Minorenne già giudicato per gli stessi fatti: il Tribunale di Catania applica il principio del ne bis in idem su richiesta dell’Avvocato Davide Tutino

Il Tribunale per i Minorenni di Catania, con sentenza n. 67/2025 depositata in udienza il 16 settembre 2025, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (…), imputato del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186-bis, comma 3, in relazione all’art. 186, comma 2, lett. b, Codice della Strada).

L’imputazione riguardava un sinistro stradale avvenuto a Donnalucata il (..): il giovane, alla guida di un ciclomotore (…), procedendo contromano e sotto l’influenza dell’alcol, aveva causato la collisione con un’autovettura condotta da una terza persona, riportando egli stesso lesioni con trenta giorni di prognosi.

Durante il dibattimento, l’imputato, assistito dall’avv. Davide Tutino del Foro di Catania, aveva richiesto la messa alla prova e ammesso la responsabilità del fatto. Tuttavia, all’esito dell’istruttoria, il difensore ha prodotto copia di una precedente sentenza del G.U.P. del medesimo Tribunale, che aveva già dichiarato il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto in relazione al medesimo episodio.

Preso atto della duplicazione di giudizio, il Tribunale – su conforme richiesta del Pubblico Ministero e della difesa – ha applicato il principio del ne bis in idem previsto dall’art. 649 c.p.p., disponendo il proscioglimento dell’imputato perché già giudicato per gli stessi fatti.

La pronuncia in esame, ribadisce l’efficacia preclusiva del giudicato penale anche nei procedimenti minorili, a tutela del principio costituzionale del divieto di doppia punizione per il medesimo fatto, e conferma la centralità del controllo giudiziale sull’unicità del procedimento penale.

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