Sezione: Terza Sezione penale
Sentenza: n. 15159/2026
Data della decisione: 13 febbraio 2026
Data del deposito: 28 aprile 2026
Indice dei contenuti
ToggleIl caso
Il Tribunale di Taranto aveva rigettato la richiesta di riesame proposta contro un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per più contestazioni aggravate riconducibili all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Il provvedimento riferisce anche di un’ulteriore contestazione ai sensi dell’art. 391-ter cod. pen., per la quale non erano state applicate misure cautelari.
Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza delle esigenze specialpreventive, cioè al rischio di commissione di ulteriori reati, e alla necessità di fronteggiarle mediante la sola custodia in carcere.
Venivano richiamati, in particolare, la risalenza delle condotte al 2023, il successivo trasferimento dell’indagato in altra struttura penitenziaria, la fruizione di permessi e l’ammissione al lavoro all’esterno. La motivazione dà inoltre conto di una condotta tenuta nella nuova struttura ritenuta meritevole del rilascio di permessi premio.
La questione giuridica
La questione riguarda il rilievo che gli elementi successivi ai fatti possono assumere nella valutazione dell’attualità del pericolo di recidiva e, quindi, della permanenza delle esigenze cautelari. In particolare, occorreva verificare se la condotta positiva tenuta in un diverso istituto penitenziario e il tempo trascorso dai fatti fossero stati adeguatamente considerati nella motivazione posta a fondamento del mantenimento della custodia in carcere.
La decisione affronta però anche un profilo preliminare: i limiti del controllo esercitabile dalla Cassazione in materia cautelare. Il controllo di legittimità non comporta una nuova valutazione dei fatti o delle caratteristiche soggettive dell’indagato. La Corte verifica, nei limiti propri del giudizio di cassazione, se il provvedimento impugnato esponga ragioni giuridicamente significative e se il percorso motivazionale presenti illogicità manifeste o contraddittorietà deducibili in quella sede.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Richiamando Sez. 2, n. 9212 del 2 febbraio 2017, Sansone, Rv. 269438-01, la Terza Sezione ha ribadito che il giudizio di legittimità in materia cautelare non consente di procedere a una nuova ponderazione degli elementi materiali e fattuali già esaminati dal giudice della cautela.
Quanto agli elementi indicati dalla difesa, la Corte rileva che il Tribunale li aveva espressamente esaminati. Secondo la motivazione riportata nella sentenza, i comportamenti tenuti nella nuova struttura penitenziaria potevano essere considerati espressivi di una rinnovata capacità di autocontrollo, ma non dimostravano, per ciò solo, la cessazione della pericolosità o l’interruzione dei contatti con i canali di approvvigionamento di droga.
Anche il tempo trascorso dai fatti era stato valutato e ritenuto insufficiente ad affievolire il pericolo. La motivazione richiama, sul punto, la pluralità degli episodi contestati e l’emersione di un meccanismo di approvvigionamento descritto come costante, assiduo e caratterizzato da una metodologia radicata.
Sul diverso piano dell’adeguatezza e della proporzionalità della misura, il Tribunale aveva inoltre ritenuto insufficienti misure gradate, vale a dire misure meno afflittive della custodia in carcere. La Cassazione non procede a una propria rivalutazione di merito di questa conclusione, ma considera il percorso argomentativo del provvedimento impugnato puntuale, esaustivo e privo di manifesta illogicità o contraddittorietà deducibili in sede di legittimità.
Il commento
Il passaggio centrale della sentenza non consente di affermare che la buona condotta carceraria, i permessi premio o il lavoro all’esterno siano elementi privi di rilievo nella valutazione cautelare. La decisione dice qualcosa di più circoscritto: tali elementi erano stati esaminati dal Tribunale, ma erano stati ritenuti insufficienti, nel quadro concreto sottoposto al suo giudizio, a dimostrare il venir meno della pericolosità.
È questa distinzione a delimitare la portata della pronuncia. La condotta successiva costituisce un dato suscettibile di valutazione. Non produce, tuttavia, un effetto automatico sulla permanenza delle esigenze cautelari. La sua incidenza dipende dal significato che assume rispetto al rischio concretamente individuato e dagli altri elementi considerati dal giudice.
Nel caso esaminato, la motivazione aveva distinto la capacità di autocontrollo manifestata all’interno della nuova struttura dalla diversa questione della cessazione della pericolosità e dell’interruzione dei collegamenti ritenuti rilevanti ai fini del rischio di recidiva. La Cassazione considera questa distinzione argomentativamente sostenibile e non affetta dai vizi denunciabili nel giudizio di legittimità.
Analoga cautela è necessaria rispetto al decorso del tempo. La sentenza non afferma che la distanza temporale dai fatti sia irrilevante. Dal testo emerge, al contrario, che il Tribunale l’aveva presa in considerazione, ritenendola però non sufficiente a modificare la prognosi alla luce della pluralità delle condotte contestate e delle caratteristiche del meccanismo di approvvigionamento descritto nella motivazione.
Sul piano processuale, il provvedimento richiama infine un limite rilevante per l’impostazione del ricorso per cassazione in materia cautelare: non è sufficiente prospettare una diversa lettura degli elementi favorevoli all’indagato. La censura deve confrontarsi con la struttura della motivazione impugnata e individuare un vizio deducibile in sede di legittimità, senza chiedere alla Cassazione una nuova valutazione del materiale fattuale.

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Sentenza integrale in forma omissata
Sezione: Terza Sezione penale
Sentenza: n. 15159/2026
Data della decisione: 13 febbraio 2026
Data del deposito: 28 aprile 2026
In nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALEComposta da:
Andrea Gentili – Presidente –
Vittorio Pazienza – Relatore –
Emanuela Gai
Massimo Battistini
Giovanni Giorgianni
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
[OMISSIS]
avverso l’ordinanza emessa il 19/09/2025 dal Tribunale di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Bertolini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19/09/2025, il Tribunale di Taranto ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OMISSIS] avverso l’ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere in relazione ai reati pluriaggravati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come meglio specificato ai capi 21), 29) e 34) della rubrica (veniva altresì contestato, a [OMISSIS], il delitto di cui art. 391-ter cod. pen., per il quale non venivano applicate misure cautelari).
2. Ricorre per cassazione [OMISSIS], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze specialpreventive e alla possibilità di fronteggiarle con la sola custodia in carcere. Si censura la valorizzazione dei remoti precedenti nonché il difetto di motivazione circa l’attualità del pericolo, essendo le condotte risalenti al 2023 ed essendo [OMISSIS] stato successivamente trasferito in altra struttura penitenziaria, presso la quale aveva fruito di permessi ed era stato ammesso al lavoro all’esterno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Secondo un indirizzo interpretativo del tutto consolidato, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del Tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01).
In tale prospettiva ermeneutica, da cui non vi è motivo di discostarsi, l’ordinanza impugnata resiste ai rilievi difensivi.
Il Tribunale di Taranto ha invero pienamente condiviso le valutazioni del G.i.p. sia in ordine alle concrete e gravi esigenze di prevenzione speciale, alla luce del contesto di straordinaria gravità in cui andavano ad inserirsi le condotte per cui è causa (narcotraffico in ambiente carcerario, posto in essere da [OMISSIS] avvalendosi di strettissimi familiari – la madre, il fratello minorenne – per le consegne di sostanze stupefacenti durante i colloqui); sia in ordine alla inadeguatezza di misure gradate, alla luce della assoluta spregiudicatezza della condotta e della totale assenza di effetti dissuasivi, su [OMISSIS], da parte delle numerose condanne per reati anche specifici e di notevole gravità, oltre che della sottoposizione alla sorveglianza speciale (cfr. pag. 5 dell’ordinanza impugnata).
Quanto poi agli elementi valorizzati dalla difesa (fatti risalenti al 2023; successivo trasferimento di [OMISSIS] in altro istituto penitenziario, dove aveva tenuto una condotta meritevole del rilascio di permessi premio), il Tribunale li ha ritenuti inidonei a modificare il quadro cautelare già delineato dal G.i.p., potendo in particolare i comportamenti tenuti dal ricorrente nella nuova struttura “essere al più espressivi di una rinnovata capacità di autocontrollo dell’indagato, ma non di cessazione della sua pericolosità o di interruzione dei contatti con i canali di approvvigionamento di droga da parte dello stesso, tanto più in considerazione del suo dichiarato stato di consumatore ed assuntore di droga”. Allo stesso modo, il tempo trascorso dalla commissione dei fatti non è stato ritenuto idoneo ad affievolire il pericolo, in considerazione non solo dei numerosi episodi contestati a [OMISSIS], ma anche dell’emersione di “un meccanismo di approvvigionamento costante, assiduo e con metodologia radicata”, tale da non consentire una prognosi favorevole anche dopo il trasferimento di [OMISSIS] in altra struttura carceraria.
In ordine alla attuale adeguatezza e proporzionalità della misura carceraria, il Tribunale di Taranto ha sottolineato le connotazioni paradossali della vicenda per cui è causa, connotata dalla commissione di plurimi reati, da parte di [OMISSIS], proprio durante la sottoposizione alla misura di massimo rigore, evidentemente rivelatasi, in concreto, priva di effetti dissuasivi. Si è peraltro, altresì, osservato che detta misura continuava ad essere l’unica con cui poter fronteggiare il rischio di recidiva, in considerazione del certo inserimento di [OMISSIS] in contesti di narcotraffico strutturato e della altrettanto certa impossibilità di controlli più adeguati e rigorosi, in caso di applicazione di misure gradate (cfr. pag. 8 dell’ordinanza).
Si è dinanzi, ad avviso di questo Collegio, ad un percorso argomentativo che, per un verso, ha reso puntuale ed esaustiva giustificazione del mantenimento in carcere di [OMISSIS], anche alla luce degli elementi valorizzati dalla difesa; per altro verso, tale percorso risulta totalmente immune da profili di illogicità manifesta o di contraddittorietà deducibili in questa sede.
3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà dell’imputato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
Vittorio Pazienza
Il Presidente
Andrea Gentili

















































































