Corte d’Appello di Catania estingue il reato per intervenuta prescrizione nel procedimento per guida in stato di ebbrezza
Nel giudizio di appello definito in data 17 novembre 2025, la Corte d’Appello di Catania – Sezione III penale – ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di guida in stato di ebbrezza contestato all’imputato, riformando integralmente la sentenza di primo grado.
La difesa, affidata all’Avv. Davide Tutino, aveva articolato un gravame basato su due profili:
da un lato, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall’altro, l’eccezione di illegittima duplicazione della sospensione della patente per pretesa violazione del ne bis in idem.
La Corte, pur analizzando le questioni poste con il rito cartolare, ha accertato la maturazione del termine prescrizionale, comprensivo dei periodi di sospensione applicabili ai fatti commessi nell’arco temporale previsto dalla c.d. “Riforma Orlando”.
Una volta maturata la prescrizione, i giudici di appello hanno ritenuto insussistenti i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., escludendo la presenza di elementi di innocenza “evidente”.
Conseguentemente la Corte ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, revocando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida applicata in primo grado.
L’estinzione del reato per prescrizione nel giudizio di appello per guida in stato di ebbrezza: nota a sentenza della Corte d’Appello di Catania, Sez. III penale, 17 novembre 2025
1. Premessa
La sentenza in commento offre lo spunto per una riflessione sistematica sulla relazione tra prescrizione, limiti del sindacato del giudice di appello in presenza di una causa estintiva sopravvenuta, ambito operativo dell’art. 129, comma 2, c.p.p., e incidenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. nei reati di guida in stato di ebbrezza.
Il procedimento trae origine dalla condanna pronunciata dal Tribunale di Catania – Sezione IV – per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, Codice della Strada. L’imputato era stato ritenuto responsabile della condotta di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato pari a 1,29 g/l e di aver provocato un sinistro stradale in ore notturne, con danni ai veicoli coinvolti e alla sede stradale.
Il giudice di primo grado aveva escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., riconosciuto le attenuanti generiche, ritenute prevalenti su una delle aggravanti contestate, e irrogato la pena richiesta dal rito abbreviato, con concessione dei benefici di legge e applicazione della sospensione della patente per sei mesi.
L’imputato proponeva appello articolando due motivi:
– l’erronea esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.;
– l’illegittima applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per violazione del ne bis in idem.
La Corte di Appello, investita della decisione con rito cartolare, ha dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, revocato la sospensione della patente e rigettato la possibilità di un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.
2. Il quadro processuale delineato dalla Corte di Appello
La Corte ha preliminarmente rilevato la maturazione della prescrizione.
La contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, per la fascia alcolemica rilevata nel caso concreto, è soggetta al termine prescrizionale base di quattro anni, aumentato di un quarto ex art. 161 c.p. sino a cinque anni.
La Corte ha ulteriormente considerato il periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale della c.d. “Riforma Orlando”, applicabile ai fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
Nel caso di specie, tale sospensione era pari a un anno e sei mesi.
Il termine complessivo risultava spirato il 28 aprile 2024.
Il giudice di appello ha quindi verificato se sussistessero i presupposti per un proscioglimento nel merito, escludendolo in ragione della mancanza di elementi di innocenza immediatamente percepibili.
La Corte ha pertanto dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, con revoca della sanzione accessoria.
3. Il perimetro applicativo dell’art. 129, comma 2, c.p.p.
La Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui il proscioglimento nel merito può essere pronunciato solo in presenza di una “evidenza” dell’innocenza.
Si tratta di un concetto che non tollera accertamenti, comparazioni, valutazioni o approfondimenti.
È richiesta una constatazione immediata e non mediata.
Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato:
– il tasso alcolemico accertato;
– la dinamica del sinistro;
– le relazioni della Polizia Municipale;
– l’assenza di elementi idonei a ribaltare il quadro probatorio.
Da ciò deriva la necessità della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
4. Art. 131-bis c.p. e prescrizione
La difesa aveva chiesto l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., contestando le valutazioni del giudice di primo grado.
La Corte ha rilevato che, anche volendo ritenere astrattamente applicabile la particolare tenuità del fatto, essa non può prevalere sulla prescrizione, che estingue il reato ed è maggiormente favorevole all’imputato.
La Corte ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui:
– l’art. 131-bis non estingue il reato,
– la prescrizione sì.
La prescrizione, una volta maturata, assorbe ogni altra valutazione.
5. Sospensione della patente
Il secondo motivo di appello riguardava l’asserita violazione del ne bis in idem.
La Corte ha dichiarato assorbito il motivo.
La revoca della sospensione della patente discende automaticamente dalla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
6. Ricostruzione del fatto
La Corte descrive:
– la collisione tra due veicoli;
– l’accertamento mediante etilometro;
– la presenza di un passeggero;
– i danni alla sede stradale;
– l’assenza di lesioni alle persone.
Tali elementi confermano la sussistenza della responsabilità storica, impedendo l’applicazione dell’art. 129, comma 2, c.p.p.
7. Bilanciamento e struttura del reato aggravato
Il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti non incide sulla struttura del reato, ma solo sulla pena.
Il giudice di primo grado aveva correttamente applicato tale principio, poi superato in sede di appello dalla prescrizione.
8. Sintesi del dispositivo della Sentenza
La sentenza conferma:
– la natura assorbente della prescrizione;
– la necessaria eccezionalità del proscioglimento per evidenza della prova;
– la recessività dell’art. 131-bis c.p. rispetto alla causa estintiva;
– la correlazione tra reato estinto e automatica caducazione della sanzione accessoria.
9. Considerazioni conclusive
La pronuncia rappresenta un’applicazione dei principi in tema di prescrizione, art. 129 c.p.p. e cause di non punibilità.
La Corte ha ricostruito in modo lineare l’evoluzione dei termini prescrizionali, ha verificato l’assenza di evidenze di innocenza e ha applicato la causa estintiva, con revoca della misura amministrativa.























































































