ne identifica l’oggetto alla luce dell’errore che lo aveva determinato.
Sul piano probatorio, il giudice del rinvio aveva integrato la perizia contabile proprio per ricostruire l’origine dei 114.000 euro, verificando quali versamenti nelle tre polizze fossero stati compiuti fuori dal periodo di pericolosità. A seguito di ulteriori deduzioni difensive era stata acquisita anche un’aggregazione separata dei premi versati fra il 27 aprile 2010 e il 31 dicembre 2012, insieme agli interessi maturati alla liquidazione. Il decreto aveva dunque approfondito il passaggio finanziario rimasto irrisolto, esaminando dati utili anche alla tesi del proposto.
La motivazione riferisce che, della liquidazione delle polizze per 140.100,32 euro, soltanto il minore importo di 40.041,94 euro era stato ricondotto a capitali acquisiti nel periodo di pericolosità indicato fra il 2013 e il 2017. Ne era seguita la restituzione delle somme residue considerate in quell’accertamento. La ricostruzione non si esauriva quindi nell’affermazione che il denaro fosse stato trasferito nel periodo rilevante: distingueva i capitali sulla base della loro formazione e dei successivi movimenti.
La Corte esclude perciò che il decreto presentasse una giustificazione soltanto formale. Vi erano un percorso contabile riconoscibile, l’individuazione dei dati utilizzati e una spiegazione dell’esito, in parte favorevole alla difesa. Il giudice non era tenuto a rispondere separatamente a ogni argomento quando la ricostruzione complessiva affrontava i fatti decisivi e rendeva incompatibili con il risultato le deduzioni contrarie. Il secondo motivo presenta così profili di indeducibilità e viene ritenuto infondato per il resto. L’esito complessivo è il rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali.
Il commento
L’impugnazione di una confisca di prevenzione pronunciata in sede di rinvio deve confrontarsi con due delimitazioni del giudizio: l’oggetto ancora discutibile dopo l’annullamento e il vizio sottoponibile alla Cassazione. Il primo delimita gli accertamenti che possono essere rinnovati; il secondo stabilisce quali difetti del nuovo decreto possano essere censurati. Una critica può essere dettagliata sul piano contabile e tuttavia riguardare un punto ormai precluso, oppure può investire un punto ancora aperto chiedendo però un sindacato motivazionale non consentito nel procedimento di prevenzione.
Il riferimento ai 275.000 euro rende comprensibile l’argomento del ricorrente, ma isolarlo dalle ragioni dell’annullamento avrebbe attribuito al rinvio un’ampiezza estranea al difetto individuato dalla Cassazione. La lacuna riguardava la provenienza di una componente della provvista: per superarla occorreva verificare le polizze, senza rinnovare le valutazioni su ogni altro capitale. Anche una censura relativa al mancato rispetto del rinvio deve quindi confrontarsi con il collegamento fra punto annullato e ragione decisiva, individuando quale indagine dovuta sia stata omessa e quale passaggio della sentenza la imponesse.
La ricostruzione dei versamenti mostra poi il valore della distinzione fra disponibilità attuale del denaro e momento di formazione del capitale. Nell’accertamento descritto, la liquidazione delle polizze non esauriva il problema della provenienza: era necessario risalire ai premi e ai periodi nei quali erano stati versati. È su questa ricostruzione che la difesa aveva ottenuto un approfondimento istruttorio e un risultato restitutorio parziale. La specificità dell’argomento finanziario risiedeva nel rendere verificabile l’origine delle somme, non nel semplice richiamo all’esistenza di una polizza.
Infine, la motivazione per valutazione complessiva non costituisce una licenza di ignorare dati decisivi. La sua sufficienza dipende dalla capacità del ragionamento di spiegare perché quegli elementi non modificano l’esito. Nel caso esaminato la Cassazione riconosce tale capacità nella perizia integrata e nella ricostruzione dei flussi esposta dal decreto. Per contestarla utilmente non bastava ribadire che un argomento fosse stato sottovalutato: occorreva dimostrare che il percorso dichiarato lasciasse privo di spiegazione un passaggio essenziale, al punto da rendere soltanto apparente la giustificazione. È su questo discrimine che si misura l’accesso al controllo di legittimità in materia di prevenzione.
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall'autore o dal suo Studio.
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Sentenza integrale in forma omissata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta da
Dott. PARDO Ignazio – Presidente
Dott. FLORIT Francesco – Consigliere
Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere
Dott. MINUTILLO TURTUR Marzia – Consigliere
Dott. LEOPIZZI Alessandro – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di
[OMISSIS], nato [OMISSIS] avverso il decreto del 08/05/2026 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OMISSIS], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Brescia, quale giudice del rinvio, ha disposto, nei confronti di [OMISSIS] siccome beni riconducibili al proposto [OMISSIS], la misura di prevenzione patrimoniale della confisca della somma di Euro 201.037,44, con restituzione delle somme e dei beni di valore eccedente tale importo.
2. Ricorre per cassazione [OMISSIS], a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’ art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 24, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento al mancato rispetto del mandato rescindente (che onerava il giudice del rinvio di verificare i presupposti per l’ablazione della somma di Euro 275.000 fatta confluire in [OMISSIS]), poiché la Corte di appello avrebbe omesso di valutare l’origine della liquidità non riconducibile allo svincolo delle polizze assicurative (per complessivi Euro 161.000), incongruamente ritenuta coperta da giudicato, limitandosi a vagliare la provenienza dell’ulteriore importo di Euro 114.000.
2.2. Violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 24, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione alla mera apparenza della motivazione in ordine alla suddetta provvista di Euro 114.000, avendo la Corte di appello pretermesso il confronto con deduzioni difensive specifiche e potenzialmente decisive concernenti la ricostruzione dei flussi finanziari.
3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’ art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. La Sesta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 16996 dl 13/02/2025, ferma restando la preclusione intervenuta sul giudizio di pericolosità del proposto e sulla fittizietà delle intestazioni, aveva accolto il ricorso di [OMISSIS] unicamente per quel che concerne la doglianze relativa al “restante importo di 275.000 (confiscati a carico di [OMISSIS]…) ritenuto complessivamente sproporzionato (omettendo però) di considerare che detto importo è stato versato a rate in diverse annualità (dal 2014 al 2016) e le singole quote (sarebbero), invece, compatibili con i redditi del” proposto.
Nello specifico, deve “ritenersi apparente la motivazione relativa alla confisca della somma di Euro 275.000 versata alla [OMISSIS] La Corte territoriale, infatti, pur argomentando in ordine alla effettiva provenienza dal ricorrente del denaro, apparentemente versato dal fratello, ha trascurato di valutare un elemento fattuale potenzialmente decisivo in ordine alla quantificazione dell’importo da confiscare, risultante a pagina 61 del decreto, ovvero che una parte di tale importo parrebbe avere una origine lecita, trattandosi della somma di Euro 114.000 frutto dello svincolo parziale di una polizza rispetto alla quale la Corte territoriale non ha fornito alcuna giustificazione in merito al periodo di acquisto e alle risorse impiegate”.
3. Sulla base di quanto illustrato nel discorso giustificativo della sentenza di annullamento, la Corte bresciana ha interpretato la perimetrazione del giudizio di rinvio nel senso che il dispositivo (“Annulla il decreto impugnato limitatamente alla somma di Euro 275.000,00 versata nella società [OMISSIS] e rinvia per nuovo giudizio sul punto…”) circoscrivesse, in effetti, il thema decidendum “alla sopra citata provvista di Euro 114.000,00, alla sua derivazione dallo svincolo delle polizze assicurative sopra menzionate, al periodo di acquisto”.
La conclusione appare ineccepibile, dal momento che la soluzione di continuità nell’apparato argomentativo (ridondante, secondo la sentenza di annullamento, in una mera apparenza della motivazione) risulta nitidamente individuata soltanto in relazione al “frutto dello svincolo parziale di una polizza” (rectius, come chiarito più avanti, di tre polizze). Il riferimento alla complessiva posta di Euro 275.000 ha l’unica funzione di indicare il punto della decisione cassato (l’unico, a fronte di un assai più ampio ventaglio di censure allora dedotte dal ricorrente), ovvero quelle “disposizioni” del provvedimento sottratte alla preclusione pro iudicato, secondo il sintagma utilizzato dall’art. 624 cod. proc. pen. (cfr. la chiara illustrazione fatta dalla Sesta Sezione a p. 9).
Il primo motivo risulta, dunque, manifestamente infondato.
4. Quanto in questi termini devoluto alla Corte di appello è stato poi oggetto di un sereno scrutinio.
4.1. Invero, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, fermo restando l’obbligo di uniformarsi ai rilievi attinenti alle questioni di diritto, il giudice di merito, ai sensi dell’ art. 627 cod. proc. pen., è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli in via esclusiva il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, on piena rivalutazione del compendio probatorio (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, [OMISSIS], Rv. 288174-03; Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, dep. 2018, [OMISSIS], Rv. 271696-01; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, [OMISSIS], Rv. 271345-01).
Peraltro, neppure sarebbe precluso l’utilizzo di segmenti del percorso argomentativo della sentenza annullata, purché inseriti in un iter motivazionale che si differenzi, per persuasività, accuratezza e completezza, da quello ritenuto carente dalla sentenza rescindente, fatti salvi in ogni caso i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno (Sez. 2, n. 20451 del 05/05/2026, [OMISSIS], Rv. 290106-01; Sez. 2, n. 7991 del 17/12/2025, dep. 2026, [OMISSIS], Rv. 289471-01).
4.2. Il decreto qui impugnato prende le mosse da un’implementazione della provvista istruttoria, derivante dall’integrazione della perizia contabile già disposta nel primo giudizio di rinvio, “al fine di accertare la provenienza della somma di Euro 114.000,00 e in particolare se essa corrisponda alle somme versate, in tempo non compreso nel periodo di pericolosità, da [OMISSIS] nelle polizze assicurative [OMISSIS] nn. [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS]”.
In conseguenza delle deduzioni difensive esposte in una nuova memoria, si è proceduto, anche per il tramite del medesimo perito, alla “acquisizione di separata aggregazione delle somme versate a titolo di premi sulle polizze in questione da [OMISSIS] nel periodo compreso tra il [OMISSIS] ed il [OMISSIS], nonché del valore degli accrescimenti a titolo di interessi maturato all’atto della liquidazione delle polizze stesse”.
Sulla scorta delle “non contrastate risultanze degli accertamenti commissionati al perito”, la Corte di appello ha chiarito che l’importo di Euro 140.100,32, ricavato dalla liquidazione in data [OMISSIS] delle tre polizza assicurative, tenuto conto dei plurimi trasferimenti di liquidità (dettagliatamente ricostruiti a p. 4), possa ritenersi derivare da capitali acquisiti dal proposto nel periodo di pericolosità (2013-2017) solo per il minor importo di Euro 40.041,94, con conseguente doverosa restituzione delle somme residue.
4.3. Il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, [OMISSIS], non mass.; Sez. 7, Ord. n. 31072 del 09/07/2025, [OMISSIS], non mass.; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, [OMISSIS], Rv 281935-01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, [OMISSIS], Rv. 25410701).
D’altronde, nel procedimento di prevenzione, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (sia pure anche sub specie di motivazione inesistente o meramente apparente), cosicché esclusi dal novero dei motivi consentiti in sede di legittimità le doglianze che si fondino invece semplicemente sulla deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi, viceversa presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, [OMISSIS], Rv. 260246-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, [OMISSIS], Rv. 27943501).
Il decreto impugnato ha adeguatamente ricostruito – nei termini sopra accennati – le dinamiche finanziarie richiamate dalla pronuncia rescindente, peraltro anche accedendo in parte alle tesi del proposto, con chiara esposizione del percorso logico, contabile e giuridico seguito.
Il secondo motivo di ricorso presenta, dunque, profili di indeducibilità e deve, comunque, ritenersi infondato nel resto.
5. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, nulla aggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa.
Ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Conclusione
Così è deciso in Roma, il 14 ottobre 2026.
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2026.













































































































































