Guida in stato di ebbrezza: la pena sostitutiva richiede una valutazione autonoma

Corte suprema di cassazione · Sezione IV penale · Commento giurisprudenziale
La Cassazione n. 38094/2026 distingue la prognosi sulla sospensione condizionale dal giudizio sulla sostituzione dell’arresto con una pena pecuniaria.

Una precedente condanna può giustificare il diniego della sospensione condizionale senza esaurire la valutazione sulla pena sostitutiva. La Quarta Sezione della Cassazione, con la sentenza n. 38094 depositata il 31 ottobre 2026, annulla soltanto il diniego della sostituzione dell’arresto con la pena pecuniaria: occorre spiegare perché anche questa sanzione sarebbe inidonea nel caso concreto.

Estremi: Corte di cassazione, Sezione IV penale, sentenza n. 38094/2026; udienza 9 settembre 2026; deposito 31 ottobre 2026.

Sei mesi di arresto e tre questioni sul trattamento sanzionatorio

Il procedimento riguardava una condanna per guida in stato di ebbrezza nella fascia dell’art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, con l’aggravante dell’orario notturno. La pena era stata determinata in sei mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda. La Corte di appello di Bologna aveva confermato la decisione, negando le attenuanti generiche, la sospensione condizionale e, in subordine, la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

Il ricorso contestava i diversi dinieghi. La Cassazione dichiara inammissibili le censure sulle attenuanti e sulla sospensione condizionale; accoglie invece quella relativa alla pena sostitutiva. L’annullamento è limitato a quest’ultimo punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello. Nel dispositivo è espressamente dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.

La diversa sorte delle doglianze dipende dalla struttura delle valutazioni richieste al giudice. La medesima condotta e il medesimo precedente penale possono avere rilievo per più istituti, ma non dispensano dall’individuare, per ciascuno, la conseguenza che quei dati consentono di ricavare.

Perché il diniego della sospensione supera il controllo

Secondo la ricostruzione accolta nei giudizi di merito, l’imputato era già stato condannato per lo stesso reato e aveva beneficiato della sospensione condizionale. La Corte territoriale aveva valutato tale precedente insieme al tasso alcolemico, all’orario della condotta e al comportamento tenuto prima del controllo. Aveva inoltre giudicato poco significativa la collaborazione successiva, perché intervenuta quando i sintomi dell’ebbrezza erano già stati constatati.

La Cassazione ritiene che questa motivazione offra una base non manifestamente illogica al diniego delle attenuanti e alla prognosi sfavorevole richiesta per la sospensione. Il ricorso, sul punto, riproponeva le precedenti deduzioni senza confrontarsi adeguatamente con gli argomenti della sentenza. Il giudizio di legittimità non sostituisce a quella valutazione una nuova ponderazione del peso del precedente o dell’atteggiamento collaborativo.1

La decisione conserva dunque il significato del dato negativo: la precedente condanna sospesa era stata considerata insufficiente a dissuadere l’imputato dalla reiterazione. Proprio questa premessa imponeva però di esaminare con attenzione una domanda avente un oggetto diverso dall’ulteriore sospensione dell’esecuzione.

Sospendere l’esecuzione e scegliere un’altra pena richiedono prognosi differenti

La sospensione condizionale si fonda sulla previsione che il condannato si asterrà dal commettere nuovi reati. La pena sostitutiva comporta invece l’applicazione di una sanzione: ai sensi dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981, il giudice ne valuta l’idoneità rieducativa e la capacità di prevenire nuovi reati, anche attraverso le prescrizioni pertinenti al tipo di pena.

La legge coordina i due istituti in termini di alternatività: la sostituzione presuppone che non venga ordinata la sospensione condizionale e le pene sostitutive non possono essere a loro volta sospese. Il diniego del beneficio non è pertanto un impedimento autosufficiente alla sostituzione. Occorre verificare se la diversa risposta sanzionatoria possa conseguire risultati che la sola minaccia di eseguire la pena non ha assicurato.2

È questo il passaggio mancato nella sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva richiamato la prognosi negativa formulata per la sospensione senza esaminare autonomamente la sostituzione. Aveva inoltre omesso il confronto con la documentazione difensiva sull’attività lavorativa intrapresa dall’imputato, da apprezzare nel suo concreto significato per il reinserimento sociale. La Cassazione qualifica la motivazione come apparente: una ragione formalmente enunciata non rispondeva alla questione effettivamente posta.

I precedenti possono giustificare il rigetto, ma il collegamento va dimostrato

La pronuncia non esclude che il precedente penale possa avere, anche da solo, un peso decisivo contro la sostituzione. Richiamando la propria giurisprudenza, richiede però che dalla sua valutazione risultino elementi concretamente negativi per l’efficacia rieducativa della pena, il contenimento della recidiva o l’osservanza delle prescrizioni. Il precedente deve quindi essere utilizzato per rispondere alla domanda sulla pena richiesta, non soltanto per ribadire un giudizio complessivo sfavorevole sulla persona.3

La migliore obiezione alla distinzione è che entrambi gli istituti utilizzano i parametri dell’art. 133 c.p. e riguardano il futuro comportamento dell’imputato. La coincidenza dei dati da esaminare, tuttavia, non rende identico l’oggetto del giudizio. Un fatto può mostrare l’insufficienza del beneficio già concesso; per escludere un’altra pena occorre spiegare perché esso dimostri anche l’inidoneità di quella risposta.

Nel caso concreto era stata chiesta una pena pecuniaria sostitutiva. La nuova valutazione dovrà riferirsi a questa domanda e ai suoi presupposti, senza ridursi a un discorso indistinto sulle prescrizioni proprie delle pene che comportano limitazioni personali. La necessità di una motivazione autonoma serve anche a impedire che caratteristiche di un tipo di pena vengano utilizzate automaticamente per valutarne un altro.

Il rapporto fra preclusione legale e valutazione individuale è affrontato anche nella decisione sulle pene sostitutive per i maltrattamenti. Sul peso attribuibile ai precedenti penali, la pronuncia su recidiva e libertà vigilata conserva separati i diversi giudizi richiesti al giudice.

Il controllo sulla qualità della pena

La sentenza richiama il principio del minimo sacrificio necessario della libertà personale e la pronuncia costituzionale n. 139 del 2025. Il richiamo orienta l’esercizio della discrezionalità nel quadro delle condizioni di legge; non attribuisce un diritto generalizzato alla sostituzione. La Corte costituzionale ha infatti riconosciuto spazio anche alle finalità preventive e ha giudicato non fondate le questioni sulla preclusione prevista per i reati ostativi.4

Il contributo della decisione consiste nel rendere controllabile la scelta fra specie di pena, oltre alla sua misura. Se la sostituzione è consentita e richiesta, il giudice deve confrontare la domanda con le ragioni che possono sostenerla o escluderla. Il rinvio disposto dalla Cassazione impone questo esame; la concessione della pena pecuniaria sostitutiva resta una decisione da assumere sulle condizioni del caso.

Note e riferimenti

  1. Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 38094 del 2026, motivazione, §§ 2–3. La distinzione tra sindacato sulla motivazione e nuova valutazione dei dati di merito governa, nel caso, la dichiarazione d’inammissibilità di queste censure. ↩

  2. Legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 58 e 61-bis; Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 38094 del 2026, § 4.2. Il contenuto dell’art. 58 è quello risultante dalla riforma del d.lgs. n. 150 del 2022 e dal successivo correttivo del 2024. ↩

  3. Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 38094 del 2026, § 4.1, che richiama Cass. pen., Sez. IV, n. 36961 del 2025 e n. 42847 del 2023. I due precedenti sono qui riferiti nei termini riportati nella decisione commentata. ↩

  4. Corte cost., sent. n. 139 del 2025, Considerato in diritto, §§ 9.1–9.3 e dispositivo. Per la struttura del procedimento, D. Quarto, commento all’art. 545-bis, in A. Gaito (a cura di), Codice di procedura penale commentato, Wolters Kluwer, aggiornamento 2026, § 1. ↩

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania

Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con anonimizzazione dei dati personali.
Riferimenti del provvedimento: Corte di cassazione, Sezione IV penale, sentenza n. 38094/2026; udienza 9 settembre 2026; deposito 31 ottobre 2026.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente

Dott. VIGNALE Lucia – Consigliere

Dott. GIORDANO Bruno – Consigliere

Dott. FALLARINO Daniela – Relatore

Dott. D'AURIA Donato – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[OMISSIS] [OMISSIS]

avverso la sentenza del 10/12/2025 della Corte di appello di Bologna

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino;

udito il Sostituto Procuratore generale Michele Ciambellini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni di legge;

udito l'Avv. [OMISSIS], in sostituzione, ex art. 102 cod. proc. pen., per delega scritta, dell'Avv.

[OMISSIS], del foro di Palermo, difensore di [OMISSIS], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza, emessa in data 10 dicembre 2025, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza, emessa, in data 2 dicembre 2024, dal Giudice monocratico del Tribunale di Bologna, che, all'esito di giudizio ordinario, aveva condannato [OMISSIS] alla pena di mesi 6 di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, per il reato di cui all' art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-sexies, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver guidato l'autovettura Seat Ibiza, di proprietà di terzi, in stato di ebbrezza, determinato dall'assunzione di bevande alcoliche (con tasso alcolemico pari a 1,76 g/l e 1,69 g/l). Con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22:00 e prima delle ore 7:00 (reato commesso in data 18 marzo 2023 alle ore 2:20).

2. Avverso tale sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 62-bis, 133, 163 e 167 cod. pen., 53 e 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 56 quater della stessa legge, 115, comma 3, 545 bis, 546, comma 1, lett. e), e comma 3, 598-bis cod. proc. pen., con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena o della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria.

Si censura, in particolare, che la Corte territoriale abbia negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale con motivazione illogica e contraddittoria, oltre che in violazione delle norme invocate, in ragione della gravità del reato, desunta dalla natura della condotta incriminata, quale reato di pericolo presunto, e dall'esistenza di una circostanze aggravante, senza un concreto apprezzamento dell'entità della violazione, che, in presenza di un tasso alcolemico prossimo al minimo della soglia di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, assumeva una connotazione di minore importanza. Si cen-sura, altresì, che i giudici di appello abbiano attribuito valenza negativa alla presenza di un precedente penale, che era, invece, connotato da minima gravità, trattandosi di reato contravvenzionale, commesso cinque anni prima (2018), estinto ex art. 167 cod. pen., non ostativo alla concessione di una successiva sospensione, ex art. 460, comma 5, cod. proc. pen.

Si lamenta, ancora, la illogicità della motivazione della Corte territoriale, laddove ha escluso che il comportamento collaborativo del [OMISSIS] (pur esplicitamente riconosciuto alla pag. 4) fosse significativo di una rivisitazione critica del proprio operato, in quanto "radicato successivamente alla emersione della di lui responsabilità", in contrasto con il disposto di cui all' art. 133 cod. pen. e con la funzione dell'istituto premiale invocato, che mira alla individuazione del migliore trattamento sanzionatorio anche sulla base del comportamento successivo al reato e sulla scorta di una valutazione prognostica, che, se fosse riferita esclusivamente all'illecito commesso, non sarebbe mai favorevole.

Si lamenta, infine, che la Corte territoriale abbia rigettato la richiesta, formulata dal ricorrente in via subordinata, di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, con motivazione apparente, limitandosi a rinviare alla prognosi negativa già formulata in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale, nonostante si tratti di due istituti che hanno presupposti diversi, come evincibile anche dal tenore dell'art. 58 legge n. 689 del 1981, che consente al giudice di applicare la pena sostitutiva solo nel caso in cui non conceda la sospensione condizionale (a conferma del fatto che l'esclusione del primo beneficio non comporta automaticamente l'esclusione della sanzione alternativa). Si osserva, invero, che il giudizio prognostico che il giudice è chiamato a svolgere con riguardo alle sanzioni sostitutive, da rapportarsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., attiene alla funzionalità e osservanza delle stesse. La Corte di appello ha del tutto omesso tale valutazione, richiamando incongruamente la prognosi effettuata per la sospensione condizionale, che, di fatto, valorizzava un pregiudizio penale risalente nel tempo, senza considerare gli elementi documentati dalla difesa, che deponevano per una prognosi favorevole, avendo il ricorrente da tempo intrapreso un percorso di vita responsabile, svolgendo regolare attività lavorativa all'estero, e avendo, quindi, un serio e concreto interesse a evitare la detenzione.

Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Alla pubblica udienza, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesa del ricorrente, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.

Motivi della decisione

1. Il ricorso risulta fondato, con riferimento alla doglianza riguardante il rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria; è, invece, inammissibile nel resto.

2. Le censure relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono aspecifiche.

2.1. A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il decreto- legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01). Sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01; v. anche Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02, che ha specificato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall' art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sic-ché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare allo scopo sufficiente).

2.2. Nel caso in esame, con motivazione da ritenere congrua rispetto ai predetti principi, la Corte territoriale, nel richiamare sul punto la valutazione già svolta dal giudice di primo grado, ha specificamente preso in esame i parametri previsti dall' art. 133 cod. pen., giungendo al diniego delle attenuanti generiche sulla base della gravità del fatto, per il grado elevato di alcolemia riscontrato e l'orario notturno in cui si è consumata la vicenda, e della personalità del [OMISSIS], gravato da una precedente condanna per lo stesso reato (inflitta nel 2020 con decreto penale, divenuto esecutivo il 18 maggio 2020), significativa di una indifferenza all'effetto special-preventivo della sanzione penale e di una incapacità a percepire la pericolosità del proprio agire, suscettibile di cagionare sinistri con esiti anche letali.

In tale contesto, la Corte ha ritenuto che il comportamento collaborativo dell'imputato con gli organi di P.G., radicatosi solo dopo l'emersione della sua responsabilità (avendo gli operanti costatato nell'immediatezza evidenti sintomi di ebbrezza alcolica), non costituisse espressione di una reale rivisitazione critica del proprio comportamento, tanto più alla luce dell'atteggiamento assunto nei momenti immediatamente precedenti il controllo da parte degli agenti, quando, resosi conto della loro presenza, aveva arrestato bruscamente la vettura, l'aveva parcheggiata a lato della strada ed era sceso simulando di urinare, nel chiaro tentativo di occultarsi al controllo e nella piena consapevolezza della rilevanza penale della propria condotta.

A tal riguardo, da lungo tempo è stato chiarito che se, in materia di attenuanti generiche, tra i positivi elementi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato rientrano la confessione spontanea del colpevole e il corretto comportamento processuale o la collaborazione prestata nelle indagini e ogni altra situazione di manifesto ravvedimento, quando non sia configurabile l'attenuante del ravvedimento operoso, tuttavia il giudice di merito può escludere la positiva valenza di tali elementi e negare l'applicazione delle attenuanti generiche, non soltanto quando essi siano contrastati da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti, ma anche quando la confessione si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa o sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o proces-suale sia comunque inerte o neutra sul piano probatorio (ex plurimis, Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224 – 01; Sez. 5, n. 33690 del 14/05/2009, Bonaffini, Rv. 244912 – 01; Sez. 6, n. 6934 del 28/02/1991, Cely, Rv. 187671 – 01).

La decisione del giudice di merito si pone in linea con tali generali indicazioni, avendo escluso il rilievo dell'atteggiamento collaborativo del ricorrente, assunto quando il quadro accusatorio a suo carico era già consolidato.

A fronte di tale motivazione, il ricorrente formula censure meramente reiterative dei motivi di appello, senza un reale confronto critico con le ragioni poste alla base del rigetto.

3. Identiche considerazioni valgono per le censure riguardanti la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3.1. Va, innanzitutto, ricordato che la decisione del giudice di merito in ordine alla concessione ovvero al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, che trovi fondamento nella prognosi sfavorevole sul futuro comportamento dell'imputato, costituisce il frutto di un giudizio di fatto che non può essere sindacato in sede di legittimità se congruamente motivato (Sez. 3, n. 37533 dell'11/06/2019, H., non mass.; Sez. 6, n. 1173 del 11/11/1981, dep. 1982, Fois, Rv. 152044 – 01).

3.2. Nel caso in esame, la Corte di appello, con argomentazioni persuasive e immuni da vizi logici, ha valorizzato la presenza di un precedente penale del 2020 per un reato identico, per il quale era stato già concesso il beneficio invocato, che valutato unitamente alle modalità della condotta, assumeva la valenza di una in-differenza agli effetti special-preventivi della sanzione e di una incapacità di percepire la pericolosità del proprio agire, ritenendo, senza contraddizioni, recessivo e non significativo di una reale rivisitazione critica del proprio operato, il comportamento collaborativo dell'imputato, radicatosi solo dopo che risultava evidente la sua penale responsabilità.

4. L'ultima doglianza, riguardante il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, è, come già anticipato in premessa, fondata.

4.1. In linea di principio, questo Collegio ritiene di condividere il consolidato orientamento di questa Corte, che qui si ribadisce, secondo cui "In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte" (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01). Si è osservato che, ai sensi dell'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice nell'applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale applicare, deve tenere conto "dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale", al fine di valutare se sia la più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, anche attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Quando motiva sull'applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell'imputato, anche se non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (così, in motivazione, Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381).

Lo stesso principio è stato, ancor più di recente, ribadito da Sez. 6, n. 1034 del 02/12/2025, dep. 2026, L., Rv. 289169 – 01, sulla scorta delle chiare indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 139 del 2025, che, nella prospettiva di dare attuazione al "principio costituzionale del minimo sacrificio ne-cessario della libertà personale", ha ricordato che il legislatore ordinario ha, altresì, rimarcato che, nel selezionare la pena sostitutiva da applicare, "il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustifi-cano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo". Si è osservato che, su tale scia, la Corte costituzionale ha evocato un "conseguente dovere di puntuale verifica – da parte del legislatore, del giudice di cognizione e poi della magistratura di sorveglianza – dell'effettiva necessità, rispettivamente, della comminatoria, dell' imposizione e della perdurante esecuzione di pene restrittive della libertà personale, e in particolare della detenzione in carcere", affermando che le pene sostitutive "appaiono tendenzialmente più funzionali ad assicurare l'obiettivo della sua rieducazione: evitando gli effetti desocializzanti del carcere".

Tanto i principi costituzionali, quanto le chiare indicazioni della normativa di rango primario, attribuiscono, quindi, al giudice di cognizione la responsabilità di esercitare il potere discrezionale in materia sanzionatoria non soltanto con riferimento alla "dimensione" della sanzione, ma anche con riferimento alla "qualità" della stessa, in modo tale da trovare il "giusto" punto di equilibrio tra istanze potenzialmente in frizione tra loro (le istanze di retribuzione, le esigenze di prevenzione generale e di prevenzione speciale, da un lato; l'esigenza di assicurare la proporzionalità quali-quantitativa della sanzione, con il minor sacrificio necessario della libertà personale, dall'altro lato).

In coerenza con tale sistema il legislatore non si limita a indicare i parametri che devono guidare l'esercizio della discrezionalità nella scelta della sanzione da applicare in concreto, ma pretende che, delle decisioni assunte, si dia compiuta motivazione (come si ricava dalla lettura degli artt. 132 cod. pen., 58 legge n. 689 del 1981, 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. pen.).

4.2. Nel caso in esame, tale onere non è stato congruamente assolto dalla Corte territoriale che, ai fini della non concessione della pena sostituiva, si è limitata a richiamare la prognosi negativa formulata ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (pag. 5), senza tener conto della differenza di presupposti e finalità dei due istituti, evincibile chiaramente, come correttamente osservato dal ricorrente, anche dal fatto che essi operano in un rapporto di rigida alternatività ed esclusione reciproca: se il giudice concede la sospensione condizionale, la pena non può essere sostituita, e viceversa (artt. 58 e 61 bis legge n. 689 del 1981). La valutazione (cd. prognosi) che il giudice è chiamato a effettuare, fornendo congrua motivazione, pur rapportata ai medesimi parametri (art. 133 cod. pen.) è, infatti, completamente diversa. Nel caso della sospensione condizionale, che mira a evitare l'esecuzione della pena, confidando nell'effetto deterrente della condanna, la prognosi investe il pericolo di recidiva in termini assoluti: il giudice deve presumere che il reo si astenga in futuro dalla commissione di altri reati. Le sanzioni sostitutive costituiscono, di contro, modalità di esecuzione della pena, alternative al modello carcerario. In questo caso, la prognosi investe un piano diverso, essendo il giudice chiamato a valutare se la sanzione sostitutiva, attraverso il rispetto delle prescrizioni a essa inerenti, sia idonea ad assicurare, in alternativa al carcere, la rieducazione sociale del condannato, così neutralizzando quel pericolo di recidiva, che la sola condanna tout court non è idonea a scongiurare.

La Corte di appello ha, invece, confuso i due piani, omettendo, peraltro, qualsiasi confronto con le circostanze emergenti dalla documentazione prodotta dalla difesa, in ordine all'attività lavorativa intrapresa dal [OMISSIS], e sulla loro apprezzabilità in concreto sotto il profilo dell'avvio di un percorso di risocializzazione.

La motivazione sul punto risulta, quindi, meramente apparente, in quanto fondata su affermazioni apodittiche e di genere, incorrendo nel vizio oggetto di censura.

5. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente all'applicazione della pena sostitutiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto, secondo le indicazioni sopra esposte.

6. All'annullamento della pronuncia, limitatamente all'applicazione della pena sostitutiva, la cui concessione sarà oggetto del giudizio di rinvio, consegue la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all'applicabilità dell' art. 20-bis c.p. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Se-zione della Corte d'Appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2026.