Revoca dell’affidamento in prova: la decorrenza ex tunc richiede un’autonoma motivazione

Corte suprema di cassazione · Sezione I penale · Commento giurisprudenziale
La Cassazione conferma la revoca della misura, ma annulla l’ordinanza limitatamente alla decorrenza. Per attribuirle effetti dall’inizio dell’affidamento occorre valutare la condotta complessivamente tenuta durante la prova e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte.

La Cassazione distingue la motivazione sui presupposti della revoca dell’affidamento in prova da quella necessaria a giustificarne la decorrenza ex tunc. Con la sentenza n. 35463, deliberata il 10 luglio 2026 e depositata il 6 ottobre 2026, la Prima sezione penale ha rigettato la censura relativa alla revoca e annullato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova limitatamente alla decorrenza, disponendo su tale punto un nuovo esame.

Estremi: Corte suprema di cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 35463/2026; udienza 10 luglio 2026; deposito 6 ottobre 2026. Provvedimento impugnato: ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova del 5 febbraio 2026.

Il caso

Il Tribunale di sorveglianza aveva revocato con effetti ex tunc l’affidamento in prova concesso il 30 aprile 2025 e posto in esecuzione il 2 maggio successivo. La decisione seguiva la sospensione cautelativa disposta dal Magistrato di sorveglianza e valorizzava un episodio del 24 dicembre 2025.

Secondo la ricostruzione recepita dal Tribunale, l’affidato era entrato in una proprietà privata scavalcandone il cancello e, brandendo un coltello, aveva rivolto minacce di morte a una persona e ai suoi familiari. Gli operanti erano intervenuti dopo il suo allontanamento; la nota della Questura del 3 gennaio 2026 riferiva che le persone presenti avevano confermato l’accaduto.

Il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 47 ord. penit. e il correlato vizio di motivazione, contestando sia la revoca sia la sua decorrenza. Lamentava l’omessa considerazione di una memoria con allegati, indicata come contenente una ricostruzione alternativa dei fatti, e deduceva che la misura fosse stata eseguita per oltre otto mesi senza rilievi. Quest’ultimo dato è riferito nella sentenza come argomento della difesa. Il Procuratore generale aveva concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La questione giuridica

La prima questione riguarda i presupposti della revoca ai sensi dell’art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354: se il comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni sia stato valutato, con adeguata motivazione, come concretamente incompatibile con la prosecuzione della prova.

La seconda concerne gli effetti temporali della revoca: se le ragioni che ne giustificano l’adozione siano sufficienti anche a farla decorrere dall’inizio dell’affidamento oppure occorra un’ulteriore valutazione della condotta complessiva, delle prescrizioni osservate e dell’incidenza delle limitazioni imposte durante la misura.

La decisione

La revoca resiste alle censure

La Corte ritiene infondato il motivo relativo alla revoca. Il Tribunale non si era limitato a desumerla dalla violazione delle prescrizioni: aveva esaminato il comportamento dell’affidato, ravvisandovi l’allontanamento dal percorso di risocializzazione e il fallimento della prova. Tale apprezzamento è giudicato sorretto da una motivazione non manifestamente illogica.

La sentenza ribadisce inoltre che la revoca può conseguire anche a un fatto costituente reato per il quale non sia intervenuta una sentenza irrevocabile. È necessario che il Tribunale ne motivi la concreta incompatibilità con la prosecuzione della prova, nell’esercizio del proprio potere di valutazione incidentale. Su questo punto la pronuncia richiama Cass., Sez. I, n. 104, deliberata il 21 novembre 2025 e depositata nel 2026, Rv. 289064-01.

La decorrenza richiede una valutazione autonoma

È invece fondato il motivo concernente la decorrenza. La Corte richiama il criterio secondo il quale devono essere considerate tanto la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha determinato la revoca, quanto la condotta complessivamente tenuta durante la prova e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte. A tale riguardo sono citate Cass., Sez. I, n. 36470 del 29 aprile 2021, Rv. 282007, e n. 9314 del 19 febbraio 2014, Rv. 259474.

La revoca ex tunc rimane ammissibile quando il comportamento del condannato riveli l’assenza, sin dall’inizio, di un’adesione al processo rieducativo. Questa conclusione deve però essere adeguatamente motivata: è il criterio che la sentenza ribadisce richiamando Cass., Sez. I, n. 34565 del 12 aprile 2007.

Nell’ordinanza impugnata mancava proprio tale valutazione. Il Tribunale aveva attribuito alla revoca la massima estensione retroattiva senza raffrontare le prescrizioni violate con quelle osservate nel periodo di esecuzione della misura. Il confronto era necessario per stabilire se, e fino a quando, l’affidamento avesse contribuito a un grado almeno parziale di risocializzazione, oppure per spiegare perché tale contributo dovesse essere escluso.

La memoria difensiva e il perimetro del rinvio

Nel trattare la decorrenza, la Cassazione rileva anche l’omessa valutazione di una memoria corredata da allegati. Dall’esame degli atti risulta che essa era stata trasmessa il 29 gennaio 2026, al corretto indirizzo e tempestivamente rispetto all’udienza del 5 febbraio successivo. La Corte richiama la natura processuale del vizio dedotto per giustificare la verifica diretta del deposito.

Il rilievo è collocato nella motivazione relativa alla decorrenza e concorre a giustificare l’annullamento su quel punto. La sentenza non riproduce la memoria né descrive gli allegati; non è quindi possibile precisare quali elementi offrissero ai fini della decisione sulla decorrenza.

Il dispositivo annulla l’ordinanza limitatamente alla decorrenza della revoca dell’affidamento in prova, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova, e rigetta il ricorso nel resto. La revoca resta dunque ferma; il nuovo esame riguarda esclusivamente i suoi effetti temporali.

Il commento

Due valutazioni con oggetti distinti

La pronuncia rende esplicita la diversa funzione dei due giudizi. La revoca presuppone l’accertamento dell’incompatibilità del comportamento con la prosecuzione della prova. La determinazione della sua decorrenza investe anche il significato del periodo già eseguito e il suo eventuale rilievo ai fini della pena residua. Il fallimento sopravvenuto del percorso può giustificarne l’interruzione senza dimostrare, di per sé, che l’adesione al trattamento sia mancata fin dall’origine.

L’autonomia richiesta attiene alla giustificazione della decisione. Il Tribunale deve rendere verificabile il passaggio dalle ragioni della revoca alla scelta di escludere ogni rilevanza del periodo trascorso in affidamento. La gravità dell’episodio sopravvenuto rimane un elemento centrale, da apprezzare insieme alla condotta complessiva e al concreto contenuto delle prescrizioni.

Il computo del periodo trascorso e la pena residua

Sul piano sistematico, distinto dai precedenti richiamati nella sentenza in commento, il tema si colloca nel quadro delineato da Corte costituzionale n. 343 del 1987. La declaratoria relativa all’allora decimo comma dell’art. 47 ord. penit. impone al Tribunale, in caso di revoca, di determinare la pena detentiva residua mediante una valutazione discrezionale della durata e della natura delle limitazioni patite e del comportamento mantenuto durante l’intero periodo di affidamento. Il fondamento risiede nei principi di proporzionalità e individualizzazione della pena, operanti anche nella fase esecutiva.

È in questa prospettiva che il raffronto tra prescrizioni imposte, osservate e violate assume rilievo sostanziale. Occorre valutare il contenuto effettivo dell’esperienza esecutiva, verificando se vi sia stato un contributo, anche parziale, alla risocializzazione. La mera durata cronologica della misura non esaurisce il giudizio, così come la sola gravità dell’episodio che ne determina la revoca non sostituisce l’esame del periodo precedente.

La portata dell’annullamento

La Cassazione non determina il periodo computabile né la pena residua e non impone di far decorrere la revoca dalla data dell’episodio contestato. Il Tribunale conserva il potere di stabilire la decorrenza, anche ex tunc, purché la scelta sia sorretta dalla valutazione individualizzata richiesta dalla sentenza.

L’omessa considerazione della memoria va letta entro lo stesso perimetro. La Corte la rileva nel censurare la motivazione sulla decorrenza, mentre ritiene adeguatamente giustificata la revoca. Non viene dichiarata una nullità dell’ordinanza per il solo mancato esame dello scritto difensivo. La decisione richiede che il nuovo giudizio si confronti con gli elementi già sottoposti al Tribunale e ne valuti la rilevanza rispetto agli effetti temporali della revoca.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione
Fissa un appuntamento

Per una consulenza legale, per l’esame di un procedimento penale o per la valutazione di una strategia difensiva, è possibile fissare un appuntamento in studio, telefonico o in videoconferenza.


Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
Riferimenti del provvedimento: Corte suprema di cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 35463/2026; udienza 10 luglio 2026; deposito 6 ottobre 2026.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. CALASELICE Barbara – Presidente

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. TOSCANI Eva – Relatore

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

Dott. RUSSO Carmine – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[OMISSIS], nato ad [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso l’ordinanza del 05/02/2026 del Tribunale di sorveglianza di Genova

udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, M.F. Loy, che ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Genova revocava extunda misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, concesso a [OMISSIS] in datail 30 aprile 2025 ed eseguita il 2 maggio 2025.

Richiamava a sostegno della decisione, in adesione alla motivazione con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva sospeso in via cautelativa detta misura alternativa, la segnalata violazione delle prescrizioni inerenti alla misura in data 24 dicembre 2025, allorquando faceva ingresso, scavalcandone il cancello d’ingresso, nella proprietà di [OMISSIS] e, brandendo un coltello di grosse dimensioni, minacciava di morte [OMISSIS] e i familiari di questi e qui si tratteneva, per una quindicina di minuti, fino a quando non era convinto ad andarsene. Il personale della locale Questura, intervenuto su richiesta dei familiari di [OMISSIS], giungeva dopo che [OMISSIS] si era già allontanato, ma nella nota in data 3 gennaio 2026 segnalava che i testi ivi presenti avevano confermato l’accaduto, soggiungendo che l’aggressione aveva motivi passionali.

Tali condotte erano tali – ad avviso del Tribunale di sorveglianza – da giustificare la revoca ex tunc della misura alternativa alla detenzione.

2. [OMISSIS] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. [OMISSIS] e denuncia la violazione dell’art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) e il correlato vizio di motivazione, sia in punto di revoca della misura alternativa, sia in punto di decorrenza della stessa.

Il Tribunale di sorveglianza avrebbe valutato il fatto segnalato dalla Questura senza alcuna considerazione della memoria e dei relativi allegati depositata al Tribunale di sorveglianza in sede di decisione sulla revoca della misura che introducevano una ricostruzione alternativa dei fatti, così trascurando specifiche e potenzialmente decisive argomentazioni difensive.

Ciò anche avuto riguardo al fatto che la revoca era stata disposta ex tunc, senza alcun riguardo per il periodo di oltre otto mesi di misura alternativa svolta senza rilievi di sorta.

Limitandosi a valutare esclusivamente la gravità dei comportamenti che hanno dato luogo alla revoca, ha omesso di considerare il tempo apprezzabile durante il quale il ricorrente si è attenuto scrupolosamente alle prescrizioni.

3. Il Sostituto Procuratore generale, M. F. Loy, intervenuto con conclusioni scritte pervenute il 15 giugno 2026, ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che si indicato di seguito.

2. Il motivo riguardante la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di revoca dell’affidamento in prova è infondato.

2.1. Com’è noto, la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che dette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, [OMISSIS], Rv. 275239 – 01). Ne deriva che ” il giudizio sulla revoca dell’affidamento in prova, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata” (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OMISSIS], Rv. 256479).

Si è altresì condivisibilmente chiarito che “La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale può conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenuta sentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della misura” (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, [OMISSIS], Rv. 289064 – 01).

2.2. Ribaditi detti principi, deve rilevarsi come l’ordinanza si sottragga alle censure sviluppate sul punto in ricorso, posto che la revoca dell’affidamento in prova – contrariamente a quanto lì sostenuto – non è stata disposta automaticamente e quale mera conseguenza della circostanza, pur non ininfluente, che il condannato aveva violato le prescrizioni inerenti alla misura, ma ha posto in appropriato risalto la condotta trasgressiva dell’affidato e, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto tale comportamento chiaro sintomo dell’allontanamento del soggetto dal percorso di risocializzazione e reputato la prova, ormai, fallita. Del resto, la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale può conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenuta sentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della misura (si veda, da ultimo, Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, [OMISSIS], Rv. 289064 – 01).

3. È, invece, fondato il motivo di ricorso relativamente alla decorrenza della revoca.

3.1. In materia la giurisprudenza di legittimità è costante nell’ammonire che il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, [OMISSIS], Rv. 282007; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, [OMISSIS], Rv. 259474).

Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale, potrà disporre la revoca, con effetto ex tunc, quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processo rieducativo, purché motivi adeguatamente sul punto (Sez. 1, n. 34565 del 12/04/2007, [OMISSIS]).

3.2. Ciò premesso in diritto, osserva il Collegio che il provvedimento impugnato non fa corretta applicazione dei principi enunciati, in quanto non contiene un’autonoma valutazione in ordine alla decorrenza, pur sancita nella massima retroattiva estensione. In particolare, il provvedimento non prende per nulla in considerazione le prescrizioni violate per raffrontarle, al di là di ogni automatismo, con quelle osservate nel periodo trascorso in esecuzione della misura, in modo da stabilire se (e in caso fino a quando) possa ragionevolmente ritenersi che l’affidamento abbia contribuito al raggiungimento di un grado almeno parziale di risocializzazione (ovvero se, e perché, ciò debba escludersi).

Ciò vale tanto più per il fatto che – come denunciato dal ricorrente e come risulta dall’esame degli atti, consentito al Collegio attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [OMISSIS], Rv. 220092 – 01) – in occasione dell’udienza aveva fatto pervenire tempestivamente (in data 29 gennaio 2026, per l’udienza del 5 febbraio 2026 e, dunque, nel termine di cinque giorni) e al corretto indirizzo, depositato una memoria con corposi allegati che il Tribunale non ha affatto valutato al fine, in ipotesi, di escluderne il rilievo nel caso specifico.

4. S’impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al medesimo Tribunale di sorveglianza per nuovo esame sul punto inerente alla decorrenza della revoca della misura alternativa. Nel resto il ricorso va rigettato.

Dev’essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca dell’affidamento in prova, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova. Rigetta nel resto il ricorso.

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.Lgs. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso in Roma, il 10 luglio 2026.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2026.