Home Giurisprudenza, articoli e commenti Mafia, omessa risposta in appello: annullamento su recidiva e libertà vigilata
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Anche una condanna per associazione mafiosa e rapina può richiedere un nuovo giudizio sulle sue conseguenze sanzionatorie. Con la sentenza n. 38007, depositata il 30 ottobre 2026, la Quinta sezione penale della Cassazione annulla, per uno dei sedici ricorrenti, le statuizioni sulla recidiva e sulla libertà vigilata: la Corte d’appello non aveva risposto ai motivi che le contestavano. La distinzione decisiva riguarda la domanda rivolta al giudice e l’effettiva presenza di una risposta, anche implicita.
Indice dei contenuti
Un procedimento complesso, un annullamento circoscritto
La pronuncia riguarda la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo aveva confermato, all’esito di un giudizio abbreviato, condanne per partecipazione e funzioni direttive in un’associazione mafiosa, per una distinta associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per diversi reati collegati. Le posizioni erano differenziate: alcune comprendevano rapina aggravata, altre cessioni di droga o trasferimenti fraudolenti di valori. La Cassazione esamina separatamente i ricorsi e, prima ancora, alcune questioni comuni relative alle acquisizioni documentali, alle intercettazioni e alle aggravanti.
I due punti sui quali interviene l’annullamento hanno funzione diversa: la recidiva incide sul trattamento del nuovo delitto in relazione alle precedenti condanne; la libertà vigilata è una misura di sicurezza personale, che comporta prescrizioni a carico del destinatario. La decisione su ciascuno richiede il controllo dei relativi presupposti.
L’esito complessivo va distinto da quello dei singoli motivi. Dieci ricorsi sono dichiarati inammissibili e cinque vengono rigettati. Per il restante ricorrente la sentenza è annullata soltanto sulla recidiva e sulla misura di sicurezza della libertà vigilata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo; il ricorso è inammissibile nel resto. La responsabilità per i reati esaminati in relazione a quella posizione non viene rimessa in discussione dal dispositivo.
Il ricorrente parzialmente vittorioso aveva contestato, oltre all’affermazione di responsabilità, l’applicazione della recidiva, il diniego delle attenuanti generiche, alcuni passaggi del calcolo della continuazione e la misura di sicurezza. La Cassazione riserva a queste doglianze risposte diverse. Proprio tale articolazione permette di cogliere il significato dell’annullamento: l’ampiezza della motivazione sulla ricostruzione dei fatti non esaurisce, da sola, il controllo sui distinti punti devoluti al giudice d’appello.
Il motivo accolto denuncia una risposta mancante
Nei paragrafi 6.5 e 6.8 la Corte rileva che il giudice d’appello non aveva risposto agli specifici motivi con cui la difesa contestava, rispettivamente, la recidiva e la misura di sicurezza. Il vizio viene qualificato come mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. L’accoglimento dipende dunque da un’omissione argomentativa effettiva, riferita a questioni che la stessa Cassazione riconosce come specificamente proposte nel precedente grado.1
La qualificazione conta. Una censura diretta a ottenere una nuova valutazione delle intercettazioni o dell’attendibilità di un collaboratore ha un oggetto diverso dalla denuncia dell’omessa risposta su un punto della condanna. Nel primo caso occorre individuare un vizio rientrante nei limiti del sindacato di legittimità; la sola proposta di una lettura alternativa delle prove non basta. Nel secondo, il confronto riguarda ciò che l’appello aveva chiesto di riesaminare e le ragioni con cui quel punto è stato deciso.
La dottrina sul ricorso per cassazione individua anche nella mancanza di giustificazione di singoli punti decisivi una possibile incompletezza della motivazione rispetto al tema del giudizio. Questa ricostruzione aiuta a comprendere l’esito: una sentenza può contenere un discorso ampio e coerente sulla responsabilità e, nello stesso tempo, lasciare priva di risposta una censura autonoma sulle conseguenze della condanna.2 La verifica deve tuttavia riguardare la motivazione nel suo insieme, perché una risposta può trovarsi in una parte diversa da quella formalmente dedicata alla questione.
La risposta implicita ha un limite: deve risolvere proprio la questione proposta
La stessa sentenza n. 38007 respinge numerose censure di omessa motivazione formulate da altri ricorrenti. Richiama, a tale proposito, l’indirizzo secondo cui il giudice non deve confutare espressamente ogni deduzione difensiva: una ricostruzione logica e adeguatamente giustificata può disattendere implicitamente gli argomenti con essa incompatibili. La pronuncia richiama in questo senso, fra gli altri, Cass., Sez. VI, n. 34532 del 2021 e Cass., Sez. II, n. 46261 del 2019; il riferimento è qui alla lettura che ne offre la decisione commentata.
Questa regola costituisce l’obiezione più forte all’annullamento per silenzio: l’assenza di un paragrafo dedicato alla censura potrebbe dipendere dall’esistenza di una risposta desumibile da altre argomentazioni. Per superare l’obiezione occorre individuare il collegamento logico fra la ragione esposta e il punto contestato. Una motivazione che dimostra la partecipazione al sodalizio può rendere incompatibile una diversa ricostruzione del medesimo fatto; non dimostra, per ciò soltanto, che siano state esaminate tutte le condizioni di un aumento di pena o di una misura di sicurezza.
La tesi che si ricava dal confronto interno alla pronuncia è quindi precisa: la sufficienza della risposta implicita dipende dalla sua capacità di risolvere la specifica questione devoluta. La distinzione fra responsabilità e trattamento sanzionatorio impedisce che la solidità della prima funzioni come giustificazione indifferenziata del secondo. Al contempo, la distinzione non impone di moltiplicare formule e paragrafi quando il percorso argomentativo necessario sia già riconoscibile.
I precedenti penali svolgono funzioni diverse
La posizione del ricorrente parzialmente vittorioso offre un riscontro particolarmente significativo. Il motivo sul diniego delle attenuanti generiche è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato: secondo la Cassazione, la Corte territoriale aveva motivato valorizzando i gravi precedenti e l’assenza di elementi favorevoli. La censura sulla recidiva è invece accolta per la mancata risposta al relativo motivo d’appello. La motivazione disponibile per un istituto non viene dunque automaticamente estesa all’altro.
La distinzione ha una ragione sostanziale. Il giudizio sulla recidiva riguarda il significato del nuovo delitto in rapporto alla storia penale dell’autore. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 185 del 2015, ha ricostruito questa relazione attraverso indicatori riferiti alla natura e al tempo dei precedenti, all’omogeneità delle condotte e alla significatività della ricaduta, censurando l’automatismo allora previsto dall’art. 99, quinto comma, c.p.3 È un inquadramento ulteriore del problema, distinto dalla ragione processuale di annullamento adottata nel caso in esame.
La sentenza commentata conferma, per altre posizioni, che la recidiva può essere mantenuta quando il giudice abbia motivato sul rapporto fra i precedenti e i nuovi fatti. Nei paragrafi 15.2 e 16.3, ad esempio, la Corte ritiene sufficientemente giustificati gli apprezzamenti sull’accresciuta capacità a delinquere e sulla progressione criminosa. Gli esiti diversi dipendono dunque dal contenuto delle singole motivazioni e delle censure, senza autorizzare una conclusione generale favorevole o contraria all’applicazione della circostanza.
Anche per la libertà vigilata la decisione mantiene aperto il giudizio sul punto: la Cassazione rileva l’assenza di risposta alla contestazione della misura, ma non ne dichiara definitivamente insussistenti i presupposti. Spetterà al giudice del rinvio provvedere motivatamente entro il perimetro dell’annullamento.
Le altre questioni mostrano perché il motivo deve essere costruito sul vizio effettivo
La pronuncia affronta anche temi autonomi, che ne delimitano la portata complessiva. Sulle acquisizioni documentali effettuate durante la fase conclusiva del giudizio abbreviato, precisa anzitutto che si trattava di provvedimenti giudiziari riguardanti collaboratori, anziché di verbali delle loro dichiarazioni. Qualifica poi il vizio derivante dalla mancata rinnovazione della discussione come nullità generale a regime intermedio, valorizzando, nel caso concreto, la mancata tempestiva eccezione. Cambiare la denominazione della censura in “inutilizzabilità” non consente di eludere il regime del vizio effettivamente ravvisato.4
Quanto alla partecipazione mafiosa, la Corte applica il criterio dello stabile inserimento nella struttura organizzativa e della seria e continuativa messa a disposizione, richiamando le Sezioni unite n. 36958 del 2021. Nel valutare interventi di composizione di controversie fra privati, attribuisce rilievo alla manifestazione del potere regolatore del sodalizio nel contesto concretamente ricostruito. La circostanza che il singolo episodio non integri un autonomo reato-fine non esaurisce perciò la verifica della sua funzione dimostrativa rispetto al reato associativo.
Restano inoltre distinti il carattere armato dell’associazione e il coefficiente soggettivo richiesto per attribuire l’aggravante al partecipe; l’aggravante dell’art. 71 del codice antimafia e il reato di violazione delle prescrizioni dell’art. 75; la continuità materiale della condotta associativa e la sua delimitazione mediante il precedente giudicato. In materia di stupefacenti, la decisione esamina la prova ricavata dai dialoghi captati, i requisiti dell’associazione e le richieste di riconoscimento del fatto di lieve entità. Questi passaggi sorreggono gli esiti di rigetto o inammissibilità delle singole censure e non sono travolti dall’annullamento disposto per il diverso ricorrente.
Il confronto fra motivo devoluto e risposta giudiziale è centrale anche nella sentenza sull’oltraggio in udienza. La pronuncia sulla pena sostitutiva nella guida in stato di ebbrezza esamina invece una risposta presente ma riferita a un diverso istituto.
Il nuovo giudizio riguarda due punti, con una conseguenza sul calcolo della pena ancora da definire
Il rinvio impone di rispondere alle censure sulla recidiva e sulla libertà vigilata. La doglianza sugli aumenti per la continuazione, nella parte indicata dal paragrafo 6.7, resta assorbita dall’accoglimento del motivo sulla recidiva, che potrebbe incidere sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La Cassazione non l’ha quindi rigettata nel merito né ha già stabilito una nuova pena.
Il contributo della pronuncia sta nella misura del controllo: una motivazione può essere sufficiente su alcuni punti e mancare su altri, anche nell’ambito della stessa posizione processuale. L’obbligo di risposta si valuta rispetto alla questione concretamente proposta e alle ragioni realmente espresse. È questa verifica, condotta separatamente per ciascuna conseguenza della condanna, a spiegare l’annullamento parziale disposto dalla sentenza n. 38007.
Note e riferimenti
Cass., Sez. V pen., sent. n. 38007, ud. 6 luglio 2026, dep. 30 ottobre 2026, motivi della decisione, §§ 6.5, 6.8 e 6.9; per l’esito complessivo, § 18 e dispositivo. ↩
G. Di Cesare, voce di commento all’art. 606 c.p.p., aggiornata da F. Giunchedi e C. Santoriello, in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Gaito, Wolters Kluwer, edizione online, § 10, «La mancanza della motivazione»: distinzione fra assenza del discorso giustificativo sull’intera decisione e incompletezza su singoli punti decisivi; confronto fra motivi d’appello e motivazione. ↩
Corte cost., sent. n. 185 del 2015, decisione dell’8 luglio 2015, deposito del 23 luglio 2015, considerato in diritto, §§ 7-10 e dispositivo. Testo sul sito della Corte costituzionale. ↩
Cass., Sez. V pen., sent. n. 38007/2026, motivi della decisione, § 1.1. Per le ulteriori questioni qui richiamate: §§ 1.3-1.4, 9.1, 10.1-10.4, 11.2, 12.1-12.3 e 17. I precedenti menzionati nel corpo sono richiamati attraverso la motivazione della sentenza commentata. ↩
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.
Sentenza integrale in forma omissata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta da
Dott. GUARDIANO Alfredo – Presidente
Dott. SESSA Renata – Relatore
Dott. MERIGGI Federico Maria – Consigliere
Dott. MELE Maria Elena – Relatore
Dott. CIRILLO Pierangelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
A.A. nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
B.B. nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
C.C. nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
D.D. nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
E.E. nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
F.F. nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
G.G. nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
H.H. nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
I.I. nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
J.J. nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
K.K. nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
L.L. nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
M.M. nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
N.N. nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
O.O. nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
P.P. nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo e dal consigliere Federico Maria Meriggi;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi di I.I., B.B., J.J., K.K., M.M., N.N., F.F., O.O., G.G., P.P. e di rigettare i ricorsi di D.D., H.H., A.A., E.E., L.L., C.C.;
udite le conclusioni dell'avv. [OMISSIS], per le parti civili Comune di P, [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], che ha chiesto di rigettare i ricorsi; udite le conclusioni dell'avv. [OMISSIS], per la parte civile [OMISSIS] "Q.Q.", che ha chiesto di rigettare ì ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. [OMISSIS], per le parti civili [OMISSIS] e [OMISSIS], che ha chiesto di rigettare i ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. [OMISSIS], difensore degli imputati A.A. e D.D., che ha chiesto di accogliere i ricorsi; udite le conclusioni dell'avv. [OMISSIS], difensore dell'imputato D.D., che ha chiesto di accogliere il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. [OMISSIS], difensore dell'imputato H.H., che ha chiesto di accogliere il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. [OMISSIS], difensore dell'imputato F.F., che ha chiesto di accogliere il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. [OMISSIS] e dell'avv. [OMISSIS], difensori dell'imputato C.C., che hanno chiesto di accogliere il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. [OMISSIS], difensore dell'imputato G.G., che ha chiesto di accogliere il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. [OMISSIS], difensore dell'imputato B.B. e dell'imputato I.I., che ha chiesto di accogliere i ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. [OMISSIS], difensore dell'imputato E.E. e dell'imputato B.B., che ha chiesto di accogliere i ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. [OMISSIS], difensore dell'imputato
J.J., che ha chiesto di accogliere il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. [OMISSIS], difensore degli imputati M.M. e O.O., che ha chiesto di accogliere i ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. [OMISSIS], difensore degli imputati N.N. e O.O., che ha chiesto di accogliere i ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. [OMISSIS], difensore dell'imputato N.N., che ha chiesto di accogliere il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. [OMISSIS], difensore dell'imputato P.P., che ha chiesto di accogliere il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. [OMISSIS], difensore dell'imputato L.L., che ha chiesto di accogliere il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. [OMISSIS], difensore dell'imputato K.K., che ha chiesto di accogliere il ricorso.
Svolgimento del processo
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 giugno 2025 dalla Corte di appello di [OMISSIS], che – per quanto qui di interesse – ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OMISSIS], che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la responsabilità di D.D., B.B. e C.C. per il delitto di associazione mafiosa ex art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. (capo 1); A.A., F.F., E.E., L.L., G.G. per il delitto di partecipazione al medesimo sodalizio mafioso (capo 2); J.J., I.I., E.E. per il delitto di rapina aggravata (capo 5); A.A. anche per plurime violazioni in materia di stupefacenti ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e per due episodi di intestazione fittizia di beni ex art. 512-bis cod. pen.
La Corte di appello ha inoltre confermato la responsabilità di O.O. e P.P. per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché per plurimi reati in materia di stupefacenti ex art. 73 del medesimo decreto, e quella di N.N., H.H., M.M. e K.K. per distinti reati in materia di sostanze stupefacenti.
La sentenza impugnata ha ad oggetto, in termini centrali, il riconoscimento dell'esistenza e dell'operatività di un'articolazione territoriale di "R.R." nel mandamento di S-V, nonché di una distinta associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Con riferimento al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1), D.D., B.B. e C.C. sono stati ritenuti associati con funzioni direttive e organizzative, quali soggetti che promuovevano, dirigevano e gestivano le attività del sodalizio mafioso, operando nell'ambito delle famiglie di V e di S, tra loro coordinate all'interno del medesimo mandamento. Essi avrebbero esercitato stabilmente le prerogative proprie dei vertici dell'organizzazione, curando i rapporti con altri mandamenti, sovraintendendo alla gestione della cassa comune destinata anche al sostegno degli affiliati detenuti, dirigendo le attività estorsive e di traffico degli stupefacenti e intervenendo nella composizione delle controversie, interne ed esterne, attraverso il ricorso alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, idonea a determinare condizioni di assoggettamento ed omertà e a consentire l'acquisizione e il controllo di attività economiche e di ulteriori utilità.
Accanto a tali posizioni apicali, la sentenza individua una pluralità di soggetti stabilmente inseriti nel sodalizio quali partecipi, operanti alle dipendenze dei vertici e coinvolti nella gestione delle attività illecite e della cassa dell'associazione (capo 2). Costoro avrebbero mantenuto rapporti continuativi con gli altri affiliati, partecipato alla raccolta dei proventi illeciti, concorso nelle attività estorsive e nel traffico di sostanze stupefacenti, nonché contribuito al controllo del territorio e alla risoluzione delle controversie, fornendo un apporto stabile alla realizzazione degli scopi dell'organizzazione.
Il quadro associativo delineato si collocherebbe in un contesto unitario, nel quale le due famiglie di V e di S costituirebbero articolazioni di un unico mandamento inserito in "R.R.", caratterizzato da una struttura gerarchica, da una ripartizione di funzioni tra vertici e partecipi e da una rete stabile di relazioni interne ed esterne. I reati associativi sarebbero strettamente connessi a una pluralità di reati- fine, funzionali al mantenimento e al rafforzamento del sodalizio.
Autonoma rilevanza assumerebbe il distinto delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, contestato in relazione a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, promossa e diretta, in particolare, da O.O., con il concorso di altri soggetti, tra cui P.P., oltre a ulteriori sodali, anche minorenni. Detta associazione risulterebbe strutturata per la commissione di una pluralità di delitti in materia di stupefacenti, attraverso attività organizzate di approvvigionamento, detenzione, trasporto e cessione, con gestione delle piazze di spaccio, determinazione dei prezzi e dei quantitativi. Al reato associativo sarebbero strettamente connessi una pluralità di reati-fine.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.
3. D.D. ha presentato ricorso, mediante due distinti atti.
3.1. Il primo ricorso, redatto dall'avv. [OMISSIS], si compone di tre motivi.
3.1.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all' art. 192 cod. proc. pen.
Censura la ricostruzione della Corte territoriale in ordine al perdurare del vincolo associativo, dopo la precedente condanna definitiva (sentenza "[OMISSIS]").
In via generale, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe fondato il giudizio di responsabilità senza dimostrare la prosecuzione dell'attività associativa, limitandosi a richiamare la precedente condanna e le risultanze di altri procedimenti (operazioni "[OMISSIS]" e "[OMISSIS]"), senza individuare elementi di collegamento tra i fatti già giudicati e quelli contestati, in contrasto con il principio secondo cui il giudice deve accertare specificamente tali elementi, specie in presenza di un lungo periodo di detenzione.
Quanto agli elementi valorizzati, il ricorrente articola le censure seguendo la sequenza degli argomenti esaminati in sentenza, partendo dalla vicenda relativa alla gestione di una sala Bingo (concernente un credito vantato da S.S., cognato di T.T., nei confronti della famiglia U.U., che gestiva la sala bingo).
Con riferimento a tale vicenda e alle conversazioni intercettate, nelle quali il nome di D.D. sarebbe evocato quale soggetto "in grado di dirimere il contrasto", il ricorrente sostiene che gli elementi emersi non dimostrerebbero alcuna condotta partecipativa, risolvendosi in semplici attestazioni di stima espresse dai V.V. nei confronti dell'imputato o, al più, in una mera "evocazione dell'D.D. come possibile soggetto che, una volta scarcerato, avrebbe (ma non lo fece) potuto risolvere il contenzioso". Sottolinea, in particolare, l'assenza di qualsiasi intervento dell'imputato e la sua "inerzia", ritenuta incompatibile con la condotta partecipativa, nonché l'illogicità della decisione che avrebbe attribuito valenza mafiosa a una vicenda di natura lecita, senza dimostrare l'uso del metodo mafioso e in contrasto con la stessa valutazione del primo giudice, il quale aveva escluso l'idoneità delle conversazioni intercettate a riscontrare le dichiarazioni del collaboratore W.W.
Secondo il ricorrente, anche a voler ipotizzare un intervento dell'imputato, esso si risolverebbe in una generica attività di intermediazione, comunque non idonea a dimostrare la condotta associativa.
Con riguardo all'asserita partecipazione alla riunione del 14 marzo 2015, deduce il travisamento del fatto, evidenziando che il Giudice dell'udienza preliminare aveva escluso la presenza dell'imputato, mentre la Corte territoriale ha ritenuto il contrario sulla base degli stessi elementi (gps e intercettazioni), così incorrendo in motivazione illogica e contraddittoria.
Quanto all'asserita attribuzione di cariche apicali, contesta la valenza probatoria delle intercettazioni, rilevando che esse esprimono mere supposizioni di soggetti terzi, non partecipi alla riunione e caratterizzate da termini dubitativi e ipotetici, nonché smentite da successive conversazioni, dalle quali emergerebbero incertezze sul riparto dei ruoli. Deduce, inoltre, l'omessa valutazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, che avrebbe qualificato tali dialoghi come "mere supposizioni", nonché l'assenza grafica di motivazione sul punto.
Sotto ulteriore profilo, deduce il contrasto con altri giudicati (processo "[OMISSIS]"), evidenziando che, nel periodo considerato, l'organigramma della famiglia mafiosa risultava già completo e riferibile ad altri soggetti, circostanza che si porrebbe in insanabile contrasto con il riconoscimento in capo al ricorrente del ruolo indicato nell'imputazione. La Corte di appello avrebbe illogicamente superato tale contrasto invocando una mera "pianificazione" delle cariche, priva di riscontri concreti.
Con riferimento alla conversazione del 29 marzo 2018, contesta l'identificazione del soggetto indicato come "[OMISSIS]", rilevando la diffusività del soprannome e la sua riferibilità anche ad altri soggetti (tra cui X.X.), nonché l'assenza di incontri monitorati tra il ricorrente e il Y.Y. nel periodo considerato; deduce, inoltre, l'illogicità della motivazione che ha ritenuto provata un'elargizione di denaro e, comunque, l'irrilevanza di un'eventuale contribuzione ai fini della prova della partecipazione associativa.
Ampio spazio è dedicato alle dichiarazioni del collaboratore W.W., delle quali si contesta, in primo luogo, l'attendibilità intrinseca, evidenziando l'esistenza di un pregresso e persistente astio nei confronti del ricorrente, derivante da vicende personali (omicidio Z.Z. e contrasti in carcere), non valutato dalla Corte territoriale. Deduce altresì la genericità, la mancata collocazione temporale e l'assenza di elementi nuovi rispetto ai fatti già giudicati, nonché la mancanza di riscontri individualizzanti e, anzi, la sussistenza di dati oggettivi di significato opposto (in particolare, la incompatibilità cronologica con la detenzione o la posizione di altri soggetti, quali A.A.A.). Lamenta, inoltre, che la Corte territoriale abbia fatto ricorso ai riscontri senza previo vaglio dell'attendibilità intrinseca.
Infine, con riguardo agli incontri tra il ricorrente e altri soggetti (Y.Y. e B.B.B.), deduce che si tratta di contatti sporadici, occasionali e neutrali, spesso giustificati da ragioni di vicinato, parentela o contesti pubblici (centro sportivo, matrimonio, Tribunale), privi di contenuto illecito e non accompagnati da intercettazioni o altri elementi indicativi; contesta, inoltre, il travisamento del fatto nella ricostruzione di tali incontri e l'illogica affermazione della loro continuità, in assenza di riscontri nelle captazioni telefoniche o ambientali.
3.1.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis cod. pen.
Il ricorrente censura la sentenza di primo grado per avere riconosciuto all'imputato la qualifica di promotore/organizzatore dell'associazione mafiosa sulla base di elementi ritenuti generici, equivoci e non dimostrativi di un effettivo ruolo direttivo. In particolare, sostiene che tale qualifica sarebbe stata ricavata sulla base di elementi generici l'asserita attribuzione della reggenza; il possibile intervento nella vicenda V.V.; il preteso ruolo nel sostentamento dei detenuti.
La Corte di appello avrebbe recepito tale impostazione, senza effettivamente confrontarsi con le specifiche censure difensive, omettendo di verificare il concreto esercizio e il riconoscimento delle funzioni apicali.
Il ricorrente contesta la ricostruzione dei giudici di merito, sotto svariati profili.
Sotto un primo profilo, deduce che l'asserita attribuzione della reggenza poggia su intercettazioni dal contenuto incerto e dubitativo e, comunque, incompatibile con il dato che, nel medesimo periodo, altri soggetti risultavano titolari delle posizioni apicali; ne deriva che, anche a voler ipotizzare una partecipazione, difetterebbe la prova di un effettivo esercizio di poteri direttivi riconosciuti all'interno del sodalizio.
Sotto un secondo profilo, osserva che la vicenda V.V. si risolverebbe, anche a volerla ritenere, in una generica attività di intermediazione pacificatoria, inidonea a dimostrare la condotta associativa e, a maggior ragione, un ruolo apicale.
Sotto un terzo profilo, con riguardo all'asserita gestione della cassa comune e sostentamento dei detenuti, deduce che tale elemento, anche se provato, integrerebbe al più un indice di partecipazione e non di direzione del sodalizio, non essendo sufficiente la mera contribuzione economica a qualificare un ruolo verticistico.
A tali rilievi, aggiunge che le dichiarazioni del collaboratore W.W., già censurate per genericità, non consentono di individuare il concreto esercizio di funzioni direttive, né di verificare l'effettiva riconoscibilità del ruolo apicale all'interno dell'organizzazione.
3.1.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all' art. 416-bis cod. pen.
Censura la sentenza di primo grado per avere desunto l'aggravante dell'associazione armata da un generico richiamo a precedenti decisioni relative a contesti temporali diversi (processi "[OMISSIS]", "[OMISSIS]", "[OMISSIS]"), in assenza di un accertamento concreto della disponibilità di armi nel periodo contestato. Estende la censura a quella di appello, per avere recepito tale impostazione senza autonoma verifica, omettendo di accertare l'attualità e la riferibilità individuale della circostanza. La Corte di appello non avrebbe verificato l'attualità della disponibilità di armi e non avrebbe collegato tale disponibilità alla posizione dell'D.D..
3.2. Il secondo ricorso, redatto dall'avv. [OMISSIS], si compone di cinque motivi.
3.2.1. Con un primo motivo, deduce che le sentenze di primo e di secondo grado non siano riconducibili al "concetto di c.d. doppia conforme", in quanto caratterizzate da una rilevante divergenza sia nella ricostruzione del fatto sia nella valutazione della prova.
In particolare, evidenzia che il Giudice dell'udienza preliminare aveva escluso la certezza della partecipazione dell'imputato alla riunione del 14 marzo 2015, rilevando che gli esiti dei servizi di osservazione e il contenuto delle intercettazioni non consentivano di affermarne con sicurezza la presenza; al contrario, la Corte di appello ha ritenuto dimostrato tale dato.
Parimenti, il ricorrente deduce che il giudice di primo grado aveva ritenuto le conversazioni intercettate, relative alla vicenda V.V., non idonee a riscontrare le dichiarazioni del collaboratore W.W., mentre la Corte territoriale ha attribuito a quelle medesime intercettazioni valore di riscontro oggettivo individualizzante delle dichiarazioni accusatorie.
Secondo la parte, pertanto, non potrebbe ritenersi integrata una "doppia conforme", non potendosi ritenere convergenti delle pronunce fondate su diverse ricostruzioni del fatto e su una differente valutazione degli elementi di prova.
3.2.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione dell' art. 414 cod. proc. pen., lamentando l'utilizzazione, ai fini della condanna, di elementi investigativi provenienti da procedimenti precedenti, in assenza della necessaria autorizzazione alla riapertura delle indagini.
Assume, in particolare, che la sentenza impugnata fondi in larga parte il giudizio di responsabilità sugli esiti delle operazioni "[OMISSIS]" e "[OMISSIS]", procedimenti nei quali l'D.D. era stato indagato ma non rinviato a giudizio. Nell'ambito di tali procedimenti, la posizione dell'imputato era stata stralciata, senza che risultasse agli atti né un provvedimento di archiviazione né, eventualmente, un decreto di riapertura delle indagini. Ne deriverebbe la violazione del disposto dell' art. 414 cod. proc. pen., che precluderebbe l'utilizzo degli atti successivi all'archiviazione, in mancanza di autorizzazione alla riapertura delle indagini.
3.2.3. Con un terzo motivo, deduce "l'inutilizzabilità delle fotografie di cui all'informativa del 10 dicembre 2020".
Premette che il Giudice dell'udienza preliminare "aveva fatto riferimento, per documentare l'incontro del 20 giugno 2017 presso il "[OMISSIS]", all'allegato L3 di cui all'informativa n. [OMISSIS] prot. del 10 dicembre 2020".
Tanto premesso, sostiene che, "nel predetto allegato L3, pur essendo descritta l'attività di monitoraggio, non erano allegate le relative fotografie". Invece, "nella parte narrativa della citata informativa n. [OMISSIS] prot. del 10 dicembre 2020, pur essendo citato, alla pagina 97, in basso nella nota n. 304, l'allegato L3, venivano riprodotte, ora per la prima volta, le fotografie alla pagina 98, non si comprende estratte da quale atto investigativo". Le "immagini seppure ivi riprodotte, non venivano incluse tra gli allegati neppure nella c.n.r.". Le fotografie, dunque, "risultavano non allegate né al servizio di pedinamento del 20 giugno 2017 né nella informativa riepilogativa nonostante in quest'ultima fossero riprodotte alla pagina 98". Ne deriverebbe l'inutilizzabilità delle fotografie.
In ogni caso, il ricorrente sostiene che le stesse sarebbero sfuocate e non intellegibili, sicché non consentirebbero di ricostruire con precisione i movimenti e le persone riprese.
3.2.4. Con un quarto motivo, deduce la violazione dell' art. 81 cod. pen.
Lamenta il mancato riconoscimento della sussistenza di "un unico reato permanente", in luogo di una pluralità di reati associativi, riuniti nel vincolo della continuazione.
Sostiene che gli elementi posti a fondamento della condanna evidenzierebbero la sussistenza di un'unica condotta, protrattasi nel tempo (anche durante il periodo di detenzione) senza soluzione di continuità, nell'ambito del medesimo contesto territoriale e del medesimo sodalizio mafioso già oggetto della precedente sentenza "[OMISSIS]". La condotta contestata nel presente procedimento, pertanto, costituirebbe mera prosecuzione di quella già giudicata, con conseguente configurabilità di un unico reato e non di distinti reati.
3.2.5. Con un quinto motivo, deduce la violazione dell' art. 81 cod. pen.
Contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa al riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del presente processo e quelli già giudicati con la sentenza "[OMISSIS]", censurando, in particolare, l'individuazione del reato più grave e la determinazione dell'aumento di pena.
Assume che erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto più grave il fatto oggetto del presente giudizio, nonostante, nel processo "[OMISSIS]", all'imputato fosse stata attribuita una posizione di vertice più ampia, comprensiva anche della rappresentanza del mandamento, a fronte della più limitata funzione riconosciuta nel procedimento in esame.
Deduce, inoltre, l'illogicità della motivazione nella parte in cui la maggiore gravità è stata affermata facendo riferimento all'aggravante di cui all'art. 71 D.Lgs. n. 159 del 2011, che, secondo la parte, non risultava contestata, e la recidiva, che sarebbe stata disapplicata.
Censura, infine, la determinazione della pena, osservando che la Corte territoriale, pur riconoscendo la continuazione, non ha motivato in ordine alla misura dell'aumento applicato per i reati satellite.
4. B.B. ha presentato ricorso, mediante due distinti atti.
4.1. Il primo ricorso si compone di sei motivi.
4.1.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.
Contesta la pretesa valenza indiziaria attribuita alle conversazioni intercettate il 13 febbraio 2015, 15 marzo 2015 e 17 settembre 2015, sostenendo che da esse non emergerebbero elementi idonei a dimostrare la condotta associativa e, addirittura, il ruolo di organizzatore contestato all'imputato.
Deduce la carenza motivazionale e la violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe interpretato le conversazioni intercettate in modo non coerente con il loro contenuto.
In particolare, quanto all'intercettazione del 13 febbraio 2015, il ricorrente osserva che tale dialogo non coinvolge direttamente l'imputato, ma si svolge tra C.C.C. e O.O., i quali formulano delle mere ipotesi sulla presunta aspirazione del Y.Y. di dirigere il mandamento mafioso di S. Secondo il ricorrente, tuttavia, si tratterebbe di affermazioni congetturali e ipotetiche, nelle quali gli interlocutori si limiterebbero a formulare supposizioni, prive di qualsiasi riferimento a direttive effettivamente impartite dall'imputato. Il ricorrente assume che la medesima conversazione sarebbe stata letta dalla Corte territoriale come indicativa di una perdurante capacità del ricorrente di incidere sulle dinamiche associative anche in stato di detenzione. Tale conclusione, tuttavia, sarebbe fondata su un salto logico, in quanto dal contenuto del dialogo non emergerebbe alcun elemento dal quale desumere né l'effettivo esercizio di poteri direttivi né il mantenimento di un concreto ruolo operativo.
Con riferimento alla conversazione (sempre tra C.C.C. e O.O.) intercettata il 15 marzo 2015, il ricorrente assume che la Corte di appello abbia attribuito al dialogo un significato confermativo di direttive impartite dal ricorrente, nonostante la natura meramente congetturale delle affermazioni degli interlocutori. Il ricorrente, in particolare, esclude che da tale conversazione si possa effettivamente desumere che il mancato invito del C.C.C. e del C.C.C.C. alla riunione del 14 marzo 2015 dovesse essere ricondotto alle "precise indicazioni provenienti da B.B.".
In relazione, infine, alla conversazione del 17 settembre 2015 (intercorsa tra D.D.D. e O.O.), il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe attribuito valore probatorio a un dialogo nel quale gli interlocutori si esprimerebbero in termini dubitativi e ipotetici, facendo riferimento alla possibile esistenza di dinamiche decisionali interne all'associazione e al ruolo dell'imputato (sottocapo della famiglia di V), senza tuttavia riferire fatti concreti o indicare attività direttamente a lui riconducibili.
4.1.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 187, 192 e 238-bis cod. proc. pen.
Contesta la valutazione effettuata dalla Corte di appello in ordine ai fatti accertati nella sentenza resa nel procedimento "E.E.E. più altri" (c.d. "[OMISSIS]"), acquisita ai sensi dell' art. 238-bis cod. proc. pen., che aveva riconosciuto a F.F.F. una "funzione apicale della famiglia di V". Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe risposto alle deduzioni della difesa – che aveva posto in rilievo come la sentenza collocasse F.F.F. al vertice della famiglia in un arco temporale coincidente con quello contestato al Y.Y. – limitandosi a esprimere "concetti generici e non specifici".
4.1.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.
Contesta la valutazione effettuata dalla Corte di appello in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori G.G.G., W.W. e H.H.H.
Assume, in primo luogo, che la Corte territoriale abbia illogicamente escluso la rilevanza delle dichiarazioni di W.W. e G.G.G., pur essendo esse state valorizzate dal giudice di primo grado ai fini dell'affermazione di responsabilità, così determinando una contraddizione tra le due decisioni di merito. In tale prospettiva, il ricorrente evidenzia come non si possa parlare di "doppia conforme", atteso che, proprio con riferimento a tali dichiarazioni, le sentenze di primo e secondo grado pervengono a esiti valutativi divergenti.
Sotto altro profilo, il ricorrente deduce che le dichiarazioni dei collaboratori W.W. e H.H.H. – soggetti apicali nei rispettivi mandamenti -nulla avrebbero riferito in ordine al coinvolgimento del Y.Y., neppure in via indiretta, né quanto alla partecipazione all'associazione mafiosa né quanto all'attribuzione di funzioni direttive; tali elementi, di segno escludente, avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione unitaria nel giudizio indiziario e non essere "liquidati" apoditticamente dalla Corte di appello.
Analoga censura viene svolta con riferimento alle dichiarazioni di H.H.H. (rese nel procedimento [OMISSIS] e acquisite nel presente processo), delle quali si deduce il travisamento per omissione, posto che la Corte territoriale non avrebbe considerato il loro contenuto nella parte in cui non vi è alcun riferimento al ricorrente; tale "silenzio" avrebbe dovuto essere valorizzato quale elemento incompatibile con il ruolo apicale attribuitogli.
Il ricorrente insiste, inoltre, sulla specifica valenza di tali dichiarazioni in relazione alla riunione del 29 maggio 2018, evidenziando come, secondo il H.H.H., alla stessa partecipassero non solo i capi mandamento ma anche i rappresentanti dei mandamenti. La Corte di appello non avrebbe dato il necessario peso a tali dichiarazioni, limitandosi a rilevare che da esse si desumerebbe che il Y.Y. non fosse capo mandamento, senza considerare che da esse emergeva anche che l'imputato non rivestiva neppure la qualità di rappresentante. Ulteriore profilo di censura attiene all'omessa considerazione del passaggio dichiarativo secondo cui, a seguito degli arresti, il mandamento di V-S risultava privo del capo, le cui funzioni erano svolte da un "supervisore"; tale dato, secondo la difesa, escluderebbe che il Y.Y. potesse rivestire un ruolo apicale o di rilievo, ponendosi in insanabile contrasto con la ricostruzione operata dalla Corte territoriale.
4.1.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis cod. pen.
Contesta la ricostruzione della Corte territoriale, che collega al ricorrente un coinvolgimento nel sistema di assistenza economica ai detenuti e, da ciò, desume un ruolo apicale.
In primo luogo, censura la motivazione nella parte in cui qualifica come espressione del sistema assistenziale condotte consistite in erogazioni di somme di modesta entità a familiari (madre, cognata, cugino), rilevando che si tratterebbe di comportamenti privi di connotazione illecita, peraltro riferiti a un episodio isolato (200 euro) all'interno di un arco temporale assai ampio.
Il ricorrente contesta il collegamento operato dalla Corte di appello tra la conversazione del 12 aprile 2018 e quella del 9 aprile 2020, rilevando che i due dialoghi sono temporalmente distinti e non sovrapponibili; la Corte avrebbe invece unitariamente valorizzato tali conversazioni per sostenere provenienza illecita delle somme, senza adeguato riscontro. Sostiene, inoltre, che, dal contenuto della conversazione del 9 aprile 2020 con la madre, emergerebbe, al contrario, l'assenza di qualsivoglia riferimento a risorse associative, atteso che l'interlocutrice invita il ricorrente a trattenere il denaro per le proprie necessità.
Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale attribuisce alla conversazione del 12 aprile 2018 un generico riferimento a sovvenzioni a detenuti, senza indicare specifici contenuti probatori, limitandosi ad affermazioni apodittiche sganciate dal dato testuale.
Sostiene poi che la circostanza che all'imputato fossero consegnate delle somme di denaro sarebbe
"questione diversa dal ritenere il ricorrente depositario di una "cassa" di cui fosse il gestore". Invero, il fatto potrebbe essere "anche letto in modo alternativo, potendo la circostanza riguardare somme provenienti da attività economiche la cui origine non è stata appurata".
Ulteriore profilo di censura riguarda l'interpretazione dei dialoghi con A.A., dai quali la Corte di appello desume un potere decisionale del ricorrente, mentre, secondo la parte, si tratterebbe di mere espressioni verbali o "sfoghi", non traducibili in fatti dimostrativi.
Il motivo investe, inoltre, la ricostruzione della vicenda relativa all'imprenditore I.I.I., assumendone l'illogicità nella parte in cui la Corte territoriale prospetta una finalità estorsiva, in assenza di elementi probatori concreti e di una specifica contestazione del reato; il riferimento contenuto nelle conversazioni ("dammi qualche giorno e mi informo") viene ritenuto generico e non idoneo a dimostrare una condotta estorsiva.
4.1.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen.
Contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha desunto la partecipazione qualificata all'associazione mafiosa ex art. 416-bis, comma 2, cod. pen. dalla mera esistenza di incontri con soggetti "terzi", attribuendo a tali contatti significato indiziante.
Assume, in primo luogo, l'illogicità della motivazione con riferimento agli incontri con C.C. e K.K.K., valorizzati dalla Corte di appello sul presupposto della loro successiva sottoposizione a misura cautelare nel procedimento "[OMISSIS]", evidenziando come si tratti rispettivamente del fratello e del cugino del ricorrente, sicché il dato della parentela renderebbe privo di valenza indiziaria l'incontro.
Analoga censura viene formulata con riguardo all'incontro del 9 aprile 2015 con L.L.L., soggetto incensurato, la cui frequentazione è stata qualificata come connotata da mafiosità in ragione dei precedenti dei suoi congiunti.
Il motivo investe, altresì, la valutazione degli incontri con A.A., qualificati dalla Corte di appello come indizianti sulla base di elementi poco significativi nonché sulla frequenza dei contatti; il ricorrente sostiene che tali elementi non sarebbero idonei a dimostrare l'esistenza di rapporti funzionali all'associazione, trattandosi di rapporti di lunga amicizia personale.
Contesta, inoltre, la rilevanza attribuita a incontri avvenuti in contesti "neutri o occasionali" (aule di giustizia, eventi pubblici o familiari), assumendo che, in assenza di prova del contenuto dei colloqui, essi non possano essere riferiti a dinamiche associative.
4.1.6. Con un sesto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all' art. 71 D.Lgs. n. 159 del 2011.
Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimamente applicata l'aggravante di cui all'art. 71 D.Lgs. n. 159 del 2011
In particolare, contesta l'assunto della Corte territoriale secondo cui presupposto sufficiente per la configurabilità dell'aggravante sarebbe la mera applicazione definitiva di una misura di prevenzione personale, senza considerare le specifiche condizioni di efficacia della stessa.
Deduce, infatti, che la misura di prevenzione applicata nei confronti dell'imputato – disposta quando egli era detenuto e concretamente applicata nel luglio 2015 – non sarebbe stata oggetto della necessaria rivalutazione della pericolosità sociale ai sensi dell'art. 14-ter D.Lgs. n. 159 del 2011, una volta cessato lo stato detentivo. Sotto tale profilo, il ricorrente sostiene che, in assenza della predetta rivalutazione, la misura di prevenzione avrebbe dovuto essere considerata inesistente, atteso che la perdurante efficacia della stessa presupponeva la verifica della persistente pericolosità sociale del soggetto.
4.2. Il secondo ricorso di B.B. si compone di quattro motivi.
4.2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.
Contesta la sentenza impugnata per aver la Corte di appello riprodotto pedissequamente, mediante operazione di "copia e incolla", la decisione di primo grado, senza valorizzare i presupposti della sussistenza del reato associativo e senza fornire risposta alle doglianze difensive.
In particolare, espone che la difesa aveva dedotto l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, fondati esclusivamente su attività di intercettazione e su dichiarazioni di collaboratori tra loro contraddittorie, a fronte delle quali la Corte territoriale avrebbe attribuito al ricorrente il ruolo di organizzatore e, altresì, di capo della famiglia mafiosa di V, anche durante i periodi di detenzione, senza indicare in quali termini, con quali interlocutori e in quali occasioni egli avrebbe svolto tali funzioni.
Assume che la motivazione sia carente nella misura in cui non individua alcun elemento indiziario concreto relativo alle condotte ascritte durante lo stato detentivo, limitandosi a rinvìi generici alla sentenza di primo grado.
Contesta (con argomentazioni in larga parte identiche a quelle esposte con il primo motivo dell'altro ricorso) la pretesa valenza indiziaria attribuita alle conversazioni intercettate il 13 febbraio 2015, 15 marzo 2015 e 17 settembre 2015, sostenendo che da esse non emergerebbero elementi idonei a dimostrare la condotta associativa e, addirittura, il ruolo di organizzatore contestato all'imputato.
Con riguardo alla conversazione del 13 febbraio 2015 tra C.C.C. e O.O., sostiene che la stessa concerne mere ipotesi e congetture sulle pregresse aspirazioni di comando del ricorrente, tratte da vicende risalenti, e che la Corte di appello ne avrebbe tratto indebitamente la prova della partecipazione associativa con funzione apicale anche durante la detenzione.
Con riferimento alla conversazione del 15 marzo 2015, deduce che la Corte territoriale abbia attribuito al ricorrente indicazioni relative al mancato invito di taluni soggetti ad una riunione del 14 marzo 2015 sulla base di mere supposizioni, prive di qualsiasi aggancio indiziario, non considerando, altresì, che il ricorrente si trovava a R.
Quanto alla conversazione del 17 settembre 2015, lamenta che la condanna sia fondata su espressioni ipotetiche e su valutazioni opinabili ("tu pensi che"), trasformate in elementi certi, con conseguente contraddittorietà e violazione del principio dell'oltre ragionevole dubbio, nonché travisamento della prova, posto che da tale dialogo emergerebbero solo ipotesi su futuri incarichi e non l'effettivo esercizio di funzioni direttive.
Contesta (con argomentazioni in larga parte sovrapponibili a quelle esposte nel secondo motivo dell'altro ricorso) la valutazione effettuata dalla Corte di appello in ordine ai fatti accertati nella sentenza resa nel procedimento "E.E.E. più altri" (c.d. "[OMISSIS]"), acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., che aveva riconosciuto a F.F.F. una "funzione apicale della famiglia di V". Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe risposto alle deduzioni della difesa – che aveva posto in rilievo come la sentenza collocasse F.F.F. al vertice della famiglia in un arco temporale coincidente con quello contestato al Y.Y. – limitandosi a esprimere "concetti generici".
4.2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all' art. 416-bis cod. pen.
Con argomentazioni pressoché identiche a quelle esposte nel terzo motivo dell'altro ricorso, contesta la valutazione effettuata dalla Corte di appello in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori G.G.G., W.W. e H.H.H..
Con argomentazioni pressoché identiche a quelle esposte nel quarto motivo dell'altro ricorso, censura la motivazione nella parte in cui qualifica come espressione del sistema assistenziale condotte consistite in erogazioni di somme di modesta entità a familiari (madre, cognata, cugino), rilevando che si tratterebbe di "comportamenti naturali e familiari", privi dì penale rilevanza. Analogamente a quanto sostenuto nell'altro ricorso, contesta il collegamento tra diverse conversazioni (in particolare quella del 12 aprile 2018 e quella del 9 aprile 2020), trattate come unitarie.
Con argomentazioni in larga parte sovrapponibili a quelle esposte nell'altro ricorso, contesta l'asserita configurazione di una condotta estorsiva nei confronti dell'imprenditore I.I.I., ritenuta apodittica e priva di riscontri, nonché la rilevanza riconosciuta dai giudici di merito a incontri con soggetti legati da rapporti familiari o di amicizia ovvero con soggetti incensurati, la cui riconduzione a contesti mafiosi sarebbe fondata su criteri meramente soggettivi o relazionali.
4.2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all' art. 416-bis cod. pen.
Contesta l'applicazione dell'aggravante dell'associazione armata di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., censurando la sentenza impugnata per avere applicato tale circostanza senza un adeguato supporto motivazionale.
Contesta l'applicazione dell'aggravante, deducendo che la sua configurabilità richieda un "nesso idoneo in concreto a provare che la detenzione dell'arma sia finalizzata per il raggiungimento dei fini associativi". Secondo il ricorrente, non sarebbe "possibile caratterizzare ipso iure un'associazione come armata se ciò non sia provato da ingenti quantità di armi di disponibilità comune". Risulterebbe necessario dimostrare l'esistenza delle armi e "anche il reale utilizzo delle armi da parte dell'imputato". Risulterebbe, pertanto, "palese la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in punto di diritto circa la sussistenza di tale aggravante relativamente alla posizione del Y.Y.".
4.2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 71 D.Lgs. n. 159 del 2011.
Con le identiche argomentazioni esposte nel sesto motivo dell'altro ricorso, contesta la sentenza impugnata nella parte relativa all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 71 D.Lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che, in difetto della necessaria rivalutazione della pericolosità sociale successivamente alla cessazione dello stato detentivo, la misura di prevenzione avrebbe dovuto considerarsi inesistente.
5. Il ricorso dì I.I. si compone di due motivi.
5.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 61, 110 e 628 cod. pen.
La censura muove dalla premessa che I.I. era stato chiamato a rispondere, unitamente ai coimputati E.E., G.G., L.L. e J.J., della rapina di cui al capo 5), essendogli attribuita, secondo l'ipotesi accusatoria, la funzione di "basista", consistita nel fornire informazioni sulla vittima e sulla refurtiva, nonché nell'impegnarsi al successivo smercio di quest'ultima. Secondo il ricorrente, tuttavia, la Corte di appello avrebbe confermato la condanna, in assenza di un solido compendio probatorio, non risultando accertate condotte individuali idonee a dimostrare un'apprezzabile adesione dell'imputato alla condotta criminosa contestata.
Il ricorrente contesta, in particolare, che la responsabilità sia stata desunta dalle intercettazioni ambientali intercorse tra i coimputati nella fase preparatoria e successiva alla rapina del 20 settembre 2019, osservando che, pur essendo le fasi preparatorie dettagliatamente descritte dalla sentenza di secondo grado anche mediante i fotogrammi della videosorveglianza, in nessuna di esse il I.I. sarebbe menzionato o ripreso, né egli avrebbe interagito con alcuno dei coimputati prima o dopo la rapina. Il coinvolgimento dell'odierno ricorrente sarebbe stato invece ricavato dalla conversazione ambientale del 23 settembre 2019 tra G.G. e L.L., nella quale si sarebbe fatto riferimento a un certo I.I. e al contributo da questi asseritamente prestato, nonché alla circostanza che egli avrebbe ricevuto il compenso dopo la vendita degli orologi rubati.
A fronte di tale lettura, la difesa richiama le dichiarazioni rese da I.I. in sede di interrogatorio di garanzia, secondo cui egli vantava verso alcuni coimputati un credito per la riparazione di orologi; circostanza che, secondo il ricorrente, avrebbe trovato riscontro nelle dichiarazioni del titolare del negozio "[OMISSIS]", M.M.M.. Il ricorrente aggiunge che l'imputato non avrebbe potuto conoscere o trattare con i rappresentanti, poiché, secondo quanto dichiarato dal titolare M.M.M., nel negozio di via
[OMISSIS] non si recavano rappresentanti di orologi.
Tali elementi non sarebbero stati adeguatamente valutati nella sentenza di condanna.
Il ricorrente richiama poi i fotogrammi dei sistemi di videosorveglianza relativi al giorno della rapina, alle ore 16 27 06 e 16 28 57, all'interno dell'androne del condominio sito all'incrocio tra via [OMISSIS] e via [OMISSIS], sostenendo che, sulla base di tali immagini e delle intercettazioni successive alla rapina, il soggetto entrato nel negozio non potrebbe essere identificato con la vittima della rapina, poiché, diversamente da quanto emergerebbe dalle conversazioni, non portava al polso alcun orologio.
Il ricorrente sostiene che il contenuto ambiguo e parcellizzato delle conversazioni intercettate non dimostrerebbe l'effettiva partecipazione del I.I. alla commissione del delitto contestatogli.
5.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis, 69, 99 e 133 cod. pen.
Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, evidenziando il "modesto contributo concorsuale offerto" e il "limitato disvalore penale delle condotte addebitate".
6. Il ricorso di J.J. si compone di due motivi.
6.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Censura la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe reso una motivazione meramente apparente, mediante adesione acritica alla decisione di primo grado e omettendo la valutazione delle specifiche doglianze formulate con l'atto di appello e con la memoria difensiva.
Assume che, in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione "rafforzata" della sentenza di appello, la Corte territoriale si sarebbe limitata a un generico rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado, senza dare conto delle ragioni di rigetto delle censure difensive.
In tale prospettiva, articola due specifiche censure.
Sotto un primo profilo, deduce l'insanabile "aporia logico-temporale" della ricostruzione accolta in sentenza, già puntualmente dedotta con l'atto di appello e ribadita nella memoria difensiva del 24 ottobre 2024. In particolare, rappresenta che l'imputato risulta ripreso alle ore 17 19 11 del 20 settembre 2019 mentre giunge a piedi all'incrocio tra via [OMISSIS] e via [OMISSIS], luogo della rapina, e, appena undici secondi dopo, alle ore 17 19 22, viene nuovamente avvistato dalle telecamere presso la pescheria "[OMISSIS]" in via [OMISSIS], a bordo di uno scooter. Tale scansione temporale renderebbe, secondo la difesa, "fisicamente e materialmente impossibile" coprire la distanza di circa 750 metri tra i due luoghi nel tempo indicato, conclusione ulteriormente avvalorata dalla stima di percorrenza pari a circa due minuti risultante da "Google Maps". La Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione in ordine a tale "matematica e fisica impossibilità".
Sotto un secondo profilo, deduce la "distonia logica" delle conversazioni intercettate, segnatamente della conversazione del 21 settembre 2019 alle ore 9 54 tra il ricorrente e il coimputato G.G. Da tale conversazione emergerebbe che quest'ultimo informava il J.J. sul luogo in cui aveva lasciato lo scooter e sull'attività svolta per la ricerca dei preziosi. Secondo la difesa, tale contenuto risulterebbe logicamente incompatibile con la ricostruzione della sentenza, giacché, ove il J.J. avesse effettivamente partecipato alla rapina e guidato lo scooter, lo scambio informativo sarebbe "privo di senso". La Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con tale contraddizione logica, limitandosi a un generico richiamo alla solidità del materiale probatorio.
6.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 628 cod. pen. e 3, 4 e 111 Cost.
Censura la sentenza impugnata in ragione della mancata identificazione e della conseguente mancata escussione della persona offesa, circostanza ritenuta dirimente ai fini sia della qualificazione giuridica del fatto sia del rispetto delle garanzie del giusto processo.
Sotto un primo profilo, deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Assume che la Corte di appello abbia fondato la conferma della condanna per rapina su una base probatoria inidonea a dimostrare la sussistenza dell'elemento della violenza o minaccia alla persona, desumendola da elementi fattuali "intrinsecamente equivoci e meramente congetturali", quali l'osservazione di un soggetto che camminava "visibilmente scosso e a torso nudo". Sostiene che il "momento essenziale della rapina" non sarebbe stato ripreso e che tale lacuna probatoria integrerebbe un "vuoto incolmabile" dell'impianto accusatorio. Rappresenta che la difesa aveva prospettato in appello una qualificazione giuridica alternativa del fatto, quale furto con strappo o furto con violenza sulla cosa, idonea a condurre a una declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, ma che tali ipotesi sono state ignorate, non avendo la Corte spiegato per quale ragione la scena osservata dovesse necessariamente ricondursi a una violenza sulla persona.
Sotto un secondo profilo, deduce la violazione del diritto al contraddittorio, assumendo che il giudizio di responsabilità si fondi in misura decisiva sulla ricostruzione del comportamento della persona offesa, senza che la difesa abbia avuto la possibilità di sottoporla a controesame.
7. Il ricorso di E.E. si compone di nove motivi.
7.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale in relazione all' art. 416-bis cod. pen.
Censura la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe desunto la partecipazione del E.E. all'associazione da condotte consistite in meri incontri, per lo più avvenuti in luoghi pubblici, nonché da interventi volti alla composizione di controversie tra privati, elementi ritenuti dalla difesa inidonei a dimostrare l'effettiva appartenenza al sodalizio.
Il ricorrente sottolinea che non vengono contestati reati-fine e che altri presunti fatti di rilievo (come la presunta raccolta di denaro da destinare alle casse dell'associazione) sarebbero privi di adeguata prova.
Contesta l'assunto della sentenza secondo cui l'intervento dell'imputato per la risoluzione di controversie tra privati dimostrerebbero l'intraneità al sodalizio, osservando che essi possono trovare spiegazione nel vissuto personale dell'imputato e che, in ogni caso, la partecipazione richiede qualcosa di ben più pregnante di una mera ingerenza in questioni private.
7.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.
Censura la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto dimostrata la partecipazione dell'imputato all'associazione.
In primo luogo, deduce l'irrilevanza della pregressa condanna irrevocabile per il medesimo delitto, la quale, lungi dal costituire prova della responsabilità nel periodo oggetto di imputazione, avrebbe imposto una più pregnante verifica della permanenza del soggetto nel sodalizio, specie in considerazione del lungo periodo di detenzione (2010-2016), dovendosi accertare la condotta partecipativa con riferimento puntuale al periodo contestato.
Censura nuovamente la motivazione impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la partecipazione sulla base di meri contatti, incontri e relazioni con altri soggetti.
Contesta, poi, il rilievo riconosciuto alle conversazioni intercettate (in particolare quelle relative alla presunta raccolta di denaro, all'organizzazione di eventi, a rapporti con imprenditori e a presunte iniziative estorsive), tutte ritenute caratterizzate da frasi incomprensibili o equivoche e, pertanto, inidonee a fornire elementi certi a fondare la ricostruzione accusatoria.
Deduce, infine, la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che impedirebbe "al giudice di merito, al quale vengano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto" di "adottarne una… solo perché la ritiene più probabile delle altre".
7.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624, 625 e 628 cod. pen.
Censura la sentenza impugnata, nella parte relativa alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina pluriaggravata di cui al capo 5, evidenziando come la vicenda sia caratterizzata dalla mancanza di una denuncia e di qualsiasi dichiarazione da parte della persona offesa, rimasta ignota, con la conseguenza che il fatto risulterebbe ricostruito esclusivamente sulla base di riprese video che, tuttavia, non documenterebbero il delitto.
Con specifico riferimento alla posizione dell'imputato, viene censurata l'affermazione secondo cui il E.E. avrebbe effettuato un sopralluogo il giorno precedente alla rapina, osservandosi che la mera presenza dell'imputato in una determinata zona (tra via [OMISSIS] e via [OMISSIS]) non costituisce prova certa della partecipazione al reato, né può ritenersi dirimente la circostanza che lo stesso sia stato ripreso il giorno del fatto nel luogo in cui si era formato un assembramento.
Evidenzia, inoltre, la scarsa compatibilità tra la presenza dell'imputato nei pressi della "[OMISSIS]", alle ore 17,33 del 20 settembre, e il suo asserito coinvolgimento nelle operazioni di recupero della refurtiva, rilevando che, sebbene le conversazioni facciano riferimento a un soggetto di nome [OMISSIS] impegnato in tali attività sino alle ore 19,45 della medesima giornata, non vi sarebbero elementi idonei a identificarlo con certezza nel E.E.
Deduce, in ogni caso, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che, anche a voler ritenere accertata la condotta, dai filmati non emergerebbe con certezza l'uso della violenza, sicché il fatto dovrebbe essere ricondotto al delitto di furto aggravato ex artt. 624 e 625 cod. pen., con conseguente improcedibilità per difetto di querela.
7.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale in relazione all' art. 416-bis cod. pen.
Censura la sentenza impugnata, nella parte relativa alla ritenuta aggravante del carattere armato dell'associazione.
La Corte territoriale avrebbe fondato la decisione esclusivamente sull'assunto che la disponibilità di armi costituisca una circostanza generalmente nota nell'ambito del mandamento di riferimento e, come tale, conoscibile o ignorata per colpa da parte degli imputati. I giudici di merito, invece, avrebbero dovuto fornire un riscontro fattuale e logico, attraverso elementi concreti quali dichiarazioni di collaboratori di giustizia corroborate da riscontri, rinvenimenti di armi, richiami a pronunce definitive o a conversazioni intercettate attestanti la disponibilità di armamento; elementi che, nel caso di specie, sarebbero del tutto mancanti.
Il ricorrente, inoltre, richiama il criterio di cui all'art. 59 cod. pen., osservando che la consapevolezza della circostanza aggravante deve essere accertata in capo a ciascun partecipe, in relazione al livello di notorietà del carattere armato dell'associazione, con esclusione di automatismi fondati sulla mera appartenenza al sodalizio.
7.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 61 e 628 cod. pen.
Censura la sentenza impugnata, nella parte relativa alle aggravanti ritenute applicabili al reato di rapina di cui al capo 5).
In particolare, deduce l'insussistenza dell'aggravante del grave danno patrimoniale di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., sostenendo che l'assenza di una denuncia della persona offesa e la mancata ricostruzione puntuale del fatto non consentirebbero di determinare con certezza l'entità del profitto conseguito.
Contesta, inoltre, la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, cod. pen., rilevando che la mancanza di una narrazione dei fatti da parte della persona offesa e l'assenza di riprese filmate degli autori del reato impedirebbero di accertare la dinamica dell'azione e, conseguentemente, l'effettiva ricorrenza delle circostanze in questione, ossia nell'aver agito in più persone riunite e con il volto travisato.
7.6. Con un sesto motivo (erroneamente indicato nel ricorso con il numero 5), deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.
Censura la sentenza impugnata, nella parte relativa all'applicazione della recidiva, sostenendo che, in relazione a tale questione, la Corte territoriale non avrebbe motivato, nonostante la parte avesse proposto specifico motivo di appello sul punto.
7.7. Con un settimo motivo (erroneamente indicato nel ricorso con il numero 6), deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 61 e 628 cod. pen.
Censura la sentenza impugnata, nella parte relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che, in relazione a tale questione, la Corte territoriale non avrebbe motivato, nonostante la parte avesse proposto specifico motivo di appello sul punto.
Deduce che la decisione avrebbe dovuto essere orientata in senso favorevole all'imputato, avuto riguardo alla mancata commissione di reati-fine, alla limitata estensione temporale delle condotte contestate e al comportamento processuale dal medesimo tenuto.
7.8. Con un ottavo motivo (erroneamente indicato nel ricorso con il numero 7), deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all' art. 81 cod. pen.
Censura la sentenza impugnata, nella parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
In particolare, il ricorrente deduce che il giudice del merito ha assunto come base la pena inflitta nel presente giudizio per poi operare l'aumento in relazione alla precedente condanna del 2013, laddove, trattandosi di reati identici (violazione dell' art. 416-bis cod. pen.), avrebbe dovuto essere considerato come reato più grave quello oggetto della pregressa sentenza (condanna alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione), da porre a base del calcolo, con successivo aumento per i reati oggetto del presente procedimento.
Con un ulteriore profilo di censura, il ricorrente lamenta l'eccessività degli aumenti applicati a titolo di continuazione, dedotta con l'atto di appello, assumendo che sul punto la Corte territoriale abbia omesso qualsiasi risposta.
7.9. Con un nono motivo (erroneamente indicato nel ricorso con il numero 8), deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.
Censura la sentenza impugnata, nella parte relativa all'applicazione della misura di sicurezza, sostenendo che, in relazione a tale questione, la Corte territoriale non avrebbe motivato, nonostante la parte avesse proposto specifico motivo di appello sul punto.
8. Il ricorso di L.L. si compone di cinque motivi.
8.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 179, 421, 441 e 523 cod. proc. pen.
Deduce la nullità assoluta della sentenza di primo grado, a seguito dell'intervenuta produzione, ad opera del pubblico ministero, di verbali di interrogatorio di collaboratori di giustizia, in sede di replica, "senza procedersi a ridare la parola alle parti".
Sostiene che tale modalità procedimentale avrebbe inciso sul contraddittorio, atteso che il giudice ha fondato la decisione anche su tali elementi sopravvenuti, senza consentire alla difesa di controdedurre o di offrire prove contrarie, determinando così una decisione assunta sulla base di elementi rispetto ai quali non vi è stata alcuna possibilità di interlocuzione difensiva.
La Corte di appello avrebbe erronea mente escluso la nullità, richiamando la mancata richiesta difensiva di integrazione delle conclusioni, laddove, secondo la prospettazione difensiva, la tardiva introduzione degli elementi documentali avrebbe imposto la riapertura della discussione, al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa.
8.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis cod. pen.
Contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato per il reato associativo.
La censura si incentra sull'assenza degli indici tipici della "messa a disposizione", come delineati dalla giurisprudenza di legittimità, deducendosi che la sentenza impugnata abbia ritenuto sussistente tale requisito sulla base di valutazioni erronee, senza individuare alcuna concreta attività prestata dall'imputato in favore del sodalizio, né episodi o condotte idonee a dimostrare un ruolo dinamico all'interno dell'associazione. Sostiene che, dagli atti, emergerebbe, al più, una mera contiguità, non idonea a integrare il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., in assenza di prova di un inserimento stabile e di un ruolo funzionale e dinamico.
La motivazione viene censurata per avere omesso di individuare condotte concrete riferibili all'imputato. La Corte di appello si sarebbe limitata a valorizzare dati neutri (quali meri incontri tra il L.L. e altri coimputati) e conversazioni alle quali l'imputato era rimasto estraneo.
Sotto altro profilo, il motivo deduce il vizio motivazionale in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia N.N.N., ritenute rilevanti, nonostante l'assenza di riscontri e la loro natura meramente assertiva.
8.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all' art. 416-bis cod. pen.
Contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto dimostrata la circostanza aggravante dell'associazione armata.
Deduce che la Corte di appello, a fronte delle specifiche doglianze difensive, si sia limitata a richiamare, in modo meramente assertivo, precedenti sentenze irrevocabili attestanti la disponibilità di armi in capo alla consorteria, senza fornire alcuna autonoma valutazione in relazione al caso concreto.
Deduce, in particolare, che le emergenze processuali non consentirebbero di affermare un'effettiva disponibilità di armi, risultando pertanto il relativo accertamento privo di base probatoria.
Il motivo investe, altresì, il profilo soggettivo dell'aggravante, evidenziandosi l'assoluta carenza motivazionale in ordine alla consapevolezza dell'imputato circa la disponibilità di armi, non essendo rinvenibile in atti alcun elemento idoneo a dimostrare né il possesso diretto o indiretto di armi da parte del ricorrente, né la loro effettiva disponibilità nell'ambito della consorteria ritenuta di appartenenza.
8.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 61, 110 e 628 cod. pen.
Contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina aggravata contestato al capo 5).
La partecipazione del ricorrente sarebbe stata desunta da elementi generici e, in particolare, dall'interpretazione di una singola intercettazione, dalla quale non emergerebbero né la prova del fatto né quella del contributo dell'imputato, risultando peraltro incerto lo stesso riferimento alla rapina indicata.
Il motivo censura ulteriormente la decisione per avere omesso di confrontarsi con le specifiche doglianze difensive, limitandosi a un rinvio pressoché integrale per relationem alle argomentazioni del primo giudice, senza alcun vaglio critico degli elementi controversi.
Viene specificamente contestata la ricostruzione del supposto sopralluogo effettuato il giorno precedente, desunto da un breve incontro con un coimputato, avvenuto in luogo diverso da quello della rapina e privo di ulteriori riscontri, ritenuto del tutto inidoneo, sotto il profilo logico, a fondare il ruolo attribuito.
Analogamente, si deduce l'inidoneità probatoria di una conversazione successiva ai fatti, nella quale si farebbe riferimento a orologi, non emergendo dal relativo contenuto alcun elemento idoneo a collegare l'imputato alla rapina o a dimostrarne la partecipazione.
8.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche lamentando la mancata valutazione di elementi significativi, "quali il corretto comportamento processuale e le condizioni personali e familiari dell'imputato", che erano stati evidenziati dalla difesa.
9. Il ricorso di F.F. si compone di due motivi.
9.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.
Il ricorrente deduce che, a fronte del precedente irrevocabile riconoscimento della partecipazione del F.F. al sodalizio mafioso (contenuto nella sentenza della Corte di appello di Palermo divenuta irrevocabile il 5 novembre 2013, relativa all'operazione "[OMISSIS]"), sarebbe stata necessaria una verifica probatoria particolarmente rigorosa, non potendo reputarsi sufficienti né il richiamo alla pregressa condanna né il generico riferimento al contesto familiare dell'imputato, occorrendo invece la specifica prova di un contributo attivo, concreto e attuale, riferibile all'arco temporale oggetto dell'imputazione. Secondo la parte, la Corte territoriale, invece, si sarebbe limitata a effettuare "una valutazione cumulativa e superficiale delle risultanze probatorie" e "l'apparato probatorio passato in rassegna dalla sentenza impugnata" risulterebbe "costituito da una serie di evidenze, aventi tuttavia carattere eminentemente indiziario, giacché fondate su una base inferenziale di equivoca e dubbia capacità dimostrativa".
In particolare, censura il rilievo riconosciuto alle dichiarazioni del collaboratore N.N.N. (e, in modo specifico, quelle relative ai rapporti tra l'imputato e O.O.) e della conversazione del 5 ottobre 2018 tra F.F. e C.C., sostenendo che, da tale conversazione, emergerebbe soltanto l'apprezzamento per un giovane poi neppure riconosciuto appartenente all'associazione mafiosa.
Contesta, inoltre, la valorizzazione dei numerosi incontri tra F.F. e soggetti gravati da precedenti mafiosi, rilevando che essi si svolgevano in luoghi pubblici, spesso nei pressi del furgone dell'imputato, senza che ne fosse stato captato il contenuto e in mancanza di elementi idonei a dimostrarne la natura illecita.
Analoghe censure riguardano gli episodi relativi alle controversie tra privati (la vicenda tra i fratelli O.O.O. e "un certo [OMISSIS]" nonché quella tra P.P.P. e Q.Q.Q.), che, secondo il ricorrente, documenterebbero tutt'al più attività di mediazione informale, prive di rilievo penale e inidonee a dimostrare l'appartenenza all'associazione mafiosa. Parimenti inconferenti sarebbero i richiami "alla vicenda della [OMISSIS]" – che non sarebbe stata "neppure enucleata nella condotta descritta nel capo di incolpazione" – e all'organizzazione "della festa rionale di via [OMISSIS]". Con riferimento a quest'ultima vicenda, il ricorrente sostiene che, dalle conversazioni, emergerebbe soltanto l'interessamento dell'imputato all'organizzazione dell'evento, non già un suo intervento esplicativo "della sua perdurante appartenenza al consesso associativo".
9.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis cod. pen.
Contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa all'applicazione dell'aggravante del carattere armato dell'associazione, sostenendo che essa sarebbe meramente assertiva, in quanto non chiarirebbe gli elementi probatori dai quali desumere la concreta riferibilità delle armi al sodalizio e l'effettiva consapevolezza dell'imputato.
Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe applicato l'aggravante, "in forza di una sorta di automatismo applicativo", valorizzando la "generica disponibilità di armi in capo all'associazione", senza considerare che la natura oggettiva della circostanza non implica la sua estensione automatica a tutti i membri del sodalizio. La Corte territoriale avrebbe sostituito la necessaria verifica probatoria dell'aggravante con il mero richiamo al carattere "storicamente armato" di "R.R.", traendone una presunzione generalizzata di conoscenza in capo a tutti i partecipi.
10. Il ricorso di G.G. si compone di cinque motivi.
10.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.
Con un primo argomento, la parte sollecita la rimessione alle Sezioni unite "del tema degli elementi costitutivi del reato associativo", rilevando l'esistenza di contrapposti orientamenti giurisprudenziali "relativamente al ruolo che debba – o dovrebbe – avere un soggetto perché possa dirsi integrato il reato". Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere aderito all'orientamento definito "organizzatorio", valorizzando la mera "messa a disposizione", ritenuta elemento costitutivo della fattispecie anche in assenza di condotte espressive di contributo concreto, "sol perché la possibilità di un ipotetico futuro intervento" sarebbe "di per sé indice di appartenenza al sodalizio criminale".
Tanto premesso, la parte passa a contestare in concreto la tenuta del compendio probatorio, sostenendo che l'integrale lettura degli atti non consentirebbe di ritenere dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione del G.G. al sodalizio mafioso. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe effettuato una valutazione unitaria e coerente degli elementi emersi, limitandosi a valorizzare dati equivoci o privi di reale significato dimostrativo, come "le frequentazioni del ricorrente e il suo essere testimone -muto – degli altrui discorsi". Avrebbe valorizzato solo gli elementi a carico, omettendo di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive e con i dati contrari, pervenendo così a una motivazione apparente e illogica.
In particolare, deduce l'inconsistenza delle emergenze processuali valorizzate i l dato della frequentazione di soggetti coinvolti nell'indagine e della partecipazione ad alcuni eventi sarebbe stato indebitamente interpretato come prova di inserimento nel sodalizio, trattandosi invece di elementi neutri e compatibili con condotte lecite. Analogamente, le intercettazioni richiamate non dimostrerebbero alcuna stabile appartenenza, né il compimento di attività funzionali agli scopi dell'associazione, risolvendosi al più in conversazioni prive di contenuto incriminante.
Con riferimento ad ulteriori episodi (gestione di somme, organizzazione di eventi, raccolte di denaro), la parte sostiene che mancherebbe la prova dell'effettiva destinazione delle somme alla famiglia mafiosa e che le stesse emergenze processuali dimostrerebbero l'assenza di obblighi di contribuzione o di imposizione di pagamenti, risultando il comportamento del ricorrente incompatibile con l'assunto accusatorio.
10.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.
Censura la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto rilevanti le propalazioni dei collaboratori N.N.N. e W.W., sostenendo che il giudice di appello avrebbe attribuito credibilità e rilevanza a dichiarazioni de relato e prive di adeguato riscontro individualizzante e, in ogni caso, ininfluenti rispetto alla posizione dell'imputato.
Con riferimento al W.W., sostiene che il collaboratore non avrebbe un ricordo preciso del G.G. e l'avrebbe indicato erroneamente quale soggetto vicino a C.C., "mentre la storia processuale del ricorrente" dimostrerebbe "che questi era affiliato con il R.R.R.". Il collaboratore, secondo il ricorrente, avrebbe riportato "una rimembranza non contestualizzata", priva di elementi individualizzanti.
Quanto al N.N.N., la parte premette che il collaboratore, all'epoca dei fatti, si trovava all'estero, sicché non poteva avere cognizione diretta delle condotte del ricorrente. Evidenzia, inoltre, l'esistenza di un sentimento di ostilità nei confronti degli imputati e l'assenza di qualsivoglia frequentazione con il G.G. Il N.N.N., in particolare, nutrirebbe "un evidente sentimento di odio contro coloro che sono chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.", in quanto "i sodali della famiglia del B a [OMISSIS] avevano deciso che dovesse morire".
Da tali presupposti, deduce la non credibilità del narrato, consistente in opinioni personali e valutazioni soggettive. Il ricorrente, inoltre, assume che, "essendo il N.N.N. soggetto non appartenente alla compagine mafiosa, sfugge la ragione per la quale il correo L.L. dovrebbe avergli presentato il ricorrente, indicandolo come persona intranea alla famiglia di S e della G".
10.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 628 cod. pen.
Censura la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto integrata la rapina contestata al capo 5, sostenendo che la ricostruzione del fatto sarebbe fondata su meri indizi.
Evidenzia, in particolare, come la rapina non sia stata documentata da alcuna ripresa video e come l'impianto accusatorio si fondi esclusivamente sulle intercettazioni, le quali, pur rilevanti, non esoneravano dalla necessità di individuare riscontri fattuali esterni.
La parte sottolinea altresì che l'assenza di denuncia da parte della persona offesa e la mancanza di referti medici compatibili con un'aggressione costituiscono elementi che rendono implausibile la ricostruzione accolta.
Con riferimento alle aggravanti, la difesa deduce il difetto di dimostrazione dei presupposti applicativi.
Quanto all'ingente danno, evidenzia che la mancata individuazione della persona offesa e l'assenza di accertamenti sul valore dei beni sottratti rendono impossibile la relativa quantificazione e, quindi, la verifica della rilevanza rispetto al patrimonio della vittima.
Quanto alla circostanza del travisamento, rileva che, in assenza di denuncia e di elementi univoci desumibili dai video, non è possibile affermare che gli autori agissero a volto coperto, non essendo certo se i caschi fossero integrali né se i soggetti ripresi coincidessero con gli autori della rapina. Evidenzia, inoltre, che la persona offesa aveva riconosciuto uno dei rapinatori.
Analogamente, in ordine al numero dei partecipanti, il ricorrente sostiene che la sentenza non sarebbe supportata "da un solido oltre che valido apparato probatorio".
10.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 63 e 99 cod. pen.
Contesta l'applicazione della recidiva e la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Censura, in primo luogo, la ritenuta legittimità dell'aumento di pena per la recidiva, evidenziando che i giudici di merito hanno posto i reati oggetto del presente processo in continuazione con altri già giudicati, circostanza che, secondo il ricorrente, osterebbe all'applicazione dell'art. 99 cod. pen. Al riguardo, deduce che la Corte di appello avrebbe aderito a uno dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali elaborati sul tema, ossia quello più sfavorevole all'imputato, senza fornire adeguata giustificazione. Il ricorrente contesta tale interpretazione e l'aumento di pena conseguente all'applicazione della recidiva, prospettando tanto il vizio di motivazione quanto la violazione di legge e sollecitando, in via subordinata, la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Censura, inoltre, la mancanza di motivazione sulla concreta applicazione della recidiva, non avendo la Corte territoriale indicato quali elementi renderebbero i fatti contestati connotati da particolare gravità o allarme sociale.
Il ricorrente censura, infine, la determinazione della pena per violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., sostenendo che la Corte di appello avrebbe recepito la decisione del giudice di primo grado, senza confrontarsi con le deduzioni difensive.
10.5. Con un quinto motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen.
Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente fatto riferimento solo "alla gravità delle condotte e ai precedenti del reo". La motivazione sul punto sarebbe "apodittica".
11. C.C. ha proposto ricorso mediante più atti distinti.
11.1. Il C.C. ha presentato un primo ricorso con l'avv. [OMISSIS], articolando cinque compositi motivi.
11.1.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 111 comma 6 Cost., 192 cod. proc. pen., 416-bis comma 2 cod. pen., nonché erronea, illogica e contraddittoria motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della permanenza della partecipazione del ricorrente in seno alla consorteria mafiosa con un ruolo apicale. Premettendo che, in generale, la sentenza impugnata aveva offerto una lettura complessivamente travisata delle risultanze probatorie, in concreto deduce che a ) a fronte della giurisprudenza di legittimità che ha ribadito l'esigenza di dimostrare rigorosamente la partecipazione all'associazione ed, a fortiori, il ruolo apicale mediante elementi che diano conto dell'avvenuta nomina da parte della struttura associativa e dell'esercizio dei corrispondenti poteri, la sentenza aveva valorizzato condotte prive della necessaria valenza dimostrativa quali a.l) taluni contatti ed incontri con altri soggetti (senza che peraltro ne fossero noti i contenuti in carenza di intercettazioni); a.2) generici riferimenti a dialoghi tra terzi soggetti (in relazione, ad esempio, al tema delle finanze afferenti alla cassa comune del sodalizio de quo ovvero al reclutamento di sodali); a.3) vicende del tutto lecite aventi ad oggetto controversie tra privati; b) a fronte di specifici motivi di appello, le risposte erano state carenti o illogiche; c) in primo luogo, l'attribuzione di un ruolo direttivo- apicale nella famiglia di S dal 17 giugno 2011 fino al 21 Febbraio 2023 confliggeva con gli esiti delle operazioni "[OMISSIS]" e "[OMISSIS]" che avevano dato conto di un vertice associativo del tutto differente, che riconosceva il ruolo dapprima di S.S.S. poi di C.C.C. (da intendersi T.T.T., n.d.e.); risultanza incoerente all'acquisito dato secondo cui il carattere verticistico della associazione R.R. "non contempla la contestuale ed autonoma presenza (nell'ambito di ciascun procedimento penale instaurato) di più persone nel medesimo contesto di tempo e di luogo in relazione al concreto esercizio di un ruolo apicale" ; sul punto della eventuale coesistenza di differenti strutture di vertice, la sentenza non aveva fornito risposte appaganti; d) il ruolo apicale era stato attribuito in base a indici generici quando, peraltro, al ricorrente non era riferito il concorso in alcuno dei reati fine; e) il C.C. era stato detenuto sino al maggio 2015, quando il ruolo direttivo gli era attribuito dal 2011, profilo che, indicato nell'atto di appello, era stato pretermesso nella sentenza; f) questa aveva attribuito rilievo a meri incontri nonostante ne fossero rimasti ignoti i contenuti comunicativi in assenza di intercettazioni, così conferendosi valenza dimostrativa a fatti in sé neutri; g) nemmeno si era dimostrato il collegamento tra detti incontri e quello del 10 settembre 2015 a V in cui doveva emergere la riorganizzazione della famiglia di S; h) quanto alla attività di reclutamento attribuita al C.C., unico caso individuato era quello di O.O. ci. [OMISSIS], il quale, peraltro, era stato contestualmente assolto dall'accusa di associazione in termini che contraddicevano l'assunto; i) quanto all'indice correlato alla "gestione della cassa della famiglia e ripartizione delle relative somme ai detenuti ed alle loro famiglie", unico elemento era quello tratto dall'intercettazione ambientale del 12 aprile 2018, intercorsa tra Y.Y. e A.A. al riguardo, la sentenza impugnata, svalutando i rilievi critici dell'atto di appello, era pervenuta all'identificazione del beneficiario della somma de qua, nei dialoghi indicato come "[OMISSIS]", in D.D., soggetto con cui il ricorrente non risultava essere stato mai osservato incontrarsi nonostante lo stretto monitoraggio; I) prive di valenza dimostrativa erano vicende di intervento per risolvere controversie quali
1.1) la contesa tra U.U.U. e V.V.V. (del tutto lecita e poco esplorata nei suoi connotati concreti dall'indagine); 1.2) quella tra O.O.O. e tale "[OMISSIS]" (in cui era stata enfatizzata l'espressione del ricorrente "sugnu siddiatu"); m) quanto alle dichiarazioni del W.W., una indicazione dubbiosa e perplessa del medesimo collaboratore sul fatto che il C.C. gli aveva soltanto lasciato intendere il suo ruolo era stata impropriamente traslata in una informazione certa sul tema; n) quanto alle dichiarazioni del collaboratore [OMISSIS] H.H.H., non era stato rilevato che l'informazione secondo cui alla riunione del 29 maggio 2018 non fosse presente alcun soggetto per la famiglia di S significava che il relativo ruolo apicale era vacante.
In sintesi, pertanto, secondo il ricorrente, non risultava esposto alcun elemento concludente in ordine alla partecipazione e, soprattutto, al ruolo apicale del ricorrente, quando, in particolare, la dimostrazione di quest'ultimo postulava la dimostrazione che il C.C. aveva impartito ordini efficaci.
11.1.2. Con il secondo motivo prospetta violazione di legge in relazione all' art. 416-bis, comma 4 cod. pen. nonché carenza della motivazione sul medesimo tema. Deduce che a) si registrava l'assenza di qualsiasi elemento che riscontrasse la disponibilità di armi in capo all'associazione, in particolare non essendo stata in alcun modo "verificata la sussistenza di armi in capo ad alcuno dei consociati o presunti tali, riferibili all'asserito contesto territoriale di appartenenza" del ricorrente; b) tantomeno era dimostrata la consapevolezza di tale esistenza in capo al ricorrente.
11.1.3. Con il terzo motivo si duole di erronea applicazione dell' art. 71 D.Lgs. n.159/2011. Evidenzia che al ricorrente è stata applicata l'aggravante "di cui all' art. 71, co. 1, D.Lgs. nr. 159/2011 per aver commesso il fatto durante il periodo di applicazione, con provvedimento definitivo del 21 maggio 2015, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione in data 21 maggio 2018". Deduce che a) la misura, applicata senza che si procedesse alla rivalutazione richiesta prima dalla giurisprudenza e successivamente dalla previsione dell'art. 14, comma 2-ter, I. n. 161 del 2017, era comunque intervenuta a 4 anni dal periodo di inizio del ruolo associativo qui contestato; b) la misura stessa, per le carenze indicate, doveva ritenersi inefficace; c) la sentenza non si era specificamente confrontata con tale evidenza processuale.
11.1.4. Con il quarto motivo prospetta erronea applicazione dell' art. 63 comma 4 cod. pen. nonché omessa motivazione in ordine all'aumento disposto in virtù della ritenuta sussistenza di tutte le aggravanti ad effetto speciale, ossia quelle di cui al comma 4 dell'art 416-bis cod. pen., della recidiva specifica e dell' art. 71 D.Lgs. 159/11. Deduce che, a fronte del carattere facoltativo dell'aumento contemplato dall'art. 63 comma 4 cod. pen. in ordine al concorso delle aggravanti autonome o ad effetto speciale, la sentenza non aveva offerto motivazione quanto all'aumento applicato.
11.1.5. Con il quinto motivo prospetta violazione di legge in relazione all' art. 62-bis cod. pen. nonché carenza della motivazione, deducendo che, contrariamente a quanto reputato dalla sentenza impugnata, l'atto di appello aveva indicato elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
11.2. C.C. ha proposto un secondo ricorso con l'avv. [OMISSIS], affidato a cinque motivi.
11.2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 182, comma 2, 191, 438, comma 1, e 441, comma 5, cod. proc. pen., nonché carenza assoluta e manifesta illogicità della motivazione in relazione al punto 1.1. della sentenza impugnata avente ad oggetto la questione preliminare relativa all'acquisizione ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. di elementi prodotti dal Pubblico ministero a riscontro dell'attendibilità del collaboratore N.N.N. Deduce che a) su richiesta del
Pubblico ministero erano stati acquisiti dal Giudice elementi a riscontro dell'attendibilità del N.N.N.; b) faceva peraltro difetto il presupposto di necessarietà, posto che non si trattava di dichiarazioni volte alla ricostruzione del fatto; c) ne discendeva l'inutilizzabilità degli elementi invece che la nullità ritenuta nella sentenza, con conseguente regime di rilevabilità in ogni stato e grado del processo e sottrazione a sanatorie; d) la sentenza aveva pertanto errato sul punto, risultando per l'effetto nulla.
11.2.2. Con il secondo motivo prospetta violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 99 cod. pen., nonché carenza assoluta o, comunque, manifesta illogicità della motivazione in relazione al punto 6.1. in cui ha escluso l'incompatibilità tra continuazione e recidiva. Deduce che a) pur a fronte del prevalente orientamento che riconosce compatibilità tra recidiva e continuazione, nel caso di specie, il carattere permanente dei reati posti in continuazione doveva portare a riconoscere l'unitarietà della condotta, elidendo così il presupposto per la recidiva; b) l'assunto trovava appoggio in un precedente di questa stessa sezione (Sez. 5, n. 5761 deiril/11/2010,) né poteva trovare ostacolo nei criteri indicati da noto arresto nomofilattico (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) richiamato dalla sentenza impugnata; c) la sentenza aveva omesso di motivare "in merito alla natura unitaria delle violazioni di legge commesse dal ricorrente, tali da rendere ontologicamente incompatibile con il vincolo della continuazione un inasprimento del trattamento sanzionatorio ex art. 99 cod. pen.".
11.2.3. Con il terzo motivo censura violazione degli artt. 81 cod. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., nonché carenza assoluta della motivazione nella parte relativa al riconoscimento del vincolo della continuazione e alla conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio. Premette che già la sentenza appellata aveva riconosciuto il vincolo di continuazione tra la condanna per i fatti di cui al presente procedimento e quelli, sempre a carico del C.C., di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 21 novembre 1997 (irrevocabile il 13 maggio 1998) e alla sentenza della Corte di appello di Palermo emessa il 16 luglio 2012 (irrevocabile il 5 novembre 2013). Deduce che, peraltro, la sentenza impugnata aveva mancato di argomentare il criterio di individuazione della violazione più grave e di determinazione del quantum sanzionatorio per i reati posti in continuazione.
11.2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione degli artt. 63, comma 4, cod. pen. e 64, comma 1, cod. pen. nonché carenza assoluta della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Deduce che, in particolare, la sentenza non aveva offerto motivazione che desse conto a) della individuazione della circostanza più grave in quella di cui all'art. 71 CAM; b) della applicazione del relativo aumento, che pure era facoltativo; c) della violazione del limite complessivo di un terzo.
11.2.5. Con il quinto motivo prospetta violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché carenza assoluta e manifesta illogicità della motivazione in relazione al punto 6.1. nella parte in cui ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'odierno ricorrente. Deduce che la sentenza impugnata si era limitata a enfatizzare gli elementi negativi e non aveva ricercato e vagliato gli elementi positivi che potevano indurre a ridurre la pena, anche in considerazione del carattere indiziario del supporto probatorio.
11.3. Nell'interesse del C.C., i suoi due difensori hanno congiuntamente altresì depositato in data 19 giugno 2026 memoria contenente tre motivi aggiunti.
11.3.1. Il primo motivo aggiunto, in stretta connessione con il terzo del ricorso dell'avv. [OMISSIS], lamenta violazione dell'art. 81 cod. pen., nonché carenza della motivazione. Deduce che l'omessa indicazione del reato più grave tra quelli in continuazione rendeva il calcolo della pena sostanzialmente arbitrario.
11.3.2. Il secondo motivo aggiunto, connesso al quarto del ricorso presentato dall'avv. [OMISSIS], prospetta violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. in relazione al concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale. Specifica che, nel regolare il concorso di circostanze ad effetto speciale, le sentenze di merito avevano duplicato gli aumenti e omesso di motivarne an e quantum.
11.3.3. Il terzo motivo aggiunto si duole di violazione ed erronea applicazione degli artt. 81, comma 2, e 99 cod. pen., nonché di carenza della motivazione laddove la sentenza aveva applicato congiuntamente l'aggravante della recidiva e la continuazione al reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. (continuazione specificamente riconosciuta tra il reato associativo oggetto del presente giudizio e i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 21 novembre 1997, divenuta irrevocabile il 13 maggio 1998 nonché quelli della sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 16 luglio 2012, divenuta irrevocabile il 5 novembre 2013). Riprendendo quanto già argomentato nel secondo motivo del ricorso presentato dall'avv. [OMISSIS], deduce che il generale orientamento prevalente che riconosce la compatibilità fra i due istituti non poteva rinvenire applicazione laddove, come appunto nel caso di specie, la permanenza del reato associativo imponeva di riconoscere l'unitarietà ontologica delle fattispecie poste in continuazione, così escludendo la pluralità che deve sostanziare, strutturalmente e funzionalmente, la recidiva.
12. A.A., mediante il difensore avv. [OMISSIS], ha proposto ricorso affidato a dieci motivi.
12.1. Il primo composito motivo deduce violazione degli artt. 111 comma 6 Cost., 125 e 192 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen. nonché erronea ed illogica motivazione relativamente alla ritenuta permanenza della condotta associativa del ricorrente nel sodalizio mafioso. Nel quadro di considerazioni generali analoghe a quelle esposte dalla difesa del C.C. (in particolare nel primo motivo del ricorso dell'avv. [OMISSIS]), argomenta, specificamente che a) gli incontri valorizzati dalla sentenza erano privi di significato concreto ed univoco, in assenza di intercettazioni delle conseguenti conversazioni; b) gli interventi nelle controversie private erano privi di ogni carattere di illecito, tanto che nessun corrispondente reato fine era stato contestato; c) i riferimenti specifici, quale quello alla vicenda della cassa, era stato travisato. In generale, la ricostruzione era frutto di una lettura pregiudiziale di elementi travisati che, in sé, in nessun modo descrivevano in via diretta o indiretta, comportamenti partecipativi.
In dettaglio deduce che a) il ricorrente, a dispetto di un'originaria contestazione in ordine al reato di cui all'art. 416-bis comma 2 cod. pen. (rivisitata dal giudice di primo grado) era stato condannato per avere fatto parte della famiglia mafiosa di V dal settembre 2009 al 21 febbraio 2023. Affermazione, questa, che contrastava sul piano logico con il rilievo che il ricorrente era stato scarcerato il 30 dicembre 2014; b) erano stati valorizzati elementi relativi alla riunione a V in data 10 settembre 2015 (pp. 315 e s. della sentenza impugnata) quando nemmeno era certo che il A.A. vi avesse preso parte; c) la vicenda della controversia tra U.U.U. e V.V.V. (pp. 317 e s.), oltre a non presentare i caratteri di illiceità, nemmeno esibiva i tratti capaci di riferirla alla sfera di influenza mafiosa; d) la vicenda tra O.O.O. e tale " [OMISSIS]" (pp. 319 e s. della gravata sentenza) era stata ricostruita enfatizzando il significato dell'espressione di disappunto ("sugnu siddiatu") pronunciata dal C.C.; e) la controversia tra Q.Q.Q. e gli imprenditori W.W.W., (tratteggiata a pp. 330 e s. della sentenza) esauriva il suo rilievo ai presenti fini nella partecipazione di soggetti coimputati; f) in ordine alla vicenda relativa alla compravendita di un natante fra X.X.X. e I.I., pure, non si ravvisavano indici qualificati; g) quanto alla conversazione intercettata in data 23 ottobre 2019 (nella sequenza dei progressivi nn. [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], si mostrava artificiosa l'inferenza tratta sulla partecipazione del A.A. alla gestione della cassa comune della associazione, quando erano incerte la natura delle somme in rilievo e la stessa partecipazione del medesimo ricorrente ai contenuti salienti del dialogo.
12.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla fattispecie di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 per illogica e contraddittoria motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza di penale responsabilità del ricorrente in ordine ai capi 6) e 7) della rubrica. Deduce che a) nessun elemento positivo consentiva di ricondurre ad operazioni relative a stupefacenti i temi delle conversazioni intercettate specificamente in rilievo; b) l'interpretazione assunta dalla sentenza impugnata sulla natura dei rapporti intercorsi tra il N.N. ed il A.A.
era in contrasto con il fatto che l'attività di controllo costante esercitata sul ricorrente non era esitata in alcun intervento di sequestro; c) erano rimasti del tutto indeterminati numero e tempo delle cessioni, quantitativi e qualità effettiva della sostanza, essendosene soltanto ipotizzata la natura di cocaina; d) era del tutto assertiva la riconduzione dei conteggi intercettati in data 14 febbraio 2019 a debiti per acquisti pregressi.
12.3. Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza di penale responsabilità del ricorrente in ordine al capo 8) della rubrica, per ragioni analoghe a quelle appena esposte, in particolare deducendo che a) facevano difetto indici concreti che ascrivessero le conversazioni al tema degli stupefacenti; b) i controlli sul A.A. non avevano registrato alcun incontro con il H.H. prima del 14 aprile 2019; c) tali carenze non erano superate dalla motivazione.
12.4. Con il quarto motivo prospetta violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., art. 512-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di trasferimento fraudolento di valori contestato ai capi 24) e 25).
In particolare, con riguardo alla vicenda oggetto del capo 24) (relativa alla intestazione a Y.Y.Y. della titolarità formale dell'omonima impresa individuale esercente l'attività commerciale di sala giochi e biliardo denominata "[OMISSIS]" in [OMISSIS],, civ. [OMISSIS]), deduce che a) nessun comportamento idoneo a manifestare il ruolo di dominus occulto attribuitogli era stato colto da servizi di osservazione o indagini patrimoniali; b) in particolare nemmeno erano stati svolti accertamenti patrimoniali che indicassero la provenienza della provvista per l'avvio dell'impresa, con risultanza che nemmeno poteva dirsi neutra nel contesto in cui A.A. era stato costantemente monitorato; c) illogicamente il reato era stato ritenuto sussistente a carico di A.A. quando Y.Y.Y., indicato quale intestatario formale, era stato prosciolto; d) era stata assunta una interpretazione travisata della conversazione del 17 febbraio 2018 tra A.A. e la moglie, in cui il riferimento al fatto che Y.Y.Y. lavorasse "grazie a loro", era stato traslato nell'affermazione che Y.Y.Y. lavorava "sotto la loro dipendenza".
In modo analogo la difesa argomenta quanto al capo 25), avente ad oggetto la fittizia attribuzione a Z.Z.Z. della titolarità formale dell'omonima impresa individuale esercente l'attività commerciale di agenzia di scommesse "[OMISSIS]" in [OMISSIS], via [OMISSIS], civici [OMISSIS] In particolare, deduce che a) il carattere labile della contestazione doveva emergere già dal fatto che gli originari 5 coimputati erano stati tutti assolti; b) in particolare, si mostrava irragionevole il risultato secondo cui il reato era stato consumato senza la partecipazione consapevole dell'intestatario formale, Z.Z.Z.; c) non erano stati svolti accertamenti su temi salienti "da cui potere comprendere chi tra A.A. e Z.Z.Z. ebbe concretamente a regolamentare le diverse problematiche gestionali relative al locale de quo (pagamento dipendenti, pagamento affitto e utenze varie, divisione utili, accordi con la società madre per le scommesse)"; d) la sentenza aveva valorizzato frammenti di intercettazione dall'equivoco significato e non chiariti da verifiche complementari.
12.5. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., deducendo, in termini analoghi a quelli prospettati dalla difesa del C.C. (v. in particolare secondo motivo del ricorso dell'avv. [OMISSIS]), l'assenza di elementi capaci di corroborare concretamente l'assunto in ordine alla disponibilità di armi in capo ai consociati e, in caso affermativo, la consapevolezza di A.A. al riguardo.
12.6. Con il sesto motivo si duole di violazione dell'art. 71 D.Lgs. n. 159/2011. Premesso che al ricorrente era stata applicata la misura di prevenzione personale con decreto n. [OMISSIS] RMP emesso dal Tribunale, Sezione Misure di Prevenzione, senza tuttavia che si procedesse alla rivalutazione – all'esito dell'avvenuta scarcerazione dopo circa 5 anni di ininterrotta detenzione – della attualità della pericolosità sociale così come richiesto da noto arresto nomofilattico (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 – 01), deduceva la carenza dei presupposti della fattispecie contestata, secondo l'argomentazione già sopra esposta dalla difesa del C.C. (in particolare, terzo motivo principale del ricorso dell'avv. [OMISSIS]).
12.7. Con il settimo motivo prospetta violazione dell' art. 63, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione per avere la sentenza applicato l'aumento per le circostanze ad effetto speciale concorrenti senza motivare l'esercizio della relativa facoltà.
12.8. Con l'ottavo motivo prospetta violazione dell' art. 81 cod. pen. per mancata determinazione dei criteri di individuazione del reato più grave nella continuazione anche esterna e nella commisurazione delle pene per i singoli reati.
12.9. Con il nono motivo lamenta violazione dell' art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
12.10. Con il decimo motivo si duole di violazione dell' art 133 cod. pen. nonché di vizio di motivazione nella dosimetria della pena. Deduce che la pena appariva sproporzionata in relazione al comportamento processuale ed alla personalità del ricorrente, avuto altresì riguardo alla scelta di accedere al giudizio abbreviato.
13. O.O., per tramite dei propri difensori avv.ti [OMISSIS] e [OMISSIS], ha proposto ricorso articolato in sette motivi (arrestati a cinque nella numerazione del ricorso per errore materiale).
13.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione ai temi dell'applicazione dell' art. 407, comma 3, cod. proc. pen. quanto a mancata iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e necessaria retrodatazione del termine di durata delle indagini preliminari, con conseguente inutilizzabilità degli atti. Deduce che a) l'iscrizione nel registro di cui all' art. 335 cod. proc. pen. del nome di O.O. era avvenuto in data 14 aprile 2021, dopo che il PM aveva disposto " integrarsi l'iscrizione a mod. 21 a far data dal 10.12.2020 "; b) la sentenza di primo grado aveva individuato come "dies a quo" del commesso reato, la data prossima al 5 ottobre 2018; c) tale data individuava, quindi, anche il termine in cui il Pubblico Ministero avrebbe dovuto iscrivere la notitia criminis; d) per l'effetto il termine risultava scaduto già alla data della prima richiesta di proroga delle indagini preliminari del 5 novembre 2019; comunque i termini di durata delle indagini preliminari, pur tenuto conto della sospensione feriale, dovevano reputarsi scaduti alla data del 4 marzo 2020; e) tutti gli atti di indagini preliminari successivi alla data così individuata dovevano essere dichiarati inutilizzabili per violazione dell' art. 407 cod. proc. pen.
13.2. Con il secondo motivo censura la violazione degli art. 110 cod. pen., 74, commi 1 e 2, D.P.R. 309/90 nonché vizio di motivazione quanto al capo 9). Premesso che il capo era originariamente costruito in relazione alla posizione assunta dal ricorrente quale appartenente alla famiglia mafiosa di S, deduce che a) la sentenza impugnata non aveva tratto le conseguenze della assoluzione del C.C.C.C. dal reato di appartenenza mafiosa contestato al capo 2; b) sotto ulteriore profilo, comunque, i rapporti ed i contatti posti a fondamento della condanna erano in sé privi di valenza indiziaria in ordine ai reati fine e, comunque, non potevano sostanziare altro che un concorso nel reato continuato di spaccio; c) facevano difetto gli elementi costitutivi dell'associazione, in particolare in tal senso non mostrandosi sufficiente la disponibilità della ed. "casuzza" e non essendo stata offerta motivazione sulla stabilità del sistema di relazioni afferenti al pactum sceleris; d) non era stata offerta motivazione in ordine alla attribuzione del ruolo di promotore e finanziatore nonostante la necessità di verifica di quello che era il tratto costitutivo di fattispecie autonoma.
13.3. Con il terzo motivo prospetta violazione dell' art. 74, comma 6, D.P.R. 309/90 e illogicità della motivazione laddove la sentenza non aveva riconosciuto la fattispecie associativa minore. Deduce che a) i caratteri generali del fatto associativo erano, a tutto concedere, marginali; b) i reati fine erano compatibili con la lieve entità; c) i criteri ermeneutici dovevano tenere conto dell'indicazione offerta dalla sentenza della Corte costituzionale del 19 luglio 2024, n. 138 che, pur dichiarando inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale, aveva riconosciuto l'anomalia sanzionatoria per eccesso insita nel sistema dell'art. 74 cit.
13.4. Con il quarto motivo si duole di violazione dell' art. 73 D.P.R. 309/90 (capi 10 e 11) nonché contraddittorietà della motivazione. Deduce che a) la sentenza aveva attribuito al C.C.C.C. la partecipazione nell'attività di coltivazione dello stupefacente su basi incerte e su pregressi contatti con A.A.A.A. senza esplicitare le fonti informative che sostenevano l'assunto; b) la lacuna così rilevata si manifestava tanto più penetrante a fronte del fatto che nemmeno risultavano contatti del ricorrente con B.B.B.B., autore diretto del fatto.
13.5. Con il quinto motivo lamenta violazione dell'art. 73 D.P.R. 309/90 (capi 12, 13, 14 e 15) e contraddittorietà della motivazione. Deduce che a) quanto al capo 12 la sentenza, oltre a traslare la data di commissione del fatto, era incorsa in travisamento della progr. [OMISSIS] del 5 febbraio 2020 in ordine a quello che era stato interpretato come un riferimento a "dieci panetti"; b) quanto al capo 13, le conversazioni valorizzate nella sentenza, ove pure avessero avuto effettivamente ad oggetto lo stupefacente, non dimostravano il perfezionamento di alcuna cessione né di alcun accordo in tal senso, atteso anche che D.D.D.D. aveva cercato di contattare il C.C.C.C. senza riuscirvi; c) del tutto indeterminato era il compendio che sosteneva il capo 14; d) quanto al capo 15, la conversazione tra C.C.C.C. e E.E.E.E. poteva al più indicare il compimento di una cessione avvenuta il giorno precedente, del cui oggetto, peraltro, la motivazione non dava conto.
13.6. Con il sesto motivo (rubricato nel ricorso nuovamente come quarto), prospetta violazione dell' art. 73 D.P.R. 309/90 (capi 16 e 17) e contraddittorietà della motivazione. Deduce che a) quanto al capo 16, la motivazione era lacunosa ed incerta nella ricostruzione dei ruoli dei singoli, oltre che non idoneamente supportata dalle risultanze delle intercettazioni; b) quanto al capo 17, la costruzione pativa l'assenza di dati precisi e idonei a ricondurre alla disponibilità del C.C.C.C. e dei suoi collaboratori la "casuzza" in cui il 27 maggio 2020 era stato rinvenuto lo stupefacente.
13.7. Con il settimo motivo, lamenta violazione dell'art. 240-bis cod. pen. e vizio della motivazione posto che la sentenza era priva di motivazione sul fondamento della confisca di somme che erano state ritrovate a casa del C.C.C.C. senza alcun elemento di collegamento con l'eventuale attività illecita contestata allo stesso.
14. P.P., per tramite del difensore avv. [OMISSIS], ha presentato ricorso affidato a sette motivi.
14.1. Con il primo motivo lamenta nullità della sentenza, ex art. 178, comma 1, lett.c), per violazione e falsa applicazione dell'art.523, comma 6, in relazione agli artt. 441, comma 5, 442, 586 cod. proc. pen., con contestuale impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello del 17 luglio 2024. Premette che, all'udienza del 24 ottobre 2023, il Giudice dell'udienza preliminare, dopo che, all'esito delle conclusioni delle parti, aveva acquisito le nuove produzioni del Pubblico Ministero in quella sede allegate, si era limitato ad invitare le parti ad esprimersi sulle rispettive produzioni ("GIUDICE Qualcuno degli imputati chiede la parola per ultimo? No. Va bene. Allora abbiamo finito, il Giudice si riserva di deliberare "). Deduce che a) la sentenza impugnata risulta viziata laddove ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, avanzata dalla difesa con il primo motivo di appello, in relazione al combinato disposto degli artt. 442 e 523 cod. proc. pen., per non essere state le difese nuovamente invitate a concludere, dopo l'intervenuta modifica della piattaforma probatoria, determinata dall'acquisizione di documenti provenienti dall'accusa, in momento successivo alla conclusione di tutte le parti; b) l'ordinanza al riguardo resa dalla Corte di appello all'udienza indicata risultava eccentrica rispetto alla questione sollevata laddove aveva inteso escludere l'inutilizzabilità delle nuove prove allegate dal Pubblico Ministero all'udienza del 24 ottobre 2023; c) la nullità eccepita aveva ad oggetto la pretermissione della rinnovazione della discussione finale, dovuta a seguito delle nuove acquisizioni; d) la pretermissione di attività necessaria così consumata doveva ascriversi a nullità generale ai sensi dell' art. 178 lett. c) cod. proc. pen.; e) la nullità doveva reputarsi tempestivamente eccepita con l'atto di appello ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.
14.2. Con il secondo motivo deduce la nullità del decreto di intercettazione numero [OMISSIS] RIT in relazione alle utenze intestate a F.F.F.F.. Deduce che a) la Corte di appello non aveva dato risposta alla questione sollevata da alcune difese che avevano dedotto l'inutilizzabilità dei risultati ottenuti dal decreto d'intercettazione n.[OMISSIS] per nullità derivante da assenza di motivazione in riferimento alle specifiche utenze da intercettare, in particolare con riguardo alla addotta necessità di intercettare le utenze in uso a F.F.F.F., madre del ricorrente, in ragione di un asserito utilizzo promiscuo con il figlio; b) in dettaglio, la motivazione del provvedimento autorizzatorio, nel fare riferimento all'uso promiscuo dell'utenza tra la F.F.F.F. ed il C.C.C.C. come emerso in altro procedimento, aveva omesso dì indicare quale fosse tale diverso procedimento in cui l'informazione saliente era stata acquisita; c) il difetto di motivazione connesso alla non verificabilità del dato, comportava l'inutilizzabilità delle captazioni rilevate sulle utenze intestate alla F.F.F.F., con quanto ne conseguiva sulla tenuta motivazionale (prova di resistenza) in ordine tanto alla ritenuta partecipazione del D.D.D.D. all'associazione, quanto alle specifiche ipotesi contestate sub capi 16) e 17).
14.3. Con il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 74 D.P.R. 309/90 , 192, commi 2, 3, 4, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione al capo 9) dell'imputazione con specifico riguardo alla sussistenza della condotta partecipativa alla presunta associazione. Deduce che a) quanto alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia N.N.N., la sentenza non aveva operato una verifica di attendibilità che, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., tenesse conto di genericità ed indeterminatezza delle affermazioni, imprecisione nell'individuazione nominativa del ricorrente (evocato con il nominativo di G.G.G.G.), esistenza di D.D.D.D., fratello omozigote del ricorrente e da questo nemmeno distinguibile, assenza di riscontri esterni; b) quanto alle intercettazioni, la sentenza era incorsa in travisamenti e contraddizioni laddove b-1) aveva affermato, da un lato, che C.C.C.C. aveva delegato a B.B.B.B. la gestione dei giovani pusher, dall'altro, che il medesimo C.C.C.C. gestiva direttamente i pusher; b-2) aveva assunto una lettura delle intercettazioni scollata dai reali contenuti senza dare contezza della logica sottesa; b-3) aveva ritenuto il ruolo di verificatore della qualità della sostanza in capo al D.D.D.D. in forza di isolato intervento in tal senso e senza valutare che, in altra parte, analoga verifica risultava demandata ad M.M.; b-4) aveva svalutato l'atteggiamento di disinteresse manifestato dal D.D.D.D. nell'occasione critica della rottura del mezzo di trasporto in uso all'K.K., in termini che contrastavano con il ruolo attribuitogli dalla sentenza di risolutore delle criticità dell'associazione; b-5) incontroversa la condivisa disponibilità di chiavi di un immobile in capo a C.C.C.C. ed a D.D.D.D., la sentenza non aveva dato idoneamente conto della identificabilità di detto immobile nella "casuzza" presso cui era conservato lo stupefacente quando la difesa aveva dato prova della esistenza di un piccolo immobile limitrofo a quello di stoccaggio; b-6) non aveva rilevato contraddizione nell'assunto che D.D.D.D., gemello del ricorrente, avesse operato gli acquisti presso il pusher invece che mediante richiesta diretta al fratello; c) a fronte delle risultanze che indicavano il coinvolgimento nell'unico reato fine di cui al capo 16), non erano stati individuati elementi dimostrativi della partecipazione del D.D.D.D. all'associazione, risultando anzi smentita, come sopra, la coerenza delle affermazioni che ne prospettavano un qualche ruolo di supervisore dei pusher e della qualità delle sostanze trattate.
14.4. Con il quarto motivo lamenta l'errata applicazione della legge penale circa il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art 74 in relazione al capo 9 nonché vizio di motivazione. Deduce che, nel quadro di necessario rigore interpretativo imposto dalla severità dei trattamenti sanzionatori in rilievo, il riconoscimento della riqualificazione nella "associazione minore" era stato negato senza tenere conto dei modesti tratti di offensività segnalati dal carattere elementare dell'organizzazione e dagli ulteriori indici evidenziati, tra cui quello della limitata valenza quantitativa e qualitativa delle forniture di stupefacente operate.
14.5. Con il quinto motivo prospetta, quanto al capo 16), l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 73 D.P.R. 309/90 , 110 cod. pen. nonché vizio di motivazione per travisamento della prova. Deduce che la sentenza impugnata, omettendo di rispondere a specifici motivi di appello, non aveva motivato sulle incoerenze e contraddizioni con cui a) non era stato valutato che il D.D.D.D. era stato indotto all'intervento dal C.C.C.C. in un quadro che segnalava la generale estraneità del ricorrente rispetto all'azione; b) nemmeno erano stati compiutamente dimostrati perfezionamento della consegna dello stupefacente e ruolo del ricorrente nella vicenda, al riguardo la lettura delle intercettazioni offrendo risultati ampiamente incerti.
14.6. Con il sesto motivo rappresenta errata applicazione degli artt. 73 D.P.R. 309/90 , 110 cod. pen. in relazione al capo 17) nonché vizio di motivazione per travisamento della prova. Deduce che a) come già evidenziato, incerta era la premessa della riferibilità del luogo di detenzione dello stupefacente a C.C.C.C. e D.D.D.D.; b) comunque, anche l'assunzione della premessa così posta non consentiva l'inferenza secondo cui i due dovevano essere anche gli autori della detenzione dello stupefacente ivi rinvenuto; c) le intercettazioni in ordine alla cooperazione del D.D.D.D. al recupero della somma prima della perquisizione domiciliare indicavano l'inconsapevolezza del ricorrente oltre che l'incertezza oggettiva sulla reale natura dell'episodio.
14.7. Con il settimo motivo prospetta letteralmente illogicità e manifesta infondatezza della sentenza in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla eccessività della pena in relazione all' art. 133 cod. pen. nonché travisamento della prova. Deduce che, con valutazione cumulativa, la Corte aveva validato il diniego delle attenuanti generiche richiamando anche i precedenti penali dei vari imputati quando il D.D.D.D., diversamente dagli altri, era gravato esclusivamente da precedenti contravvenzionali.
15. K.K., per tramite del difensore avv. [OMISSIS], ha presentato ricorso articolato in nove motivi.
15.1. Con il primo motivo ha prospettato la violazione dell' art. 441, comma 5, cod. proc. pen. per avere il Giudice dell'udienza preliminare acquisito prove che non erano nuove. Deduce che a) era viziata ia decisione del predetto Giudice di acquisire le prove senza che ne risultasse la necessità; b) sul motivo di impugnazione in ordine a tale specifico vizio la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi.
15.2. Con il secondo motivo lamenta nullità della sentenza, ex art. 178, comma 1, lett.c), per violazione e falsa applicazione dell'art.523, comma 6, in relazione agli artt. 441, comma 5, 442 cod. proc. pen. e 586 cod. proc. pen., con contestuale impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello del 17 luglio 2024. In termini analoghi a quelli proposti dalla difesa D.D.D.D., il ricorso prospetta la questione della nullità della sentenza e dell'ordinanza sul punto resa dalla Corte di appello in ordine alla pretermissione della rinnovazione della discussione a seguito delle nuove acquisizioni disposte dal Giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
15.3. Con il terzo motivo prospetta nullità del decreto di intercettazione numero [OMISSIS] per assenza di motivazione con riferimento alla specifica utenza da intercettare ed all'indispensabilità di tale mezzo probatorio; nullità dei decreti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni, e, in particolare, del singolo decreto di proroga dell'intercettazione suddetta, avente data 21 febbraio 2020 con conseguente inutilizzabilità dei relativi risultati, avendo il Giudice per le indagini preliminari impiegato moduli prestampati e formule di stile, senza dare contezza di valutazioni autonome rispetto al tenore delle richieste tanto da emettere sempre provvedimenti identici, con richiami per relationem al contenuto delle istanze del Pubblico Ministero. Deduce che a) già il provvedimento originario emesso in data 30.11.2018 recava motivazione generica; b) nello specifico non era stato indicato il procedimento richiamato da cui emergeva l'uso promiscuo dell'utenza tra il C.C.C.C. e la madre F.F.F.F.; c) per l'effetto andavano dichiarate inutilizzabili quantomeno le intercettazioni sull'utenza della F.F.F.F.; d) espunti i dialoghi in rilievo (tra cui i progressivi nn. 20513 delle 19.08, 20514 delle ore 19.11, 20523, 20530 delle ore 20.36), in base alla c.d. prova di resistenza non poteva affermarsi l'ingerenza del C.C.C.C.; e) quanto alla proroga del 21 febbraio 2020, la motivazione era tautologicamente appiattita su richiesta del Pubblico Ministero e informative della P.G., senza evidenziare le esigenze che imponevano la protrazione della captazione.
15.4. Con il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Deduce che a) la motivazione non superava il rilievo che le conversazioni intercettate non consentivano la ricostruzione certa della complessa sequenza oggetto dell'imputazione mentre non risolvevano le diverse letture consentite in ordine alla individuazione dell'oggetto delle condotte; b) in particolare non era nemmeno chiarito se il ricorrente, dando seguito al nulla osta del D.D.D.D., avesse ritirato il materiale che, in tesi accusatoria, era costituito da stupefacente, se lo avesse poi consegnato, se tale stupefacente fosse poi stato effettivamente destinato a terzi; c) era smentito da rilievi difensivi che l'incontro fosse avvenuto presso la "casuzza" (quando le intercettazioni indicavano il fatto avvenuto presso "o' cortiglio"), circostanza valorizzata dal Giudice dell'udienza preliminare per interpretare la vicenda come occasione per la consegna; e) l'indeterminatezza dell'oggetto, risultata anche nella premessa che aveva portato il giudice a riqualificare il reato come art. 73, comma 4, D.P.R. 309/90 , aveva investito anche il profilo quantitativo e, di rimando, il principale indice sintomatico della sua destinazione alla cessione.
15.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. Argomenta che, con riguardo all'[OMISSIS], appariva illogico il diniego della riqualificazione motivato su elementi che attenevano alla continuità dell'attività ove non anche alla partecipazione alla associazione e che, come tali, non erano concludenti per il ricorrente.
15.6. Con il sesto motivo deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. A fronte degli indici di marginalità dell'attività del ricorrente e della modesta offensività dell'episodio, la sentenza aveva escluso la riconduzione del fatto alla previsione di cui all'art. 73, comma 5, cit., di rimando avendo negato l'applicazione della causa di non punibilità in termini meramente assertivi che richiedevano censura.
15.7. Con il settimo motivo prospetta violazione dell' art. 63, comma 4, cod. pen. In termini impropriamente assertivi la sentenza aveva escluso l'applicazione dell'attenuante non tenendo conto del modesto profitto che poteva esserne derivato al ricorrente.
15.8. Con l'ottavo motivo prospetta la violazione dell'articolo 80 comma 1 lett. b) D.P.R. n 309/1990 . Deduce che non era dimostrato che l'K.K. avesse strumentalizzato il minore H.H.H.H. e che fosse consapevole della eventuale oggettiva ricorrenza di tale strumentalizzazione.
15.9. Con il nono motivo lamenta illogicità della motivazione della sentenza in relazione a mancata concessione delle attenuanti generiche; eccessività della pena in relazione all'art. 133 cod. pen.; omessa concessione dei benefici di legge; travisamento della prova. Deduce che, con motivazione cumulativa che accomunava la valutazione del ricorrente a quella di altri imputati in situazioni differenti, la sentenza aveva confermato il rigetto di attenuanti generiche e benefici senza considerare i caratteri concreti della situazione riferibile al prevenuto laddove l'appello aveva fatto riferimento a specifici elementi da valutare quali la condotta occasionale, il contributo minimo, l'assenza di precedenti penali per l'K.K.
16. N.N., per tramite dei difensori avv. ti [OMISSIS] e [OMISSIS], ha proposto ricorso articolato in tre motivi.
16.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 15 Cost, 266, commi 2 e 2-bis, 271, commi 1 e 1- bis, cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti. Deduce che i decreti RIT [OMISSIS] che autorizzavano le intercettazioni effettuate mediante captatore informatico attraverso il cellulare di A.A. erano privi di specifica autorizzazione a svolgere la captazione anche all'interno di ambienti di privata dimora.
16.2. Con il secondo motivo prospetta violazione dell' art. 99 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva contestata al capo d'imputazione. Deduce che a) la recidiva era stata applicata senza tenere adeguatamente conto del carattere eterogeneo dei precedenti, in parte fatti oggetto di sospensione condizionale; b) la recidiva era stata ritenuta reiterata nonostante il ricorrente non fosse mai stato dichiarato recidivo; c) la condotta accertata nel giudizio, anche per i suoi intriseci tratti di occasionalità, non era idonea ad accrescere l'indicazione di capacità a delinquere in capo all'imputato.
16.3. Con il terzo motivo lamenta violazione della legge penale e vizio della motivazione della sentenza con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla eccessività della pena in relazione all' art. 133 cod. pen. nonché travisamento della prova. La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, aveva laconicamente disatteso le richieste difensive al riguardo, svalutando anche il rilievo del comportamento ammissivo tenuto dal ricorrente in un quadro in cui il materiale probatorio nei suoi riguardi era sub iudice per effetto delle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni articolate.
17. M.M., per tramite del difensore avv. [OMISSIS], ha presentato ricorso affidato a tre motivi.
17.1. Con il primo motivo prospetta, in relazione al capo 16), violazione dell' art. 73 D.P.R. 309/90 ed illogicità della motivazione. Deduce che a) la base probatoria dell'operazione su droga parlata era offerta esclusivamente da intercettazioni; b) la sequenza di tali risultanze si apriva ad opzioni interpretative differenti non sciolte dalle sentenze di merito in particolare con riguardo a qualità, peso e capacità drogante della sostanza; c) il ruolo di assaggiatore attribuito a M.M. nemmeno rientrava nella tipicità dei fatti descritti dalla norma; d) nemmeno era stata valutata la prospettiva soggettiva del M.M. che aveva avuto un ruolo marginale, riducibile nei termini di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
17.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell' art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 e mancanza di motivazione. Argomenta che a) gli elementi acquisiti indicavano che la sostanza corrispondeva a "droga leggera", come presupposto dalla riqualificazione, mentre il quantitativo era modesto tanto da poter essere contenuto in un "panaro"; b) il carattere ostativo al riconoscimento della lieve entità era stato tratto assertivamente dalle modalità del fatto senza altra specificazione, quando mezzi, modalità, circostanze dell'azione nonché quantità e qualità della sostanza stupefacente oggetto della condotta offrivano indicazioni nel senso opposto.
17.3. Con il terzo motivo prospetta violazione dell' art. 73 D.P.R. 309/90 e dell' art. 62-bis cod. pen. nonché mancanza di motivazione. Deduce che a) senza adeguata motivazione le sentenze di merito avevano negato le attenuanti generiche ed avevano determinato la pena base al di sopra del minimo; b) le sentenze avevano applicato al M.M. la recidiva reiterata specifica infraquinquennale quando b-1) questi aveva a carico due precedenti risalenti, rispettivamente, al 2014 e al 2017; b-2) faceva difetto la precedente dichiarazione di recidiva necessaria ad integrare la recidiva reiterata; b-3) difettavano effettivi indici sintomatici di maggiore capacità delinquenziale dell'odierno ricorrente che, comunque, la motivazione non aveva evidenziato.
18. H.H., per tramite del difensore avv. [OMISSIS], ha proposto ricorso articolato in due motivi.
18.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e conseguente erronea applicazione dell' art. 73 D.P.R. 309/90 , in relazione al capo 8) della rubrica. Deduce che a) erroneamente la sentenza aveva ritenuto ostativo al riconoscimento della fattispecie della lieve entità il solo fatto che gli acquisti del ricorrente ammontavano al corrispettivo di Euro 3.000, non considerando che si trattava di importo cumulativo di plurime operazioni, secondo quanto risultava dalla stessa motivazione; b) d'altro canto, non era di per sé ostativo, secondo la giurisprudenza di legittimità, il carattere continuativo dell'attività; c) la valutazione non aveva assunto i tratti esaustivi richiesti dall'indicazione nomofilattica (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 – dep. 09/11/2018, Muralo, Rv. 274076), in particolare la motivazione non avendo preso in adeguata considerazione indici di "ridotta offensività, quali, a titolo esemplificativo, l'omogeneità del dato qualitativo della sostanza stupefacente (ed. droga leggera) ed il suo acquisto "in più occasioni" e, peraltro, "a credito" dal medesimo venditore" quando nemmeno constava "una particolare modalità organizzativa della condotta posta in essere dall'odierno ricorrente, né l'inserimento del predetto all'interno del ritenuto contesto criminale".
18.2. Con il secondo motivo prospetta erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'aggravante speciale di cui all'art. 73, comma 5, ultimo periodo, D.P.R. 309/90 in relazione al capo 8) della rubrica. Deduce che a) l'aggravante speciale di cui all'art. 73, comma 5, ultimo periodo, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 ricorre allorché, rispetto al fatto di lieve entità, la condotta assuma caratteri di non occasionalità; b) il ricorrente aveva interesse alla riqualificazione nella fattispecie così aggravata, seppure in via subordinata rispetto a quella indicata in via principale ai sensi dell'art. 73 comma 5, primo periodo.; c) ove pure non occasionale, il fatto doveva reputarsi pur sempre di lieve entità, fattispecie che era compatibile anche con produzione di redditi non irrisori, sicché si apprezzava erronea applicazione della legge penale nella sentenza che non aveva operato tale riqualificazione.
19. Alla pubblica udienza, le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Motivi della decisione
1. La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti dì E.E. limitatamente alla recidiva e alla misura di sicurezza della libertà vigilata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OMISSIS] per nuovo giudizio sul punto. Deve essere dichiarato inammissibile, nel resto, il ricorso del E.E.. Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di D.D., B.B., I.I., J.J., L.L., F.F., G.G., A.A., O.O. e M.M. Devono essere rigettati i ricorsi di C.C., P.P., K.K., N.N. e H.H.
Il collegio ritiene opportuno trattare in via preliminare alcuni motivi di ricorso comuni a più imputati, per evitare inutili ripetizioni.
1.1. I ricorrenti L.L., C.C., P.P. e K.K. hanno dedotto l'inutilizzabilità degli elementi prodotti dal Pubblico ministero a riscontro dell'attendibilità del collaboratore N.N.N., all'udienza 24 ottobre 2023.
Il motivo è inammissibile in quanto privo di specificità estrinseca e manifestamente infondato.
Preliminarmente, va precisato che (come emerge dalla lettura degli atti, consentita al Collegio in ragione della natura processuale della questione devoluta) la documentazione acquisita in sede di replica non è costituita da verbali di interrogatorio di collaboratori di giustizia, come sostenuto da taluni ricorrenti, bensì da provvedimenti giudiziari riguardanti i collaboratori.
Tanto premesso, va rilevato che i motivi sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati.
I ricorrenti, invero, reiterano la deduzione di nullità della sentenza di primo grado per l'omessa rinnovazione della discussione finale a seguito dell'acquisizione di documentazione concernente il collaboratore di giustizia N.N.N., costituita non già da dichiarazioni dal medesimo rese, bensì da provvedimenti giudiziari.
La doglianza è stata correttamente disattesa dalla sentenza impugnata, che ha qualificato il vizio dedotto come nullità di ordine generale a regime intermedio. Invero, l'art. 179 cod. proc. pen. annovera tra le nullità assolute soltanto quelle previste dall'art. 178, comma 1, lett. a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Ne consegue che la nullità derivante dall'utilizzazione, senza rinnovazione della discussione, di documenti acquisiti dopo le conclusioni delle parti, su richiesta del pubblico ministero e con riserva di valutarne la rilevanza, integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta al relativo regime di deducibilità e sanatoria (cfr. Sez. 6, n. 30897 del 06/11/2014, Colucci, Rv. 265599).
È dunque applicabile il secondo comma dell' art. 182 cod. proc. pen., secondo cui, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Nel caso di specie, la Corte di appello ha correttamente evidenziato la presenza di uno spazio per sollevare l'eccezione, al termine dell'udienza, quando il Giudice dell'udienza preliminare chiedeva se qualcuno degli imputati volesse la parola per ultimo. La deduzione in sede di ricorso risulta dunque tardiva.
Manifestamente infondata è la tesi prospettata da taluni ricorrenti, secondo i quali sussisterebbe il vizio di inutilizzabilità.
In primo luogo, va evidenziato che il vizio riguarderebbe la specifica documentazione acquisita e non travolgerebbe l'intero giudizio, in considerazione della mancata dimostrazione della decisività della specifica documentazione, rispetto al giudizio di responsabilità relativo ai singoli imputati.
Sotto altro profilo, va rilevato che i ricorrenti che hanno sostenuto la tesi in esame deducono l'inutilizzabilità per il difetto del requisito della necessarietà dell'integrazioneprobatoria. Al riguardo, va ribadito che "in tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità dell'approfondimento istruttorio dopo essersi ritirato in camera di consiglio" (Sez. 1, n. 47710 del 18/06/2015, Bostiog, Rv. 265422); "anche nel giudizio abbreviato non condizionato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche prima della discussione e le valutazioni circa l'attività integrativa, qualora congruamente e logicamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264379).
1.2. Il secondo motivo del ricorso di P.P. ed il terzo del ricorso di K.K. deducono l'inutilizzabilità delle intercettazioni sull'utenza di F.F.F.F. per effetto della nullità del decreto di intercettazione numero [OMISSIS] in cui farebbe difetto la motivazione in ordine alla specifica utenza da intercettare e all'indispensabilità della stessa captazione. In particolare, secondo la più dettagliata deduzione del ricorso K.K., il vizio di motivazione, già ravvisabile nel decreto originario di autorizzazione dell'intercettazione suddetta emesso in data 30 novembre 2018, era ancora più evidente in quello di proroga, emesso in data 21 febbraio 2020. Andavano, pertanto, dichiarate inutilizzabili quantomeno le intercettazioni sull'utenza della F.F.F.F. ed espunti i dialoghi in rilievo (tra cui il progressivo n. 20513 delle 19.08, il progressivo n. 20513 delle 19.08, il progressivo n. 20514 delle ore 19.11, il progressivo n. 20523, l'ulteriore progressivo n. 20530 delle ore 20.36).
La questione è manifestamente infondata. Il motivo formulato dalla difesa del D.D.D.D. è anche aspecifico.
In generale, "in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato" (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Rv. 243416; Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Rv. 277608)
Per rimmesi, la difesa, con allegazione conforme anche al principio di autosufficienza del ricorso, ha dato conto dell'interesse al motivo, avendo indicato che l'accoglimento dell'eccezione comporterebbe l'inutilizzabilità delle conversazioni su cui è pressoché esclusivamente fondata la prova della sua responsabilità.
Il motivo articolato dalla difesa di D.D.D.D. si mostra invece aspecifico, posto che del tutto generica è l'indicazione della incidenza della dedotta inutilizzabilità (v. ricorso, p. 8 "Ne deriva la inutilizzabilità delle captazioni rilevate sulle utenze intestate a F.F.F.F. – convivente del C.C.C.C. – con tutto ciò che ne consegue sul piano della tenuta motivazionale (prova di resistenza) in ordine tanto alla ritenuta partecipazione del D.D.D.D. all'associazione, quanto alle specifiche ipotesi contestate sub capi 16 e 17"),
È, comunque, dirimente la constatazione della carenza di fondamento della eccezione.
La lettura del decreto emesso in data 30 novembre 2018 (prodotto dalla difesa K.K., avv. [OMISSIS]) con cui il Giudice delle indagini preliminari autorizzava l'intercettazione a carico del C.C.C.C. anche sulle utenze intestate alla convivente F.F.F.F. mostra che l'atto è idoneamente motivato in ordine ai suoi presupposti, anche per mezzo del rinvio per relationem.
Per come, comunque, è esposta, la questione si correla al fatto che il Giudice delle indagini preliminari avrebbe autorizzato l'intercettazione sull'utenza della F.F.F.F., madre del C.C.C.C., sulla base dell'assertiva affermazione della polizia giudiziaria, richiamata nella richiesta del Pubblico ministero, in ordine al fatto che l'utenza era risultata in uso promiscuo al figlio in altro procedimento che, peraltro, non era specificato sicché era al riguardo impedito il controllo da parte della difesa.
La deduzione è priva di fondamento sotto convergenti prospettive.
In diritto è dato riconoscere che l'informazione sulla pertinenza di un'utenza a un soggetto ai fini di avviare l'intercettazione ha natura differente da quella che deve comporre la gravità indiziaria in ordine al titolo di reato che legittima l'autorizzazione stessa. Al riguardo, la distinzione è ben colta dal consolidato orientamento secondo cui "in tema di intercettazioni, le informazioni apprese da fonte confidenziale non sono in alcun modo utilizzabili – neppure unitamente ad altri elementi – al fine di ritenere la sussistenza dei gravi indizi di reato che consentono l'impiego di tale mezzo di ricerca della prova, mentre possono essere utilizzate al diverso fine di individuare il collegamento tra il soggetto da intercettare ed una data utenza, non essendo, questa, attività di ricostruzione del quadro indiziario" (Sez. 6, Sentenza n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 279555 – 03. cfr. anche Sez. 6, Sentenza n. 39766 del 15/04/2014, Rv. 260456
Nel caso di specie, comunque, la fonte diretta dell'informazione sull'uso promiscuo dell'utenza in rilievo era costituita dalla stessa polizia giudiziaria che aveva attestato la sua pregressa conoscenza del dato specifico. Sicché l'informazione era idoneamente acquisita. Non solo. La lettura dell'annotazione del R.O.S. di Palermo in data 26 novembre 2018 (p. 14), su cui era fondata la richiesta originaria del Pubblico Ministero, consente anche di rilevare che i redattori avevano espressamente indicato il procedimento penale (il n. [OMISSIS], operazioni c.d. [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS]) da cui si evinceva che il C.C.C.C. aveva in uso le utenze intestate alla madre.
Anche con riguardo al fatto processuale, quindi, la questione è priva di ogni consistenza.
1.3. I ricorrenti Y.Y. (sesto motivo del primo ricorso e quarto motivo del secondo ricorso), C.C. (terzo motivo principale del ricorso dell'avv. [OMISSIS]) e A.A. (sesto motivo) si dolgono di erronea applicazione dell'aggravante speciale e ad effetto speciale di cui all'art. 71 D.Lgs. n.159/2011 , deducendo che agli imputati era stata posta in esecuzione la misura dopo un periodo di detenzione senza che fosse stata operata la richiesta rivalutazione della attualità della pericolosità.
I motivi sono manifestamente infondati.
Va, infatti, rilevato che l'aggravante prevista dall' art. 71 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 richiede unicamente che la misura di prevenzione sia stata applicata, assumendo tale circostanza oggettiva rilevanza ai fini della configurabilità dell'aggravante fino a tre anni dalla cessazione della sua esecuzione. Ne consegue che rileva, a tali fini, anche la misura che, pur applicata, sia rimasta sospesa per effetto della mancata rivalutazione della pericolosità sociale del destinatario. L'applicazione della misura costituisce, infatti, un fatto giuridico idoneo a produrre effetti all'esterno sino al decorso del predetto termine triennale dalla cessazione della sua esecuzione. Si tratta, dunque, di una fattispecie ontologicamente distinta da quella prevista dall'art. 75 del D.Lgs. n. 159 del 2011, la quale, postulando l'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione, richiede necessariamente la persistente efficacia della stessa nei confronti del soggetto destinatario.
Va rilevato che tale ricostruzione appare pienamente in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "la circostanza aggravante di cui all'art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede un aumento di pena se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione, si applica anche nel caso in cui tale misura sia stata revocata a causa di elementi sopravvenuti che hanno mutato il quadro del giudizio di pericolosità del prevenuto" (Sez. 5, n. 20227 del 06/05/2025, C., Rv. 288052).
La pronuncia citata ha precisato che, invece, l'aggravante non può essere applicata nel caso di revoca determinata dalla carenza originaria dei presupposti di imposizione della misura "la giurisprudenza di legittimità ormai pressoché costante si è soffermata sull'interpretazione del precetto secondo l'intenzione del legislatore e l'esegesi delineata ne ha colto il profilo di peculiare rigore, nel senso che l'inasprimento di pena ivi previsto rinviene "la sua ragione giustificativa nell'avvertita necessità di contrastare in maniera più decisa ed efficace, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, il comportamento di coloro che, colpiti da un provvedimento di applicazione della misura di prevenzione, non indugiano a commettere reati di particolare natura" (sez. 6, n. 36640 del 10/07/2014, Rizzo, Rv.260334; sez. 2, n. 1009 del 26/11/2021, Galati, Rv. 282583)"; "depone in tale direzione – e dunque per un'impostazione ermeneutica che ne esalta la portata di tendenziale intransigenza – l'inciso che ne sancisce l'estensione applicativa ai tre anni successivi alla cessazione dell'esecuzione della misura di prevenzione, sintomo della precisa volontà del legiferante di rimarcare gravità e riprovazione della consumazione del reato da parte di colui che dallo stigma della condizione soggettiva sia stato attinto, benché ne sia terminata l'esecuzione".
L'effetto aggravante della misura di prevenzione, quindi, mentre è condizionato alla sua valida applicazione originaria (venendo meno in caso di revoca ex tunc), rimane indifferente alla cessazione della efficacia (determinata dalla revoca ex nunc), permanendo sino a tre anni dalla cessazione della esecuzione della misura stessa.
In coerenza con le pronunce citate, si deve, allora, affermare che l'aggravante è applicabile nei limiti temporali previsti, a meno che non sia rimossa (con effetto ex tunc) la misura di sorveglianza, a prescindere dalla attualità della sua specifica efficacia, che, invece, è necessariamente richiesta dalla fattispecie di cui all'art. 75 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, atteso che questa sanziona la violazione delle prescrizioni, le quali dipendono proprio dall'efficacia diretta della misura. In altri termini, il provvedimento di prevenzione che, nella previsione dell'art. 75 rileva quale atto, nel disposto dell'art. 71 rileva quale mero fatto giuridico.
1.4. I ricorrenti D.D. (terzo motivo del primo ricorso), Y.Y. (terzo motivo del secondo ricorso), L.L. (terzo motivo), F.F. (secondo motivo), E.E. (quarto motivo), C.C. (secondo motivo dell'avv. [OMISSIS]), A.A. (quinto motivo) censurano la sentenza impugnata, nella parte relativa alla ritenuta aggravante del carattere armato dell'associazione.
I motivi sono privi di specificità estrinseca e pure manifestamente infondati.
I motivi sono meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 811 e ss. della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati.
I motivi, in ogni caso, sono manifestamente infondati.
Con riferimento all'aggravante di cui al comma quarto dell'art. 416-bis cod. pen., invero, va ribadito che "in tema di associazioni di tipo mafioso storiche (nella specie, "R.R."), per la configurabilità dell'aggravante della disponibilità di armi, non è richiesta l'esatta individuazione delle stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori" (Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, Seminara, Rv. 284761; Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, Casamonica, Rv. 285908; Sez. 5, 30451 del 08/05/2026, Antonini, n.m.); ai fini del riconoscimento dell'aggravante in esame, deve aversi riguardo al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica articolazione abbia la concreta disponibilità delle armi, alla luce dell'incontestabile principio dell'unicità dell'associazione complessivamente intesa (cfr. Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043-01; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Rv. 268677); "in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso" (Sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025, Battaglia, Rv. 288336; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Rv. 278010).
Ebbene, nel caso in esame, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi in materia, ritenendo che la circostanza aggravante andasse riconosciuta agli imputati, "innanzi tutto perché gli stessi sono stati riconosciuti colpevoli di avere aderito a "R.R.", essendo stati partecipi dell'articolazione territoriale dei mandamenti palermitani e, per tale ragione, erano pienamente consapevoli di aderire ad un sodalizio criminoso notoriamente dotato di armi e che, proprio nella "forza militare", ha uno dei principali sistemi di controllo del territorio". I giudici di merito hanno, inoltre, rilevato che, "nel presente procedimento, il fatto che la famiglia mafiosa di S-V avesse a disposizione armi risultava provato non solo a livello di fatto notorio (avendo le numerose precedenti sentenze pronunciatesi sulla famiglia mafiosa in questione riconosciuto l'integrazione dell'aggravante in parola), ma anche dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di Giustizia N.N.N. [OMISSIS] in data 18 agosto 2021, che ha fatto espresso riferimento alla disponibilità di armi da parte dell'associazione".
2. Il ricorso di D.D. deve essere dichiarato inammissibile.
2.1. I tre motivi del primo atto sono inammissibili
2.1.1. Il primo motivo e il secondo motivo – che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi completamente versati in fatto – sono inammissibili.
Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell' art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti dì prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).
Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione (cfr. pagine 94 e ss. della sentenza impugnata).
Molte delle censure formulate dal ricorrente, peraltro, sono generiche, meramente assertive e manifestamente infondate.
Così, meramente assertiva e manifestamente infondata è la censura secondo la quale la Corte di appello avrebbe fondato il giudizio di responsabilità senza dimostrare la prosecuzione dell'attività associativa, limitandosi a richiamare la precedente condanna, senza individuare elementi di collegamento tra i fatti già giudicati e quelli contestati. La Corte di appello, invero, con motivazione ampia e congrua, ha dimostrato come "l'D.D., subito dopo l'espiazione della pena per la condanna subita, abbia proseguito a svolgere il suo ruolo di elemento di rilievo della famiglia mafiosa di V, occupandosi di tutte le attività salienti della consorteria mafiosa" (cfr. pagine 146 e ss. della sentenza impugnata).
Va evidenziata l'inammissibilità delle censure relative ai presunti travisamenti di fatto dedotti dal ricorrente.
Al riguardo, deve essere osservato che, in sede di legittimità, può essere dedotto non il "travisamento del fatto, che implica valutazioni rimesse ai soli giudici di merito, ma solo il "travisamento della prova", che chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (ed. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (ed. travisamento per invenzione). In questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Invero, il vizio "travisamento della prova" "vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova". L'elemento travisato deve assumere portata decisiva (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605).
Ebbene, nel caso in esame, appare evidente l'inammissibilità delle censure articolate dal ricorrente, attinenti al presunto travisamento di fatti e non delle prove.
Inammissibili sono pure tutte le censure relative all'interpretazione e alla valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate. Al riguardo, va ribadito che, "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).
Va rilevata l'inammissibilità anche delle censure relative a presunti vizi logici per asserite incongruenze rispetto a presunte differenti valutazioni effettuate dal Giudice dell'udienza preliminare e dal Tribunale del riesame.
Al riguardo, va ricordato che la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa valutazione delle prove o una differente ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Il vizio di logicità della motivazione, peraltro, per essere sindacabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
Sono altresì inammissibili le censure concernenti le dichiarazioni rese dal collaboratore W.W., non solo perché integralmente versate in fatto, ma anche in quanto si limitano a riproporre questioni già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua, rispetto alla quale il ricorrente ha omesso ogni effettivo confronto critico (cfr. pagina 149 della sentenza impugnata).
Versate in fatto e manifestamente infondate sono pure le censure secondo cui la Corte di appello avrebbe attribuito all'imputato la qualifica di organizzatore dell'associazione mafiosa attraverso una mera adesione alla sentenza di primo grado, omettendo di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive.
La Corte di appello, invero, sul punto, ha reso una congrua motivazione, effettuando autonome valutazioni e rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata (cfr., in particolare, pagine 153 e ss. della sentenza impugnata). Al riguardo, va ribadito che "nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).
2.1.2. Il terzo motivo del primo ricorso di D.D., il terzo motivo del secondo ricorso di B.B., il quarto motivo di E.E., il terzo motivo del ricorso di L.L. e il secondo motivo del ricorso di F.F. – che possono essere trattati congiuntamente, proponendo questioni connesse – sono manifestamente infondati.
Con riferimento all'aggravante di cui al comma quarto dell'art. 416-bis cod. pen., invero, va ribadito che, "in tema di associazioni di tipo mafioso storiche (nella specie, "R.R."), per la configurabilità dell'aggravante della disponibilità di armi, non è richiesta l'esatta individuazione delle stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori" (Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, Seminara, Rv. 284761; Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, Casamonica, Rv. 285908; Sez. 5, 30451 del 08/05/2026, Antonini, n.m). In applicazione di tale principio, questa Corte ha ritenuto che, nel caso in cui l'associazione contestata sia storicamente riconducibile a "R.R.", il riferimento alla stabile dotazione di armi costituisce un fatto notorio, certamente conosciuto da chi rivestiva una posizione di vertice nell'interno del sodalizio (Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, Seminara, Rv. 284761).
Ebbene, nel caso in esame, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio in questione, ritenendo che la circostanza aggravante andasse riconosciuta agli imputati, "innanzi tutto perché gli stessi sono stati riconosciuti colpevoli di avere aderito a "R.R.", essendo stati partecipi dell'articolazione territoriale dei mandamenti palermitani e, per tale ragione, erano pienamente consapevoli di aderire ad un sodalizio criminoso notoriamente dotato di armi e che, proprio nella "forza militare", ha uno dei principali sistemi di controllo del territorio". I giudici di merito hanno, inoltre, rilevato che, "nel presente procedimento, il fatto che la famiglia mafiosa di S-V avesse a disposizione armi risultava provato non solo a livello di fatto notorio (avendo le numerose precedenti sentenze pronunciatesi sulla famiglia mafiosa in questione riconosciuto l'integrazione dell'aggravante in parola), ma anche dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di Giustizia N.N.N. [OMISSIS] in data 18 agosto 2021, che ha fatto espresso riferimento alla disponibilità di armi da parte dell'associazione".
2.2. I cinque motivi del ricorso redatto dall'avv. [OMISSIS], nell'interesse di D.D. sono inammissibili
2.2.1. Il primo motivo è inammissibile.
Il ricorrente neppure indica quale specifico vizio, deducibile in sede di legittimità, sarebbe ravvisabile nella sentenza impugnata, limitandosi ad affermare che le decisioni di primo e di secondo grado non integrerebbero una c.d. doppia conforme.
Si tratta, tuttavia, di un rilievo che, a prescindere dalla sua fondatezza, di per sé, non è idoneo a evidenziare alcun vizio della pronuncia impugnata, non essendo precluso al giudice di appello di pervenire, nell'ambito dei capi e dei punti devoluti alla sua cognizione, a valutazioni difformi da quelle espresse dal primo giudice.
2.2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto generico, assertivo e manifestamente infondato.
In primo luogo, la censura difetta di specificità, poiché il ricorrente non individua gli elementi tratti da altri procedimenti che la Corte di appello avrebbe posto a fondamento del giudizio di responsabilità, né, tantomeno, dimostra la decisività degli stessi rispetto all'esito della decisione.
Al riguardo, deve essere ricordato che, quando il ricorso per cassazione lamenta l'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l' identico convincimento (Sez. 3 n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024; Sez. 2, n. 30271 dell'I 1/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452).
Va, poi, osservato che il ricorrente non offre alcun elemento idoneo a comprovare che gli atti richiamati siano stati acquisiti dopo un provvedimento di archiviazione, così da configurare la dedotta violazione dell' art. 414, comma 3, cod. proc. pen. Al contrario, lo stesso ricorrente, sebbene lamenti la mancanza di un provvedimento di riapertura delle indagini, fa riferimento a uno "stralcio" della posizione dell'D.D., senza neppure indicare l'esistenza di uno specifico provvedimento di archiviazione. La censura, pertanto, difetta già sul piano della sua stessa formulazione, non risultando né puntualmente dedotta né, tantomeno, dimostrata l'intervenuta archiviazione della posizione dell'D.D. nell'ambito dei procedimenti richiamati.
2.2.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto generico, assertivo e manifestamente infondato.
Va, in primo luogo, rilevato che il motivo è esposto in maniera poco lineare e chiara.
In ogni caso, anche con riferimento a tale motivo, deve essere evidenziato che il ricorrente non dimostra la decisività dell'elemento di cui deduce l'inutilizzabilità (le contestate fotografie) rispetto all'esito della decisione. Il motivo, dunque, risulta inammissibile per aspecificità, non avendo il ricorrente dimostrato l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle fotografie ai fini della cosiddetta "prova di resistenza". Va, peraltro, evidenziato che i giudici di merito sembrano fondare il loro convincimento sugli esiti dell'attività di monitoraggio, documentata nell'atto di polizia giudiziaria, più che sulle fotografie oggetto di contestazione.
2.2.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Al riguardo, va ricordato che, "in tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi" (Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, D'Alessandro, Rv. 277788; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, Olivieri, Rv. 272138).
Ebbene, nel caso in esame, la data iniziale del reato contestato (26 ottobre 2010) si colloca immediatamente dopo quella della sentenza di primo grado emessa nel precedente procedimento (25 ottobre 2010), la quale aveva determinato l'interruzione della permanenza del reato associativo. Ne consegue che la prosecuzione dell'attività criminosa successivamente a tale momento integra, con evidenza, un autonomo fatto di reato, fermo restando il possibile riconoscimento del vincolo della continuazione, nella specie correttamente ravvisato dai giudici di merito.
2.2.5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che, nel caso in cui l'unificazione e il giudizio di comparazione di tutti i reati riuniti siano compiuti dal giudice della cognizione, la violazione più grave deve essere determinata con riferimento al più elevato massimo edittale della fattispecie e, a parità del tetto edittale, al minimo edittale più elevato (cfr. Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Chiabotti, Rv. 255347); nel caso in cui, invece, l'unificazione davanti al giudice della cognizione riguardi reati giudicati da giudici diversi, la violazione più grave deve essere determinata con riferimento alla pena in concreto inflitta, in applicazione analogica dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (a mente del quale "si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave"), stante la eadem ratio che caratterizza le due situazioni (cfr. Sez. 2, n. 41574 del 4/10/2006, Carrubba, Rv. 235384; Sez. 2, n. 21769 del 04/02/2014, De Liso, Rv. 259572; Sez. 2, n. 13539 del 02/11/2023, Altamura, Rv. 286206).
Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha tenuto conto che, nel precedente processo, all'D.D. era stata applicata la pena di sei anni e dieci mesi di reclusione, già ridotta per il rito, mentre nel presente procedimento la pena è stata determinata in quindici anni di reclusione, diminuita a dieci anni in ragione della scelta del rito abbreviato.
La violazione più grave, dunque, risulta determinata in conformità all'esposto indirizzo giurisprudenziale.
Del resto, anche a prescindere dall'applicazione del criterio dettato dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il reato oggetto del presente giudizio risulta comunque più grave, in considerazione del più severo trattamento sanzionatorio ad esso applicabile, ulteriormente inasprito dalla legge n. 69 del 2015, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale.
Quanto all'ulteriore doglianza, concernente il dedotto difetto di motivazione in ordine all'aumento di pena per la continuazione, deve osservarsi che la misura dell'incremento sanzionatorio, peraltro significativamente inferiore rispetto a quella applicata nel precedente giudizio, non richiedeva una motivazione più ampia di quella desumibile dal complessivo apparato argomentativo della sentenza, avuto riguardo alla gravità del titolo di reato, al ruolo di assoluto rilievo rivestito dall'imputato nel sodalizio criminoso e alla sua pessima "biografia penale".
3. Il ricorso di B.B. deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. I sei motivi del primo atto sono inammissibili.
3.1.1. I primi cinque motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente, essendo tutti completamente versati in fatto – sono inammissibili.
Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell' art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello. Al riguardo, va ricordato come "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen." (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito).
Ebbene, con i primi cinque motivi di ricorso, il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operate dalla Corte territoriale, prospettando una diversa interpretazione delle risultanze processuali e sollecitando, in tal modo, una rilettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione delle vicende da esso desumibili non consentite in sede di legittimità.
Palesemente inammissibili sono tutte le censure relative all'interpretazione e alla valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate. Al riguardo, va ribadito che, "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).
Manifestamente infondate sono tutte le doglianze con cui il ricorrente lamenta l'omessa o insufficiente risposta ai motivi di appello e alle deduzioni difensive.
La Corte di appello, invero, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria (cfr. pagine 164 e ss. della sentenza impugnata), rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Al riguardo, va ribadito che "nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).
Va rilevata l'inammissibilità anche delle censure relative a presunti vizi logici per asserite incongruenze rispetto a presunte differenti valutazioni effettuate dal Giudice dell'udienza preliminare.
Al riguardo, va ricordato che la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa valutazione delle prove o una differente ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Il vizio di logicità della motivazione, peraltro, per essere sindacabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
Sempre con riferimento alle asserite incongruenze con talune valutazioni effettuate dal giudice di primo grado, a prescindere dalla fondatezza di tali asserzioni, va ribadito che il giudice di appello può pervenire, nell'ambito dei capi e dei punti devoluti alla sua cognizione, a valutazioni difformi da quelle espresse dal primo giudice.
Manifestamente infondata è la censura con la quale il ricorrente deduce il travisamento per omissione delle dichiarazioni rese dal H.H.H..
Nell'esaminare il ricorso proposto da D.D., è stata ampiamente esaminata la giurisprudenza di legittimità relativa al vizio di travisamento della prova. In particolare, si è evidenziato che il vizio "travisamento della prova" "vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova". Si è altresì posto in rilievo che il travisamento per omissione ricorre soltanto allorché il giudice abbia omesso la valutazione di una prova decisiva. Nel caso di specie, va osservato che le dichiarazioni rese dal H.H.H. sono state espressamente esaminate e vagliate da entrambi i giudici di merito; il ricorrente, tuttavia, assume, in sostanza, che l'elemento probatorio asseritamente omesso sarebbe il "silenzio di H.H.H. su B.B.". Egli, peraltro, non chiarisce neppure se tale "silenzio" sia stato mantenuto rispetto a una specifica domanda concernente la posizione dell'imputato nel sodalizio criminoso. Non viene pertanto in rilievo una dichiarazione resa dal collaboratore non considerata dal giudice di merito, bensì una mera deduzione difensiva tratta da un dato del tutto generico e neutro. Ci troviamo, pertanto, completamente al di fuori del vizio di travisamento della prova, come elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
Sotto altro profilo, va evidenziato che il ricorrente non ha dimostrato la decisività del presunto travisamento. Al riguardo occorre ribadire che, anche con riferimento al travisamento per omissione, l'elemento travisato deve assumere portata decisiva, risultando potenzialmente idoneo a disarticolare l'impianto logico del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 3, n. 23013 del 11/06/2026, E., Rv. 290288; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370).
Le censure relative alle dichiarazioni rese dai collaboratori [OMISSIS] e W.W. sono completamente versate in fatto e manifestamente infondate atteso che i giudici di merito le hanno adeguatamente valutate, rendendo sul punto motivazione congrua in fatto e corretta in diritto.
3.1.2. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va, infatti, rilevato che l'aggravante prevista dall' art. 71 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 richiede unicamente che la misura di prevenzione sia stata applicata, assumendo tale circostanza oggettiva rilevanza ai fini della configurabilità dell'aggravante fino a tre anni dalla cessazione della sua esecuzione. Ne consegue che rileva, a tali fini, anche la misura che, pur applicata, sia rimasta sospesa per effetto della mancata rivalutazione della pericolosità sociale del destinatario. L'applicazione della misura costituisce, infatti, un fatto giuridico idoneo a produrre effetti all'esterno sino al decorso del predetto termine triennale dalla cessazione della sua esecuzione. Si tratta, dunque, di una fattispecie ontologicamente distinta da quella prevista dall'art. 75 del D.Lgs. n. 159 del 2011, la quale, postulando l'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione, richiede necessariamente la persistente efficacia della stessa nei confronti del soggetto destinatario.
Va rilevato che tale ricostruzione appare pienamente in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "la circostanza aggravante di cui all'art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede un aumento di pena se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione, si applica anche nel caso in cui tale misura sia stata revocata a causa di elementi sopravvenuti che hanno mutato il quadro del giudizio di pericolosità del prevenuto" (Sez. 5, n. 20227 del 06/05/2025, C., Rv. 288052).
3.2. I quattro motivi del secondo ricorso di B.B. sono inammissibili.
3.2.1. Il primo motivo è inammissibile.
Le doglianze formulate con il presente motivo sono, per larga parte, sovrapponibili a quelle già dedotte con il primo motivo dell'altro ricorso proposto da Y.Y. e, comunque, si risolvono in censure di merito, generiche, meramente assertive e manifestamente infondate.
Meramente assertiva e manifestamente infondata è la deduzione secondo cui la Corte di appello si sarebbe limitata a recepire acriticamente la decisione di primo grado, senza fornire autonoma dimostrazione della sussistenza del reato associativo né adeguata risposta alle doglianze difensive.
La Corte territoriale ha, infatti, sviluppato sul punto un autonomo percorso argomentativo, procedendo a una propria valutazione delle risultanze processuali e confrontandosi con le censure formulate nell'atto di impugnazione, reputando implicitamente assorbite le questioni difensive incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata (cfr., in particolare, pagine 215 e ss. della sentenza impugnata). Al riguardo, va ribadito che "nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).
Nel resto, le censure ripropongono argomentazioni già esaminate in relazione al primo motivo dell'altro ricorso del medesimo imputato, sicché può farsi rinvio alle considerazioni svolte in quella sede, risolvendosi comunque in rilievi afferenti alla ricostruzione del fatto e alla valutazione del materiale probatorio, in larga misura formulati anche in termini generici e meramente assertivi.
3.2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Le censure formulate con tale motivo, in sostanza, ricalcano quelle già esaminate in relazione al terzo, al quarto e al quinto motivo dell'altro ricorso proposto dal medesimo imputato, sicché è sufficiente richiamare le considerazioni già svolte in quella sede. Esse si risolvono, del resto, in contestazioni non ammissibili in sede di legittimità, inerenti alla ricostruzione del fatto e alla valutazione del materiale probatorio, formulate in larga parte in termini generici e meramente assertivi.
3.2.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per le ragioni già esposte nell'esaminare il terzo motivo del primo ricorso di D.D.; sicché è sufficiente rinviare alle considerazioni già svolte in quella sede.
3.2.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
Le censure formulate con tale motivo, in sostanza, ricalcano quelle già esaminate in relazione al sesto motivo dell'altro ricorso proposto dal medesimo imputato, sicché è sufficiente richiamare le considerazioni già svolte in quella sede.
4. Il ricorso di I.I. deve essere dichiarato inammissibile.
4.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell' art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello. Al riguardo, va ribadito che il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica della tenuta logica dell'apparato motivazionale della decisione impugnata, senza estendersi alla valutazione dell'adeguatezza delle argomentazioni del giudice di merito o della loro rispondenza alle risultanze processuali, salvo il controllo sugli errori nella lettura degli atti interni del giudizio deducibili ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Ebbene, con tale motivo, il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operate dalla Corte territoriale, prospettando una diversa interpretazione delle risultanze processuali e sollecitando, in tal modo, una rilettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione delle vicende da esso desumibili non consentite in sede di legittimità.
Palesemente inammissibili sono tutte le censure relative all'interpretazione e alla valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate. Al riguardo, va ribadito che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e sindacabili in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
Le censure formulate dal ricorrente, inoltre, in larga parte, sono meramente reiterative di analoghe doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 560 e ss. della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.
4.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Con tale motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate.
La graduazione della pena, invero, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione soltanto ove risulti frutto di arbitrio o sia sorretta da motivazione manifestamente illogica (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851). Nel caso di specie, peraltro, la pena inflitta si colloca ben al di sotto della media edittale, sicché non era richiesta una specifica e dettagliata motivazione dei giudici di merito (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).
Parimenti inammissibile è la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche. Invero, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 843 della sentenza impugnata).
5. Il ricorso di J.J. deve essere dichiarato inammissibile.
I due motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi completamente versati in fatto – sono inammissibili.
Con tali motivi, il ricorrente, pur prospettando vizi di violazione di legge e di motivazione, si limita in realtà a censurare la ricostruzione dei fatti, l'interpretazione delle conversazioni intercettate e la valutazione del compendio probatorio operate dalla Corte territoriale, sollecitando una rilettura delle risultanze processuali preclusa in sede di legittimità.
Meramente assertiva e manifestamente infondata è la deduzione secondo cui la Corte di appello si sarebbe limitata a recepire acriticamente la decisione di primo grado, senza fornire adeguata risposta alle doglianze difensive.
La Corte territoriale, infatti, in ordine alla posizione del J.J., ha sviluppato un autonomo percorso argomentativo, procedendo a una propria valutazione delle risultanze processuali e confrontandosi con le censure formulate nell'atto di impugnazione, reputando implicitamente assorbite le deduzioni difensive incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata (cfr., in particolare, pagine 557 e ss. della sentenza impugnata). Al riguardo, va ribadito che il giudice del gravame non è tenuto a confutare espressamente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente una motivazione logica e adeguata che dia conto delle ragioni della decisione, con conseguente implicito rigetto delle censure incompatibili con il percorso argomentativo seguito.
Le doglianze formulate con il ricorso, inoltre, risultano in larga parte reiterative di analoghi rilievi già dedotti in appello e disattesi con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (pp. 558 e ss. della sentenza impugnata), con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente.
In particolare, la Corte di appello ha evidenziato come il contenuto delle intercettazioni fosse esplicito (in una delle conversazioni intervenute tra il J.J. e il G.G., emergevano puntuali riferimenti alla rapina commessa il giorno precedente, all'occultamento del motoveicolo e al mancato impossessamento di un orologio di rilevante valore nella disponibilità della vittima; dalle medesime conversazioni risultava altresì il ruolo svolto dal J.J., che rappresentava di avere trattenuto e aggredito la vittima per impedirne la fuga durante l'esecuzione della rapina) e trovasse puntuale riscontro nei servizi di osservazione della polizia giudiziaria e nelle immagini di videosorveglianza, che consentivano di documentare la consumazione della rapina e di individuare il ruolo assunto dai singoli imputati e, in particolare, del J.J., che aveva partecipato a tutte le fasi del delitto. Ha pertanto ritenuto infondata la tesi difensiva volta a negare l'esistenza del fatto, rilevando come la sua consumazione risultasse ampiamente dimostrata dalle emergenze probatorie, pur in assenza di una formale denuncia della persona offesa.
Quanto alla richiesta di riqualificazione del fatto in furto, la Corte di appello ha rilevato che il contenuto delle intercettazioni evidenziava in modo univoco l'esercizio di violenza nei confronti della vittima, desunto anche dall'espressione dialettale "gli hanno alzato le mani" ("tipica espressione in dialetto siciliano per indicare che la vittima era stata oggetto di violenza"), inequivocabilmente evocativa di un'aggressione fisica. Tale circostanza trovava riscontro nelle immagini di videosorveglianza, che ritraevano la persona offesa visibilmente scossa e a torso nudo, così confermando la corretta qualificazione del fatto come rapina.
A fronte dell'ampia motivazione resa dalla Corte territoriale, risulta irrilevante la mancata identificazione della persona offesa e manifestamente infondata la dedotta violazione del contraddittorio, posto che l'affermazione di responsabilità non si fonda su dichiarazioni testimoniali, bensì sul contenuto delle intercettazioni, sulle immagini di videosorveglianza e sugli accertamenti di polizia giudiziaria, rispetto ai quali gli imputati hanno potuto pienamente esercitare il diritto di difesa. Sotto altro profilo, va rilevata l'incongruità di una censura che, in sede di legittimità, lamenta il mancato controesame della persona offesa, in un procedimento definito nelle forme del giudizio abbreviato.
6. Il ricorso di E.E. è parzialmente fondato e la sentenza impugnata, nei suoi confronti, deve essere annullata, limitatamente alla recidiva e alla misura di sicurezza della libertà vigilata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, per nuovo giudizio su tali punti.
6.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi versati in fatto e meramente assertivi – sono inammissibili.
Le doglianze, benché formulate sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, mirano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, il quale resta circoscritto alla verifica della coerenza logica e della correttezza giuridica dell'apparato motivazionale, nei limiti del vizio deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Con tali motivi, il ricorrente, in maniera assertiva, contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operate dalla Corte territoriale, prospettando una diversa interpretazione delle risultanze processuali e sollecitando, in tal modo, una rilettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione delle vicende da esso desumibili non consentite in sede di legittimità.
Palesemente inammissibili sono tutte le censure relative all'interpretazione e alla valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate. Al riguardo, va ribadito che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e sindacabili in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
Quanto alla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (cfr. Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108).
Le censure formulate dal ricorrente, inoltre, in larga parte, sono assertive e meramente reiterative di analoghe doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr., in particolare, pagine 452 e ss. della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.
Va, infine, rilevato che la Corte territoriale, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, non ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla precedente sentenza di condanna, bensì su condotte ed elementi probatori successivi, autonomamente valutati e ritenuti dimostrativi della perdurante partecipazione dell'imputato al sodalizio criminale (cfr. pagine 452 e ss. della sentenza impugnata).
6.2. Il terzo motivo è inammissibile.
Anche con tale motivo, relativo al delitto di rapina pluriaggravata di cui al capo 5, il ricorrente, pur prospettando vizi di violazione di legge e di motivazione, si limita in realtà a censurare la ricostruzione dei fatti, l'interpretazione delle conversazioni intercettate e la valutazione del compendio probatorio operate dalla Corte territoriale, sollecitando una rilettura delle risultanze processuali preclusa in sede di legittimità.
Le doglianze formulate con tale motivo, inoltre, risultano in larga parte reiterative di analoghi rilievi già dedotti in appello e disattesi con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato.
In particolare, la Corte di appello ha evidenziato come il contenuto delle intercettazioni fosse esplicito e trovasse puntuale riscontro nei servizi di osservazione della polizia giudiziaria e nelle immagini di videosorveglianza, che consentivano di documentare la consumazione della rapina e di individuare il ruolo assunto dai singoli imputati e, in particolare, "del E.E., il quale, non soltanto aveva partecipato a tutte le fasi della rapina, ma era stato, secondo quanto colto in diretto dal contenuto delle intercettazioni anche riconosciuto dalla vittima, circostanza, questa, che aveva indubbiamente creato inquietudine in tutto il gruppo, come testimoniato dai colloqui avuti anche con la moglie, I.I.I.I." (cfr., in particolare, p. 559 della sentenza impugnata).
Ha pertanto ritenuto infondata la tesi difensiva volta a negare l'esistenza del fatto, rilevando come la sua consumazione risultasse ampiamente dimostrata dalle emergenze probatorie, pur in assenza di una formale denuncia della persona offesa.
Quanto alla richiesta di riqualificazione del fatto in furto, la Corte di appello ha rilevato che il contenuto delle intercettazioni evidenziava in modo univoco l'esercizio di violenza nei confronti della vittima. Tale circostanza trovava riscontro nelle immagini di videosorveglianza, che ritraevano la persona offesa visibilmente scossa e a torso nudo, così confermando la corretta qualificazione del fatto come rapina.
6.3. Il quarto motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nell'esaminare il terzo motivo del primo ricorso di D.D.; sicché è sufficiente rinviare alle considerazioni già svolte in quella sede.
6.4. Il quinto motivo è inammissibile.
Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto •? congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 561 e s. della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.
In particolare, la Corte di appello ha rilevato che, dalle risultanze istruttorie, "emergeva che tutti i soggetti coinvolti avevano commesso la rapina con il volto travisato dai caschi, come si ricavava inequivocabilmente dal contenuto delle intercettazioni effettuate in data 20 settembre 2019, allorquando gli interlocutori avevano pianificato di utilizzare il casco e, soprattutto, dalla visione delle immagini riprese dal sistema video, da cui si era potuto appurare che gli imputati si erano effettivamente muniti di casco".
Per quanto concerne il grave danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, la Corte territoriale ha rilevato che, "nel caso di specie, la sussistenza del danno patrimoniale di rilevante gravità si ricavava in maniera evidente dal valore economico della refurtiva (costituita da orologi aventi valore di mercato pari ad Euro 8.000, come dichiarato nel corso di un'intercettazione dallo stesso G.G.) nonché del ciclomotore sottratto alla persona offesa".
Quanto, infine, all'aggravante dell'aver commesso il fatto più persone riunite, la Corte di appello ha rilevato che, dalle risultanze istruttorie (conversazioni intercettate e riprese filmate), emergeva che "la rapina era stata certamente perpetrata da più di due persone, che avevano imposto la loro simultanea presenza alla vittima, così accrescendo la portata offensiva della loro azione violenta".
6.5. Il sesto motivo è fondato.
Va, invero, rilevato che la Corte di appello non ha risposto allo specifico motivo di gravame con il quale la difesa aveva contestato l'applicazione della recidiva.
Sul punto, dunque, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
La sentenza, pertanto, sul punto, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, per nuovo giudizio.
6.6. Il settimo motivo è inammissibile, essendo manifestamente infondato.
La Corte territoriale, invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha puntualmente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, da un lato, valorizzando i gravi precedenti penali dell'imputato e, dall'altro, ponendo in rilievo "l'assenza di qualsiasi elemento allo stesso favorevole" (pag. 839 della sentenza impugnata).
6.7. L'ottavo motivo, nella prima censura, è inammissibile, mentre, nella seconda censura, risulta assorbito dall'accoglimento del motivo sulla recidiva.
Quanto alla prima censura, relativa all'individuazione del reato più grave, va ricordato che, nel caso in cui l'unificazione e il giudizio di comparazione di tutti i reati riuniti siano compiuti dal giudice della cognizione, la violazione più grave deve essere determinata con riferimento al più elevato massimo edittale della fattispecie e, a parità del tetto edittale, al mìnimo edittale più elevato (cfr. Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Chiabotti, Rv. 255347); nel caso in cui, invece, l'unificazione davanti al giudice della cognizione riguardi reati giudicati da giudici diversi, la violazione più grave deve essere determinata con riferimento alla pena in concreto inflitta, in applicazione analogica dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (a mente del quale "si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave"), stante la eadem ratio che caratterizza le due situazioni (cfr. Sez. 2, n. 41574 del 4/10/2006, Carrubba, Rv. 235384; Sez. 2, n. 21769 del 04/02/2014, De Liso, Rv. 259572; Sez. 2, n. 13539 del 02/11/2023, Altamura, Rv. 286206).
Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha tenuto conto che, nel precedente processo, al E.E. era stata applicata (secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente) la pena di sette anni e otto mesi di reclusione, mentre, nel presente procedimento, la pena base è stata determinata in dieci anni di reclusione.
La decisione della Corte territoriale, che ha ritenuto più grave il reato contestato al capo 2 del presente processo, dunque, risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Del resto, anche a prescindere dall'applicazione del criterio dettato dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il reato oggetto del presente giudizio risulta comunque più grave, in considerazione del più severo trattamento sanzionatorio ad esso applicabile, ulteriormente inasprito dalla legge n. 69 del 2015.
Quanto all'ulteriore censura, concernente gli aumenti applicati a titolo di continuazione, la stessa risulta assorbita dall'accoglimento del motivo sulla recidiva, che potrebbe portare il giudice del rinvio a una rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
6.8. Il nono motivo è fondato.
Va, invero, rilevato che la Corte di appello non ha risposto allo specifico motivo di gravame con il quale la difesa aveva contestato l'applicazione della misura di sicurezza.
Sul punto, dunque, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
6.9. La sentenza impugnata, pertanto, nei confronti di E.E., deve essere annullata, limitatamente alla recidiva e alla misura di sicurezza della libertà vigilata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, per nuovo giudizio su tali punti.
7. Il ricorso di L.L. deve essere dichiarato inammissibile.
7.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, va precisato che la documentazione acquisita in sede di replica non è costituita da verbali di interrogatorio di collaboratori di giustizia, come sostenuto dal ricorrente, bensì da provvedimenti giudiziari riguardanti i collaboratori.
Tanto premesso, va rilevato che il motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.
Il ricorrente, invero, reitera la deduzione di nullità della sentenza di primo grado per l'omessa rinnovazione della discussione finale a seguito dell'acquisizione di documentazione concernente il collaboratore di giustizia N.N.N., costituita non già da dichiarazioni dal medesimo rese, come erroneamente affermato nel ricorso, bensì da provvedimenti giudiziari.
La doglianza è stata correttamente disattesa dalla sentenza impugnata, che ha qualificato il vizio dedotto come nullità di ordine generale a regime intermedio. Invero, l'art. 179 cod. proc. pen. annovera tra le nullità assolute soltanto quelle previste dall'art. 178, comma 1, lett. a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Ne consegue che la nullità derivante dall'utilizzazione, senza rinnovazione della discussione, di documenti acquisiti dopo le conclusioni delle parti, su richiesta del pubblico ministero e con riserva di valutarne la rilevanza, integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta al relativo regime di deducibilità e sanatoria (cfr. Sez. 6, n. 30897 del 06/11/2014, Colucci, Rv. 265599).
È dunque applicabile il secondo comma dell' art. 182 cod. proc. pen., secondo cui, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Nel caso di specie, la Corte di appello ha correttamente evidenziato la presenza di uno spazio per sollevare l'eccezione, al termine dell'udienza, quando il Giudice dell'udienza preliminare chiedeva se qualcuno degli imputati volesse la parola per ultimo. La deduzione in sede di ricorso risulta dunque tardiva.
7.2. Il secondo motivo è inammissibile, essendo versato in fatto, generico e meramente assertivo.
Le doglianze, benché formulate sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, mirano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, il quale resta circoscritto alla verifica della coerenza logie* e della correttezza giuridica dell'apparato motivazionale, nei limiti del vizio deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Con tale motivo, il ricorrente, in maniera assertiva, contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operate dalla Corte territoriale, prospettando una diversa interpretazione delle risultanze processuali e sollecitando, in tal modo, una rilettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione delle vicende da esso desumibili non consentite in sede di legittimità.
Le doglianze relative all'interpretazione e alla valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate sono inammissibili, attenendo ad apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e censurabili in cassazione soltanto per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
Il motivo difetta altresì di specificità, in quanto si limita a riproporre censure già formulate in sede di gravame e disattese dalla sentenza impugnata con esauriente motivazione, senza instaurare un effettivo confronto critico con le argomentazioni poste a fondamento della decisione (cfr. pagine 342 e ss. della sentenza impugnata).
Priva di specificità estrinseca, in particolare, è la censura relativa all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore N.N.N., in ordine alla quale la Corte di appello si è ampiamente diffusa, con argomentazioni corrette in diritto e congrue in fatto, con le quali il ricorrente non si è minimamente confrontato (cfr. pagine 349 e ss. della sentenza impugnata).
7.3. Il terzo motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nell'esaminare il terzo motivo del primo ricorso di D.D.; sicché è sufficiente rinviare alle considerazioni già svolte in quella sede.
7.4. Il quarto motivo è inammissibile, essendo versato in fatto, generico e meramente assertivo.
Anche le censure dedotte con tale motivo, al pari di quelle formulate con il secondo, sebbene prospettate sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si risolvono in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, estranea al sindacato di legittimità, che resta limitato al controllo sulla tenuta logica e sulla correttezza giuridica della motivazione, nei limiti del vizio deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Va, poi, ribadita l'inammissibilità delle doglianze relative all'interpretazione e alla valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, essendo relative ad apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e censurabili in cassazione soltanto per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
Versate in fatto e manifestamente infondate sono pure le censure secondo cui la Corte di appello avrebbe fondato il giudizio di responsabilità, in ordine alla rapina contestata al capo 5, attraverso una mera adesione alla sentenza di primo grado, omettendo di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive.
La Corte di appello, invero, sul punto, ha reso una congrua motivazione, effettuando autonome valutazioni e rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata (cfr. pagine 558 e ss. della sentenza impugnata). Al riguardo, va ribadito che "nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).
7.5. Il quinto motivo è inammissibile.
Con tale motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate.
La graduazione della pena, invero, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione soltanto ove risulti frutto di arbitrio o sia sorretta da motivazione manifestamente illogica (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851). Nel caso di specie, peraltro, la pena inflitta si colloca ben al di sotto della media edittale, sicché non era richiesta una specifica e dettagliata motivazione dei giudici di merito (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).
Parimenti inammissibile è la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi ritenuti rilevanti al fine del riconoscimento o del diniego del beneficio (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
8. Il ricorso di F.F. deve essere dichiarato inammissibile.
8.1. Il primo è inammissibile, essendo versato in fatto, generico e meramente assertivo.
Le doglianze, benché formulate sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, mirano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, il quale resta circoscritto alla verifica della coerenza logica e della correttezza giuridica dell'apparato motivazionale, nei limiti del vizio deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Con tale motivo, il ricorrente, in maniera assertiva, contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operate dalla Corte territoriale, prospettando una diversa interpretazione delle risultanze processuali e sollecitando, in tal modo, una rilettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione delle vicende da esso desumibili non consentite in sede di legittimità.
Il ricorrente contesta anche l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, prospettando "letture" alternative del materiale probatorio non deducibili in sede di legittimità. Al riguardo, va ribadito che, "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). E il ricorrente non è riuscito a individuare profili di effettiva e manifesta illogicità nella lettura del compendio captativo svolta dai giudici del merito. Nemmeno con riguardo alla conversazione del 5 ottobre 2018 tra C.C. e F.F., in relazione alla quale il ricorrente ha dedotto che l'imputato si sarebbe limitato a manifestare il suo apprezzamento per O.O., giovane poi neppure riconosciuto appartenente all'associazione mafiosa. Al riguardo, va rilevato che se è vero che la Corte di appello ha ritenuto che non sussistessero "elementi certi ed oltre ogni ragionevole dubbio dai quali poter ricavare la partecipazione del C.C.C.C. alla consorteria mafiosa e, segnatamente, alla famiglia di S", è altrettanto vero che la stessa Corte territoriale, nell'assolvere il C.C.C.C., ha affermato comunque che, dalla conversazione in questione, emergeva "l'intenzione del F.F. di iniziare il C.C.C.C. a un percorso da adepto, finalizzato al suo inserimento nella consorteria" (cfr. pagina 514 della sentenza impugnata). La Corte di appello, pertanto, non è caduta in alcuna contraddizione nel ritenere che tale conversazione potesse costituire riscontro alle dichiarazioni del collaboratore N.N.N. circa il ruolo svolto dal F.F. nel "reclutamento delle nuove leve".
Il primo motivo di ricorso difetta altresì dì specificità estrinseca, in quanto si limita a riproporre censure già formulate in sede di gravame e disattese dalla sentenza impugnata con esauriente motivazione (cfr. pagine 385 e ss. della sentenza impugnata).
8.2. Il secondo motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nell'esaminare il terzo motivo del primo ricorso di D.D.; sicché è sufficiente rinviare alle considerazioni già svolte in quella sede.
9. Il ricorso di G.G. deve essere dichiarato inammissibile.
9.1. Il primo e il secondo motivo – che possono essere trattati assieme, essendo tra loro correlati – sono inammissibili.
Preliminarmente, va rilevato che non vi sono i presupposti per una rimessione alle Sezioni unite della questione relativa "agli elementi costitutivi del reato associativo".
Al riguardo, va rilevato che, sul tema, la giurisprudenza di legittimità si è da tempo consolidata nel senso che "la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi" (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889); "ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale" (Sez. 1, n. 10941 del 18/12/2025, Vattiato, Rv. 289636).
Nel resto, i primi due motivi di ricorso mirano a una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, il quale resta circoscritto alla verifica della coerenza logica e della correttezza giuridica dell'apparato motivazionale, nei limiti del vizio deducibile ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Con tali motivi, il ricorrente, in maniera assertiva, contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operate dalla Corte territoriale, prospettando una diversa interpretazione delle risultanze processuali e sollecitando, in tal modo, una rilettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione delle vicende da esso desumibili, non consentite in sede di legittimità, senza dedurre alcun effettivo travisamento di prove o decisivo vizio logico, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Manifestamente infondata è la censura secondo cui la Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive.
La Corte di appello, invero, ha reso una congrua motivazione, effettuando autonome valutazioni e rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata (cfr., in particolare, pagine 485 e ss. della sentenza impugnata). Al riguardo, va ribadito che "nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).
Il ricorrente contesta anche l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, prospettando "letture" alternative del materiale probatorio non deducibili in sede di legittimità. Al riguardo, va ribadito che, "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).
Va, in ogni caso, rilevato che i giudici di merito hanno, in maniera rigorosa, motivato in ordine alla prova che il G.G. aveva fatto parte della famiglia mafiosa di S, in considerazione degli esiti dei numerosi servizi di osservazione e controllo, nonché del contenuto delle intercettazioni telefoniche, dai quali hanno ricavato che lo stesso non aveva in alcun modo reciso il suo vincolo con la consorteria mafiosa, già acclarato da una precedente sentenza di condanna, passata in giudicato. I giudici di merito hanno posto in rilievo come l'imputato rappresentasse un punto di riferimento costante per la famiglia mafiosa di riferimento, come testimoniato dal fatto che lo stesso si incontrava quasi quotidianamente con i sodali di riferimento, come il E.E., il F.F. ed il A.A., e con gli stessi ha curato tutte le attività tipiche della consorteria criminale. A fronte di tale apparato motivazionale, il ricorrente non deduce alcun effettivo travisamento della prova né evidenzia vizi logici decisivi desumibili dal testo del provvedimento impugnato, limitandosi, invece, a prospettare censure eminentemente fattuali e meramente assertive, fondate su una lettura frammentaria di singoli elementi probatori, estrapolati dal complessivo contesto valutativo delineato dai giudici di merito e, peraltro, in parte di scarsa incidenza nel quadro ricostruttivo recepito dalla sentenza impugnata.
Va, peraltro, rilevato come le censure mosse dal ricorrente siano in larga parte prive di specificità estrinseca, perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr., in particolare, pagine 485 e ss. della sentenza impugnata), con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato.
9.2. Il terzo motivo è inammissibile.
Anche con tale motivo, relativo al delitto di rapina pluriaggravata di cui al capo 5, il ricorrente, pur prospettando vizi di violazione di legge e di motivazione, si limita in realtà a censurare la ricostruzione dei fatti, l'interpretazione delle conversazioni intercettate e la valutazione del compendio probatorio operate dalla Corte territoriale, sollecitando una rilettura delle risultanze processuali preclusa in sede di legittimità.
Le doglianze formulate con tale motivo, inoltre, risultano in larga parte reiterative di analoghi rilievi già dedotti in appello e disattesi con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato.
In particolare, la Corte di appello ha evidenziato come il contenuto delle intercettazioni fosse esplicito e trovasse puntuale riscontro nei servizi di osservazione della polizia giudiziaria e nelle immagini di videosorveglianza, che consentivano di documentare la consumazione della rapina e di individuare il ruolo assunto dai singoli imputati e, in particolare, del G.G. e del J.J., "co-esecutori materiali della rapina", evidenziando il contenuto esplicito della conversazione ambientale del 23 settembre 2019 (progressivo 13356) nel corso della quale il G.G. si confrontava con i correi sul valore economico, inferiore alle aspettative, della refurtiva e sulla misura del compenso da corrispondere al "basista" I.I. Il ruolo fondamentale del G.G. si ricavava, altresì, dalle conversazioni del 21 settembre 2019, nel corso delle quali il G.G. e il J.J. si confrontavano sulla concitata dinamica della violenta rapina perpetrata il giorno precedente, condividendo il rammarico per non essere riusciti a strappare alla vittima l'orologio che indossava al polso, del valore di Euro 17.000.
La Corte territoriale ha pertanto ritenuto infondata la tesi difensiva volta a negare l'esistenza del fatto e la responsabilità dell'imputato, rilevando come la sua consumazione risultasse ampiamente dimostrata dalle emergenze probatorie, pur in assenza di una formale denuncia della persona offesa, e come il G.G. fosse "stato uno dei soggetti più attivi nella perpetrazione della rapina in questione, avendo partecipato a tutte le fasi, ovverosia ai sopralluoghi il giorno precedente, alla fase di esecuzione materiale nonché alla successiva fase di spartizione del bottino".
Anche le censure relative alle aggravanti risultano prive di specificità estrinseca, essendo state già ritenute infondate dalla Corte di appello con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato, (cfr. pagine 561 e s. della sentenza impugnata).
In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che "la sussistenza del danno patrimoniale di rilevante gravità si ricavava in maniera evidente dal valore economico della refurtiva (costituita da orologi aventi valore di mercato pari ad Euro 8.000, come dichiarato nel corso di un'intercettazione dallo stesso G.G.) nonché del ciclomotore sottratto alla persona offesa"; dalle risultanze istruttorie, risultava che "tutti i soggetti coinvolti avevano commesso la rapina con il volto travisato dai caschi, come si ricava inequivocabilmente dal contenuto delle intercettazioni effettuate in data 20 settembre 2019, allorquando gli interlocutori avevano pianificato di utilizzare il casco e, soprattutto, dalla visione delle immagini riprese dal sistema video, da cui si era potuto appurare che gli imputati si erano effettivamente muniti di casco"; dalle risultanze istruttorie, emergeva che "la rapina era stata certamente perpetrata da più di due persone, che avevano imposto la loro simultanea presenza alla vittima, così accrescendo la portata offensiva della loro azione violenta".
9.3. Il quarto e il quinto motivo – che possono essere trattati congiuntamente -sono inammissibili.
La censura relativa all'incompatibilità tra continuazione e recidiva è manifestamente infondata.
Al riguardo, va rilevato che risulta chiaramente dalla sentenza di primo grado (pag. 781) che, ai fini della recidiva, non è stata considerata la condanna rispetto alla quale è stata riconosciuta la continuazione esterna, ossia quella pregressa per associazione mafiosa, passata in giudicato il 5 novembre 2013, perché il Giudice per l'udienza preliminare ha correttamente rilevato che tale sentenza era divenuta definitiva successivamente alla data di commissione del reato oggetto del presente processo (inizio della permanenza il 17 giugno 2011). L'applicazione della recidiva, invece, è stata giustificata per le "plurime sentenze di condanna, per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio".
Sull'applicazione della recidiva, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato, evidenziando come "la tipologia dei reati commessi e l'intervallo temporale in cui sono stati perpetrati" fossero significativi della maggiore pericolosità del reo. Sul punto, la censura del ricorrente è manifestamente infondata e meramente asserì iva.
Nel resto i due motivi, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851); in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi ritenuti rilevanti al fine del riconoscimento o del diniego del beneficio (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
Al riguardo, va solo rilevato che i giudici di merito hanno reso adeguata motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena (cfr. pagine 838 e s. e 843 della sentenza impugnata).
10. Il ricorso di C.C. deve essere rigettato.
10.1. Il primo motivo principale del ricorso presentato dall'avv. [OMISSIS] è inammissibile, in quanto versato in fatto e aspecifico.
10.1.1. Lo stesso, nei termini che si sono dettagliati nella parte espositiva, attraverso una articolata rilettura degli elementi valutati dalla sentenza impugnata, prospetta che la partecipazione e, soprattutto, il ruolo apicale erano stati attribuiti al ricorrente senza che fosse stata dimostrato alcunché di concludente in tal senso e, nello specifico, la impartizione di ordini efficaci che, secondo i canoni di legittimità, costituiscono il riscontro naturale del ruolo così in rilievo.
Si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità, in quanto versato in fatto e volto a proporre una rilettura delle complessive risultanze mediante un'analisi frammentaria ed atomistica delle stesse.
10.1.2. A inquadrare la tematica, giova rammentare come noto arresto nomofilattico abbia chiarito che " (l)a condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione bin favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi" (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01). Secondo l'impostazione così indicata, "la condotta di partecipazione punibile potrà dirsi provata quando la "messa a disposizione" assuma i caratteri della serietà e della continuità attraverso comportamenti di fatto – precedenti e/o successivi al rituale di affiliazione – non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria a quella consapevole scelta e di rivelare una reciproca vocazione di "irrevocabilità" (intesa, nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente), testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura" (Sez. U. Modaffari, cit., in motivazione).
Nel quadro così delineato, sotto il profilo probatorio, viene in rilievo una serie di indicatori fattuali "dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio" in tal senso, vengono indicati, a scopo meramente esemplificativo, "indizi gravi e precisi, dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione" della persona per ogni attività del sodalizio criminoso", tra i quali vengono annoverati "i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo oltre a molteplici, variegati e però significativi facta concludentia" (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 – 01. V. anche Sez. U. Modaffari, cit., in motivazione).
Tra gli elementi apprezzabili, ai presenti fini, rileva l'accertamento della pregressa affiliazione al sodalizio, attesa anche la risultanza, comprovata dai precedenti giudiziari, in ordine alla vischiosità della appartenenza alla associazione. Nella prospettiva indicata e con i limiti sopra specificati è stato riconosciuto che "(i)n tema di associazione mafiosa, la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione" (Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, Rv. 257427 – 01).
10.1.3. Nel riconoscere i tratti costitutivi della fattispecie contestata, la sentenza risulta essersi attenuta ai principi così enunciati laddove, in particolare, ha evidenziato come il quadro probatorio, mentre era polarizzato dalla constatazione che le precedenti condanne indicavano la compenetrazione del C.C. con l'associazione, indicasse che l'imputato, all'atto della sua scarcerazione per fine pena, avvenuta il 21 maggio 2015, aveva immediatamente ripreso intensi contatti con il gruppo, in un quadro che ne segnava anzi una progressiva ascesa.
In particolare, al riguardo, la sentenza impugnata, richiamate le pregresse condanne definitive per partecipazione ad associazione mafiosa riportate dal ricorrente, articolava elementi capaci di indicare come il C.C., all'atto della sua scarcerazione in data 21 maggio 2015, pur sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, avesse riallacciato i contatti operativi con il sodalizio, affermando anche progressivamente la sua autorità all'interno dello stesso.
La tipologia dei fatti in tal senso valorizzati corrisponde al paradigma di condotta che, oltre ad integrare l'inserimento organico in funzione dinamica secondo il richiamato criterio nomofilattico, realizza lo svolgimento del ruolo apicale.
10.1.4. A fronte del quadro su cui la sentenza ha poggiato le proprie conclusioni, le censure articolate dalla difesa non si mostrano concludenti, risultando versate in fatto, secondo quanto premesso.
10.1.4.1. La sentenza impugnata, sul solco di quella di primo grado, ha ricostruito lo scenario dei movimenti che avevano portato al riassetto dei vertici della famiglia mafiosa di V – S.
In tale contesto, ha rilevato una sequenza di incontri del C.C. con il capo della famiglia di S nel corso del 2015, le cui figure apicali erano poi state progressivamente arrestate nel corso di successive operazioni, culminate nell'ordinanza eseguita nel novembre 2017, a seguito della quale si era determinato un vuoto che il C.C. aveva colmato, occupando il ruolo di vertice nella famiglia. Vicenda, questa, che, secondo la ricostruzione delle due sentenze conformi, aveva trovato riscontro in contatti intercettati ed in incontri fatti oggetto di osservazione, mediante i quali il C.C. aveva esercitato la gestione dei rapporti interni alla famiglia nonché quelli con la famiglia di V ovvero con articolazioni ulteriori di R.R., progressivamente avvalendosi della intermediazione di F.F. e E.E. in modo simmetrico a quello con cui, sul fronte della famiglia di V, il suo omologo B.B. aveva preso a servirsi sempre più di A.A., così sottraendosi ai controlli.
La sentenza impugnata ha altresì valorizzato le risultanze in ordine all'intervento, diretto o mediato, del C.C. in una serie di controversie private, evidenziando come mediante siffatte iniziative, fosse affermata la potestà regolatrice del clan mafioso ove pure non fossero coltivati ulteriori interessi particolari.
10.1.4.2. La difesa censura una prima componente della costruzione sintetizzata con riguardo al significato attribuito ad incontri di cui, in carenza di intercettazioni ambientali o mediante captatore informatico, non erano stati ascoltati gli effettivi dialoghi.
L'argomento è aspecifico, nemmeno confrontandosi con la motivazione della sentenza che ha compiutamente ricostruito la valenza dimostrativa degli incontri osservati. La Corte territoriale, in primo luogo, ha escluso che si trattasse di colloqui ed incontri occasionali, evidenziando come, al contrario, risultassero predisposti secondo specifiche cautele, tra cui quella che esigeva che i partecipanti si presentassero senza cellulari. Circostanze oggettive, queste, in cui hanno trovato riscontro le dichiarazioni del collaborante J.J.J.J., nella parte in cui lo stesso aveva evidenziato che il C.C., da lui indicato come "capo decina della famiglia mafiosa di [OMISSIS]", sebbene riponesse considerevole attenzione nel centellinare gli incontri con altri esponenti di vertice, pur tuttavia era stato sempre presente nei momenti di culmine dell'attività associativa
Per altro e convergente verso, la sentenza ha evidenziato come tali incontri, per la loro collocazione temporale e per l'identità dei soggetti coinvolti, ponevano importanti indicazioni sulla loro natura e funzione. In tal senso, a mero titolo esemplificativo, in termini logicamente motivati, la sentenza ha valorizzato il fatto che, subito dopo la sua scarcerazione, avvenuta nel maggio 2015, il C.C. aveva incontrato per ben tre volte K.K.K.K., designato capo della famiglia mafiosa, in data 18 giugno, 2 e 7 luglio 2015.
I contenuti degli incontri, d'altro canto, seppure proprio in ragione delle significative cautele osservate nella loro realizzazione, non erano stati intercettati in via diretta, erano stati comunque in più occasioni ricostruiti in base a conversazioni captate dei partecipanti o di soggetti informati in via indiretta.
10.1.4.3. Priva di illogicità risulta la motivazione della sentenza impugnata laddove ha riconosciuto rilievo dimostrativo agli interventi regolatori delle controversie da parte del ricorrente.
La Corte territoriale ha dato conto di come gli interventi gestiti dal C.C. nelle vicende private non costituivano ordinarie intermediazioni quando, invece, configurandosi come azioni di regolazione dei conflitti, rimandavano, anche in via di necessità logica, ad un ruolo connotato da incisiva autorità, tra l'altro evocata negli specifici passaggi delle vicende.
In tal senso è stata evidenziata l'articolazione dei passaggi – con richiesta all'imputato o ai suoi diretti collaboratori di autorizzazioni pressoché formali – che regolava il modularsi delle condotte dei vari soggetti, in termini che postulavano una concentrazione del potere nella figura di vertice. Mentre non è riducibile a casualità la circostanza che, di volta in volta, nelle vicende in esame, erano attivati soggetti facenti parte della consorteria, significativo, secondo quanto indicato dalla sentenza, era il fatto che il controllo del C.C. era svolto a mezzo di emissari, ma con esplicita spendita del nome del mandante (v. sentenza impugnata p. 245 "… mi manda [OMISSIS]!… Gli dici… e gli prendi il discorso… gli dici se c'è di bisogno venire con [OMISSIS]…… capito?…Gli dici mi manda [OMISSIS] e gli conti il discorso……").
Le autorizzazioni e gli interventi richiesti, poi, si correlavano alle zone di interesse coperte dalle varie famiglie. La stessa articolazione degli interventi chiariva che non si trattava di rapporti personali tra i singoli, ma di vicende che coinvolgevano il ruolo regolatore della struttura mafiosa.
Nella vicenda che vedeva contrapposti [OMISSIS] L.L. e i fratelli [OMISSIS], la Corte ha ricostruito la sequenza con cui il A.A., informato della vicenda il C.C. ed ottenuto da questo il via libera, aveva affidato al E.E. l'incarico di risolvere la situazione in prima persona, come poi avvenuto con intervento diretto su L.L.
In altra vicenda, era evidenziato il biasimo dell'apparato associativo per la condotta di tale [OMISSIS] che non aveva mostrato rispetto ad uno dei sodali, circostanza che aveva indotto il C.C. ad avocare a sé la pratica. Nella circostanza, il F.F. ed il A.A. avevano pure commentato il fatto che il gruppo non avesse mai chiesto il "pizzo" ai O.O.O.. La sentenza ha altresì rimarcato come, nella sequenza, si sia inserito C.C., il quale, in compagnia di F.F. e O.O., si era recato presso l'attività di fruttivendolo riferibile a L.L.L.L., venendo intercettato mentre muoveva un solenne rimprovero al predetto ("sunnu siddiatu ").
Elementi, quelli così passati in rassegna, in cui, senza illogicità alcuna, la Corte di appello ha ravvisato gli indici di esercizio di un diffuso potere sul territorio.
10.1.4.4. A poco rileva l'obiezione secondo cui si trattava di vicende in relazione alle quali nessun reato fine era stato contestato e che non esprimevano diretti elementi di illiceità.
Nel caso di specie, appunto, non è contestato il concorso nei reati fine bensì la partecipazione, con ruolo apicale, nel reato associativo, in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo autorevolmente chiarito che peculiarità del controllo mafioso sul territorio è anche quella di attuare un governo di vicende senza che si apprezzino connotazioni direttamente illecite. Ed invero è stato affermato che "(p)ur se ai fini dell'individuazione di un sodalizio di tipo mafioso devono ritenersi determinanti la ricorrenza dell'elemento personale con la distribuzione gerarchica dei ruoli, l'esistenza di una specifica struttura organizzativa e logistica, l'ambito territoriale di operatività e la tipologia dei reati-fine, la tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416-bis cod. pen. risiede nelle modalità attraverso cui l'associazione si manifesta e non già negli scopi (alternativi) che s'intendono perseguire. Del resto, la compresenza di finalità lecite ed illecite finisce per conferire al metodo il ruolo di elemento cardine della fattispecie, quale spartiacque volto a circoscrivere la nozione penalmente rilevante di "associazione mafiosa " (Sez. U. Modaffari, cit., in motivazione). In particolare, quanto al metodo, si definisce mafiosa l'associazione nella quale i partecipanti "si avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo associativo e dell'assoggettamento e omertà che ne deriva"; quanto alle finalità, si spazia dalla realizzazione di un programma intrinsecamente illecito (come la commissione di delitti o l'ottenimento di profitti e vantaggi ingiusti o ancora il condizionamento della libertà di voto), fino al perseguimento di obiettivi in sé leciti, quali "acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici" o, ancora, "procurare voti a sé o ad altri in consultazioni elettorali"" (ibidem).
In altri termini, gli interventi di risoluzione di controversie rilevano, a prescindere dalla ricorrenza di una loro specifica illiceità, in quanto manifestano l'operare dell'autorità mafiosa, costitutivamente fondata sul connaturato potere di intimidazione.
10.1.4.5. Priva di pregio è la contestazione della ricostruzione operata dalla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza di una cassa comune nella cui gestione aveva concorso il C.C. Al riguardo, la sentenza, sulla base di una coerente lettura degli elementi offerti dalle intercettazioni (cfr. in particolare sentenza impugnata pp. 245 e ss.; pp. 269 e ss.), ha offerto sul punto una motivazione priva di illogicità con cui la difesa nemmeno si confronta compiutamente.
10.1.4.6. Aspecifico è l'argomento difensivo secondo cui l'attribuzione di un ruolo apicale al C.C. nella famiglia di S dal 17 giugno 2011 fino al 21 febbraio 2023 si pone in contrasto con gli esiti delle operazioni "[OMISSIS]" e "[OMISSIS]" che avevano dato conto di un vertice associativo del tutto differente, che riconosceva il ruolo dapprima di S.S.S. poi di T.T.T. (da intendersi T.T.T., n.d.e.).
La sentenza, in realtà, ha evidenziato il fatto che, nella famiglia di S, dopo le gestioni del S.S.S. e del T.T.T., in qualche misura fotografate dalle precedenti indagini ed in particolare dalla sentenza "[OMISSIS]", si erano registrati avvicendamenti. A prescindere dalla confezione formale della contestazione, per il C.C. il periodo accertato in concreto nella carica di vertice è successivo alla prima parte del 2016. La predetta successione cronologica delle vicende esclude i contrasti denunciati dalla difesa, indicando una articolazione progressiva del ruolo del ricorrente. Né tale articolazione si mostra in alcun modo eccentrica all'imputazione che, se specifica i tratti delle condotte riferite al C.C. nel ruolo di vertice, comunque enuncia anche la sua condotta partecipativa.
10.1.4.7. Contrariamente all'assunto difensivo, la circostanza che O.O. sia stato assolto dal reato associativo non vale a smentire l'assunto accusatorio che pone nel reclutamento dello stesso l'unico esempio di tale tipo di elemento sintomatico del ruolo apicale. Ed invero, non è controverso che il C.C. avesse avallato il reclutamento del C.C.C.C. mentre l'assoluzione di quest'ultimo è avvenuta in quanto è rimasto dubbio che l'ingresso nel sodalizio illecito si fosse compiuto. Dubbio, quello così indicato, che non si trasmette al fatto che il ricorrente era stato nelle condizioni di avallare o meno il reclutamento, avendo dato istruzioni al [OMISSIS], seppure quanto stabilito alla fine non si era perfezionato.
10.1.4.8. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, le dichiarazioni del W.W. non risultavano né perplesse né meramente deduttive. Il dichiarante aveva indicato come il C.C. gli fosse stato presentato come dotato del ruolo che serviva a prendere le decisioni. Il dichiarante si era poi limitato a precisare che le sue informazioni erano circoscritte al periodo, intorno al 2018, cui erano direttamente riferite.
Erroneamente, pertanto, il ricorrente prospetta come incerte o frutto di insicure deduzioni soggettive informazioni che il dichiarante si è limitato ad indicare come cronologicamente circoscritte.
Per altro verso, mette conto evidenziare come la censura sia parziale e, pertanto, aspecifica, laddove non attinge le convergenti informazioni sul ruolo apicale del C.C. che la sentenza ha tratto dalle dichiarazioni di M.M.M.M. e J.J.J.J., pure considerate dalla sentenza impugnata quali fonti sul medesimo tema.
10.1.4.9. La sentenza ha dato pure conto del fatto che l'assenza del C.C. alla riunione del 29 maggio 2018 non valeva a smentire l'affermazione del suo ruolo di reggente, posto che era prevista la sola partecipazione dei capi mandamento. Né l'eventuale vacanza di siffatto ruolo nel mandamento di S – V implicava alcunché sul piano del ruolo del C.C.
10.1.4.10. Secondo quanto premesso, pertanto, il motivo, mentre non enuncia effettive violazioni di legge e vizi di motivazione, risulta volto a prospettare ricostruzioni in fatto, in termini frammentari e aspecifici, risultando per l'effetto inammissibile.
10.2. Il secondo motivo del ricorso dell'avv. [OMISSIS], relativo alla aggravante della disponibilità delle armi in capo all'associazione è inammissibile, per le ragioni esposte nella parte della sentenza in cui sono state affrontate le questioni comuni a più ricorrenti (paragrafo 1.4. del considerato in diritto).
10.3. È altresì inammissibile, per quanto già osservato in ordine all'aggravante di cui all'art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2011, il terzo motivo del ricorso dell'avv. [OMISSIS] (paragrafo 1.3. del considerato in diritto).
10.4. Il secondo motivo dell'avv. [OMISSIS] e il terzo motivo aggiunto con memoria 19 giugno 2026 prospettano violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 99 cod. pen., nonché carenza assoluta e manifesta illogicità della motivazione per avere la sentenza impugnata escluso l'incompatibilità tra continuazione e recidiva.
È al riguardo dedotto che a) pur a fronte del prevalente orientamento che riconosce compatibilità tra recidiva e continuazione, nel caso di specie, il carattere permanente dei reati posti in continuazione doveva portare a riconoscere l'unitarietà della condotta, elidendo così il presupposto per la recidiva; b) l'assunto trovava appoggio in un precedente di questa stessa sezione (Sez. 5, 11/11/2010, n. 5761) né poteva trovare ostacolo nei criteri indicati da noto arresto nomofilattico (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) richiamato dalla sentenza impugnata; c) la sentenza aveva omesso di motivare "in merito alla natura unitaria delle violazioni di legge commesse dal ricorrente, tali da rendere ontologicamente incompatibile con il vincolo della continuazione un inasprimento del trattamento sanzionatorio ex art. 99 cod. pen.".
Il motivo è inammissibile.
10.4.1. Secondo consolidato orientamento, cui il Collegio intende dare continuità, "non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione" (Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Rv. 205543 – 01. Cfr. anche Sez. 5 n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 – 02).
D'altro canto, è stato chiarito che "non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondato su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale" (Sez. 5 – , n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 – 02).
10.4.2. È a dire che la reale premessa da cui l'assunto difensivo muove, in modo nemmeno ben focalizzato, è quella secondo cui la permanenza che connota il reato associativo costituisce un fattore unificante capace di escludere di per sé quella pluralità di reati che è richiesta tanto dalla recidiva quanto dalla continuazione.
La circostanza che qui si verta al cospetto di reato, quale quello associativo che ha un suo carattere permanente non è dirimente nel senso indicato dalla difesa. Secondo consolidato orientamento (cfr. ex multis Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, D'alessandro, Rv. 277788 – 01; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 272138 – 01), con la sentenza di primo grado, ove pure si verta al cospetto di contestazione aperta, si determina la cessazione formale della permanenza, sicché risultano integrate le condizioni per riconoscere la pluralità dei reati. Si tratta di orientamento da cui non vi è ragione di discostarsi tanto più che la determinazione opposta, assorbendo nel fatto giudicato la fase di permanenza successiva, avrebbe la conseguenza di lasciare paradossalmente quest'ultima priva di ogni giudizio.
Si tratta di aspetti che, peraltro, sono stati esattamente colti e valutati dalla sentenza impugnata con argomentazione corretta (cfr. in particolare pp. 825-827 nonché 837 e ss.) con la quale i motivi qui in rilievo nemmeno effettivamente si confrontano.
10.5. Possono essere trattati insieme il quarto motivo principale dell'avv. [OMISSIS], il quarto motivo principale dell'avv. [OMISSIS], il secondo motivo aggiunto della memoria congiuntaci quali hanno riguardo a diversi aspetti della applicazione delle aggravanti.
10.5.1. I difensori deducono che la sentenza a) non aveva dato conto della ragione di individuazione della circostanza più grave in quella di cui all'art. 71 CAM; b) a fronte del carattere facoltativo dell'aumento contemplato dall'art. 63 comma 4 cod. pen. in ordine al concorso delle aggravanti autonome o ad effetto speciale, non aveva offerto motivazione quanto all'aumento applicato; c) aveva violato il limite complessivo di 1/3 per l'aumento di pena in relazione ai reati satellite, con duplicazione delle pene.
10.5.2. Risulta che il Giudice dell'udienza preliminare, ritenuta la ricorrenza della fattispecie base di cui all'art. 416-bis comma 2 cod. pen. e considerato il concorso delle aggravanti ad effetto speciale di cui agli artt. 71 CAM, 99 comma 2 cod. pen., 416-bis comma 4 cod. pen., rilevato che le prime due comportavano il medesimo aumento, ha ritenuto di applicare, ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod. pen., quale aumento base di 1/3 quello previsto dal minimo dell'art. 71 CAM, per poi operare un aumento cumulativo di 1/3 (pur declinato all'interno in due aumenti di 1/6) per le restanti aggravanti.
10.5.3. È infondato il primo argomento difensivo.
Come, invero, richiamato anche nel corpo dell'esposizione difensiva, risalente e non contraddetto arresto nomofilattico ha chiarito che è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664).
Correttamente, pertanto, nel raffronto tra due circostanze con pari massimo edittale, le sentenze di merito hanno scelto di individuare la aggravante più grave in quella di cui all'art. 71 CAM, per cui è previsto un minimo edittale di un terzo che, di contro, fa difetto nella previsione di cui all'art. 99 comma 2 cod. pen.
10.5.4. Infondato risulta il secondo argomento.
Da quanto appena osservato, risulta che la sentenza impugnata ha applicato un aumento ex art. 63 comma 4 cod. pen. per la più grave circostanza di cui all'art. 71 CAM, determinandolo sul minimo, sicché, al riguardo, nemmeno era necessaria una specifica motivazione, posto che T'aumento base" nemmeno è facoltativo.
Quanto all'aumento di 1/3 per le due restanti circostanze cumulate, il carattere facoltativo dello stesso, sussistente ove pure le circostanze in concorso siano di per sé obbligatorie, effettivamente richiede una motivazione che, peraltro, può essere implicita.
Orbene, dal complesso della motivazione della sentenza impugnata e dalle argomentazioni svolte sul trattamento sanzionatorio del C.C. emerge come recidiva e ruolo apicale avessero contribuito a rimarcare, oltre che l'offensività dei reati attribuiti, il profilo di capacità a delinquere dell'imputato, in termini che valgono a dare conto della opzione specificamente adottata, anche in assenza di formule espresse volte a ribadire la congruità di an e quantum degli aumenti (quale quella "in ragione delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato", adottata nella motivazione dei coimputati G.G. e A.A.).
10.5.5. Infondato è il terzo argomento.
Fermo che l'aumento per le circostanze ulteriori rispetto a quelle più gravi non deve superare cumulativamente la misura di un terzo, erra la difesa nell'affermare che tale limite sia stato superato dalla sentenza impugnata che ha confermato la determinazione del primo giudice laddove aveva stabilito un aumento di un sesto per ciascuna delle due aggravanti meno gravi, addivenendo a un aumento complessivo che era appunto – aritmeticamente – pari (e non superiore) a un terzo.
10.6. Il quinto motivo principale del ricorso dell'avv. [OMISSIS] ed il quinto del ricorso dell'avv. [OMISSIS] possono essere trattati insieme, in quanto relativi ai medesimi temi.
I motivi, con cui le difese si dolgono della mancata concessione delle attenuanti generiche, sono inammissibili.
In generale, secondo consolidato indirizzo di legittimità, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall' art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).
Al riguardo, la sentenza impugnata ha negato il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. con motivazione che, dopo avere richiamato i criteri generali al riguardo applicabili, ha argomentato che il diniego doveva confermarsi "alla luce delle gravi condotte in contestazione e della totale assenza di elementi agli stessi favorevoli in atti". Ciò in un quadro in cui, tra l'altro, il negativo profilo di personalità era stato evidenziato in relazione alla conferma della recidiva.
A fronte dei contenuti evidenziati, i motivi articolati si mostrano aspecifici.
10.7. È manifestamente infondato il terzo motivo del ricorso dell'avv. [OMISSIS], unitamente al primo motivo aggiunto, con cui si censura violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., nonché carenza assoluta della motivazione nella parte relativa al riconoscimento del vincolo della continuazione esterna e alla conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio. Come già sopra ricordato, la difesa premette che la stessa sentenza appellata aveva riconosciuto il vincolo di continuazione tra la condanna per i fatti di cui al presente procedimento e quelle, sempre a carico del C.C., di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 21 novembre 1997 (irrevocabile il 13 maggio 1998) e alla sentenza della Corte di appello di Palermo il 16 luglio 2012 (irrevocabile il 5 novembre 2013). Deduce in sintesi che la sentenza impugnata, contravvenendo ai canoni di legittimità, non conteneva un percorso argomentativo idoneo a giustificare il criterio di selezione della violazione più grave, né tantomeno la determinazione del quantum sanzionatorio per i reati posti in continuazione.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il criterio da adottare era quello già indicato sopra in relazione alla posizione dell'D.D. (par. 2.2.5.) cui, pertanto, è dato rinviare.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha appunto tenuto conto che, nei precedenti processi, al C.C. era stata applicata rispettivamente la pena di anni 4 mesi 6 (per la condanna irrevocabile il 13 maggio 1998) e anni 8 di reclusione (per la condanna irrevocabile il 5 novembre 2013), già ridotta per il rito, mentre nel presente procedimento la pena è stata determinata in anni 14, mesi 2, giorni 20 di reclusione, già diminuita per il rito abbreviato.
La violazione più grave, dunque, risulta determinata in conformità all'esposto indirizzo giurisprudenziale. Del resto, anche a prescindere dall'applicazione del criterio dettato dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il reato oggetto del presente giudizio risulta comunque più grave, in considerazione della contestazione del ruolo direttivo e delle aggravanti. Né sul punto sono addotte concrete censure.
Quanto all'ulteriore doglianza, concernente il dedotto difetto di motivazione in ordine agli aumenti di pena per la continuazione, anche qui deve osservarsi che la misura degli incrementi sanzionatori, peraltro significativamente inferiore rispetto alle pene applicate nel precedente giudizio, non richiedeva una motivazione più ampia di quella desumibile dal complessivo apparato argomentativo della sentenza, avuto riguardo alla gravità del titolo di reato, al ruolo di assoluto rilievo rivestito dall'imputato nel sodalizio criminoso e alla sua pessima "biografia penale".
10.8. Il primo motivo del ricorso redatto dall'avv. [OMISSIS] è inammissibile per le ragioni esposte nel paragrafo 1.1. del considerato in diritto.
11. Il ricorso presentato da A.A. deve essere dichiarato inammissibile.
11.1. Il primo composito motivo è inammissibile, in quanto versato in fatto e aspecifico.
11.1.1. Al riguardo, valgono considerazioni complessivamente analoghe a quelle dedicate all'analogo motivo articolato dal C.C. In sintesi, la censura è proposta mediante disarticolazione e frammentazione delle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, in termini che, pertanto, dissolvono il quadro di insieme in cui la Corte di appello ha conferito valenza logica complessiva ai singoli elementi qui isolati per offrirne una lettura alternativa che non regge alla visione di insieme. In particolare, in modo privo di illogicità la sentenza ha messo in evidenza ed ha ricostruito in modo logico gli elementi che descrivono il ricorrente quale personaggio che si rende ancillare a B.B., allorché questi cura il suo reingresso nella famiglia di V e si predispone ad acquisirne la rappresentanza. La Corte territoriale ha così ripercorso le alterne fasi della ascesa del medesimo Y.Y. ed il conformarsi del ruolo del A.A., in certa misura simmetrico a quello che il F.F. ha via via assunto per il C.C. nella famiglia di S all'interno dell'unitario mandamento. Ruolo che, appunto nelle alterne vicende segnate da indagini ed interventi cautelari, si rende tanto più evidente in quanto si fa sommerso (in particolare sul finire del 2017) quello del medesimo Y.Y.. In tal senso la sentenza impugnata puntualmente chiosa che "(l)a figura del A.A. era emersa maggiormente dopo che il Y.Y. ed il C.C. – avuta contezza di essere entrambi sottoposti ad attività investigative (il primo dal novembre 2017 con l'esecuzione dell'operazione [OMISSIS] e il secondo dal dicembre 2018 con l'esecuzione dell'operazione [OMISSIS]) – avevano preferito limitare al minimo gli incontri diretti ed evitare quelli realizzati tra più persone". Proprio la indicata connotazione del ruolo, quale emissario del Y.Y., spiega, anzi, la circostanza che il A.A. era risultato particolarmente attivo nello svolgere incontri nei periodi salienti. Nel quadro così sintetizzato, mentre la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure articolate, la deduzione difensiva si risolve nel tentativo di proporre una lettura alternativa delle prove e dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
11.1.2. Considerazioni analoghe a quelle articolate per il C.C. valgono con riguardo a tutte le componenti del quadro indiziario, osservandosi che per il A.A. si registrano anche episodi aggiuntivi di specifica valenza, idonei a confermare il profilo attribuitogli dalla Corte di appello.
11.1.2.1. La sentenza impugnata ha ricostruito la embrionale prospettazione della estorsione alla ditta "[OMISSIS]", evidenziando come E.E. si fosse confrontato proprio con il A.A. in ordine alle misure da adottare in caso di reiterato rifiuto da parte del I.I.I. di pagamento del pizzo, risultando la sintonia tra i due uomini d'onore, appartenenti alle famiglie complementari del mandamento di V-S, avendo il A.A. lasciato al E.E. ampio margine di manovra. La successiva interlocuzione tra il A.A. ed il Y.Y. aveva sottolineato, invece, il vincolo associativo esistente tra i due interlocutori nella gestione di vicende delittuose, con il ruolo direttivo del secondo, che, aveva avocato a sé l'individuazione di una soluzione all'atteggiamento di resistenza dell'imprenditore. Il significato della vicenda, in cui emerge la realtà dei rapporti qui in rilievo, rimane fermo a prescindere dalla circostanza che i progetti abbozzati e mai perfezionati non siano stati portati a termine.
11.1.2.2. Ampia messe di elementi riguardava la cassa comune e relativi flussi finanziari.
In tal senso, la sentenza impugnata ha valorizzato intercettazioni del 5 giugno e del 23 ottobre 2019, in cui il A.A. partecipava a determinazioni sull'impiego di quella che la Corte di appello individuava come la cassa comune della famiglia mafiosa. La conforme interpretazione delle due sentenze di merito sul punto è pienamente compatibile con i concreti contenuti, apparendo specificamente suffragata dal fatto che quella in rilievo risulta una cassa al cui andamento si interessano tutti i soggetti senza che emergano spiegazioni alternative concrete. Parimenti si mostra sostenuta da idonee argomentazioni, sulla base di specifiche intercettazioni interpretate dalla Corte di appello senza illogicità, la conclusione secondo cui il A.A. era partecipe del sistema di gestione così delineato. Sulla base di alcune intercettazioni (del 2 e 10 aprile 2020) la sentenza impugnata ha evidenziato come A.A., unitamente a Y.Y., partecipasse attivamente all'attività di sostentamento nella famiglia di S, curando altresì che il denaro raccolto dalle comuni attività venisse destinato, in parte, al sostentamento dei detenuti.
11.1.2.3. La sentenza impugnata ha altresì illustrato il profilo associativo del A.A. mediante la ricostruzione di episodi che ne registravano l'intervento in controversie private, di tipo e di significato analogo a quelle che si sono già sopra analizzate con riguardo alla figura del C.C.
In tal senso, la motivazione ha posto in luce la vicenda in cui il A.A. era intervenuto unitamente al F.F. per dirimere una controversia (sorta a seguito di una compravendita sull'acquisto di una barca) e per evitare che due "picciotti" potessero creare problemi e giungere a causare eventi spiacevoli.
Dello stesso tipo era ulteriore vicenda in cui il A.A. era stato chiamato, insieme al E.E., a dirimere una controversia insorta tra il direttore del mercato del contadino di [OMISSIS] e tale "[OMISSIS]". Come osservato dalla sentenza impugnata, "la vicenda, pur avendo contorni apparentemente di natura civilistica, in realtà costituiva espressione del radicamento dell'esponente mafioso nel tessuto sociale, in quanto, in assenza di particolari competenze in materia di mediazione, al E.E. ed al A.A. i privati si erano rivolti, al fine di dirimere le loro controversie, valorizzando il peso specifico che costoro rivestivano in seno all'organizzazione criminale".
La Corte territoriale rimarcava altresì la vicenda in cui era proprio il A.A. ad invitare il Y.Y. ad estorcere il pizzo all'imprenditore [OMISSIS] anche per destinare in parte i proventi agli affiliati detenuti.
11.1.3. In sintesi, quindi, la sentenza si è fatta carico di spiegare i singoli episodi analizzando i concreti elementi in modo logico ed in questa sede non sindacabile. Su tale base, poi, ha ricostruito il quadro della partecipazione del A.A. al sodalizio in termini privi di illogicità e vizi.
Il motivo, che non si confronta concretamente con il complessivo apparato motivazionale, proponendo alternative ricostruzioni in fatto, è inammissibile, siccome non consentito in sede di legittimità e aspecifico.
11.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione all'art. 73 D.P.R. 309/90 per illogica e contraddittoria motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza di penale responsabilità del A.A. in ordine ai capi 6) e 7) della rubrica. Il tutto nei termini di cui in dettaglio si è già dato conto.
Il motivo è inammissibile.
11.2.1. Come accennato, ampia parte dell'argomentazione difensiva è spesa nel censurare la ricostruzione operata dalla Corte di appello in base all'interpretazione assunta delle intercettazioni acquisite
Quanto ai criteri di interpretazione della ed. "droga parlata", è consolidato il canone secondo cui "(i)n tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote" (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Rv. 270299 – 01).
L'indicazione è stata ribadita e specificata nell'affermazione secondo cui "(i)n tema di stupefacenti, la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata" (Sez. 4 – , n. 20129 del 25/06/2020, Rv. 279251 – 01).
11.2.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non solo ha richiamato espressamente i principi così evocati, ma ne ha fatto corretta applicazione. In particolare, ha valorizzato un quadro in cui i conteggi già erano riferiti ad affari illeciti in relazione ad una serie di indici eloquenti quali gli orari dell'attività, l'esigenza di pagamenti in contanti pur per importanti acquisti. Più specificamente ha rilevato come, in coerenza con i prezzi unitari trattati, espressamente i due interlocutori avevano indicato come oggetto della attività fosse proprio la "coca".
11.2.3. A fronte di ciò risulta manifestamente infondato l'argomento secondo cui si verteva al cospetto di conversazioni dal senso frammentario e ambiguo.
Per altro verso, è di scarsa consistenza anche l'assunto secondo cui non era stata acquisita risultanza da sequestri o controlli patrimoniali nonostante l'assidua attività di monitoraggio svolta sul A.A.
L'attività di controllo non era di per sé continuativa, anche a prescindere che l'ascolto delle intercettazioni poteva essere avvenuto in momento differito in cui era di per sé esclusa la possibilità di intervento in flagranza.
11.2.4. Il motivo non si confronta con la salda motivazione così articolata dalla sentenza impugnata sul punto specifico. Risulta, pertanto, generico e versato in fatto.
11.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza di penale responsabilità del A.A. in ordine al capo 8) della rubrica. Anche in questo caso deduce che a) facevano difetto indici concreti che ascrivessero le conversazioni al tema degli stupefacenti; b) i controlli sul A.A. non avevano registrato alcun incontro con il H.H. prima del 14 aprile 2019; c) tali carenze non erano superate dalla motivazione.
Il motivo è inammissibile.
11.3.1. Anche in questo caso, applicando i principi in materia di "droga parlata", la sentenza ha ricostruito rigorosamente la sequenza di intercettazioni che a) denotano come il H.H. svolgesse spaccio di droga (in particolare, invero, di cocaina), assicurandosi l'esclusiva in una determinata area; b) riscontrano che lo stesso acquistasse da A.A., ma in quantitativi che non gli consentivano di assicurare a quello l'esclusiva della fornitura; c) avesse maturato un debito nei confronti del medesimo A.A.-per una precedente consegna; d) tale consegna in nessun modo poteva essere spiegata cpn il fatto che il H.H. aveva ceduto al nipote del A.A. un motociclo, non conciliandosi i contenuti del dialogo per direzione e caratteri dell'oggetto con quanto allegato appunto dal medesimo H.H. nel corso del proprio interrogatorio.
Si tratta di lettura logica, rispetto alla quale non si sono poste concrete alternative.
11.3.2. Non è dirimente che non fossero stati annotati incontri di A.A. con H.H. in quanto a) seppure assiduo, il controllo non poteva essere continuativo mediante OCP; b) le intercettazioni avevano colto i dialoghi che attestavano gli incontri; c) nemmeno era escluso che, ex ante, gli incontri con il H.H. non fossero stati annotati in quanto irrilevanti nella prospettiva iniziale.
11.3.3. Nemmeno era dubbia l'identità dei due interlocutori posto che le voci – in particolare quella del A.A. – era nota mentre la identità del H.H. era esplicitata espressamente dallo stesso nel corso di passaggi delle conversazioni richiamate. I servizi di osservazione posti in essere dalla P.G. in consecuzione con le intercettazioni avevano poi consentito di osservare il A.A. che si muoveva unitamente al nipote N.N.N.N., confermando l'identità dell'intercettato.
11.3.4. Il motivo risulta ripetitivo delle censure dedotte in appello e non si confronta con gli argomenti offerti dalla Corte di appello, manifestando in ciò la propria aspecificità.
11.4. Con il quarto motivo prospetta violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. nonché art. 512-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti di trasferimento fraudolento di valori contestati ai capi 24) e 25).
Il motivo è inammissibile in quanto sostanzialmente riproduttivo degli argomenti esposti con l'atto di appello e superati dalla sentenza
11.4.1. Quanto al capo 24), la sentenza, richiamando le risultanze esaminate dal Giudice di primo grado, ricostruisce la sequenza da cui consta che il A.A. aveva intestato la ditta al Y.Y.Y. solo in quanto, per circostanze "accidentali" (un sequestro pendente sulla ditta del nipote) non l'aveva potuta intestare al nipote medesimo (O.O.O.O.). La motivazione dà conto pianamente del controllo del A.A. sulla ditta. Solo capziosa è la deduzione del travisamento in merito alla Progr. [OMISSIS] del 3.1.2019 di cui la sentenza, al contrario, coglie pienamente il senso sostanziale che è quello del controllo della ditta in capo alla famiglia del A.A.
La sentenza, poi, contrariamente all'assunto difensivo, non incorre in alcuna contraddizione nel fatto che il Y.Y.Y., intestatario formale, fosse stato assolto. La spiegazione poggia sul fatto che non consta che quest'ultimo fosse consapevole della caratura criminale del A.A. e, quindi, delle correlate intenzioni di elusione delle misure preventive patrimoniali che potevano colpire lui e la sua famiglia.
La Corte territoriale ha correttamente dato conto degli argomenti logici e fattuali che, seppure in via indiretta ed in carenza di un tracciamento dei flussi finanziari, valevano a dimostrare che il A.A. aveva investito nella ditta in oggetto. Al riguardo ha evidenziato che "dal contenuto delle sopracennate intercettazioni si ricava che il A.A. si occupava di ogni questione economica relativa alla ditta in esame, provvedendo al pagamento delle vincite oltre che degli stipendi dei soggetti che nella stessa lavoravano (v., in particolar modo la conversazione con P.P.P.P., dipendente della ditta, nella quale lo stesso gli indicava le modalità per procedere al pagamento di una vincita, chiedendone in prestito presso un bar non meglio specificato, e si impegnava, poi, a saldare il debito personalmente(".. faina cosa, vai al bar… te li fai dare e ci dici che poi passo io! Va bene?") ". In altri termini, le risultanze evidenziate indicavano che il ricorrente aveva investito nella ditta, anche se di tali investimenti non risultava il tracciamento della provenienza da specifici conti.
Il motivo è, pertanto, aspecifico e versato in fatto, risultando per l'effetto inammissibile.
L'inammissibilità dello specifico motivo preclude la rilevazione della prescrizione del reato. Anche a prescindere dal rilievo che qui è inammissibile l'intero ricorso, vale il rilievo che "(i)n caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione d un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello" (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 – 01).
11.4.2. Quanto al capo 25, valgono analoghe considerazioni.
Generiche e non concludenti si mostrano le censure articolate dalla difesa.
Tra l'altro ancora più immediata risulta qui l'evidenza dell'intervento dei finanziamenti del A.A., secondo quanto evidenziato dalla sentenza impugnata la quale, al riguardo, ha rimarcato che "vi è la prova in atti che il A.A. si occupasse personalmente del finanziamento dell'attività commerciale dell'impresa, provvedendo al pagamento anche dei debiti ai fornitori, e questo elemento testimonia ulteriormente il diretto impiego di capitali come richiesto dalla norma incriminatrice".
11.5. Sono inammissibili il quinto motivo e il sesto motivo, con cui il ricorrente contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. e quella prevista dall'art. 71 D.Lgs. n. 159 del 2011, per le ragioni esposte al riguardo nella premessa generale (cfr. paragrafo 1 del considerato in diritto).
11.6. È inammissibile siccome generico il settimo motivo con cui il ricorso prospetta violazione dell' art. 63 c. 4 cod. pen. e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata confermato l'aumento per le circostanze speciali concorrenti senza motivare l'esercizio della relativa facoltà.
Al riguardo, alle più generali condizioni indicate laddove si è affrontato analoga censura articolata nell'interesse del C.C., è dato aggiungere che, con riguardo al A.A., la sentenza impugnata ha comunque offerto una motivazione ("Ritiene, altresì, questo Collegio di condividere sia l'applicazione dell'aumento per ex art. 63, comma 4, cod. pen., il quale, pur facoltativo, appare del tutto corretto sempre in ragione delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato, che l'entità degli aumenti per continuazione, tutti determinati in maniera congrua e proporzionata alla gravità dei fatti in contestazione") con cui la difesa non si è nemmeno concretamente confrontata.
11.7. Parimenti è inammissibile, siccome manifestamente infondato e, in parte, aspecifico, l'ottavo motivo che prospetta violazione dell'art. 81 cod. pen. per mancata determinazione dei criteri di individuazione del reato più grave nella continuazione anche esterna e nella commisurazione delle pene per i singoli reati.
Il criterio da adottare era quello già indicato sopra in relazione alla posizione dell'D.D. (par. 2.2.5.) cui, pertanto, è dato rinviare.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha appunto tenuto conto che, con la precedente condanna posta in continuazione esterna, al A.A. era stata applicata la pena di anni 8 mesi 4 di reclusione (per la condanna irrevocabile il 27 giugno 2019), già ridotta per il rito, mentre nel presente procedimento la pena è stata determinata in anni 14, mesi 2, giorni 20 di reclusione, già diminuita per il rito abbreviato.
La violazione più grave, dunque, risulta determinata in conformità all'esposto indirizzo giurisprudenziale.
Del resto, anche a prescindere dall'applicazione del criterio dettato dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il reato oggetto del presente giudizio risulta comunque più grave, in considerazione della contestazione del ruolo direttivo e delle aggravanti. Né sul punto sono addotte concrete censure.
Quanto all'ulteriore doglianza, concernente il dedotto difetto di motivazione in ordine agli aumenti di pena per la continuazione, anche qui deve osservarsi che la misura degli incrementi sanzionatori, peraltro significativamente inferiore rispetto alle pene applicate nel precedente giudizio, non richiedeva una motivazione più ampia di quella desumibile dal complessivo apparato argomentativo della sentenza, avuto riguardo alla gravità del titolo di reato, al ruolo di assoluto rilievo rivestito dall'imputato nel sodalizio criminoso e alla sua pessima "biografia penale".
Deve aggiuntivamente osservarsi che, nel caso di specie, la sentenza impugnata recava la sopra richiamata motivazione con cui la difesa non si è concretamente confrontata, risultando per l'effetto anche il carattere aspecifico del motivo.
11.8. Il nono motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile per ragioni analoghe a quelle che hanno condotto ad identico esito la omologa censura della difesa del C.C.
A fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni ostative al riconoscimento delle attenuanti invocate ("Vanno, invero, ribadite anche per i suddetti imputati le considerazioni già svolte in precedenza con riferimento alle posizioni degli imputati D.D., F.F., G.G., C.C. e E.E., ovverosia che alla luce dei gravi precedenti penali gravanti sugli stessi, come emergenti dai rispettivi certificati penali in atti, non appaiono in alcun modo concedibili le invocate attenuanti generiche, alla luce delle gravi condotte in contestazione e della totale assenza di elementi agli stessi favorevoli in atti "), il ricorso si è limitato a considerazioni generiche ed astratte che ne determinano la aspecificità.
11.9. Inammissibile, siccome assolutamente generico, risulta il decimo motivo che si duole di violazione dell' art 133 cod. pen. nonché di vizio di motivazione nella dosimetria della pena.
A fronte della motivazione delle due sentenze conformi da cui si ricava la modulazione della pena inflitta al A.A. in relazione all'apprezzamento delle gravi condotte in contestazione e della totale assenza di elementi allo stesso favorevole, il motivo si limita ad invocare, in termini connotati da aspecificità intrinseca prima ancora che estrinseca, il difetto di proporzione con i fatti contestati e il comportamento processuale, con riferimento, sotto tale ultimo profilo, alla scelta per il giudizio abbreviato. Scelta, quest'ultima, che, di per sé, rispondendo a legittima valutazione di convenienza processuale remunerata ex lege dalla diminuente per il rito, non integra alcuna altra componente di meritevolezza che imponga ulteriori riduzioni.
12. Il ricorso di O.O. deve essere dichiarato inammissibile.
12.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'inutilizzabilità degli atti, per superamento dei termini di indagine, il cui dies a quo doveva individuarsi in quello di inizio della partecipazione mafiosa, che la sentenza di primo grado aveva individuato in data prossima al 5 ottobre 2018.
Il motivo è inammissibile per convergenti ragioni.
12.1.1. Secondo l' art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., "la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non riievabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice".
La disposizione codifica e stabilizza orientamento giurisprudenziale preesistente secondo cui "la scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine delle indagini preliminari in quanto, non essendo equiparabile all'inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge (all'art. 191 cod. proc. pen.), la stessa non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato" (Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Rv. 272196 – 01; nella decisione richiamata, in applicazione del principio così enunciato, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni attivate prima dell'iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati e proseguite dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari. Cfr. ex multis Sez. 6, n. 12085 del 19/12/2011, dep. 2012, Rv. 252580 – 01). "
12.1.2. Rimane così assorbito l'ulteriore e convergente rilievo in ordine alla retrodatazione del dies a quo del termine di indagine invocata dalla difesa.
Giova premettere che, ai sensi dell' art. 88-bis D.Lgs. 150/22, nel processo in esame, pendente al momento dell'entrata in vigore della novella, non trova applicazione la disciplina di accertamento della tempestività dell'iscrizione regolata dall'art. 335-quater cod. proc. pen. di nuova introduzione (cfr. Sez. 6, n. 39681 del 10/09/2024, Umina, Rv. 287042 – 01).
Il caso, pertanto, come nemmeno si mostra concretamente controverso, rimane regolato dalle disposizioni prevìgentì in relazione alle quali "il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza" (Sez. U. n. 40538 del 20/10/2009, rv. 244376. Cfr. Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046 – 01).
La prospettazione difensiva, pertanto, muove da premessa erronea in diritto sul punto così individuato.
Sotto altro preliminare profilo, del resto, deve essere disattesa la diretta individuazione, implicita nella prospettazione difensiva, del dies a quo nel tempo di commissione del reato, posto che, pacificamente e per ovvie ragioni, sia nel regime anteriore alla novella qui da applicare che in quello successivo, la tempestività dell'iscrizione deve essere misurata sul momento in cui la notizia di reato perviene in termini idoneamente consistenti al pubblico ministero (Sez. U, Sentenza n. 16 del 21/06/2000, Rv. 216248 – 01).
12.1.3. Il motivo, quindi, è inammissibile siccome manifestamente infondato.
12.2. Inammissibile risulta anche il secondo motivo che censura la violazione degli art. 110 cod. pen., 74, commi 1 e 2 D.P.R. 309/90 nonché vizio di motivazione quanto al capo 9).
12.2.1. In generale, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito la struttura della fattispecie della associazione ex art. 416 cod. pen. con riguardo sia agli elementi che la costituiscono sia a quelli che la distinguono dal concorso di persone nel reato continuato.
Secondo consolidato orientamento l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da a) un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c) esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (cfr. Sez. II, Sentenza, 17/01/2013, n. 16339, rv. 255359) . Si tratta di caratteri che, proprio descrivendo la persistenza e l'organizzata strutturazione del sodalizio criminoso, ne concretizzano la capacità di offesa dell'ordine pubblico, in termini autonomi rispetto ai reati fine, ove anche oggetto di programmazione seriale.
12.2.2. L'elemento di base è costituito dal vincolo associativo che lega più persone per uno scopo di cooperazione delinquenziale di estensione indeterminata e che comporta la messa a disposizione del partecipe rispetto all'associazione nei termini che la stessa richiede in concreto. È stato così da tempo chiarito che, per la sussistenza del delitto di associazione a delinquere, è sufficiente la presenza di almeno tre persone e non è necessario né un numero notevole di persone, né una distinzione precisa di ruoli tra le stesse. Nelle associazioni con un modesto organigramma è, peraltro, sempre indispensabile il vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminale e di partecipare con il proprio contributo causale alla realizzazione di un programma criminale duraturo, per la realizzazione del quale è stata predisposta la struttura con i mezzi necessari al raggiungimento degli scopi illeciti (Sez. 1, 22/09/2006, n. 34043, rv. 234800). La concreta configurazione dei singoli elementi costitutivi è, poi, variabile, in funzione anche del profilo dell'associazione e del suo oggetto.
12.2.3. Nel senso indicato, si riconosce che il carattere di persistenza non si traduce in una specifica indicazione di soglie minime temporali, ponendosi piuttosto come un ordinario riflesso di un vincolo che è volto alla commissione di una serie non predeterminata di delitti. È stato così affermato che, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'"affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4 – , Sentenza n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440 – 02).
12.2.4. Parimenti non si ha riguardo a parametri predeterminati di struttura e di organizzazione, il criterio al riguardo applicabile essendo soltanto quello della funzionalità della associazione ai suoi scopi programmatici. È stato così affermato (con riguardo a tipi specifici di associazione, ma con valenza generale) che è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati,
(ex multis Sez. 2 – , Sentenza n. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 52838 del 14/07/2016, Rv. 268920 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258165 – 01).
Sulla stessa linea, anche per le associazioni aventi ad oggetto reati a scopo di lucro, non è necessaria la predisposizione di strutture condivise più o meno strutturate per la gestione dei flussi economici percepiti e per la distribuzione degli stessi tra gli associati. È stato così indicato che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, l'assenza di una c.d. "cassa comune" n o n è ostativa al riconoscimento dell'associazione, essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse a realizzare l'attività illecita, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione (Sez. 6 – , Sentenza n. 2394 del 12/10/2021, Rv. 282677 – 01).
Anche sotto il profilo strettamente organizzativo, è stato precisato, come già ricordato, che per la sussistenza del delitto di associazione a delinquere è sufficiente la presenza di almeno tre persone e non è necessario né un numero notevole di persone, né una distinzione precisa di ruoli tra le stesse (Sez. 1, Sentenza n. 34043, 22/09/2006, Rv.234800). In particolare, la specifica distribuzione di ruoli all'interno del sodalizio costituisce un carattere eventuale, significativo di un più elevato grado di organizzazione, ma non essenziale. Al riguardo è stato appunto affermato che l'elemento materiale del delitto punito dall'art. 416 cod. pen. consiste nell'associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo; evenienza quest'ultima che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuale, configurando un'autonoma e più grave fattispecie criminosa (Sez. 3, Sentenza, 28/02/2017, n. 19198, rv. 269937).
12.2.5. Le associazioni per delinquere possono o meno avere modalità formalizzate di costituzione e di adesione del singolo associato, articolate eventualmente in protocolli ritualizzati, prodotti da sedimentazione nel tempo, secondo il modello che, specificamente ricorrente storicamente nelle associazioni di tipo mafioso, non ne costituisce peraltro connotazione esclusiva. Ove pure coerenti al modello associativo concreto, siffatti rituali non assumono rilievo essenziale, tanto che, proprio con riguardo al tipo delittuoso previsto dall' art. 416-bis cod. pen., ma con valenza più generale, è stato chiarito come il vincolo associativo "possa realizzarsi o in modo formale, attraverso i classici rituali di adesione e con la comprovata "messa a disposizione" ovvero, in concreto, con il compimento di azioni, preventivamente assegnate, teleologicamente orientate alla realizzazione degli scopi associativi" (Sez. U, Sentenza, 27/05/2021, n. 36958, rv. 281889-02).
Costituzione dell'associazione nonché formazione del vincolo associativo con il singolo partecipante che vi aderisce hanno appunto nelle azioni teleologicamente orientate alla ideazione e realizzazione degli scopi associativi i loro tratti fondanti, prima ancora che la loro forma di manifestazione. L'ampia categoria che la descrizione finalisticamente orientata così definisce, poi, è destinata a ricomprendere atti rivolti all'esterno del sodalizio, eventualmente coincidenti con i contenuti dei reati fine, o anche atti interni allo stesso, volti a curare e rafforzare l'organismo associativo, ad esempio mediante la gestione dei profili logistici, organizzativi e finanziari. Secondo risalente, ma non superato orientamento, in tema di associazione per delinquere, mancando di norma un atto "costitutivo" del sodalizio, la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, da facta condudentia, tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo (Sez. VI, 24/09/1999, n. 12530). Vero è che, ai fini della dimostrazione in oggetto, possono assumere valenza anche i progetti di reati fine che, pure, non attingano di per sé la soglia di concretezza che ne condizione la punibilità anche quali tentativi ovvero la stessa realizzazione di atti che, appunto, risolvendosi nel sostegno interno al sodalizio, non integrano la tipicità di alcun reato fine e che, per lo più, sono suscettibili di prova soltanto mediante strumenti (quali intercettazioni, agenti infiltrati e collaboratori di giustizia) che siano capaci di rivelare le vicende interne all'associazione, violandone la protezione di solidarietà omertosa tra associati.
12.2.6. Tanto chiarito quanto ai tratti dell'associazione, si sono tracciati anche i caratteri che la distinguono dal concorso di persone nel reato continuato, confine che passa, come si è in parte anticipato, nella esistenza di vincolo che non si perimetra entro una serie predeterminata di reati. È stato appunto precisato che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati – anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, Sentenza, 07/12/2018, n. 1964, rv. 274442-01. Cfr. Sez. 2, Sentenza, 17/01/2013, n. 16339, rv. 255359). A completamento, giova chiarire che la perimetrazione dei reati-fine entro una tipologia predeterminata costituisce caratterizzazione del tutto differente da quella predeterminazione iniziale della serie concreta di reati che è indicativa di un concorso di persone nel reato continuato. L'ordinamento riconosce, appunto, forme tipiche di associazione che hanno ad oggetto una delimitata tipologia di reati (v. ad es. l'art. 74 D.P.R. 309/90).
12.2.7. Ai principi così enunciati si è attenuta la sentenza impugnata che ha messo in evidenza la ricorrenza, nelle vicende in esame, dei tratti connotativi della associazione contestata.
In tal senso ha evidenziato come le risultanze confermassero l'esistenza di una distribuzione di ruoli e di una struttura gerarchica nella quale C.C.C.C. era il capo, D.D.D.D. un suo stretto collaboratore, H.H.H.H., Q.Q.Q.Q. e R.R.R.R. figure subordinate.
Al riguardo, già secondo il giudice di primo grado, richiamato dalla sentenza impugnata (p. 648) "appariva evidente la sussistenza di una struttura organizzata e gerarchica, con una ripartizione dì ruoli ben precisa, che vedeva al vertice il C.C.C.C. e, in posizione subordinata, i due collaboratori P.P. e R.R.R.R., con i quali peraltro vi era anche un rapporto di parentela, nonché i due minori (all'epoca dei fatti), H.H.H.H. e T.T.T.T., entrambi impiegati nella gestione quotidiana della commercializzazione dello stupefacente effettuando, turni regolari e frequentando determinate articolazioni territoriali, dietro indicazione del C.C.C.C.".
L'organizzazione della associazione contemplava il ricorso a vedette che vigilavano l'area dell'attività di spaccio, ruolo a volte svolto da R.R.R.R., altre da addetti più o meno occasionalmente coinvolti. Circostanza che, ad ogni modo, conferma il carattere strutturato dell'organizzazione.
La sentenza ha altresì messo in evidenza l'esistenza di una rete di solidarietà tra i sodali che, se aveva acquisito specifica evidenza nell'episodio di cui al capo 16, era stata registrata diffusamente nel corso delle indagini sul gruppo, riscontrando così quel collante essenziale che sostanzia la "affectio societatis", al di là del concorso nella specifica operazione in cui ciascun sodale è di volta in volta direttamente coinvolto. Di rimando era evidenziata, almeno nel periodo dell'indagine, la stabilità dei rapporti associativi, persistenti al di là delle singole vicende.
Non era lasciata al caso nemmeno la individuazione delle aree di spaccio, la cui distribuzione era predeterminata e governata sempre dal C.C.C.C. che, anche in ciò, manifestava il suo ruolo. La sentenza, in tal senso, ha appunto valorizzato, ad es. i rilievi in ordine alla assegnazione ai pusher [OMISSIS] e H.H.H.H. di due distinte zone di spaccio, con prescrizione alla cui violazione il C.C.C.C. aveva reagito in modo aggressivo.
Il quadro era completato dalla dotazione del bene strumentale costituito dalla ed. "casuzza", luogo dedicato dai sodali a base di detenzione e preparazione degli stupefacenti.
12.2.8. Come premesso, allora, le conformi sentenze di condanna danno compiutamente conto della ricorrenza degli elementi che fondano il riconoscimento della associazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 contestata al capo 9) e del ruolo nella stessa svolto dal C.C.C.C..
Nemmeno è decisivo che sia caduta l'imputazione sub 2) per il C.C.C.C., al riguardo mostrandosi coerente agli atti e priva di illogicità la motivazione della sentenza impugnata laddove ritiene "che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del C.C.C.C. nell'atto di gravame, le due contestazioni, ovverosia quella di cui al capo 2) e quella di cui al capo 9), presentino una sostanziale autonomia e, soprattutto, differenti elementi probatori a sostegno, che giustificano, peraltro, anche la differente soluzione cui si è giunti".
12.2.9. A fronte di una motivazione salda il ricorso reitera sostanzialmente le questioni già superate dalla sentenza impugnata mentre deduce prospettazioni atomizzate di elementi isolati, sostanzialmente riproponendo una diversa lettura dei fatti che non è qui consentita.
12.3. È inammissibile il terzo motivo, che prospetta violazione dell' art. 74, comma 6, D.P.R. 309/90 e illogicità della motivazione laddove la sentenza non aveva riconosciuto la fattispecie associativa minore.
12.3.1. La Corte di appello ha motivato sul tema rifacendosi all'orientamento di legittimità secondo cui la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell' art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.
Si tratta di indirizzo interpretativo consolidato, sul cui solco è stato anche specificato che "(i)n tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui all' art. 74, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non risulta configurabile nel caso in cui, pur se il sodalizio sia strumentale all'effettuazione di cessioni che, singolarmente considerate, presentino le caratteristiche descritte dall'art. 73, comma 5, D.P.R. citato, per l'attività complessivamente esercitata, per la molteplicità degli episodi, reiterati in un lungo arco di tempo e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanze, la condotta partecipativa sia incompatibile con il carattere della lieve entità" (Sez. 4, n. 36658 del 25/09/2025, Pg, Rv. 288651 – 02. Cfr. ex multis Sez. 1, n. 41618 del 28/10/2025, Villini, Rv. 289062 – 01; Sez. 6 – , n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278098 – 01).
12.3.2. A tali principi, precisamente individuati, si è attenuta la sentenza impugnata che ne ha fatto applicazione corretta con motivazione priva di illogicità.
In tal senso, ha valorizzato il rilievo secondo cui i singoli fatti di traffico in cui si era manifestata l'attività dell'associazione non erano riducibili alla fattispecie minore connotata da lieve entità, secondo quanto risultato dalla specifica verifica al riguardo condotta.
D'altro canto, osta alla riqualificazione la strutturazione stessa della organizzazione associativa che non solo aveva una precisa distribuzione dei ruoli, ma tendeva ad assicurarsi la esclusiva del controllo in alcune zone. Gli indici di continuità e l'assiduo controllo delle singole piazze di spaccio evidenziano una connotazione che è di per sé eccedente la fattispecie dell'art. 74, comma 6, D.P.R. 309/90.
Con tali conclusioni, coerenti ai principi applicabili in materia e privi di scollamento logico dalle risultanze del giudizio, il motivo non si confronta realmente, risultando aspecifico.
12.4. È inammissibile il quarto motivo che, in relazione ai capi 10) e 11), si duole di violazione dell'art. 73 D.P.R. 309/90 e contraddittorietà della motivazione.
12.4.1. Le sentenze di merito hanno evidenziato un compendio di elementi, costituito da intercettazioni, risultanze di tabulati, tracciamenti GPS, in certa misura anche risultanze genotipiche, sulla cui base, con argomentazione logicamente stringente, hanno potuto concludere che il C.C.C.C. il 28 settembre 2019 era pervenuto da Palermo in contrada[OMISSIS], dove era rimasto sino al 4 ottobre 2019, allorché se ne era allontanato precipitosamente in concomitanza con un intervento di carabinieri presso il fondo. I militari avevano poi ivi rivenuto, per quanto di interesse, n. 3.526 piante di canapa indiana, già a ciclo di maturazione completo; 1.035 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana. In particolare, in forza di una articolata elaborazione logica dei dati tra loro incrociati, la sentenza impugnata ha argomentato che a) il C.C.C.C. era collocato nella specifica area; b) non aveva fatto uso di strutture alberghiere; c) aveva adottato una modalità d'uso del cellulare tendenzialmente coerente al fine di non farsi localizzare in quel contesto; d) nelle conversazioni aveva impiegato codici espressivi criptici; e) si era allontanato dalla zona in stretta concomitanza con l'intervento dei militari; f) aveva richiesto a terzi d essere recuperato nella fuga con modalità urgenti e clandestine mentre analoghe iniziative avevano preso i sodali che erano risultati con luì, in particolare U.U.U.U. e A.A.A.A.; g) era appunto insieme anche a U.U.U.U., le cui impronte papillari erano rinvenute nella casa presso il fondo in rilievo; h) il soggetto che era intervenuto a recuperarlo aveva constatato in zona la presenza di forze dell'ordine, confermando così che il C.C.C.C. stava fuggendo proprio dalla zona dell'intervento della PG; i) da alcune conversazioni captate si era compreso che il rapporto del C.C.C.C. con il luogo dei sequestri era stabilizzato tanto da essere noto all'interlocutore (v. sentenza impugnata, pp. 682 e s. "il C.C.C.C., per comunicare al [OMISSIS] la sua posizione, aveva illustrato la strada da percorrere iniziando proprio dal luogo dove era stata rinvenuta la piantagione ("Lo sai dove sono io…dove lavoro io"), precisando di proseguire sempre dritto e di girare a sinistra al bivio ("C'è un bivio…devi girare a sinistra"), ove nei pressi è ubicata una strada a lunga percorrenza ("Tipo una specie di scorrimento veloce")"); I) analoghe considerazioni valevano per il A.A.A.A. (v. sentenza impugnata, p. 685 "Nonostante l'urgenza del prelievo, e quindi la necessità di una chiara interlocuzione, il A.A.A.A. aveva prestato, comunque, molta attenzione a non fornire indicazioni specifiche sul luogo ove si trovava ("Lo scimunito lo sa dove sono…in… hai capito?")"); m) l'assunto di una stabilizzata presenza anche del C.C.C.C. nel luogo in questione era coerente alla risultanza offerta dall'indagine genetica che aveva individuato profili genotipici maschili riconducibili a cinque soggetti, seppure, non compiutamente attribuibili.
12.4.2. Si tratta di apparato argomentativo che si mostra privo di lacune e salti logici, con i cui singoli passaggi e con la cui complessiva consecuzione dimostrativa il motivo non si confronta, limitandosi ad allegare generiche incertezze che la ricostruzione invece non esibisce.
12.5. Il quinto motivo lamenta violazione dell'art. 73 D.P.R. 309/90 (capi 12, 13, 14 e 15) e contraddittorietà della motivazione. Deduce che a) quanto al capo 12 la sentenza, oltre a traslare la data di commissione del fatto, era incorsa in travisamento della progr. [OMISSIS] del 05.02.2020 in ordine a quello che era stato interpretato come un riferimento a "dieci panetti"; b) quanto al capo 13, dalle conversazioni utilizzate nella sentenza, anche a voler ritenere che l'oggetto della conversazione fosse stata la sostanza stupefacente, non risultava il perfezionamento di alcuna cessione né di alcun accordo in tal senso atteso anche che D.D.D.D. aveva cercato di contattare il C.C.C.C. senza riuscirvi; c) del tutto indeterminato era il compendio che sosteneva il capo 14); d) quanto al capo 15, la conversazione tra C.C.C.C. e E.E.E.E. poteva al più indicare il compimento di una cessione nel giorno precedente senza che, però, la motivazione desse conto dell'oggetto di tale cessione.
Il motivo è inammissibile in quanto assertivo e aspecifico a fronte di conclusioni che la sentenza trae mediante argomentazioni prive di illogicità.
12.5.1. In particolare, quanto al capo 12, la Corte di appello ha riconosciuto che "la data di consumazione era da collocarsi correttamente al 5 febbraio 2020, non al 23 gennaio 2019 come erroneamente indicato, come emerso nella conversazione avvenuta in pari data tra il H.H.H.H. ed il C.C.C.C. (cfr. progressivo n. 19676)".
Non prospettata né rilevabile, peraltro, in tale rilievo alcuna diversità del fatto capace di impedire la difesa, la sentenza impugnata ha ribadito come la conversazione intercettata desse adeguato conto, nel contesto dei rapporti, che il H.H.H.H. aveva informato il C.C.C.C. che "per la cessione in corso, sarebbe dovuto intervenire, avendo gli acquirenti richiesto una consegna di stupefacente per "blocchi", precisando anche l'entità degli stessi ("dieci" e "sani") " (sentenza impugnata, p. 741).
La conclusione tratta dalla Corte di appello, pertanto, si mostra fondata su una interpretazione logica e lineare delle risultanze, con la quale il motivo non si confronta.
12.5.2. Quanto al capo 13), la sentenza impugnata ha fondato le sue conclusioni su espressioni utilizzate dal C.C.C.C. e risposte del H.H.H.H. di cui ha offerto interpretazione logica, idonea a sostenere che la cessione cui la conversazione si riferisce sia avvenuta e fosse stata regolata secondo il prezzo indicato dal primo al secondo via sms, mentre, in difetto di segni differenti, costituisce inferenza logicamente giustificata assumere che la cessione sia andata a buon fine. Ciò a prescindere che gli elementi acquisiti dimostrano in via diretta una detenzione illecita a fini di cessione.
12.5.3. Quanto al capo 14, la Corte di appello ha valorizzato conversazione da cui, secondo la lettura offerta dalla sentenza impugnata, il H.H.H.H. aveva contattato il C.C.C.C., riferendogli che l'acquirente aveva chiesto il suo intervento per la determinazione del prezzo della cessione e questi gli aveva risposto che la cessione non poteva essere fatta a credito, in quanto esigeva il pagamento in contanti, precisando altresì che il prezzo poteva essere uguale a quello chiesto alcuni giorni prima, ovverosia Euro 550,00, in esso ricompreso uno "sconto", essendo l'importo dovuto pari ad Euro 600,00.
Non si apprezza, pertanto, alcuno scollamento o salto logico tra la base probatoria così valutata, l'interpretazione offerta dalla sentenza impugnata e la conclusione che la stessa ne ha tratto.
12.5.4. Analoghe conclusioni valgono in ordine al capo 15, per cui la Corte di appello ha ritenuto di ricostruire l'avvenuta consumazione della cessione da una serie di conversazioni laconiche ed in codice intercorse tra lo stesso C.C.C.C. ed il E.E.E.E., sino al dialogo conclusivo che richiamava il ruolo assegnato al H.H.H.H. ("… glielo hai detto tu al picciutteddu "no"), ed il fatto che tra gli stessi soggetti, in mattinata, era stato raggiunto un accordo di cessione ("… ti ho fatto la cortesia oggi…").
Sequenza che, all'interno del quadro operativo emerso, era logicamente adeguato interpretare nel senso che il C.C.C.C., per tramite del H.H.H.H., aveva operato una cessione al E.E.E.E.
12.5.5. Rispetto alle valutazioni, coerenti al dato probatorio, articolate sulla base di interpretazione delle intercettazioni svolte secondo le coordinate ermeneutiche già esposte in materia, elaborate infine secondo corretti protocolli logici, il ricorso non articola che generici rilievi, connotati da aspecificità prima che volti a richiedere una valutazione di merito non consentita in questa sede.
12.6. Il sesto motivo (rubricato nel ricorso nuovamente come quarto) prospetta violazione dell' art. 73 D.P.R. 309/90 (capi 16 e 17) e contraddittorietà della motivazione. Deduce che a) quanto al capo 16, la motivazione era lacunosa ed incerta nella ricostruzione dei ruoli dei singoli, oltre che non idoneamente supportata dalle risultanze delle intercettazioni; b) quanto al capo 17, la costruzione pativa l'assenza di dati idonei e dotati di una minima precisione per ricondurre alla disponibilità del C.C.C.C. e dei suoi collaboratori la "casuzza" in cui in data 27.5.2020 era rinvenuto lo stupefacente.
Il motivo è inammissibile.
12.6.1. Quanto al capo 16), pur a fronte di una vicenda che la stessa ricostruzione della sentenza impugnata descrive come articolata ed accidentata, la Corte di appello ha offerto una motivazione priva di incoerenze e salti logici, componendo una dettagliata argomentazione la cui saldezza si coniuga con l'inquadramento del fatto in un contesto che vede la collaborazione dei vari soggetti inseriti nella consorteria descritta dal capo 9), con il ricorso anche a soggetti esterni, in parte coinvolti per gli imprevisti verificatisi nel corso della operazione.
Rimesso al prosieguo l'esame delle posizioni degli ulteriori soggetti coinvolti e qui ricorrenti, la sentenza di secondo grado ha validato le conclusioni del primo giudice, riconoscendo che "(i)l C.C.C.C. è stato certamente il dominus della transazione, in quanto aveva deciso i termini e le condizioni, l'K.K. è stato il corriere, inviato dal C.C.C.C. a recuperare dal fornitore la sostanza stupefacente, il D.D.D.D. ha coadiuvato il C.C.C.C. nella risoluzione dei problemi che aveva incontrato l'K.K. durante il trasporto dello stupefacente, garantendone l'effettuazione, ed è stato chiamato, altresì, a dare un primo parere sulla qualità dello stupefacente ed, infine, il M.M. ha coadiuvato il C.C.C.C., fornendo il proprio contributo ed analizzando la qualità dello stupefacente, ed il suo parere, peraltro, era risultato determinante ai fini della determinazione della volontà contrattuale da parte del dominus della transazione ".
La sequenza delle risultanze desumibili dalle conversazioni intercettate ha consentito alla sentenza impugnata di riprodurre una sorta di tracciamento dei contatti e della successione degli interventi svolti da ciascuno dei personaggi via via coinvolti, in termini che non si prestano a letture alternative, del resto nemmeno allegate concretamente dalla difesa.
Quanto alla natura dell'oggetto movimentato dall'apparato così coinvolto, in termini coerenti ai canoni interpretativi già illustrati, la sentenza l'ha potuta ricondurre a sostanza stupefacente che, in favore degli imputati, già la sentenza di primo grado aveva qualificato come droga leggera, in difetto di indici concludenti in senso più grave. In particolare, in modo congruo la Corte di appello ha valorizzato contesto dell'operazione che aveva visto impegnati i vari soggetti associati, linguaggio criptico o allusivo impiegato, atteggiamento dei soggetti coinvolti che avevano ricercato (il H.H.H.H.) o subito (il D.D.D.D.) il comando del C.C.C.C., in termini che rimandavano ad un'operazione ascrivibile alla sfera di operatività del sodalizio. Ciò mentre non sono entrate in campo allegazioni alternative capaci di offrire una lettura coerente della sequenza illustrata.
In ordine al quantitativo, appare corretta la conclusione tratta dalla Corte territoriale che, al riguardo, ha individuato nel fatto che il C.C.C.C. si fosse mosso personalmente, avesse investito un apposito assaggiatore, avesse coordinato il movimento di ampio apparato sollecitando l'urgenza un compendio di risultanze capace di indicare "in maniera inequivocabile, che la stessa (droga, n.d.e.) fosse stata acquistata in quantità certamente rilevante, non potendosi in altro modo giustificare le enormi attenzioni mostrate da tutti i compartecipi per il buon esito dell'operazione ".
Anche in questo caso, il ricorso non articola censure specificamente coordinate con i rilievi singoli e complessivi che fondano le conclusioni della sentenza impugnata, sicché si mostra aspecifico e manifestamente infondato.
12.6.2. Quanto al capo 17), la sentenza impugnata ha offerto una salda motivazione in ordine alla riferibilità a C.C.C.C., in concorso con D.D.D.D., del quantitativo di marijuana del peso di 956 grammi rinvenuto, a seguito della perquisizione eseguita il 27 maggio 2020 dal Nucleo Radiomobile Carabinieri di Palermo in locale, catastalmente registrato in Foglio [OMISSIS], part. [OMISSIS] sub. 1, che, dalle intercettazioni, era identificato come la "casuzza".
La Corte di appello ha preliminarmente evidenziato che dall'attività tecnica era emerso come i sodali avessero in uso un locale che, deputato alla detenzione dello stupefacente, era distinto da altro che la famiglia del F.F. impiegava per ragioni conviviali. In particolare, risultava che il D.D.D.D. ed il C.C.C.C. ne detenevano le chiavi d'ingresso e che quest'ultimo poneva ed imponeva particolare attenzione a che l'accesso fosse sempre chiuso e riservato ai soli sodali.
Distinzione, questa, che valeva anche a disattendere le argomentazioni portate sullo stesso tema dalla difesa del D.D.D.D. che, sulla scorta delle dichiarazioni della compagna di quest'ultimo, V.V.V.V., aveva allegato che l'abitazione di cui il medesimo D.D.D.D. e il C.C.C.C. avevano disponibilità era differente da quella in cui era poi stato trovato lo stupefacente.
L'assunto che la "casuzza" così menzionata fosse proprio quella in cui era rinvenuto lo stupefacente aveva, poi, trovato conferma nel fatto stesso che "dalle plurime intercettazioni del giorno del sequestro emerge che il D.D.D.D. abbia aiutato il C.C.C.C. a sottrarre a un controllo di polizia una somma di denaro provento dell'attività illecita, gettata da una finestra " (sentenza impugnata, p. 755).
Secondo la Corte di appello, poi, tipologia e quantità, modalità di occultamento, nel quadro in cui si era riconosciuta l'esistenza di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti composta, tra gli altri, da C.C.C.C. e D.D.D.D., erano elementi capaci di fondare la conclusione che la sostanza rinvenuta era destinata alla successiva cessione.
Il motivo deduce che la sentenza non ha fornito alcuna giustificazione logico-giuridica circa la continuità della disponibilità della c.d. casuzza da parte del C.C.C.C. al fine di attribuire la detenzione della sostanza stupefacente ritrovata nel maggio 2020 a fronte di conversazioni aventi ad oggetto il possesso delle chiavi della casuzza risalenti al 2018 e 2019, non anche al 2020.
A fronte di quanto sopra evidenziato, siffatto ordine di argomentazioni non si confronta con il complesso delle risultanze, valutate dalla Corte di appello, che hanno, tra l'altro, individuato nel locale in cui era rinvenuto lo stupefacente l'immobile cui, anche nel giorno del sequestro, il D.D.D.D. aveva avuto accesso per recuperare una somma di denaro per il C.C.C.C..
12.7. Con il settimo motivo, la difesa lamenta violazione dell' art. 240-bis cod. pen. e vizio della motivazione, argomentando che la sentenza non aveva offerto motivazione sul fondamento della confisca di somme che erano state ritrovate a casa del C.C.C.C. senza alcun elemento di collegamento con l'eventuale attività illecita contestata allo stesso.
Il motivo è inammissibile.
12.7.1. La confisca della somma di Euro 4.890,00 sequestrata ai danni di O.O., già giustificata dal Tribunale quale misura ablatoria disposta ai sensi dell' art 240 cod. pen., su quello che era il provento dell'attività di spaccio di cui ai reati di cui ai capi 12), 13), 14), 15), 16) e 17), è stata meglio argomentata dalla Corte di appello quale confisca del provento dei reati di spaccio di cui ai capi 12), 13), 14), 15), 16) (non anche 17, attinente soltanto alla detenzione illecita), da disporre ai sensi dell' art. 73, comma 7-bis, D.P.R. 309/90.
12.7.2. Si tratta di decisione adeguatamente motivata, sulla base di sequenziale argomentazione articolata, in via implicita o esplicita dalla sentenza, secondo cui a) le cessioni di cui ai capi 12), 13), 14), 15), 16) erano necessariamente produttive di proventi, anche significativi, avuto riguardo ai quantitativi trattati; b) l'importo confiscato non eccedeva quello che doveva costituire il provento così desumibile; c) la somma (già sequestrata ed ora) confiscata doveva reputarsi derivata dal reato in quanto era nella disponibilità del C.C.C.C. che non risultava avere fonti di reddito alternative, tanto più che nulla in tal senso era stato allegato dalla stessa difesa.
Si tratta di argomentazione adeguata, cui la difesa non ha opposto elementi concludenti.
D'altro canto, ove pure si fosse ritenuta non dimostrata la diretta derivazione dal reato, con l'impossibilità di applicare la confisca diretta (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, Massini, Rv. 287756), ai sensi dell'art. 73 comma 7-bis, seconda ipotesi, D.P.R. 309/90 , la somma, in quanto di valore non superiore al provento dei reati indicati, avrebbe dovuto essere sottoposta a confisca per equivalente.
12.7.3. Il motivo, pertanto, è aspecifico, prima che infondato.
13. Il ricorso di P.P. deve essere rigettato.
13.1. I primi due motivi, che deducono rispettivamente la nullità della sentenza per la mancata rinnovazione della discussione a seguito della acquisizione delle produzioni del Pubblico ministero e la inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al RIT [OMISSIS] per difetto della indicazione delle fonti informative, sono inammissibili per quanto osservato nella parte generale (paragrafo 1 del considerato in diritto).
13.2. Il terzo motivo, con cui la difesa prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 73 D.P.R.309/90, 192 commi 2, 3,4, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione al capo 9) dell'imputazione con specifico riguardo alla sussistenza della condotta partecipativa alla presunta associazione, nei termini che si sono sopra meglio dettagliati, è infondato ed, in ampia parte, versato in fatto.
13.2.1. In generale, la sentenza impugnata ha dato conto del ruolo del ricorrente nelle attività del gruppo, della sua conoscenza dell'esistenza di una cassa comune e del suo accesso alla stessa, della disponibilità che il medesimo condivideva con C.C.C.C. quanto al luogo di custodia dello stupefacente, la ed. "casuzza" (di cui si è detto nella disamina del capo 17 a carico del C.C.C.C.). La Corte di appello ha altresì rimarcato l'indicazione offerta dalle conversazioni nelle quali il C.C.C.C. indicava il D.D.D.D. come il proprio alter ego per i rapporti con pusher ed acquirenti. Al riguardo, la Corte territoriale, sulla scorta di quanto già valutato dal primo giudice, evidenziava che il D.D.D.D. aveva svolto l'incarico di controllare gli altri sodali e soprattutto i minorenni H.H.H.H. e [OMISSIS] ed allo stesso, inoltre, il C.C.C.C. diceva ai pusher di fare riferimento, in caso di impossibilità o difficoltà per lui, per gestire determinati rapporti. L'identificazione del D.D.D.D. nel soggetto indicato come "[OMISSIS]" cui il C.C.C.C. ed il H.H.H.H. facevano continuamente riferimento era corroborata da servizi di osservazione.
Era altresì accertato il coinvolgimento diretto dell'imputato nelle attività illecite di cui ai capi 16) e 17). Lo stretto legame di D.D.D.D. con C.C.C.C., rafforzato anche dai rapporti parentali intercorrenti tra le rispettive compagne, era poi rimarcato dal fatto che quest'ultimo era a lui che si rivolgeva il 27 maggio 2020 per incaricarlo del recupero della somma presso l'immobile nel frangente critico in cui era eseguita la perquisizione che doveva portare al rinvenimento dello stupefacente oggetto del capo 17).
Si tratta di impianto argomentativo solido, privo di illogicità, su cui è fondata la conclusione posta dalla sentenza impugnata sul tema qui in esame.
13.2.2. L'assunto non è minato dal rilievo difensivo secondo cui le dichiarazioni del N.N.N., che aveva individuato nella foto di P.P. un collaboratore di C.C.C.C. nella attività di spaccio, non erano state oggetto di adeguato vaglio di attendibilità e manifestavano una intrinseca imprecisione laddove il dichiarante aveva indicato l'imputato in oggetto con il nominativo di G.G.G.G.
Al riguardo, anche a prescindere dalla considerazione che le dichiarazioni del N.N.N. assumono una valenza meramente complementare nella composizione dell'articolato quadro probatorio valutato dalla sentenza impugnata sulla posizione del D.D.D.D., risulta di una qualche evidenza la irrilevanza pratica di quello che si configura come un errore mnestico sul cognome – presumibilmente confuso per associazione alla persona della compagna, V.V.V.V. – e non sulla persona, dì cui il N.N.N. ha riconosciuto il sembiante, ricordato il nome proprio, descritto le relazioni, anche parentali.
13.2.3. Gli ulteriori rilievi difensivi non descrivono alcun vizio di logicità della sentenza, proponendosi quali meri strumenti per prospettare una diversa interpretazione nel merito degli elementi valutati dalla Corte di appello, attività qui preclusa.
In particolare, nessun elemento disarticolante confuta la sequenza logica con cui è stata individuata la "casuzza", nominata nelle intercettazioni, nel luogo in cui è stato rinvenuto lo stupefacente nel corso della perquisizione del 20 febbraio 2020, al riguardo dovendosi rinviare a quanto argomentato sopra in relazione ad analoga questione sollevata dalla difesa del C.C.C.C..
Del tutto aspecifica e versata in fatto risulta la generica allegazione della possibile confusione del ricorrente con il gemello omozigote D.D.D.D., a fronte anche del rilievo che gli elementi probatori acquisiti convergono tutti sul soggetto che viene chiamato nelle intercettazioni con il nome di " [OMISSIS]".
Per altro verso, la generica allegazione che D.D.D.D., appunto fratello dell'imputato, operasse gli acquisti di stupefacente per uso personale presso il pusher e non presso il ricorrente non è di per sé elemento capace di falsificare l'assunto motivazionale.
13.3. È infondato, per le ragioni già enunciate con riguardo alla posizione del C.C.C.C., il quarto motivo che si duole della mancata riqualificazione della fattispecie oggetto del capo 9) all'ipotesi di cui al comma 6 dell'art 74 D.P.R. 309/90.
13.4. Il quinto motivo, che, quanto al capo 16), deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 73D.P.R. 309/90, 110 cod. pen. nonché vizio di motivazione per travisamento della prova, è inammissibile.
In primo luogo, è dato rimarcare che la sentenza impugnata ha offerto una motivazione logica ed esaustiva in ordine alla ricostruzione della articolata vicenda in rilievo nel capo 16), descrivendo i ruoli di ciascun soggetto coinvolto in termini aderenti alle risultanze probatorie ed offrendo una interpretazione delle conversazioni intercettate ragionata e priva di vizi. Motivazione, quella così posta, che assorbe le questioni dedotte dalla difesa in grado di appello sicché nessuna apprezzabile omissione di pronuncia è ravvisabile.
Per il resto, vale rammentare come l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sìa possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto. È preclusa quindi la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 47298 del 20/09/2023, n.m.; Sez. 2 – , n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747 – 01).
Il ricorrente, con il motivo in esame, mentre non si confronta adeguatamente con quanto argomentato in modo dettagliato dalla sentenza impugnata, ripropone letture alternative e atomistiche dei singoli elementi probatori, richiedendo nuove valutazioni del relativo materiale, in termini che non sono consentiti nel giudizio di legittimità. "
13.5. Analoga conclusione di inammissibilità vale per il sesto motivo che rappresenta errata applicazione degli artt. 73 D.P.R. 309/90 , 110 cod. pen. in relazione al capo 17 nonché vizio di motivazione per travisamento della prova.
La sentenza impugnata ha offerto una motivazione esaustiva e priva di vizi logici sul tema, nei termini che si sono già ripercorsi in relazione alla posizione del C.C.C.C. e che sono confermati con riguardo al D.D.D.D. che, con quello, condivideva il controllo sulla disponibilità della "casuzza".
Il motivo, che, da un lato, ripete le censure svolte nell'appello senza confrontarsi con le risposte offerte dalla sentenza impugnata, dall'altro ripropone letture alternative e atomistiche dei singoli elementi probatori, non consentite nella presente sede, risulta, pertanto, inammissibile.
13.6. È infondato il settimo motivo che prospetta illogicità della sentenza in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla eccessività della pena in relazione all'art. 133 cod. pen. nonché travisamento della prova. Deduce, in particolare, che, con valutazione cumulativa, la Corte territoriale aveva validato il diniego delle attenuanti generiche richiamando anche i precedenti penali dei vari imputati quando il D.D.D.D., diversamente dagli altri, era gravato esclusivamente da precedenti contravvenzionali.
Effettivamente, la sentenza impugnata ha negato le attenuanti generiche e modulato la pena, indicando, per una serie di imputati, tra cui il D.D.D.D., che il diniego era giustificato "alla luce dei gravi precedenti penali gravanti sugli stessi, come emergenti dai rispettivi certificati penali in atti, non appaiono in alcun modo concedibili le invocate attenuanti generiche, alla luce delle gravi condotte in contestazione e della totale assenza di elementi agli stessi favorevoli in atti".
Sono pertanto evocate, da un lato, una serie cumulativa di diversificati indici di capacità a delinquere o di gravità dei fatti, dall'altro, l'assenza di elementi di favore.
Nei confronti del D.D.D.D. non è contestato che ricorressero gli indici attinenti alla gravità dei fatti e l'assenza di elementi favorevoli.
La motivazione della conclusione assunta dalla Corte di appello, pertanto, seppure perfettibile nella modalità espressiva, resiste alla censura articolata.
14. Il ricorso di K.K. deve essere rigettato.
14.1. I primi tre motivi (con cui sono dedotti rispettivamente la violazione dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. in relazione all'acquisizione di prove non necessarie; nullità della sentenza, ex art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. con contestuale impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello del 17 luglio °
2024 per la pretermissione della rinnovazione della discussione a seguito delle /) nuove acquisizioni disposte dal giudice; nullità del decreto di intercettazione numero [OMISSIS] e dei decreti di proroga per assenza di motivazione con riferimento alla specifica utenza da intercettare ed all'indispensabilità di tale mezzo probatorio) sono tutti inammissibili per quanto esposto nella premessa generale (paragrafo 1 del considerato in diritto).
14.2. Il quarto motivo, che lamenta violazione dell' art. 192, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla ricostruzione del fatto operata dalla sentenza sulla base delle complessive intercettazioni, è inammissibile.
Si è già evidenziato come la ricostruzione della vicenda oggetto del capo 16) sia stata operata in termini che si sottraggono a censura di illogicità con riguardo sia alla sequenza di insieme sia ai ruoli del singolo soggetto coinvolto. Ciò vale anche per la posizione di K.K.
Le censure prospettate dalla difesa, invece che individuare vizi logici o travisamenti di prova, si articolano nel senso dell'introduzione di letture alternative dei materiali probatori mentre non si confrontano con gli argomenti, già sopra evidenziati, impiegati dalla Corte di appello per validare la contestazione, anche con riguardo al quantitativo trattato nell'occorso, a conferma sul punto della valutazione che già il primo giudice aveva svolto sul tema, pur nel contesto in cui, a favore degli imputati, aveva riqualificato il fatto come relativo a "droghe leggere".
14.3. È inammissibile il quinto motivo, che deduce la violazione dell' art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 , argomentando che si mostrava illogico, con riguardo all'K.K., il diniego della riqualificazione motivato su elementi che attenevano alla continuità dell'attività ove non anche alla partecipazione alla associazione e che, come tali, non erano concludenti per il ricorrente.
Il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha posto quale primaria ragione ostativa della riqualificazione lo stesso quantitativo trattato nell'occorso.
14.4. Il sesto motivo deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. Deduce che, a fronte degli indici di marginalità dell'attività del ricorrente e della modesta offensività dell'episodio, la sentenza aveva escluso la riconduzione del fatto alla previsione di cui all'art. 73 comma 5 cit., di rimando negando la applicazione della causa di non punibilità in termini meramente assertivi che richiedevano censura.
Il motivo è infondato.
14.4.1. In generale, secondo incontrastato orientamento nomofilattico, "(a)i fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall' art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo" (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 – 01). Sulla stessa linea è stato recentemente ribadito che la particolare tenuità del fatto "può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale -tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti" (Sez. U – , Sentenza n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064 – 01).
Muovendo da tale premessa, merita adesione l'affermazione secondo cui il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa richiede necessariamente un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131- bis cod. pen. sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (cfr. ex multis Sez. 2, Sentenza n. 8979 del 14/02/2024, n.m.; Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 8032 del 13/01/2026, n.m.).
L'assunto non è contraddetto da quelle pronunce secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all' art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. ex multis Sez. 6 – , Sentenza n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 – 01; Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 – 01). Ed, invero, avuto riguardo ai casi esaminati, le decisioni così in rilievo hanno validato il diniego della causa di esclusione in ragione della constatazione che uno dei criteri di tenuità del fatto non era soddisfatto.
14.4.2. La Corte di appello, al riguardo ha escluso la particolare tenuità del fatto ai sensi dell' art. 131-bis cod. pen., sulla base del rilievo che era già stata esclusa la stessa possibilità di riqualificare il fatto nella previsione minore di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. Si tratta di conclusione corretta, posto che particolare tenuità e lieve entità si mostrano tendenzialmente definibili come sfere concentriche di cui la prima inscrìtta nella seconda. Nel caso di specie, pertanto, l'esclusione del carattere lieve della cessione di stupefacenti vale anche ad escludere la particolare tenuità del fatto.
14.5. È infondato il settimo motivo con cui il ricorrente prospetta violazione dell'art. 62 comma 4 cod. pen., deducendo che la sentenza aveva escluso in termini assertivi l'applicazione della attenuante, senza tenere conto del modesto profitto che poteva esserne derivato al ricorrente.
14.5.1. In generale, è consolidato l'orientamento secondo cui "(i)n tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell' art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa" (Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097 – 01. Cfr. anche Sez. U – , n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499 – 02, in motivazione).
È stato altresì specificato che "l'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è applicabile al delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità" (Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024, Rv. 286034-01).
14.5.2. La sentenza impugnata si è attenuta alle coordinate ermeneutiche così richiamate laddove, dopo avere escluso la lieve entità, ha anche escluso l'attenuante ora in esame osservando che le dimensioni della vicenda, per il quantitativo trattato, capace di fornire l'intero gruppo associativo, e la correlata entità dei proventi, era tale da escludere l'attenuante in oggetto. Era evidenziata la valenza ostativa, appunto, della idoneità offensiva del fatto e della sua capacità di produrre un profitto consistente, con criteri idonei a superare il rilievo della porzione di provento direttamente percepita dal ricorrente.
14.6. È infondato l'ottavo motivo che prospetta la violazione dell'articolo 80 comma 1 lett. b) D.P.R. n 309/1990 , deducendo che non era dimostrato che l'K.K. avesse strumentalizzato il minore H.H.H.H. e che fosse consapevole della eventuale oggettiva ricorrenza di tale strumentalizzazione.
14.6.1. Avuto riguardo alla natura della aggravante in oggetto, è applicabile il consolidato canone secondo cui "(i)n tema di concorso di persone nel reato, anche le circostanze aggravanti di natura oggettiva si estendono ai soli concorrenti rispetto ai quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dall' art. 59, comma secondo, cod. pen., in forza del quale è necessario che la stesse siano conosciute o ignorate per colpa ovvero ritenute inesistenti per errore determinato da colpa, in quanto trattasi di criterio generale non modificato dalla previsione dell' art. 118 cod. pen., inerente solo ad alcune circostanze soggettive" (Sez. 3, n. 13341 del 09/12/2025, dep. 2026, Garonfolo, Rv. 289782 – 01. Cfr. ex multis Sez. 4 – , n. 18049 del 14/04/2022, Rv. 283209 – 01).
14.6.2. A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata laddove ha affermato che l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 309/90 "va ritenuta certamente sussistente, nel caso in esame, in considerazione del coinvolgimento nei fatti in contestazione del minore H.H.H.H. [OMISSIS], soggetto ben noto a tutti i coimputati, con particolare riferimento alla circostanza che lo stesso fosse in età scolare e dunque minorenne, come si ricava pacificamente dalle intercettazioni riguardanti anche questo capo".
Quanto all'enunciata notorietà della partecipazione del minore, non sono articolate idonee argomentazioni volte e comunque idonee a confutare l'assunto.
14.7. È infondato il nono motivo che lamenta illogicità della motivazione della sentenza in relazione a mancata concessione delle attenuanti generiche; eccessività della pena in relazione all'art. 133 cod. pen.; omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale e del beneficio della non menzione; travisamento della prova. Deduce che, con motivazione cumulativa che accomunava la valutazione del ricorrente a quella di altri imputati in situazioni differenti, la sentenza aveva confermato il rigetto di attenuanti generiche e benefici senza considerare i caratteri specifici della situazione riferibile al prevenuto laddove l'appello aveva fatto riferimento a specifici elementi da valutare quali a) la condotta occasionale, b) il contributo minimo, e) l'assenza di precedenti penali per l'K.K.
14.7.1. Quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla modulazione della pena, la Corte di appello ha motivato che "non appaiono, invero, concedibili nei confronti dell'K.K. le circostanze attenuanti generiche, atteso che mancano del tutto in atti elementi allo stesso favorevoli che possano giustificare siffatto beneficio, non potendosi certamente ritenere il suo ruolo marginale come lungamente argomentato nella parte relativa al capo 16) cui si rimanda".
Si tratta, invero, di motivazione idoneamente individualizzata e priva di illogicità, posto anche che la Corte territoriale ha evidenziato come il ruolo del ricorrente avesse avuto una valenza tutt'altro che marginale nello svolgimento dell'operazione.
14.7.2. Parimenti si mostra adeguatamente motivato il diniego della non menzione mentre si osserva che risulta invece concessa la sospensione condizionale (sentenza impugnata, p. 840 "In considerazione della mancata fruizione precedente può essere concesso, ad ogni modo, all'K.K. il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre non può essere concesso il beneficio della non menzione, atteso che l'K.K. non è soggetto incensurato, avendo già riportato una condanna").
Il motivo, pertanto, risulta in parte infondato, in parte (in relazione alla sospensione condizionale) aspecifico.
15. Il ricorso di N.N. deve essere rigettato.
15.1. La difesa di N.N. deduce che i decreti RIT [OMISSIS], contenenti autorizzazione all'intercettazione mediante captatore informatico attraverso il cellulare di A.A., non contenevano un'aggiuntiva e specifica autorizzazione a svolgere la captazione anche all'interno di ambienti di privata dimora. Ne inferisce la inutilizzabilità delle conversazioni intercettate.
Il motivo è manifestamente infondato.
La circostanza che i decreti in oggetto non contengano l'autorizzazione a svolgere la captazione anche all'interno di ambienti di privata dimora, pur verificata in fatto mediante la lettura dei decreti stessi presenti nel fascicolo processuale, non vale a fondare l'eccezione, risultando in sé irrilevante.
Al riguardo, deve darsi continuità all'affermazione secondo cui in tema di intercettazioni, per i procedimenti per delitti di criminalità organizzata iscritti fino al 31 agosto 2020, per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e per i procedimenti per i delitti di cui all' art. 51, commi 3-bis e 3- quater, cod. proc. pen., iscritti dopo il 31 agosto 2020, per i quali trova applicazione l'art. 266, comma 2- bis, cod. proc. pen., è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità sia di preventiva individuazione e indicazione di tali luoghi, sia di dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto, sia di indicazione delle ragioni che ne giustifichino l'utilizzo, essendo tale ultimo onere motivazionale richiesto, dall'art. 266, comma 2-bis, seconda parte, cod. proc. pen., solo per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata secondo i criteri di cui all'art. 4 cod. proc. pen.
D'altro canto, prima della ed. riforma Orlando, noto arresto nomofilattico aveva già chiarito che "il legislatore, per i delitti di criminalità organizzata, ha dato una precìsa e significativa indicazione – pur in un contesto temporale in cui la tecnologia non aveva ancora raggiunto l'attuale livello di efficacia e di capacità intrusiva – laddove ha espressamente escluso, per le intercettazioni tra presenti in luoghi di privata dimora, disposte in procedimenti relativi a tali reati, il requisito autorizzativo previsto dall'art. 266 cod. proc, pen., comma 2, secondo periodo, per tutte le altre intercettazioni" (Sez. U, n, 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906 – 01).
In altri termini, laddove il titolo del reato svincoli il decreto dal presupposto di cui all'art. 266, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen. in relazione all'intercettazione nei luoghi di privata dimora, la garanzia si concentra sulla motivazione delle ragioni dell'adozione del mezzo intrusivo e non richiede una specifica autorizzazione sulla captazione nei luoghi di dimora eventualmente interessati.
15.2. Il secondo motivo prospetta violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva contestata al capo d'imputazione. Deduce che a) la recidiva era stata applicata senza tenere adeguatamente conto del carattere eterogeneo dei precedenti, in parte fatti oggetto di sospensione condizionale; b) la recidiva era stata ritenuta reiterata nonostante il ricorrente non fosse mai stato dichiarato recidivo; c) la condotta accertata nel giudizio, anche per i suoi intrinseci tratti di occasionalità, non era idonea ad accrescere l'indicazione di capacità a delinquere in capo all'imputato.
Il motivo è infondato ed in parte inammissibile.
15.2.1. L'applicazione in concreto della recidiva è stata idoneamente argomentata dalla sentenza impugnata che ha evidenziato come le nuove vicende, nel quadro dei plurimi precedenti gravanti sul ricorrente, valessero a denotare "il fatto che la reiterazione nella commissione di reati costituisce il suo modus vivendi e non può certamente ritenersi occasionale".
Si tratta di argomentazione che è in linea con le coordinate ermeneutiche della materia in esame secondo cui la applicazione in concreto della recidiva deve corrispondere ad un criterio di verifica della accentuata capacità a delinquere denotata dalla lettura dei precedenti in relazione al nuovo fatto oggetto di giudizio.
15.2.2. È manifestamente infondato l'argomento difensivo volto ad escludere la recidiva reiterata in ragione della carenza di previa dichiarazione della recidiva a carico del ricorrente.
Il magistero nomofilattico ha appunto chiarito che "(i)n tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice" (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 – 01).
La sentenza impugnata si è attenuta alla regola di giudizio così enunciata.
15.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato violazione della legge penale e vizio della motivazione della sentenza in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla eccessività della pena in relazione all'art. 133 cod. pen. nonché travisamento della prova. Secondo la difesa, la sentenza impugnata aveva laconicamente disatteso le richieste difensive al riguardo, svalutando anche il rilievo del comportamento ammissivo tenuto dal ricorrente in un quadro in cui il materiale probatorio nei suoi confronti era sub iudice con riguardo alle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni.
Il motivo è infondato
15.3.1. La Corte di appello ha ribadito di non dover concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche in ragione "da un lato, della gravità della condotta in contestazione, nonché, d'altra parte, della mancanza di elementi allo stesso favorevoli in atti, non potendosi certamente ritenere tale la condotta post delictum come evidenziata dalla difesa".
15.3.2. La motivazione così resa, mentre è osservante dei criteri applicabili in materia, si mostra priva di incongruenze poggiando l'esclusione tanto sulla risultanza di elementi contrari alle attenuanti quanto sulla carenza di elementi favorevoli.
Al riguardo, l'allegazione difensiva in ordine alle condotte ammissive dell'imputato, da un lato, è svolta in modo assertivo e generico a fronte della specifica valutazione contraria della sentenza, dall'altro non incide direttamente sulla ricorrenza delle ragioni ostative fondate sui profili di gravità dei fatti.
16. Il ricorso di M.M. deve essere dichiarato inammissibile.
16.1. È inammissibile il primo motivo che prospetta, in relazione al capo 16), violazione dell' art. 73 D.P.R. 309/90 e illogicità della motivazione, nei termini sopra dettagliati.
16.1.1. In ordine alla ricostruzione della complessiva operazione e del quantitativo dello stupefacente movimentato, vale quanto sopra argomentato per riconoscere che la sentenza impugnata aveva offerto una motivazione adeguata.
Al riguardo, il ricorso prospetta in termini generici differenti letture delle risultanze probatorie, secondo una declinazione che, impingendo nel merito, è preclusa in sede di legittimità.
16.1.2. Irrilevante è l'allegazione del fatto che l'attività di assaggiatore svolta dal M.M. nell'occorso non integrasse alcun modello di condotta tipica ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 309/90.
La prospettazione difensiva pretermette che al M.M. è contestato il concorso nel reato in oggetto, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., norma che è idonea ad allargare la sfera di tipicità a tutti i contributi che siano efficienti rispetto alla consumazione del reato. Ciò mentre non è concretamente controverso che tale efficienza sia stata propria del contributo prestato dal ricorrente.
16.1.3. Il motivo di ricorso deduce altresì che non era stata adeguatamente valutata la prospettiva soggettiva del ricorrente che aveva avuto un ruolo marginale, riducibile nei termini di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che "(i)n tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell' art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ad un altro a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo D.P.R., qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta, valutato tenendo conto della quantità di stupefacente trattato, nonché dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, assuma caratteri differenti per ciascun correo" (Sez. 3, n. 20234 del 04/02/2022, rv. 283203- 01. Cfr. ex multis Sez. 3 n. 16598 del 20/02/2020, rv. 278945-01).
Nel caso di specie, peraltro, il M.M., mentre sul piano oggettivo concorreva nell'operazione unitaria riguardante il quantitativo significativo in rilievo, nemmeno poteva ignorare che si verteva al cospetto di vicenda che, movimentando una serie di soggetti e richiedendo l'intervento anche di un assaggiatore, era accompagnata dall'impiego di un apparato del tutto incompatibile con l'ipotesi di lieve entità.
16.1.4. Il motivo, pertanto, in parte è aspecifico, in parte è versato in fatto, risultando per l'effetto complessivamente inammissibile.
16.2. È inammissibile anche il secondo motivo che lamenta la mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 con correlata mancanza di motivazione.
Rispetto alla sentenza impugnata, che, come già evidenziato, offre una compiuta ricostruzione del fatto e del quantitativo di stupefacente che ne ha costituito l'oggetto, il ricorrente prospetta argomentazioni volte ad avvalorare ipotesi alternative la cui verifica, in mancanza di vizi logici della motivazione, è preclusa al giudizio di legittimità.
16.3. Il terzo motivo prospetta violazione dell' art. 73 D.P.R. 309/90 e dell' art. 62-bis cod. pen. nonché mancanza di motivazione in ordine a diniego delle attenuanti generiche; determinazione della pena base al di sopra del minimo edittale; applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
Il motivo è inammissibile.
16.3.1. La sentenza impugnata ha negato le attenuanti generiche "in considerazione, da un lato, della gravità della condotta in contestazione, nonché, d'altra parte, della mancanza di elementi allo stesso favorevoli in atti". Ciò nel quadro in cui gli riconosceva la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.
Si tratta di motivazione che dà compiutamente e logicamente conto delle ragioni della scelta operata, risultando manifestamente infondata la doglianza difensiva sul diniego delle attenuanti e sulla determinazione della pena base.
16.3.2. Quanto alla applicazione in concreto della recidiva appare priva di vizi logici la motivazione con cui la Corte di appello ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per applicare l'aumento "in quanto, tenuto conto della tipologia dei reati commessi e dell'intervallo di tempo che intercorre tra gli stessi, si reputa che le fattispecie delittuose da ultimo perpetrate costituiscano espressione di una progressione criminosa e di una specifica pericolosità dello stesso". D'altro canto, rispetto a fatti oggetto di giudizio commessi nel febbraio 2020, i precedenti risalenti fino al 2017 non si mostrano remoti, come pretende la difesa (come del resto, sotto ulteriore e parzialmente distinto profilo, rimarcato dal carattere infraquinquennale della recidiva stessa).
16.3.3. Erronea, poi, per quanto già sopra osservato, è la premessa da cui muove la difesa laddove assume la recidiva reiterata postulava la precedente dichiarazione di recidiva.
17. Il ricorso di H.H. deve essere rigettato.
17.1. Con i due motivi, da trattarsi unitariamente per la loro stretta connessione, si duole del fatto che a) la sentenza abbia escluso l'ipotesi minore della lieve entità sulla premessa del quantitativo trattato, quando il credito in rilievo poteva riferirsi a precedenti plurimi acquisti, singolarmente lievi, al più indicativi di una reiterazione di per sé non incompatibile con la ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90; b) la sentenza, comunque, non abbia considerato la possibilità subordinata di applicare l'ipotesi della lieve entità, seppure nella forma circostanziata dalla aggravante della non occasionalità, che, pur introdotta dall'art. 4, comma 3, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, in epoca successiva al fatto, poteva risultare più favorevole rispetto alla ascrizione del fatto alla previsione di cui all'art. 73 comma 4 D.P.R. 309/90 , come ripristinato da Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32.
17.2. Giova evidenziare le coordinate ermeneutiche della materia direttamente in rilievo.
Secondo la lettera stessa della norma e la coerente interpretazione giurisprudenziale, il fatto di "lieve entità" deve essere apprezzato considerando non solo qualità e quantità delle sostanze stupefacenti, ma anche mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
17.2.1. Il giudice deve, quindi, procedere ad una "valutazione congiunta" dei parametri normativi in quanto "l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione" (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 – 01).
Il richiamato magistero nomofilattico, in ordine alla valutazione congiunta degli indici significativi, ha anzi espressamente chiarito che "(i)l percorso tracciato dal legislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso, come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici (cfr., Sez. 6, n. 167 del 23/01/1992, Chorki Bouzhaiem, Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992, Bondi, Rv. 191643, la quale, ad esempio, ha sottolineato come la lieve entità del fatto possa essere riconosciuta anche in presenza di una non modica quantità di droga, qualora la concreta modalità e la circostanza della condotta ne ridimensionino la rilevanza penale). All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite. Ma è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto".
17.2.2. All'interno della cornice così posta, la successiva giurisprudenza di legittimità ha specificato che il giudice può legittimamente attribuire rilevanza ostativa anche ad uno solo dei parametri in rilievo quando risulti "esorbitante" e cioè chiaramente dimostrativo della "non lievità" del fatto, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. 1, 19/07/2023, n. 47747; Sez. 6, 12/10/2023, n. 46785; Sez. 6, 03/11/2022, n. 45061, n.m.).
17.2.3. Quanto al carattere occasionale del fatto, l'attuale dato normativo (derivante dalle modifiche apportate all'art. 73 comma 5 in rilievo dall'art. 5, comma I-bis, D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2026, n. 54) conferma che non costituisce profilo coessenziale alla lieve entità. Conclusione che, comunque, riceveva positivo fondamento già nella previsione dell'art. 74 comma 6 D.P.R. che, nel riconoscere l'associazione "costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73", evidenzia la compatibilità della fattispecie dello spaccio minore con la connotazione non occasionale dell'attività.
La non occasionalità, peraltro, oltre a poter ora rilevare – nei limiti consentiti dai criteri di successione di norme penali nel tempo – quale aggravante del fatto di lieve entità, concorre a definire la portata dell'attività che qualifica il fatto anche ai fini della valutazione della sua entità lieve.
È stato così affermato che "(i)n tema di stupefacenti, la non occasionalità della condotta costituisce, ad un tempo, elemento specializzante integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre, unitamente ad altri, ad escludere la lieve entità del fatto " (Sez. 3, Sentenza, 25/02/2025, n. 14220, Rv. 287869-01).
Di rimando, può interpretarsi in termini essenzialmente ricognitivi dei precedenti approdi dell'elaborazione giurisprudenziale la previsione, inserita dalla novella nel comma 5 dell'art. 73 in esame, secondo cui "Il fatto non si considera di lieve entità quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale".
In generale, comunque, la giurisprudenza ha consolidato l'orientamento secondo cui elemento che vale ad escludere la lieve entità è quello dell'inserimento del fatto specifico in una più ampia serie capace di denotare il complessivo rilievo dell'attività, la gestione di importanti flussi di stupefacente, il contatto con floridi canali di rifornimento.
È stato così affermato che è legittimo il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità anche nel caso di cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga, allorché essa costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. IV, Sentenza, 10/05/2022, n. 21292).
Sulla stessa linea è stato affermato che la reiterazione nel tempo della detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, unitamente a quantità e tipo di stupefacenti e recidiva specifica, può escludere la qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell' art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 (Sez. 3, Sentenza, 25/02/2025, n. 14220). Al riguardo, merita, peraltro, precisarsi che, nella prospettiva in esame, non pare destinata a rilevare la recidiva in sé considerata quale situazione dell'autore del fatto seppure correlata alla capacità a delinquere espressa nel fatto specifico, secondo la sistematica generale, bensì, più in particolare, l'idoneità che i precedenti specifici assumono nell'indicare abitualità e continuità dell'attività di traffico in cui si inquadrano i fatti di traffico oggetto di giudizio. In altri e più appropriati termini a rilevare nemmeno è tanto la recidiva in sé quanto i fatti analoghi oggetto di precedenti condanne nella misura in cui valgano a denotare livello, organizzazione, continuità dell'attività.
Per converso, la fattispecie autonoma di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e con potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, Sentenza, 03/11/2022, n. 45061, Rv. 284149-02. Cfr. Sez. 3, 29/11/2023, n. 51449).
17.2.4. Quanto al dato ponderale, lo stesso, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia, può assumere valenza assorbente in via esclusiva, laddove manifesti una chiara esorbitanza rispetto ai profili complessivamente delineati del piccolo spaccio. Al riguardo, peraltro, si è anche affermato che, ai fini dell'esclusione della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nell'ipotesi in cui l'unico indice ostativo sia costituito dal dato ponderale della sostanza stupefacente non si può prescindere dalla valutazione dell'entità del principio attivo presente nel reperto (Sez. 4, Sentenza, 09/05/2018, n. 24509, Rv. 272942). Su tale ultima direttrice si è ulteriormente specificato che "(i)n tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini della valutazione della sussistenza del "fatto lieve", da effettuarsi con riguardo alla fattispecie complessivamente considerata, quanto al dato ponderale il giudice può tener conto del fatto che lo stesso sia stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, compatibile con l' art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309" (Sez. VI, Sentenza, 03/11/2022, n. 45061, Rv. 284149-01, pronuncia che, in base ad una ricognizione statistica delle decisioni avallate dal giudice di legittimità, ha focalizzato un valore di soglia della lieve entità ordinariamente individuato nel dato dosimetrico pari a 108,3 g per la marijuana e 101,5 g per l'hashish).
Mentre l'indicazione statistica, secondo lo stesso precedente che ne ha operato il riconoscimento, esaurisce il suo rilievo nei termini di mero parametro di orientamento tendenziale, rimane confermato il criterio generale secondo cui la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena (Sez. 4, Sentenza, 05/10/2023, n. 50257, Rv. 285706-01).
17.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta ai criteri così indicati laddove ha argomentato che "l'ammontare della somma che il H.H. doveva corrispondere al A.A. vale ad escludere la possibilità di accedere alla richiesta formulata, in via subordinata dalla difesa del H.H., di riqualificare il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 , non potendosi certamente ritenere che la sostanza ceduta, proprio in ragione del prezzo pattuito (3.000,00 euro) fosse di quantità ridotta, sussumibile in detta fattispecie".
Rispetto all'assunto, rimane soltanto assertiva la prospettazione della formazione del debito in forza di plurimi acquisti seriali, frazionati in modo da risultare ciascuno di lieve entità, quando, oltretutto, la pratica non avvalora l'assunto del cumulo di seriali cessioni a credito.
17.4. Esclusa così la lieve entità, viene meno la premessa anche del secondo motivo volto, in via subordinata, ad accreditare la qualificazione del fatto come di lieve entità, seppure aggravato siccome non occasionale.
È anche a dire che, come si ricava dalla premessa generale sopra posta, la difesa cade in errore laddove mostra di considerare che la norma introdotta nell'art. 73 comma 5 cit. dall' art. 5, comma 1-bis, D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2026, n. 54, possa assumere valenza più favorevole rispetto alla disciplina pre-vigente. Contrariamente a quanto implicitamente postulato dalla argomentazione difensiva l'innovazione non ha allargato il perimetro operativo della fattispecie della lieve entità (che rimane, invece, limitata a quanto già indicato dalla giurisprudenza sopra richiamata), ma entro tale perimetro ha aggiunto l'aggravante della non occasionalità del fatto lieve. È allora escluso che l'aggravante, in un quadro così definito, possa assumere valenza retroattiva in quanto risulta comunque priva di un effetto di innovazione favorevole.
18. Alla stregua delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di E.E., limitatamente alla recidiva e alla misura di sicurezza della libertà vigilata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso del E.E. deve essere dichiarato inammissibile nel resto. Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di D.D., B.B., I.I., J.J., L.L., F.F., G.G., A.A., O.O. e M.M. Devono essere rigettati i ricorsi di C.C., P.P., K.K., N.N. e H.H.
Ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna di D.D., B.B., I.I., J.J., L.L., F.F., G.G., A.A., O.O. e M.M. al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché la condanna di C.C., P.P., K.K., N.N., H.H. al pagamento delle spese processuali.
Tutti i ricorrenti sono, altresì, tenuti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle costituite parti civili, che vanno liquidate complessivamente in Euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di E.E. limitatamente alla recidiva e alla misura di sicurezza della libertà vigilata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del E.E.. Dichiara inammissibili i ricorsi di D.D., B.B., I.I., J.J., L.L., F.F., G.G., A.A., O.O., M.M., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di C.C., P.P., K.K., N.N., H.H., che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, tutti gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle costituite parti civili come da conclusioni dalle stesse depositate, che liquida in complessivi Euro quattromila, oltre accessori di legge.
Conclusione
Così deciso in Roma il 6 luglio 2026.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2026.