Corte di Appello di Catania dichiara la prescrizione dei reati di Falsificazione Documentale

Delicata Vicenda Giudiziaria a Catania: Dichiarata la Prescrizione dei Reati di Falsificazione Documentale

Il Caso: Possesso di Documenti Falsi

Sentenza di Primo Grado

Nel 2016, due cittadini stranieri furono fermati all’aeroporto di Catania e trovati in possesso di passaporti e permessi di soggiorno apparentemente rilasciati dalla Questura di Verona. Gli accertamenti delle forze dell’ordine, utilizzando il Sistema di Informazione Schengen (SIS) e altre tecniche investigative, rivelarono che i documenti erano falsi.

Il Tribunale Penale di Catania, con sentenza del 18 febbraio 2021, dichiarò gli imputati colpevoli di possesso di documenti falsi, condannandoli a due anni e quindici giorni di reclusione. La sentenza si basava su testimonianze, verbali di arresto e perizie tecniche che confermavano la falsificazione.

Motivi di Appello

Avvocato Davide Tutino, difensore degli imputati, ha presentato appello, contestando principalmente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena. La difesa ha sottolineato l’assenza di precedenti penali degli imputati, la loro giovane età al momento dei fatti (19 e 21 anni) e la loro collaborazione con le autorità durante le indagini.

La Sentenza della Corte d’Appello

Introduzione alla Decisione

Il 18 giugno 2024, la Corte d’Appello di Catania ha esaminato il ricorso, valutando i motivi di appello e le prove raccolte durante il processo di primo grado. La Corte ha deciso di riformare parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

Analisi della Prescrizione

La Corte ha rilevato che i reati contestati, risalenti al 27 ottobre 2016, erano ormai prescritti. La prescrizione, stabilita in sette anni e sei mesi per i reati delittuosi in questione, era stata raggiunta, determinando la non perseguibilità degli imputati. La decisione di dichiarare la prescrizione riflette il rigore con cui la giustizia rispetta i termini legali e processuali.

L’istituto della prescrizione è una rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso e presuppone che non sia intervenuto nessun giudicato. La prescrizione estingue la punibilità in astratto.

La disciplina della prescrizione del reato è stata oggetto di riforma sostanziale ad opera:

  1. della legge ex Cirielli del 2005;
  2. dalla L. 103/17 (c.d. Riforma Orlando);
  3. dalla L. 3/19;
  4. dalla c.d. Riforma Cartabia.

Tempo necessario a prescrivere: Ciascuna fattispecie di reato ha un proprio termine base di prescrizione, coincidente con la pena edittale massima stabilita dalla legge. Tuttavia, è stato stabilito un limite minimo temporale pari a 6 anni in caso di delitto e di 4 anni in caso di contravvenzione, anche se trattasi di reati punibili con la sola pena pecuniaria.

Non si tiene conto delle circostanze, purché non siano aggravanti autonome oppure ad effetto speciale. Ad esempio, la recidiva reiterata, attesa la natura di circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini del computo del termine di prescrizione, così come precisato dalla Cassazione nel 2008. In tal caso, si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato. La Cassazione ha precisato che tale diritto può essere esercitato solamente dopo che la prescrizione sia maturata. La prescrizione, inoltre, non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto di circostanze aggravanti.

Dies a quo: Ex art. 158 c.p., il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione. Per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole. Per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione (così come modificato dalla L. 3/2019).

Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater.1 c.p., 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente.

  • In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.

Sospensione della prescrizione: La disciplina della sospensione del corso della prescrizione è stata modificata dalla:

  1. L. 23.6.2017, n. 103;
  2. L. 9.1.2019, n. 3, e in ultimo;
  3. dalla c.d. Riforma Cartabia.

L’intervento legislativo pone in stretta correlazione la disciplina della prescrizione con il principio di ragionevole durata del processo penale. La Riforma Cartabia ha nuovamente modificato la disciplina della prescrizione. Proseguendo sulle scelte già tracciate dalla riforma del 2019, la legge individua nella pronuncia della sentenza di primo grado il momento di cessazione definitiva del corso della prescrizione (art. 161 bis).

La sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’art. 159 c.p., è interrotta in tutti i casi in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge. Il corso della prescrizione rimane sospeso:

  1. Quando è imposta da una particolare disposizione di legge.
  2. Nei casi di autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il PM presenta la richiesta, sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie.
  3. Di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione.
  4. Di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori.
  5. Su richiesta dell’imputato o del suo difensore.
  6. Su richiesta di rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
  7. La pronuncia della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato ex art. 420 quater c.p.p. (come previsto dal D.L. 31.10.2022, n. 162).

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Il D.Lgs. 10.10.2022, n. 150, infatti, modificando l’originaria formulazione dell’art. 159, ha individuato quale causa di sospensione del corso della prescrizione la pronuncia della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato disciplinata all’art. 420 quater c.p.p.

Inoltre, la prescrizione rimane sospesa, sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti la sentenza è stata pronunciata, ma che, in ogni caso, non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all’art. 157.

Motivazioni della Corte

La Corte d’Appello ha riconosciuto che, nonostante l’intervenuta prescrizione, le prove raccolte in primo grado erano solide e confermavano la falsificazione dei documenti. Tuttavia, la prescrizione dei reati imponeva l’annullamento delle condanne, rispettando i principi fondamentali del diritto penale.

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Per scaricare la Sentenza della Corte di Appello di Catania della I sez. penale n. 3132/2024 fai click qui

Il Ruolo del Difensore nel Processo Penale

Importanza della Difesa

Il ruolo del difensore nel processo penale italiano è fondamentale per garantire che i diritti degli imputati siano rispettati e che il processo si svolga conformemente al codice di procedura penale, alle leggi e alla Costituzione.

Aspetti Procedurali e Costituzionali

La difesa penale non si limita alla semplice rappresentanza in tribunale, ma comprende una profonda conoscenza delle procedure giudiziarie e dei diritti costituzionali degli imputati.

Conclusioni

La conclusione di questa delicata vicenda con la dichiarazione di prescrizione dei reati da parte della Corte d’Appello di Catania evidenzia l’importanza di una adeguata difesa penale. Il ruolo del difensore è fondamentale per assicurare che la giustizia sia amministrata correttamente, rispettando i diritti degli imputati e garantendo un processo equo.