Imputati di truffa aggravata: Tribunale di Catania dichiara estinto il reato

Il Tribunale di Catania, con sentenza dell’11 dicembre 2024, ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di due imputati accusati di truffa aggravata. Il caso riguardava una truffa online ai danni di una persona che aveva risposto a un annuncio pubblicato su Subito.it. Secondo il capo d’imputazione, gli imputati, in concorso tra loro e con soggetti non identificati, avrebbero indotto la vittima in errore circa l’effettiva vendita di un bene, conseguendo un profitto pari alla somma versata dalla vittima tramite ricarica Postepay.

Il reato contestato risultava aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 5, c.p., poiché commesso approfittando di circostanze tali da ostacolare la difesa della persona offesa. Tuttavia, nel corso del procedimento, quest’ultima ha deciso di rimettere la querela.

Il Pubblico Ministero, inizialmente, aveva ritenuto di non poter escludere l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p. Successivamente, in udienza, gli Avv. Davide Tutino e Marco Basile, difensori degli imputati, hanno fatto presente che, in virtù della modifica introdotta dall’art. 16, comma 1, lett. t), della L. 28 giugno 2024, n. 90, è stato aggiunto il comma 2-ter all’art. 640 c.p., che introduce una specifica aggravante per le truffe commesse mediante strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l’identificazione dell’autore del reato.

I difensori hanno quindi richiesto la riqualificazione del reato ai sensi dell’art. 640, comma 2-ter, c.p., evidenziando come, in tal caso, la procedibilità fosse subordinata alla querela della persona offesa. Alla luce della remissione della querela, è stata formulata istanza di non doversi procedere per intervenuta remissione.

Il Pubblico Ministero, condividendo la richiesta, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p. Accogliendo tale interpretazione, il Tribunale ha stabilito che, in applicazione del principio sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in assenza di aggravanti, il reato di truffa è procedibile solo a querela della persona offesa.

Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta remissione di querela.

Per scaricare la Sentenza n. 7126/2024 del Tribunale di Catania, I sezione penale fai click qui