La mancata traduzione della condanna nella lingua conosciuta dall’imputata determina la nullità della sentenza-documento, non del giudizio già celebrato. Con la sentenza n. 34547, deliberata il 17 settembre e depositata il 25 settembre 2026, la Sesta Sezione penale della Cassazione annulla senza rinvio e trasmette gli atti alla Corte di appello di Campobasso per gli adempimenti di traduzione. Sono invece ritenute infondate le doglianze relative agli atti anteriori e all’assoluzione di primo grado; gli altri motivi restano assorbiti.
Estremi: Corte suprema di cassazione, Sezione VI penale, sentenza n. 34547; udienza del 17 settembre 2026; deposito del 25 settembre 2026. impugnato: Corte di appello di Campobasso, sentenza del 26 febbraio 2026.
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ToggleIl caso
Il procedimento riguardava il trasferimento e il trattenimento all’estero di una minore senza il consenso del padre. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 4 luglio 2024, aveva assolto l’imputata dal reato previsto dall’art. 574-bis c.p. perché il fatto non sussiste. Pur considerando accertato il trasferimento, il primo giudice non aveva ritenuto provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta avesse impedito al padre di frequentare la figlia, pregiudicandone il rapporto di effettiva cura.
Su appello del pubblico ministero e della parte civile, la Corte territoriale aveva riformato l’assoluzione. Ritenendo compromesse le prerogative genitoriali del padre, aveva condannato l’imputata, con le attenuanti generiche, a otto mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidare nella competente sede civile.
Nel procedimento era emersa anche la questione linguistica. Gli atti iniziali erano stati notificati senza traduzione; nel dibattimento di primo grado l’imputata aveva poi sostenuto l’esame con l’assistenza di un interprete. In appello, a seguito dell’eccezione difensiva, la Corte aveva disposto la traduzione in spagnolo del decreto di citazione. Non risultava invece tradotta la successiva sentenza di condanna.
Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi. Il primo denunciava l’omessa traduzione degli atti. Il secondo contestava la riforma dell’assoluzione senza rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. Il terzo lamentava l’omesso esame di una deduzione difensiva sulla residenza della minore. Il quarto riguardava l’accertamento dell’impedimento all’esercizio della responsabilità genitoriale richiesto dall’art. 574-bis c.p.; il quinto censurava la motivazione sulla pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale.
La questione giuridica
La prima questione consisteva nello stabilire se gli atti iniziali dovessero essere tradotti quando non risultava ancora all’autorità giudiziaria che l’imputata non conoscesse l’italiano, e quale rilievo attribuire all’esercizio delle facoltà difensive alle quali quegli atti erano preordinati.
Occorreva poi distinguere due provvedimenti di segno opposto: l’assoluzione perché il fatto non sussiste, successivamente impugnata dal pubblico ministero e dalla parte civile, e la condanna pronunciata in appello. Per la prima si discuteva dell’esistenza di un obbligo generalizzato di traduzione d’ufficio; per la seconda, dell’effetto dell’omissione una volta riconosciuta la necessità dell’assistenza linguistica.
Il punto decisivo riguardava infine l’estensione della nullità: se l’omessa traduzione imponesse di celebrare nuovamente il giudizio oppure rendesse necessario intervenire soltanto sul documento che esprime la decisione già deliberata.
La decisione
Gli atti iniziali: conoscenza della lingua e sanatoria
La Cassazione ritiene infondata l’eccezione relativa all’invito a eleggere domicilio, all’avviso di conclusione delle indagini preliminari e al decreto di citazione diretta a giudizio. Al momento della loro emissione non risultavano atti o documenti dai quali emergesse la mancata conoscenza dell’italiano. L’imputata aveva inoltre nominato un difensore, eletto domicilio ed esercitato facoltà difensive mediante atti redatti in italiano, senza rappresentare la propria difficoltà linguistica.
La Corte non fa quindi discendere il diritto all’interprete dal solo possesso di una cittadinanza straniera. Aggiunge che, in ogni caso, l’esercizio delle facoltà difensive e la successiva comparizione per rendere l’esame con l’interprete integravano, nella vicenda esaminata, una sanatoria ai sensi dell’art. 183, lett. b), c.p.p. Motivazione, § 4.
L’assoluzione di primo grado: escluso l’obbligo generalizzato d’ufficio
Per la sentenza assolutoria, il Collegio valorizza il rapporto tra traduzione ed esercizio del diritto di difesa. Pur riconoscendo che l’art. 143, comma 2, c.p.p. menziona genericamente la sentenza, esclude un obbligo generalizzato di tradurre d’ufficio l’assoluzione perché il fatto non sussiste, non impugnabile dall’imputata. Mantiene questa conclusione anche in presenza dell’appello del pubblico ministero e della parte civile.
Secondo la pronuncia, la traduzione dell’assoluzione può essere valutata nell’ambito del comma 3 dell’art. 143 c.p.p. Nel caso concreto non era stata formalmente richiesta; inoltre, in appello la difesa aveva eccepito soltanto la mancata traduzione del decreto di citazione, poi eseguita. La Corte ritiene pertanto la doglianza anche tardiva ai sensi dell’art. 180 c.p.p. Motivazione, § 5.
La condanna d’appello: nulla la sentenza-documento
È invece fondata la censura relativa alla condanna pronunciata in appello. La stessa Corte territoriale aveva già disposto la traduzione in spagnolo del decreto di citazione, riconoscendo così la necessità di assicurare all’imputata la comprensione degli atti fondamentali. La successiva sentenza non risultava tradotta.
Richiamando le Sezioni Unite n. 38306 del 29 maggio 2025, la Sesta Sezione afferma che, per l’imputato che non conosce l’italiano, la motivazione non tradotta equivale a una motivazione mancante. La nullità è di ordine generale e a regime intermedio: resta quindi soggetta alle regole sulla deduzione e sulle sanatorie. Essa investe però la sentenza-documento, non il giudizio né la decisione consacrata nel dispositivo.
Quando la traduzione sia del tutto omessa, non occorre dimostrare un ulteriore e specifico pregiudizio difensivo: non si può pretendere che l’imputato indichi quali censure personali avrebbe formulato leggendo un atto che non è in grado di comprendere. La Corte distingue questa situazione da quella di una traduzione effettuata tardivamente, in modo incompleto o con modalità contestate. Motivazione, § 6.
L’incarico di traduzione e i termini per impugnare
La motivazione distingue il momento in cui la traduzione deve essere avviata dal tempo necessario a completarla. Quando l’obbligo sia già emerso e non vi sia rinuncia espressa, l’incarico deve essere conferito al più tardi al momento dell’effettivo deposito della sentenza in italiano. La traduzione può richiedere un tempo ulteriore, purché congruo rispetto alla complessità del provvedimento e all’esercizio delle facoltà difensive.
Se la procedura è tempestivamente avviata, la decorrenza del termine per impugnare deve essere coordinata con la disponibilità della traduzione e con l’informazione all’imputato circa il suo deposito. Se invece l’incarico non viene conferito tempestivamente, la violazione deve essere fatta valere secondo il regime delle nullità intermedie, nel caso esaminato mediante l’impugnazione. L’eccezione può essere proposta dal difensore: non costituisce un atto riservato personalmente all’imputato. Motivazione, § 6.
L’esito: annullamento senza rinvio per gli adempimenti successivi alla deliberazione
Il dispositivo annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso per l’ulteriore corso. La motivazione precisa che il procedimento riprende nella fase successiva alla deliberazione, per gli adempimenti indicati dalla Corte e, segnatamente, per la traduzione della sentenza-documento.
Gli altri quattro motivi restano assorbiti. La Cassazione non decide quindi sulla necessità di rinnovare la prova dichiarativa, sulla deduzione relativa alla residenza della minore, sugli elementi del reato o sulla motivazione della pena accessoria. Motivazione, § 7; P.Q.M..
Il commento
La distinzione tra decisione e documento ne delimita con precisione gli effetti. L’annullamento non introduce un nuovo accertamento della responsabilità, ma ripristina la possibilità di conoscere la motivazione e di contestarla consapevolmente. Sarebbe dunque inesatto presentare questa pronuncia come un’assoluzione; altrettanto inesatto sarebbe descriverla come una conferma nel merito della condanna, poiché le censure che la investivano non sono state esaminate.
La successione degli atti mostra inoltre perché il problema linguistico debba essere valutato nella fase in cui ciascuna garanzia viene in rilievo. La Corte considera le iniziative difensive iniziali ai fini dell’eccezione relativa a quegli atti; non le utilizza, invece, per escludere la traduzione della condanna dopo che la necessità dell’assistenza linguistica era stata riconosciuta. L’eventuale sanatoria di un vizio anteriore non viene così trasformata in una rinuncia preventiva alla comprensione degli atti successivi.
Merita una lettura circoscritta anche il passaggio sull’assoluzione. L’esclusione di un obbligo generalizzato di traduzione d’ufficio non equivale ad affermare che la decisione favorevole sia sempre priva di utilità difensiva quando altri ne chiedano la riforma. La pronuncia conserva lo spazio di valutazione previsto dall’art. 143, comma 3, c.p.p. e sottolinea, nel caso concreto, l’assenza di una richiesta formale e la tardività dell’eccezione. Non decide, pertanto, il diverso caso di una tempestiva richiesta di traduzione specificamente motivata dalla necessità di contrastare l’impugnazione dell’accusa.
La conseguenza operativa più rilevante è la necessità di distinguere l’assenza della traduzione dalla sua esecuzione ancora in corso. Il conferimento dell’incarico, il deposito del testo tradotto e l’informazione all’imputato sono passaggi diversi, ai quali la motivazione collega effetti differenti. È su questa sequenza, e non sulla sola esistenza di un documento in italiano nel fascicolo, che si misurano la garanzia linguistica e l’effettiva possibilità di impugnare.
Approfondimenti: sul distinto tema dei limiti del ricorso contro una sentenza di patteggiamento, si veda Patteggiamento e omessa traduzione della sentenza. Per una diversa ipotesi di lesione delle garanzie di partecipazione al processo, si veda Omessa citazione dell’imputato e diritto a comparire.
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.
Per una consulenza legale, per l’esame di un procedimento penale o per la valutazione di una strategia difensiva, è possibile fissare un appuntamento in studio, telefonico o in videoconferenza.
Sentenza integrale in forma omissata
Riferimenti del provvedimento: Corte suprema di cassazione, Sezione VI penale, sentenza n. 34547; decisione del 17 settembre 2026; deposito del 25 settembre 2026.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta da
Dott. DE AMICIS Gaetano – Presidente
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
Dott. BIONDI Giuseppe – Relatore
Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere
Dott. DI GIOVINE Ombretta – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su I ricorso proposto da
[OMISSIS], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso la sentenza in data 26/02/2026 della Corte di appello di Campobasso
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Biondi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio;
udito l’Avv. [OMISSIS], in difesa della parte civile [OMISSIS], che si è riportato alla memoria di replica e alle conclusioni depositate;
udito l’Avv. [OMISSIS], in difesa di [OMISSIS], che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l’accoglimento.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 26 febbraio 2026 la Corte di appello di Campobasso, In riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso in data 4 luglio 2024, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della predetta città e dalla parte civile, dichiarava [OMISSIS] colpevole del delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento dei danni prodotti alla parte civile, da liquidarsi nella competente sede civile.
In particolare, in primo grado la [OMISSIS] era stata assolta dalla predetta imputazione perché il fatto non sussiste. Il primo Giudice del merito, fermo restando il trasferimento dell’imputata con la figlia minorenne in Spagna senza il consenso del padre, aveva ritenuto non provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’imputata avesse impedito al padre di frequentare la figlia così da pregiudicare il rapporto di effettiva cura da parte del primo nei riguardi della minore. Tale convincimento si fondava anche sull’evoluzione successiva delle relazioni tra le parti, come emergenti nel ricorso consensuale per l’affidamento e il mantenimento della figlia minorenne.
La Corte di appello, con la sentenza impugnata, riformando la sentenza d1 primo grado, ha affermato la penale responsabilità dell’imputata, ritenendo provato che la stessa avesse trattenuto la figlia in Spagna senza il consenso del padre, compromettendo, con tale scelta arbitraria, le prerogative genitoriali d1 quest’ultimo, senza che assumesse rilievo l’evoluzione successiva delle relazioni tra le parti, tenuto conto della già avvenuta consumazione del reato.
2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OMISSIS], articolando cinque motivi, che si riassumono ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge ai sensi dell’ art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 143, 169, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
L’imputata, cittadina spagnola, residente in Spagna, non possiede una sufficiente conoscenza della lingua italiana per consentirle di comprendere gli atti del processo e di esercitare le proprie facoltà difensive.
All’udienza del 9 novembre 2023 dinanzi al Tribunale di Campobasso, e con successiva memoria del 17 novembre 2023, si eccepiva la nullità dell’invito ad eleggere domicilio ex art. 169 codice di rito, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa traduzione degli atti in lingua spagnola.
Con ordinanza letta all’udienza del 29 novembre 2023 il Tribunale rigettava l’eccezione, nominando, tuttavia, alla successiva udienza del 26 febbraio 2024, un interprete in lingua spagnola.
Assolta la ricorrente in primo grado, proponevano appello sia il pubblico ministero che la parte civile.
Alla prima udienza del giudizio di appello, celebrata in data 27 novembre 2025, veniva riproposta l’eccezione di nullità anche in relazione al decreto di citazione per il giudizio di appello. La Corte di appello rinviava il processo alla successiva udienza del 26 febbraio 2026, disponendo contestualmente la traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello e del verbale della predetta udienza. Tuttavia, la Corte distrettuale non rilevava la nullità degli atti introduttivi del giudizio di primo grado, nonostante la rituale e tempestiva eccezione.
La sentenza impugnata, peraltro, non è stata tradotta, sicché se ne eccepisce l’ulteriore nullità.
L’omessa traduzione degli atti ha determinato un concreto ed attuale pregiudizio al diritto di difesa dell’imputata, incidendo in modo diretto sulla sua effettiva partecipazione al procedimento e sulla possibilità di esercitare consapevolmente le facoltà difensive personali a lei riconosciute dall’ordinamento.
2.2. Si deduce, con il secondo motivo, violazione di legge ai sensi dell’ art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La sentenza di assoluzione del Tribunale si fondava in via determinante sulle dichiarazioni della persona offesa. Su appello del pubblico ministero e della parte civile, la Corte di appello ribaltava l’esito, pervenendo ad una pronuncia d1 condanna sulla base di una differente lettura del medesimo compendio probatorio dichiarativo, e, in particolare, delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute invece dimostrative dell’impedimento contestato.
Le dichiarazioni della persona offesa devono qualificarsi come decisive, sicché risultava obbligatorio riassumerle. Né l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione può essere aggirato pretendendo di fondare il ribaltamento dell’esito del giud1zio su una diversa valutazione giuridica del presupposto della norma 1ncriminatrice, poiché è evidente che la valutazione di sussistenza dell’impedimento della responsabilità genitoriale passa necessariamente attraverso la ricostruzione dell’accaduto, rispetto alla quale rivestono carattere essenziale le dichiarazioni della persona offesa.
In ogni caso, nella sentenza impugnata non vi è alcun passaggio motivazionale dal quale è possibile evincere le ragioni per le quali la Corte non ha proceduto alla rinnovazione della prova.
2.3. Si prospetta, con il terzo motivo, vizio di motivazione per omessa valutazione di un argomento decisivo dedotto con memoria difensiva depositata in data 26 novembre 2025.
Con la citata memoria difensiva si sottoponeva, documentandola, al vaglio della Corte di appello la circostanza per cui la residenza della piccola [OMISSIS] non era mai stata spostata in [OMISSIS], bensì fosse rimasta in Spagna, o che quantomeno sussistesse un ragionevole dubbio al riguardo.
La Corte di appello, pur riformando la sentenza assolutoria, non ha fornito alcuna motivazione sul punto.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell’ art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 574-bis cod. pen.
La Corte di appello ha ritenuto sufficiente a configurare il reato la realizzazione della condotta di trattenimento all’estero della minore, senza necessità d1 accertare in via autonoma l’evento dell’impedimento della responsabilità genitoriale del genitore pretermesso.
La tesi è in contrasto con il dato letterale dell’ art. 574-bis cod. pen. che individua nel trattenimento all’estero la condotta criminosa e nell’impedimento alla responsabilità genitoriale dell’altro genitore l’evento del reato.
Opinare che in ogni trattenimento è insito un impedimento della responsabilità genitoriale è contrario al principio di tassatività e di offensività del precetto penale.
2.5. Si prospetta, con il quinto motivo, violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 34 e 574-bis cod. pen. e vizio di motivazione.
La Corte di appello ha disposto la condanna alla pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale con motivazione apparente e di stile, in assenza di una concreta ed approfondita valutazione delle condizioni familiari e dell’interesse preminente della minore e senza tenere conto delle pronunce intervenute in sede civile.
3. In data 10 settembre 2026 è pervenuta memoria scritta del difensore della parte civile. In data 11 settembre 2026 è pervenuta memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale da parte del difensore dell’imputata.
4. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito precisati, ed assorbe le ulteriori doglianze.
2. Essendo prospettato un error in procedendo, è consentito a questa Corte l’accesso agli atti per verificarne la sussistenza (v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092).
Sulla base degli atti a disposizione, quindi, emerge che, prima della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, l’allora indagata [OMISSIS] trasmetteva, redatta in lingua italiana, nomina difensiva con elezione domicilio in Italia presso il difensore di fiducia nominato nell’avv. [OMISSIS] del foro di [OMISSIS].
L’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. veniva, pertanto, notificato per l’indagata al suo difensore senza alcuna traduzione.
Anche il decreto di citazione diretta a giudizio veniva notificato non tradotto allo stesso modo.
La prima udienza dinanzi al Tribunale di Campobasso si teneva il 24 marzo 2022 e non veniva sollevata alcuna eccezione.
Il processo di primo grado veniva celebrato alle successive udienze del 23 giugno 2022, dell’1 dicembre 2022, del 6 marzo 2023 e dell’1 giugno 2023, nel corso delle quali si svolgeva praticamente l’intera istruzione dibattimentale.
L’udienza dell’1 giugno 2023 veniva rinviata al 9 novembre 2023 solo per esame imputata e discussione.
All’udienza del 9 novembre 2023, mutato il difensore dell’imputata, veniva sollevata l’eccezione di nullità dell’invito ex art. 169 cod. proc. pen., dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa traduzione nella lingua spagnola. Veniva chiesto per economia processuale anche l’ascolto di alcuni testi ex art. 507 cod. proc. pen. Il giudice si riservava di decidere sull’eccezione.
All’udienza del 23 novembre 2023 il giudice rigettava l’eccezione evidenziando che non vi era prova della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputata, che aveva nominato il difensore ed eletto domicilio in Italia dopo avere ricevuto l’invito ex art. 169 cod. proc. pen. non tradotto in spagnolo; che aveva chiesto di essere interrogata dopo l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., rinunciando poi all’interrogatorio, ma depositando memoria scritta sempre in italiano.
Tuttavia, per l’udienza del 24 febbraio 2024 in cui era previsto l’esame dell’imputata, il giudice procedeva alla nomina di un interprete in lingua spagnola. E, in effetti, l’imputata rendeva l’esame con l’assistenza dell’interprete.
Il giudizio di primo grado si chiudeva con la sentenza di assoluzione dell’imputata, che non risulta essere stata tradotta in spagnolo.
Nel giudizio di appello, alla prima udienza del 27 novembre 2025, assente l’imputata, il difensore si limitava solo ad eccepire oralmente che il decreto di citazione per il giudizio di appello non era stato tradotto. La Corte, che aveva già convocato l’interprete, conferiva l’incarico per la traduzione e rinviava per la notifica del decreto tradotto all’imputata all’udienza del 26 febbraio 2026.
A quest’ultima udienza si teneva la discussione e le parti concludevano come riportato nell’intestazione della sentenza di appello.
Non risulta la traduzione in spagnolo della sentenza di appello.
3. Così ricostruita la vicenda processuale in fatto, giova innanzitutto ricordare che l’omessa traduzione nella lingua nota all’imputato alloglotta di atti processuali dà luogo ad una nullità da sempre qualificata di ordine generale e a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen., la cui deducibilità è soggetta a precisi termini e decadenza ed è suscettibile di sanatoria (Sez. U, n. 12 del 31/03/2000, Jakani, Rv. 216259 e da ultimo Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798).
4. Ciò detto, l’eccezione di nullità, per omessa traduzione degli atti nella lingua nota alla [OMISSIS], riferita all’invito ex art. 169 cod. proc. pen., all’avviso ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen. e al decreto di citazione diretta a giudizio, in quanto atti non tradotti in lingua spagnola, è priva di fondamento, atteso che, come correttamente argomentato dal Tribunale, al momento dell’emissione dei predetti atti, non risultava da alcun atto o documento nella disponibilità dell’Autorità giudiziaria che l’imputata non conoscesse la lingua italiana. Anzi, nonostante i predetti atti non fossero tradotti, l’imputata esercitava i diritti e le facoltà difensive ai quali gli stessi erano preordinati, con atti redatti in lingua italiana, nominando il difensore ed eleggendo domicilio, chiedendo di essere interrogata, poi rinunciando all’interrogatorio, ma depositando memoria, senza rappresentare in alcuno dei predetti atti e documenti di non conoscere la lingua italiana.
Il riconoscimento del diritto all’assistenza dell’interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero “status” d1 straniero o apolide, ma richiede l’ulteriore presupposto, in capo a quest’ultimo, dell’accertata ignoranza della lingua italiana (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693).
Sotto questo profilo, in tema di interpretazione degli atti, poiché l’efficacia operativa dell’ art. 143 cod. proc. pen. è subordinata all’accertamento dell’ignoranza della lingua italiana da parte dell’imputato, qualora l’imputato straniero mostri, in qualsiasi maniera, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati e non rimanga completamente inerte ma, al contrario, assuma personalmente iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente, al giudice non incombe l’obbligo d1 provvedere alla nomina dell’interprete, non essendo del resto rinvenibile nell’ordinamento processuale un principio generale da cui discenda il diritto indiscriminato dello straniero, in quanto tale, a giovarsi di tale assistenza (v. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000., Jakani, cit, che, nell’affermare detto principio hanno altresì precisato che l’accertamento dell’ignoranza della lingua italiana da parte dell’imputato costituisce indagine di mero fatto il cui esito, se riferito dal g1ud1ce con argomentazioni esaustive e concludenti, sfugge al sindacato di legittimità).
In ogni caso, la traduzione degli atti processuali è prevista in funzione dell’esercizio del diritto di difesa, sicché, avendo esercitato la ricorrente le facoltà difensive al cui esercizio gli atti denunciati di nullità erano preordinati, e, da ultimo, essendo comparsa l’imputata nel corso del giudizio di primo grado per rendere anche il suo esame, assistita da un interprete, si è al cospetto di un complessivo comportamento integrante comunque sanatoria della nullità ai sensi dell’ art. 183 lett. b) cod. proc. pen. (cfr., quanto alla nullità del decreto di citazione a giudizio non tradotto, sempre la già citata Sez. U., imp. Jakani, che l’ha ritenuta sanata in seguito alla comparizione della parte in giudizio).
5. Quanto all’eccezione riferita all’omessa traduzione in lingua nota all’imputata della sentenza di primo grado, deve osservarsi che si trattava di sentenza di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”.
L’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. fa riferimento ad una serie di atti funzionali al diritto di difesa, perché contengono informazioni sui diritti difensivi, ovvero l’indicazione dell’imputazione, ovvero ancora perché si tratta di provvedimenti che incidono sulla libertà personale. Aggiunge poi che vanno tradotti la sentenza e il decreto penale di condanna.
Il generico riferimento alla sentenza sembra riferirsi a tutte le sentenze.
Tuttavia, se si ha riguardo alla ratio della garanzia, che, anche in chiave europea (art. 6 CEDU e art. 3 della direttiva 2010/64/UE), è quella di assicurare il diritto di difesa e l’equità del procedimento (si veda, fra le tante, per la Corte europea dei diritti dell’uomo, Corte EDU, 19/12/1989, Kamasinski c. Austria, par. 74, e Corte EDU, 24/02/2009, Protopapa c. Turchia, par. 80; per la Corte di giustizia dell’Unione europea, Corte di giustizia, 15/10/2015, Covaci, punti 39 e 43, e Corte di giustizia, 12/10/2017, Sleutjes, punto 32), la necessità di tradurre di ufficio una sentenza di assoluzione, specie se, come nel caso in esame, resa con la formula “perché il fatto non sussiste”, non emerge, non essendovi per l’imputato la possibilità di proporre impugnazione, e cioè di esercitare l’unica facoltà difensiva in funzione della quale la traduzione dell’atto andrebbe effettuata.
In questo senso, del resto, si è orientata la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (v. la già citata Sez. U, imp. Ndiaye), richiamando la Direttiva 2010/64/UE, precisando che, quanto in particolare alla categoria della “sentenza” (che, nei testi inglese e francese della Direttiva, è indicata con l’espressione “ogni sentenza”), il predetto atto normativo non ne ha specificato la nozione. Tuttavia, hanno chiarito le Sezioni Unite, secondo la Corte di giustizia, rientrano in tale accezione tutti i provvedimenti con i quali il giudice si pronuncia “sulla fondatezza dell’accusa”, indipendentemente dal nomen juris (v. la già citata Corte giustizia, 12/10/2017, Sleutjes, punto 30). Peraltro, il collegamento del diritto alla traduzione delle sentenze con l’esercizio delle prerogative difensive, indicato nell’art. 3, parr. 1, 4 e 7, della Direttiva cit., se da un lato porta ad escludere una nozione formalistica di “sentenza”, dall’altro lato fa ragionevolmente ritenere che l’adempimento non sia finalizzato ad una mera esigenza di conoscenza dell’imputato, così da dover riguardare soltanto quei provvedimenti decisori potenzialmente impugnabili dall’imputato.
Nel caso in esame la sentenza di assoluzione è stata, però impugnata dal pubblico ministero e dalla parte civile.
Tuttavia, anche in questo caso ritiene il collegio che vada escluso un obbligo di traduzione generalizzato e di ufficio della sentenza.
Premesso che questa Corte ha escluso la doverosità della traduzione dell’atto di appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato, che non rientra fra gli atti indicati nell’art. 143, coma 2, cod. proc. pen. (v. Sez. 1, n. 36064 del 19/04/2024, non mass.), riprendendo e facendo proprie le argomentazioni esposte in un precedente di questa Corte relativo all’obbligo di traduzione delle sentenze della Corte di cassazione (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Rv. 286870-01), in cui la Corte ha collegato strettamente, sia sotto il profilo dell’ordinamento interno ( art. 111, comma 3, Cost.) che di quello europeo (art. 6 CEDU e art. 3 della direttiva 2010/64/UE), la traduzione all’esercizio del diritto di difesa in concreto, deve escludersi un obbligo generalizzato di traduzione nella lingua nota all’imputato alloglotta di quals1as1 sentenza.
In senso conforme, altra pronuncia (Sez. 1, n. 4408 del 05/12/2024, dep. 2025, non mass.) ha affermato che, pur annoverando l’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. fra gli atti da tradurre le sentenze, con formula che sembrerebbe configurare un diritto assoluto alla traduzione scritta degli atti elencati dal capoverso dell’ art. 143 cod. proc. pen., privando l’autorità procedente di ogni discrezionalità, tanto in merito all’an, quanto in merito all’estensione della traduzione, tanto che se ne dovrebbe inferire che vi è un obbligo di tradurre per intero ogni sentenza, di condanna o di assoluzione, attesa la formula generica, e dunque potenzialmente omnicomprensiva, utilizzata dal legislatore, ed atteso che la possibilità di limitare la traduzione alle parti del provvedimento funzionali all’esercizio dei diritti di difesa è stata prevista solo per gli atti diversi da quelli menzionati dall’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., tuttavia, ha precisato, occorre considerare che tanto le fonti sovranazionali, quanto le disposizioni del nostro ordinamento prefigurano un necessario nesso di strumentalità tra l’assistenza linguistica ed i diritti della difesa: l’art. 3 della direttiva 2010/64/UE, nella parte in cui riconosce il diritto alla traduzione solo in relazione ai documenti che possano ritenersi “fondamentali” per garantire che gli indagati o imputati alloglotti “siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa”, e per “tutelare l’equità del procedimento”; l’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prescrive che la traduzione venga effettuata “entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa”.
Il tenore testuale dell’ art. 143 cod. proc. pen., ha proseguito la Corte, lascia chiaramente intendere che la traduzione scritta non viene eseguita per soddisfare una mera esigenza di conoscenza, ma è strumentale all'”esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa”. Ed allora, poiché non sarebbe concepibile un illimitato diritto alla traduzione di tutti i provvedimenti adottati e di tutti i documenti acquisiti nel corso del procedimento – che frustrerebbe immotivatamente esigenze di celerità, di efficienza e di contenimento dei costi, delle quali occorre certamente tenere conto -, appare ragionevole, oltre che perfettamente coerente con l’intentio legis, ritenere la massima espansione di quel diritto nei soli casi nei quali l’atto o il documento da tradurre siano effettivamente strumentali all’esercizio delle facoltà difensive dell’alloglotto: la traduzione non può dunque, dipendere semplicemente dal nomen iuris del provvedimento, ma va accordata solo se e solo quando l’atto abbia una diretta e concreta incidenza sull’effettivo esercizio delle facoltà difensive dell’alloglotto.
In questo senso, pertanto, la sentenza di assoluzione rientra, al più fra gli atti di cui al comma 3 dell’art. 143 cit., rispetto ai quali la traduzione è facoltativa.
Nel caso di specie, in mancanza di autonoma decisione del Tribunale, la traduzione della sentenza di assoluzione non è stata formalmente richiesta dall’imputata, sicché la ricorrente non può dolersene.
D’altra parte, l’imputata non eccepiva alcunché nel giudizio di appello, dove, per come risulta dal verbale dell’udienza del 27 novembre 2025, si doleva soltanto dell’omessa traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello, che veniva tradotto, sicché l’eccezione è anche tardiva ai sensi dell’ art. 180 cod. proc. pen.
Anche questo sotto questo profilo, l’eccezione di nullità è priva di fondamento.
6. È fondata, invece, l’eccezione con riguardo all’omessa traduzione della sentenza impugnata.
Dagli atti non risulta la traduzione della sentenza di appello, che, ribaltando il verdetto assolutorio del primo grado, ha condannato la ricorrente.
Come chiarito da ultimo dalle citate Sezioni Unite, imp. Ndiaye, dal combinato disposto degli artt. 143 e 546 cod. proc. pen. discende che la sentenza la cui motivazione non sia stata tradotta va equiparata, nei confronti dell’imputato alloglotta, ad una sentenza priva di motivazione e quindi affetta da nullità.
La Corte ha precisato che la nullità, qualificata sempre come di ordine generale e a regime intermedio, non investe il giudizio, ma soltanto la “sentenza-documento” redatta esclusivamente in lingua italiana.
Invero, ha chiarito la Corte, in passato si è affermato che, nel caso di sentenza priva della sottoscrizione del giudice, la nullità prevista dall’ultimo comma dell’art. 546 cod. proc. pen. non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo e comporta l’annullamento della “sentenza-documento” e la restituzione degli atti al giudice a quo, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda a d una nuova redazione della “sentenza-documento” che deve essere nuovamente depositata, con l’effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell’ art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito della stessa sentenza (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.D., Rv. 254671-01).
Il principio della distinzione fra “sentenza-decisione” e “sentenza-documento” è stato successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricusazione (Sez. 6, n. 8962 del 26/01/2023, Mancuso, Rv. 284254-01), di capacità del giudice (Sez. 3, n. 4692 del 12/09/2019, dep. 2020, Adami, Rv. 278408-01) e anche significativamente nel caso di mancata traduzione della sentenza, ai sensi dell’ art. 109 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1400 del 06/10/1998, dep. 1999, Pahor, Rv. 213326-01).
Analogamente, hanno precisato le Sezioni Unite, deve ritenersi che la mancata traduzione della sentenza non travolga l’atto in sé (e quindi la decisione assunta, che si perfeziona con la lettura del dispositivo), ma attenga al momento procedimentale successivo alla deliberazione, ovvero alla fase del procedimento in cui avviene il deposito della sentenza.
La Corte, peraltro, ha chiarito che l’obbligo di traduzione riguarda anche le sentenze di appello. L’ art. 1 della Direttiva 2010/64/UE ha previsto, infatti, che il diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali si applica dal momento in cui la persona è messa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagata o imputata per un reato, “fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso” (ovvero “l’esaurimento delle procedure d’impugnazione”, cfr. Corte giustizia, 15/10/2015, Covaci, punto 58; e quindi “la decisione pronunciata in esito a qualsiasi impugnazione”, cfr. Corte giustizia, 01/08/2022, TL, punto 54).
Una volta stabilito che la sentenza, della quale sia obbligatoria la traduzione (perché non oggetto di rinuncia espressa), è un atto duplice, che si compone necessariamente di un originale redatto in italiano e di una copia tradotta, resta da chiarire quando la traduzione della sentenza debba considerarsi omessa.
Al riguardo, le Sezioni Unite hanno affermato che l’ art. 143, comma 2 cod. proc. pen. stabilisce soltanto che la traduzione deve essere disposta “entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difesa”, non fornendo norme di coordinamento con le disposizioni che regolano in via ordinaria l’esercizio di tali prerogative.
Sul punto, si è affermato che l’autorità giudiziaria, una volta acquisita la conoscenza dell’ignoranza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede, deve attivare i poteri finalizzati alla traduzione dell’atto, affinché la stessa sia effettuata “entro un termine congruo”, una volta redatto “l’atto-documento” in lingua italiana.
Ne consegue che i tempi tecnici della traduzione non possono essere predeterminati (e quindi, per la sentenza, non possono essere contenuti nel segmento temporale indicato dalla suddetta pronuncia), in quanto correlati ad una molteplicità di fattori tra loro eterogenei (quali, ad esempio, la complessità del provvedimento che deve essere tradotto o l’elevato numero dei soggetti coinvolti nelle operazioni di traduzione) che spetta al giudice di merito valutare, affinché il termine per la traduzione sia “congruo”, mentre il conferimento dell’incarico per la traduzione della sentenza va circoscritto entro tempi certi, essendo già emersa al momento dell’adozione della “sentenza-decisione” la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato e quindi, in assenza di rinuncia espressa, la necessità dell’adempimento.
Deve ritenersi, pertanto, che la procedura di traduzione vada attivata (con il conferimento dell’incarico) al più tardi al momento in cui la “sentenza-documento” in lingua italiana è effettivamente depositata. In tal modo l’imputato e la sua difesa sono posti in condizione di verificare l’adempimento tempestivo da parte del giudice dell’obbligo di traduzione, in vista dell’esercizio delle prerogative d1 impugnazione.
Quindi, se nessun incarico per la traduzione della sentenza risulti conferito entro tale spazio temporale, già si è realizzata la violazione del disposto dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. In tal caso, una volta inquadrata la patologia processuale derivante dalla mancata traduzione come nullità generale a regime intermedio, la stessa deve essere eccepita o rilevata ai sensi degli art. 180 ss. cod. proc. pen., nella specie con l’impugnazione.
Deve escludersi che l’eccezione in parola possa iscriversi nella categoria degli atti “personalissimi”, riservati all’espressione di poteri dispositivi di diritti soggettivi della parte e sottratti, in quanto tali, alla rappresentanza del difensore: l’eccezione in parola attiene, invece, alla difesa tecnica dell’imputato, sicché è certamente esercitabile dalla figura professionale a ciò deputata.
Ove invece la procedura di traduzione sia tempestivamente avviata, è solo dalla traduzione che l’imputato è posto in condizione di esercitare le sue prerogative difensive e quindi da tale adempimento potrà decorrere il termine per impugnare.
Va a tal riguardo osservato che la Direttiva 2010/64/UE prevede çhe l’imputato “riceva” la traduzione scritta della sentenza, così da consentirgli di esercitare i suoi diritti di difesa. Il che significa che l’adempimento della traduzione deve coniugarsi con i meccanismi informativi e comunicativi previsti dagli ordinamenti nazionali.
In assenza di disposizioni attuative ad hoc nel codice di rito (l’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. prevede solo che l’autorità procedente “disponga” la traduzione), spetta al giudice verificare che l’imputato sia stato posto in condizione di essere informato del deposito della sentenza tradotta, se del caso ricorrendo alla notifica dell’avviso ex art. 548 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6361 del 07/11/2023, dep. 2024, Ahmad, Rv. 285791-01).
Quanto poi all’orientamento che subordina la deducibilità della nullità per la omessa traduzione alla allegazione di uno specifico interesse, le Sezioni Unite hanno ancora una volta chiarito che deve escludersi, in via di principio, che, in presenza della traduzione omessa della sentenza, la parte sia tenuta ad allegare un concreto ed attuale pregiudizio, in quanto è inesigibile per il difensore illustrare i profili di doglianza prospettabili dall’imputato personalmente, visto che quest’ultimo è impossibilitato all’esame diretto dell’atto perché non tradotto in una lingua allo stesso comprensibile. Quindi l’omessa traduzione della sentenza produce in re ipsa un concreto e reale pregiudizio alle prerogative difensive, non potendo chiedersi al difensore di sostituirsi all’imputato nella valutazione del pregiudizio subito, dal momento che solo il diretto interessato è in condizione d1 dargliene conto e spiegargliene compiutamente i motivi.
Piuttosto, l’interesse a far valere la nullità potrà venire in considerazione in quelle situazioni in cui la traduzione della sentenza sia stata eseguita, ma con modalità ritenute dall’interessato non conformi al dettato dell’art. 143 cod. proc. pen. e 51-bis disp. att. cod. proc. pen.: ad esempio in un termine non congruo, in modo incompleto ovvero in forma orale. Qualora in particolare l’esecuzione della traduzione non abbia rispettato il “termine congruo”, previsto dall’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. (ad es. l’incarico per la traduzione è conferito non tempestivamente; il termine per la traduzione è incongruo), va precisato che: se essa sopraggiunge prima dello spirare del termine per impugnare la stessa determina lo slittamento del termine per impugnare, consentendo all’interessato di difendersi; se sopraggiunge successivamente, l’eccezione di nullità della sentenza per violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. dovrà confrontarsi con le prerogative difensive ancora disponibili per far valere l’interesse alla stessa (motivi aggiunti e/o conclusioni).
Ciò chiarito e precisato, va ribadito che, nel caso in esame, non risulta dagli atti che la sentenza di appello sia stata tradotta nella lingua nota all’imputata, traduzione doverosa alla luce della circostanza che la stessa Corte di appello aveva ritenuto necessario procedere alla traduzione in lingua spagnola del decreto d1 citazione per il giudizio di appello, in tale modo evidenziando la necessità d1 assicurare alla ricorrente la traduzione degli atti fondamentali per consentirle 11 pieno e consapevole esercizio delle proprie prerogative difensive.
7. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso, nella fase successiva alla deliberazione, per l’ulteriore corso, e cioè per gli adempimenti indicati nel precedente punto 6, segnatamente la traduzione della sentenza-documento (v. da ultimo Sez. 4, n. 32857 del 12/05/2026, non mass. e Sez. 2, n. 26392 dell’8/07/2026, non mass.) Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso dalla presente decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso per l’ulteriore corso.
Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2026.
Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2026.

















































































