Home Giurisprudenza, articoli e commenti Oltraggio in udienza: il giudice deve esaminare la crisi dedotta dalla difesa
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Una crisi manifestatasi durante l’udienza può porre un problema specifico sulla coscienza e volontà delle offese rivolte al magistrato. Se la difesa lo ha sottoposto al giudice di appello, quel problema deve ricevere una risposta. La Cassazione, con la sentenza n. 37344/2026, annulla sul capo relativo all’oltraggio, mentre dichiara inammissibile il ricorso nel resto: per la resistenza rilevano anche gli strattoni agli agenti intervenuti per impedire i gesti autolesivi.
Indice dei contenuti
Due contestazioni nate dalla stessa udienza
Il procedimento riguardava una condotta tenuta durante un’udienza di convalida dell’arresto. La Corte di appello aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e per oltraggio a un magistrato in udienza. La difesa contestava, per l’oltraggio, l’accertamento dell’elemento psicologico: le espressioni offensive sarebbero state pronunciate in una condizione di crisi, specificamente allegata anche nei motivi di appello. Per la resistenza sosteneva invece che gli atti rivolti contro la propria persona non potessero essere qualificati come violenza invasiva della sfera altrui.
Le due doglianze richiedevano verifiche differenti. La prima chiamava in causa il percorso con cui era stato attribuito il dolo delle offese. La seconda investiva la qualificazione giuridica della condotta oppositiva. La comune collocazione temporale dei fatti non permetteva di trasferire automaticamente dall’uno all’altro capo la risposta giudiziaria.
Il motivo di appello rimasto senza risposta
Sull’oltraggio la Cassazione riscontra una vera mancanza di motivazione. La Corte territoriale aveva menzionato il motivo relativo alla crisi, senza esaminarlo. Il vizio riguarda dunque l’assenza della risposta a una questione devoluta, riconducibile al controllo sulla motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. Non si tratta del dissenso rispetto a una valutazione già svolta: manca il passaggio nel quale il giudice avrebbe dovuto spiegare se e perché la condizione dedotta lasciasse sussistente la coscienza e volontà della condotta.1
Il contenuto della pronuncia è circoscritto. La Cassazione non riconosce l’assenza del dolo e non accerta un’incapacità dell’imputato. Affida al giudice di rinvio l’esame della prospettazione difensiva, precisando che la sua fondatezza appartiene all’apprezzamento di fatto. Il nuovo giudizio deve colmare una lacuna decisiva, con una risposta che potrebbe anche risultare sfavorevole alla difesa.
Questa distinzione conserva il significato garantista della decisione senza attribuirle una conclusione clinica o assolutoria. L’allegazione di una crisi richiede che sia valutata la sua concreta incidenza sul fatto contestato. La sola descrizione del disagio non risolve il problema giuridico; la sua omissione impedisce però di controllare come il giudice lo abbia risolto.
L’autolesionismo e il nesso con l’atto del pubblico ufficiale
Per la resistenza, la Corte richiama il principio secondo cui anche la minaccia di procurarsi lesioni può essere idonea a ostacolare il compimento della pubblica funzione. Il punto rilevante è il nesso funzionale tra la condotta minacciata e l’opposizione all’atto d’ufficio. La direzione del male verso lo stesso autore non esclude in astratto la capacità coercitiva della minaccia; resta necessaria la verifica della sua idoneità nel contesto concreto.2
Il tema si comprende distinguendo l’oggetto materiale dell’aggressione dall’interesse tutelato. L’art. 337 c.p. protegge la libertà di azione del pubblico ufficiale nell’esecuzione dell’atto. Il commentario penalistico mette in relazione la nozione di violenza o minaccia proprio con la capacità di impedire o turbare quella attività: è questa relazione che consente di valutare anche mezzi indiretti, senza trasformare ogni manifestazione di agitazione in resistenza.3
Nel caso deciso esisteva inoltre un dato autonomo: secondo la ricostruzione dei giudici di merito, non contestata nella sua congruenza dal ricorso, l’imputato aveva strattonato i carabinieri che tentavano di sottrargli l’oggetto con il quale si feriva. La Cassazione ravvisa in quel comportamento un impiego attivo di energia fisica sulla persona altrui. Il richiamo all’autolesionismo non esauriva quindi il fatto sottoposto al giudizio di legittimità e non neutralizzava la rilevanza degli strattoni.
Il tema della risposta mancante ricorre anche nella decisione su recidiva e libertà vigilata. La sentenza sull’aggravante della crudeltà e la patologia psichica affronta una diversa carenza del collegamento fra condizioni dell’autore e modalità della condotta.
La precisione della censura determina il controllo possibile
La decisione mostra perché una censura costruita su una descrizione parziale della condotta può perdere decisività. Sostenere che un gesto diretto contro se stessi non invada il corpo altrui lascia irrisolta l’ulteriore ragione della condanna, se la motivazione accerta anche una forza fisica esercitata sugli agenti. Per contro, il motivo sull’oltraggio individua esattamente il segmento argomentativo mancante: la risposta alla deduzione sul dolo.
Il dispositivo annulla la sentenza limitatamente al capo B, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova, e dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Il dato va conservato anche se, nella motivazione, la seconda doglianza viene descritta dapprima come infondata e poi come manifestamente infondata. L’esito processuale risulta dal dispositivo; il giudizio sul dolo dell’oltraggio deve ancora essere rinnovato.
La portata del contributo consiste così nell’individuare due controlli distinti: l’effettiva risposta alla questione psicologica specificamente devoluta e la completa individuazione della condotta rilevante per la resistenza. La crisi dedotta e i gesti autolesivi acquistano significato attraverso il rapporto con ciascuna imputazione, senza offrire una soluzione indistinta per tutti i comportamenti tenuti in udienza.
Note e riferimenti
Cass. pen., Sez. VI, sent. 25 settembre 2026, dep. 26 ottobre 2026, n. 37344, motivi della decisione, § 1, e P.Q.M. ↩
Cass. pen., Sez. VI, n. 44069 del 7 novembre 2024, Rv. 287297-01, richiamata nella motivazione della sentenza n. 37344/2026, § 2. Il richiamo è qui riferito attraverso la decisione commentata. ↩
C. Santoriello, voce sub art. 337 c.p., aggiornamento di C. Leotta, in Codice penale commentato, a cura di M. Ronco e B. Romano, Wolters Kluwer, § 2, «La condotta». Per la tutela del prestigio della funzione giudiziaria nell’art. 343 c.p., cfr. anche Corte cost., sent. n. 380/1999, considerato in diritto, § 2. ↩
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.
Sentenza integrale in forma omissata
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta da:
Dott. COSTANZO Angelo – Presidente
Dott. ROSATI Martino – Consigliere
Dott. TRIPICCIONE Debora – Consigliere
Dott. NATALE Andrea – Relatore
Dott. ZAVAGLIA Francesca – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
[OMISSIS], [OMISSIS]
avverso la sentenza del 11/02/2026 emessa dalla Corte di appello di Genova;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Andrea Natale;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data 10/12/2019, di condanna del ricorrente per i delitti previsti dall'art. 337 cod. pen. e dall'art. 343 cod. pen., commessi nel corso dell'udienza celebrata in data 22/12/2017, aggravati per effetto del riconoscimento di effetto alla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.
2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo due motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di affrontare il secondo motivo di appello, con il quale era stata dedotta l'assenza dell'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 343 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale (art. 337 cod. pen.). La condotta che è stata qualificata come violenta e capace di coartare la volontà dei pubblici ufficiali è consistita nel porre in essere atti di autolesionismo nel corso dell'udienza per la convalida dell'arresto. La condotta auto-lesiva non potrebbe essere qualificata come condotta invasiva della altrui sfera personale e, dunque, non potrebbe essere qualificata come violenta, ai fini dell'applicazione dell' art. 337 cod. pen.
3. Il procedimento è stato deciso all'udienza del 25/09/2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di affrontare il secondo motivo di appello, con il quale si deduceva l'assenza di elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 343 cod. pen. Il ricorrente aveva dedotto con secondo motivo di appello il difetto di dolo. Le frasi ritenute oltraggiose sarebbero state pronunciate dall'imputato in udienza per la convalida dell'arresto, in concomitanza con una condizione di crisi legata alla necessità dell'imputato, [OMISSIS], di assumere la quotidiana dose di [OMISSIS]; secondo l'appellante, il contesto avrebbe imposto di dubitare della coscienza e volontà della condotta delittuosa. Tali circostanze furono oggetto di specifica allegazione in sede di giudizio di primo grado e nei motivi di appello e i giudici di merito avrebbero trascurato di esaminare la relativa questione.
La Corte di appello, pur dando atto di tale motivo di appello, non ha offerto una replica a tale doglianza. Di qui il vizio di mancanza di motivazione.
Si tratta di motivo di ricorso fondato.
A prescindere o meno dalla fondatezza della prospettazione difensiva -compito che non può che essere affidato all'apprezzamento di fatto del giudice di merito – si deve qui rilevare che la questione fu effettivamente dedotta con il motivo di appello e che essa non è stata esaminata dalla Corte territoriale, nemmeno per ritenerla manifestamente infondata.
Ciò impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra
Sezione della Corte di appello di Genova perché prenda in esame il motivo di appello, relativo all'elemento psicologico del reato previsto dall'art. 343 cod. pen.
2. Il secondo motivo è infondato.
Secondo il ricorrente, la condotta ascritta al ricorrente – consistita nel porre in essere atti di autolesionismo nel corso dell'udienza per la convalida dell'arresto
– non può essere qualificata come condotta invasiva della altrui sfera personale e, dunque, non può essere qualificata come violenta ai fini dell'applicazione dell'art. 337 cod. pen.
Si tratta di motivo manifestamente infondato. In giurisprudenza si è già affermato che la minaccia di porre in essere atti di autolesionismo è qualificabile come forma di minaccia idonea a coartare la volontà del pubblico ufficiale ai fini dell'applicazione della fattispecie prevista dall'art. 337 cod. pen.: "Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che minacci di compiere atti di autolesionismo, sempre che la stessa sia idonea a ostacolare il compimento della pubblica funzione" (Sez. 6, n. 44069 del 07/11/2024, [OMISSIS], Rv. 287297
– 01, in un caso in cui un detenuto, al fine di impedire agli agenti di polizia penitenziaria di avvicinarsi alla sua cella, aveva prospettato l'esecuzione di gesti autolesivi con una lametta; in senso conforme, cfr. anche Sez. 6, n. 42951 del 09/09/2016, [OMISSIS], Rv. 268719 – 01; Sez. 6, n. 10878 del 18/11/2009, [OMISSIS], Rv. 246675
– 01; Sez. 6, n. 4929 del 17/12/2003, [OMISSIS], Rv. 229511 – 01).
In secondo luogo, occorre considerare che la ricostruzione del fatto effettuata dai giudici – la cui congruenza non è posta in discussione nel ricorso – è tale da far ritenere che il ricorrente non si sia limitato a prospettare l'intenzione di compiere atti di autolesionismo, ma abbia anche tenuto un comportamento attivo, strattonando i carabinieri che provavano a disarmarlo, per togliergli l'oggetto con cui egli si stava ferendo. La condotta di strattonamento è impiego di energia fisica sull'altrui persona, qualificabile come atto violento e non come mero gesto reattivo di resistenza passiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo B delle imputazioni con rinvio a altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Conclusione
Così deciso in Roma il 25 settembre 2026. Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2026.