Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di (…), indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), in danno della moglie e delle figlie. Il provvedimento di archiviazione, adottato su richiesta del Pubblico Ministero, è stato motivato dalla mancanza dell’elemento soggettivo del reato, riconducendo i comportamenti dell’indagato a un quadro di grave disagio psichico piuttosto che a una condotta penalmente rilevante. L’indagato è stato difeso dell’Avvocato Davide Tutino del Foro di Catania.
L’origine del procedimento
L’indagine ha avuto inizio a seguito di una denuncia presentata da (…), moglie dell’indagato, successivamente integrata il (…). La denunciante lamentava un comportamento ostile e minaccioso del marito nei confronti suoi e delle loro figlie, con frasi intimidatorie come “mi veni di ucciderti” e manifestazioni di intenti autolesionistici.
L’indagato, secondo la ricostruzione della Procura, soffriva di disturbi psichiatrici gravi, tra cui disturbo bipolare di tipo I, disturbo ossessivo-compulsivo e dipendenza da alcol, che lo avevano portato a ripetuti ricoveri presso strutture sanitarie specializzate. Le figlie della coppia, sentite dagli inquirenti, hanno confermato l’instabilità del padre e il suo stato di salute mentale in progressivo peggioramento, sebbene non avesse mai esercitato violenza fisica nei loro confronti.
Tra le condotte riferite, vi erano episodi preoccupanti come l’apertura della bombola del gas, l’istinto di affogare la moglie mentre faceva il bagno e il tentativo di darsi fuoco, oltre a frequenti allontanamenti dalla casa per giorni, senza dare notizie di sé. Questi episodi avevano generato paura e ansia costante nei familiari, tanto da spingere la moglie a non volerlo più accogliere in casa dopo l’ultimo ricovero.
La richiesta di archiviazione del PM
Il P.M., ritenendo che i comportamenti dell’indagato non avessero rilevanza penale, ha avanzato richiesta di archiviazione. Secondo il pubblico ministero, pur essendo indubbio il profondo disagio vissuto dalla famiglia, mancavano i presupposti per configurare il reato di maltrattamenti in famiglia, essendo le condotte dell’indagato espressione della sua patologia psichiatrica e non di una volontà vessatoria consapevole.
A ulteriore conferma, la persona offesa aveva successivamente dichiarato che il marito si trovava ricoverato presso una casa di cura, dove riceveva tutte le cure necessarie, e che lei e le figlie non avevano più contatti con lui.
La decisione del GIP
Il Giudice per le Indagini Preliminari, accogliendo integralmente le motivazioni del PM, ha disposto l’archiviazione del procedimento, riconoscendo che il fatto non costituisce reato. Il provvedimento sottolinea come la condotta dell’indagato, seppur allarmante, fosse esclusivamente riconducibile alla sua condizione patologica, escludendo così il dolo necessario per configurare il reato di cui all’art. 572 c.p.
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