Home Giurisprudenza, articoli e commenti Maltrattamenti e pene sostitutive: il nuovo divieto non vale per i fatti...
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Una condanna per maltrattamenti aggravati può precludere le pene sostitutive, ma il nuovo divieto non si applica ai fatti già esauriti prima della modifica legislativa. Con la sentenza n. 38148, depositata il 2 novembre 2026, la Sesta Sezione della Cassazione annulla la decisione limitatamente alla pena sostitutiva e affronta anche gli oneri della richiesta proposta in appello.
Indice dei contenuti
Due ostacoli diversi alla stessa richiesta
Un uomo era stato condannato, con giudizio abbreviato, a due anni e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti aggravati commessi in danno della moglie e del figlio minore. La Corte di appello aveva confermato la condanna e respinto anche la richiesta di una pena sostitutiva, formulata nell’atto di impugnazione. Aveva richiamato, da un lato, l’assenza di una domanda nel giudizio di primo grado e, dall’altro, l’inclusione dei maltrattamenti aggravati nel catalogo dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, cui rinvia l’art. 59, primo comma, lettera d), della legge n. 689 del 1981.
La Cassazione censura entrambe le ragioni. Il divieto sopravvenuto non poteva essere applicato a una condotta già cessata prima della modifica legislativa. Inoltre, nelle condizioni processuali descritte, la mancata richiesta in primo grado non dispensava il giudice di appello dall’esame di una questione ritualmente devoluta. Sono due passaggi autonomi: rimuovere la preclusione legale permette di accedere alla valutazione giudiziale; non determina ancora quale pena debba essere applicata.
La data del fatto conta anche quando cambia il catalogo dei reati ostativi
L’art. 5, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 2 dicembre 2025, n. 181, ha inserito nell’art. 4-bis, comma 1-quater, i maltrattamenti previsti dall’art. 572, secondo e terzo comma, c.p. La legge è entrata in vigore il 17 dicembre 2025. Il rinvio dell’art. 59 della legge n. 689 del 1981 fa assumere a questa modifica una conseguenza ulteriore: l’esclusione delle pene sostitutive per quei titoli di reato.1
Nel procedimento esaminato, tuttavia, la Corte ritiene accertata la cessazione delle condotte nel gennaio 2024. La contestazione era aperta, ma la motivazione di primo grado non descriveva episodi successivi; anche su questo dato la Cassazione fonda la delimitazione temporale. Il solo modo di formulare l’imputazione non consente dunque di spostare automaticamente la consumazione del reato abituale fino alla data della sentenza, quando l’accertamento concretamente compiuto ne circoscrive prima la condotta.
La soluzione riprende il criterio della sentenza costituzionale n. 32 del 2020: l’applicazione della disciplina vigente al momento dell’esecuzione incontra il divieto di retroattività sfavorevole quando la novità trasforma la natura della pena e la sua incidenza sulla libertà personale. Qui il rinvio a un catalogo penitenziario incide direttamente sulla specie di sanzione irrogabile dal giudice della cognizione.2
Il punto merita di essere isolato: il legislatore può modificare il catalogo richiamato, ma la tecnica del rinvio non rende neutro il mutamento sanzionatorio che ne deriva. Se prima del fatto era possibile valutare una risposta sostitutiva e la legge successiva impone di escluderla, il confronto riguarda anche la qualità della pena. La collocazione della modifica nell’ordinamento penitenziario non basta a ricondurla a una semplice regola organizzativa dell’esecuzione.
La richiesta in appello e il contrasto segnalato dalla sentenza
Il secondo problema riguarda l’accesso alla decisione. La pronuncia applica l’art. 545-bis c.p.p. nel testo risultante dal d.lgs. n. 31 del 2024. In questo modello il giudice valuta i presupposti della sostituzione e può attivare l’interlocuzione con le parti anche dopo la lettura del dispositivo. Nel caso concreto, tale interlocuzione non era stata avviata e la sentenza di primo grado si era limitata a registrare l’assenza di richieste, senza una motivazione effettiva sulle condizioni della sostituzione.
Su queste premesse, la Sesta Sezione ammette che l’imputato introduca la questione con l’impugnazione. Resta necessario devolvere il tema al giudice di appello: la sostituzione non appartiene alle ipotesi tassative per le quali l’art. 597, comma 5, c.p.p. consente l’intervento d’ufficio. Il consenso alla sostituzione e il motivo di impugnazione hanno quindi funzioni differenti. L’art. 598-bis, comma 1-bis, mantiene espressamente ferme le regole dell’art. 597.3
La stessa sentenza segnala un contrasto sulla richiesta formulata per la prima volta in appello e richiama l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 35458 del 2026. La soluzione accolta dal collegio va dunque presentata insieme a questa avvertenza: il provvedimento commentato non documenta una soluzione unitaria di quel contrasto. Nel caso deciso, la domanda era contenuta nell’atto di appello e accompagnata da deduzioni sui presupposti della sostituzione; non era una semplice manifestazione tardiva di disponibilità.
Specificità dell’impugnazione e costruzione della pena non coincidono
Il contributo più utile della pronuncia sta nella distinzione tra ciò che deve allegare l’appellante e ciò che deve essere definito nel procedimento di sostituzione. La difesa deve indicare ragioni pertinenti: condizioni personali, assenza delle preclusioni, elementi sul rischio di nuovi reati e sull’osservanza delle prescrizioni. La Cassazione non considera sufficiente, in via generale, la sola assenza di motivazione del primo giudice. Rileva che, in questo processo, il motivo conteneva anche argomenti sul trattamento sanzionatorio e sulle condizioni dell’imputato.
Da tale onere non discende, però, la necessità di presentare già nell’appello una pena integralmente costruita nel tipo e nei contenuti. L’art. 545-bis, comma 2, permette di acquisire informazioni e programmi proprio per decidere sulla sostituzione e sulla scelta della pena. La dottrina che ricostruisce il modello bifasico ne individua la funzione nell’anticipazione dell’alternativa al carcere alla fase di cognizione: un passaggio che spiega perché l’istruttoria sulla pena non possa essere sempre anticipata, a pena d’inammissibilità, al momento della domanda.4
La migliore obiezione è che una domanda indeterminata costringerebbe il giudice a cercarne da solo i presupposti. La distinzione proposta dalla sentenza risponde a questo problema mantenendo ferma la specificità delle allegazioni. Le ragioni che rendono pertinente la sostituzione devono essere dedotte; il programma e le prescrizioni possono richiedere gli approfondimenti previsti dalla legge. L’esistenza di un onere difensivo non elimina la funzione istruttoria affidata al giudice.
La distinzione fra accesso alla sostituzione e valutazione della pena trova un confronto nella pronuncia sulla guida in stato di ebbrezza. Per i maltrattamenti, la decisione sul sequestro del telefono mostra invece il diverso accertamento richiesto per anticipare una confisca.
Il nuovo esame riguarda la pena sostitutiva
La condanna per maltrattamenti non viene annullata. Le censure sull’attendibilità delle persone offese, sull’abitualità e sulle attenuanti generiche sono dichiarate inammissibili. In particolare, la Corte distingue i pochi episodi narrati con maggior dettaglio dal più ampio quadro di aggressioni fisiche e verbali ricostruito nei giudizi di merito; la successiva riconciliazione non modifica la natura dei fatti già commessi.
L’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro è limitato alla pena sostitutiva. La rimozione di un divieto applicato retroattivamente restituisce al giudice un potere da esercitare, con motivazione, ai sensi dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981. Anche la sentenza costituzionale n. 139 del 2025, richiamata dalla Cassazione, ha ritenuto non fondate le questioni sulla preclusione per i reati ostativi: non ne ha disposto l’abrogazione. Il risultato della pronuncia è una valutazione resa nuovamente possibile e processualmente dovuta, il cui esito concreto resta affidato al giudizio di rinvio.
Note e riferimenti
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.
Sentenza integrale in forma omissata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta da:
Dott. DE AMICIS Gaetano – Presidente
Dott. LICCI Roberta – Consigliere
Dott. IANNICIELLO Mariella – Consigliere
Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere
Dott. NATALE Andrea – Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
[OMISSIS], [OMISSIS]
avverso la sentenza del 14/01/2026 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Andrea Natale;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Crotone con cui [OMISSIS] è stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il delitto di maltrattamenti aggravati (ex art. 572, secondo comma, cod. pen.) da lui commessi in danno della moglie [OMISSIS] e del figlio minore [OMISSIS]
I giudici di merito, valorizzando le dichiarazioni della moglie dell’imputato e quelle dei figli, hanno ritenuto dimostrato che [OMISSIS], in un arco temporale compreso tra il 1988 e il 23 gennaio 2024, abbia maltrattato la moglie, aggredendola abitualmente sul piano verbale, nonché percuotendola in ripetute occasioni (in imputazione si menzionano esplicitamente tre aggressioni fisiche, intorno a Natale 2022, il 28 dicembre 2023 e il 23 gennaio 2024); parimenti, è stato ritenuto dimostrato che il figlio minore [OMISSIS] sia stato, a sua volta, vittima di maltrattamenti: vuoi, perché ha avuto modo di assistere ai comportamenti tenuti dal padre in danno della madre; vuoi, perché, a sua volta, destinatario di ripetute aggressioni verbali.
2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo tre motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizi di erronea applicazione della legge penale (art. 572 cod. pen.), travisamento della prova per omissione, vizio di motivazione. Da un lato, la Corte di appello ha trascurato di valutare la credibilità soggettiva delle fonti di prova dichiarativa e l’attendibilità oggettiva delle dichiarazioni da loro promananti. Dall’altro lato, la motivazione della sentenza impugnata è viziata per avere ritenuto sussistente il delitto di maltrattamenti, nonostante difetti l’abitualità delle condotte maltrattanti.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di erronea applicazione della legge penale (art. 62- bis cod. pen.) e vizio di motivazione. I giudici di merito hanno trascurato gli elementi positivi che emergevano dagli atti che avrebbero imposto di applicare le circostanze attenuanti generiche.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, erronea applicazione della legge penale (art. 59 legge n. 689/1981) e travisamento del fatto processuale in relazione alla mancata applicazione delle pene sostitutive.
3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 29 settembre 2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Esso è in parte privo dell’indispensabile requisito di specificità, poiché reitera censure già sviluppate in grado di appello, senza confrontarsi con le repliche offerte dalla sentenza impugnata. Esso, poi, è anche manifestamente infondato.
1.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizi di erronea applicazione della legge penale (art. 572 cod. pen.), travisamento della prova per omissione, vizio di motivazione.
1.2. Anzitutto, la Corte di appello avrebbe trascurato di valutare la credibilità soggettiva delle fonti di prova dichiarativa e l’attendibilità oggettiva delle dichiarazioni da loro promananti; la Corte di appello avrebbe trascurato i reciproci rapporti tra imputato e testimoni e il clima di conflittualità, astio e livore tra persone offese e imputato.
1.3. Si tratta di motivo di ricorso del tutto privo di specificità, che replica l’a-specificità del motivo di appello.
La sentenza di primo grado aveva dedicato ampia attenzione al tema, ricordando in motivazione che la persona offesa non si è costituita parte civile, e ha reso dichiarazioni pacate, non connotate da contraddittorietà o profili di illogicità; in motivazione si evidenziava inoltre come dette dichiarazioni abbiano ricevuto significativi riscontri, di natura sia dichiarativa (le dichiarazioni degli altri figli della coppia) sia documentale (la registrazione di un messaggio vocale) e financo nelle dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio (cfr. sentenza di primo grado, pag. 9-10).
A fronte di una simile motivazione, l’imputato si era limitato a stigmatizzare il fatto che “il GUP non avrebbe dovuto ritenere credibili le persone offese… per il fatto che i rapporti tra gli attori di questa vicenda familiare erano caratterizzati da forte conflittualità, con un profondissimo astio e spirito di rivalsa delle persone offese verso il [OMISSIS]”.
Si tratta all’evidenza di una censura del tutto generica, che postula la inattendibilità dei testimoni, senza offrire elementi concreti a sostegno dell’allegazione.
Doglianza – quella espressa in appello – che, oltre ad essere non specifica, è anche intrinsecamente contraddittoria: è sufficiente sottolineare che -in palese contraddizione logica con l’ipotesi di un astio coltivato dalla persona offesa verso l’imputato – lo stesso appellante ricorda che la signora [OMISSIS] ha esplicitamente dichiarato di avere perdonato il marito, di volergli bene e di volere continuare a vivere con lui.
A fronte di un motivo di appello generico e intrinsecamente contraddittorio, la risposta offerta sul punto dalla Corte di appello – che ha rilevato la coerenza del racconto della testimone e i riscontri che esso riceve da altre fonti di prova – risulta motivazione congrua che, saldandosi a quella di primo grado, supera il vaglio di legittimità.
Il motivo di ricorso, sotto tale profilo, si rivela dunque inammissibile per assenza di specificità.
1.4. Sotto altro profilo, il primo motivo di ricorso denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione all’elemento della abitualità delle condotte maltrattanti.
I giudizi di merito avrebbero permesso di appurare che – nei trentasei anni abbracciati dall’imputazione – si sono verificati solo quattro episodi isolati dì aggressione fisica, tra loro separati da significativi lassi di tempo; con riferimento alle pretese aggressioni verbali, la Corte territoriale ha trascurato di valutare che “il tono alto e a volte aggressivo dell’imputato rappresentava, in realtà, il suo normale modo di esprimersi”, una “forma di sfogo, che lo portava a calmarsi quando era agitato”; anche con riferimento alle condotte avvenute in presenza del figlio minore, la Corte di appello ha omesso di valutare che si è trattato di un unico fatto isolato (l’episodio del 23 gennaio 2024).
La sentenza della Corte territoriale sarebbe poi viziata per avere trascurato un dato che contraddice l’ipotesi d’accusa: si allude alla dichiarazione della sig.ra [OMISSIS] che affermava di avere perdonato il marito e di avere intenzione di riprendere la convivenza.
1.5. Anche sotto tale profilo, il ricorso è aspecifico, reitera censure (altrettanto generiche) sviluppate con l’atto di appello e non si confronta con gli elementi di fatto, congruamente valutati dai giudici di primo e di secondo grado che, sul punto, hanno offerto una conforme valutazione.
1.6. Valgono allora gli approdi giurisprudenziali in materia di c.d. doppia conforme. Laddove i giudici di merito abbiano ricostruito i fatti oggetto di giudizio proponendo una conforme ricostruzione storica, con argomenti – in fatto e in diritto – coerenti tra loro, è possibile ritenere che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si saldi con quella di primo grado sia attraverso diversi richiami a quest’ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove.
Ne discende che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01).
1.7. Svolta questa premessa, si deve osservare che – dalle due sentenze di merito – emerge in modo chiaro che i Giudici di merito hanno offerto compiuta motivazione in ordine alla sussistenza del requisito dell’abitualità.
La lettura della sentenza di primo grado permette di apprezzare che, dagli elementi probatori valorizzati dal Giudice dell’udienza preliminare, emergevano ripetutamente elementi indicativi dell’abitualità delle condotte; la sentenza di primo grado riporta alcune dichiarazioni della persona offesa significative in tal senso (sentenza di primo grado, pagg. 5-6: “mio marito ha sempre tenuto un atteggiamento violento e minaccioso nei miei confronti in tutti questi anni di matrimonio…; le minacce nei miei confronti ci sono sempre state; lui mi dice quasi ogni giorno che devo andare via di casa”).
Ma anche altre fonti di prova riportano elementi indicativi di abitualità dei comportamenti maltrattanti: si allude alle dichiarazioni rese da [OMISSIS] (sentenza di primo grado, pag. 7: “mio padre e mia madre hanno sempre litigato; quando ero più piccolo ho anche assistito ad episodi nei quali mio padre ha picchiato mia madre, mediante schiaffi…, Le discussioni tra loro due sono proseguite nel tempo”) e a quelle rese da [OMISSIS] (sentenza di primo grado, pag. 8, ove si riportano le dichiarazioni del teste che riferisce di una pluralità di episodi).
È in questo contesto – che chiaramente riporta un quadro di comportamenti sistematici – che la testimone si sofferma con maggiore grado di dettaglio su alcuni di essi, ritenuti più significativi, E, correttamente, la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha rilevato che – oltre agli specifici episodi oggetto di narrazione connotata da maggior grado di dettaglio – le fonti di prova mettevano in luce reiterate condotte di aggressione fisica e verbale, tali da far emergere “un comportamento di continua sopraffazione”, sì da potere affermare la sussistenza del requisito dell’abitualità (sentenza di appello, pag. 3).
Tale ricostruzione, non manifestamente illogica, non risulta messa in discussione né dai motivi di appello, né dal primo motivo di ricorso, che, dunque, risulta inammissibile perché privo di specificità.
1.8. Non sussistono poi i denunciati travisamenti della prova.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, [OMISSIS], il figlio dell’imputato, ha riferito di avere assistito ad una pluralità di episodi, seppure solo uno di essi sia stato di natura violenta, mentre gli altri erano connotati da aggressività verbale (v. sentenza di primo grado, pag. 8; sentenza di secondo grado, pag. 3- 4).
Nemmeno vi è stato un travisamento per omissione con riferimento alla riconciliazione intercorsa tra l’imputato e la moglie persona offesa. La Corte territoriale l’ha considerata, ma ha correttamente sottolineato che detta riconciliazione è intervenuta “successivamente” ai fatti, sulla cui natura, pertanto, non può incidere (sentenza di secondo grado, pag. 4).
Sotto tale profilo, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di erronea applicazione della legge penale (art. 62- bis cod. pen.) e vizio di motivazione.
2.1. I giudici di merito avrebbero erroneamente escluso la possibilità di accordare le circostanze attenuanti generiche stigmatizzando il lungo periodo nel corso del quale si è consumato il reato; tuttavia, i giudici di merito avrebbero trascurato elementi positivi che emergevano dagli atti: l’incensuratezza, il contegno processuale (con la scelta del rito abbreviato); la resipiscenza manifestata dall’imputato che, con parole semplici (coerenti con il bassissimo livello di scolarizzazione), ha manifestato il proprio pentimento, come confermato dal fatto che vi è stata piena riconciliazione con le persone offese, tanto che la moglie lo ha perdonato ed è tornata a vivere con lui.
2.2. Si tratta di motivo inammissibile perché generico e comunque manifestamente infondato.
Seguendo l’insegnamento di Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 – dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, va premesso che “la ragion d’essere della previsione normativa recata dall’art. 62-bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile”.
Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento “non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza (cfr. Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694)”.
Al contrario, proseguono le Sezioni Unite “Schettino”, “è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (in tali termini già Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241 e più di recente Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694)”.
Nel caso in esame, il ricorrente indica elementi di per sé insufficienti (come la mera incensuratezza) o non conferenti (come la scelta del rito abbreviato, che già rileva sotto il profilo della riduzione della sanzione; Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di, Rv. 277271 – 01) ed evoca in modo generico la resipiscenza che avrebbe manifestato l’imputato, riconciliatosi con la moglie.
Sul punto, il ricorso si rivela privo di specificità, poiché nemmeno chiarisce se la riconciliazione con la moglie sia conseguenza di qualche condotta attiva dell’imputato (posto che la riconciliazione ben potrebbe essere avvenuta per iniziativa unilaterale della persona offesa); in secondo luogo, la Corte territoriale ha evidenziato che la resipiscenza si è risolta nella laconica affermazione di essere dispiaciuto e di “rivolere” la moglie.
Elemento, questo, che la Corte territoriale ha ritenuto di consistenza tale da non giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche tenuto conto delle violazioni che – nel corso del procedimento – l’imputato aveva perpetrato rispetto alle prescrizioni a lui imposte con misure coercitive, tanto da essersi reso necessario anche un loro aggravamento: si tratta di motivazione congrua e non manifestamente illogica e, come tale, sottratta al sindacato di questa Corte.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, erronea applicazione della legge penale (art. 59 legge n. 689/1981) e travisamento del fatto processuale in relazione alla mancata applicazione delle pene sostitutive.
3.1. Secondo il ricorrente, in particolare, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di applicare una pena sostitutiva incorrendo in un duplice errore.
Da un lato – travisando il fatto processuale – la Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile una pena sostitutiva, poiché non richiesta in sede di primo grado di giudizio (trascurando, però, il fatto che che la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva era stata esplicitamente formalizzata nell’atto di appello); dall’altro lato, ha ritenuto inapplicabile una pena sostitutiva in forza di una disposizione -l’art. 59 legge cit. – che, però, ad avviso del ricorrente è stata abrogata.
3.2. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
3.3. Per esigenze di ordine espositivo è utile muovere dal secondo degli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale.
La Corte di appello ha ritenuto ostativo alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva il dettato dell’art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rilevando che detta disposizione vieta l’applicazione di una pena sostitutiva nei confronti dell’imputato di uno dei reati previsti dall’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, che a sua volta richiama l’ art. 572, secondo comma, cod. pen., contestato all’imputato (art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen.).
3.3.1. La Corte territoriale è incorsa in un vizio di erronea applicazione della legge penale.
Effettivamente, l’art. 59, comma 1, lett. d), legge n. 689/1981 dispone che “la pena detentiva non può essere sostituita… nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354…”. L’ art. 4-bis ord. pen. contiene – al comma 1-quater – un riferimento al reato previsto dall’art. 572, secondo e terzo comma, cod. pen.
Tuttavia, l’inserimento di tale richiamo nel corpo dell’art. 4-bis, comma 1- quater è conseguenza delle modifiche apportate alla disposizione dall’ art. 5, comma 1, lett. a), della legge 2 dicembre 2025, n. 181 (Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime).
3.3.2. Stando alla contestazione, il reato ascritto a [OMISSIS] è stato consumato dall’anno 1988 sino al 23 gennaio 2024, con condotta abituale tuttora perdurante (trattandosi di reato abituale, nel caso di contestazione cosiddetta aperta, il termine finale di consumazione coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado, che cristallizza l’accertamento processuale; cfr. Sez. 5, n. 12055 del 19/01/2021, C., Rv. 281021 – 01; Sez. 5, n. 17350 del 20/01/2020, C., Rv. 279401 – 02). Peraltro, l’esame della sentenza di primo grado permette di apprezzare il fatto che, in essa, non vengono descritti episodi successivi al 23 gennaio 2024 (tanto che il giudice di primo grado revocò la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese), sì che la cessazione della condotta abituale può dirsi accertata anche in concreto (come richiede – per il reato permanente, con “contestazione aperta” – Sez. 1, n. 49625 del 14/11/2023, Gallizzi, Rv. 285429 – 01).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, può dirsi univocamente accertato in sede di merito che la condotta ascritta al ricorrente si è consumata in data anteriore alle modifiche apportate all’art. 4-bis ord. pen. dalla legge n. 181 del 2025.
3.3.3. Date tali premesse, questa Corte ritiene che le sopravvenute modifiche dell’ art. 4-bis ord. pen. non possano trovare applicazione ove determinino conseguenze potenzialmente sfavorevoli per l’imputato sul piano della qualità e della specie della sanzione penale, ostandovi il divieto di applicazione retroattiva della legge penale sfavorevole.
Come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2020, ha affermato – a proposito degli effetti indiretti delle modifiche apportate all’ art. 4-bis ord. pen. – che “di regola, le pene detentive devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento della loro esecuzione, salvo però che tale legge comporti, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto, una trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale. In questa ipotesi, l’applicazione retroattiva di una tale legge è incompatibile con l’art. 25, secondo comma, Cost.”.
Nella predetta decisione, la Corte costituzionale ha ritenuto necessario il ricorso allo strumento della sentenza interpretativa di accoglimento in ragione dell’esistenza del diritto vivente sino ad allora consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità in ordine all’applicabilità del principio tempus regit actum rispetto alle modifiche sopravvenute dell’art. 4-bis ord. pen. (anche quando ciò determinava una successione di leggi penali sfavorevoli per l’imputato).
Tale diritto vivente è stato ritenuto incompatibile con il divieto di applicazione retroattiva della legge penale sfavorevole, cristallizzato dall’art. 25 Cost. e ciò spiega la ragione per cui la Corte costituzionale ha optato per lo strumento della sentenza interpretativa di accoglimento.
Tuttavia, successivamente alla pronuncia ora evocata, la giurisprudenza di questa Corte ha rimeditato l’orientamento sino ad allora consolidato, sicché si “riaprono” gli spazi per praticare un’interpretazione costituzionalmente orientata, che rende non necessaria la proposizione di un incidente di legittimità costituzionale.
Questa Corte – richiamando esplicitamente la “lettura dell’art. 25, comma secondo, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020” – ha infatti ritenuto soggette al divieto di applicazione retroattiva della legge penale le modifiche sopravvenute che circoscrivono in senso restrittivo l’accesso ad alcune misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale o ad alcuni benefici penitenziari extra moenia (Sez. 1, n. 31753 del 01/07/2024, Viola, Rv. 286810 – 01; Sez. 1, n. 30702 del 16/04/2024, Russo, Rv. 286809 – 01; Sez. 1, n. 37053 del 01/12/2020, Timordidio, Rv. 280098 – 01).
Anche con riferimento alle preclusioni all’applicazione delle pene sostitutive dettate dall’art. 59, primo comma, lett. d), legge n. 689 del 1981 la giurisprudenza è pervenuta ad analoghi approdi interpretativi (Sez. 6, n. 4521 del 28/01/2026, R., Rv. 289366 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 01/10/2025, Acquaviva, Rv. 288697 -01).
Le modifiche sopravvenute all’ art. 4-bis ord. pen. – ove ad esse si ritenesse applicabile la preclusione prevista dall’art. 59, primo comma lett. d), cit. -determinerebbero allora una potenziale “trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale” in senso sfavorevole all’imputato, contrastante con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole.
3.3.4. Alla luce delle su esposte premesse, la sentenza impugnata deve essere annullata, posto che muove da un’erronea interpretazione della legge penale che ha avuto – come effetto – la mancata delibazione del tema, devoluto al giudice di appello, dell’eventuale sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dagli artt. 53 ss. della legge n. 689/1981.
3.4. Occorre a questo punto trattare il primo argomento speso dalla Corte territoriale. Quest’ultima ha giudicato corretta la decisione del Giudice dell’udienza preliminare di ritenere non sussistenti i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, posto che tale richiesta non era stata formulata dall’imputato nel primo grado di giudizio.
Si tratta di una decisione viziata da erronea interpretazione della legge processuale e da vizio di motivazione (per mancanza di motivazione sul relativo motivo di appello).
3.4.1. Va premesso che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Crotone – nella sentenza di primo grado – non ha sviluppato alcuna motivazione circa la decisione di non sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva, limitandosi a registrare l’assenza di richieste in tal senso e ad affermare – senza motivare – che non sussistono le condizioni previste dagli artt. 53 ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3.4.2. Nell’originaria formulazione dell’art. 545-ó/s, comma 1, cod. proc. pen., il dovere di motivazione su tale punto della decisione poteva essere condizionato dalla mancata manifestazione del consenso da parte dell’imputato alla sostituzione della pena detentiva (al momento della somministrazione dell’avviso di tale possibilità, originariamente previsto dall’art. 545-ó/s, comma 1, primo periodo). Nel caso in cui l’imputato non avesse manifestato il consenso alla sostituzione, pur avendo ricevuto il relativo avviso, il giudice sarebbe stato sollevato dal dovere di motivazione sulla mancata sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva che presuppone tale consenso. Laddove, invece, l’imputato avesse manifestato il consenso e il giudice avesse ritenuto non sussistenti le condizioni per provvedere alla sostituzione, allora, la motivazione sarebbe stata doverosa.
3.4.3. A seguito delle modifiche apportate alla disposizione dall’ art. 2, comma 1, lett. u), D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 – applicabili ratione temporis al caso del ricorrente (essendo stato celebrato il processo ed emessa la sentenza successivamente all’entrata in vigore di detto decreto) – tale quadro normativo è mutato.
L’art. 545-b/s, comma 1, cod. proc. pen. non prevede più la necessaria formulazione di uno specifico avviso da parte del giudice che ha pronunciato condanna a pena in astratto suscettibile di sostituzione.
La mancata prescrizione di un dovere di somministrare tale avviso (come era nell’originaria formulazione dell’art. 545-bis) non implica tuttavia che tale possibilità sia esclusa.
Infatti, l’art. 545-ó/s, comma 1, cod. proc. pen. – come riformato dal decreto legislativo n. 31/2024 – dispone che “il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito ove necessario il consenso dell’imputato, integra il dispositivo…”¦
Tale disposizione merita due puntualizzazioni.
Da un lato, il dettato normativo non ascrive all’imputato l’onere di esprimere preventivamente il consenso; la legge prevede infatti che l’attivazione del contraddittorio (“sentite le parti”) possa avvenire anche dopo la lettura del dispositivo e prevede altresì che – sempre dopo la lettura del dispositivo -l’imputato possa manifestare il consenso alla sostituzione della pena detentiva.
Dall’altro lato, occorre evidenziare che la decisione di attivare o meno tale contraddittorio è condizionata da una valutazione preliminare del giudice che ha ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti per provvedere alla sostituzione (“se il giudice ritiene”).
La decisione di avviare o meno le procedure previste dall’art, 545-bis cit. -essendo legata ad una valutazione del giudice – deve conseguentemente trovare riscontro in un passaggio della motivazione che renda conto delle ragioni di tale decisione, in ossequio al dettato degli artt. 132 e 133 cod. pen. e dell’ art. 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. pen. e dell’art. 58 legge n. 689/1981.
Al di là del tema della doverosità della motivazione, l’attuale formulazione dell’art. 545-6/s, comma 1, secondo periodo, cit. rende comunque chiaro che esiste la possibilità di avviare un’interlocuzione con l’imputato in ordine all’eventuale sostituzione della pena detentiva, attivando uno spazio di contraddittorio anche in un momento immediatamente successivo alla lettura del dispositivo di condanna (come reso chiaro dall’inciso “sentite le parti”).
3.4.4. Ove tale spazio di contraddittorio non sia stato attivato, l’imputato che ambisca alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ha solo la possibilità di introdurre la relativa questione con l’impugnazione della sentenza di primo grado a pena non sostituita, posto che quello è il primo “momento processuale” in cui può contraddire sul punto.
La doglianza relativa alla mancata sostituzione della pena principale con una pena sostitutiva deve, necessariamente, essere devoluta alla cognizione del giudice di appello dall’imputato. Si tratta, infatti, di una questione che non rientra nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell’appello (Sez. 6, n. 11742 del 11/02/2026, A., Rv. 289652 – 01; Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792 – 01; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 – 01; con riferimento alla previgente disciplina delle pene sostitutive, cfr., per tutte, Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 – 01).
Si ha conferma dell’esattezza di tale approdo interpretativo esaminando il dettato dell’ art. 598-bis, comma 1 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. z), D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, in vigore dal 4 aprile 2024).
La disposizione in parola, trattando del tema della manifestazione del consenso all’applicazione di pene sostitutive nel giudizio di appello trattato in forma cartolare, stabilisce che il consenso può essere manifestato fino a quindici giorni prima dell’udienza, “fermo quanto previsto dall’art. 597”.
Il che chiarisce che il tema delle pene sostitutive deve essere necessariamente devoluto alla cognizione del giudice nell’atto di appello o con i motivi nuovi.
Trascurando i temi posti dal diritto transitorio – che qui non rilevano – si è affermato che la questione deve essere necessariamente posta con i motivi di appello (Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792 – 01; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo, Rv. 287460 – 01), o anche con i motivi nuovi, ma “nel solo caso in cui sia stato articolato con l’atto di appello un motivo avente ad oggetto direttamente la determinazione della pena” (Sez. 6, n. 11742 del 11/02/2026, A., Rv. 289652 – 01; Sez. 6, n. 20135 del 06/05/2026, Greco, Rv. 290100 – 01).
L’orientamento da ultimo indicato risulta condiviso dal Collegio (dovendosi, tuttavia, dare atto del fatto che, sul tema, la Seconda Sezione di questa Corte -con decisione depositata successivamente alla deliberazione della presente sentenza – ha rimesso la questione interpretativa alle Sezioni Unite, rilevando un contrasto di giurisprudenza con Sez. 2, n. 3962 del 13/01/2026, C., Rv. 289291 -01; Sez. 2, n. 181 del 04/12/2025, dep. 2026, D’agata, Rv. 289139 – 01, secondo cui è tardiva la richiesta di sostituzione della pena formulata, per la prima volta, dall’imputato nel giudizio di appello; cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 35458 del 16/09/2026, dep. 06/10/2026, Boria).
3.4.5. Nel caso in esame, la questione relativa alla sostituzione della pena detentiva è stata esplicitamente devoluta con l’atto di appello, essendo stati allegati: a) la compatibilità della pena detentiva irrogata con l’applicazione di una pena sostitutiva; b) l’assenza di cause di esclusione soggettiva rilevanti ex art. 59 della legge n. 689/1981; c) l’assenza di fondati motivi per ritenere l’imputato non incline al rispetto delle prescrizioni (imputato che, del resto, aveva visto revocare la misura cautelare a lui inizialmente imposta a tutela delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivanza).
E a fronte della devoluzione di tale aspetto della decisione, la Corte di appello avrebbe dovuto delibare il tema, non essendo corretto, come affermato nei “considerato in diritto” n. 3.4.3. e n. 3.4.4., limitarsi ad evocare l’assenza di richieste in tal senso nel corso del giudizio di primo grado.
3.4.6. La sentenza impugnata – anche sotto tale profilo – deve essere annullata con rinvio, poiché viziata da un’erronea applicazione della legge processuale.
3.5. È solo il caso di chiarire alcuni aspetti ulteriori, potenzialmente utili al giudice del rinvio.
Si è affermato in giurisprudenza che “l’appellante è onerato di supportare, con specifiche deduzioni, la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi, conseguendo, al mancato assolvimento di tale onere, l’inammissibilità originaria della richiesta” (Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792 – 01; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo, Rv. 287460 – 01).
Si tratta di un aspetto che merita qualche precisazione.
3.5.1. Come anticipato, la sentenza di primo grado non conteneva alcuna motivazione in ordine alla questione sulla sostituibilità o meno della pena detentiva con una pena sostitutiva. E si è detto che tale motivazione sarebbe stata doverosa, alla luce del dettato degli artt. 132 e 133 cod. pen., dell’art. 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. pen. e dell’art. 58 legge n. 689 del 1981.
Nel caso in esame, dunque, l’assenza di motivazione avrebbe reso problematico, per l’imputato appellante, esplicare “una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata, (traendo) da essa gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto e in fatto”; come sarebbe stato problematico per l’imputato declinare motivi di appello esplicanti “seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice” (per usare le efficaci affermazioni di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, considerato in diritto 7.3).
D’altra parte, nella sentenza appena citata, le Sezioni Unite hanno chiaramente affermato il principio di diritto secondo cui “l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato” (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).
3.5.2. Sulla base di quanto sinora esposto, deve escludersi che – nel caso in esame – il motivo di appello originariamente formulato potesse essere considerato inammissibile per difetto di specificità.
Il motivo di appello, infatti, ha devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado una pluralità di aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, evidenziando la assenza di pericolosità, le condizioni personali di persona incensurata, l’assenza di elementi indicativi di una inclinazione all’inosservanza delle prescrizioni… Sviluppate tali argomentazioni, l’appellante ha infine manifestato il consenso all’applicazione di una pena sostitutiva, tra quelle previste dagli artt. 53 ss. iegge n. 689/1981.
A fronte dell’assenza di motivazione sul tema delle pene sostitutive, la formulazione del motivo non si esauriva dunque nella manifestazione del consenso: conteneva anche deduzioni sull’inserimento sociale, sulla resipiscenza e sull’assenza di pericolosità, presentate a sostegno della richiesta di un diverso trattamento sanzionatorio.
La valutazione di specificità riguarda l’individuazione di tali ragioni e la loro pertinenza alla sostituzione richiesta, non la loro fondatezza nel merito. È in questi termini, e non per effetto della sola assenza di motivazione della sentenza di primo grado, che il motivo soddisfa l’onere di specifica deduzione richiamato dai precedenti sopra citati.
3.5.3. Una volta legittimamente devoluta alla cognizione della Corte di appello la questione della eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, il dato normativo non ascrive all’imputato l’onere di proporre – sin dalla devoluzione del tema con i motivi di appello o con i motivi nuovi – una sorta di pena-programma già delineata per tipo e contenuti.
Il dato normativo è orientato in altra direzione.
Al giudice di appello competerà, anzitutto, la valutazione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per provvedere eventualmente alla sostituzione della pena detentiva.
Laddove non ritenga sussistenti i presupposti, il giudice di appello non avvierà il subprocedimento codificato dall’art. 545-bis cit., dando doverosamente conto delle ragioni di tale decisione.
Laddove ritenga sussistenti i presupposti, l’art. 598-bis cit. delinea i modelli procedimentali da seguire, distinguendo i casi in cui l’udienza sia celebrata con o senza la partecipazione delle parti unicamente sotto il profilo dei termini in cui l’imputato è onerato dell’espressione del “consenso” alla sostituzione (e non della “richiesta”). E la disciplina da seguire è descritta nell’art. 598-bis, comma 1 -bis, secondo e terzo periodo.
Il secondo periodo contempla l’ipotesi meno problematica, che si ha nel caso in cui il giudice di appello ritenga sussistenti i presupposti e abbia a disposizione tutti gli elementi necessari per la decisione. In tal caso, la Corte di appello “sostituisce la pena detentiva”.
Il terzo periodo dell’art. 598-bis, comma 1 -bis, prevede l’ipotesi in cui, invece, il giudice non abbia a disposizione tutti gli elementi necessari per decidere sulla sostituzione. In tal caso, “quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all’articolo 545-bis, comma 2; in tal caso il processo è sospeso”.
L’art. 545-bis, comma 2, prevede dunque che gli approfondimenti istruttori ivi previsti debbano essere espletati “al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva”. Ciò esclude che sia onere dell’imputato indicare preventivamente il tipo di pena sostitutiva che vorrebbe vedere applicata: data la natura di atto personalissimo ( art. 58, terzo comma, legge n. 689 del 1981), può anche darsi l’ipotesi che l’imputato manifesti il consenso alla sostituzione della pena detentiva con una sola tra le pene sostitutive previste dal legislatore.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’imputato si sia limitato ad allegare l’esistenza dei presupposti rilevanti ai fini dell’art. 133 cod. pen. e dell’art. 58 legge n. 689 del 1981 e a manifestare il consenso alla sostituzione della pena detentiva, senza indicare il tipo di pena sostitutiva e i contenuti della stessa, non è prevista nessuna sanzione di inammissibilità della “richiesta”.
Secondo il chiaro dettato normativo, infatti, la disamina della tematica relativa alla concreta individuazione della pena sostitutiva da applicare e ai contenuti che essa deve assumere compete al giudice, che decide sulla base degli elementi disponibili, oppure, quando questi non siano sufficienti, all’esito degli approfondimenti espletati secondo le procedure codificate dall’art. 545-b/s, comma 2, cit.
3.5.4. L’art. 58 legge cit. indica in modo chiaro quali siano i parametri che devono guidare l’esercizio della discrezionalità giudiziale nella valutazione da effettuare in merito alla (eventuale) scelta di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva.
In presenza delle condizioni di legge (relative all’entità della pena principale irrogata, alla mancata sospensione condizionale della pena, all’assenza delle preclusioni dettate dal successivo art. 59, alla presenza del consenso dell’imputato alla sostituzione della pena detentiva, ove necessario), il giudice dovrà esercitare il potere discrezionale attribuitogli tenendo conto: (i) dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen.; (ii) della (eventuale) maggiore idoneità della pena sostitutiva a favorire la “rieducazione del condannato”; (iii) della efficacia della pena sostitutiva eventualmente applicata in chiave di “prevenzione del pericolo di commissione di altri reati” (eventualmente applicando – oltre a quelle comuni previste dall’art. 56-ter, primo comma, legge n. 689/1981 – ulteriori prescrizioni, tra le quali anche quelle previste dall’art. 56-ter, secondo comma); (iv) della prognosi di rispetto -da parte del condannato – delle prescrizioni applicate a corredo della pena sostitutiva.
In conclusione: nell’esercitare il potere discrezionale previsto dall’art. 58, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice è tenuto a contemperare le istanze retributive e di prevenzione generale e speciale con l’esigenza di assicurare la proporzionalità “quantitativa” e “qualitativa” della pena, scegliendo la sanzione più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato che comporti il minor sacrificio della libertà personale, in conformità ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2025 (Sez. 6, n. 1034 del 02/12/2025, dep. 2026, L., Rv. 289169 – 01).
4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio poiché, nell’omettere l’esame del motivo di appello proposto in tema di applicazione delle pene sostitutive, ha preso le mosse da un’erronea applicazione della legge processuale.
Al riguardo, conclusivamente, devono essere enunciati i seguenti principi di diritto.
“Nel caso in cui, per effetto delle modifiche apportate all’ art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, un determinato titolo di reato venga inserito nel catalogo dei c.d. reati ostativi considerati da tale disposizione, il divieto di sostituzione della pena detentiva sancito dall’ art. 59, primo comma, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, è soggetto al principio del divieto di applicazione retroattiva della norma penale sfavorevole e non al principio tempus regit actum”.
“Nell’ipotesi in cui alla cognizione della Corte di appello sia stata legittimamente e tempestivamente devoluta la questione della eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, e l’imputato si sia limitato ad allegare l’esistenza dei presupposti rilevanti ai fini dell’ art. 133 cod. pen. e dell’ art. 58 legge n. 689/1981, manifestando il consenso alla sostituzione della pena detentiva senza indicare il tipo di pena sostitutiva e i contenuti della stessa, la “richiesta” non è sanzionata da inammissibilità e il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi al riguardo, decidendo immediatamente o all’esito degli approfondimenti eventualmente disposti ai sensi dell’art. 545-6/s, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 598-bis, comma 1 -bis, terzo periodo”.
“Nell’esercitare il potere discrezionale previsto dall’art. 58, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice è tenuto a contemperare le istanze retributive e di prevenzione generale e speciale con l’esigenza di assicurare la proporzionalità “quantitativa” e “qualitativa” della pena, scegliendo la sanzione più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato, con il minor sacrificio della libertà personale”.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Conclusione
Così deciso in Roma il 29 settembre 2026
Depositato in Cancelleria li 2 novembre 2026.