Appello dichiarato tardivo: la domenica sposta il termine e salva l’impugnazione

Corte suprema di cassazione · Sezione II penale · Commento giurisprudenziale
La Cassazione n. 37765/2026 annulla l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello: la proroga festiva del termine per la motivazione sposta anche la decorrenza dei quarantacinque giorni.

Un appello depositato l’ultimo giorno utile era stato dichiarato inammissibile perché il termine era stato calcolato a partire da una scadenza domenicale. La Seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 37765 del 30 settembre 2026, depositata il 28 ottobre, ristabilisce la sequenza corretta: la proroga al lunedì del termine per la motivazione si riflette sulla decorrenza dell’impugnazione. Il deposito del 26 marzo risultava quindi tempestivo e l’ordinanza che aveva chiuso l’accesso all’appello viene annullata.

Estremi: Cassazione penale, Sezione II, sentenza n. 37765; decisione del 30/09/2026; deposito del 28/10/2026.

Il caso

Il Tribunale di Asti aveva pronunciato sentenza il 10 novembre 2025, riconoscendo la responsabilità dell’imputata per truffa ed estorsione e disponendo anche il risarcimento in favore della parte civile. Per la redazione della motivazione si era riservato novanta giorni. L’appello era stato depositato attraverso il portale telematico il 26 marzo 2026; la Corte d’appello di Torino, con ordinanza del 20 maggio, lo aveva tuttavia ritenuto tardivo.

Il ricorso per cassazione investiva precisamente questo sbarramento processuale. La difesa contestava l’applicazione degli artt. 172, comma 3, e 591, comma 1, lettera c), c.p.p.: il novantesimo giorno cadeva l’8 febbraio 2026, una domenica, e doveva essere prorogato al 9 febbraio. Da quella scadenza dipendeva l’individuazione del periodo utile per impugnare. Alla ricostruzione del calendario si accompagnava la ricevuta del deposito telematico, allegata al ricorso, che documentava il compimento dell’atto il 26 marzo.

La questione giuridica

Il problema nasce dal coordinamento tra due attività processuali: prima la redazione della sentenza, poi la proposizione dell’appello. Nel caso esaminato, l’art. 585, comma 1, lettera c), c.p.p. attribuiva quarantacinque giorni per impugnare; il comma 2, lettera c), collegava la decorrenza alla scadenza del termine assegnato per il deposito della motivazione. Individuare correttamente quest’ultima scadenza era perciò necessario per stabilire quando iniziasse a consumarsi il tempo a disposizione della parte.

L’art. 172, comma 3, c.p.p. dispone la proroga di diritto al giorno successivo non festivo quando un termine stabilito a giorni scade in una festività. La regola ha carattere generale e comprende anche l’attività del giudice. La sua applicazione al termine per redigere la sentenza modifica dunque un presupposto del computo dell’impugnazione: l’evento dal quale il termine successivo deve essere calcolato si verifica, giuridicamente, nella nuova data di scadenza.

Interviene poi una seconda regola, distinta dalla proroga festiva. Ai sensi dell’art. 172, comma 4, c.p.p., salvo diversa disposizione, il giorno iniziale non si computa, mentre si computa quello finale. È quindi necessario distinguere la data in cui termina il tempo assegnato al giudice dal primo giorno che entra nel conteggio dei quarantacinque giorni. Confondere questi due passaggi può anticipare la scadenza e determinare un’erronea dichiarazione d’inammissibilità.

La decisione

La Cassazione accoglie il ricorso richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 155 del 2012: la proroga festiva riguarda anche gli atti e i provvedimenti del giudice e, pertanto, il termine per redigere la sentenza. L’8 febbraio 2026 non poteva essere mantenuto come scadenza dei novanta giorni. Per effetto della legge, il termine giungeva a compimento lunedì 9 febbraio.

La dipendenza tra le due scadenze rendeva conseguenziale lo spostamento del termine per l’appello. Il 9 febbraio rappresentava il giorno da escludere dal conteggio; il primo dei quarantacinque giorni era martedì 10 febbraio. Applicando tale successione, il termine finale cadeva giovedì 26 marzo 2026. La ricevuta del portale attestava che proprio in quella data era stato depositato l’atto nell’interesse dell’imputata.

Applicate queste regole, la Cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza d’inammissibilità, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Torino per l’ulteriore corso. È così rimosso l’ostacolo che aveva impedito l’esame dell’impugnazione contro la condanna.

Il commento

La pronuncia affronta un aspetto particolarmente insidioso del computo: il giorno festivo decisivo non è quello in cui dovrebbe essere depositato l’appello, ma quello in cui termina il tempo assegnato al giudice per la motivazione. Un controllo limitato all’ultima data rischia perciò di trascurare l’errore che si è già prodotto a monte. Quando la legge collega due attività mediante i rispettivi termini, la correttezza della seconda scadenza dipende dalla qualificazione giuridica della prima.

Il tempo riservato al giudice riguarda un’attività diversa da quella della difesa, ma l’art. 585 collega il termine della parte alla scadenza del termine precedente. Una volta che quest’ultima è prorogata, mantenere la decorrenza ancorata alla domenica significa disconoscere il collegamento previsto dalla disposizione. I quarantacinque giorni conservano la medesima durata; cambia il punto dal quale devono essere computati.

Anche il riferimento al deposito telematico ha una funzione precisa. La ricevuta documenta quando l’atto è stato compiuto; le norme sul computo stabiliscono se quel momento ricada nel periodo utile. Sono verifiche complementari: la data registrata dal portale non determina da sola la tempestività, ma consente di confrontare l’attività effettivamente eseguita con la scadenza legalmente individuata. Nel caso concreto, il ricorso offriva entrambi gli elementi necessari a rimuovere la dichiarazione di tardività.

La dichiarazione di tardività richiede quindi una verifica che comprenda il termine applicabile, l’evento dal quale dipende, le eventuali proroghe di quell’evento e la regola di esclusione del giorno iniziale. In questa vicenda non occorreva giustificare un ritardo o recuperare una facoltà perduta: l’appello era stato esercitato entro il tempo riconosciuto dall’ordinamento. L’erroneo computo aveva trasformato un deposito tempestivo in una preclusione all’esame della condanna.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall'autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione
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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
Riferimenti del provvedimento: Cassazione penale, Sezione II, sentenza n. 37765; decisione del 30/09/2026; deposito del 28/10/2026.

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta da

Dott. CAPUTO Angelo – Presidente

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Relatore

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. FLORIT Francesco – Consigliere

Dott. CARDAMONE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

[OMISSIS]

avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Torino in data 20/05/2026 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sost. Proc.Gen. Simonetta Ceccarelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino.

Svolgimento del processo

1.Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Torino ha dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione proposta nell'interesse di [OMISSIS] avverso la sentenza resadal Tribunale di Asti in data 10/11/2025 che aveva dichiarato l'imputata colpevole dei delitti di truffa ed estorsione, condannandola alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della [OMISSIS], Avv. [OMISSIS], deducendo con unico motivo la violazione degli artt. 172, comma 3, 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. sull'assunto della tempestività dell'atto di appello.

Il difensore sostiene che la Corte d'Appello è incorsa in errore nel fissare la decorrenza del termine per impugnare alla data dell'8 febbraio 2026 in quanto non ha considerato che i novanta giorni riservati dal primo giudice per la stesura della motivazione venivano a scadenza nella cennata data che, tuttavia, cadeva di domenica sicchè, a norma dell'art. 172,comma 3,cod. proc. pen., il termine stabilito a giorni era prorogato al giorno successivo non festivo, nella specie 9 febbraio, con la conseguenza che il termine per proporre impugnazione decorreva dal 10 febbraio e spirava il successivo 26 marzo 2026, data in cui risulta tempestivamente depositato l'atto d'appello nell'interesse della ricorrente.

Motivi della decisione

1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto di individuare nel giorno 8 febbraio 2026 la decorrenza del termine di giorni 45 ex art. 585,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per impugnare la sentenza di primo grado, emessa il 10 novembre 2025 con riserva per il deposito della motivazione di giorni novanta. Infatti, il giorno 8 febbraio cadeva di domenica e questa Corte ha autorevolmente chiarito in tema di computo dei termini processuali che la regola posta dall'art. 172, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui il termine stabilito a giorni, che cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce, pertanto, anche al termine per la redazione della sentenza (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, [OMISSIS], Rv. 251494 – 01). Nel caso di specie, pertanto, la riserva di deposito veniva a scadenza il 9 febbraio 2026. Al riguardo la già richiamata decisione del massimo consesso nomofilattico ha ulteriormente precisato che nelle ipotesi in cui è previsto, come nell'art. 585, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., che il termine assegnato per il compimento di un'attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo – in cui il precedente termine venga a cadere – al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente. Pertanto, ai fini della tempestività dell'impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che la proroga di

diritto del giorno festivo – in cui quest'ultimo venga a cadere – al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento di un giorno anche della decorrenza del termine per l'impugnazione (Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, [OMISSIS], Rv. 279874 – 01; Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, [OMISSIS], Rv. 283273 – 01).

Nella specie la decorrenza del termine per impugnare deve essere, dunque, individuata nel giorno 10 febbraio 2026 con la conseguenza che lo stesso è spirato il 26 marzo successivo, data in cui l'atto d'appello risulta tempestivamente depositato tramite portale telematico, come da ricevuta allegata al ricorso.

2. Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Torino per l'ulteriore corso.

Conclusione

Così deciso in Roma il 30 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2026.