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TogglePatteggiamento: l’omessa traduzione della sentenza è motivo di ricorso ex art. 448, co. 2-bis c.p.p.?
Sintesi della sentenza
Con sentenza del 10/12/2025, il G.u.p. del Tribunale di Foggia ha applicato, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di rapina, riconoscendo attenuanti (art. 62, n. 4, cod. pen. e generiche) prevalenti su aggravanti (persona travisata e persona ultrasessantacinquenne).
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 143 e 178 cod. proc. pen. e del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, per omessa traduzione della sentenza;
La Corte ha ritenuto che la doglianza non rientri tra i motivi tassativi di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Commento
Il decisum è ricostruito in termini di stretta tassatività dei motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento: l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente l’impugnazione “solo” per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Su tale premessa, la Corte colloca la doglianza relativa alla “mancata traduzione della sentenza” (dedotta come violazione degli artt. 143 e 178 cod. proc. pen. e del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32) al di fuori dell’elenco dei casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La ratio decidendi è la non riconducibilità del vizio prospettato a uno dei quattro motivi tipizzati dal comma 2-bis: la conseguenza processuale enunciata è la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza che, nel testo, sia svolta una diversa qualificazione della censura entro le categorie ammesse.
Alla declaratoria di inammissibilità segue l’applicazione dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: condanna alle spese processuali e, ravvisati “profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, condanna al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Inquadramento dell’istituto
La decisione richiama il regime del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., quale delimitato dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che circoscrive i motivi proponibili a quattro categorie tassative: volontà dell’imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, legalità della pena o della misura di sicurezza.























































































