Sentenza n. 15343/2026
Decisione: 24 febbraio 2026
Deposito: 28 aprile 2026
Presidente: Dott. Giuseppe Santalucia
Relatore: Dott. Vincenzo Galati
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ToggleIl caso
La Corte di appello di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato un’istanza diretta al riconoscimento della continuazione tra reati di spaccio di sostanze stupefacenti giudicati con tre diverse pronunce.
Il rigetto era stato fondato sull’impossibilità di desumere un medesimo disegno criminoso dagli elementi indicati nell’istanza. Il giudice dell’esecuzione aveva attribuito rilievo alla distanza temporale tra i fatti e alla diversità dei contesti di commissione, osservando inoltre che alcune condotte erano state realizzate in concorso e altre singolarmente.
Nel ricorso per cassazione venivano richiamati, tra gli altri elementi, l’identità della norma incriminatrice, il contesto territoriale e la collocazione temporale dei fatti. Assumeva particolare rilievo una precedente sentenza di cognizione che aveva già riconosciuto la continuazione tra delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi nel 2017 e nel 2019.
La questione giuridica
Il problema sottoposto alla Corte riguardava il contenuto della motivazione richiesta al giudice dell’esecuzione quando l’istanza di continuazione investa reati collocati, in tutto o in parte, nell’arco temporale già considerato da una precedente decisione di cognizione che abbia riconosciuto il vincolo.
La questione non coincide, quindi, con la sola rilevanza della distanza cronologica tra i singoli illeciti. Il punto esaminato dalla sentenza riguarda anche il rapporto tra la nuova valutazione richiesta in sede esecutiva e quella già compiuta dal giudice di merito.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso sotto il profilo della carenza motivazionale. Le considerazioni relative alla distanza temporale e alla diversità dei contesti vengono definite dalla Corte «astrattamente condivisibili», ma non sufficienti, nel caso esaminato, a sorreggere il rigetto.
La motivazione evidenzia che il giudice dell’esecuzione non aveva adeguatamente considerato una precedente decisione nella quale erano stati unificati in continuazione delitti della stessa natura commessi nel 2017 e nel 2019. I fatti oggetto delle altre pronunce si collocavano nel giugno 2018 e nel periodo compreso tra novembre 2018 e novembre 2019 e riguardavano, secondo la sentenza, identici reati commessi nel medesimo contesto territoriale.
La Corte individua due omissioni nella motivazione dell’ordinanza: il mancato confronto con il precedente riconoscimento della continuazione per fatti compresi tra gennaio 2017 e agosto 2019 e la mancata verifica dei profili di omogeneità o di discontinuità tra le condotte considerate nelle diverse sentenze di condanna.
Viene quindi richiamato il principio secondo cui, in tema di continuazione in sede esecutiva, deve essere valutato il precedente riconoscimento del vincolo intervenuto in sede di cognizione quando i reati oggetto della nuova domanda si collochino, in tutto o in parte, nello stesso arco temporale. Se il giudice ritiene di non accogliere la domanda, anche soltanto per alcuni illeciti caratterizzati da prossimità temporale e medesimezza spaziale, deve motivare la scelta di disattendere la precedente valutazione del giudice di merito.
La sentenza richiama, nello stesso tempo, il distinto requisito sostanziale della continuazione: le singole violazioni devono poter essere ricondotte a un unico atto volitivo e devono risultare previste e deliberate come momenti di attuazione di un programma preventivamente ideato nelle sue linee essenziali. L’identità del movente, precisa il principio riportato dalla Corte, non coincide con la medesimezza del disegno criminoso.
Il giudizio di rinvio dovrà quindi procedere alla disamina completa delle sentenze emesse in sede di cognizione e delle risultanze relative ai fatti concretamente accertati, verificando la possibilità di ravvisare un rapporto funzionale e finalistico tra i delitti oggetto delle diverse condanne.
L’ordinanza è stata pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce in diversa persona fisica.
Il commento
La portata della decisione richiede una distinzione. La Cassazione non riconosce direttamente la continuazione tra i reati oggetto delle diverse condanne e non attribuisce al precedente riconoscimento intervenuto in sede di cognizione un effetto automaticamente estensibile agli ulteriori fatti.
Il principio accolto opera sul diverso piano della valutazione e della motivazione. Quando una precedente sentenza abbia già ravvisato il vincolo tra reati commessi in un arco temporale nel quale ricadono anche quelli sottoposti al giudice dell’esecuzione, quella valutazione deve entrare nel percorso argomentativo della nuova decisione. Il giudice può giungere a una conclusione diversa, ma la motivazione deve spiegare perché la precedente ricostruzione non possa essere estesa ai fatti ulteriormente sottoposti al suo esame.
La sentenza impedisce, pertanto, di isolare il dato temporale dal quadro già risultante dalle decisioni di cognizione. Nel caso esaminato la Corte non considera erroneo, in termini generali, attribuire rilievo alla distanza cronologica o alla diversità delle modalità di realizzazione dei reati. Rileva, invece, che tali elementi erano stati utilizzati senza un confronto adeguato con il precedente riconoscimento della continuazione e senza un esame dell’omogeneità o della discontinuità tra le condotte.
Anche l’identità della fattispecie incriminatrice e la medesimezza territoriale non vengono trasformate in criteri sufficienti per riconoscere il vincolo. Il giudizio resta rivolto all’accertamento di un programma criminoso unitario preventivamente ideato. È su questo punto che la Corte richiama espressamente la necessità di distinguere il medesimo disegno criminoso dalla semplice identità del movente o da un generico proposito di commettere reati.
Sul piano applicativo, la motivazione attribuisce particolare rilievo al contenuto delle precedenti sentenze di cognizione. Non basta quindi considerare separatamente le date dei reati. Occorre verificare quali fatti siano stati concretamente accertati, quali condotte siano già state ricondotte a un programma unitario e quali elementi consentano, oppure impediscano, di ravvisare un rapporto funzionale e finalistico con gli ulteriori delitti.
La pronuncia delimita anche ciò che rimane estraneo alla decisione. Il ricorso conteneva ulteriori censure, ma la Corte dichiara assorbenti le ragioni poste a fondamento dell’annullamento. Il provvedimento non consente quindi di attribuire alla Cassazione una decisione autonoma sugli ulteriori profili dedotti dal ricorrente.
Dal testo emerge inoltre una difformità nella numerazione delle pronunce richiamate: la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 28 giugno 2023 compare come terza nell’elenco contenuto nel “Ritenuto in fatto”, mentre nel “Considerato in diritto” viene indicata come «sentenza n. 2 di cui al ricorso». La sentenza identifica comunque la pronuncia mediante l’autorità giudiziaria, la data e le successive vicende processuali. La difformità viene qui rilevata come dato testuale, senza modificarne o integrarne il contenuto.

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Sentenza integrale in forma omissata
Corte suprema di cassazione, Prima Sezione penale, sentenza n. 15343/2026, dec. 24 febbraio 2026, dep. 28 aprile 2026, Pres. Dott. Giuseppe Santalucia, Rel. Dott. Vincenzo Galati.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
GIUSEPPE SANTALUCIA – Presidente –
BARBARA CALASELICE
EVA TOSCANI
MASSIMILIANO MICALI
VINCENZO GALATI – Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso l’ordinanza del 13/06/2025 della Corte d’appello di Lecce
Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 giugno 2025, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione presentata nell’interesse di [OMISSIS] in relazione ai reati di spaccio di sostanze stupefacenti giudicati con le seguenti sentenze:
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto del 13 luglio 2018, irrevocabile il 3 settembre 2018;
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto del 14 luglio 2022, riformata dalla Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto con sentenza del 26 giugno 2023, irrevocabile il 22 marzo 2024;
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 28 giugno 2023, riformata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 10 luglio 2024, irrevocabile il 26 febbraio 2025.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OMISSIS], per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo per violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Le violazioni hanno ad oggetto la medesima norma incriminatrice di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e delitti commessi nello stesso contesto territoriale di Taranto in un arco temporale ristretto, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato.
Peraltro, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il dato temporale non costituisce elemento, da solo, idoneo ad escludere il vincolo della continuazione, specie a fronte della sussistenza degli altri indici rivelatori del medesimo disegno criminoso.
Era stato, inoltre, prodotto certificato del SERD territoriale dal quale risultava [OMISSIS] sulla quale, pure, il giudice dell’esecuzione ha reso una motivazione contraddittoria.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione sulla scorta della impossibilità di desumere, dagli elementi illustrati nella richiesta, l’esistenza di un medesimo disegno criminoso alla luce della distanza temporale tra i reati, essendo stato il primo commesso tra il gennaio e il dicembre 2017 e gli altri nei mesi di giugno e novembre 2018 e di luglio, agosto e novembre 2019.
Si tratta, inoltre, di fatti commessi in contesti diversi e, alcuni, in concorso, altri singolarmente.
Pur trattandosi di considerazioni astrattamente condivisibili, deve rilevarsi che la censura di cui al ricorso coglie l’effettiva carenza motivazionale del provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice dell’esecuzione, nell’assegnare rilievo al dato temporale, ha omesso di considerare che la sentenza n. 2 di cui al ricorso (ovvero quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 28 giugno 2023, riformata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 10 luglio 2024, irrevocabile il 26 febbraio 2025) riguarda delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi nel 2017 e nel 2019 (fino ad agosto) unificati in continuazione.
Risulta, dunque, contraddittoria l’esclusione della continuazione per identici reati commessi nel medesimo contesto territoriale nel giugno 2018 e da novembre 2018 a novembre 2019 (sentenze nn. 1 e 3 di cui al ricorso)
Tale circostanza, tuttavia, non è stata adeguatamente valutata, avendo omesso, il giudice dell’esecuzione, da un lato, di confrontarsi con l’avvenuto riconoscimento della continuazione nel giudizio di cognizione per fatti commessi dal gennaio 2017 all’agosto 2019 dall’altro, di soffermarsi sui profili di omogeneità, ovvero di discontinuità, tra le condotte di cui alle sentenze di condanna, tenuto conto della natura dei reati oggetto delle stesse e del luogo di commissione delle violazioni.
La valutazione compiuta dal giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto del consolidato principio di diritto in base al quale «in tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito. (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, [OMISSIS], Rv. 285809 – 01; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, [OMISSIS], Rv. 271903 – 01; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, [OMISSIS], Rv. 252781 – 01; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, [OMISSIS], Rv. 219529 – 01).
Giova richiamare l’ulteriore principio per cui «ai fini dell’accertamento della sussistenza della continuazione, non bisogna avere riguardo agli intenti perseguiti dall’autore delle diverse azioni delittuose, ma è invece necessario che le singole violazioni di legge siano tutte rapportabili ad un unico atto volitivo, ossia che tali violazioni siano state tutte previste e deliberate come momenti di attuazione di un programma preventivamente ideato ed elaborato nelle sue linee essenziali. L’identità del movente è insufficiente a configurare la medesimezza del disegno criminoso, che non va confuso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto» (Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, Rv. 203987),del quale si terrà conto nel giudizio di rinvio che avrà ad oggetto la disamina completa delle sentenze emesse in sede di cognizione e delle effettive risultanze in relazione ai fatti come concretamente accertati in funzione della valutazione in merito alla possibilità di ravvisare un rapporto funzionale e finalistico tra i delitti di cui alle pronunce di condanna.
3. Alla luce di tali ragioni (assorbenti rispetto a qualsiasi altra censura sollevata con il ricorso), discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce in diversa persona fisica, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.
Così è deciso, 24/02/2026
Il Consigliere estensore
VINCENZO GALATI
Il Presidente
GIUSEPPE SANTALUCIA

















































































