Decreto penale notificato per compiuta giacenza: la Cassazione annulla l’ordinanza del G.I.P. sulla restituzione nel termine

Corte suprema di cassazione • Sezione penale • Commento a sentenza

Decreto penale notificato per compiuta giacenza: la Cassazione annulla l’ordinanza del G.I.P. sulla restituzione nel termine

La mera ritualità della notificazione non prova la conoscenza effettiva del decreto penale e non può sorreggere, da sola, il diniego della restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.
Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 13892/2026, depositata il 16 aprile 2026.
Commento a cura dell’Avv. Davide Tutino — Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione.
Decreto penale
Art. 175 c.p.p.
Compiuta giacenza
Conoscenza effettiva

Focus
La sentenza delimita il perimetro applicativo dell’art. 175, comma 2, c.p.p. nel caso di decreto penale notificato per compiuta giacenza. La Corte non afferma la nullità della notificazione, ritenuta formalmente regolare, ma esclude che la sola ritualità della procedura notificatoria possa fondare il rigetto dell’istanza di restituzione nel termine. Il punto decisivo è diverso: nel procedimento per decreto, la conoscenza legale dell’atto non assorbe la verifica sulla tempestiva conoscenza effettiva del provvedimento, che il giudice deve compiere prima di negare la rimessione in termini.

Il fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva rigettato l’istanza di restituzione nel termine proposta ex art. 175, comma 2, c.p.p. per consentire l’opposizione a un decreto penale di condanna. L’istanza si fondava sulla dedotta mancata conoscenza del decreto, notificato a mezzo posta con perfezionamento per compiuta giacenza.

L’ordinanza impugnata aveva attribuito rilievo alla circostanza che il tentativo di notificazione fosse stato eseguito mediante spedizione all’indirizzo di residenza e aveva ritenuto insufficiente l’istanza per assenza di fatti o situazioni concrete idonei a far sorgere il dubbio sull’effettiva mancata conoscenza dell’atto.

La ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 175, comma 2, 171 e 157, comma 8, c.p.p., contestando che il G.I.P. avesse trasformato l’onere di allegazione gravante sull’interessata in un improprio onere probatorio. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.


La decisione della Cassazione

La Cassazione premette che la notificazione del decreto penale di condanna era stata eseguita nelle forme dell’art. 157, comma 8, c.p.p., mediante deposito dell’atto presso la Casa comunale e spedizione della certificazione di avvenuto deposito a mezzo raccomandata. La procedura notificatoria viene quindi qualificata come formalmente regolare; tale dato, tuttavia, non viene ritenuto sufficiente a escludere la restituzione nel termine.

Il nucleo della motivazione risiede nella distinzione tra regolarità formale della notificazione e conoscenza effettiva del provvedimento. La Corte valorizza il sistema rafforzato delle notificazioni del decreto penale, richiamando l’art. 157-ter c.p.p., gli artt. 24 e 111 Cost., l’art. 6 CEDU, gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la Direttiva (UE) 2016/343, per escludere che la conoscenza legale derivante da una notifica rituale equivalga necessariamente alla conoscenza effettiva dell’atto.

La sentenza prende posizione sull’orientamento che, in presenza di notifica rituale del decreto penale, richiede al destinatario di allegare le specifiche ragioni della mancata conoscenza effettiva, al fine di evitare un uso indiscriminato della restituzione nel termine nei casi di compiuta giacenza. Tale indirizzo viene ritenuto non pienamente coerente con il dato testuale dell’art. 175, comma 2, c.p.p.

La Corte fonda la soluzione sul confronto interno tra i diversi commi dell’art. 175 c.p.p. Il comma 1 richiede la prova del caso fortuito o della forza maggiore; il comma 2.1, per l’imputato giudicato in assenza, richiede la prova della mancata effettiva conoscenza della pendenza del processo e dell’impossibilità di proporre impugnazione senza colpa. Il comma 2, invece, con riguardo al decreto penale di condanna, contempla soltanto due condizioni: mancata tempestiva conoscenza effettiva del provvedimento e assenza di rinuncia volontaria all’opposizione.

Da tale differenza normativa la Cassazione ricava che il destinatario del decreto penale non deve allegare le specifiche ragioni della mancata conoscenza dell’atto. L’onere posto a suo carico consiste nell’allegare di non avere avuto tempestiva conoscenza effettiva del decreto e di non avere volontariamente rinunciato all’opposizione. La verifica successiva compete al giudice, il quale deve accertare la conoscenza effettiva e, ove residuino situazioni di incertezza, disporre la restituzione nel termine. Per questa ragione viene annullata l’ordinanza del G.I.P., con rinvio al Tribunale di Palermo, Sezione G.I.P., per una nuova decisione sull’istanza.


Perché questa sentenza è importante

La sentenza definisce il criterio di scrutinio dell’istanza di restituzione nel termine proposta contro il decreto penale notificato per compiuta giacenza. Il giudice non può fondare il diniego sulla sola regolarità della notificazione o sulla spedizione dell’atto presso l’indirizzo di residenza: deve verificare se il destinatario abbia avuto tempestiva conoscenza effettiva del provvedimento.

La distinzione operativa è netta: la validità formale della notifica appartiene al piano della ritualità dell’atto; la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, c.p.p. esige invece un accertamento sostanziale sulla conoscenza effettiva del decreto penale e sulla mancata rinuncia volontaria all’opposizione.

La pronuncia ridimensiona l’onere dell’interessato: l’indicazione di specifiche ragioni impeditive può rafforzare la fondatezza dell’istanza, ma non costituisce condizione di ammissibilità della richiesta. Il giudice del rinvio dovrà quindi svolgere una verifica effettiva, non meramente cartolare, e applicare il criterio favorevole alla rimessione in termini in presenza di incertezza residua.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e di commento giurisprudenziale.

SENTENZA INTEGRALE:Cass. VI sez. penale, sentenza n. 13892/2026, depositata il 16/4/2026.

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Giorgio Fidelbo – Presidente
Anna Emilia Giordano
Pietro Silvestri
Fabrizio D’Arcangelo
Andrea Natale – Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[OMISSIS], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso l’ordinanza del 23/10/2025 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Andrea Natale;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;

letta la memoria depositata dall’Avv. [OMISSIS], difensore della ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

  1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso un decreto penale di condanna emesso nei confronti di [OMISSIS].

L’istanza, formulata ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., era tesa ad ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il citato decreto penale, sul presupposto che la sua esistenza non fosse nota all’interessata, posto che la notificazione del decreto penale di condanna si era perfezionata a mezzo posta, per compiuta giacenza.

Il Giudice per le indagini preliminari — osservando tra l’altro che il tentativo di notificazione del decreto penale a mezzo posta è avvenuto con atto spedito all’indirizzo di residenza — ha evidenziato che, nell’istanza poi respinta, non si allegavano fatti o situazioni concrete, tali da far sorgere quantomeno il dubbio di una effettiva mancata conoscenza dell’atto.

  1. La ricorrente impugna la citata ordinanza, articolando un unico motivo di ricorso — di seguito sintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. — con il quale deduce erronea applicazione della legge processuale e, segnatamente, degli artt. 175, comma 2, 171 e 157, comma 8, cod. proc. pen.

Nel ricorso per cassazione, la ricorrente deduce altresì di avere già precedentemente esposto — con l’istanza rigettata con il provvedimento impugnato — le ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento, così assolvendo all’onere di allegazione su lei incombente, lamentando che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha ascritto alla ricorrente un onere della prova.

Si cita un precedente di questa Corte, Sez. 6, n. 24031 del 24/08/2024, [OMISSIS], non mass.

  1. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
  2. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 4 marzo 2026, in camera di consiglio, nessuno avendo chiesto di procedere con la partecipazione delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è fondato.
  2. Nel caso in esame, la notificazione del decreto penale di condanna è avvenuta nelle forme previste dall’art. 157, comma 8, cod. proc. pen., con deposito dell’atto presso la Casa comunale e spedizione della certificazione di avvenuto deposito a mezzo raccomandata. La notificazione, pertanto, risulta formalmente regolare.
  3. La regolarità della procedura di notificazione, tuttavia, non è di per sé sufficiente per ritenere infondata la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna.

3.1. Va, anzitutto, evidenziato che il codice di rito ha compreso il decreto penale di condanna nel novero degli atti per cui il sistema di notificazione deve essere assistito da maggiori garanzie, nella prospettiva di favorire l’effettiva conoscenza dell’atto notificato (arg. ex art. 157-ter, cod. proc. pen.).

Tale previsione è funzionale al rafforzamento delle garanzie — di matrice costituzionale e convenzionale — in materia di fair trial, approntate dagli artt. 24 e 111 Cost., dall’art. 6 Conv. Edu e, non ultimo, dal diritto dell’Unione europea (artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; Direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali).

3.2. Tuttavia, la procedura di notificazione degli atti introduttivi codificata dall’art. 157-ter cod. proc. pen., pur rafforzata nella prospettiva di offrire maggiori garanzie, non è, di per sé, in grado di assicurare univocamente la effettiva conoscenza dell’atto notificando.

Del resto, in materia di procedimento in assenza, la giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare che «il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari non incide sulla questione della conoscenza effettiva del procedimento» (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, [OMISSIS], Rv. 277210 – 01, richiamata da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OMISSIS], Rv. 279420 – 01).

Può dunque verificarsi il caso di un atto che, seppur notificato secondo le regole di rito, non è giunto ad effettiva conoscenza del destinatario.

3.3. Deve essere a questo punto richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che «in tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l’atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo, per la sua temporanea assenza o per l’assenza o l’inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale, ma è necessario che l’organo notificante dia dimostrazione dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento l’effettiva conoscenza dell’atto processuale e l’esercizio dei diritti di difesa» (Sez. 4, n. 20959 del 30/04/2025, [OMISSIS], Rv. 288267 – 01, con richiami a Sez. U civ., n. 10012 del 2021, Rv. 660953 – 01).

  1. L’insufficienza della mera regolarità formale delle notificazioni a dimostrare l’effettiva conoscenza dell’atto da notificare è segnalata da chiari dati positivi.

L’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. — nel dettare la disciplina della restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale — dispone che «l’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato».

È di immediata evidenza l’enfasi posta dal legislatore sulla “effettività” della conoscenza del provvedimento, che non può dirsi assicurata univocamente dal mero dato formale dell’eventuale regolarità della procedura di notificazione.

Tale conclusione è, del resto, confermata dalla previsione dell’art. 175, comma 8, cod. proc. pen.

Esso dispone che «se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione (…) del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione»; il che dimostra che il legislatore ha preso in esplicita considerazione il caso di una restituzione nel termine per proporre opposizione, nonostante l’esistenza di una precedente notificazione.

4.1. Si pone dunque la necessità di interpretare tale dato positivo — che ammette uno scarto tra regolarità delle notificazioni e conoscenza effettiva — in una prospettiva capace di assicurare effettività alle garanzie del giusto processo e di prevenire le violazioni ai diritti fondamentali protetti dalle norme costituzionali e convenzionali sopra citate.

Il tema della effettività della conoscenza dell’atto da notificare è particolarmente pregnante nel contesto del “procedimento per decreto” che, tendenzialmente, si sviluppa — come nel caso di specie — inaudita altera parte.

4.2. Alcuni precedenti di questa Corte hanno ritenuto necessario che — in presenza di una rituale notificazione dell’atto, in quel caso notificato “per compiuta giacenza” — la persona che chiede la restituzione nel termine «adempia all’onere di allegazione gravante a suo carico, poiché, in presenza della rituale notifica dell’atto, la mancata effettiva conoscenza del procedimento non può essere presunta»; si è argomentato — in quella decisione — che, altrimenti, «si dovrebbe sostenere che in ogni caso in cui la notifica del decreto penale di condanna si è perfezionata per compiuta giacenza sussista, sempre e comunque, l’indiscriminato diritto dell’interessato che non si sia curato di ritirare l’atto di essere rimesso in termini per impugnarlo; al contrario, la restituzione nel termine presuppone che emergano dagli atti ovvero che siano dedotte dalle parti interessate situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la ritualità della notifica, circostanze non ascrivibili alla negligenza dell’interessato abbiano precluso l’effettiva conoscenza dell’atto, essendo, dunque, necessario che l’interessato articoli un “principio di prova”, deducendo una o più circostanze dalle quali si possa inferire ragionevolmente il fumus della richiesta di restituzione nel termine» (Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025, [OMISSIS], Rv. 287788 – 01, in motivazione).

Si predica, dunque, l’esistenza di un «onere di allegazione delle ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificatogli»; ove non sia assolto l’onere di allegazione delle ragioni che abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, «non sorge l’obbligo di verifica da parte dell’autorità giudiziaria della conoscenza effettiva» (Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025, [OMISSIS], Rv. 287788 – 01; Sez. 4, n. 22509 del 04/05/2018, [OMISSIS], Rv. 273400 – 01; Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, [OMISSIS], Rv. 271944 – 01).

La giurisprudenza appena richiamata ascrive al richiedente un onere di allegare le “ragioni” della mancata effettiva conoscenza del provvedimento: detto onere è, in talune decisioni, esplicitamente collegato alla necessità di evitare di attribuire rilievo restitutorio a situazioni caratterizzate da una “negligenza” del destinatario del decreto penale (Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025, [OMISSIS], Rv. 287788 – 01).

4.3. Tuttavia, tale orientamento — informato ad una pur comprensibile esigenza di disincentivare possibili contegni dilatori, quando non opportunistici — non appare del tutto coerente con il dato normativo.

L’art. 175 cod. proc. pen., al primo comma, prevede che le parti possono ottenere la restituzione nel termine previsto a pena di decadenza «se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore».

L’art. 175, comma 2.1, prevede che l’imputato giudicato in assenza può essere restituito nel termine per proporre impugnazione se «fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa».

Le due disposizioni appena menzionate attribuiscono rilievo esplicito ai profili soggettivi della vicenda procedimentale, sì da escludere che lo spirare di un certo termine sia ricollegabile a situazioni soggettivamente imputabili all’interessato.

Ben diverso è il dato normativo dettato dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. per il decreto penale di condanna. Le condizioni indicate dalla legge, in presenza delle quali il destinatario del decreto penale ha diritto ad ottenere la restituzione nel termine, sono solo due: (i) il non avere avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento; (ii) il non avere volontariamente rinunciato a proporre opposizione.

Il dato testuale, dunque, non prende in considerazione i profili soggettivi della vicenda; si tratta di un silenzio significativo, ove si compari la previsione dell’art. 175, comma 2, con quelle dei commi 1 e 2.1, che, viceversa, attribuiscono rilievo a situazioni in cui viene in gioco la diligenza o negligenza dell’interessato.

Tale differenza di disciplina, del resto, trova una sua razionale giustificazione proprio nella natura del “procedimento per decreto”, che viene emesso all’esito di un procedimento che — nella larghissima parte dei casi — si sviluppa all’insaputa del diretto interessato. Di qui, la ragionevolezza di un rafforzamento delle garanzie, al momento di vagliare l’eventuale diritto alla restituzione nel termine.

4.4. È pertanto da ritenere che il destinatario di un decreto penale di condanna, nel chiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione, non abbia l’onere di allegare le specifiche ragioni per cui non vi è stata effettiva conoscenza dell’atto.

L’unico onere che l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. ascrive al richiedente è quello (i) di allegare di non avere avuto tempestivamente “effettiva conoscenza” del decreto penale e (ii) di non avere volontariamente rinunciato a proporre opposizione.

È evidente che — ove il richiedente non si limiti alla allegazione relativa alla mancata conoscenza dell’atto, ma si spinga oltre, allegando anche l’esistenza di specifiche ragioni per cui detta conoscenza non è stata possibile — la sua richiesta risulterà maggiormente corroborata. Ma si tratta di un tema che non assume rilievo sull’ammissibilità della richiesta di restituzione nel termine, quanto piuttosto sulla valutazione che il giudice potrà svolgere sulla sua fondatezza.

  1. Come chiarito in giurisprudenza, in materia di restituzione nel termine, quello del richiedente non è un onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione, ma solo quello di allegarne l’esistenza e la plausibilità.

A fronte di un onere di allegazione seriamente assolto dal ricorrente, sarà poi responsabilità del giudice investito della richiesta quello di accertare, compiendo ogni necessaria verifica, che questi non abbia avuto tempestiva effettiva conoscenza del provvedimento (così, pur nella linea interpretativa che ascrive l’onere di allegazione “delle ragioni” della mancata conoscenza del provvedimento, Sez. 1, Sentenza n. 20820 del 19/01/2017, [OMISSIS], Rv. 270041 – 01; Sez. 3, n. 35443 del 01/07/2016, [OMISSIS], Rv. 267875 – 01; Sez. 3, n. 23322 del 10/03/2016, [OMISSIS], Rv. 267223 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 51107 del 09/11/2016, [OMISSIS], Rv. 268855 – 01).

Nel caso in cui, all’esito di detti accertamenti, persistano situazioni di incertezza, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale (Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, [OMISSIS], Rv. 273427 – 01; Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, [OMISSIS], Rv. 271944 – 01; Sez. 1, n. 20820 del 19/01/2017, [OMISSIS], Rv. 270041 – 01; v. anche Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, [OMISSIS], Rv. 280936 – 01 che ha ritenuto che in presenza di un onere di mera allegazione che risulti soddisfatto, per respingere la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna deve essere raggiunta «la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso»).

  1. L’interpretazione qui avallata intende rafforzare il piano delle garanzie del destinatario del decreto penale e determina un possibile ampliamento del numero di casi in cui sorgerà il diritto ad ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione.

È solo il caso di evidenziare, da un lato, che essa si pone in una prospettiva — costituzionalmente e convenzionalmente orientata — di rafforzamento del diritto di difesa e, dall’altro lato, che i possibili contegni opportunistici e dilatori che potrebbero animare alcune istanze sarebbero comunque frustrati dalla previsione dell’art. 175, comma 8, cod. proc. pen. che dispone che «se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione».

  1. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata — nel rigettare la richiesta di restituzione nel termine — ha sostanzialmente tratto argomento dalla mera regolarità della procedura di notificazione e dal fatto che risulta che le raccomandate siano state ritualmente indirizzate presso il luogo di residenza della ricorrente.

Si tratta, dunque, di un ragionamento che non si conforma ai principi di diritto formulati al considerato in diritto n. 4 che precede, cui dovrà conformarsi il giudice del rinvio che, ove persistano situazioni di incertezza, terrà conto altresì dei principi di diritto ricavabili dal considerato in diritto n. 5.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo, Sezione g.i.p., per la decisione sull’istanza di restituzione ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen.

Così deciso il 04/03/2026.

Il Consigliere estensore
Andrea Natale

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 16 APR 2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
[OMISSIS]

Il Presidente
Giorgio Fidelbo