Rapina, l’attenuante della lieve entità può essere riconosciuta anche dopo il giudicato

Corte suprema di cassazione · Sezione I penale · Commento giurisprudenziale
La Cassazione annulla l’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta per la definitività delle condanne. Il giudice dell’esecuzione dovrà valutare la lieve entità dei fatti, senza automatismi nella riduzione della pena.

L’attenuante della lieve entità della rapina può essere riconosciuta anche dopo il giudicato, purché il rapporto esecutivo non sia esaurito. Lo ribadisce la Corte di cassazione, Sezione I penale, con la sentenza n. 33969, depositata il 21 settembre 2026. È stata annullata con rinvio l’ordinanza che aveva escluso l’esame della richiesta per la sola definitività delle condanne: resta da accertare se i fatti presentino effettivamente i requisiti per la diminuzione della pena.

Decisione: Corte di cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 33969; decisione del 2 luglio 2026, deposito del 21 settembre 2026.
Esito: annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo.

Il caso

Una condannata aveva chiesto al Tribunale di Teramo, quale giudice dell’esecuzione, di riconoscere l’attenuante della lieve entità in relazione alle rapine oggetto di due condanne, pronunciate dal Tribunale di Pescara e dalla Corte d’appello di L’Aquila. La richiesta si fondava sulla sentenza costituzionale n. 86 del 2024 e mirava alla rideterminazione della pena compresa nel cumulo in esecuzione.

Il Tribunale aveva dichiarato l’istanza inammissibile. Secondo l’ordinanza, l’irrevocabilità delle sentenze impediva di applicare la pronuncia costituzionale, in forza del limite previsto dall’art. 2, quarto comma, del codice penale. Il giudice si era quindi arrestato alla questione della definitività dei titoli, senza valutare le caratteristiche dei fatti.

Il ricorso per cassazione denunciava l’inosservanza dell’art. 2 del codice penale: la difesa contestava che il giudicato potesse impedire l’esame degli effetti favorevoli derivanti dalla dichiarazione d’illegittimità costituzionale. Anche il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento con rinvio.

La questione giuridica

Il problema riguarda il rapporto tra giudicato e trattamento sanzionatorio. Il giudicato esprime la definitività della decisione; la fase esecutiva riguarda invece l’attuazione della pena. Nel caso esaminato occorreva stabilire se il giudice dell’esecuzione potesse valutare un’attenuante resa applicabile da una pronuncia costituzionale intervenuta dopo la conclusione dei giudizi.

La distinzione decisiva è quella tra la successione di leggi penali più favorevoli e gli effetti di una dichiarazione d’illegittimità costituzionale incidente sulla pena. Il Tribunale aveva opposto alla richiesta il limite del giudicato previsto dall’art. 2, quarto comma, del codice penale. La Cassazione rileva, invece, che quel limite non giustificava il rifiuto di esaminare la domanda fondata sulla sentenza costituzionale n. 86 del 2024.

Quest’ultima pronuncia, richiamata nella decisione in commento, consente una diminuzione della pena in misura non eccedente un terzo quando la rapina risulti di lieve entità in relazione ai parametri indicati. Si tratta di una circostanza attenuante: il suo eventuale riconoscimento incide sulla pena, non elimina la responsabilità per il reato.

La decisione

La Prima Sezione afferma che il condannato per rapina, il cui giudizio si sia concluso prima della sentenza costituzionale n. 86 del 2024, può chiedere al giudice dell’esecuzione il riconoscimento dell’attenuante e la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La possibilità incontra il limite del rapporto esecutivo esaurito. Il giudice deve muovere dagli accertamenti compiuti nel giudizio di cognizione, ossia nel processo conclusosi con la condanna, e motivare la propria valutazione sulla lieve entità del fatto.

Il passaggio centrale della motivazione richiama le Sezioni Unite n. 42858 del 29 maggio 2014. Secondo il principio riportato dalla Corte, quando una dichiarazione d’illegittimità costituzionale colpisce una norma penale diversa da quella incriminatrice, ma incidente sulla commisurazione della pena non ancora interamente eseguita, il giudice dell’esecuzione deve procedere alla rideterminazione favorevole. Il suo intervento è consentito anche quando la correzione non abbia un contenuto già predeterminato e richieda poteri di accertamento e valutazione.

Il giudice dell’esecuzione non è dunque limitato a un calcolo aritmetico. Può compiere la valutazione necessaria all’applicazione dell’attenuante, nel rispetto dei limiti derivanti dagli accertamenti e dalle statuizioni non interessati dalla dichiarazione d’incostituzionalità. Il richiamo alle Sezioni Unite non autorizza, invece, l’applicazione indiscriminata di qualsiasi disciplina più favorevole approvata dopo il giudicato.

Per la rapina, la lieve entità richiede una valutazione del fatto nel suo complesso. Occorre considerare la natura, la specie, i mezzi, le modalità e le circostanze delle condotte, insieme al danno o al pericolo conseguenti al reato. L’esame non può quindi esaurirsi nella consistenza del pregiudizio patrimoniale.

Su queste basi la Cassazione annulla l’ordinanza e rinvia al Tribunale di Teramo. Il giudice dell’esecuzione resta «libero nell’esito»: dovrà stabilire se le rapine oggetto delle due condanne presentino i requisiti dell’attenuante, dando adeguata motivazione. La Corte precisa inoltre che il rapporto esecutivo non era esaurito al momento della proposizione dell’istanza.

Il commento

La portata della decisione emerge distinguendo l’ammissibilità dell’esame dalla fondatezza della richiesta. La ricorrente ha ottenuto la rimozione dell’ostacolo che il Tribunale aveva ravvisato nel giudicato. Non ha ancora ottenuto il riconoscimento dell’attenuante né una diminuzione della pena. Il nuovo giudizio dovrà affrontare proprio la valutazione che l’ordinanza annullata aveva ritenuto preclusa.

Questa distinzione orienta anche l’impostazione difensiva. La pronuncia costituzionale costituisce il fondamento della richiesta, ma non sostituisce l’analisi dei fatti. Per sostenere la domanda occorre confrontarsi con gli accertamenti contenuti nelle sentenze di condanna e indicare quali caratteristiche delle condotte e delle loro conseguenze consentano di qualificarle come lievi. Quando, come nel caso esaminato, la richiesta investe più condanne, l’argomentazione deve riferirsi ai rispettivi fatti accertati.

L’eventuale modestia del danno patrimoniale va collocata in questa valutazione complessiva. Il rinvio disposto dalla Corte esige che siano esaminate anche le modalità dell’azione e le altre circostanze delle condotte. Un’istanza concentrata soltanto sul valore dei beni sottratti lascerebbe quindi senza risposta una parte essenziale del giudizio richiesto.

Il testo della sentenza non descrive gli episodi di rapina e non indica l’ammontare della pena residua. Non consente, pertanto, di stabilire se nel caso concreto l’attenuante debba essere riconosciuta o quale diminuzione possa derivarne. Anche il limite massimo di un terzo non va trasformato in una riduzione obbligatoria di pari misura: il riconoscimento della circostanza e la determinazione del suo effetto sulla pena restano oggetto della valutazione giudiziale.

Un ulteriore limite riguarda l’esaurimento del rapporto esecutivo. La Cassazione ne esclude la sussistenza al momento della presentazione dell’istanza; non afferma che ogni condanna ormai interamente eseguita possa essere rideterminata. La verifica dello stato dell’esecuzione conserva quindi un rilievo autonomo rispetto all’accertamento della lieve entità.

La decisione distingue, in definitiva, la stabilità dell’accertamento dalla possibilità di correggere il trattamento sanzionatorio per effetto della pronuncia costituzionale. Il giudicato fornisce la base fattuale della valutazione; non può essere utilizzato, da solo, per impedirla.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione

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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
Riferimenti del provvedimento:
Corte di cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 33969, decisione del 2 luglio 2026, deposito del 21 settembre 2026.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. ROCCHI Giacomo – Presidente

Dott. MASI Paola – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Relatore

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[OMISSIS]

avverso l’ordinanza del 28/03/2025 del TRIBUNALE di Teramo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice;

lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, R. Gargiulo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Teramo quale giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OMISSIS], di riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto giudicato con la sentenza di condanna n. [OMISSIS] del [OMISSIS], resa in data [OMISSIS], dal Tribunale di Pescara, nonché con la sentenza n. [OMISSIS] del [OMISSIS] dalla Corte di appello di L’Aquila, per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 2024, con rideterminazione della pena irrogata di cui al cumulo in esecuzione.

Il provvedimento impugnato, riscontrato che essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per la quale si è invocata l’applicazione della sentenza della Corte Cost. n. 86 del 2024, ha dichiarato la richiesta inammissibile affermando che l’irrevocabilità dei titoli in esecuzione osta all’applicazione di detta pronuncia ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen.

2. Avverso il provvedimento indicato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la condannata, per il tramite del difensore, denunciando inosservanza dell’art. 2 cod. pen. per aver ritenuto, il giudice dell’esecuzione, ostativo a ogni esame della richiesta il passaggio in giudicato delle sentenze per la quale veniva invocata la rideterminazione della pena per effetto del riconoscimento della minima gravità del fatto.

La declaratoria di inammissibilità della richiesta per l’intervenuta irrevocabilità delle sentenze cui si riferisce, secondo la ricorrente, si pone in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, formatasi a seguito delle pronunce della Corte costituzionale in materia di attenuanti del fatto di lieve entità, tra cui la sentenza menzionata n. 86 del 2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628 cod. pen. “nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”.

La ricorrente sottolinea che il portato della decisione di illegittimità costituzionale è sempre valutabile in sede di esecuzione, con la conseguenza che il condannato per delitto di rapina all’esito di giudizio definito con sentenza irrevocabile prima che fosse dichiarato illegittimo l’art. 628 cod. pen. nei termini sopra specificati può chiedere al giudice dell’esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito.

Rileva la ricorrente che, peraltro, fino a quando l’esecuzione della pena è in atto il rapporto esecutivo non può ritenersi esaurito, come ritenuto da Sez. U n. 4687 del 20/12/2005, con la conseguenza che è riconosciuto al giudice dell’esecuzione procedere alla rideterminazione della pena ove non già interamente espiata (Sez. U, n. 22166 del 29/05/2014).

3. Il Sostituto Procuratore generale, R. Gargiulo, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

1.1. È indubbio che il condannato per il delitto di rapina all’esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l’art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, può chiedere al giudice dell’esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito (Sez. 1, n. 9599 del 13/02/2025, [OMISSIS], Rv. 287685), muovendo dall’accertamento operato in cognizione e dando adeguata motivazione dell’esito raggiunto, se la rapina presenti caratteristiche tali da essere classificabile come di lieve entità, avuto riguardo al fatto nel suo complesso (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, [OMISSIS], Rv. 287350-01).

Si è sostenuto che non è configurabile la detta circostanza nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all’evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti.

Questa Corte ha, poi, affermato che il condannato per il delitto di estorsione – all’esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 120 del 2023, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l’art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto – può chiedere al giudice dell’esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito (Sez. 1, n. 45891 del 11/09/2024, [OMISSIS], Rv. 287398-01).

1.2. Tanto premesso, si osserva che, come sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale di Teramo ha ritenuto preclusa in sede di esecuzione la valutazione di sussistenza della circostanza attenuante della lieve entità, limitandosi ad affermare che al giudice dell’esecuzione è preclusa ogni valutazione per l’intervenuta definitività delle sentenze cui la richiesta attiene.

Ciò, tuttavia, senza tenere conto dell’insegnamento di questa Corte in composizione qualificata, di cui a Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, [OMISSIS], Rv. 260697, secondo cui, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest’ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell’esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento “correttivo” da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l’applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore. Il Tribunale ha al riguardo reputato precluso ogni esame senza prendere in alcun modo in esame l’accertamento svolto dal giudice di cognizione, reputandolo precluso dal passaggio in giudicato delle sentenze, addivenendo a una pronuncia in contrasto con la previsione di cui all’art. 2 cod. pen. e non in linea con la giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite formatasi sull’argomento.

2. Segue l’annullamento del provvedimento impugnato perché il giudice dell’esecuzione, libero nell’esito, valuti muovendo dall’accertamento operato in cognizione e dando adeguata motivazione dell’esito raggiunto, se i reati di rapina oggetto delle due condanne presentino caratteristiche tali da essere classificabile come di lieve entità, avuto riguardo (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, [OMISSIS], Rv. 287350-01) ai fatti nel loro complesso e, quindi, non solo alla consistenza del danno o del pericolo che conseguì alla commissione dei reati, ma alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze tutte delle condotte.

Ciò, sul presupposto che non si versi in un rapporto esaurito, situazione che sicuramente non era sussistente al momento di proposizione dell’istanza, come riscontrato anche dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo.

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.Lgs. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso in Roma, il 2 luglio 2026.

Depositata in Cancelleria il 21 settembre 2026.