Sezione: Terza Sezione penale
Sentenza: n. 15156/2026
Data della decisione: 3 marzo 2026
Data del deposito: 28 aprile 2026
Presidente: Dott. Gastone Andreazza
Relatore: Dott. Lorenzo Antonio Bucca
Esito: annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste
Indice dei contenuti
ToggleIl caso
Il procedimento riguardava la violazione dell’art. 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 del 1989. Un provvedimento del Questore di Palermo del 9 giugno 2018, convalidato dal G.I.P. il 12 giugno 2018, imponeva al destinatario, per otto anni, l’obbligo di presentarsi presso gli uffici di polizia dopo mezz’ora dall’inizio del primo e del secondo tempo di ogni partita di campionato disputata dalla squadra indicata nel provvedimento.
La società proprietaria della squadra fallì il 18 ottobre 2019 e cessò di partecipare ai campionati professionistici. Successivamente venne costituita una nuova società sportiva, autorizzata a iscriversi al campionato di Serie D. Il 16 febbraio 2020 il destinatario del DASPO non si presentò dopo la conclusione di un incontro casalingo disputato dalla nuova compagine.
La Corte d’appello aveva confermato la condanna. Secondo la ricostruzione riportata nella sentenza di legittimità, il giudice territoriale aveva attribuito rilievo a una comunicazione notificata il 3 settembre 2019, ritenendo che essa avesse reso efficace la prescrizione anche rispetto alla nuova denominazione della società calcistica.
La questione giuridica
La questione sottoposta alla Cassazione riguardava la possibilità di riferire l’obbligo di presentazione, originariamente imposto in relazione agli incontri di una determinata società sportiva, alle partite disputate da una nuova e distinta società costituita dopo il fallimento della precedente.
Il problema non riguardava soltanto la continuità sportiva tra le due compagini. La Corte doveva stabilire se tale continuità potesse consentire l’estensione delle precedenti prescrizioni oppure se, per imporre il medesimo obbligo rispetto agli incontri della nuova società, fosse necessario un nuovo provvedimento amministrativo sottoposto alle garanzie e al controllo dell’autorità giudiziaria previsti dalla legge.
La decisione
La Terza Sezione ritiene applicabile il principio secondo cui il divieto disposto ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989 con riferimento alle manifestazioni sportive di una determinata squadra non può essere riferito, mediante interpretazione estensiva, agli incontri di una diversa associazione sportiva costituita nella stessa città per dare continuità alla precedente attività agonistica.
La motivazione richiama, sul punto, Cass. pen., Sez. III, n. 37771 del 2 ottobre 2025, Rv. 288837-01, Cass. pen., Sez. III, n. 16476 del 17 ottobre 2018, depositata nel 2019, Rv. 276287-01, e Cass. pen., Sez. III, n. 3972 del 17 ottobre 2018, depositata nel 2019, Rv. 275691-01.
Il passaggio centrale riguarda la struttura dello stesso art. 6 della legge n. 401 del 1989. La sentenza richiama i sintagmi «manifestazioni sportive specificamente indicate» e «luoghi specificamente indicati». Da questa formulazione viene ricavata l’esigenza che il precetto amministrativo sia determinato in modo preciso e inequivocabile, anche con riferimento alla società sportiva i cui incontri fanno sorgere l’obbligo di presentazione.
La Corte collega tale esigenza alla natura della prescrizione. L’obbligo di presentazione incide sulla libertà personale del destinatario, limita la libertà di circolazione e impone un comportamento sotto la minaccia di una sanzione penale. Per questa ragione, secondo la motivazione, la misura soggiace ai principi di stretta legalità, tassatività e determinatezza.
Nel caso esaminato, il fallimento della società indicata nel provvedimento aveva fatto venir meno uno dei suoi presupposti essenziali. La nuova società poteva rappresentare una continuità sul piano sportivo e della tifoseria, ma costituiva, secondo la Cassazione, un soggetto giuridico nuovo e distinto.
Da ciò la Corte fa discendere l’impossibilità di estendere automaticamente, o mediante una mera comunicazione, gli obblighi già imposti. L’applicazione dei medesimi divieti e delle medesime prescrizioni avrebbe richiesto un nuovo provvedimento amministrativo, dotato dei necessari requisiti di forma e di sostanza e adottato nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla legge.
Poiché il 16 febbraio 2020 il precedente provvedimento aveva perso efficacia e non risultava un altro valido ed efficace provvedimento che imponesse l’obbligo di presentazione in occasione degli incontri della nuova società, la Cassazione ha ritenuto mancante il presupposto normativo della fattispecie: un ordine legalmente dato cui ottemperare. La sentenza è stata quindi annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Il commento
La portata della decisione va circoscritta al rapporto tra il contenuto del provvedimento questorile e il soggetto sportivo al quale esso fa espressamente riferimento. La motivazione non fonda l’esito sulla sola modificazione della realtà sportiva. Il passaggio utilizzato dalla Corte è diverso: il precedente soggetto era venuto meno per fallimento e la società successivamente costituita rappresentava un soggetto giuridico nuovo e distinto.
La continuità della tifoseria, della città o della pratica agonistica non viene ritenuta sufficiente a colmare questa discontinuità giuridica. La ragione indicata dalla sentenza risiede nella necessaria determinatezza di una prescrizione che limita la libertà personale e la cui violazione può integrare un reato.
Assume particolare rilievo la distinzione tra una mera comunicazione e un nuovo provvedimento amministrativo. La sentenza non considera sufficiente che il destinatario venga informato dell’esistenza della nuova compagine. L’imposizione dell’obbligo rispetto a quella società richiede, secondo la motivazione, un atto che presenti i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge e che consenta l’esercizio delle garanzie difensive dinanzi all’autorità giudiziaria.
Il punto incide direttamente anche sulla struttura del reato contestato. La responsabilità per la mancata presentazione presuppone l’esistenza di un ordine legalmente dato e ancora efficace rispetto alla specifica manifestazione sportiva. Se tale presupposto manca, la sentenza ritiene insussistente il fatto penalmente contestato.
La decisione non consente, invece, di formulare una regola generale per qualsiasi mutamento societario. Dal testo non emerge una pronuncia riferita, ad esempio, alla mera variazione della denominazione dello stesso soggetto giuridico. Il caso esaminato presenta il fallimento della società originaria e la costituzione di una nuova entità giuridica. Estendere il principio oltre tale presupposto significherebbe attribuire alla sentenza una portata che la motivazione non esprime.
La difesa aveva inoltre dedotto il difetto dell’elemento soggettivo. La motivazione non sviluppa un’autonoma decisione su tale censura, poiché individua a monte la mancanza del presupposto normativo della fattispecie. Il nucleo della pronuncia resta quindi l’inefficacia del precedente provvedimento e l’assenza, alla data del fatto, di un diverso ordine validamente riferibile agli incontri della nuova società.
Sul piano applicativo, la pronuncia indica la necessità di verificare distintamente il soggetto sportivo contemplato nel DASPO, l’esatta formulazione delle prescrizioni, l’eventuale cessazione della società originaria, la natura giuridica della compagine successiva e l’esistenza di un nuovo provvedimento adottato secondo il procedimento previsto dalla legge. La mera continuità fattuale dell’attività calcistica non viene sovrapposta dalla Corte alla continuità giuridica del destinatario oggettivo delle prescrizioni.
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

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Sentenza integrale in forma omissata
Sezione: Terza Sezione penale
Sentenza: n. 15156/2026
Data della decisione: 3 marzo 2026
In nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALEComposta da:
GASTONE ANDREAZZA – Presidente –
CINZIA VERGINE
ALESSIO SCARCELLA
LORENZO ANTONIO BUCCA – Relatore –
MARIA SABINA CALABRETTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
[OMISSIS]
avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO COSTANTINI, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 giugno 2025, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia del Tribunale di Palermo dell’8 maggio 2023, con la quale [OMISSIS] era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 6, commi 2 e 6, della legge n. 401/1989. La condanna era stata emessa per non aver ottemperato all’obbligo di presentazione presso il Commissariato di Polizia di Stato, impostogli con provvedimento del Questore di Palermo del 9 giugno 2018, in occasione di un incontro di calcio della squadra [OMISSIS]. in data 16 febbraio 2020.
La Corte territoriale, nel rigettare i motivi di gravame, riteneva infondate le censure difensive. In particolare, quanto al primo motivo, relativo alla presunta inefficacia del provvedimento del Questore a seguito del fallimento della società “U.S. Città di Palermo”, la Corte evidenziava come un accertamento istruttorio disposto in sede di appello avesse dimostrato la piena efficacia del provvedimento.
Era infatti emerso che la nuova denominazione della società calcistica era stata formalmente comunicata all’imputato con notifica del 3 settembre 2019, data anteriore al fatto contestato, rendendo così il provvedimento pienamente valido ed efficace. Venivano, altresì, rigettati i motivi relativi alla mancata esclusione della recidiva, stante la presenza di numerosi precedenti specifici, e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., ostandovi l’abitualità della condotta desumibile dai medesimi precedenti.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, [OMISSIS], deducendo un unico, articolato motivo con cui lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 6 L. 401/1989) e processuale (art. 192 c.p.p.), nonché per illogicità e contraddittorietà della motivazione.
2.1. In primo luogo, il ricorrente richiama una recente pronuncia di legittimità (Sez. 3 n. 6168 del 14/02/2023), secondo cui, qualora la squadra di calcio cui si riferisce il DASPO cessi la propria attività, l’ordinanza del Questore perde efficacia, con conseguente insussistenza del reato in caso di mancata presentazione. Si sostiene che un’interpretazione estensiva delle prescrizioni limitative della libertà personale con riferimento a una società calcistica differente da quella presa in considerazione nel provvedimento impositivo dell’obbligo costituirebbe un’illegittima applicazione analogica in malam partem, vietata in materia penale.
2.2 Il ricorso ricostruisce le vicende societarie del club calcistico, evidenziando come la società “U.S. Città di Palermo”, contemplata nel provvedimento originario, fosse stata dichiarata fallita il 18 ottobre 2019, e come sulle sue ceneri sia nata una nuova e autonoma società, la “SSD Palermo calcio”, che era stata iscritta al campionato di Serie D. Si argomenta che, a seguito di tali mutamenti, il provvedimento del Questore del 9 giugno 2018 avrebbe dovuto essere formalmente aggiornato e modificato, indicando espressamente la nuova compagine societaria.
2.3. La difesa contesta la valenza attribuita dalla Corte d’appello alla “comunicazione” del 17 agosto 2019, notificata il 3 settembre 2019. Si sostiene che tale atto non costituirebbe un formale decreto di modifica del DASPO, a differenza di quello successivo del 6 marzo 2020, in quanto privo “dei crismi, garanzie, avvertenze, prescrizioni ed informazioni di difesa previste dalla normativa di riferimento”. Di conseguenza, alla data del fatto (16 febbraio 2020), il provvedimento non sarebbe stato ancora formalmente e validamente esteso alla nuova società “Palermo SSD”, rendendo insussistente il reato contestato.
2.4. Infine, si deduce il difetto dell’elemento soggettivo del reato. Si afferma che la condotta contestata non rivelerebbe una reale volontà di violare la prescrizione, tenuto conto che non sono emerse successive contestazioni di tafferugli o condotte violente, a dimostrazione della “resipiscenza” dell’imputato. La Corte d’appello avrebbe errato nel presumere la volontarietà della condotta dal solo dato fenomenico della mancata presentazione, senza un adeguato percorso motivazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. [OMISSIS], in forza del provvedimento emesso dal Questore di Palermo in data 9/6/2018 e convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 12/6/2018, aveva l’obbligo per otto anni di presentarsi presso gli uffici del Commissariato P.S. Libertà, dopo mezz’ora sia dall’inizio del primo che del secondo tempo di ogni partita di calcio di campionato disputata dalla squadra Palermo Calcio.
1.1 L’U.S. Città di Palermo proprietaria della squadra Palermo Calcio era fallita il 18/10/2019 e non partecipava più ad alcun campionato professionistico. A seguito del fallimento, onde dare continuità alla pratica agonistica del giuoco del calcio nel capoluogo siciliano, era stata costituita una nuova società sportiva, il [OMISSIS], che, come si legge nella sentenza di primo grado, era stata autorizzata a iscriversi al Campionato di Serie D.
1.2 Non è controverso che [OMISSIS], in data 16/2/2020, in occasione di un incontro calcistico casalingo della squadra del [OMISSIS], non ottemperò alla prescrizione non presentandosi dopo la conclusione della partita.
2. La Corte territoriale ha respinto il motivo di gravame incentrato sulla perdita di efficacia di un provvedimento impositivo dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 401/1989, a seguito della cessazione per fallimento della società sportiva in relazione alla quale l’obbligo era stato originariamente disposto, rilevando che, nel caso di [OMISSIS], la prescrizione era ancora efficace, essendo stato notificato all’imputato, il 3/9/2019, un avviso, “emesso dalla locale Questura”, con cui era stato comunicato il cambio di denominazione della società calcistica del capoluogo siciliano, da [OMISSIS] a [OMISSIS].
3. Tale conclusione si scontra con il principio ormai consolidato di questa Corte secondo cui “il divieto disposto dal Questore, ai sensi dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere alle manifestazioni sportive di una squadra di calcio, poi radiata dal campionato, non è riferibile agli incontri della nuova società costituita nella stessa città per dare continuità a detta pratica agonistica, non essendo possibile, in forza del principio di tassatività, per l’invasività delle prescrizioni amministrative e dell’obbligo di presentazione, una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l’applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa. Ne consegue che in questi casi il questore deve emanare un nuovo provvedimento integrativo del precedente DASPO, da sottoporre per la convalida all’autorità giudiziaria, in modo da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa anche sull’aspetto della continuità sostanziale fra squadre di una stessa città riconducibili a società sportive diverse (Sez. 3, n. 37771 del 2/10/2025, [OMISSIS], Rv. 288837 – 01; Sez. 3, n. 16476 del 17/10/2018 (dep. 2019), [OMISSIS], Rv. 276287 – 01; Sez. 3, n. 3972 del 17/10/2018, dep. 2019, [OMISSIS], Rv. 275691 – 01).
3.1 È stato, infatti, efficacemente spiegato, per confutare la tesi dell’automatico trasferimento dei contenuti prescrittivi del provvedimento questorile emesso con riferimento alla precedente società sportiva alle competizioni disputate dalla nuova compagine, “che costituisce un fattore del tutto occasionale la circostanza che… alla precedente compagine sportiva se ne sia sostituita solamente un’altra… e non, invece, una pluralità di squadre. Ove si fosse verificata tale seconda ipotesi sarebbe stato assai disagevole, se non tutto impossibile, discernere per il soggetto onerato della prescrizione in quali occasioni egli si sarebbe dovuto recare presso la Questura … ed in quali occasioni egli sarebbe stato, invece, sollevato da tale obbligo” (Sez. 3, n. 3972 del 17/10/2018, dep. 2019, [OMISSIS], Rv. 275691 – 01).
Proprio per evitare ogni possibile incertezza “l’art. 6 della legge n. 401/1989 prevede che il Questore formuli il precetto amministrativo in maniera specifica e dettagliata – nel comma 1 sono usati i sintagmi “manifestazioni sportive specificamente indicate” e “luoghi specificamente indicati” – in funzione della perfetta intelligenza del provvedimento da parte del destinatario, anche ai fini dell’esecuzione del collegato obbligo di presentazione all’ufficio o al comando di polizia competente di cui al comma 2, oggetto del controllo del Giudice, siccome prescrizione limitativa della libertà personale” (Sez. 3, n. 37771 del 2/10/2025, [OMISSIS], Rv. 288837 – 01).
3.2 Va ricordato, in proposito, che l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in concomitanza con le competizioni sportive costituisce una misura che incide in modo significativo sulla libertà personale del destinatario, limitandone la libertà di circolazione e imponendogli un obbligo di fare sotto la minaccia di una sanzione penale. In quanto tale, essa soggiace ai principi di stretta legalità, tassatività e determinatezza, che governano sia la materia penale sia le misure di prevenzione e, più in generale, ogni provvedimento limitativo dei diritti fondamentali della persona. Il contenuto del provvedimento impositivo deve, pertanto, essere determinato in modo preciso e inequivocabile, con specifico riferimento alla società sportiva i cui incontri generano l’obbligo di comparizione.
3.3 Il fallimento della US Città di Palermo determinò, quindi, il venir meno di uno dei presupposti essenziali del provvedimento determinandone l’inefficacia. La nascita di una nuova entità societaria (“Palermo SSD”), sebbene possa rappresentare una continuità dal punto di vista sportivo e della tifoseria, costituisce un soggetto giuridico nuovo e distinto dal precedente.
3.4 L’estensione automatica o per via di mera comunicazione degli obblighi imposti in relazione alla vecchia società alla nuova si tradurrebbe in una inammissibile applicazione analogica di una fattispecie incriminatrice posta a presidio di un provvedimento che imponeva un diverso obbligo al destinatario in palese contrasto con i principi sopra richiamati.
Non è quindi condivisibile il rilievo dato dalla Corte territoriale alla “comunicazione” notificata a [OMISSIS] il 3 settembre 2019.
3.5 L’imposizione dei medesimi divieti e prescrizioni del provvedimento divenuto inefficace avrebbe richiesto un nuovo provvedimento amministrativo che possedesse i medesimi requisiti di forma e di sostanza e che fosse stato adottato con il rispetto delle medesime garanzie procedimentali previste dalla legge, inclusa la possibilità per l’interessato di interloquire e apprestare le proprie difese dinanzi all’autorità giudiziaria.
La conclusione della Corte territoriale, invece, finisce per rimettere all’arbitrio degli organi di pubblica sicurezza l’ambito di applicazione di una misura limitativa della libertà personale la cui adozione necessita il ricorso a uno schema procedimentale rigorosamente disciplinato dalla legge al fine di assicurare al destinatario la possibilità di difendersi sottoponendo le sue ragioni all’autorità giudiziaria.
3.6 Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che, alla data del 16 febbraio 2020, il provvedimento del Questore di Palermo del 9 giugno 2018 aveva perso efficacia a seguito del fallimento della società “US Città di Palermo” e non sussisteva alcun altro valido ed efficace provvedimento che imponesse al ricorrente l’obbligo di presentazione in occasione degli incontri della nuova società “[OMISSIS]”.
Mancando il presupposto normativo della fattispecie, ovvero un ordine legalmente dato cui ottemperare, il fatto contestato non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 3/3/2026
Il Consigliere estensore
Lorenzo Antonio Bucca
Il Presidente
Gastone Andreazza
Depositata in Cancelleria
28 APR. 2026

















































































