Custodia in carcere, ricorso accolto in parte: va motivato il diniego dei domiciliari con braccialetto

Corte suprema di cassazione · Prima sezione penale · Commento giurisprudenziale
La Cassazione annulla con rinvio l’ordinanza limitatamente all’adeguatezza della custodia in carcere. Resta ferma la valutazione sulla persistenza del pericolo di reiterazione.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 31935 del 2026, accoglie in parte il ricorso contro il rigetto di un appello cautelare: è congrua la motivazione sulla persistenza del pericolo di reiterazione, ma è apparente quella che esclude gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’annullamento con rinvio riguarda soltanto l’adeguatezza della custodia in carcere. La Corte non dispone la sostituzione della misura con i domiciliari.

Decisione: Corte di cassazione, Sezione prima penale, sentenza n. 31935, udienza del 15 luglio 2026, deposito del 26 agosto 2026.
Oggetto: ricorso contro l’ordinanza resa sull’appello cautelare relativo al diniego di revoca o sostituzione della custodia in carcere.
Esito: annullamento con rinvio limitatamente all’adeguatezza della custodia in carcere, con rigetto del ricorso nel resto.

Il caso

Il procedimento riguarda un indagato incensurato, di età inferiore a ventuno anni, sottoposto alla custodia cautelare in carcere per una contestazione di tentato omicidio in concorso ai danni di un minorenne. Secondo la ricostruzione cautelare riportata nella sentenza, l’indagato avrebbe immobilizzato la persona offesa con una presa al collo, consentendo agli altri partecipanti di colpirla durante un’aggressione avvenuta all’esterno di una discoteca.

Dopo il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura da parte del Giudice per le indagini preliminari, la difesa aveva proposto appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p. Aveva richiamato uno scritto contenente la versione dei fatti dell’indagato, il miglioramento delle condizioni di salute della persona offesa e un provvedimento del questore che vietava all’interessato l’accesso a determinati esercizi e locali pubblici d’intrattenimento.

Il Tribunale aveva ritenuto questi elementi inidonei a modificare le precedenti valutazioni cautelari e aveva escluso la sufficienza degli arresti domiciliari. La difesa aveva quindi presentato ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo, violazione degli artt. 274, 275 e 125, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione.

La sentenza riferisce anche un precedente passaggio processuale: il provvedimento di riesame che aveva confermato la misura originaria era già stato annullato dalla Cassazione limitatamente alla scelta della misura. Nell’ordinanza successivamente impugnata, il Tribunale aveva dato atto della formazione del giudicato cautelare sul profilo indiziario. Il ricorso qui esaminato riguardava, però, il distinto provvedimento di rigetto dell’appello contro il diniego di revoca o sostituzione.

La questione giuridica

La Corte doveva esaminare due questioni: se gli elementi dedotti dalla difesa incidessero sulla persistenza del pericolo di reiterazione, cioè sul rischio di commissione di nuovi reati della stessa specie, e se il Tribunale avesse spiegato perché tale pericolo non potesse essere fronteggiato con gli arresti domiciliari, anche assistiti dal controllo elettronico.

La permanenza di un’esigenza cautelare e l’adeguatezza della custodia in carcere non coincidono. Nel caso esaminato, la prima questione riguardava la possibilità di revocare il trattamento cautelare. La seconda investiva la richiesta subordinata di sostituire il carcere con una misura meno afflittiva. La difesa aveva sottoposto entrambe le questioni al Tribunale, contestando sia la persistente attualità del pericolo sia la motivazione sulla scelta della misura.

La decisione

La Cassazione ritiene congrua la motivazione sulla persistenza del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. Il Tribunale aveva valorizzato le concrete modalità del fatto e la propensione alla violenza desunta dal comportamento attribuito all’indagato. Aveva inoltre escluso la novità dello scritto difensivo, già esaminato nel procedimento di riesame, e considerato non incidente sulla valutazione cautelare il miglioramento delle condizioni della persona offesa. Quanto al divieto imposto dal questore, aveva osservato che esso non escludeva il rischio di condotte lesive in contesti diversi da quelli interessati dalla restrizione.

Diversa è la conclusione sulla scelta della misura. La richiesta di arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, era stata puntualmente formulata nei motivi di appello. Il Tribunale aveva risposto dichiarando inidonea la soluzione domiciliare, ma senza esplicitare le ragioni per cui essa non avrebbe potuto fronteggiare il pericolo individuato. Il vizio riconosciuto dalla Cassazione è di motivazione apparente: una risposta era presente, ma si esauriva nell’affermazione della conclusione.

A sostegno della decisione, la Corte richiama le Sezioni Unite, sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016. Secondo il principio riportato nella pronuncia, fuori dalle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, il giudice deve motivare sull’inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il richiamo all’art. 275, comma 3-bis, c.p.p. è inserito in questa prospettiva: la valutazione delle alternative al carcere deve trovare espressione nelle ragioni della decisione.

La Cassazione rileva che questa spiegazione mancava proprio rispetto alla situazione dell’indagato, descritto come infraventunenne e incensurato. Annulla quindi l’ordinanza limitatamente all’adeguatezza della custodia in carcere e rinvia al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio sul punto. Il ricorso viene rigettato nel resto.

Il commento

La pronuncia non mette in discussione la valutazione del pericolo di reiterazione compiuta dal Tribunale. Mostra, invece, perché quella valutazione non esaurisca il problema della misura da mantenere: spiegare da quali comportamenti si desuma un rischio non equivale ancora a spiegare perché quel rischio renda inidonei i domiciliari con controllo elettronico.

Per la formulazione di una censura difensiva, assume rilievo la distinzione tra assenza di risposta e apparenza della motivazione. In questa vicenda non sarebbe esatto sostenere che il Tribunale non si fosse pronunciato sulla richiesta subordinata. Il giudice l’aveva respinta. La carenza riguardava il passaggio argomentativo necessario a giustificare quel rigetto, rispetto a un’alternativa specificamente prospettata nell’appello.

Ne deriva un’indicazione operativa circoscritta: per censurare un difetto di questo tipo occorre confrontare la richiesta effettivamente formulata con la risposta contenuta nel provvedimento e individuare quali ragioni non siano state esplicitate. La sola preferenza della difesa per una misura meno afflittiva è cosa diversa dal rilievo di una motivazione che si limiti a dichiarare quella misura inadeguata.

Anche l’età dell’indagato e l’assenza di precedenti devono essere lette entro i limiti della decisione. La Corte le menziona nel rilevare la carenza di una valutazione riferita alla sua situazione, ma non afferma che tali condizioni impongano automaticamente gli arresti domiciliari. Né considera il braccialetto elettronico sufficiente in ogni caso a fronteggiare qualsiasi esigenza cautelare.

L’esito favorevole al ricorrente consiste dunque in un nuovo giudizio sull’adeguatezza della misura, non nella concessione dei domiciliari. Il Tribunale dovrà riesaminare quel punto, mentre resta ferma la valutazione sulla persistenza delle esigenze cautelari. La sentenza non consente di stabilire quale misura sarà adottata all’esito del rinvio.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione

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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
Riferimenti del provvedimento:
Corte di cassazione, Sezione prima penale, sentenza n. 31935, udienza del 15 luglio 2026, deposito del 26 agosto 2026.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. BONI Monica – Presidente –

Dott. POSCIA Giorgio – Consigliere

Dott. VALIANTE Paolo – Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco – Relatore –

Dott. RUSSO Carmine – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso l’ordinanza del 30/03/2026 del Tribunale di Napoli

udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni dell’Avv. [OMISSIS], in sostituzione dell’Avv. [OMISSIS], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l’appello proposto da [OMISSIS] avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento del 5 gennaio 2026, reiettiva della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere.

[OMISSIS] è stato destinatario della misura di massimo rigore giusta ordinanza emessa l’8 ottobre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, confermata dal Tribunale di Napoli adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 56, 575 cod. pen., per avere, in concorso con [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OMISSIS], minore degli anni 18, immobilizzandolo ed attingendolo con plurimi colpi, inferti con l’uso di un manganello, con pugni e calci, alla testa, all’addome e al torace; fatto commesso in [OMISSIS] il [OMISSIS], in occasione di un litigio all’esterno di una discoteca tra gruppi di giovani.

Come emerge dal provvedimento impugnato, la dinamica del delitto era ricostruita sulla scorta delle riprese delle telecamere comunali antistanti la discoteca, che consentivano di individuare i responsabili dell’aggressione, maturata nell’ambito di una spedizione punitiva organizzata dagli indagati: [OMISSIS], dopo avere colpito [OMISSIS] al capo con una bottiglia, veniva immobilizzato da [OMISSIS] con una presa al collo, che permetteva ai coindagati di percuoterlo; [OMISSIS] attingeva il malcapitato con pugni alla testa e [OMISSIS] lo colpiva ripetutamente con una mazza da baseball, mentre gli altri ragazzi lo accerchiavano; [OMISSIS] riusciva a divincolarsi e scappare ma, nell’attraversare lo spartitraffico, inciampava e cadeva; mentre cercava di rialzarsi, il minore era raggiunto dagli aggressori, che lo scaraventavano nuovamente a terra, venendo in tali frangenti picchiato alla testa con la mazza da baseball da [OMISSIS] e con calci da [OMISSIS].

Nell’ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. il Tribunale di Napoli, dato atto della formazione del giudicato cautelare sul profilo indiziario, in quanto il provvedimento del Tribunale del riesame confermativo dell’ordinanza genetica era stato annullato dalla Corte di cassazione limitatamente alla scelta della misura cautelare personale, ha ritenuto i nuovi elementi allegati dalla difesa – rappresentati da uno scritto dell’indagato che offriva la sua versione dell’accaduto, dal miglioramento delle condizioni di salute della persona offesa, dall’emissione del provvedimento questorile di divieto all’indagato di accedere agli esercizi e ai locali pubblici d’intrattenimento nella provincia di [OMISSIS] – inidonei a incidere sulle pregresse valutazioni cautelari in ragione della gravità del fatto e del comportamento odioso tenuto dal [OMISSIS] che, immobilizzando la vittima, aveva consentito il pestaggio dei correi.

Rilevato che lo scritto dell’indagato era stato già vagliato dal Tribunale del riesame ed evidenziato che anche la persona offesa tramite il difensore aveva espresso parere contrario sull’istanza de libertate, in ragione della brevità del tempo trascorso dall’applicazione della misura, il giudice di merito ha considerato insufficiente a fronteggiare il ritenuto periculum criminis la misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione del padre dell’appellante in [OMISSIS].

2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione [OMISSIS], per il tramite del difensore, Avv. [OMISSIS], articolando un unico motivo di censura, con cui eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275 e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.

Si duole che il Tribunale abbia ritenuto inalterato il quadro cautelare senza dare adeguata risposta alle deduzioni difensive in relazione ai nova introdotti con l’istanza al Giudice per le indagini preliminari.

Lamenta che il Collegio distrettuale, facendo richiamo all’istituto del giudicato cautelare, non abbia vagliato l’attualità e la concretezza delle esigenze di cautela, requisiti che devono sussistere non solo al momento di applicazione della misura, ma anche nella fase successiva di esecuzione, nonché la proporzionalità e l’adeguatezza della custodia in carcere, omettendo di chiarire le ragioni per cui le ravvisate esigenze di cautela non possano fronteggiarsi con una misura meno afflittiva.

Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento nei termini appresso chiariti.

2. La decisione è congruamente motivata in ordine all’assenza di sopravvenienze incidenti sulla già ritenuta attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa specifica, desunto dalla gravità del fatto e dalla propensione alla violenza dell’indagato, enucleata dal suo comportamento “particolarmente odioso”, in quanto costui si prestava a immobilizzare la vittima, afferrandola per il collo, in modo da consentire ai coindagati di portare a termine il pestaggio in un momento di conflitto tra gruppi di giovani contrapposti.

Escluso il carattere di novità dello scritto con cui [OMISSIS] offriva la sua versione dei fatti, già valutato in seno al procedimento ex art. 309 cod. proc. pen., e rimarcata l’ininfluenza del miglioramento delle condizioni di salute della persona offesa ai fini del vaglio cautelare, il Tribunale ha concluso che il provvedimento questorile, con cui è stato fatto divieto all’indagato di accedere agli esercizi e ai locali pubblici d’intrattenimento nella provincia di [OMISSIS], non escluda il rischio della reiterazione di condotte lesive in diversi contesti.

Se risulta congruamente apprezzato, con ragionamento logico ed esente da censure, il profilo concernente la persistenza di esigenze ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ostative alla revoca del trattamento cautelare, apparente si rivela la motivazione dell’ordinanza in punto di adeguatezza della misura di massimo rigore.

Sulla specifica questione della proporzionalità e dell’adeguatezza della misura in esecuzione, puntualmente dedotta nei motivi dell’atto di appello, con cui era invocata, in via subordinata, l’applicazione degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, la risposta del Tribunale si è esaurita nell’apodittica affermazione dell’inidoneità della soluzione domiciliare presso l’abitazione di proprietà del dell’appellante in [OMISSIS].

Pur dando atto in premessa dell’annullamento dell’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen., decretato da questa Corte limitatamente al profilo afferente alla scelta della misura (Sez. 1, n. 18556 del 19/02/2026), il giudice di merito ha omesso di esplicitare le ragioni per cui l’applicazione degli arresti domiciliari, eventualmente corroborati dal controllo elettronico a distanza, al [OMISSIS], soggetto infraventunenne e incensurato, non consenta di scongiurare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, disattendendo l’autorevole indicazione giurisprudenziale, secondo cui “in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico” (così, Sez. U., n. 20769 del 28/04/2016, [OMISSIS], Rv. 266651 – 01, che rimarca in motivazione l’intenzione del legislatore, di cui è testimonianza l’inserimento del comma 3-bis nel corpo dell’art. 275 cod. proc. pen., “di considerare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ugualmente idonei, rispetto alla custodia in carcere, a tutelare le esigenze cautelari poste alla base della misura, restituendo centralità alla motivazione del giudice, affinché, tramite un rafforzato onere motivazionale, consideri tutte le alternative possibili per escludere il ricorso alla custodia carceraria”).

3. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente all’adeguatezza della misura della custodia in carcere, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.; il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’adeguatezza della misura della custodia in carcere e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p., rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Conclusione

Così è deciso, 15 luglio 2026.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2026.