Video da minorenne tra gli indizi sulla condotta da maggiorenne: Cassazione annulla l’ordinanza del riesame

Corte suprema di cassazione · Seconda sezione penale · Commento giurisprudenziale
Nel procedimento per associazione per delinquere, il filmato ritenuto decisivo risaliva a dieci giorni prima dei 18 anni; gli altri contenuti non erano stati collocati con precisione nel tempo.
La Seconda sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 33649/2026, ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che aveva confermato gli arresti domiciliari per associazione per delinquere. Il vizio riguarda la valutazione dei gravi indizi relativi alla condotta successiva alla maggiore età: il giudice aveva attribuito valore decisivo a un video registrato quando l’indagato era ancora minorenne e non aveva collocato temporalmente gli altri contenuti.
Corte di cassazione, Sez. II penale, sent. n. 33649/2026, ud. 10 settembre 2026, dep. 16 settembre 2026.

Il caso

Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva confermato l’ordinanza del GIP di Palmi con la quale erano stati applicati gli arresti domiciliari per il reato di associazione per delinquere previsto dall’art. 416, commi 1, 2 e 5, c.p.

La contestazione provvisoria riguardava una condotta associativa permanente iniziata quando il ricorrente era ancora minorenne e proseguita dopo il compimento dei 18 anni. I due segmenti erano stati separati: per la condotta commessa durante la minore età procedeva l’autorità giudiziaria minorile, mentre il giudizio cautelare sottoposto al Tribunale ordinario riguardava il periodo successivo.

Il riesame aveva indicato, tra gli elementi relativi al segmento da maggiorenne, un video registrato il 20 aprile 2023 e alcuni ulteriori contenuti multimediali. Quel video, tuttavia, risaliva a dieci giorni prima del compimento dei 18 anni ed era stato qualificato dallo stesso Tribunale come il primo e più significativo elemento individualizzante della partecipazione associativa.

La questione giuridica

La Corte doveva verificare se la gravità indiziaria relativa alla condotta associativa successiva alla maggiore età fosse sorretta da una motivazione coerente, quando uno degli elementi ritenuti decisivi apparteneva in realtà al periodo della minore età e gli altri contenuti non erano stati collocati con precisione nel tempo.

Il problema non riguardava soltanto un errore materiale sulla data del video. Occorreva stabilire se gli elementi valorizzati fossero effettivamente riferibili al segmento di condotta sottoposto al giudice ordinario e, quindi, valutabili ai sensi dell’art. 273 c.p.p.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso. Il Tribunale aveva dichiarato di limitare la propria valutazione alla condotta successiva alla maggiore età, ma aveva poi collocato in quel periodo un video registrato quando il ricorrente era ancora minorenne.

Secondo la Corte, il filmato avrebbe dovuto essere valutato esclusivamente nel separato procedimento riguardante la condotta commessa durante la minore età. La sua utilizzazione come elemento decisivo del segmento da maggiorenne ha determinato una contraddizione tra la premessa metodologica dell’ordinanza e la concreta valutazione indiziaria.

La motivazione è stata giudicata carente anche rispetto agli ulteriori contenuti multimediali. Il riesame non ne aveva precisato l’esatta collocazione temporale, impedendo di verificare se fossero successivi al compimento dei 18 anni e se potessero sostenere i gravi indizi relativi alla condotta da maggiorenne.

La Corte ha quindi annullato con rinvio l’ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame dovrà formulare un nuovo giudizio sulla gravità indiziaria senza ripetere i vizi motivazionali rilevati. Il terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è stato dichiarato assorbito e non è stato esaminato.

Il commento

Il punto centrale della decisione è la necessaria corrispondenza temporale tra gli elementi indiziari e lo specifico segmento di condotta sottoposto al giudice cautelare. Quando la contestazione e i procedimenti distinguono la condotta commessa da minorenne da quella successiva alla maggiore età, il giudizio sui gravi indizi non può sovrapporre i due periodi.

La sentenza non afferma, tuttavia, che ogni elemento anteriore ai 18 anni sia sempre inutilizzabile in qualsiasi prospettiva. La stessa decisione riferisce che ad altri materiali precedenti alla maggiore età era stato attribuito un rilievo meramente storico, contestuale e cautelare. Ciò che la Corte censura è l’utilizzazione come decisivo elemento individualizzante di un video appartenente al segmento minorile, dopo averlo erroneamente collocato nel periodo successivo.

La Cassazione non ha dichiarato insussistenti i gravi indizi e non ha deciso definitivamente sulla misura. L’annullamento riguarda l’ordinanza del riesame e impone una nuova valutazione del materiale riferibile alla condotta da maggiorenne. Spetterà al giudice del rinvio stabilire se gli elementi residui, correttamente collocati nel tempo, siano sufficienti ai sensi dell’art. 273 c.p.p.

Sul piano applicativo, la decisione richiede che l’ordinanza cautelare indichi con precisione la data dei contenuti valorizzati e la condotta concretamente attribuita all’indagato. Il riferimento generico alla sua presenza in un contesto collettivo non consente di verificare se l’elemento appartenga al periodo rilevante né quale contributo individuale sia stato effettivamente considerato.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione
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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con anonimizzazione dei dati personali
Riferimenti del provvedimento: Corte di cassazione, Sez. II penale, sent. n. 33649/2026, ud. 10 settembre 2026, dep. 16 settembre 2026.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta da:

Dott. CAPUTO Angelo – Presidente

Dott. AIELLI Lucia – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – Relatore

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere

Dott. BIFULCO Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso ordinanza 20/05/2026 Tribunale di Reggio Calabria;

visti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso dell’Avv. [OMISSIS] e la memoria;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;

lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G. Gaspare Sturzo, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis e ss., cod. proc. pen.

Svolgimento del processo

1. [OMISSIS], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza in epigrafe indicata che ha confermato l’ordinanza del Gip del Tribunale di Palmi, con cui è stata applicata al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all’art. 416, commi 1, 2 e 5 cod. pen. (capo 1 della rubrica); dall’imputazione provvisoria si evince che nei confronti del ricorrente procede anche il pubblico ministero minorile «in ordine al segmento di condotta compiuto quando questi non aveva ancora compiuto gli anni 18».

2. La difesa affida il ricorso a tre motivi che saranno enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria.

Si lamenta che il Tribunale, pur circoscrivendo l’intervento cautelare alla parte della condotta posta in essere dal ricorrente in epoca successiva al compimento della maggiore età e in tal senso selezionato gli elementi di prova, abbia poi erroneamente fatto riferimento, quale elemento fondante la cautela, ad un video registrato il 20 aprile 2023 (definito «il primo e più significativo elemento individualizzante» a conferma della partecipazione al sodalizio), allorché l’indagato era ancora minorenne (il video è relativo alla vicenda svoltasi ai danni di [OMISSIS]). Da qui la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: per un verso il Tribunale affermava un principio corretto (valutabilità della sola condotta da maggiorenne), ma, per altro, lo violava sistematicamente in tutto il suo percorso argomentativo, fondando il proprio convincimento su un elemento che esso stesso avrebbe dovuto riconoscere come irrilevante. L’intera motivazione sulla gravità indiziaria, privata di tale significativo e primario elemento, si rivelava apparente.

2.2. Inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione.

Si lamenta che il materiale indiziario, depurato del video registrato in costanza di minore età, sia privo di capacità dimostrativa ad integrare i gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo. In particolare, la difesa passa in rassegna gli altri elementi che erano stati tratti dall’attività di indagine relativa agli ulteriori episodi di scherno e molestia ai danni di [OMISSIS] e [OMISSIS], nonché l’esito dell’attività tecnica svolta sui telefoni cellulari di alcuni degli indagati e dei coindagati minorenni, in particolare su quelli in uso a [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], sottolineando l’assenza di contributi stabili e consapevoli alla vita dell’associazione, non potendo la condotta di partecipazione essere desunta dalla mera frequentazione con i presunti sodali.

Riguardo, poi, al riferimento indiziante che era stato attribuito ai «contenuti relativi a [OMISSIS]», la difesa ne lamenta la genericità, non avendo il Tribunale, a fronte di una condotta protrattasi nel tempo, specificato le date esatte delle estrapolazioni video al fine di verificarne la collocazione in epoca successiva al raggiungimento della maggiore età, nonché precisato la specifica condotta realizzata dal ricorrente, essendosi limitato a menzionare una sua generica presenza o un suo inserimento in un contesto collettivo. Tanto, si sottolinea, assumeva valenza stante anche l’esclusione della gravità indiziaria da parte della stessa ordinanza genetica riguardo alla commissione dei delitti fine (in particolare quello di concorso in atti persecutori).

2.3. Erronea applicazione dell’art. 274 lett. c), cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

La censura fa leva sul tempo intercorso tra la cessazione delle condotte illecite (al più sino al dicembre 2023) e l’applicazione della misura cautelare (2026). Si lamenta che il Tribunale abbia assolto l’onere motivazionale col ricorso ad una clausola di stile, omettendo di considerare gli elementi decisivi di carattere favorevole all’indagato indicati dalla difesa (giovane età, assenza di precedenti penali e di altri elementi negativi successivi al fatto). La motivazione era anche carente in quanto priva di un giudizio connotato all’attualità e alla proporzionalità rispetto all’applicazione di misure meno afflittive.

3. Con requisitoria del 22 luglio 2026, il Pubblico ministero, sul rilievo della genericità dei motivi di ricorso, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria del 4 settembre 2026, la difesa ha replicato ai profili di inammissibilità rilevati dal P.G., nonché ulteriormente insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Dalla lettura del capo di imputazione posto a fondamento della misura cautelare risulta che il pubblico ministero, pur avendo elevato al capo 1) della rubrica una contestazione associativa a carattere permanente («In [OMISSIS], dal 2022 e permanente sino al [OMISSIS], data della discovery del procedimento, con esecuzione dei provvedimenti di sequestro penale probatorio»), ha suddiviso la condotta di partecipazione del ricorrente in due distinti segmenti: il primo relativo a quella compiuta quando era ancora minore (con l’instaurazione di un separato procedimento dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, rubricato al n. [OMISSIS] R.G.N.R.); il secondo quando aveva compiuto la maggiore età.

Quanto al giudizio di gravità indiziaria, dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale ha valorizzato nei confronti del ricorrente «i contenuti multimediali successivi al compimento della maggiore età e, segnatamente, il video del 20 aprile 2023 in danno di [OMISSIS] e i contenuti relativi alla vicenda [OMISSIS]» (v. pag. 8 e 14). Alla fotografia con il coindagato [OMISSIS] e pistola rinvenuta nel telefono di [OMISSIS] e i video relativi alla bottiglia incendiaria, entrambi anteriori, è stato attribuito, invece, rilievo «nei soli limiti storico contestuali e cautelari» (v. pagg. 8, 14 e 16).

Tanto premesso, per come evidenziato dalla difesa, il Tribunale ha errato nel riferire l’epoca di registrazione del video del 20 aprile 2023 a quella della maggiore età dell’indagato, compiendo questi il diciottesimo anno dieci giorni dopo (è nato il [OMISSIS]). La piattaforma indiziaria finisce per arricchirsi, in modo ritenuto decisivo, di un elemento che, invece, avrebbe dovuto essere valutato esclusivamente nel separato giudizio attinente alla condotta commessa allorché l’indagato era minorenne. Donde, la contraddittorietà della motivazione, stante il contrasto tra la premessa metodologica e l’esito valutativo che se ne è fatto conseguire.

Fondato risulta anche il vizio di motivazione denunciato dalla difesa riguardo alla valenza indiziaria dei diversificati contenuti relativi alla vicenda ai danni di [OMISSIS]; il Tribunale, infatti, pur dando atto che il dato assume rilievo «quale seconda emersione qualificata di [OMISSIS] in un distinto segmento dell’operatività del gruppo, successivo al compimento della maggiore età e caratterizzato dal medesimo schema già riscontrato nella vicenda [OMISSIS]», omette di precisare l’esatta collocazione temporale di tali contenuti, così precludendo di verificare se siano o meno successivi al compimento della maggiore età (v. pag. 13). Con la conseguenza che, anche rispetto a tale vicenda, non può affermarsi se sussistano elementi indiziari valutabili ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., relativamente alla condotta di partecipazione all’associazione per delinquere nel segmento relativo al compimento della maggiore età.

3. Pertanto, assorbito il terzo motivo, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria che riformulerà il giudizio di gravità indiziaria con l’unico limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, [OMISSIS], Rv. 283440-01).

4. In ragione della condizione di vulnerabilità delle persone offese, indicate quali soggetti fragili, della natura delle condotte e della minore età dei coindagati, deve disporsi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria – sezione riesame.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2026.