L’esclusione di un’aggravante può modificare l’esito dell’intero processo, se riporta il reato entro un termine di prescrizione già decorso prima della condanna. È quanto accade nella sentenza n. 37764 della Seconda sezione penale della Cassazione, decisa il 30 settembre 2026 e depositata il 28 ottobre. La Corte esclude l’aggravante dell’art. 71 d.lgs. n. 159/2011 per una tentata estorsione commessa da un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale, annulla senza rinvio entrambe le sentenze di merito e revoca le statuizioni civili. La questione determinante è il limite entro il quale una disciplina sfavorevole riferita a specifici delitti consumati può essere applicata alle corrispondenti forme tentate.
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Il Tribunale di Enna aveva condannato l’imputato, il 19 febbraio 2025, per tentata estorsione aggravata, applicando cinque anni di reclusione e 1.200 euro di multa e riconoscendo il diritto della parte civile al risarcimento. La Corte di appello di Caltanissetta aveva confermato la decisione il 26 gennaio 2026. Il fatto risaliva al 28 aprile 2014.
Il ricorso affrontava più profili: la partecipazione dell’imputato detenuto al giudizio, la distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, i presupposti dell’aggravante collegata alla misura di prevenzione e la sua applicabilità al tentativo. La difesa chiedeva inoltre di riesaminare l’attendibilità della persona offesa, le statuizioni civili e il trattamento sanzionatorio. Per la qualificazione del fatto sosteneva che l’imputato avesse agito nella convinzione di ottenere la restituzione di somme dovute alla moglie e alla suocera; la fondatezza di tale pretesa costituiva un tema controverso, non un dato acquisito.
La contestazione dell’art. 71 aveva una conseguenza ulteriore, espressamente prospettata: eliminata l’aggravante, anche mantenendo la qualificazione più grave di tentata estorsione, il termine massimo di prescrizione risultava già trascorso. Per arrivare alla declaratoria estintiva non era quindi indispensabile ottenere la riqualificazione del fatto nell’art. 393 c.p.
La questione giuridica
L’art. 71, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 prevede un aggravamento di pena, a determinate condizioni, per una serie di reati commessi da persone sottoposte con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale. Tra le disposizioni elencate figura l’art. 629 c.p.; manca un espresso richiamo alle corrispondenti fattispecie tentate. Il problema consiste nello stabilire se il riferimento all’estorsione comprenda automaticamente anche il delitto che nasce dal combinato disposto degli artt. 56 e 629 c.p.
La risposta non dipende soltanto dalla somiglianza delle condotte o dalla pericolosità attribuita al soggetto. Il tentativo costituisce una figura autonoma rispetto al delitto consumato e l’aggravante produce effetti sfavorevoli. Per l’orientamento accolto dalla sentenza, l’estensione richiede perciò un fondamento nel testo della norma: l’interprete non può ricavarlo dalla sola continuità tra il bene protetto dalla fattispecie consumata e quello esposto a pericolo dalla condotta tentata.
Su un piano diverso si poneva il rapporto tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La violenza o la minaccia non distinguono, da sole, le due fattispecie: occorre indagare l’elemento psicologico e la possibilità di far valere in giudizio la pretesa perseguita. Il ricorso sollevava entrambe le questioni, ma la decisione sull’aggravante era idonea a rendere non più necessario un nuovo giudizio sulla qualificazione.
La decisione
La Cassazione respinge anzitutto la censura relativa alla mancata partecipazione dell’imputato detenuto, giudicandola manifestamente infondata. L’esame degli atti dimostrava che il Tribunale aveva disposto la traduzione per l’udienza del 19 febbraio 2025 e che, il giorno precedente, l’imputato aveva espressamente rinunciato a comparire. La doglianza era quindi smentita dal dato processuale che ne costituiva il presupposto.
La Corte ravvisa invece vizi nel ragionamento sulla distinzione tra artt. 629 e 393 c.p. Il giudice d’appello aveva attribuito valore determinante al carattere grave e spropositato delle minacce, assumendo le modalità oggettive della richiesta come discrimine, senza conformarsi al criterio dell’elemento psicologico richiamato dalle Sezioni Unite. Aveva inoltre trascurato la rilevanza del principio, pure menzionato, sull’inclusione dell’indennità di accompagnamento nella comunione legale, ai fini della verifica dell’azionabilità della pretesa. La Cassazione non afferma che il credito fosse certamente esistente: censura l’inadeguatezza della valutazione compiuta su quel punto.
La soluzione decisiva riguarda però l’art. 71. La sentenza dà atto di orientamenti non uniformi e aderisce a quello che esclude l’applicazione della circostanza alle forme tentate. L’elencazione di specifiche norme incriminatrici, senza un richiamo al tentativo, non può essere ampliata in senso sfavorevole in contrasto con tassatività e divieto di analogia. La Corte distingue tale formulazione dalle disposizioni che impiegano espressioni generiche, quali “reati” o “delitti”, senza individuare singole fattispecie.
Esclusa l’aggravante, i difetti motivazionali sulla qualificazione diventano recessivi: secondo il calcolo compiuto dalla Corte, il termine massimo di otto anni e quattro mesi era scaduto il 28 agosto 2022, in assenza di sospensioni utili a differirlo. La prescrizione precedeva dunque la prima condanna del 2025. Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza d’appello e di quella del Tribunale, con revoca delle statuizioni civili. Il risultato non deriva dalla riqualificazione nell’art. 393, chiesta anche dal Procuratore generale, ma dall’estinzione già maturata della stessa tentata estorsione una volta rimossa l’aggravante.
Il commento
La pronuncia mostra perché il controllo di una circostanza ad effetto speciale non possa essere trattato come un problema secondario di dosimetria della pena. Qui la sua applicabilità condizionava anche il tempo entro il quale il reato poteva essere perseguito. Stabilire anzitutto se la circostanza comprendesse il tentativo consentiva di verificare la tenuta delle condanne su un piano logicamente anteriore al nuovo accertamento delle questioni motivazionali.
Una condotta tentata può esprimere una pericolosità non dissimile da quella che giustifica l’aggravamento per il sorvegliato speciale. La Corte non fonda però la decisione su una minore pericolosità necessariamente riconoscibile nel singolo caso: la fonda sul limite della disposizione. La ratio di una disciplina sfavorevole non consente di estenderne l’ambito oltre quanto il testo, interpretato secondo i criteri adottati, comprende. L’autonomia del tentativo assume qui una funzione di garanzia nell’individuazione della fattispecie aggravata.
Questo argomento va mantenuto entro il problema risolto. La sentenza riconosce il contrasto e prende posizione sull’art. 71; non formula una regola secondo cui qualsiasi aggravante speciale sarebbe incompatibile con il tentativo. La verifica riguarda il tenore della singola disposizione e il modo in cui essa individua i reati ai quali collega l’effetto sfavorevole. Trasformare l’autonomia del tentativo in una soluzione indistinta farebbe perdere proprio la precisione testuale sulla quale il ragionamento si fonda.
La vicenda offre inoltre un esempio concreto dell’importanza della cronologia per le statuizioni civili. Il dato determinante non è semplicemente che la prescrizione venga dichiarata in Cassazione: è che, eliminata l’aggravante, essa risulti maturata prima della condanna di primo grado. La revoca disposta dalla Corte si lega a questa anteriorità. L’errore sul regime della circostanza aveva così inciso tanto sulla decisione penale quanto sulle statuizioni civili, alterando un presupposto temporale decisivo.
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall'autore o dal suo Studio.
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Sentenza integrale in forma omissata
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta da
Dott. CAPUTO Angelo – Presidente
Dott. DE SANTIS Anna Maria – Relatore
Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere
Dott. FLORIT Francesco – Consigliere
Dott. CARDAMONE Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
[OMISSIS] n. a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 26/1/2026 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letti i motivi nuovi a firma dell’Avv. [OMISSIS];
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sost. Proc.Gen. Flavia Alemi che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 393 cod. pen. perché il reato è estinto per prescrizione.
udito l’Avv. [OMISSIS], sostituto processuale dell’Avv. [OMISSIS], che nell’interesse della parte civile costituita ha insistito per il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore, Avv. [OMISSIS], che ha illustrato i motivi chiedendone l’accoglimento
Svolgimento del processo
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la decisione del Tribunale di Enna in data 19 febbraio 2025 che aveva riconosciuto [OMISSIS] colpevole del delitto di tentata estorsione aggravata e lo aveva condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 1200,00 di multa oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. [OMISSIS], deducendo i motivi di seguito enunziati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Nullità del giudizio di primo grado per omessa effettiva traduzione dell’imputato detenuto; violazione degli artt. 178 lett. c), 179, 420-bis, 420-ter e 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. Violazione dei principi dettati dalle Sezioni Unite in materia di partecipazione dell’imputato detenuto al processo. Vizio di motivazione.
Il difensore deduce la nullità della sentenza di primo grado e degli atti conseguenti segnalando che l’imputato è stato detenuto per altra causa dal 3 maggio 2022 al 6 marzo 2025.
Rappresenta che, in vista dell’udienza del 22 gennaio 2025, aveva inoltrato via PEC alla Cancelleria del Tribunale istanza di rinvio in quanto impegnato per quella data dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Catania in difesa dello stesso [OMISSIS], il cui stato di detenzione risultava dall’avviso allegato. Il 22 gennaio 2025 l’udienza veniva differita al 19 febbraio seguente per l’assenza del giudice titolare e a detta data il processo veniva definito, essendosi dato atto a verbale dell’assenza dell’imputato (qualificato come “detenuto per altra causa, rinunciante”), del quale era fissato l’esame. Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello ha rigettato l’eccezione difensiva limitandosi ad affermare che all’udienza del 22 gennaio non era stata svolta alcuna attività processuale, che dell’imputato detenuto era stata disposta la traduzione e che non era ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa, motivazione del tutto insufficiente e in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che impongono al giudice, ogni qualvolta l’imputato si trovi in stato di detenzione, di esercitare d’ufficio tutti i poteri necessari per assicurare la sua partecipazione al processo, salva espressa e non equivoca rinuncia dello stesso.
2.2 Erronea applicazione degli artt. 629 e 393 cod. pen. con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Il difensore lamenta che la Corte di appello ha negato l’invocata riqualificazione del delitto di estorsione nella fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen. richiamando orientamenti giurisprudenziali superati a seguito della pronuncia delle Sez. Unite [OMISSIS]. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto che il reato di ragion fattasi non è configurabile nel caso di intervento di un terzo, nell’ipotesi di diritto non azionabile dinanzi al giudice e di esorbitanza rispetto al fine della violenza o della minaccia poste in essere. Tuttavia i giudici d’appello hanno omesso di verificare se al momento dei fatti l’imputato avesse una ragionevole convinzione, seppure errata, della fondatezza delle accuse rivolte alla p.c. [OMISSIS] anche alla luce del pregresso contenzioso tra le parti e se la pretesa di vedersi restituite le somme che lo stesso assumeva sottratte alla moglie e alla suocera fosse in astratto azionabile in via giudiziaria. Infatti,
la Corte di merito ha erroneamente qualificato il ricorrente quale terzo estraneo alla pretesa di restituzione sebbene il [OMISSIS] sia coniuge convivente della [OMISSIS] e le somme corrisposte dall’INPS alla predetta a titolo di indennità di accompagnamento rientrano nella comunione legale dei coniugi in quanto si tratta di somme destinate a sostenere il nucleo familiare che si fa carico del soggetto disabile, con la conseguenza che l’imputato aveva titolo per chiederne la restituzione, prospettazione che i giudici d’appello hanno disatteso con motivazione illogica evocando non pertinenti precedenti giurisprudenziali e insistendo nell’affermazione secondo cui il reato di cui all’art. 393 cod. pen. rientrerebbe nel novero dei c.d. reati propri esclusivi nonostante la contraria opinione espressa dalle Sezioni Unite [OMISSIS] che ha qualificato l’illecito quale reato proprio non esclusivo.
Il difensore contesta, inoltre, che la sentenza impugnata abbia valorizzato al fine di escludere il reato di ragion fattasi l’accertamento effettuato dal Tribunale di Enna con sentenza 835/2022 circa l’insussistenza di accrediti effettivi dell’Inps in favore della [OMISSIS], trattandosi di pronuncia successiva ai fatti a giudizio dalla quale non può inferirsi la consapevolezza del ricorrente in ordine all’inesistenza del credito e il perseguimento di un profitto ingiusto.
Analogamente erroneo alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità è il richiamo al fine del discrimine tra le due fattispecie all’intensità della violenza e della minaccia mentre dalla stessa deposizione della parte civile e dalle iniziative giudiziarie a carico del [OMISSIS] per il furto ovvero l’appropriazione indebita delle somme di spettanza della [OMISSIS] emerge che l’imputato agì nella convinzione della fondatezza della sua pretesa con conseguente esclusione del dolo estorsivo.
2.3 La violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’aggravante di cui all’art. 71 D.Lgs. 159/2011.
Con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 71 D.Lgs. 159/2011, la cui applicabilità la difesa aveva contestato in quanto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.s. risultava irrogata al ricorrente con decreto del Tribunale di Enna in data 21/7/2010, prima dunque del varo della riforma, e posta in esecuzione il 20/10/2012, con conseguente necessità di fare applicazione della disciplina transitoria prevista dall’art. 117 D.Lgs. 159, la sentenza impugnata a fondamento del rigetto delle doglianze difensive ha richiamato due decreti della Corte di Appello di Caltanisetta e un ulteriore decreto del Tribunale di Enna, emessi tra il 20/12/2011 e l’11/2/2014 senza chiarire se tali provvedimenti abbiano disposto misure nuove e autonome o si tratti di proroghe o modifiche dell’originaria misura del 2010 e se in relazione alle stesse sussistano i requisiti per l’applicabilità della contestata aggravante.
Aggiunge ulteriormente il difensore che la sentenza impugnata ha, altresì, ritenuto che l’aggravante contestata sia applicabile alla fattispecie tentata nonostante la giurisprudenza più recente (tra cui Sez. 2 n.7802/2025), nel rispetto del principio di legalità, in presenza del riferimento normativo al solo delitto consumato, esclude l’estensione della circostanza al tentativo. Aggiunge, inoltre, il difensore che con riguardo alla misura di prevenzione di cui al decreto 13/03/2013 la Corte di merito non ha fornito i necessari chiarimenti sulla collocazione temporale della stessa e sulla cessazione della sua esecuzione, dati che incidono sulla sussistenza dell’aggravante. Rappresenta, infine che in caso di esclusione dell’aggravante ovvero di riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 393 cod. pen. risulterebbe ampiamente decorso il termine massimo prescrizionale.
2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 71 D.Lgs. 159/2011 per erronea e incompleta valorizzazione delle misure di sorveglianza speciale, avendo il primo giudice fatto espresso richiamo alla sola misura del 2010 mentre la Corte d’Appello ha integrato la motivazione su diversa base fattuale, spostando il fulcro della circostanza su misure successive, senza chiarire il coordinamento tra le diverse fasi del percorso di prevenzione e le condizioni di operatività dell’art. 71 nonché in violazione del divieto di reformatio in pejus, avendo fondato la motivazione su ulteriori misure non evocate dal Tribunale, così privando l’imputato del possibile esito favorevole derivante dalle originarie carenze della decisione di primo grado.
2.5 Vizio di motivazione con riguardo all’attendibilità della p.o. e alle statuizioni civili. Secondo il difensore la Corte territoriale non ha fornito esauriente risposta alle censure difensive che avevano evidenziato le contraddizioni interne al narrato della p.c. e ha convalidato l’entità della liquidazione del danno sebbene non adeguatamente ancorata a parametri oggettivi e all’effettiva entità del danno patrimoniale e non, conseguito al reato.
2.6 La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, avendo i giudici d’appello negato le attenuanti generiche con motivazione assertiva, non rispondente ai requisiti richiesti dall’ art. 132 cod. pen.
2.7 Con il conclusivo motivo il difensore rappresenta che, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 31/03/2026 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui escludeva l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al delitto di tentata estorsione semplice, la Corte adita dovrà valutare direttamente l’applicabilità dell’istituto o demandare detta valutazione ad altra sezione della Corte territoriale.
Motivi della decisione
1.Il primo motivo è manifestamente infondato. Dall’accesso agli atti giustificato dalla natura della doglianza consta che il Tribunale in data 24 gennaio 2025 ha ritualmente disposto la traduzione dell’imputato [OMISSIS] dinanzi al Tribunale di Enna per l’udienza del 19 febbraio 2025 e il 18 febbraio 2025 l’imputato rinunciava a comparire a detta udienza come attestato dalla dichiarazione ricevuta dal direttore della Casa circondariale di Trapani.
2.Appaiono fondati i rilievi difensivi in punto di qualificazione giuridica poiché la sentenza impugnata, nel confermare la sussunzione dei fatti nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen., non si è conformata ai principi dettati in tema di diagnosi differenziale tra le contigue fattispecie dalle Sez. Unite n. 29541 del 16/07/2020, [OMISSIS], Rv. 280027 – 01. Infatti a pag. 3 la Corte territoriale fa riferimento al carattere “grave e spropositato delle minacce”, ravvisando il discrimine tra i reati non nell’elemento psicologico ma nelle “modalità oggettive della richiesta” che quando esorbitano dalla esclusiva finalità dell’esercizio della pretesa creditoria assumerebbero di per sé il carattere dell’ingiustizia, trasmodando nella fattispecie estorsiva, citando all’uopo risalenti pronunce.
La Corte di merito non ha, altresì, adeguatamente considerato sotto il versante della giustiziabilità della pretesa che l’indennità di accompagnamento, istituita dalla legge n. 18 del 1980, non è indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale sicché la somma corrisposta a titolo di indennità di accompagnamento rientra nella comunione legale tra coniugi, non essendo equiparabile alla pensione attinente alla perdita totale o parziale della capacità lavorativa, prevista dalla lett. e) dell’art 179 cod. civ. Nè è possibile l’interpretazione analogica di tale disposizione, che contempla ipotesi tassative di eccezione al principio generale di inclusione dei beni nella comunione legale ( Cass. civ., Sez. 1, 27/04/2005, n. 8758, Rv. 580753 – 01). Si tratta di principio che la Corte di merito ha richiamato trascurandone, tuttavia, la rilevanza ai fini della valutazione circa l’azionabilità in giudizio della pretesa dell’imputato.
3. Appaiono fondate e di dirimente rilievo ai fini della decisione le censure svolte nei motivi terzo e quarto in punto di sussistenza dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 71, D.Lgs. 159/2011.
Ritiene il Collegio che, a fronte di un panorama giurisprudenziale che registrata opinioni non uniformi (Sez. 2, n. 1009 del 26/11/2021, dep. 2022, [OMISSIS], Rv. 282583 -01; n. 22039 del 11/12/2018, dep. 2019, Rv. 275823-01; Sez. 6, n. 36640 del 10/07/2014, Rv. 260334-01), debba darsi continuità al principio per cui l’aggravante di cui all’ art. 71 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è applicabile solo in caso di consumazione dei reati indicati nello stesso art. 71, senza possibilità di estensione al tentativo, che costituisce una figura autonoma a sé stante, caratterizzata da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura (in tal senso Sez. 1, n. 41524 del 21/03/2018, [OMISSIS], Rv. 273972 – 01; Sez. 2 n. 7802 del 29/1/2025, [OMISSIS], n.m.).
3.1 Costituisce affermazione risalente quella per cui, attesa l’autonomia oggettiva e strutturale del reato tentato, ove determinati effetti giuridici siano dalla legge ricollegati alla commissione di reati specificamente indicati mediante l’elencazione degli articoli che li prevedono, senza ulteriori precisazioni, deve intendersi che essi si producano esclusivamente con riguardo alle ipotesi consumate e non già a quelle tentate (in tal senso Sez. U, n. 3 del 23/2/1980, [OMISSIS], Rv. 145074 in tema di esclusioni oggettive dall’amnistia e dall’indulto; in tema di arresto facoltativo in flagranza: Sez. 2, n. 45511 del 05/10/2005, [OMISSIS], Rv. 232933;
Sez. 2, n. 7441 del 14/12/1998, dep. 1999, [OMISSIS], Rv. 212258; con riferimento alla causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen.: Sez. 2, n. 5504 del 22/10/2013, dep. 2014, [OMISSIS], Rv. 258198 – 01; Sez. 2, n. 25242 del 18/04/2019, [OMISSIS], Rv. 275825 – 01). Si tratta di esegesi ribadita da Sez. U. n. 40985 del 19/04/2018, [OMISSIS], Rv. 273752- 01 in tema di c.d. confisca allargata, che ha trovato applicazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 71 D.Lgs. 159/2011 anche nella pregressa e sovrapponibile formulazione di cui all’art. 7 della legge 31 maggio 1965 n. 575, avendo questa Corte in più occasioni precisato che la circostanza è applicabile solo in caso di consumazione dei reati indicati nella disposizione, senza possibilità di estensione al tentativo che costituisce una figura autonoma a sé stante, caratterizzata da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura (Sez. 2, n. 36162 del 23/05/2014, [OMISSIS], Rv. 260323 – 01; Sez. 2, n. 6337 del 14/11/2014, dep. 2015, [OMISSIS], Rv. 262580 – 01).
3.2 Deve, dunque, ritenersi che l’autonomia del delitto tentato preclude, in ragione dei principi di tassatività e tipicità e in ossequio al divieto di analogia in malam partem, che l’interprete possa estendere l’operatività di discipline peggiorative a fattispecie delittuose non espressamente contemplate con la conseguenza che, nel caso in cui la legge ricolleghi determinati effetti giuridici di sfavore alla commissione di reati specificamente indicati mediante l’elencazione degli articoli che li prevedono, senza ulteriori precisazioni, essi si producono esclusivamente in relazione alle ipotesi consumate e non già tentate. A diverse conclusioni si deve, invece, pervenire quando il legislatore, nel far discendere determinati effetti giuridici dalla commissione di fatti criminosi, utilizza locuzioni generiche quali “reati” o “delitti”, senza alcuna specifica individuazione degli stessi.
L’art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2011 enuncia un elenco di reati – tra i quali l’art. 629 cod. pen. – per i quali è prevista un’aggravante qualora commessi da soggetti sottoposti con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale senza alcuno specifico riferimento alle corrispondenti fattispecie tentate, dato che osta, secondo il richiamato orientamento di legittimità, all’applicabilità della circostanza alla fattispecie di tentata estorsione semplice nella specie contestata e ritenuta.
4. L’esclusione dell’aggravante in discorso comporta la recessività dei vizi motivazionali rilevati in punto di qualificazione giuridica giacché anche il più grave reato di cui agli artt. 56,629 cod. pen. consumato, come da contestazione, in data 28/4/2014, risulta estinto per prescrizione in data antecedente la pronuncia di primo grado, essendo spirato il termine massimo di anni otto e mesi quattro il 28 agosto 2022 in assenza di sospensioni utili a postergarlo.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 71 D.Lgs. 159/2011, deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, resa dal Tribunale di Enna il 19/2/2025, in quanto il reato ascritto all’imputato è estinto per prescrizione con conseguente revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 71 D.lgs. n. 159 del 2011, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili.
Conclusione
Così deciso in Roma il 30 settembre 2026.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2026.














































































































































