Stalking, prima la revoca della misura, poi l’archiviazione: il fatto non costituisce reato

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Stalking, prima la revoca della misura, poi l’archiviazione: il fatto non costituisce reato

Un procedimento nato sotto il segno della massima esposizione cautelare si è chiuso con un approdo radicalmente opposto:
la misura è stata revocata in sede cautelare e, all’esito della successiva rivalutazione del materiale investigativo, il Pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione, poi disposta dal G.I.P. del Tribunale di Catania perché il fatto non costituisce reato.
In sintesi
  • Fase iniziale: applicazione della misura cautelare e ampia diffusione della notizia da parte di numerose testate.
  • Primo snodo decisivo: revoca della misura da parte del G.I.P. dopo interrogatorio di garanzia e produzione difensiva.
  • Secondo snodo decisivo: richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero per difetto di una ragionevole previsione di condanna.
  • Esito finale: decreto del G.I.P. che dispone l’archiviazione perché il fatto non costituisce reato.

La scansione processuale della vicenda è, di per sé, eloquente. Prima una misura cautelare ampiamente rilanciata dagli organi di informazione; poi la sua revoca, intervenuta a seguito delle difese svolte nell’interesse dell’indagato dall’Avv. Davide Tutino, avvocato penalista a Catania e patrocinante in Cassazione; infine la richiesta di archiviazione formulata dallo stesso Pubblico Ministero e integralmente condivisa dal G.I.P., con un approdo conclusivo di segno opposto rispetto alla rappresentazione accusatoria originaria.

Il dato giornalistico, in casi del genere, costituisce solo la superficie del problema. Il dato giuridicamente decisivo è un altro: la tenuta del compendio indiziario alla verifica cautelare, poi investigativa, infine giudiziale. Ed è precisamente su questo terreno che l’impostazione iniziale non ha retto.

Un caso ad ampia eco mediatica, ma l’esposizione pubblica dell’accusa non coincide con l’esito del procedimento

La vicenda, nella sua fase genetica, è stata ripresa da numerose testate regionali e nazionali. Si riportano, per completezza documentale, alcuni dei principali articoli che avevano dato notizia dell’applicazione della misura:

Precisazione necessaria

La circostanza che, nelle pubblicazioni giornalistiche, siano stati omessi i nominativi completi delle persone coinvolte non esclude affatto, in concreto, la riconoscibilità individuale della vicenda. In procedimenti di questo tipo, infatti, il destinatario della notizia, la persona offesa e il rispettivo contesto familiare, relazionale e lavorativo possono ugualmente comprendere a quale episodio gli articoli si riferiscano, in ragione della sequenza narrativa, dell’ambito territoriale, del periodo storico e degli altri elementi descrittivi riportati. L’anonimizzazione nominale, dunque, non neutralizza automaticamente la percepibilità concreta del fatto da parte dei soggetti direttamente coinvolti o del loro ambiente prossimo.

Proprio per questo l’eco mediatica della fase iniziale non può essere assunta come chiave interpretativa finale del caso. La sua effettiva lettura deve essere ricondotta ai provvedimenti adottati e alla qualità dimostrativa degli atti, non alla sola immediata diffusione della contestazione cautelare.

Il primo snodo decisivo: la revoca della misura cautelare

Il primo passaggio realmente qualificante non è la notizia dell’applicazione della misura, ma il suo successivo superamento. Nel corso del procedimento, il G.I.P. del Tribunale di Catania, dopo avere esaminato le dichiarazioni rese dall’indagato in sede di interrogatorio di garanzia e dopo avere valutato la documentazione difensiva prodotta, ha revocato la misura cautelare precedentemente applicata.

Non si è trattato di un ridimensionamento meramente formale o contingente. La revoca si è fondata sulla necessità di rileggere il compendio indiziario alla luce di elementi che la difesa aveva introdotto nel circuito valutativo del giudice: messaggi, tabulati telefonici, fotografie, annotazioni e ulteriori dati documentali, valorizzati per evidenziare la non linearità della dinamica relazionale e, soprattutto, la non univocità inferenziale della prospettazione accusatoria.

In quel momento emergeva già un dato tecnicamente decisivo: la vicenda non poteva essere sussunta nella fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p. mediante automatismi descrittivi o semplici sovrapposizioni tra conflittualità affettiva e rilevanza penale della condotta. Il G.I.P., infatti, escludeva che quanto acquisito sino a quel momento consentisse di mantenere la cautela sulla base di una lettura sufficientemente solida degli episodi contestati e della loro effettiva idoneità a integrare il paradigma normativo degli atti persecutori.

Il secondo snodo decisivo: la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero

Il dato più rilevante dell’intera vicenda è, tuttavia, quello successivo. Dopo l’ulteriore sviluppo delle indagini, non è stata la sola difesa a contestare la tenuta del quadro accusatorio: è stato lo stesso Pubblico Ministero a chiedere l’archiviazione del procedimento.

Nella richiesta di archiviazione, il Pubblico Ministero procede a una ricostruzione analitica del materiale acquisito e conclude che, allo stato degli atti, non risulta integrata una ragionevole previsione di condanna. Ne consegue che il compendio investigativo, nella sua consistenza complessiva, non presenta un grado di tenuta dimostrativa idoneo a sostenere l’accusa in giudizio.

In particolare, con riferimento all’ipotesi di atti persecutori, la richiesta del P.M. ha evidenziato l’assenza di prova certa e univoca tanto dell’elemento oggettivo quanto dell’elemento soggettivo del reato. Più episodi narrati in querela risultavano collocati in una dinamica relazionale antecedente o comunque non univocamente riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p.; altri contatti non trovavano riscontro documentale puntuale; altri ancora non presentavano un significato univoco sul piano probatorio.

Il Pubblico Ministero ha inoltre sottolineato che la persona offesa aveva prodotto soltanto una parte del materiale evocato, e che taluni screenshot non consentivano neppure una certa riferibilità temporale o soggettiva. Ha poi valorizzato un ulteriore profilo, di particolare rilievo metodologico: alcuni contatti con parenti o conoscenti, inizialmente letti in chiave persecutoria, si collocavano all’interno di una relazione affettiva protrattasi per molti anni e, isolatamente considerati, non risultavano dotati di quella univoca capacità dimostrativa necessaria per integrare la struttura della fattispecie incriminatrice.

Ancora più significativo è il passaggio nel quale la richiesta di archiviazione richiama la giurisprudenza di legittimità formatasi sull’art. 612-bis c.p. per ribadire che l’evento tipico del reato non può essere desunto automaticamente dalla sola allegazione della persona offesa, né può essere risolto in una surrettizia trasformazione del delitto di evento in reato di mera condotta. La verifica, dunque, doveva riguardare la prova concreta del perdurante e grave stato di ansia o paura, del fondato timore per l’incolumità ovvero dell’effettiva alterazione delle abitudini di vita: profili che, secondo la stessa impostazione del Pubblico Ministero, non risultavano dimostrati nei termini richiesti dall’ordinamento.

La richiesta ha poi affrontato separatamente anche l’ulteriore contestazione di lesioni, rilevando la mancanza di un quadro certo sia sul nesso causale sia sulla riferibilità del malessere denunciato a una condotta penalmente rilevante dell’indagato. Anche sotto questo profilo, la conclusione non è stata di mera prudenza investigativa, ma di insufficienza strutturale del materiale acquisito.

Il decreto del G.I.P.: piena adesione alle ragioni della richiesta di archiviazione

Il provvedimento conclusivo del G.I.P. è tanto sintetico quanto netto. Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto la richiesta di archiviazione meritevole di accoglimento, precisando che le ragioni esposte dal Pubblico Ministero erano pienamente condivisibili e da intendersi integralmente trascritte in ordine alla insussistenza degli elementi del reato ipotizzato.

Su tale base, il G.I.P. del Tribunale di Catania ha disposto l’archiviazione del procedimento perché il fatto non costituisce reato. Questo è il punto terminale della vicenda processuale, ed è anche il dato che impedisce qualsiasi lettura approssimativa dell’intero percorso: una misura inizialmente applicata e ampiamente divulgata è stata dapprima rimossa in sede cautelare e, successivamente, definitivamente superata da una richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero accolta integralmente dal giudice.

Il rilievo dell’attività difensiva dell’Avvocato Davide Tutino

Nel caso di specie, la sequenza degli atti evidenzia che l’attività difensiva ha inciso sul percorso valutativo del procedimento sin dalla fase cautelare, determinando una verifica più rigorosa del quadro indiziario, della sua consistenza probatoria e della corretta riconducibilità dei fatti alla fattispecie incriminatrice.

La revoca della misura cautelare, intervenuta all’esito dell’interrogatorio e della produzione difensiva, e la successiva richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, fondata su una complessiva rivalutazione del materiale acquisito, si collocano all’interno di un medesimo sviluppo procedimentale, nel quale gli elementi introdotti dalla difesa assumono rilievo nella progressiva definizione del quadro probatorio.

Il significato della vicenda

La vicenda si è definita, all’esito del procedimento, con decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catania perché il fatto non costituisce reato, a seguito della richiesta formulata dal Pubblico Ministero.

Nel corso del procedimento si sono succeduti la revoca della misura cautelare, disposta all’esito dell’interrogatorio e della produzione difensiva, e la successiva rivalutazione del materiale acquisito da parte dell’organo requirente, conclusasi con la richiesta di archiviazione.

La sequenza degli atti — revoca della misura cautelare, richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero e decreto del G.I.P. — definisce l’esito del procedimento nei termini indicati: archiviazione perché il fatto non costituisce reato.

Scarica il decreto di archiviazione del GIP di Catania del 18/03/2026

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