Sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter c.p.p.: non è proponibile il ricorso per cassazione per saltum

Corte suprema di cassazione • Sezione penale • Commento a sentenza

Sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter c.p.p.: non è proponibile il ricorso per cassazione per saltum

La Cassazione esclude il ricorso immediato e chiarisce che l’impugnazione deve essere proposta con appello ex art. 554-quater c.p.p., valorizzando il dato letterale e sistematico del codice di procedura penale
Cass. pen., Sez. I, n. 13104/2026, depositata il 09/04/2026
Commento a cura dell’Avv. Davide Tutino — Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione.
Ricorso per saltum
Non luogo a procedere
Art. 554-ter c.p.p.
Impugnazioni penali
Focus
La decisione affronta il tema della non proponibilità del ricorso per cassazione per saltum avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza predibattimentale ex art. 554-ter c.p.p., chiarendo che il sistema processuale prevede, in via esclusiva, l’appello quale rimedio ordinario e che l’accesso diretto alla Corte di cassazione resta circoscritto alle sole ipotesi espressamente contemplate dall’art. 569 c.p.p.

Il fatto

Il Tribunale di Pisa, all’esito dell’udienza predibattimentale, dichiarava il non doversi procedere ai sensi dell’art. 554-ter c.p.p., ritenendo che gli elementi acquisiti non consentissero una ragionevole previsione di condanna.

La motivazione richiamava, da un lato, la possibile giustificazione del porto di coltelli in relazione all’attività di pesca e, dall’altro, i criteri di cui all’art. 131-bis c.p., prospettando una valutazione di scarsa offensività della condotta.

Avverso tale decisione il Procuratore generale proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi del dispositivo e della motivazione, nonché la contraddittorietà tra le diverse opzioni ricostruttive adottate dal giudice di merito.


La decisione della Cassazione

La Corte di cassazione non esamina nel merito i motivi di ricorso, ma procede preliminarmente alla qualificazione dell’impugnazione proposta, ritenendo che il ricorso debba essere riqualificato come appello.

Il passaggio centrale della motivazione consiste nell’affermazione secondo cui la sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell’art. 554-ter c.p.p. è impugnabile esclusivamente con appello, ai sensi dell’art. 554-quater c.p.p., e non mediante ricorso per cassazione per saltum.

La Corte fonda tale conclusione su un duplice ordine di argomenti. In primo luogo, richiama il dato letterale dell’art. 569 c.p.p., che consente il ricorso immediato solo avverso sentenze che definiscono il giudizio di primo grado, mentre la decisione di non luogo a procedere ha natura processuale e precede la fase dibattimentale.

In secondo luogo, valorizza il dato sistematico: l’art. 554-quater c.p.p. prevede un meccanismo specifico di impugnazione che, in caso di accoglimento, comporta la fissazione dell’udienza dibattimentale dinanzi a un giudice diverso, delineando una progressione processuale incompatibile con il ricorso diretto in cassazione.

Da ciò la conclusione secondo cui l’eventuale ammissione del ricorso per saltum determinerebbe un inutile aggravio procedurale e contrasterebbe con il principio di ragionevole durata del processo, imponendo quindi la riqualificazione dell’impugnazione e la trasmissione degli atti alla Corte d’appello.


Perché questa sentenza è importante

La pronuncia chiarisce in modo netto il regime impugnatorio della sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza predibattimentale, escludendo la possibilità di ricorso diretto per cassazione.

Sul piano operativo, ciò impone di individuare correttamente il mezzo di impugnazione, evitando l’utilizzo del ricorso per saltum in ipotesi non consentite, con conseguente rischio di riqualificazione o di inammissibilità.

La decisione assume rilievo anche nella prospettiva sistematica, poiché conferma la natura processuale del non luogo a procedere predibattimentale e la centralità del giudizio di appello quale sede di eventuale riattivazione della fase dibattimentale.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e di commento giurisprudenziale. La sentenza pubblicata non implica, salvo espressa diversa indicazione, che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

SENTENZA INTEGRALE: Cass. pen., Sez. I, n. 13104/2026, depositata il 09/04/2026


Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE, sentenza n. 13104/2026, depositata il 09/04/2026.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 13104/2026
Roma, lì, 09/04/2026

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da
Filippo Casa – Presidente – Ord. n. sez. 37/2026
Paola Masi UP – 20/1/2026
Paolo Valiante – Relatore – R.G.N. 31087/25
Teresa Grieco
Aldo Natalini

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Firenze

nel procedimento a carico di:
[OMISSIS]

avverso la sentenza del Tribunale di Pisa del 20/5/2025

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

  1. Con sentenza in data 20.5.2025, il Tribunale di Pisa, all’esito dell’udienza predibattimentale prevista dall’art. 554-ter cod. proc. pen., ha dichiarato in dispositivo il non doversi procedere per il reato di cui all’art. 4 L. 110 del 1975, “non consentendo gli elementi acquisiti una ragionevole previsione di condanna”.

In motivazione, il Tribunale ha richiamato sia “la compatibilità delle ragioni concernenti il porto dei coltelli al di fuori della propria abitazione (attività di pesca)”, sia i “criteri di cui all’art. 131-bis cod. pen.” affermando che l’assenza di abitualità del comportamento è circostanza compatibile con una pronuncia assolutoria per scarsa offensività della condotta.

  1. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze, articolando tre motivi.

2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., evidenziando che il dispositivo della sentenza non indica alcuna delle cause di proscioglimento previste dall’art. 554-ter cod. proc. pen.

Peraltro, il proscioglimento nel merito, lasciato intuire dal riferimento alle probabilità di condanna, contrasta con l’ordine di confisca dei coltelli.

La sentenza, pertanto, è nulla ex art. 546, comma 3, cod. proc. pen. per l’incompletezza dei suoi elementi essenziali.

2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La motivazione, dapprima, richiama l’esistenza di una ragione giustificatrice del porto dei coltelli (ovvero un argomento che fa propendere per una conclusione secondo cui il fatto non sussiste o non costituisce reato) e, poi, richiama l’art. 131-bis cod. pen., lasciando intendere invece che il fatto è stato accertato nei suoi elementi costitutivi, ma deve essere considerato non punibile.

2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., vizio di motivazione.

Il giustificato motivo del porto non è quello dedotto a posteriori, ma quello espresso immediatamente e suscettibile di una pronta verifica. Invece, nel caso di specie vengono richiamati, a sostegno del giustificato motivo, l’interrogatorio reso un anno e mezzo dopo il fatto nonché il luogo del controllo.

Il ricorso evidenzia che l’interesse all’impugnazione deriva anche dal fatto che il riconoscimento “alternativo” dell’art. 131-bis cod. pen. comporterebbe l’iscrizione del provvedimento nel certificato del casellario giudiziale.

  1. Con requisitoria scritta trasmessa il 31.12.2025, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in quanto il dispositivo è ambiguo perché non richiama alcuno dei casi previsti dall’art. 554-ter cod. proc. pen.: la causa di proscioglimento nel merito è contraddetta dall’ordine di confisca dei coltelli in sequestro e nemmeno è utile a chiarire la portata della decisione la lettura della motivazione, che evoca invece la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la quale è dichiarativa di tutti gli elementi costitutivi del reato e dovrebbe essere iscritta nel certificato del casellario giudiziale; anche l’eventuale giustificazione del porto non è conforme a legge, in quanto fornita solo ex post e non nell’immediatezza dei fatti.
  2. In data 5.1.2025, il difensore dell’imputato ha fatto pervenire conclusioni scritte, osservando, quanto ai primi due motivi di ricorso, che il dispositivo di proscioglimento nel merito prevale sulla motivazione e, quanto al terzo motivo di ricorso, che [OMISSIS] nell’immediatezza “aveva accennato ai verbalizzanti che quella sera era in località Marina di Vecchiano” e teneva il coltello in un marsupio insieme ad altre cose funzionali alla pesca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Pisa deve essere riqualificato come appello.

  1. È stato già affermato da questa Corte che la sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all’udienza di comparizione predibattimentale è impugnabile con appello a norma dell’art. 554-quater, cod. proc. pen., ma non con ricorso per cassazione “per saltum”, essendo riconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell’art. 569, cod. proc. pen., con riguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo grado di giudizio o ad altre tipologie di decisione espressamente indicate (Sez. 2, n. 28063 del 30/5/2024, Pmt c. Gallo, Rv. 286724 – 01; così anche, Sez. 3, n. 38759 del 5/11/2025, P.g. c. Salkanovic, n.m.).

Le pronunce sopra citate hanno ritenuto che gli argomenti già utilizzati dalla Corte di cassazione per affermare l’appellabilità della sentenza di non luogo a procedere prevista dall’art. 428 cod. proc. pen. e non anche la sua ricorribilità per saltum siano utilizzabili anche con riguardo all’impugnazione proposta contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. dal giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale.

In particolare, la non proponibilità del ricorso per saltum si impone per due ordini di ragioni.

In primo luogo, la lettera dell’art. 569 cod. proc. pen. si riferisce alla sola “sentenza di primo grado”, formula che evoca la celebrazione del giudizio e che osta all’estensione del ricorso immediato per cassazione alle sentenze “processuali” di non luogo a procedere che precedono il giudizio.

In secondo luogo, l’art. 554-quater cod. proc. pen., che disciplina le impugnazioni proposte nei confronti della sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell’art. 554-ter, prevede che il giudice d’appello adito, ove non confermi la sentenza impugnata, fissi una data per l’udienza dibattimentale di fronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza stessa.

Di conseguenza, oltre che l’interpretazione letterale, anche quella sistematica lascia propendere per la non proponibilità del ricorso diretto per cassazione nei confronti della sentenza di non luogo procedere prevista dall’art. 554-ter cod. proc. pen., atteso che è prevista una specifica modalità di “riattivazione” della progressione processuale, affidata espressamente al giudice di appello.

Ritenere che possa essere interposto ricorso immediato implicherebbe, in caso di accoglimento del gravame, un aggravio procedurale (annullamento con rinvio al giudice di appello), in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo.

  1. Qui deve solo aggiungersi che non può revocarsi in dubbio che, nel caso di specie, il procuratore generale della Repubblica sia legittimato a proporre appello avverso la sentenza di cui all’art. 554-ter cod. proc. pen.

L’art. 554-quater, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. prevede che contro la sentenza di non luogo a procedere possa proporre appello, oltre che il procuratore della Repubblica, anche «il procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593 bis, comma 2».

L’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che il procuratore generale presso la corte d’appello può appellare, oltre che nei casi di avocazione, «qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento».

Le Sezioni Unite, occupandosi della questione relativa ai presupposti che legittimano il procuratore generale ad appellare la sentenza, hanno chiarito che l’acquiescenza non richiede una formalizzazione processuale né la dimostrazione documentale della mancata impugnazione da parte del procuratore della Repubblica.

Ne consegue che il procuratore generale, proponendo appello, assume la responsabilità di aver esercitato il potere-dovere di coordinamento e verifica, e il giudice dell’impugnazione non può sindacare tale valutazione.

Nel caso di specie, essendo stata proposta unicamente l’impugnazione del Procuratore generale, essa deve ritenersi ammissibile.

  1. Alla luce di quanto fin qui osservato, quindi, il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze deve essere qualificato come appello e, conseguentemente, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Firenze perché proceda ai sensi dell’art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze.

Così deciso il 20.1.2026

Il Consigliere estensore
Paolo Valiante

Il Presidente
Filippo Casa