Appropriazione indebita dell’amministratore: la cessione gratuita di merce sociale non contabilizzata integra la condotta appropriativa
beni sociali
motivazione illogica
annullamento con rinvio
Il fatto
La sentenza impugnata era una pronuncia assolutoria del Tribunale di Frosinone, che aveva prosciolto l’imputato dal delitto di appropriazione indebita continuata ed aggravata. Il ricorso per cassazione è stato proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma, che ha denunciato contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sia nella delimitazione delle condotte contestate, sia nella valutazione del compendio probatorio.
Dal testo della sentenza emerge che all’imputato, quale amministratore di una società conduttrice di un supermercato in forza di contratto di affitto d’azienda, era contestato di essersi appropriato di beni della società dei quali aveva il possesso in ragione dell’ufficio. Le condotte descritte comprendevano cessioni di merce senza corrispettivo e senza fatturazione, vendite sottocosto in nero, nonché destinazione di articoli d’arredo, stoviglie e altri prodotti a vantaggio personale o di esercizi commerciali gestiti da familiari.
Il ricorso del pubblico ministero valorizzava, in particolare, la presenza in atti di episodi temporalmente individuati, le dichiarazioni raccolte nel dibattimento sulle sottofatturazioni, sulle forniture gratuite, sui prelievi di merce non registrati e sull’assenza di documentazione relativa a eventuali pagamenti successivi. Il nucleo della censura non stava dunque in una diversa lettura del fatto in astratto, ma nella tenuta logica e giuridica della motivazione assolutoria.
La decisione della Cassazione
La Corte apre la motivazione con un chiarimento processuale non secondario: dopo la novellazione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di proscioglimento relative ai reati indicati dall’art. 550 cod. proc. pen., deducendo tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. Su questa premessa la Sezione ritiene il ricorso ammissibile e fondato.
Il primo passaggio decisivo riguarda la struttura stessa della condotta contestata. Il Tribunale, pur dando atto di una pluralità di deposizioni su sottofatturazioni, forniture gratuite, annullamenti di scontrini, vendite non contabilizzate, prelievi di merce per uso familiare e prelievi di contanti dalla cassa, aveva escluso che fosse provato il versamento della differenza di prezzo nelle mani dell’imputato e, in termini analoghi, aveva ritenuto non dimostrato il mancato pagamento dei beni destinati ad uso personale o ad altri esercizi a lui riferibili.
È proprio qui che la Cassazione individua l’errore giuridico. La sentenza afferma che, anche a voler ammettere l’assenza di prova dell’intascamento personale della differenza di prezzo, resterebbe comunque ravvisabile la condotta appropriativa, perché la cessione a titolo gratuito di beni appartenenti alla società non rientrava nei poteri dell’amministratore. Il ragionamento della Corte sposta quindi il baricentro dall’incasso materiale del denaro all’abuso della disponibilità del bene sociale, valorizzando il mutamento del titolo del possesso.
In questo quadro si colloca anche il richiamo, espresso nel testo, alla giurisprudenza secondo cui l’ingiusto profitto richiesto dall’appropriazione indebita non deve necessariamente avere natura patrimoniale. Il punto è importante perché esclude che il dolo specifico debba essere letto in termini riduttivamente economici: la motivazione del Tribunale, fondata sul difetto di prova circa la materiale percezione della differenza di prezzo, viene così ritenuta non conforme al corretto inquadramento della fattispecie.
Il secondo snodo argomentativo riguarda i prelievi di merce senza pagamento. Qui la Corte ravvisa una manifesta illogicità: una volta che i beni siano stati asportati senza passaggio in cassa, l’ipotesi di un pagamento postumo richiederebbe, secondo il testo della decisione, la disponibilità dei codici identificativi dei singoli prodotti oppure la presenza di documenti contabili attestanti la successiva fatturazione. Poiché tali riscontri non emergono dagli atti né risultano allegati dall’interessato, la ricostruzione assolutoria si fonda, per la Cassazione, su una mera congettura. Da qui la conclusione finale: la motivazione è segnata da diffuse lacune ed aporie e la sentenza va annullata con rinvio.
Perché questa sentenza è importante
La pronuncia è importante, anzitutto, perché chiarisce che nei procedimenti per appropriazione indebita di beni sociali non è decisivo, da solo, il tema della materiale apprensione del denaro. Quando la contestazione riguarda la disponibilità di merce della società ceduta gratuitamente, senza corrispettivo o fuori da un circuito contabile regolare, il fuoco si sposta sulla legittimità del potere di disposizione esercitato dall’amministratore.
Conta, inoltre, sul piano del metodo di valutazione della prova. La Cassazione non sostituisce una propria ricostruzione di merito a quella del Tribunale, ma colpisce la struttura logica della motivazione: l’ipotesi di pagamenti tardivi o di successive regolarizzazioni contabili non può essere assunta come spiegazione alternativa plausibile quando non trovi alcun supporto documentale negli atti richiamati dalla stessa decisione.
Infine, la sentenza offre un criterio operativo utile anche per la strategia difensiva e per l’impostazione dell’accusa: nei casi di merce sociale non contabilizzata, sottofatturata o destinata ad usi estranei alla gestione, il punto decisivo non è sovrapporre automaticamente irregolarità gestionali e responsabilità penale, ma distinguere con precisione tra mera anomalia amministrativa e condotta appropriativa, verificando se il soggetto abbia esercitato sul bene un potere dispositivo incompatibile con il titolo in forza del quale lo deteneva.

SENTENZA INTEGRALE: Cass. pen., Sez. II, sent. n. 40484/2025, depositata il 16 dicembre 2025
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
Giovanna Verga – Presidente
Anna Maria De Santis – relatore
Giuseppe Coscioni
Marzia Minutillo Turtur
Alessandro Leopizzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sent. n. 1425/2025
P.U. -29/10/2025-
R.G. n. 24575/2025
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 40484/2025
Roma, lì, 16/12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Frosinone in data 22/11/2024 nel proc. a carico di [OMISSIS] n. a [OMISSIS] il [OMISSIS]
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
- Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Frosinone, per quanto in questa sede rileva, assolveva [OMISSIS] con la formula perché il fatto non sussiste dal delitto di appropriazione indebitata continuata ed aggravata ascrittogli in rubrica al capo A.
- Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma, deducendo con unico motivo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con specifico riguardo alle affermazioni del giudicante concernenti l’assenza nell’incolpazione di precise indicazioni circa il tempo di consumazione delle condotte contestate e di elementi descrittivi degli accadimenti, in contrasto con i dati emergenti dalla rubrica, nonché in ordine alla valutazione circa l’insufficienza delle prove a sostegno dell’accusa.
Il ricorrente segnala che il Tribunale è incorso in illogicità manifesta laddove ha sostenuto l’assenza di dati temporali atti a delimitare le condotte contestate in quanto nel capo d’imputazione risultano precisati due episodi appropriativi, consumati il 5/9/2018 e il 21/9 successivo, allorché fu ceduta merce alla [OMISSIS] senza fatturazione, sui quali ha riferito in dibattimento il teste [OMISSIS], titolare dell’agenzia investigativa incaricata dalla [OMISSIS], mentre con riguardo alle ulteriori condotte addebitate e consistenti nel prelievo di merci senza pagarne i corrispettivi la contestazione “ fino all’agosto 2018” deve essere letta in correlazione con la data di inizio delle investigazioni, da collocare nel mese di giugno precedente, con la conseguenza che non sussistono incertezze sull’estensione temporale della contestazione. Aggiunge che il giudice ha in maniera contraddittoria svalutato il contributo dichiarativo di [OMISSIS] e [OMISSIS] nonostante il primo abbia provveduto a conferire l’incarico ad un’agenzia investigativa per appurare le ragioni della carenza di liquidità dell’esercizio commerciale gestito dal prevenuto e il secondo abbia riferito in dibattimento di aver personalmente constatato la contabilizzazione di merce in quantità sensibilmente inferiore rispetto a quella che aveva visto uscire dal magazzino.
La sentenza impugnata ha, inoltre, erroneamente valutato le dichiarazioni dei testi [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], richiamandole a supporto della pronunzia assolutoria sebbene gli stessi abbiano confermato le condotte appropriative, riferendo della vendita di merce non contabilizzata e non pagata né al momento della cessione né successivamente, con la sola eccezione della vendita in favore di [OMISSIS] in data 21/9/2018. Il Tribunale ha illogicamente ritenuto che, sebbene sia pacificamente provato alla stregua delle emergenze acquisite che il [OMISSIS] e le congiunte prelevassero per sé, per altri locali dagli stessi gestiti o per esercizi con cui intrattenevano rapporti commerciali, merce non contabilizzata, non possano escludersi pagamenti tardivi di cui, tuttavia, l’istruttoria dibattimentale non ha fornito riscontro, avendo [OMISSIS] provveduto all’integrazione del pagamento in relazione alla vendita del 21 settembre 2018 solo a seguito di specifica richiesta conseguente alla contestazione del fatto all’imputato da parte di [OMISSIS]. La sentenza ha, infine, trascurato che dalla deposizione di [OMISSIS] emerge la prova della riscossione di danaro contante da parte del prevenuto a fronte di beni ceduti senza emissione di fattura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Premesso che a seguito della novellazione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029 – 01), il ricorso è fondato e merita accoglimento. All’imputato si contesta, quale amministratore della [OMISSIS], conduttrice in forza di contratto d’affitto d’azienda con la [OMISSIS], del supermercato [OMISSIS] ubicato in [OMISSIS], di essersi appropriato a fini di personale profitto di beni della società dei quali aveva il possesso in ragione del suo ruolo, effettuando cessioni di merce in assenza di corrispettivo e senza fatturazione, vendite sottocosto in nero nonché destinando articoli d’arredo, stoviglie e prodotti vari, detenuti per la vendita, a proprio personale beneficio ovvero a beneficio di locali commerciali gestiti da familiari.
- Il Tribunale, pur dando atto che una pluralità di testi sentiti nel corso della laboriosa istruttoria dibattimentale hanno riferito di sottofatturazioni rispetto alle vendite effettuate ([OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS]); di gratuite forniture al Bar [OMISSIS] intestato al figlio dell’imputato ([OMISSIS], [OMISSIS]) o in favore della pizzeria pure gestita dal prevenuto ([OMISSIS], [OMISSIS]); di annullamenti di scontrini regolarmente emessi con merce già asportata dal cliente; di vendite di beni scontati non contabilizzati ([OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS]); di reiterati prelievi di merce per uso familiare non registrati e di prelievi di contanti dalla cassa per saldare ordini non pertinenti alla gestione sociale, ha tuttavia incongruamente ritenuto con riguardo alle parziali fatturazioni di beni ceduti che non è stata acquisita la prova che la differenza di prezzo sia stata versata nelle mani del [OMISSIS] e che in relazione ai beni destinati ad uso familiare o di altri locali riferibili al prevenuto difetti analogamente la prova del mancato pagamento.
2.1 La valutazione del Tribunale non appare giuridicamente corretta. Deve, invero, rilevarsi in relazione alle diffuse sottofatturazioni di cui hanno riferito i testi escussi che, anche a voler ammettere che il [OMISSIS] non abbia intascato la differenza di prezzo tra i beni contabilizzati e quelli effettivamente ceduti, ad esempio allo [OMISSIS] che acquistava intere pedane di merce anche più volte al mese, sarebbe comunque ravvisabile l’interversio possessionis dovendosi ipotizzare una cessione a titolo gratuito che il prevenuto non aveva il potere di compiere, stante la proprietà della merce in capo alla società dal medesimo amministrata. Con riguardo al dolo questa Corte ha in più occasioni chiarito che l’ingiusto profitto, per conseguire il quale è posta in essere la condotta di appropriazione indebita, non deve connotarsi necessariamente in senso patrimoniale ben potendo essere di diversa natura (Sez. 2, n. 43896 del 12/09/2019, Marangoni, Rv. 277739 – 01; Sez. 2, n. 40119 del 22/10/2010, Rv. 248765 – 01).
2.2 Quanto alle condotte concernenti i diffusi prelievi di merce da parte dell’imputato senza procedere al dovuto pagamento, la valutazione del Tribunale risulta palesemente illogica giacché non si comprende come, una volta asportati i beni di consumo o d’altra natura senza che i dipendenti dell’esercizio notassero il transito in cassa, possa essere stato eseguito un pagamento postumo per cassa che avrebbe richiesto la disponibilità dei codici identificativi dei singoli beni mentre se si assume che la merce sia stata fatturata ( ad esempio a nome del bar e della pizzeria del prevenuto) i documenti attestanti simili pagamenti dovevano far parte della contabilità aziendale oltre che essere nella disponibilità degli acquirenti, circostanza che non trova riscontro in atti né è stata dedotta dall’interessato.
- La trama argomentativa della sentenza impugnata risulta, dunque, affetta da diffuse lacune ed aporie nella valutazione del compendio probatorio acquisito che ne impongono l’annullamento con rinvio allo stesso Ufficio in diversa composizione per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Frosinone, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis
Il Presidente
Giovanna Verga

















































































