Home Giurisprudenza, articoli e commenti Omicidio e crudeltà: i colpi ripetuti vanno valutati insieme alla patologia psichica
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La ripetizione dei colpi può concorrere a dimostrare l’aggravante della crudeltà, ma il giudizio deve confrontarsi con l’eventuale incidenza della patologia psichica sulle modalità dell’aggressione. Con la sentenza n. 37215/2026, la Cassazione annulla sul punto una condanna per omicidio e dispone un nuovo giudizio sull’aggravante. Resta assorbito il motivo relativo al bilanciamento delle circostanze.
Indice dei contenuti
L’aggravante contestata e il riconoscimento del vizio parziale di mente
L’imputato era stato condannato per l’omicidio della moglie, aggravato dal rapporto coniugale e dall’avere agito con crudeltà. I giudici avevano riconosciuto il vizio parziale di mente, l’attenuante dell’art. 62, n. 6, c.p. e le attenuanti generiche, giudicandole equivalenti alle aggravanti e irrogando ventuno anni di reclusione. La Corte di assise di appello aveva confermato la decisione.
Il ricorso contestava, anzitutto, il riconoscimento della crudeltà: secondo la difesa, la motivazione aveva valorizzato il numero dei colpi e la durata dell’aggressione, senza esaminare adeguatamente le indicazioni della perizia sul rapporto tra condizione psichica e comportamento. Un secondo motivo investiva il bilanciamento delle circostanze e il peso attribuito al vizio parziale di mente. Sono questioni collegate, con un ordine logico preciso: prima va stabilito quali circostanze ricorrano, poi se ne determina il rapporto nella commisurazione della pena.
La crudeltà richiede un rimprovero riferito alla condotta concreta
L’art. 61, primo comma, n. 4, c.p. considera l’avere adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone. La sentenza richiama le Sezioni unite n. 40516/2016: la crudeltà ha natura soggettiva, si manifesta in una condotta che supera la normalità causale e determina sofferenze aggiuntive, esprimendo un atteggiamento particolarmente riprovevole. Occorre accertare tale connotazione attraverso modalità dell’azione e circostanze del caso, comprese le componenti impulsive.1
Il significato di questa impostazione emerge dal confronto con due semplificazioni opposte. Il numero elevato dei colpi non dimostra sempre la crudeltà; la deliberazione improvvisa non la esclude sempre. Una ripetizione può essere funzionale alla stessa azione omicidiaria oppure manifestare la volontà di infliggere sofferenze ulteriori. La distinzione richiede di ricostruire il fatto, senza ricavare il significato dell’aggressione dalla sola impressione suscitata dalla sua gravità.
La dottrina e la giurisprudenza raccolte nel commentario all’art. 61 mostrano perché siano rilevanti sia l’eccedenza della condotta sia il suo elemento soggettivo. La qualificazione soggettiva non autorizza un giudizio generale sulla personalità dell’autore. Il rimprovero aggiuntivo deve essere dimostrato in relazione all’azione: diversamente l’aggravante finirebbe per dipendere da una valutazione morale del soggetto, anziché dai requisiti del fatto circostanziato.2
La patologia può spiegare proprio l’eccesso di aggressività
Il vizio parziale di mente e la crudeltà sono astrattamente compatibili. La compatibilità generale, però, lascia intatta una verifica concreta: se la particolare aggressività sia espressione della patologia, il comportamento può non esprimere quella colpevolezza aggiuntiva sulla quale si fonda l’aggravante. La sentenza del 2026 riprende questo criterio dalle Sezioni unite e dal precedente n. 20995/2012, richiamato in motivazione.
La verifica ha un oggetto più preciso della generica influenza della malattia sul reato. Il riconoscimento dell’art. 89 c.p. riguarda la capacità di intendere o di volere al momento del fatto. Per la crudeltà occorre anche comprendere se la patologia spieghi le particolari modalità di esecuzione dalle quali si vorrebbe ricavare il rimprovero circostanziale. I due accertamenti possono attingere alla stessa perizia, ma rispondono a domande differenti.
La migliore obiezione alla censura difensiva è che la presenza di una malattia non assorbe ogni forma di volontarietà e non rende impossibile una condotta crudele. È un’obiezione fondata sul piano generale, che la Cassazione mantiene espressamente ferma. Per confermare l’aggravante resta tuttavia necessario spiegare perché, in quel caso, la dinamica accertata esprima una crudeltà rimproverabile anche tenendo conto delle indicazioni cliniche pertinenti.
Il passaggio che la motivazione di appello non risolve
La Corte di assise di appello aveva descritto in modo preciso la violenza dell’azione e l’accanimento sulla vittima. La Cassazione non ravvisa una carenza nella rappresentazione materiale dell’aggressione. Il difetto si colloca nel raccordo tra quella descrizione e la condizione mentale dell’imputato.
Il giudice di appello aveva affermato che la perizia non evidenziasse un legame specifico tra malattia e particolari modalità del fatto. Nella stessa motivazione, però, richiamava indicazioni peritali sul difetto di controllo degli impulsi e su una possibile reazione determinata da un’alterata lettura della situazione. Per la Cassazione tali elementi imponevano un esame approfondito anche delle indicazioni valorizzate dalla difesa. La semplice affermazione dell’assenza di correlazione non risolveva il problema posto dai contenuti della perizia.
Il vizio riconosciuto comprende quindi lacune e contraddizioni del percorso motivazionale. Sarebbe inesatto descriverlo come una totale omissione di ogni motivazione sull’aggravante: una risposta esiste e l’azione è analizzata. Il controllo riguarda la coerenza del collegamento tra dati peritali richiamati e conclusione di autonomia della crudeltà rispetto alla patologia.3
Il rilievo di una condizione psichica rispetto alla concreta condotta è affrontato, sotto il diverso profilo del dolo, nella sentenza sull’oltraggio in udienza. L’autonomia dei giudizi sulle conseguenze sanzionatorie emerge anche dalla decisione su recidiva e libertà vigilata.
Il rinvio riguarda l’aggravante e precede il nuovo bilanciamento
La sentenza viene annullata relativamente all’aggravante dell’art. 61, n. 4, c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Torino. La Cassazione non esclude direttamente la crudeltà. Il giudice di rinvio deve rinnovarne l’esame e, soltanto dopo, procedere al bilanciamento delle circostanze; per questo il secondo motivo resta assorbito.
Il contributo della decisione sta nell’esigere che l’eccedenza materiale dell’aggressione e la sua attribuzione soggettiva siano dimostrate con passaggi tra loro coerenti. La descrizione della ferocia può sostenere il primo versante del giudizio, ma non rende superfluo il confronto con una patologia potenzialmente capace di spiegare proprio quella modalità di azione. La verifica individuale tutela la precisione dell’imputazione circostanziale e conserva la possibilità di riconoscere l’aggravante quando il relativo rimprovero risulti effettivamente fondato.
Note e riferimenti
Cass. pen., Sez. Unite, sent. 23 giugno 2016, dep. 29 settembre 2016, n. 40516, Rv. 267629, come richiamata da Cass. pen., Sez. I, sent. 16 settembre 2026, dep. 22 ottobre 2026, n. 37215, motivi della decisione, § 1. Sul quadro degli orientamenti, V. Pazienza, «L’aggravante della crudeltà ed i delitti commessi con dolo d’impeto», in Corte suprema di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna penale 2016, §§ 4-5. ↩
M. Lombardo, voce sub art. 61 c.p., in Codice penale commentato, a cura di M. Ronco e B. Romano, Wolters Kluwer, § 4, «Sevizie e crudeltà», per la ricostruzione del dibattito sulla natura della circostanza e del rapporto tra reiterazione dei colpi, dolo e vizio parziale di mente. ↩
Cass. pen., Sez. I, sent. 16 settembre 2026, dep. 22 ottobre 2026, n. 37215, motivi della decisione, §§ 1-2. Il precedente n. 20995, deciso il 4 novembre 2011 e depositato il 31 maggio 2012, Rv. 252844, è richiamato attraverso la decisione commentata. ↩
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.
Sentenza integrale in forma omissata
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta da
Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Presidente
Dott. DI GIURO Gaetano – Relatore
Dott. ZONCO Maria Greca – Consigliere Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
[OMISSIS], [OMISSIS],
avverso la sentenza del 14/01/2026 della Corte d'assise d'appello di Torino.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Alfredo Pompeo Viola, che, riportandosi alla memoria già depositata, ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata relativamente all'aggravante della crudeltà con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Torino; sentito l'avvocato [OMISSIS] per l'imputato, che, associandosi alla requisitoria del P.G. presso questa Corte, ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
1.La Corte di assise di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia della Corte di assise di Ivrea in data 17/02/2025, che dichiarava la penale responsabilità di [OMISSIS] in ordine all'omicidio della moglie [OMISSIS], aggravato dal fatto di essere contro la coniuge e dall'avere agito con crudeltà, e, riconosciute le attenuanti di cui all'art. 89 cod. pen. e 62 n. 6 cod. pen., nonché le attenuanti generiche, ritenute tutte le
circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di anni 21 di reclusione.
1.1. La Corte territoriale ha ritenuto, al pari della prima Corte, la sussistenza dell'aggravante della crudeltà e, con riguardo al bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti, ha confermato il giudizio di equivalenza.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OMISSIS], tramite il proprio difensore di fiducia.
2.1 Con il primo motivo di impugnazione vengono denunciati violazione dell' art. 61, n. 4, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante di avere agito con crudeltà.
La Corte di assise di appello non avrebbe considerato e confutato le censure proposte con l'impugnazione, né valutato gli esiti della perizia in atti. Nello specifico avrebbe valorizzato esclusivamente il numero di colpi inferti e la durata dell'aggressione, senza considerare il comportamento dell'imputato la mattina stessa del fatto (che prestava aiuto alla moglie, somministrandole [OMISSIS], persona affetta da patologie di natura fisica e psichica. Inoltre, avrebbe assertivamente escluso che dalla perizia psichiatrica emergessero elementi tali da consentire di collegare causalmente lo stato di mente dell'imputato all'agire con crudeltà, laddove dalla perizia erano desumibili indicazioni di segno opposto (ricollegando il dott. [OMISSIS] la reazione dell'imputato al deficit cognitivo e alla patologia psichiatrica riscontrata).
2.2. Col secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell' art. 69 cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo all'operato giudizio di bilanciamento, conclusosi con la ritenuta equivalenza delle circostanze aggravanti e di quelle attenuanti per effetto di una non corretta e immotivata svalutazione del vizio parziale di mente da cui [OMISSIS] è affetto e che senza dubbio è stato alla base della sua reazione affievolendone la gravità, anche consideratane l'età. Il difensore, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.
3. L'Avvocato generale presso questa Corte, Alfredo Pompeo Viola, deposita memoria nella quale anticipa le proprie conclusioni insistendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito l'altro.
Motivi della decisione
1. Il ricorso va accolto con riguardo al primo motivo sull'aggravante della crudeltà, ritenendosi, invece, assorbito il secondo motivo sul bilanciamento tra le circostanze.
Deve, invero, muoversi dai principi affermati da questa Corte in composizione qualificata (Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, [OMISSIS], Rv. 267629), secondo cui la circostanza aggravante dell'avere agito con crudeltà, ex art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., è di naturasoggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole. Nell'affermare il principio, la Corte ha precisato che la sussistenza di tale atteggiamento interiore deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo. Le Sezioni Unite, nel rispondere in senso affermativo al quesito loro sottoposto inerente alla compatibilità tra l'aggravante e il dolo d'impeto, hanno approfondito anche la questione dei rapporti tra detta aggravante e il vizio parziale di mente, pervenendo alla conclusione che, in linea generale, la compatibilità sussiste ma l'aggravante va esclusa quando la condotta sia espressione della patologia, sicché è al riguardo da compiersi, nella sede del merito, un'indagine caso per caso. Tale assunto conferma quanto già pronunciato da Sez. 1, n. 20995 del 04/11/2011, P.g, Rv. 252844, secondo cui il vizio parziale di mente esclude la configurabilità della circostanza aggravante prevista dal n. 4 dell' art. 61 cod. pen. quando la condotta inumana e crudele sia l'effetto della riscontrata malattia (nella specie, la Corte ha escluso l'aggravante in quanto il numero elevato di colpi di arma bianca, con cui l'omicida aveva colpito la vittima, era conseguente all'esplosione di rabbia tipica del vizio mentale da cui era afflitto).
Le Sezioni Unite, con riguardo a tale profilo, hanno anche rilevato che la circostanza della crudeltà è a colpevolezza dolosa e tale colpevolezza non sempre si manifesta nella forma di un deliberato, lucido e conclamato proposito, reso di immediata evidenza dalle modalità dell'aggressione; e che nelle situazioni non evidenti si impone un'accurata indagine sulle scaturigini dell'azione, sulla vicenda e sul suo autore.
Il caso in esame, invero, rientra tra le "situazioni non evidenti", poiché essenzialmente caratterizzato da una reiterazione di colpi, riconducibile sia ad una contingente modalità omicidiaria, in sé non integrante l'ipotesi aggravata, sia alla volontà dell'agente di crudelmente infierire sulla vittima. Di conseguenza sarebbe stato necessario fare precipuo affidamento, oltre che all'azione, al suo autore, considerato che secondo l'insegnamento della sentenza [OMISSIS], quando esso sia un soggetto che versi in condizioni psicopatologiche, "occorre
intendere se la peculiare aggressività sia frutto di un chiaro intento crudele o se, invece, costituisca espressione della patologia e sia quindi non colpevole, cioè non mossa dal proposito di infliggere sofferenze superflue"; e in particolare verificare se sia la condizione psichica dell'agente (concitazione, rabbia) a "spiegare l'incalzante agire aggressivo", escludendo l'esistenza della già evocata colpevolezza di crudeltà.
Nel provvedimento impugnato l'azione è descritta in termini precisi ed adeguata è l'illustrazione delle ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a ritenere che l'insistita reiterazione dei colpi (anche quando la vittima era ridotta a terra ed era privata della possibilità di reagire), con rottura della base del cranio, proiezioni di frammenti del cervello all'esterno e cospicua emorragia, si sia tradotta in un accanimento violento, espressione di "brutalità belluina", indicativa della "speciale riprovevolezza dell'agente", che ha "oltrepassato i limiti della normalità causale" (p. 7-9 della sentenza di appello).
Manca, per converso, l'approfondita analisi necessaria in ordine all'eventuale rapporto tra l'alterata condizione mentale dell'agente e le modalità dell'azione aggressiva. Sul punto la Corte di assise di appello di Torino si limita a rilevare che "nessun rapporto specifico, poi, emerge dalla perizia in atti circa le modalità in cui si è estrinsecato il fatto e la malattia dell'imputato" e, sulla base di tale presupposto, conclude nel senso che, non essendo stato evidenziato nella perizia "nessun legame… tra la patologia rilevata e le particolari modalità" del fatto, "la crudeltà usata è del tutto sganciata dallo stato di mente ([OMISSIS]) descritto nella perizia". L'assenza di elementi desumibili dalla perizia sullo specifico punto della correlazione tra le condizioni psichiche dell'agente e le peculiari modalità della condotta, avrebbe dovuto impegnare i Giudici del merito ad analizzare ogni aspetto di rilievo comunque desumibile dalla relazione dell'esperto, ivi inclusi quelli evidenziati dalla difesa anche in questa sede. E ciò soprattutto a fronte di una motivazione che, laddove (a p. 11) esamina il vizio parziale di mente – escludendone nel bilanciamento peso decisivo preponderante e riconducendolo ad un [OMISSIS], non diagnosticato in precedenza, nonostante il prevenuto fosse seguito per la [OMISSIS], e mai notato dalle persone che avevano con lui rapporti -, evidenzia come per il perito al momento dei fatti per il deficitario funzionamento cognitivo vi fosse un difetto di controllo degli impulsi tanto da correlare il comportamento di reato a un elemento psicopatologico in cui l'imputato, letta la realtà in maniera alterata e impulsiva, potrebbe avere agito in modo reattivo senza avere la capacità cognitiva di modulare la propria reazione allo stimolo conflittuale portato dalla moglie. E, nonostante tali premesse, rileva la non emergenza di indicazioni particolari circa l'incidenza specifica della
condizione riscontrata sulle concrete modalità del fatto.
2. Tali lacune e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento della sentenza impugnata in relazione a tale aggravante e il rinvio per nuovo giudizio in ordine a tale circostanza ad altra sezione della Corte di assise di appello di Torino. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, dovendo il Giudice del rinvio procedere al bilanciamento tra circostanze soltanto dopo avere proceduto a scrutinare gli elementi conducenti, o non, al riconoscimento dell'aggravante dell'avere agito con crudeltà, alla luce dei principi sopra indicati.
Vertendo il provvedimento impugnato sulle condizioni di salute dell'imputato, va disposto l'oscuramento come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente all'aggravante di cui all'art. 61, n. 4) cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di Torino.
Conclusione
Così è deciso in Roma, 16 settembre 2026.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2026.