Liberazione anticipata e lavoro di pubblica utilità: il Tribunale ritiene necessario l’ordine di esecuzione della pena detentiva, la Cassazione annulla

Corte suprema di cassazione · Prima sezione penale · Commento giurisprudenziale
Il condannato era stato ammesso al lavoro di pubblica utilità sostitutivo. La Cassazione n. 35173/2026 dispone un nuovo esame della domanda di liberazione anticipata: il computo della pena era già contenuto nella sentenza d’appello e non occorreva attendere l’ordine di esecuzione della reclusione.

La reclusione era stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità, ma sulla richiesta di liberazione anticipata non si era giunti a una decisione di merito. La Prima Sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 35173, deliberata il 22 settembre 2026 e depositata il 1° ottobre 2026, ha annullato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania: era errato ritenere necessaria l’emissione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva. Il reclamo dovrà essere nuovamente esaminato.

Estremi: Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 35173/2026; udienza del 22 settembre 2026; deposito del 1° ottobre 2026. Provvedimento impugnato: ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 27 maggio 2026.

Il caso

Un condannato, ammesso dalla Corte d’appello di Catania al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, aveva chiesto la liberazione anticipata. La Cassazione rileva che la sentenza d’appello aveva già scomputato 593 giorni di presofferto, cioè di detenzione già subita, e determinato in 434 ore il lavoro di pubblica utilità da svolgere.

Il Magistrato di sorveglianza di Catania si era dichiarato incompetente a decidere sull’istanza per l’omessa emissione del certificato relativo allo stato di esecuzione. Contro quel provvedimento era stato proposto reclamo. Con ordinanza del 27 maggio 2026, il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo.

L’interessato aveva quindi proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo denunciava la violazione dell’art. 54 dell’ordinamento penitenziario e dell’art. 661 del codice di procedura penale, contestando anche la motivazione. Secondo la difesa, la mancata emissione dell’ordine di esecuzione dipendeva proprio dalla sostituzione della pena detentiva: la Corte d’appello aveva già computato il presofferto e determinato la pena sostitutiva.

Anche il Procuratore generale presso la Cassazione aveva chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

La questione giuridica

La prima questione riguarda la possibilità di concedere la liberazione anticipata al condannato ammesso al lavoro di pubblica utilità sostitutivo e l’individuazione del giudice competente a decidere sul beneficio.

Il punto specifico del caso è però un altro: si poteva arrestare l’esame della richiesta per la mancanza della documentazione sull’esecuzione, ritenendo necessario l’ordine di esecuzione della pena detentiva, quando la sentenza d’appello aveva già effettuato il computo della pena?

La decisione

La Cassazione dichiara fondato il ricorso. Anzitutto ribadisce, richiamando la sentenza della Prima Sezione n. 10302 del 10 gennaio 2025, che la liberazione anticipata può essere concessa anche al condannato ammesso al lavoro di pubblica utilità sostitutivo. La decisione sul beneficio appartiene alla competenza funzionale del magistrato di sorveglianza.

La Corte richiama quindi l’art. 661, comma 1-bis, c.p.p.: l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’art. 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’esecuzione della pena sostitutiva segue dunque la disciplina specificamente prevista per essa.

Nel caso concreto, il dato decisivo era già nella sentenza d’appello. Il giudice aveva puntualmente determinato la pena, scomputato il presofferto e stabilito la durata del lavoro di pubblica utilità. Per questa ragione, secondo la Cassazione, l’assenza del certificato di stato di detenzione non rilevava ai fini della decisione.

Il Tribunale di sorveglianza aveva invece fondato il proprio provvedimento sull’erroneo presupposto della necessaria emissione dell’ordine di esecuzione della pena. La Cassazione annulla pertanto l’ordinanza e rinvia al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo esame.

Il commento

La pronuncia distingue due competenze che non vanno sovrapposte: ordinare l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità spetta al giudice che ha applicato quella pena; decidere sulla liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza. Il fatto che l’esecuzione della pena sostitutiva sia ordinata dal primo non sottrae al secondo la valutazione del beneficio.

Non si afferma, dunque, che il lavoro di pubblica utilità possa essere eseguito senza alcun provvedimento del giudice. Si esclude che, nella situazione esaminata, la decisione sulla liberazione anticipata dovesse attendere un ordine di esecuzione della reclusione, benché questa fosse stata sostituita e il computo della pena fosse già stato effettuato.

Va inoltre distinta la detrazione del presofferto dalla liberazione anticipata. Il presofferto è il periodo di detenzione già subito, da considerare nel determinare quanto resta da eseguire. La liberazione anticipata è un diverso beneficio, che comporta un’ulteriore detrazione di pena quando ne ricorrono i presupposti. Il calcolo contenuto nella sentenza d’appello consentiva di superare l’ostacolo documentale, ma non equivaleva al riconoscimento della liberazione anticipata.

La portata della decisione resta legata a questo dato: il computo era già puntualmente disponibile nella motivazione della sentenza d’appello. Il provvedimento non afferma che la documentazione relativa all’esecuzione sia sempre superflua, né elimina la necessità di verificare i presupposti del beneficio.

La Cassazione non ha concesso direttamente la liberazione anticipata e non ha stabilito quanti giorni detrarre. Ha rimosso la ragione che aveva impedito l’esame del reclamo e ne ha disposto una nuova valutazione. Confondere l’annullamento con il riconoscimento del beneficio attribuirebbe alla sentenza un effetto che il dispositivo non contiene.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione
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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con anonimizzazione dei dati personali.

Riferimenti del provvedimento: Corte suprema di cassazione, Sezione prima penale, sentenza n. 35173; udienza del 22 settembre 2026; deposito del 1° ottobre 2026.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. DE MARZO Giuseppe – Presidente

Dott. POSCIA Giorgio – Consigliere

Dott. TOSCANI Eva – Consigliere

Dott. GAVONI Anna Maria – Relatore

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso l’ordinanza del 27/05/2026 del Tribunale di Sorveglianza di Catania

Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello.

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Catania dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo proposto nell’interesse di [OMISSIS] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Catania si era dichiarato incompetente a decidere sull’istanza di liberazione anticipata per omessa emissione del certificato relativo allo stato di esecuzione.

2. Avverso l’indicata decisione ricorre per cassazione l’interessato, con atto a firma dell’Avv. [OMISSIS], denunciando, con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 54 Ord. pen. e 661 cod. proc. pen., la carenza di motivazione e il contrasto con i precedenti della giurisprudenza di legittimità.

Evidenzia il ricorrente di essere stato condannato con sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 7 ottobre 2025 – irrevocabile in data 7 novembre 2025 – alla pena di anni due mesi due di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa; di essere stato detenuto in custodia cautelare in carcere dal giorno [OMISSIS] al [OMISSIS] per complessivi giorni 47, pari a mesi 1 e giorni 17 di reclusione, nonché, agli arresti domiciliari, dal [OMISSIS] al [OMISSIS] per complessivi anni 1 mesi 5 giorni 28, avendo complessivamente espiato la pena per anni 1, mesi 7 e giorni 16 di reclusione; di avere la Corte di appello di Catania con la sentenza citata sostituito la pena detentiva con la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.

Il ricorrente rappresenta che l’omessa emissione dell’ordine di esecuzione è conseguenza dell’ammissione del [OMISSIS] alla pena sostitutiva con computo del presofferto operato dalla Corte di appello nel provvedimento di sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità.

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Lucia Odello, concludeva chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che, in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025 [OMISSIS], Rv. 287687 -01).

3. La Corte di appello di Catania con la sentenza n. 4017/2015 del 7 ottobre 2025, definitiva in data 7 novembre 2025, in favore di [OMISSIS] ha sostituito la pena detentiva di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione (pari a 810 giorni di detenzione), scomputato il presofferto pari a 593 giorni, con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per complessive 434 ore presso [OMISSIS] nei giorni di [OMISSIS], dalle ore [OMISSIS] alle ore [OMISSIS], per un totale di 8 ore settimanali secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel programma elaborato dall’U.e.p.e. (v. pag. 5 della sentenza richiamata).

4. Ai sensi dell’art. 661, comma 1 bis, cod. proc. pen., infatti, “l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

5. Ne deriva che l’assenza del certificato di stato di detenzione, a fronte del computo della pena determinato puntualmente in motivazione dalla Corte di appello, non rileva ai fini della decisione.

6. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, viceversa, fondando la decisione impugnata sull’errato presupposto della necessaria emissione dell’ordine di esecuzione pena in relazione all’odierno ricorrente, si è discostato dai principi sopra enunciati.

7. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata in relazione a tali aspetti, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catania.

Così è deciso in Roma, il 22 settembre 2026.

Depositata in Cancelleria l’1 ottobre 2026.