Decisione: 7 luglio 2026
Deposito: 24 agosto 2026
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Il procedimento trae origine da un provvedimento del Questore di Roma del 5 maggio 2026 nei confronti di un soggetto già destinatario di altro DASPO. Il provvedimento disponeva, per un ulteriore periodo di un anno e sei mesi, il divieto di accesso agli stadi e agli altri impianti sportivi indicati nell’atto e prevedeva un duplice obbligo di presentazione presso la Questura di Roma in occasione degli incontri della S.S. Lazio.
Il GIP del Tribunale di Roma aveva convalidato il provvedimento il 16 maggio 2026. La difesa aveva proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.
Con il primo era stata denunciata la violazione del termine di quarantotto ore previsto per consentire all’interessato di esaminare gli atti e presentare memorie. Con il secondo era stata dedotta la carenza della motivazione, sia perché ritenuta meramente apparente e stereotipata, sia perché il GIP non avrebbe esaminato un decreto di archiviazione prodotto dalla difesa e relativo al procedimento penale richiamato a sostegno del provvedimento questorile.
La questione giuridica
La sentenza affronta due questioni distinte. La prima riguarda gli effetti della convalida adottata prima della scadenza del termine di quarantotto ore riconosciuto al destinatario del provvedimento per esercitare il contraddittorio cartolare, cioè il confronto scritto realizzato attraverso memorie e deduzioni.
La seconda concerne il contenuto del controllo che il GIP deve compiere quando la difesa abbia effettivamente presentato una memoria. Il problema non riguarda soltanto la possibilità formale di depositare osservazioni, ma la necessità che le deduzioni pertinenti siano prese in considerazione nella decisione di convalida.
La decisione
Sul primo motivo la Corte distingue il rispetto formale del termine dall’effettivo esercizio delle facoltà difensive. La sentenza richiama il principio secondo cui la convalida non può intervenire prima della scadenza delle quarantotto ore e qualifica l’inosservanza del termine come causa di nullità generale a regime intermedio per violazione del diritto di difesa. Nello stesso tempo precisa che, quando l’interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera anticipazione della convalida non è di per sé sufficiente a invalidare il provvedimento.
Nel caso esaminato la Corte rileva che la difesa aveva comunque esercitato le proprie prerogative mediante il deposito di una memoria. Per tale ragione il primo motivo viene dichiarato manifestamente infondato.
Diversa è la valutazione sul secondo motivo. La Cassazione richiama i presupposti sui quali deve estendersi il controllo del giudice: le ragioni di necessità e urgenza, la pericolosità concreta e attuale del destinatario, l’attribuibilità delle condotte poste alla base della misura, la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989 e la congruità della durata.
Il controllo, secondo la motivazione, non può quindi ridursi a una verifica esteriore dell’atto del Questore. Il GIP deve verificare in concreto e con riferimento all’attualità se gli elementi disponibili giustifichino la misura e, soprattutto quando non sia intervenuta una condanna, se esistano elementi indiziari sufficienti a sostenere l’attribuzione della condotta al destinatario.
La Corte richiama inoltre il principio secondo cui la garanzia difensiva non può essere intesa come mera facoltà di presentare una memoria. Le deduzioni pertinenti e rilevanti devono essere valutate dal GIP, che deve spiegare, anche sinteticamente, per quali ragioni non siano meritevoli di accoglimento.
Nel provvedimento impugnato la motivazione viene qualificata come soltanto apparente. La sentenza riferisce che si trattava di un modello prestampato, privo di riferimenti al caso concreto e alle deduzioni difensive. Da tale omissione la Corte fa discendere l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
Il commento
La portata della decisione va delimitata con attenzione. La Cassazione non afferma che qualsiasi provvedimento redatto mediante un modello standardizzato sia, per ciò solo, illegittimo. Il vizio individuato riguarda il modello che, nel caso concreto, risultava privo di riferimenti alle specifiche deduzioni della difesa e non consentiva di comprendere se esse fossero state effettivamente esaminate.
La pronuncia distingue così due piani che non devono essere sovrapposti. Il primo è quello della possibilità di interloquire. Il secondo è quello dell’effettiva considerazione di ciò che la difesa ha dedotto. Secondo la Corte, il diritto di presentare una memoria perderebbe consistenza sostanziale se il provvedimento conclusivo potesse ometterne ogni valutazione.
Anche il riferimento al decreto di archiviazione richiede precisione. La sentenza non stabilisce che l’archiviazione del procedimento penale determini automaticamente la caducazione del DASPO. La stessa ricostruzione del motivo di ricorso dà conto del contrario. Il punto accolto è diverso: un elemento difensivo ritualmente sottoposto al giudice, quando pertinente rispetto ai presupposti della misura, non può essere semplicemente pretermesso.
Sul piano difensivo, la decisione mostra inoltre l’utilità di tenere distinti il vizio relativo al termine di quarantotto ore e quello concernente la motivazione. Nel caso esaminato l’anticipazione della convalida non ha determinato l’annullamento perché la Corte ha ritenuto comunque esercitate le facoltà difensive. L’omessa valutazione della memoria ha invece inciso direttamente sulla validità della convalida.
La memoria difensiva assume quindi particolare rilievo quando individua circostanze riferibili ai presupposti che il GIP deve controllare: attualità e concretezza della pericolosità, attribuibilità della condotta, riconducibilità della stessa alle ipotesi normative, necessità della misura e congruità della sua durata. La decisione giudiziale deve consentire di comprendere se tali deduzioni siano state esaminate e per quali ragioni siano state eventualmente disattese.
L’annullamento disposto dalla Cassazione non chiude definitivamente il procedimento di convalida. Il GIP del Tribunale di Roma dovrà procedere a una nuova valutazione, prendendo in esame la memoria pretermessa e verificando la sussistenza dei presupposti della misura. Nelle more, la Corte ha sospeso l’efficacia del provvedimento del Questore esclusivamente nella parte relativa all’obbligo di presentazione.

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Sentenza integrale in forma omissata
Corte di cassazione, Sez. III penale, sent. n. 31809, dec. 7 luglio 2026, dep. 24 agosto 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta da
Dott. ACETO Aldo – Presidente
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. GALANTI Alberto – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
Dott. VERDEROSA Pia – Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso l’ordinanza del 16/05/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma
Udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Svolgimento del processo
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rooma, con ordinanza del 16 maggio 2026, ore 11.00, ha convalidato il provvedimento adottato dal Questore di Roma, emesso in data 5.5.2026, nei confronti di [OMISSIS], ritualmente notificatogli in data 14 maggio 2026 alle ore 12.05, già destinatario di altro Daspo, con il quale si vieta per ulteriori anni uno e mesi sei di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell’Unione Europea ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello e si prescrive al predetto di recarsi presso la Questura di Roma con previsione di un duplice obbligo di presentazione in occasione degli incontri sportivi della S.S. Lazio.
2. Avverso il predetto provvedimento, [OMISSIS], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.
2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989 e dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza del termine dilatorio di 48 ore, posto a garanzia del diritto di difesa. Osserva che l’ordinanza di convalida impugnata è illegittima, in quanto emessa in violazione del termine dilatorio di 48 ore che deve intercorrere tra la notifica all’interessato del provvedimento del Questore e l’emissione del provvedimento di convalida da parte del Giudice per le indagini preliminari.
Si sottolinea che, secondo l’unanime orientamento dalla giurisprudenza, tale termine è posto a presidio del diritto di difesa costituzionalmente garantito, al fine di consentire al destinatario della misura di esercitare un effettivo contraddittorio, sia pure cartolare, mediante la presentazione di memorie e deduzioni. La difesa evidenzia che la decisione del giudice, non può intervenire prima della scadenza di detto termine, pena la nullità di ordine generale dell’ordinanza di convalida, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per violazione delle garanzie difensive.
2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce assoluta carenza della motivazione. Osserva che l’ordinanza impugnata è affetta da un grave vizio di motivazione, che si manifesta sotto un duplice profilo l’assoluta apparenza della stessa e l’omessa valutazione di un elemento difensivo decisivo, quale l’intervenuto decreto di archiviazione del procedimento penale, posto a fondamento del provvedimento di aggravamento del Questore. Si sottolinea che il Giudice per le indagini preliminari si è limitato ad una convalida meramente formale, con una motivazione apparente e stereotipata, trascurando completamente di valutare il decreto di archiviazione del procedimento penale n. [OMISSIS] RGNR, emesso dal GIP del Tribunale di Frosinone in data 22.4.2026, ritualmente prodotto dalla difesa, sia pure poco prima dell’emissione del decreto di convalida. La difesa evidenzia che lo stesso Pubblico Ministero richiedente l’archiviazione aveva specificato che la condotta di violazione del precedente DASPO contestata al ricorrente “non appare, allo stato, integrata”. Si osserva che, sebbene il proscioglimento penale non determini l’automatica decadenza del DASPO, esso costituisce un elemento imprescindibile che il giudice deve valutare e ne deve dar conto nella motivazione, indicando quali siano gli elementi che consentono di superare le considerazioni difensive.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato affinchè altro giudice, concesso il termine necessario per l’esercizio del contraddittorio cartolare, decida ritualmente sulla convalida.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso.
La convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie e l’inosservanza del termine dilatorio di 48 ore entro cui il destinatario del provvedimento questorile ha diritto di attivare il contraddittorio cartolare, è causa di una nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da ritenersi a regime intermedio per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e non richiede ulteriore allegazione di un concreto interesse ad impugnare. Ma, ove l’interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del predetto termine – avente valenza sostanziale e non meramente formale – non è idonea ad inficiare la legittimità dell’ordinanza di convalida (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Belviso, Rv. 280796 – 01; Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, Romagnolo, Rv. 278785 – 01; Sez. 3, n. 10294 del 14/1/2026).
È vero, quindi, che nel caso in esame l’ordinanza di convalida è stata emessa alle 11.00 del 16/05/2026, e quindi prima dello scadere del termine di 48 ore, decorrente dalla notifica al [OMISSIS] del provvedimento del Questore (avvenuta alle ore 12.05 dell4 maggio 2026), ma la difesa ha esercitato le sue prerogative difensive, depositando una memoria ventiquattro dopo la notifica del provvedimento di convalida. Non può ritenersi, pertanto, integrata alcuna nullità.
2. Fondato è il secondo motivo di ricorso.
Secondo la giurisprudenza, i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, c.d. daspo, e dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (cfr. Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Daniele, Rv. 285286 – 01; Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778; Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186).
Come hanno chiarito le Sezioni Unite, in sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell’art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. mod., l’obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110 – 01).
Sulla base delle indicazioni espresse dalle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l’onere di motivazione della decisione impone di non limitarsi ad un mero controllo formale, ma di accertare, in concreto e con riferimento all’attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura stessa idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì (specialmente se non è intervenuta una condanna) la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l’attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa posta a fondamento del provvedimento del Questore (cfr. Sez. 3, n. 24162 del 08/1/2026; Sez. 3, n. 37518 del 06/06/2025).
Questa Corte ha già affermato che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, Luraschi, Rv. 262900; Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, Vezzoli e altri Rv. 247174 – 01; Rv. 247174; da ult. Sez. 3, n. 7131 del 03/02/2022, Colombo, non mass.).
Tale condivisibile principio trae origine dall’esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie nel termine previsto, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive. Il rispetto del contraddittorio, infatti, esige non solo che la parte possa interloquire, esprimendo le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta avanzata dal questore, ma che queste siano valutate, ove pertinenti e rilevanti, dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento conclusivo, il quale deve spiegare, pur in maniera sintetica, perché dette ragioni non siano meritevoli di accoglimento.
Nel caso in esame, la motivazione è solo apparente. Si tratta infatti di un modello prestampato, assolutamente privo di riferimenti al caso concreto e alle deduzioni difensive.
Nella specie, ne consegue, l’illegittimità della convalida, per effetto della mancata considerazione della memoria difensiva e per l’assenza di una congrua motivazione, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto.
3. Va, quindi, disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata perché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Roma proceda a nuova valutazione; l’annullamento con rinvio determina la sospensione dell’efficacia del provvedimento del Questore nelle more della nuova valutazione che il G.i.p., in sede di rinvio, è tenuto a svolgere prendendo in esame la memoria pretermessa e dando contezza della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione (Sez. 3, n. 3849 del 11/12/2025, dep. 2026; Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, Rv.247174 – 01).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma e sospende l’efficacia del provvedimento del Questore di Roma del 05/05/2026, limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Roma.
Così deciso in Roma il 7 luglio 2026.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2026.

















































































