Obbligo di firma in un altro Stato UE: il giudice deve valutare l’esecuzione all’estero

Corte suprema di cassazione · Sesta sezione penale · Commento giurisprudenziale
La sentenza n. 34558/2026 annulla con rinvio l’ordinanza sull’appello cautelare: omesso l’esame della richiesta di esecuzione in Finlandia e carente la motivazione sulle esigenze cautelari.

Chiedere la revoca dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non equivale a domandare che la stessa misura sia eseguita in un altro Stato dell’Unione europea. Su questa distinzione interviene la Cassazione penale, Sesta sezione, con la sentenza n. 34558, decisa il 17 settembre 2026 e depositata il 25 settembre 2026. La Corte annulla con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Napoli per l’omesso esame della richiesta di esecuzione in Finlandia e per l’insufficiente motivazione sulla permanenza delle esigenze cautelari.

Estremi: Corte di cassazione, Sezione VI penale, sentenza n. 34558/2026; udienza e decisione del 17 settembre 2026; deposito del 25 settembre 2026. Ordinanza impugnata: Tribunale di Napoli, 18 maggio 2026. Esito: annullamento con rinvio.

Il caso

Il procedimento riguarda una contestazione associativa in materia di stupefacenti, riqualificata nella fattispecie prevista dall’art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 309/1990. La più favorevole qualificazione giuridica aveva già determinato la sostituzione della misura più grave, applicata l’11 novembre 2025, con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposto con ordinanza del 18 dicembre 2025.

L’interessato aveva successivamente presentato un’istanza ai sensi dell’art. 299 c.p.p., chiedendo la revoca della misura e, in alternativa, la possibilità di eseguirla in Finlandia attraverso il meccanismo previsto dal D.Lgs. n. 36/2016. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva rigettato l’istanza il 9 aprile 2026. L’appello cautelare proposto ai sensi dell’art. 310 c.p.p. era stato respinto dal Tribunale di Napoli il 18 maggio 2026.

Il Tribunale aveva ritenuto persistente il pericolo di reiterazione, valorizzando la natura associativa del reato anche dopo la riqualificazione. Aveva inoltre escluso elementi di novità, considerando il trasferimento all’estero come una volontà soltanto dichiarata e non documentata.

Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi. Il primo denunciava l’omessa valutazione del permesso di soggiorno e della carta d’identità rilasciati dalle autorità finlandesi. Il secondo contestava la sussistenza e l’attualità dei pericoli di reiterazione e di fuga, richiamando la riqualificazione del fatto, la sua risalenza al 2021 e il trasferimento del centro di vita e di lavoro in Finlandia.

Il terzo motivo riguardava specificamente l’esecuzione della misura all’estero e la mancata applicazione della disciplina sul reciproco riconoscimento. Con il quarto, la difesa deduceva che la necessità di rimanere in Italia per adempiere quotidianamente all’obbligo di firma, unita all’asserita impossibilità di lavorarvi, determinasse una condizione di indigenza incompatibile con i parametri convenzionali e costituzionali richiamati. Il Procuratore generale aveva chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

La questione giuridica

La prima questione riguarda l’oggetto della domanda cautelare: il rigetto della richiesta di revoca può costituire anche una risposta alla distinta domanda di eseguire la misura nello Stato membro nel quale l’interessato risiede? Oppure quest’ultima richiede una valutazione autonoma, riferita alla disciplina della cooperazione giudiziaria europea?

La seconda questione concerne la motivazione sulla permanenza delle esigenze cautelari: è sufficiente richiamare la natura associativa della contestazione senza confrontarsi adeguatamente con la più favorevole riqualificazione, la risalenza dei fatti, il tempo trascorso dall’applicazione della misura e la documentata possibilità di rientrare in Finlandia?

La decisione

La richiesta di esecuzione all’estero non coincide con la revoca

La Cassazione rileva che tanto il GIP quanto il Tribunale avevano trascurato la domanda alternativa formulata sin dall’istanza originaria. Il Tribunale aveva considerato il ritorno all’estero soltanto nella prospettiva della revoca, osservando che esso avrebbe potuto giustificare, semmai, una deroga temporanea ai controlli.

Questa risposta non affrontava, però, il motivo effettivamente proposto: l’interessato chiedeva che la misura, ove non revocata, potesse essere eseguita in Finlandia. Escludere i presupposti della revoca non esauriva, dunque, il dovere di pronunciarsi su tale richiesta.

La decisione del giudice e i controlli nello Stato di esecuzione

La Corte richiama il D.Lgs. n. 36/2016, attuativo della decisione quadro 2009/829/GAI, che consente l’esecuzione di misure cautelari non detentive in un altro Stato membro, attribuendo i controlli alle autorità dello Stato di esecuzione. Distingue lo Stato di residenza dell’interessato da un diverso Stato nel quale questi intenda trasferirsi: in quest’ultima ipotesi occorre il consenso dello Stato di esecuzione.

Richiamando Cass. pen., Sez. IV, n. 37739 del 15 settembre 2021, la sentenza precisa che l’esecuzione nello Stato di residenza dipende dalla decisione del giudice della cautela e dalla volontà dell’interessato di acconsentirvi, non da un’autonoma valutazione discrezionale del pubblico ministero. A quest’ultimo compete dare attuazione alla decisione giudiziale.

Quanto alla disciplina della trasmissione, l’art. 5 del D.Lgs. n. 36/2016 attribuisce al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento la trasmissione all’autorità competente dell’altro Stato, osservate le condizioni dell’art. 6.

Nel caso concreto, la Cassazione riconosce che l’obbligo di presentazione è una misura personale non detentiva suscettibile di esecuzione in Finlandia e che la documentazione prodotta attesta un regolare titolo di soggiorno in quel Paese. La possibilità doveva, pertanto, essere esaminata e motivatamente valutata.

La rivalutazione delle esigenze cautelari

La motivazione è ritenuta carente anche sul presupposto della permanenza delle esigenze cautelari. La Corte richiama congiuntamente la riqualificazione nell’associazione finalizzata allo spaccio di lieve entità, i fatti risalenti al 2021 senza ulteriori episodi idonei a colmare il cosiddetto tempo silente, i circa sei mesi di sottoposizione a misura cautelare al momento dell’ordinanza impugnata e il prospettato ritorno nel Paese nel quale l’interessato risiedeva da anni.

Non si tratta di un accertamento dell’avvenuta cessazione del pericolo, ma della constatazione che il Tribunale non aveva adeguatamente motivato tenendo conto degli elementi dedotti. La motivazione della sentenza indica, quindi, che il giudice del rinvio dovrà rivalutare anche la sussistenza delle esigenze cautelari.

Il dispositivo annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p. La Cassazione non revoca direttamente la misura e non dispone l’immediata esecuzione dell’obbligo di firma in Finlandia.

La motivazione non contiene una decisione autonoma sulla censura relativa all’indigenza forzata e alle prospettate violazioni convenzionali e costituzionali. Né accerta definitivamente l’insussistenza del pericolo di fuga. L’accoglimento del ricorso non deve essere presentato come un’espressa pronuncia favorevole su ciascuno dei quattro motivi.

Il commento

Il punto qualificante della pronuncia è la distinzione fra necessità della misura e luogo della sua esecuzione. La revoca incide sulla permanenza del vincolo cautelare; l’esecuzione in un altro Stato membro conserva quel vincolo, inserendone l’attuazione nel sistema di cooperazione europea. Per questo, una motivazione che giustifichi il mantenimento dell’obbligo non dimostra, da sola, che esso debba necessariamente essere adempiuto in Italia.

In tale prospettiva, il controllo affidato alle autorità dello Stato di esecuzione non equivale a una sospensione dei controlli. È proprio questa differenza a rendere inadeguata la risposta del Tribunale sulla possibilità di una semplice deroga temporanea: la richiesta non mirava a sottrarre l’interessato alla vigilanza, ma a consentire l’adempimento della misura attraverso un diverso assetto esecutivo previsto dalla legge.

Anche la documentazione relativa alla Finlandia assume un duplice rilievo. Da un lato, consente di esaminare la concreta possibilità dell’esecuzione europea; dall’altro, deve essere considerata, insieme agli ulteriori elementi dedotti, nella valutazione della situazione cautelare. La vicenda riguarda un cittadino non appartenente all’Unione europea: il dato valorizzato dalla Corte, ai fini qui considerati, è il regolare titolo di soggiorno nello Stato membro, non la cittadinanza europea.

Occorre inoltre mantenere distinti la risalenza dei fatti, in assenza di ulteriori episodi significativi, e il tempo trascorso durante la sottoposizione alla misura. La sentenza considera entrambi, ma non attribuisce al decorso di sei mesi un effetto automaticamente estintivo. Il limite della motivazione censurata consiste nel mancato confronto con la situazione concreta, non nell’inosservanza di una soglia temporale oltre la quale il pericolo dovrebbe presumersi cessato.

Infine, la conclusione riguarda una misura non detentiva. Il richiamo, nella motivazione, a orientamenti contrastanti sull’esecuzione all’estero degli arresti domiciliari non risolve quella diversa questione e non consente di estendere indistintamente l’esito a ogni misura cautelare. Il nuovo giudizio dovrà stabilire se il vincolo debba ancora permanere e affrontare, ove necessario, la distinta domanda di esecuzione in Finlandia.

Per ulteriori profili della decisione cautelare: i limiti delle questioni devolute nell’impugnazione e la valutazione della pericolosità a fronte della buona condotta in carcere.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione
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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con anonimizzazione dei dati personali

Riferimenti del provvedimento: Corte suprema di cassazione, Sezione VI penale, sentenza n. 34558; decisione del 17 settembre 2026, deposito del 25 settembre 2026.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta da

Dott. DE AMICIS Gaetano – Presidente

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. BIONDI Giuseppe – Relatore

Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere

Dott. DI GIOVINE Ambretta – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[OMISSIS], nato in [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso l’ordinanza in data 18/05/2026 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Biondi;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni scritte dell’Avv. [OMISSIS] del foro di [OMISSIS], difensore di [OMISSIS], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 18 maggio 2026 il Tribunale di Napoli, adito al sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. da [OMISSIS], rigettava l’appello da quest’ultimo proposto avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 9 aprile 2026 che aveva rigettato la sua istanza di revoca della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, avanzata al sensI dell’art. 299 cod. proc. pen.

2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OMISSIS], articolando quattro motivi che si riassumono ai sensi dell’art. 173 disp. atto cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per omessa valutazione di documenti decisivi.

Il Tribunale del riesame ha fondato il rigetto del gravame sull’assunto logico secondo cui l’istanza difensiva non poggiava su alcune elemento documentale idoneo, liquidando la posizione del radicamento all’estero dell’imputato alla stregua di una dichiarata, ma neppure documentata, volontà di recarsi all’estero.

In realtà, fin dalla presentazione dell’istanza ex art. 299 cod. proc. pen., sono stati depositati il permesso di soggiorno finlandese valido ed efficace fino al [OMISSIS] e la carta di identità finlandese recante scadenza di validità al [OMISSIS], documenti rilasciati dalle Autorità finlandesi al ricorrente.

I citati documenti non attestano una mera volontà dell’imputato di trasferrrsi all’estero, bensì provano lo stato oggettivo di un cittadino straniero che risiede legalmente e stabilmente nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, e andavano valutati ai fini della prognosi di pericolosità e sull’adeguatezza della misura coercitiva.

2.2. Con il secondo motivo prospetta violazione di legge ai sensI dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. b) e c), e 275 cod. proc. pen. in riferimento all’insussistenza e inattualità del pericolo di reiterazione e di fuga.

Il Tribunale di riesame ha giustificato il mantenimento dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in Italia valorizzando la sussistenza di pressanti esigenze cautelari volte ad evitare il pericolo di reiterazlone, senza tenere conto della riqualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, della risalenza dei fatti al 2021, della circostanza che Il ricorrente da circa tre anni ha trasferito il proprio centro di vita e di lavoro In Finlandia, recidendo in via definitiva ogni contatto logistico e sociale con i soggetti e con il contesto geografico (territorio casertano e campano) in cui si assume fosse operativa l’ipotizzata associazione.

Parimenti insussistente il pericolo di fuga, possedendo il [OMISSIS] una stabile residenza in Finlandia, circostanza che lo rende rintracciabile e reperibile per qualsiasi esigenza processuale.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al D.Lgs. n. 36/2016 e alla decisione quadro 2009/829/GAI in relazione all’adempimento dell’obbligo di presentazione all’estero.

Il Tribunale del riesame ha liquidato la richiesta subordinata di autorizzazione all’adempimento dell’obbligo di firma in Finlandia ritenendo la pretesa non accoglibile sul presupposto della necessità di mantenere l’imputato sotto controllo diretto della polizia nazionale, ignorando in tale modo le coordinate normatlve di riferimento, che prevedono il controllo da parte delle Autorità dello Stato di esecuzione della misura cautelare applicata all’estero.

Affermare che la stabile residenza all’estero del ricorrente non possa giustificare una sostituzione delle modalità esecutive, se non tramite una mera deroga temporanea concessa dal giudice procedente configura una patente elusione delle disposizioni sul reciproco riconoscimento delle decisioni cautelari.

2.4. Con il quarto motivo prospetta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU, all’art. 111 Cast. e all’art. 117 Cost. per imposizione di indigenza forzata.

L’obbligo per [OMISSIS] di risiedere sul territorio nazionale italiano per adempiere quotidianamente all’obbligo di firma si traduce, nel caso concreto, nell’imposizione autoritativa di uno stato di assoluta indigenza, atteso che, in quanto Cittadino extracomunitario, ma residente in Finlandia e titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità finlandesi per ragioni di lavoro, non può intraprendere attività lavorativa in Italia.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha trasmesso requisitoria scritta il Procuratore generale e conclusioni scritte il difensore del ricorrente, concludendo entrambi come in epigrafe riportato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto ancora sussistente Il rischiO di reiterazione del reato in relazione alla fattispecie di reato contestata, che, sia pure nella forma meno grave, resta una fattispecie associativa, e ha escluso la sussistenza di elementi di novità, che non potrebbero rinvenirsi nel tempo trascorso dall’esecuzione della misura, né dalla volontà, solo dichiarata, da parte del ricorrente di recarsi all’estero.

3. Ciò detto, occorre premettere che fin dall’istanza ex art. 299 cod. proc. pen. il ricorrente aveva prospettato la revoca della misura cautelare o la possibilità di eseguirla in Finlandia ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2016.

Sia il Giudice delle indagini preliminari nell’ordinanza di rigetto, che il Tribunale del riesame nell’ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen., hanno, in primo luogo, del tutto trascurato questo secondo profilo.

In particolare, il Tribunale del riesame, investito con specifico motivo di impugnazione, si è limitato sul punto ad affermare, sempre e solo al fini della revoca della misura, l’insussistenza di elementi di novità, sintomaticI di un mutamento in melius del profilo cautelare, non potendosi a tale fine valutare” la dichiarata, ma neppure documentata, volontà di recarsi all’estero, evenienza, questa, che potrebbe, semmai, giustificare l’istanza al giudice procedente per ottenere una deroga temporanea alla sottoposizione ai controlli e non già una revoca tout court della misura in essere”.

Il Tribunale, dunque, ha omesso di considerare il motivo con Il quale Il ricorrente segnalava la possibilità non di revocare, bensì di modificare le modalità esecutive della misura cautelare, disponendone l’esecuzione all’estero, in Finlandia.

4. Il D.Lgs. n. 36 del 2016 consente l’esecuzione della misura cautelare non detentiva in uno Stato membro dell’Unione europea dove l’interessato ha la residenza oppure dove l’interessato vuole andare (in questo secondo caso occorre il consenso dello Stato di esecuzione), attribuendo i controlli alle Autorità dello Stato di esecuzione.

In tema di reciproco riconoscimento tra gli Stati membri dell’Unione europea delle decisioni che impongono misure alternative alla detenzione cautelare, l’esecuzione della misura cautelare nello Stato di residenza dell’interessato dipende dalla decisione del giudice della cautela che impone una misura eseguibile anche in altro Stato membro dell’Unione europea e dalla volontà dell’interessato di acconsentire a siffatto tipo di esecuzione, e non dalla valutazione discrezionale del pubblico ministero il quale è tenuto a dare attuazione alla decisione del giudice, nelle forme previste dall’art. S, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 36 (Sez. 4, n. 37739 del 15/09/2021, Rv. 281950-01).

Trattandosi di misura cautelare personale non detentiva (in senso contrano all’applicazione della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, e del D.Lgs. n. 36 del 2016 che vi ha dato attuazione in Italia, con riguardo agli arresti domiciliari, si veda Sez. 6, n. 2764 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285709-01 e Sez. 3, n. 26010 del 29/04/2021, Rv. 281937-01; contra Sez. 1, n. 8864 del 03/02/2022, Rv. 282756-01), la stessa può trovare applicazione in Finlandia, Stato membro dell’Unione europea, specie ove richiesta dal sottoposto alla misura che, nel caso di specie, sulla base della documentazione prodotta, ha regolare titolo per soggiornare nel predetto Paese europeo.

Avendo omesso il Tribunale di motivare al riguardo, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che provvederà anche a rivalutare la sussistenza delle esigenze cautelari.

Invero, anche su questo preliminare aspetto, la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha ritenuto ancora sussistenti le esigenze cautelari, appare carente, in considerazione degli elementi dedotti dal ricorrente, che aveva valorizzato la più favorevole riqualificazione giuridica del fatto nell’assoiazione finalizzata allo spaccio di lieve entità (riqualificazione che aveva già comportato la sostituzione della misura più grave, applicata il 11 novembre 2025, con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria avvenuta con ordinanza del 18 dicembre 2025); la circostanza che i fatti contestati risalivano al 2021 (e, dunque, non emergevano ulteriori fatti in grado di “riempire” il C.d. tempo Silente); il tempo trascorso dall’inizio della sottoposizione a misura cautelare (pari a circa sei mesi al momento della pronuncia del Tribunale della libertà); la sua volontà di tornare in Finlandia, dove risiede da anni, godendo di permesso di soggiorno fino al 2028, così da allontanarsi definitivamente dai luoghi di commissione del reato e riprendere la propria vita in quello Stato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2026.