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ToggleFalsa denuncia di smarrimento per ottenere il duplicato della carta d’identità: per la Cassazione sussiste il falso ideologico
atto pubblico
carta d’identità
falso innocuo
Il fatto
La Corte d’appello di Perugia aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato ritenuto responsabile del reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico. Secondo quanto riportato nella sentenza, la condotta consisteva nella presentazione alla Polizia municipale di Foligno di una falsa denuncia di smarrimento della propria carta d’identità, condotta che il provvedimento collega al fine di conseguire l’impunità per un reato di truffa commesso pochi giorni prima.
Il ricorso per cassazione articolava due motivi tra loro connessi, denunciando violazione di legge, carenza e illogicità di motivazione. Le censure investivano, in sintesi, la qualificazione del fatto in termini di falso innocuo, la sussistenza della consapevole volontà di alterare il vero, il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria, il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e la dosimetria della pena.
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato, esaminando dapprima il motivo concernente la rinnovazione istruttoria e affrontando poi, congiuntamente, le restanti censure relative alla qualificazione giuridica della condotta, all’elemento soggettivo, alla particolare tenuità del fatto e al trattamento sanzionatorio.
La decisione della Cassazione
Sul piano processuale, la Corte reputa manifestamente infondata la censura relativa alla rinnovazione istruttoria. Il ragionamento si fonda sulla struttura dell’art. 603 cod. proc. pen., che, secondo la sentenza, presuppone la completezza dell’istruttoria di primo grado e consente la rinnovazione o quando il giudice la ritenga necessaria per decidere, oppure quando riguardi prove sopravvenute o scoperte dopo il primo giudizio.
Muovendo da tale premessa, la Cassazione osserva che il mezzo istruttorio richiesto non poteva essere logicamente qualificato come prova nuova. La Corte territoriale, inoltre, aveva già dato conto dell’assenza di lacune ricostruttive o di incertezze fattuali, della completezza dell’istruttoria svolta e della conseguente superfluità della prova richiesta; per questa ragione, il relativo motivo viene ritenuto manifestamente infondato.
Il nucleo centrale della decisione riguarda però la configurabilità del falso ideologico del privato in atto pubblico. La Corte ribadisce che, nel nostro ordinamento, non esiste un generalizzato obbligo di sincerità del privato; il reato sussiste solo quando l’atto pubblico nel quale è trasfusa la dichiarazione del privato sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e una norma giuridica imponga al dichiarante di dire il vero, ricollegando specifici effetti all’atto-documento formato dal pubblico ufficiale ricevente.
Applicando tale criterio al caso concreto, la Cassazione afferma che la denuncia di smarrimento della carta d’identità costituisce il presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato. Da ciò la Corte fa discendere l’esistenza, in capo al denunciante, di uno specifico obbligo di verità. Proprio perché la dichiarazione falsa incide sulla funzione probatoria e documentale dell’atto e produce effetti giuridici nel procedimento amministrativo, essa non può essere qualificata come falso innocuo.
Nello stesso quadro argomentativo, la Corte esclude anche la particolare tenuità del fatto, richiamando la rilevanza degli effetti giuridici conseguiti e i precedenti penali a carico dell’imputato. Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, la sentenza osserva che la pena è stata determinata nel minimo e ne ricava la radicale indeducibilità di censure sul punto. Il ricorso viene pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Perché questa sentenza è importante
La sentenza chiarisce che la rilevanza penale della dichiarazione mendace resa dal privato non discende da un generico obbligo di verità, ma dalla funzione che l’ordinamento attribuisce all’atto nel quale essa è trasfusa. Il passaggio decisivo della motivazione consiste nell’affermazione secondo cui la denuncia di smarrimento della carta d’identità, in quanto presupposto necessario per l’attivazione del procedimento amministrativo di rilascio del duplicato, è assistita da uno specifico obbligo di verità e assume rilievo sul piano probatorio e documentale.
Su tale premessa, la Corte esclude che la condotta possa essere qualificata come falso innocuo. La falsità, infatti, non resta confinata in un dato privo di incidenza giuridica, ma investe un atto destinato a produrre effetti nell’ambito del procedimento amministrativo conseguente. Nello stesso quadro argomentativo, la sentenza ritiene non applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., valorizzando, nei termini risultanti dal provvedimento, sia la rilevanza degli effetti giuridici conseguiti sia la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato.
La pronuncia ribadisce inoltre, sul versante processuale, i limiti entro i quali può essere utilmente dedotta in cassazione la mancata rinnovazione istruttoria, richiamando la presunzione di completezza del compendio probatorio già formato in primo grado e la necessità che il mezzo richiesto non sia superfluo. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte osserva che la pena è stata determinata nel minimo e ne trae la conseguenza della radicale indeducibilità della relativa censura. Il principio che se ne ricava è che, quando la dichiarazione del privato costituisce il presupposto necessario di un procedimento amministrativo ed è destinata a confluire in un atto pubblico con funzione probatoria, la sua falsità integra il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico.

SENTENZA INTEGRALE: Cass. pen., Sez. V, n. 13068/2026, dep. 9 aprile 2026
Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
Cassazione, I sezione penale, Sentenza n. 13068/2026, depositata il 9/4/2026.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
Alfredo Guardiano – Presidente
Maria Teresa Belmonte
Irene Scordamaglia
Michele Cuoco – Relatore
Carlo Renoldi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS];
avverso la sentenza del 27 maggio 2025 della Corte d’appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Perugia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OMISSIS] responsabile del reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, per avere, al fine di conseguire l’impunità del reato di truffa perpetrata pochi giorni prima, presentato una falsa denuncia di smarrimento della propria carta d’identità alla Polizia municipale di Foligno.
- Il ricorso si compone di due motivi d’impugnazione, connessi tra loro, a mezzo dei quali si deduce violazione di legge, carenza e illogicità di motivazione per avere la Corte di appello omesso di valutare le censure sollevate, quanto alla qualificazione del fatto in termini di falso innocuo, alla consapevole volontà di immutare il vero, alla richiesta di rinnovazione istruttoria (con l’esame del teste [OMISSIS]), all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e alla dosimetria della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è, complessivamente, infondato.
- Analizzando, secondo un ordine logico, le singole censure prospettate, manifestamente infondata è quella afferente alla dedotta richiesta di rinnovazione istruttoria.
Va premesso che la disposizione di cui all’art. 603 cod. proc. pen. è fondata sulla presunzione di completezza dell’indagine probatoria esperita in primo grado e subordina la rinnovazione del dibattimento o alla condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come necessaria, non potendo decidere allo stato degli atti (comma 1), o alla circostanza che la rinnovazione riguardi prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado (comma 2). Cosicché, mentre nelle prime ipotesi (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell’ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334).
Ebbene, non potendosi logicamente qualificare come prova nuova il mezzo istruttorio richiesto, la Corte territoriale ha dato atto dell’assenza di una lacuna ricostruttiva o, comunque, di un’incertezza nella ricostruzione dei fatti in contestazione, della valutata completezza dell’istruttoria e della conseguente superfluità della prova da assumere. Da ciò la manifesta infondatezza della censura.
- Le ulteriori censure sono tutte, complessivamente, infondate.
3.1. Quanto alla qualificazione della condotta contestata e al relativo coefficiente di partecipazione psichica, va opportunamente premesso che, in assenza di un generalizzato obbligo giuridico di sincerità nel nostro ordinamento (che, al contrario, in alcuni casi, riconosce la facoltà, per il privato, di non dire la verità, come in materia di simulazione), il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo qualora l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (ex multis, Sez. 5, n. 39215 del 04/06/2015, Rv. 264841).
Ebbene, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, costituendo la denuncia di smarrimento della propria carta d’identità presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato, sul denunciante incombe uno specifico obbligo di verità e l’eventuale falsità integra il reato contestato al ricorrente (Sez. 5, n. 48884 del 17/09/2018, [OMISSIS], Rv. 274017), logicamente non qualificabile né come falso innocuo (in quanto incidente sulla funzione probatoria e documentale dell’atto: Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, [OMISSIS], Rv. 18513201; Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Rv. 270245), né, alla luce delle considerazioni offerte nella sentenza impugnata, come fatto di particolare tenuità, in ragione della rilevanza degli effetti giuridici conseguiti e dei precedenti penali esistenti a carico dell’imputato, dato, quest’ultimo, che, penetrando anche l’elemento soggettivo del reato nella tipicità oggettiva della fattispecie, logicamente deve rientrare nella valutazione rimessa al giudice (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, [OMISSIS], Rv. 266593, in motivazione).
3.2. La concreta determinazione della pena, in ultimo, quantificata nel minimo, rende radicalmente indeducibile ogni censura afferente al profilo sanzionatorio.
- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6 marzo 2026























































































