Tentato furto di modico valore: quando può essere negata l’attenuante dell’art. 62 n. 4 c.p.

Corte suprema di cassazione · Quinta sezione penale · Commento giurisprudenziale
La Quinta Sezione penale annulla il diniego dell’attenuante: riconosciuto l’esiguo valore del bene, il giudice deve indicare quali ulteriori elementi concreti impediscano di ravvisare il danno di speciale tenuità.
Pubblicato il 29 agosto 2026 alle 15:55

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La Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha esaminato il diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità in un procedimento per tentato furto di capi di abbigliamento del valore complessivo di 69,90 euro. La Corte non attribuisce al solo valore esiguo del bene efficacia determinante ai fini dell’art. 62, n. 4, c.p.; afferma però che, quando tale esiguità è riconosciuta, il giudice che esclude l’attenuante deve individuare gli ulteriori elementi concreti che vi ostano. Un generico richiamo alle modalità complessive della condotta non soddisfa tale esigenza motivazionale.

Corte suprema di cassazione, Quinta Sezione penale
Sent. n. sez. 289/2026 · R.G.N. 40036/2025
Decisione del 13 febbraio 2026 · deposito del 28 aprile 2026
Numero di raccolta generale 15352/2026
Provvedimento impugnato: Corte d’appello di Palermo, sentenza del 4 luglio 2025.

Il caso

La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la condanna dell’imputato per tentato furto, aggravato dall’esposizione dei beni alla pubblica fede e dalla recidiva specifica infraquinquennale. La contestazione riguardava capi di abbigliamento del valore complessivo di 69,90 euro, prelevati dagli espositori di un esercizio commerciale e occultati sotto gli abiti. Secondo la ricostruzione riportata nella sentenza, l’impossessamento non si era perfezionato per la costante sorveglianza del personale di vigilanza.

Il ricorso per cassazione investiva un punto circoscritto: il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, c.p. La difesa deduceva che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto il modico valore della merce, aveva escluso l’attenuante facendo riferimento alle modalità della condotta senza confrontarsi adeguatamente con gli elementi indicati nel ricorso.

Tra le deduzioni difensive richiamate dalla sentenza figuravano la restituzione dei beni, l’assenza di ulteriori danni lamentati dalla persona offesa, la natura dei beni e le caratteristiche della persona offesa. Questi elementi costituiscono le argomentazioni prospettate dalla parte ricorrente: la Cassazione non li assume indistintamente come fatti decisivi ai fini dell’attenuante.

La questione giuridica

La questione non consiste nello stabilire se il valore economico particolarmente modesto del bene determini automaticamente il riconoscimento del danno di speciale tenuità. La stessa Cassazione esclude una simile equivalenza: la valutazione richiesta dall’art. 62, n. 4, c.p. deve prendere in considerazione la fattispecie concreta nel suo complesso e non può esaurirsi nel solo dato patrimoniale.

Il problema riguarda, invece, il contenuto della motivazione necessaria per negare l’attenuante quando il giudice riconosca espressamente l’esiguo valore economico del bene. In questa situazione, secondo la Quinta Sezione, non è sufficiente evocare in termini generici le modalità del fatto: occorre indicare quali ulteriori elementi concreti impediscano di qualificare il danno come di speciale tenuità.

La decisione

La Cassazione muove da un criterio non riducibile al valore commerciale del bene. La circostanza attenuante richiede, secondo la sentenza, una valutazione complessiva che tenga conto del danno prodotto dalla condotta nella sua globalità. Per questa ragione, né l’entità particolarmente lieve del pregiudizio patrimoniale né il valore irrisorio del bene possono essere considerati, isolatamente, parametri determinanti.

La Corte introduce tuttavia una conseguenza precisa sul piano motivazionale. Se il valore economico del bene è esiguo, il giudice di merito che intenda comunque negare l’attenuante deve esplicitare quali ulteriori elementi concreti ostino al suo riconoscimento. La decisione non configura, quindi, un automatismo favorevole all’imputato; richiede una motivazione individualizzata sul caso sottoposto a giudizio.

È proprio su questo passaggio che la sentenza d’appello viene censurata. La Corte territoriale aveva riconosciuto il modico valore della merce, ma aveva richiamato in modo soltanto generico le modalità complessive del fatto, senza specificare per quali concrete ragioni esse impedissero il riconoscimento dell’attenuante.

La carenza motivazionale assume rilievo anche in rapporto alle deduzioni del ricorrente sull’assenza di ulteriori danni subiti dalla persona offesa. La Cassazione non afferma che tale assenza sia da sola sufficiente per concedere l’attenuante; rileva che il giudice di merito non poteva omettere di confrontarsi concretamente con quel profilo dopo avere riconosciuto l’esiguità economica della merce.

Il dispositivo è conseguentemente circoscritto. La sentenza viene annullata soltanto nella parte relativa al diniego della circostanza attenuante dell’art. 62, n. 4, c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo per un nuovo giudizio sul punto.

Il commento

Il passaggio da isolare è la distinzione tra criterio di valutazione e obbligo di motivazione. Sul primo piano, la Cassazione non modifica l’impostazione secondo cui l’esiguo valore del bene non esaurisce il giudizio sulla speciale tenuità. La decisione richiede un apprezzamento della fattispecie concreta più ampio del solo danno economico.

Sul secondo piano, però, questa valutazione complessiva non può essere trasformata in una formula astratta. Una volta riconosciuto il modico valore della merce, la mera evocazione delle “modalità del fatto” non indica quali aspetti della condotta assumano effettiva rilevanza ostativa. La motivazione deve compiere quel passaggio ulteriore e individuare gli elementi concreti sui quali si fonda il diniego.

La pronuncia non stabilisce quali elementi sarebbero, in astratto, sufficienti per escludere l’attenuante. Questo limite è essenziale. La Cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito e non riconosce direttamente la circostanza attenuante. Il giudizio viene restituito alla Corte d’appello, che potrà nuovamente pronunciarsi sul punto, ma dovrà motivare sulla base di elementi concreti e confrontarsi con le deduzioni rilevanti della difesa.

Dal testo non emerge, inoltre, che la Corte attribuisca autonomo valore decisivo alla circostanza, dedotta dal ricorrente, che i beni fossero di prima necessità o che la persona offesa fosse una grande catena commerciale. Il nucleo della motivazione di legittimità rimane diverso: riconosciuto il valore modesto, la decisione di segno contrario sull’art. 62, n. 4, c.p. deve essere sorretta dall’indicazione degli ulteriori dati concreti che giustificano il diniego.

Sul piano difensivo, la sentenza mostra quindi che la richiesta dell’attenuante non dovrebbe essere costruita soltanto sul prezzo del bene. Assume rilievo la ricostruzione delle conseguenze complessive della condotta e degli eventuali ulteriori pregiudizi concretamente prodotti. Simmetricamente, il diniego non può essere sostenuto mediante richiami indeterminati alla gravità o alle modalità del fatto quando manchi l’individuazione degli elementi specifici che, nel caso concreto, impediscono il riconoscimento della speciale tenuità.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione

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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
Corte suprema di cassazione, Quinta Sezione penale
Sent. n. sez. 289/2026 · R.G.N. 40036/2025
Decisione del 13 febbraio 2026 · deposito del 28 aprile 2026
Numero di raccolta generale 15352/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 15352/2026
Composta da
ROSSELLA CATENA – Presidente –
RENATA SESSA
MATILDE BRANCACCIO
PIERANGELO CIRILLO
ROSARIA GIORDANO – Relatore –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[OMISSIS]

avverso la sentenza del 04/07/2025 della Corte d’appello di Palermo

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna del ricorrente per il delitto di tentato furto, aggravato dall’esposizione dei beni alla pubblica fede e dalla recidiva specifica infraquinquennale, poiché, al fine di trarre profitto per sé o per altri, aveva posto in essere atti idonei in modo non equivoco a impossessarsi di capi di abbigliamento del valore complessivo di euro 69,90, prelevati dagli espositori di un esercizio commerciale, occultandoli sotto i suoi abiti per poi dirigersi oltre le barriere di sicurezza. L’evento non si era verificato per la costante sorveglianza del personale di vigilanza.

2. Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il proprio difensore di fiducia, affidandosi a un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge in relazione all’art. 62 n. 4 cod. pen. e correlato vizio di motivazione per omessa valutazione di circostanze decisive in ordine alla sussistenza della circostanza attenuante della tenuità del danno patrimoniale.

Al riguardo lamenta che la decisione censurata, pur avendo riconosciuto il modico valore della merce sottratta, ha escluso la configurabilità della predetta circostanza attenuante avendo riguardo alla modalità della condotta, così disattendendo il principio, sancito nella giurisprudenza di questa Corte, in virtù del quale deve a tal fine attribuirsi rilievo, piuttosto, al pregiudizio complessivo arrecato dall’azione criminosa, ossia ai danni ulteriori subiti dalla persona offesa in conseguenza del reato, se direttamente ricollegabili ad esso.

In particolare, deduce che, a tal fine, la Corte territoriale non ha considerato una serie di circostanze, ovvero che: i beni sono stati restituiti alla persona offesa e quest’ultima non ha lamentato alcun danno ulteriore; oggetto della condotta erano beni di prima necessità; la persona offesa è una grande catena di abbigliamento.

Soggiunge che la persona offesa, stante la mancata consumazione del reato, non ha del resto subito alcun danno, né ha reclamato quello per la rimozione della placca antitaccheggio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. È vero che la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, sicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell’entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, [OMISSIS], Rv. 282402).

Pertanto, sebbene l’esiguo valore economico del bene sottratto (o del quale, come nella specie, è stata tentata la sottrazione) non costituisca il solo elemento da considerare per l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen., il giudice di merito, tuttavia, è onerato di indicare, in detta ipotesi, quali sono gli altri elementi concreti che vi ostano.

3. Di qui il vulnus nel quale è incorsa la decisione censurata, la quale, pur riconoscendo espressamente il modico valore della merce oggetto del tentativo di illecita sottrazione, ha omesso di chiarire, invocandole solo in modo generico, per quali concrete ragioni le modalità complessive del fatto impedivano di concedere l’evocata circostanza attenuante, anche in considerazione delle puntuali deduzioni della parte ricorrente sull’assenza di ulteriori danni subiti dalla persona offesa.

4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.

Così è deciso, 13/02/2026

Il Consigliere Estensore
Rosaria Giordano

Il Presidente
Rossella Catena