Associazione mafiosa e chiamata in correità: annullata la condanna per 416-bis senza riscontri individualizzanti

Corte suprema di cassazione • Sezione penale • Commento a sentenza

Associazione mafiosa e chiamata in correità: annullata la condanna per 416-bis senza riscontri individualizzanti

La Cassazione censura il metodo di verifica delle dichiarazioni del collaboratore e rinvia per un nuovo esame sul reato associativo.
Cass. pen., Sez. I, sent. n. 13105/2026, depositata il 09/04/2026.
Commento a cura dell’Avv. Davide Tutino — Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione.
Art. 192 c.p.p.
416-bis c.p.
Chiamata in correità
Metodo mafioso

Focus
La sentenza affronta il tema della prova della partecipazione ad associazione mafiosa quando l’accusa si fonda in misura decisiva sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Il punto effettivamente deciso non riguarda la sola attendibilità soggettiva del dichiarante, ma il corretto impiego della regola di valutazione posta dall’art. 192, comma 3, c.p.p.: la Corte censura una motivazione che, a fronte di dichiarazioni riferite a un periodo anteriore rispetto a quello contestato e in parte de relato, ha ritenuto sufficienti elementi privi di reale valenza individualizzante. La decisione distingue inoltre il piano del reato associativo da quello dell’aggravante del metodo mafioso nei singoli reati comuni, ribadendo che quest’ultima richiede una concreta evocazione della forza intimidatrice del vincolo associativo, tale da far percepire alla vittima non la minaccia del solo autore, ma il possibile coinvolgimento del gruppo criminale.

Il fatto

La Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputato, infliggendo la pena di dodici anni di reclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. e per ulteriori reati di tentata estorsione con incendio, estorsione consumata e usura, contestati, quanto ai reati comuni, con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p. Secondo la ricostruzione recepita nei giudizi di merito, l’imputato avrebbe assunto, dal 2019, un ruolo apicale nella cosca operante a Petilia Policastro, oltre ad avere concorso nei fatti delittuosi contestati ai capi 2), 3) e 5).

I ricorsi per cassazione hanno investito, in via prioritaria, il fondamento probatorio del reato associativo, sostenendo che la condanna fosse stata costruita in modo improprio sulle dichiarazioni di un collaboratore detenuto dal 2018 e, pertanto, privo di conoscenza diretta del periodo successivamente contestato. La difesa ha inoltre dedotto che le sentenze precedenti e successive concernenti la medesima articolazione criminale non avevano mai coinvolto l’imputato, sicché non era consentito inferire in via automatica né la sua partecipazione al sodalizio né, tanto meno, la sua qualità di promotore.

Accanto a tale profilo, la Corte di cassazione era chiamata a verificare la tenuta delle affermazioni di responsabilità relative ai singoli reati e la corretta applicazione dell’aggravante del metodo mafioso. Il giudizio di legittimità ha così imposto di tenere distinti tre piani: la prova della partecipazione all’associazione, la fondatezza delle condanne per i singoli delitti contestati e la sussistenza, in concreto, di modalità esecutive idonee a evocare la forza intimidatrice del vincolo mafioso nei termini richiesti dall’art. 416-bis.1 c.p.


La decisione della Cassazione

La Corte di cassazione accoglie i primi due motivi di entrambi i ricorsi con riguardo al delitto associativo e muove da un rilievo metodologico preciso: la chiamata in correità deve essere vagliata secondo il modello imposto dall’art. 192, comma 3, c.p.p., che esige una verifica rigorosa della credibilità del dichiarante, della consistenza intrinseca del narrato e della presenza di riscontri esterni. Nel caso concreto, la motivazione d’appello ha sì dato atto di due dati problematici — l’appartenenza del collaboratore a un’articolazione territoriale diversa e la sua detenzione dal 2018, a fronte di una contestazione associativa decorrente dal 2019 — ma senza svilupparne adeguatamente le ricadute sulla valenza probatoria delle dichiarazioni accusatorie.

Il punto decisivo è che la Corte reputa non consentito l’automatismo argomentativo secondo cui un eventuale ruolo apicale, ove ritenuto sussistente nel 2017-2018, dovrebbe reputarsi protratto anche nel periodo successivo. La motivazione d’appello viene giudicata apodittica perché non si confronta adeguatamente con la deduzione difensiva relativa all’estraneità dell’imputato alle sentenze precedenti e successive concernenti la cosca petilina. In questa prospettiva, la sentenza censura non già l’astratta configurabilità del sodalizio, ma il metodo valutativo attraverso cui è stata affermata la responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p., in assenza di una contestualizzazione cronologica e operativa sufficientemente rigorosa della sua posizione.

Ancora più netto è il giudizio sui riscontri esterni. La Corte esclude che i reati di cui ai capi 2), 3) e 5), espressamente non qualificati come reati-fine, possano fungere, nei termini in cui sono stati utilizzati, da riscontro individualizzante alla chiamata in correità sul reato associativo. Il passaggio è centrale: non basta valorizzare la caratura criminale dell’imputato o la sua eventuale posizione sovraordinata in una singola vicenda delittuosa, se tali elementi non provengono da una fonte realmente esterna e non chiariscono struttura, composizione, finalità e operatività del sodalizio. La Corte ravvisa così un vizio di circolarità argomentativa, poiché il narrato del collaboratore finisce per trovare conferma in elementi che, a loro volta, ricevono significato proprio da quel medesimo narrato.

Diverso è l’esito con riguardo ai reati comuni. La Cassazione conferma l’affermazione di responsabilità per i capi 2), 3) e 5), ritenendo che le censure difensive, in larga parte, sollecitassero una non consentita rilettura del compendio intercettivo e delle emergenze testimoniali. In particolare, la Corte reputa congrua la motivazione sul capo 2) quanto all’individuazione del concorrente nel fatto incendiario e al collegamento dell’incendio con il tentativo di coartare la volontà della persona offesa; sul capo 3), ribadisce la configurabilità dell’estorsione contrattuale, rilevando che il profitto ingiusto con altrui danno è implicito nella costrizione della vittima a un rapporto negoziale contrario alla propria autonomia; sul capo 5), considera logicamente argomentata la conclusione secondo cui l’imputato abbia concorso nella vicenda usuraria, arrecandovi quantomeno un contributo morale.

Quanto al metodo mafioso, la Corte distingue. L’aggravante viene confermata per il capo 3), poiché la persona offesa aveva riferito che l’imputato le era stato presentato come “il boss della zona” e l’intera sequenza dei rapporti successivi viene letta come manifestazione di un potere di condizionamento riferibile non al solo agente, ma a un gruppo criminale organizzato. Per i capi 2) e 5), invece, la sentenza viene annullata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p., poiché — una volta espunto, allo stato, il presupposto della dimostrata qualità di capo della cosca — non emergono né elementi dai quali risulti che la vittima abbia percepito l’intimidazione come mafiosa, né modalità esecutive specificamente evocative della forza del vincolo associativo. Ne derivano l’annullamento con rinvio sul delitto di cui all’art. 416-bis c.p. e, limitatamente ai capi 2) e 5), sull’aggravante del metodo mafioso, mentre resta irrevocabile l’affermazione di responsabilità per il capo 3).


Perché questa sentenza è importante

La pronuncia assume rilievo, anzitutto, perché ribadisce che, nei processi per associazione mafiosa, la prova dichiarativa del collaboratore non può essere trattata come autosufficiente per il solo fatto di collocarsi in un contesto criminale già giudiziariamente noto. Quando le dichiarazioni sono cronologicamente parziali, in parte de relato e provenienti da un soggetto estraneo all’articolazione territoriale contestata, il controllo sui riscontri deve essere particolarmente rigoroso e assistito da effettiva valenza individualizzante. Il punto colpito dalla Cassazione è, dunque, il metodo di valutazione della prova, non una mera insufficienza espositiva della motivazione.

La sentenza rileva, inoltre, perché distingue con precisione il delitto associativo dall’aggravante del metodo mafioso. La Corte riafferma che l’art. 416-bis.1 c.p. non presuppone la prova del reato associativo, ma richiede che la minaccia o la violenza si manifestino come espressione della forza intimidatrice riconducibile a un gruppo mafioso, e non al solo agente. Ne deriva che la notorietà criminale del soggetto attivo o la mera gravità del fatto non sono sufficienti, ove difetti una concreta evocazione del vincolo associativo nella dinamica dell’azione criminosa.

Vi è, infine, un passaggio di particolare interesse operativo con riguardo al capo 3), poiché la Corte conferma l’inquadramento della vicenda nello schema dell’estorsione contrattuale, valorizzando la lesione dell’autonomia negoziale della vittima quale forma del danno patrimoniale. Il rilievo non è marginale, perché mostra come, in simili fattispecie, il nucleo dell’offesa non debba essere colto nella sola diminuzione economica immediata, ma nell’imposizione del rapporto negoziale in violazione della libertà di autodeterminazione patrimoniale del soggetto passivo.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e di commento giurisprudenziale. La sentenza pubblicata non implica, salvo espressa diversa indicazione, che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

SENTENZA INTEGRALE: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PRIMA SEZIONE PENALE, Sentenza n. 13105/2026, depositata il 09/04/2026

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PRIMA SEZIONE PENALE, Sentenza n. 13105/2026, depositata il 09/04/2026

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da
Giuseppe De Marzo – Presidente 
Maria Greca Zoncu
Massimiliano Micali
Paolo Valiante – Relatore
Claudia Terracina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 9/4/2025

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore delle parti civili costituite [OMISSIS], avv. [OMISSIS], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni e nota spese per le proprie assistite e per conto dell’avv. [OMISSIS], difensore delle parti civili costituite [OMISSIS];
uditi i difensori del ricorrente, avv. [OMISSIS] e avv. [OMISSIS], che hanno chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

  1. Con sentenza resa in data 9.4.2025, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro in data 4.7.2024 di condanna di [OMISSIS] alla pena di dodici anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi 2, 3, 5 e 6, 629, 424, 644, 416-bis.1 cod. pen.

In particolare, [OMISSIS] era stato condannato in primo grado per avere, in concorso con altri soggetti (alcuni giudicati separatamente e altri rimasti ignoti), fatto parte con il ruolo di promotore, dal febbraio 2019, della cosca di ‘ndrangheta nota come “Locale di Petilia Policastro”, operante nell’omonimo comune e nei comuni limitrofi, nonché per avere posto in essere una estorsione tentata con incendio e una estorsione consumata, aggravate dal c.d. metodo mafioso, tra il 2020 e il 2021, e una usura, pure aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., tra il 2019 e il 2020.

1.1

La sentenza di secondo grado dà atto che con l’appello si evidenziava che la condanna di [OMISSIS] come promotore della cosca dal febbraio 2019 non aveva tenuto conto che le sentenze precedenti e successive, le quali avrebbero dovuto dimostrare l’esistenza dell’associazione, non avevano mai visto imputato [OMISSIS] e che non poteva ritenersi sufficiente per affermare la sua responsabilità la mera evocazione della circostanza che fosse figlio di [OMISSIS], condannato nel 2015 come capo della cosca. Rimarcava, altresì, che il collaboratore [OMISSIS], sulla base delle cui dichiarazioni era stata affermata la condanna, era detenuto dal 2018 e, dunque, non poteva avere conoscenza dei fatti addebitati all’imputato a partire da un’epoca successiva.

Quanto agli altri reati, l’appello contestava la partecipazione dell’imputato ai fatti delittuosi in questione e chiedeva, in subordine, l’esclusione dell’aggravante del c.d. metodo mafioso nonché la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

1.2

Ciò premesso, la Corte d’appello evidenzia che la contestazione associativa si fonda, in primo luogo, sulle dichiarazioni del collaboratore [OMISSIS], il quale ha indicato [OMISSIS] come soggetto apicale della cosca corrente in Sofome di Petilia Policastro, subentrato in questo ruolo a seguito della carcerazione del padre [OMISSIS].

In particolare, il collaboratore ha dichiarato di avere avuto più volte contatti con l’imputato tra il 2017 e il 2018, in occasioni nelle quali [OMISSIS] aveva incontrato il capo cosca di Roccabernarda e gli aveva manifestato la disponibilità del suo gruppo criminale per alcuni affari.

A questo proposito, la Corte d’appello ha ritenuto irrilevante la circostanza per cui le dichiarazioni avessero ad oggetto fatti non successivi al 2018, mentre la contestazione associativa nei confronti di [OMISSIS] decorre dal 2019, in quanto il ruolo dell’imputato «se sussistente già nel 2017/2018, non può che essere proseguito anche nel periodo immediatamente successivo», non essendosi verificati, né essendo stati dedotti, stravolgimenti.

Anche le indagini successive hanno fatto emergere condotte del periodo 2019-2021, indicative del ruolo di primazia di [OMISSIS] nel proprio contesto territoriale di riferimento, da cui risulta anche, in relazione ai fatti di usura sub 5) dell’imputazione, che sia superiore a [OMISSIS], pure indicato dal collaboratore come elemento di spicco della criminalità in Petilia Policastro. Anche nella vicenda sub 3) risulta la caratura criminale di [OMISSIS] dalle dichiarazioni della persona offesa, che ha riferito che l’imputato gli era stato presentato come “il boss della zona”.

La sentenza, inoltre, afferma la irrilevanza della circostanza che [OMISSIS] sia l’unico imputato, richiamando le numerose sentenze che hanno affermato la sussistenza della cosca petilina, tra cui quella del 22.7.2015 che ha condannato il padre dell’imputato come vertice della cosca. Di conseguenza, è coerente la dichiarazione del collaboratore, che individua [OMISSIS] quale successore del padre all’indomani della sua carcerazione.

1.3

La sentenza precisa anche che i reati di cui ai capi 2), 3) e 5) non possono essere considerati reati-fine, come risulta anche dal fatto che è stata contestata l’aggravante del metodo mafioso ma non quella di avere agevolato l’associazione. Nonostante ciò, i reati costituiscono un valido riscontro alle dichiarazioni del collaboratore, in quanto significativi dello spessore delinquenziale e della forza di intimidazione dell’imputato sul territorio.

1.4

Quanto al reato sub 2), la Corte d’appello richiama le conversazioni tra [OMISSIS] e [OMISSIS], individuato come il beneficiario della condotta intimidatoria e come collaboratore dell’imputato quando quest’ultimo lavorava presso la struttura sanitaria gestita dallo stesso [OMISSIS], nonché le conversazioni tra quest’ultimo e la moglie, in cui si parla di tale “Nicola” come del soggetto che aveva incendiato la vettura della sorella.

I giudici di secondo grado hanno ritenuto non dirimente la circostanza evidenziata nell’atto di appello che le persone offese non avessero mai rilasciato dichiarazioni accusatorie nei confronti di [OMISSIS], dal momento che nelle intercettazioni si fa riferimento a lui e che in altri episodi non oggetto del processo è risultato che egli fosse già intervenuto con condotte minacciose a difesa dello stesso [OMISSIS].

1.5

Quanto al reato sub 3), la sentenza d’appello richiama le dichiarazioni della persona offesa, la quale ha riferito di essersi trovato al cospetto di [OMISSIS] indicatogli come il “boss della zona”, che gli aveva imposto, con la sua caratura criminale che incuteva timore, di eseguire il passaggio di proprietà di un’autovettura in favore di un suo sodale.

Alle doglianze difensive, che evidenziavano che in realtà la presunta vittima era intenzionata a vendere un’auto di proprietà di una società di leasing in modo truffaldino, i giudici oppongono che il danno subito dalla persona offesa non è strettamente patrimoniale, ma ha ad oggetto la sua autonomia negoziale.

1.6

Quanto al reato sub 5), la Corte territoriale richiama le conversazioni intercettate tra [OMISSIS], intermediario nella vicenda, e [OMISSIS], che è il destinatario finale delle somme richieste alla persona offesa. Le conversazioni consentivano di appurare che ci fosse un accordo avente ad oggetto il versamento da parte della vittima di una somma mensile a [OMISSIS], il quale poi l’avrebbe consegnata all’imputato.

La persona offesa aveva confermato di avere ricevuto la somma di 1.500 euro in prestito da [OMISSIS], il quale le aveva chiesto il pagamento di 500 euro al mese per ogni mese di ritardo nella restituzione. Benché si fosse rapportata solo con [OMISSIS], è evidente – secondo la Corte d’appello – che le somme fossero destinate a terzi, avendo la persona offesa riferito che [OMISSIS] le disse che il denaro dato in prestito proveniva da altre persone a cui avrebbe dovuto consegnare capitale e interessi e avendo aggiunto la stessa persona offesa di avere avuto contezza dei legami tra [OMISSIS] e [OMISSIS].

Le conversazioni denotano, secondo la sentenza, l’interesse di [OMISSIS] come creditore non di [OMISSIS], ma della donna vittima di usura.

1.7

Con riferimento all’aggravante del c.d. metodo mafioso, la Corte d’appello ritiene che si sia trattato di condotte atte ad affermare la presenza sul territorio della consorteria criminale, essendo [OMISSIS] intenzionato a palesare il suo potere alla collettività. Anche le modalità dei fatti, per esempio l’incendio nella vicenda di cui al capo 2), sono indice della imposizione della propria volontà alle vittime.

1.8

Non v’è, poi, dubbio, secondo i giudici di secondo grado, che si tratti di un’associazione armata, essendo pacifico che l’imputato abbia avuto a disposizione una carabina, come emerge dalle intercettazioni relative alla vicenda della estorsione [OMISSIS].

1.9

La Corte d’appello conferma anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della gravità delle condotte, del ruolo apicale dell’imputato e della spregiudicatezza dimostrata nel compimento di atti intimidatori.

  1. Avverso la predetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i difensori di [OMISSIS].

Il ricorso dell’avv. [OMISSIS], presentato in data 18.8.2025, si articola in cinque motivi.

2.1

Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.

La motivazione della Corte d’appello – sostiene il ricorso – è stata resa in violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per aver omesso qualsiasi verifica in ordine al dichiarato del collaboratore di giustizia. La circostanza che [OMISSIS] conoscesse [OMISSIS] e che lo abbia incontrato è rimasta del tutto priva di accertamenti, sicché il fatto storico da cui muove la sentenza è stato dato per accertato nonostante il dichiarante avesse cominciato a collaborare in un periodo antecedente all’epoca del commesso reato oggetto di imputazione.

In sostanza, la sentenza utilizza gli altri reati contestati a [OMISSIS], benché non siano reati-fine dell’associazione, come riscontro esterno individualizzante al narrato di [OMISSIS], in quanto, secondo la Corte d’appello, dimostrerebbero la caratura criminale e la primazia dell’imputato. Ma usare come prova reati che si assumono commessi con l’aggravante del solo metodo mafioso, il quale non presuppone l’esistenza di un sodalizio criminale, significa contravvenire al principio secondo cui è necessario un autonomo riscontro esterno alle dichiarazioni del collaboratore.

Il vizio di motivazione si ripropone per l’ulteriore questione dell’esistenza del numero minimo di persone previste per la fattispecie associativa.

A questo proposito, la sentenza cita la precedente condanna del padre dell’imputato del giugno 2015, sia per superare l’eccezione relativa al numero dei partecipi e sia per sostenere l’attendibilità del dichiarante.

Tuttavia, tale sentenza riguarda fatti precedenti, ai quali il ricorrente è rimasto del tutto estraneo. Di contro, la Corte d’appello omette del tutto di citare le sentenze successive riguardanti la medesima cosca, in particolare quelle emesse nei procedimenti cc.dd. “Tabula rasa” ed “Eleo”, nei quali il padre di [OMISSIS] non è stato nemmeno indagato: di conseguenza, questi due procedimenti, avendo accertato la responsabilità di soggetti terzi subentrati al vertice dell’associazione, dimostrano, al contrario di quello che sostengono i giudici, che vi è stato uno «stravolgimento della originaria compagine associativa»: vale a dire che non esiste continuità tra la vecchia associazione giudicata nel 2015 e quella giudicata successivamente.

Tale considerazione mette in crisi l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui il ruolo di [OMISSIS] sussistente nel 2017 e nel 2018 «non può che essere proseguito anche nel periodo immediatamente successivo» per non essere emersi o dedotti stravolgimenti nei vertici della consorteria.

Ora, è pacifico che le posizioni di coloro che sono stati giudicati con la sentenza del 2015 non possono essere collegate a quella di [OMISSIS], perché il reato permanente cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado. Nei successivi processi non risultano imputati né il ricorrente, né il padre.

In definitiva, le dichiarazioni di [OMISSIS] sono del tutto insufficienti. Il fatto da dimostrare avrebbe dovuto essere l’appartenenza del ricorrente al sodalizio e, in difetto di ulteriori elementi tali da poterlo ricollegare alla cosca in questione, la condanna poggia su valutazioni congetturali, in assenza di singole e specifiche attività delittuose attribuibili al ricorrente, da inserirsi effettivamente nel quadro del programma associativo.

I giudici di appello, omettendo di confrontarsi con l’impugnazione, non hanno rilevato che le dichiarazioni fossero prive di riscontri individualizzanti e che la presunta successione di [OMISSIS] al padre al vertice dell’associazione fosse smentita dalle sentenze successive passate in giudicato. È stato fatto mal governo, dunque, dell’art. 192 cod. proc. pen.

2.2

Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ruolo di promotore di [OMISSIS].

Il vizio di motivazione della sentenza impugnata – prosegue il ricorso – emerge, a maggior ragione, in ordine alla qualifica di promotore dell’associazione ravvisata in capo al ricorrente.

Anche questa affermazione si basa sulle dichiarazioni del collaboratore [OMISSIS], che, insufficienti per dimostrare la partecipazione di [OMISSIS] alla cosca, lo sono vieppiù per dimostrare la sua qualifica di promotore.

La sentenza impugnata ritiene che questo ruolo dell’imputato, se già esistente negli anni 2017 e 2018, deve essere proseguito anche nel periodo seguente, nonostante le sentenze irrevocabili successive dimostrino che ai vertici dell’organizzazione criminale vi è stato un cambiamento, per effetto del quale non compare più né il padre [OMISSIS], né alcuno dei suoi familiari.

La motivazione su questo aspetto difetta di elementi specifici dimostrativi, laddove le sentenze rese nei procedimenti cc.dd. “Tabula rasa” ed “Eleo” individuano quale capo della locale di ‘ndrangheta di Petilia Policastro tale [OMISSIS]. In questi due procedimenti, non si fa mai cenno dell’eventuale rito di affiliazione di [OMISSIS] e, in ogni caso, della sua investitura a reggente della locale.

La condanna si fonda su una mera presunzione e non su elementi di prova concreta, pur essendo il collaboratore [OMISSIS] detenuto sin dal 2018 e, dunque, non potendo fornire dichiarazioni relative a una data successiva.

2.3

Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen.

La Corte d’appello ha tratto la prova dell’aggravante in questione dagli atti relativi alla tentata estorsione di cui al capo 2), perché sarebbe emersa dalle intercettazioni la prova della disponibilità di una carabina da parte di [OMISSIS].

Ma, se anche così fosse, non vi sarebbe la prova del collegamento dell’arma al reato associativo. La sentenza non spiega in base a quale ragionamento è stato ritenuto che la presunta disponibilità dell’arma ridondasse a vantaggio dell’associazione in quanto tale e non fosse invece un elemento relativo al singolo reato, tanto più che la stessa contestazione presuppone che il fatto non era funzionale agli scopi associativi.

2.4

Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per i reati di cui ai capi 2), 3) e 5) e alla circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso.

Quanto al reato sub 2), la Corte d’appello ha erroneamente basato la condanna su intercettazioni e dichiarazioni generiche. L’atto di appello aveva eccepito che il riferimento nelle conversazioni a un tale “Nicola” non fosse univocamente riferibile all’imputato. La condotta intimidatoria non era stata adeguatamente collegata a [OMISSIS] in assenza di riscontri oggettivi e la mancata testimonianza delle persone offese non aveva giovato alla fondatezza dell’accusa.

Quanto al reato sub 3), la sentenza impugnata non ha considerato la prospettazione difensiva secondo cui il venditore dell’auto intendeva compiere una truffa, essendo il veicolo di proprietà di una società di leasing.

L’ingerenza di [OMISSIS] nella compravendita non integra gli estremi del reato di estorsione, in quanto il danno patrimoniale non è stato provato e la motivazione lo individua nella violazione dell’autonomia negoziale, che tuttavia non è sufficiente a configurare l’ingiusto profitto del delitto di estorsione.

Peraltro, le dichiarazioni del venditore e dell’intermediario, che si basano sulla notoria fama criminale del ricorrente, non sono corroborate da elementi dimostrativi di minaccia o di violenza esplicita.

Quanto al reato sub 5), è pacifico che il ricorrente non abbia mai avuto rapporti con la persona offesa, mentre la spendita del suo nome fatta dal soggetto che aveva consegnato la somma di denaro alla persona offesa non è né una circostanza accertata, né un elemento che integra il reato a carico del ricorrente.

La Corte d’appello si basa su intercettazioni dal contenuto criptico, le quali non dimostrano che [OMISSIS] fosse il creditore diretto delle somme, né che [OMISSIS] fosse solo un intermediario tra lui e la persona offesa. Il ruolo del ricorrente come destinatario finale delle somme non è provato e, a seguire quanto scritto in sentenza, il credito riguarda piuttosto un rapporto tra [OMISSIS] e [OMISSIS] anziché tra [OMISSIS] e la persona offesa.

2.5

Con il quinto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche.

La sentenza ha negato le circostanze attenuanti generiche con una motivazione carente e stereotipata, che si basa unicamente sulla gravità dei fatti e sul ruolo dell’imputato senza valutare altri elementi favorevoli.

La motivazione della Corte d’appello si è limitata a ribadire la decisione del primo giudice, senza confrontarsi con le argomentazioni difensive e senza fornire una valutazione autonoma dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.

  1. Il ricorso dell’avv. [OMISSIS], presentato in data 2.9.2025, si articola, a sua volta, in cinque motivi.

3.1

Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova dichiarativa nel riconoscimento della partecipazione all’associazione.

La responsabilità di [OMISSIS] per la partecipazione all’associazione è stata ritenuta dimostrata in forza delle dichiarazioni del collaboratore [OMISSIS], riferite ad un periodo antecedente al 2018, data di inizio della sua collaborazione.

Nell’atto di appello, era stato dedotto che numerosi altri collaboratori dell’area crotonese non avevano mai menzionato [OMISSIS] e che le dichiarazioni di [OMISSIS] si esaurivano nell’affermazione, per ragionamento basato sul mero ius sanguinis, che il ricorrente era divenuto reggente della cosca a seguito dell’arresto del padre, nonostante il collaboratore fosse stato arrestato nel luglio 2018 prima dei fatti contestati in questo processo.

Si segnalava, altresì, che nei processi successivi non era mai emersa l’esistenza di due differenti locali di Petilia Policastro, come dichiarato da [OMISSIS], e che affermare che il ricorrente era diventato reggente a seguito dell’arresto del padre significava non tenere conto del fatto che quest’ultimo era detenuto ininterrottamente da oltre vent’anni; peraltro, [OMISSIS] non era stato coinvolto né nei processi precedenti né nei processi successivi, nei quali piuttosto era stato condannato come vertice dell’associazione [OMISSIS], fratello di [OMISSIS].

Tali deduzioni non hanno avuto risposta nella sentenza impugnata, la cui debolezza argomentativa sta tutta nella apodittica affermazione secondo cui «il ruolo del [OMISSIS] se sussistente già nel 2017 nel 2018 non può che essere proseguito anche nel periodo immediatamente successivo».

La Corte d’appello non ha ricercato elementi di riscontro esterno, con la conseguenza che l’incontro tra [OMISSIS] e [OMISSIS] è stato ritenuto dimostrato soltanto in forza delle dichiarazioni del collaboratore, e che, per giustificare l’affermazione della responsabilità di [OMISSIS] a partire dal 2019 a fronte degli incontri avuti dal collaboratore con lui negli anni precedenti, la sentenza impugnata è incorsa nell’argomentazione autoreferenziale dell’assenza di stravolgimento nella compagine associativa, smentita per tabulas dalle sentenze successive, le quali hanno condannato un soggetto diverso come capo della cosca e alle quali è rimasto estraneo [OMISSIS].

La Corte d’appello, inoltre, non ha spiegato in base a quali elementi è da ritenersi dimostrato il numero minimo di partecipi alla associazione, pur trattandosi di un aspetto espressamente devoluto con l’atto di appello; si è limitata ad affermare l’esistenza della locale, senza verificarne la composizione e la effettiva operatività.

In definitiva, la sentenza impugnata non ha dato conto, come richiesto dalle Sezioni unite [OMISSIS], del contributo apprezzabile del ricorrente alla vita e all’organizzazione dell’associazione.

3.2

Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova dichiarativa nel riconoscimento del ruolo apicale nell’associazione.

Secondo la Corte d’appello, il ruolo apicale di [OMISSIS] sarebbe dimostrato dalle dichiarazioni del collaboratore [OMISSIS] e dalle risultanze investigative per gli altri reati contestati, in particolare per essere stato il ricorrente presentato come il “boss della zona” alla persona offesa del reato sub 2) e per essersi egli dimostrato sovraordinato a [OMISSIS] nella vicenda sub 5).

Nell’atto d’appello, lo stesso ragionamento adottato dal giudice di primo grado era stato stigmatizzato perché congetturale, e tuttavia nella motivazione della sentenza di secondo grado manca la dimostrazione dell’effettivo esercizio di un ruolo apicale da parte di [OMISSIS], così come di un suo riconoscimento esterno significativo, tenuto conto del limitato significato delle dichiarazioni della persona offesa della estorsione, da cui non poteva emergere la concretezza del ruolo apicale del ricorrente. E ugualmente inidoneo era da considerarsi il riferimento alla sovra ordinazione rispetto a [OMISSIS], il quale all’epoca non era nemmeno indagato per reati associativi e successivamente è stato processato come sodale di un’altra cosca.

L’argomentazione utilizzata dalla Corte d’appello – che rinvia sostanzialmente alle dichiarazioni di [OMISSIS] – è autoreferenziale e non si confronta con le sentenze passate in giudicato, né con il fatto che quale capo della locale di Petilia Policastro era stato condannato [OMISSIS].

3.3

Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione nel riconoscimento dell’aggravante del carattere armato dell’associazione.

Se è vero che la circostanza aggravante in questione ha natura oggettiva, è vero anche che non basta la natura mafiosa del sodalizio per affermare la disponibilità delle armi.

Il fatto che in altre occasioni sia stata accertata l’aggravante a carico di appartenenti alla locale di Petilia Policastro non vale a dimostrare che [OMISSIS] nel periodo in contestazione in questo procedimento avesse la disponibilità delle armi.

La sentenza impugnata ha dedicato all’aggravante poche righe, nelle quali ha evidenziato lo spessore dimostrativo dell’intercettazione intercorsa tra [OMISSIS] e [OMISSIS], i quali discorrevano circa il metodo migliore per colpire la telecamera e lo individuavano nell’uso di una carabina.

Ma la Corte d’appello non ha spiegato in base a quali elementi dovesse ritenersi dimostrato che [OMISSIS] disponeva effettivamente dell’arma, tenuto conto che alla conversazione non ha fatto seguito alcun atto intimidatorio armato. In ogni caso, manca la dimostrazione che l’arma fosse disponibile per il conseguimento dei fini del sodalizio, atteso che la tentata estorsione in relazione a cui è stata intercettata la conversazione non era un reato-fine dell’associazione.

Né può opporsi la notoria disponibilità di armi in capo alla ‘ndrangheta, perché se ne deve comunque riscontrare l’effettiva disponibilità e l’uso per il conseguimento di finalità dell’associazione.

3.4

Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge e vizio di motivazione nell’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 2), 3) e 5).

La motivazione sul riconoscimento dell’aggravante del c.d. metodo mafioso è contraddittoria, perché la Corte d’appello, da un lato, esclude che si tratti di reati-fine dell’associazione e, dall’altro, sostiene che le condotte erano finalizzate ad affermare la presenza sul territorio della consorteria, elemento quest’ultimo integrante piuttosto l’aggravante dell’agevolazione mafiosa ma in nessun modo dimostrativo dell’esercizio del metodo mafioso.

È inappagante anche il riferimento allo strumento incendiario nella tentata estorsione di cui al capo 2): si tratta di un mezzo non univocamente indicativo della modalità mafiosa, giacché la tipicità dell’atto intimidatorio non è da ricollegarsi alle caratteristiche dell’atto in sé considerato, ma al metodo, nel senso che la violenza deve risultare concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo mafioso.

L’aggravante, infatti, è configurabile nel caso di condotte funzionali alla più pronta e agevole commissione del reato e non coincide con la mera connotazione mafiosa dell’azione o con la mera ostentazione di comportamenti provocatori dell’organizzazione.

La Corte d’appello non ha spiegato sulla base di quali elementi concreti doveva ritenersi che le modalità esecutive delle estorsioni e dell’usura, anziché essere modalità ordinarie di realizzazione dei delitti, fossero funzionali a determinare nelle persone offese la particolare intimidazione di tipo mafioso.

Quanto al reato di cui al capo 2), i giudici di secondo grado hanno superato disinvoltamente quanto dedotto nell’atto di appello circa l’idoneità del solo riferimento al nome di battesimo dell’imputato nella conversazione a fungere da elemento dimostrativo della sua identificazione come autore del gesto intimidatorio. La motivazione è apodittica quando lo individua in ragione del fatto che era stato collaboratore di [OMISSIS]. Anche il collegamento tra l’incendio dell’auto di un terzo e la coartazione della volontà della persona offesa è una convinzione priva di concreti riscontri fattuali. Manca l’accertamento del nesso causale tra la condotta violenta o minatoria e la costrizione psichica del soggetto passivo.

Quanto al reato di cui al capo 3), la Corte d’appello ha superato le obiezioni difensive sull’insussistenza dell’ingiusto profitto con l’argomentazione della lesione dell’autonomia contrattuale, senza tenere conto che la persona offesa comunque non avrebbe venduto al prezzo indicato dall’altra persona interessata all’acquisto. Né è stato vagliato il profilo della idoneità della minaccia ad incutere timore nella persona offesa, che peraltro era arrivato in Calabria in compagnia di soggetti esponenti della ‘ndrangheta. Né, ancora, si può rinvenire il metodo mafioso nel fatto che la persona offesa ha riferito che [OMISSIS] gli era stato presentato come “il boss della zona”, necessitando ben altri indicatori fattuali rispettosi del principio della materialità e dell’offensività della condotta per ritenere la sussistenza del metodo mafioso.

Quanto al reato di cui al capo 5), la sentenza impugnata non ha superato l’obiezione circa il difetto di prova che [OMISSIS] fosse il diretto creditore delle somme erogate alla persona offesa e, dunque, circa il difetto di prova della provenienza della provvista dall’odierno ricorrente e della qualità in capo a quest’ultimo di destinatario finale delle somme di denaro. Dal compendio intercettivo, emerge tutt’al più che [OMISSIS] fosse debitore di [OMISSIS], ma non anche che quest’ultimo avesse indotto la persona offesa alla pattuizione di interessi usurari e ne avesse conseguito il relativo profitto illecito.

3.5

Con il quinto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio e nel diniego delle attenuanti generiche.

La Corte d’appello ha negato le circostanze attenuanti generiche, valorizzando la gravità delle condotte, il ruolo apicale dell’imputato e la spregiudicatezza degli atti intimidatori.

La motivazione, perciò, si risolve in un ragionamento generico e illogico, nella misura in cui sono stati valorizzati elementi costitutivi della fattispecie già apprezzati nell’affermazione di responsabilità ed è stata ribadita una spregiudicatezza che non si confronta con il dato della incensuratezza di [OMISSIS].

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi dei due ricorsi presentati dai difensori dell’imputato sono omologhi, sia per numero ed ordine, sia per gli argomenti adoperati, e, quindi, possono essere trattati unitariamente.

  1. I primi due motivi dei ricorsi riguardano la dichiarazione di responsabilità di [OMISSIS] per il reato associativo e si dolgono essenzialmente della violazione, da parte della Corte d’appello, dei criteri di valutazione della prova dichiarativa dettati dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

La sentenza di secondo grado dà atto effettivamente che la contestazione associativa si fonda sulle dichiarazioni del collaboratore [OMISSIS], procedendo dapprima a vagliarne l’attendibilità e ritenendo poi di ricavare i riscontri al suo narrato dalle vicende relative ai singoli reati ulteriori contestati a [OMISSIS].

1.1

È noto che la valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., richiede che il giudice di merito, conformandosi a quella che è stata definita una metodologia “a tre tempi”, debba dapprima sciogliere il problema della credibilità soggettiva del dichiarante, quindi verificare l’intrinseca consistenza delle sue dichiarazioni e infine esaminare i riscontri cosiddetti esterni (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, [OMISSIS], Rv. 192465 – 01).

Nel corso degli anni, è stato precisato che la detta sequenza non deve essere rigorosamente rigida, nel senso, cioè, che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in particolare per ciò che riguarda la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto, che, influenzandosi reciprocamente, devono essere valutate unitariamente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, [OMISSIS], Rv. 255145 – 01).

Ciò nondimeno, è stato costantemente affermato anche che gli “altri elementi di prova” – che, a norma dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., confermano l’attendibilità della dichiarazione – non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 31004 del 10/5/2023, [OMISSIS], Rv. 2440 – 01; Sez. 1, n. 34712 del 2/2/2016, [OMISSIS], Rv. 267528 – 01); dunque, non devono valere a provare il fatto-reato ovvero la responsabilità dell’imputato e la loro funzione processuale è semplicemente quella di confermare l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che comporta che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità (Sez. 5, n. 2066 del 15/10/2025, dep. 2026, [OMISSIS], Rv. 29314 – 02).

1.2

In questa prospettiva, la sentenza impugnata – diversamente da quella di primo grado, che aveva preso le mosse dalla ricostruzione dei fatti di cui ai capi di imputazione ulteriori rispetto a quello del reato associativo – valuta la responsabilità di [OMISSIS] per il reato associativo a partire dalle dichiarazioni del collaboratore [OMISSIS] e, occupandosi dell’aspetto della sua attendibilità soggettiva e oggettiva, individua, tra gli altri, due dati di sicuro rilievo: 1) [OMISSIS] faceva parte di una articolazione territoriale di ‘ndrangheta (Roccabernarda) diversa da quella di cui si ipotizza facesse parte con ruolo apicale il ricorrente [OMISSIS] (Petilia Policastro e Cotronei); 2) le dichiarazioni di [OMISSIS] coprono un arco temporale che si arresta al 2018 (quando ha inizio la sua detenzione), laddove la data del commesso reato associativo decorre in questo procedimento dal 2019.

Ciò premesso, la sentenza sintetizza i termini del contributo dichiarativo di [OMISSIS], rilevando che il collaboratore aveva riferito di avere diverse volte incontrato nel 2017 e nel 2018 [OMISSIS], il quale, in rappresentanza della cosca corrente in Sofome di Petilia Policastro, aveva manifestato in alcune di queste occasioni la disponibilità del proprio gruppo alla collaborazione e aveva proposto alcuni affari alla cosca di Roccabernarda.

Dalla sentenza di primo grado, risulta, altresì, che la posizione di vertice di [OMISSIS] nell’ambito dell’articolazione di Sofome era stata resa nota a [OMISSIS] da [OMISSIS], capo della cosca di Roccabernarda, il quale gli aveva detto che il ricorrente era succeduto al padre [OMISSIS], a partire dal momento in cui costui era stato arrestato.

1.3

La verifica di tali dichiarazioni avrebbe imposto, quanto al preliminare aspetto della attendibilità intrinseca ed estrinseca di [OMISSIS], di prendere in considerazione, innanzitutto, l’aspetto dei suoi rapporti con il chiamato in reità.

Sotto questo profilo, infatti, la sentenza attesta che le informazioni fornite sul conto di [OMISSIS] sono state apprese dal collaboratore quale appartenente ad un’altra articolazione territoriale di ‘ndrangheta, peraltro nemmeno da una posizione apicale all’interno della stessa.

E si tratta di circostanze di cui, per quello che riguarda l’intraneità del ricorrente alla cosca di Sofome e addirittura la sua posizione di capo, egli avrebbe avuto conoscenza anche de auditu, da soggetto che però non è stato esaminato in questo processo.

Date queste premesse, altro tema che, in secondo luogo, avrebbe dovuto essere affrontato sarebbe stato quello della precisione delle dichiarazioni, anche sotto il profilo cronologico (e ciò al netto di quanto si dirà infra sub 1.6.). I giudici di secondo grado non trascurano, infatti, di dare atto, anche perché sollecitati dall’impugnazione, che le dichiarazioni di [OMISSIS] riguardano un periodo precedente a quello in contestazione.

Non v’è dubbio che tali due aspetti, attenendo alla complessiva attendibilità del dichiarante, si influenzano reciprocamente e hanno innegabili aspetti di correlazione.

1.4

Secondo quanto riportato nella stessa sentenza impugnata, l’atto di appello, con riguardo a questo tema, aveva specificamente evidenziato, da un lato, che [OMISSIS] fosse detenuto dal 2018 e, dall’altro, che né nelle sentenze precedenti, né nelle sentenze successive pronunciate in relazione alla cosca petilina, [OMISSIS] fosse mai stato condannato (in quanto, prima ancora, nemmeno imputato) e, quindi, ricollegato a tale sodalizio criminoso.

Ebbene, la Corte d’appello considera testualmente, a questo proposito, che la circostanza che le dichiarazioni di [OMISSIS] si fermino al 2018 non toglie che «il ruolo del [OMISSIS] nella consorteria petilina, se sussistente già nel 2017/18, non può che essere proseguito anche nel periodo immediatamente successivo, momento in cui non emergono stravolgimenti, né sono stati dedotti, ai vertici della consorteria».

Con riferimento a tale «periodo immediatamente successivo», poi, nessun riferimento è contenuto, nella pronuncia di secondo grado, alle vicende processuali che la difesa aveva citato come dimostrative della estraneità di [OMISSIS] alla cosca petilina, atteso che i giudici d’appello limitano il confronto, rispetto alle numerose sentenze che ne attestano la sussistenza, con quella che nel 2015 aveva condannato [OMISSIS], padre del ricorrente, quale capo dell’organizzazione criminale in questione (onde trarne essenzialmente la conferma della plausibilità dell’ipotesi secondo cui l’odierno ricorrente, per effetto di tale condanna, fosse succeduto al genitore).

Di conseguenza, questa parte della motivazione, per un verso, si avvale di asserzioni apodittiche ovvero di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, affermando, con un non consentito automatismo del ragionamento probatorio, che l’eventuale ruolo di vertice di un gruppo criminale di natura mafiosa, ove ritenuto sussistente per un determinato periodo temporale, sia da considerarsi protratto, pressoché naturalmente, anche in quello successivo.

Per altro verso, la sentenza omette di tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive sul punto e non si confronta con la doglianza, tutt’altro che potenzialmente irrilevante, secondo cui le condanne finora intervenute in ordine al periodo di operatività della cosca petilina successivo all’arresto di [OMISSIS] non abbiano in alcun modo riguardato [OMISSIS] (di guisa che, quand’anche ritenuta provata la partecipazione del ricorrente ad una articolazione di ‘ndrangheta con ruolo direttivo per un periodo precedente a quello in contestazione, non si potrebbe estenderla oltre).

1.5

Tanto considerato, l’ulteriore passaggio della procedura di verifica delle dichiarazioni accusatorie di [OMISSIS] – quello, cioè, che, secondo l’ordine logico indicato dalle Sezioni unite sopra citate, richiede di procedere ad una valutazione della chiamata unitamente agli “altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità” – avrebbe dovuto essere vieppiù scrupoloso, anche perché, almeno per una parte delle informazioni fornite dal collaboratore, si trattava di dichiarazioni de relato.

Le dichiarazioni rese dal collaboratore possono essere valutate a condizione che, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti.

È stato già affermato che, allorché gli elementi indiziari provengano da un solo “collaborante”, la ricerca dei riscontri esterni che confermino l’attendibilità di tali dichiarazioni deve essere particolarmente rigorosa e deve essere confortata dalla verifica dell’esistenza di circostanze che in qualche modo consentano di contestualizzare la chiamata in reità (Sez. 1, n. 3371 del 30/4/1999, [OMISSIS], Rv. 213731 – 01).

A maggior ragione, le dichiarazioni “de relato”, se non sono assistite dalla conferma del soggetto indicato come fonte di informazione, possono costituire elemento indiziario idoneo a fondare la dichiarazione di colpevolezza soltanto se confortate, ai sensi dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., da riscontri estrinseci certi, univoci, specifici, individualizzanti, e tali da consentire un collegamento diretto ed obiettivo con i fatti contestati e con la persona imputata (Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, [OMISSIS], Rv. 252631 – 01).

È vero che i riscontri dei quali necessita la narrazione possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, ma a condizione che l’elemento stesso abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all’imputato, pur non essendo richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente” (Sez. 2, n. 35923 dell’11/7/2019, P.g. c/ [OMISSIS], Rv. 276744 – 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, [OMISSIS], Rv. 260607 – 01).

1.6

Nel caso di specie, non sono resi disponibili, innanzitutto, elementi di riscontro circa il fatto storico narrato da [OMISSIS] per conoscenza diretta, ovvero che egli abbia incontrato in diverse occasioni [OMISSIS] e che il tenore dei colloqui sia stato tale da rivelare la appartenenza di quest’ultimo alla cosca di Sofome e, finanche, la sua qualità di capo in seno ad essa.

Quanto, poi, al fatto sostanziale che forma specifico oggetto dell’imputazione – ovvero l’appartenenza di [OMISSIS] al detto sodalizio criminoso e il suo “ruolo di promotore” –, la sentenza impugnata rinviene gli elementi di riscontro all’ipotesi accusatoria nelle modalità e nelle circostanze degli altri reati contestati al ricorrente.

Si tratta, tuttavia, di dati probatori non suscettibili, di per sé, di confermare l’eventuale efficacia dimostrativa del contenuto della chiamata in reità di [OMISSIS]. Fermo restando che la genericità dell’espressione «altri elementi di prova» utilizzata dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l’interpretazione secondo cui, in subiecta materia, vige il principio della “libertà dei riscontri”, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura e ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, [OMISSIS], cit., in motivazione), ciò nondimeno è necessario – si ribadisce – che il riscontro alla dichiarazione accusatoria sia specifico, nel senso che deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità soggettiva dello stesso alla persona dell’incolpato.

In questa prospettiva, è da escludersi che quelli individuati dalla Corte d’appello costituiscano elementi idonei, anche solo sul piano della mera consequenzialità logica e pur nell’ambito di una valutazione probatoria unitaria, a corroborare le dichiarazioni di [OMISSIS] bisognose di conferma.

Non lo è, in primo luogo, la considerazione che in occasione del reato di cui al capo 5) [OMISSIS] si sia dimostrato sovraordinato rispetto al concorrente [OMISSIS], la cui qualità di esponente di spicco della ‘ndrangheta è affermata dallo stesso [OMISSIS] ed è contestata specificamente dal ricorso.

I giudici di merito, invero, non dimostrano autonomamente la intraneità di [OMISSIS] alla criminalità organizzata in posizione di rilievo e non superano altrimenti la censura difensiva, sicché la circostanza che il coimputato del reato di usura sia «elemento di spicco su Petilia Policastro» è, in ultima analisi, riconducibile ad una dichiarazione autoreferenziale dello stesso collaboratore.

La valutazione di tale elemento come riscontro al narrato di [OMISSIS], pertanto, poggia su una non corretta interpretazione della previsione di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., la quale postula pur sempre l’esigenza che i riscontri alle dichiarazioni ivi considerate debbano essere caratterizzati dalla necessaria estraneità – nel senso di provenienza ab externo – rispetto alle dichiarazioni medesime, sì da scongiurare una verifica tautologica ed affetta dal vizio della circolarità.

Nemmeno la dichiarazione della persona offesa del reato sub 3), relativa al fatto che [OMISSIS] gli fu presentato come “il boss della zona”, appare sufficiente, benché più precisa ed estrinseca, a riscontrare le propalazioni di [OMISSIS].

Si tratta, infatti, di una circostanza relativa ad un fatto, che comunque non è stato considerato rientrante nel programma dell’associazione mafiosa ed espressione della sua operatività.

In questo risiede un tratto di contraddittorietà della sentenza impugnata, la quale, pur dando atto che «i reati di cui ai capi 2, 3 e 5 della rubrica … non possono in alcun modo considerarsi reati fine del sodalizio», ritiene, ciò nonostante, di ricavare da essi gli elementi di riscontro alla ipotesi secondo cui [OMISSIS] era il «vertice del sodalizio criminale in questione».

La incoerenza del percorso argomentativo della pronuncia risalta a maggior ragione se si considera che, in effetti, la parte della motivazione riguardante la presunta valenza sintomatica in chiave associativa di reati occasionali (in quanto non funzionali, nella stessa prospettazione accusatoria, alle finalità della cosca) si inserisce nel contesto di un discorso probatorio in cui, pur vertendosi in tema di reato associativo ascritto ad un soggetto che ne è ritenuto capo, manca qualsivoglia riferimento all’identità e al numero degli altri associati, alla struttura del sodalizio criminoso, al suo programma delittuoso, alle sue finalità, al suo ordinamento interno, ai suoi strumenti operativi, ai mezzi e alle risorse disponibili.

Non v’è chi non veda che non è possibile il controllo sulla ragionevolezza della affermazione secondo cui le modalità di fatti delittuosi non ricollegabili ad un’associazione a delinquere di stampo mafioso siano comunque da considerare un indice della appartenenza dell’autore di tali fatti all’associazione medesima e addirittura della sua funzione di capo, se difettano le informazioni più basilari circa origine ed organizzazione del gruppo criminale, la sua precisa collocazione sul territorio, i suoi metodi di realizzazione degli affari illeciti, la sua capacità di intimidazione.

1.7

Alla luce di quanto fin qui osservato, si deve ritenere, pertanto, che la sentenza impugnata non abbia fatto buon governo della regola di valutazione probatoria di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e della sua corretta interpretazione.

L’operazione di verifica della chiamata in reità, rapportata alla limitata validità intrinseca sotto il profilo oggettivo delle dichiarazioni di [OMISSIS] e alla sostanziale insufficienza di riscontri esterni in relazione al fatto oggetto di accusa, è pervenuta ad una conclusione che non ha dato adeguatamente conto della idoneità del narrato del collaboratore a concorrere a fondare la dichiarazione di colpevolezza di [OMISSIS] per il reato associativo.

In accoglimento dei primi due motivi di ciascun ricorso, quindi, la sentenza va annullata in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro per un nuovo esame che, giovandosi di una ricostruzione almeno tendenziale delle vicende generali dell’articolazione di ‘ndrangheta cui l’imputato è stato ricollegato (anche sulla base delle pronunce irrevocabili che l’hanno riguardata) e procedendo alla più precisa contestualizzazione temporale e operativa della figura di [OMISSIS] nella vicenda associativa, operi un rinnovato vaglio della valenza probatoria delle dichiarazioni di [OMISSIS] alla luce di tutti gli elementi di informazione legittimamente acquisiti.

  1. Qui, va aggiunto che la fondatezza dei motivi di ricorso attinenti alla responsabilità del ricorrente per il reato associativo consente, allo stato, di ritenere assorbita la questione, che era stata specificamente posta con il terzo motivo di entrambi i ricorsi, della sussistenza della circostanza aggravante della natura armata dell’associazione mafiosa.

Si tratta, infatti, di questione che si trova in rapporto di subordinazione rispetto a quelle riguardanti la responsabilità stessa del ricorrente per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., sicché il suo vaglio presuppone che la questione principale, con la quale essa è in relazione di interdipendenza logica, sia stata respinta.

  1. Il quarto motivo dei ricorsi riguarda i reati di cui ai capi 2), 3) e 5) dell’imputazione e articola doglianze sia quanto all’affermazione di responsabilità di [OMISSIS], sia quanto al riconoscimento della circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso.

I due ordini di censura, pur riguardando aspetti non del tutto indipendenti tra loro, si mantengono comunque su piani sostanzialmente diversi, sicché appare opportuno che vengano trattati distintamente, a partire da quello che attiene complessivamente alla sussistenza dei reati contestati e alla loro attribuibilità a [OMISSIS].

3.1

Quanto ai reati sub 2) di tentata estorsione e di danneggiamento seguito da incendio ai danni di [OMISSIS], le censure difensive riguardano sia l’individuazione di [OMISSIS] come autore della condotta intimidatoria e comunque come concorrente di [OMISSIS] nel perseguimento del fine di carattere estorsivo, sia il collegamento tra l’incendio dell’autovettura e la coartazione della volontà della persona offesa del delitto di cui agli artt. 56-629 cod. pen.

Giacché le sentenze di merito si fondano per una parte rilevante sul contenuto delle intercettazioni disposte nel procedimento a seguito dell’episodio incendiario, i rilievi difensivi, attenendo sostanzialmente alla identificazione dei colloquianti e al significato delle espressioni captate, postulano un non consentito sindacato di legittimità.

Infatti, quando il ricorso per cassazione riguardi una sentenza che ha interpretato fatti comunicativi, l’individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un’affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/4/2024, [OMISSIS], Rv. 26599 – 01).

In materia di intercettazioni telefoniche, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, [OMISSIS], Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, [OMISSIS], Rv. 268389 – 01, sulla scia di Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, [OMISSIS], Rv. 263715 – 01).

Nel caso di specie, i giudici del merito, in modo nient’affatto manifestamente illogico o contraddittorio, hanno richiamato appropriatamente, quanto al collegamento di [OMISSIS] con il fatto contestato, le conversazioni di [OMISSIS] con la moglie e con lo stesso ricorrente, da cui è stato adeguatamente desunto il coinvolgimento di [OMISSIS] nell’azione materiale dell’incendio dell’autovettura di [OMISSIS].

Peraltro, i riferimenti a tale “Nicola”, contenuti nei colloqui cui non partecipa personalmente il ricorrente, sono ragionevolmente ricondotti a [OMISSIS] anche sulla base del fatto che è indicato da [OMISSIS] come soggetto che gli è stato affidato dal padre, notizia, questa, che si concilia con la circostanza che [OMISSIS] avesse fatto assumere il figlio presso gli [OMISSIS] sin da quando aveva diciassette anni.

In ogni caso, l’esito delle intercettazioni si innesta su un compendio probatorio di fondo, costituito anche dalle sommarie informazioni testimoniali di [OMISSIS] e [OMISSIS], i quali attestavano l’esistenza di stretti rapporti di collaborazione e di consuetudine tra [OMISSIS] e [OMISSIS], quest’ultimo definito “braccio destro” del primo.

Altrettanto ragionevole risulta il collegamento operato nelle sentenze di merito tra l’incendio dell’autovettura di [OMISSIS], stretta collaboratrice di [OMISSIS], e il tentativo di coartare la volontà di quest’ultima.

È proprio [OMISSIS], da subito, a mettere in relazione il fatto con la pretesa di [OMISSIS] di ottenere dalla sorella l’intestazione della titolarità della [OMISSIS], e ciò sia nel corso di una conversazione telefonica intercettata, sia nelle sommarie informazioni testimoniali rese nell’immediatezza alla polizia giudiziaria.

Quindi, è lo stesso [OMISSIS], che in un colloquio captato con il nipote [OMISSIS] (figlio di [OMISSIS]), svoltosi alla presenza anche di [OMISSIS], lascia chiaramente intendere al suo interlocutore che la cessazione dei problemi per la madre sarebbe agevolata dalla eventuale acquiescenza della donna ad assecondare il suo progetto sulla gestione della clinica (“digli a tua madre semplicemente se mi libera che io quando me ne sono andato problemi non ce ne sono …”).

Deve ritenersi, pertanto, che le sentenze di merito siano dotate, in relazione al punto della individuazione di [OMISSIS] come partecipe al fatto di cui al capo 2) nonché al punto della causale dell’incendio, di un apparato argomentativo adeguato e privo di fratture logiche, che il ricorso avversa essenzialmente per il tramite di una lettura alternativa degli elementi di prova e della proposta di parametri diversi di ricostruzione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dai giudici dell’appello.

Le doglianze relative all’affermazione di responsabilità di [OMISSIS] per il reato di cui al capo 2) dell’imputazione, pertanto, sono infondate.

3.2

Quanto al reato sub 3) di estorsione ai danni di [OMISSIS], i ricorsi contestano, innanzitutto, che la condotta attribuita dai giudici di merito a [OMISSIS] sia idonea ad integrare gli estremi del delitto di cui all’art. 629 cod. pen., in ragione della insussistenza, nella vicenda in questione, dell’elemento dell’ingiusto profitto e del correlativo danno patrimoniale per la persona offesa.

Si tratta, tuttavia, di doglianza che era stata già adeguatamente disattesa dalla Corte d’appello con il riferimento alla considerazione che la condotta estorsiva rimane integrata ogniqualvolta un individuo interferisce in una transazione altrui, costringendo la vittima a compiere un’azione contraria alla sua autonomia negoziale.

La prospettazione dei giudici di secondo grado è del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel delitto di estorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l’agente o con altri soggetti, l’elemento dell’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (Sez. 2, n. 12434 del 19/2/2020, P.m.t. c/ [OMISSIS], Rv. 278998 – 01; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, P.g. in proc. [OMISSIS], Rv. 269364 – 01; Sez. 6, n. 4461 del 28/11/2013, P.g., [OMISSIS], Rv. 258168 – 01).

Nel caso di specie, le sentenze di merito hanno dato adeguatamente atto, sulla base delle dichiarazioni testimoniali acquisite e delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza, che [OMISSIS] impose alla persona offesa, con un atteggiamento aggressivo e minaccioso posto in essere sia personalmente sia per il tramite di persone da lui incaricate, di vendere l’autovettura ad un terzo che aveva lui stesso indicato.

A questo proposito, anche la ulteriore censura difensiva riguardante la valenza intimidatoria della condotta del ricorrente e la idoneità della minaccia a coartare la volontà della persona offesa è priva di fondamento.

Basata essenzialmente sulla osservazione che [OMISSIS] si accompagnava a sua volta a un soggetto ritenuto intraneo alla criminalità calabrese, la doglianza non tiene conto, intanto, delle dichiarazioni della stessa persona offesa, da cui risulta che la sua volontà venne concretamente coartata giacché fu costretto a vendere a soggetto diverso da quello con cui aveva in corso trattative prima che intervenisse [OMISSIS].

In secondo luogo, la idoneità della minaccia deve essere valutata complessivamente, in relazione alle concrete circostanze nelle quali essa viene posta in essere.

Questo vuol dire che la circostanza che [OMISSIS], proveniente da [OMISSIS], fosse giunto in Calabria in compagnia di un soggetto presentatosi come contiguo ad ambienti malavitosi non esclude, di per sé, che la sua volontà sia stata effettivamente forzata, tenuto conto delle circostanze ambientali in cui subì la minaccia (in un contesto geografico e sociale a lui del tutto estraneo, che lo poneva pregiudizialmente in una condizione di naturale soggezione rispetto a pretese sopraffattrici) e delle caratteristiche oggettive della minaccia stessa (ove valutata in relazione sia alla intensità della pretesa intimidatoria, sia al numero delle persone che la veicolarono).

Anche le censure relative alla configurabilità del delitto di estorsione in relazione al fatto contestato al capo 3) dell’imputazione, quindi, devono essere disattese.

3.3

Quanto al reato sub 5) di usura ai danni di [OMISSIS], la prospettazione difensiva – ovvero che [OMISSIS] era in realtà estraneo al rapporto usurario e aveva solo interesse a recuperare un suo credito con [OMISSIS], l’unico che ebbe rapporti diretti con la persona offesa – si fonda su una diversa ricostruzione del fatto, che non trova riscontro nelle risultanze processuali.

Le sentenze di merito ricavano il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda usuraria in questione dalle conversazioni telefoniche intercettate, dalle quali emerge che [OMISSIS] metta sistematicamente a parte [OMISSIS] dell’evoluzione dei suoi contatti con la debitrice e riceva dal suo interlocutore precise e stringenti indicazioni sulle mosse da adottare nei momenti in cui la donna ritarda la restituzione del denaro.

Dal tenore dei colloqui citati dai giudici, risulta palesemente che [OMISSIS] abbia un interesse diretto alla riscossione della somma di denaro prestata e dei relativi interessi usurari. La circostanza che [OMISSIS] rappresenti più volte alla debitrice che alle sue spalle ci sono altre persone, per conto delle quali egli agisce, non è un mero espediente, ma è piuttosto una prospettazione del tutto coerente con le emergenze delle conversazioni intercettate, da cui è chiaro che [OMISSIS] non funga solo da spettatore estraneo alla vicenda ma ne sia invece uno degli artefici attivi.

Del resto, nessuna necessità avrebbe [OMISSIS] di aggiornare costantemente il ricorrente degli sviluppi del rapporto con la persona offesa, onde prendere da lui disposizioni circa i successivi passi da mettere in atto, laddove [OMISSIS] non fosse personalmente implicato nella dazione di denaro in corrispettivo di una prestazione di natura usuraria.

Anche in questo caso, le doglianze difensive si fondano essenzialmente su una diversa interpretazione delle intercettazioni, cui invece le conformi sentenze di merito attribuiscono significati congrui e rispettosi del tenore testuale delle stesse.

Pertanto, la conclusione secondo cui [OMISSIS] ha concorso con [OMISSIS] nel reato di usura ai danni di [OMISSIS], arrecandovi un concreto e decisivo contributo quantomeno di tipo morale, è incensurabile, in quanto basata su una lettura logicamente strutturata dei dati probatori disponibili, che il ricorrente avversa sollecitando, in modo non consentito nel giudizio di legittimità, una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove.

Ne discende che anche le censure articolate in riferimento alla dichiarazione di responsabilità di [OMISSIS] per il reato di cui al capo 5) dell’imputazione sono da considerarsi infondate.

3.4

Occorre adesso passare a prendere in considerazione le censure riguardanti la sussistenza, in relazione ai reati fin qui considerati, della circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso.

È opportuno premettere che la ritenuta fondatezza dei ricorsi con riferimento al reato associativo non è suscettibile di interferire pregiudizialmente con la possibilità di riconoscere la detta aggravante nella commissione dei singoli delitti comuni.

Ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso, infatti, non occorre che sia dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti (Sez. 2, n. 32564 del 12/4/2023, [OMISSIS], Rv. 285018 – 02; Sez. 2, n. 36431 del 2/7/2019, [OMISSIS], Rv. 277033 – 01; Sez. 5, n. 21530 dell’8/2/2018, [OMISSIS], Rv. 273025 – 01).

L’aggravante, quindi, non presuppone che il soggetto agente appartenga ad un sodalizio criminale mafioso (Sez. 2, n. 20320 del 15/5/2024, [OMISSIS], Rv. 286426 – 01).

È richiesta, piuttosto, la dimostrazione che sia stato chiaramente evocato un collegamento con la forza intimidatrice del vincolo associativo, desumibile dalle modalità dell’azione, che devono essere tali da incutere nella vittima il timore del coinvolgimento del gruppo criminale e non del singolo agente (Sez. 2, n. 15724 del 27/3/2025, [OMISSIS], Rv. 287947 – 02).

Alla luce di tali criteri, è da ritenersi che la motivazione delle sentenze di merito circa la configurabilità del c.d. metodo mafioso in occasione del reato di cui al capo 3) dell’imputazione sia adeguata.

La persona offesa ha espressamente riferito che [OMISSIS] gli fu presentato come “il boss della zona”, riferimento in virtù del quale anche il comportamento successivo dell’imputato agli occhi della vittima poteva ben essere considerato come la conferma dell’esplicazione di un potere di condizionamento supportato dalla sua notoria fama criminale, per il mezzo del concreto avvalimento delle condizioni di assoggettamento che ne derivavano.

Sotto questo profilo, i giudici danno congruamente atto che, dopo l’iniziale presentazione di [OMISSIS] in termini nient’affatto neutri quanto alla percezione da parte dell’interlocutore della sua preoccupante personalità, i successivi rapporti con [OMISSIS] si svilupparono attraverso le minacce direttamente evocative di un diffuso potere sul territorio che giustificava pretese non resistibili e attraverso l’intervento collaterale di altre persone con compiti di supporto materiale che dava l’idea di un gruppo organizzato.

Di conseguenza, il riconoscimento dell’aggravante del c.d. metodo mafioso in relazione all’estorsione consumata ai danni di [OMISSIS] è una corretta applicazione del principio secondo cui la circostanza prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. ricorre quando l’azione incriminata sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/1/2021, [OMISSIS], Rv. 281027 – 01).

Discorso diverso è a farsi per i reati di cui ai capi 2) e 5) dell’imputazione, in relazione ai quali, se si oblitera – allo stato – il dato presupposto secondo cui [OMISSIS] era il capo della cosca petilina, non v’è, a rigore, né dichiarazione delle persone offese da cui risulti che abbiano avuto a che fare direttamente con lui e comunque che lo identificassero come un boss, né evidenza che le modalità di commissione dei reati – di per sé non esuberanti le modalità “ordinarie” di esecuzione dell’estorsione e dell’usura – fossero state specificamente intese dalle stesse persone offese come espressione di un modo di fare evocativo tipicamente mafioso e di una condotta dietro alla quale si percepisse l’intervento della mafia.

Sotto questo profilo, deve ricordarsi che l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso è configurabile nel caso di condotte eziologicamente collegate all’azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole commissione del reato (Sez. 1, n. 37621 del 14/7/2023, [OMISSIS], Rv. 285761 – 01; Sez. 1, n. 26399 del 28/2/2018, [OMISSIS], Rv. 273365 – 01).

Le modalità esecutive del reato, cioè, devono essere tali da evocare specificamente la forza intimidatrice del vincolo associativo e da determinare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale della specie considerata; sicché anche l’eventuale ostentazione dei comportamenti propri dell’organizzazione mafiosa non rileva ove non presenti un nesso immediato rispetto all’azione criminosa nel senso di connotarsi come propedeutico alla sua più agevole commissione.

Rapportando tali parametri di valutazione alle vicende oggetto di questo processo, è da considerarsi che nel reato sub 2) la vittima ha associato l’azione intimidatoria al fratello e alla sua pretesa imprenditoriale, che era collegata all’ambito familiare e che non era ictu oculi “mafiosa”. Nel caso del reato sub 5), poi, la persona offesa ha dichiarato di avere avuto contatti con una sola persona, che peraltro ha pure minacciato di denunciare, non tacendo di avere sì avuto notizia dei possibili collegamenti di [OMISSIS] con la cosca di Petilia Policastro, ma per altra via esterna al contesto delittuoso nel quale si era trovata e senza che nessun riferimento, diretto o indiretto, a tale circostanza fosse stato fatto dal suo interlocutore.

3.5

Di conseguenza, la sentenza impugnata va annullata anche con riguardo ai reati di cui ai capi 2) e 5), ma limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi sopra indicati.

La sentenza impugnata, invece, va integralmente confermata quanto al reato di cui al capo 3) e all’affermazione di responsabilità di [OMISSIS], che diviene irrevocabile ex art. 624 cod. proc. pen., dovendo il giudice del rinvio procedere alla eventuale rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio in esito al nuovo giudizio.

A questo proposito, deve aggiungersi che l’accoglimento dei motivi di ricorso relativi al più grave reato di cui al capo 1) e alla circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 2) e 5), posti in continuazione con gli altri, impone di considerare assorbito anche il quinto ed ultimo motivo afferente, in generale, al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, su cui è evidentemente suscettibile di influire l’esito del giudizio di rinvio.

  1. Alla luce di quanto fin qui complessivamente osservato, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e, con riguardo ai reati di cui ai capi 2) e 5), limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro secondo i principi già via via indicati sopra in motivazione. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.

In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso, la rifusione delle spese di lite delle parti civili deve essere riservata al giudizio di rinvio, nel quale esse hanno interesse a partecipare, potendo dal suo esito derivare loro un eventuale pregiudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e, con riguardo ai reati di cui ai capi 2 e 5, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà comunque alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al capo 3, rispetto al quale l’affermazione di responsabilità diviene irrevocabile; rigetta nel resto il ricorso. Spese delle parti civili al definitivo.

Così deciso il 30.1.2026

Il Consigliere estensore
Paolo Valiante

Il Presidente
Giuseppe De Marzo